Spedizione in abbonamento postale – Art. 2 comma 20/C L. 662/96

Autorizz. Dirpostel – L’Aquila

 

ANNO XXXIV

N. 36 SPECIALE

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

 

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

________________________________________________________________________________

PARTE I, II, III, IV                      - L’ AQUILA, 28 MARZO 2003 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.          

 

 


SOMMARIO

 

COMUNE DI TORRE DE' PASSERI (PE)

 

Statuto Comunale........ Pag. 2

 


 



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI (PE)

 

STATUTO COMUNALE

TITOLO I

Principi generali

 

Art. 1 - Autonomia statutaria

 

1)     Il Comune di Torre dei Passeri:

a)      è ente autonomo locale che  rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ,  nel rispetto delle leggi della Repubblica italiana e del proprio Statuto;

b)     è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

c)      si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali e titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione;

d)     considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e)      valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

f)       realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.

 

Art. 2 - Finalità
 

2)     Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Torre dei Passeri ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

3)     Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

4)     In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a.      rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b.      sviluppo di una cultura di pace e cooperazione internazionale e d'integrazione razziale;

c.      recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d.      tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e tra un sistema integrato di sicurezza sociale;

e.      superamento d'ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione d'iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f.        sviluppo attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

g.      promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nei settori commercio , artigianato, agricoltura, anche attraverso il sostegno a forme d'associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

h.       Valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune ed in particolare delle piccole e medie imprese.

 

Art. 3 - Territorio e sede comunale

 

1)     Il territorio del Comune si estende per 5,93 Kmq, confina a nord con il comune di Pietranico, ad est con i comuni di Alanno e Scafa, a sud con il comune di Bolognano e ad ovest con il comune di Castiglione a Casauria.

2)      Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in p.zza Giovanni XXIII.

3)     Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4)     All'interno del territorio del Comune di Torre dei Passeri non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, lo stazionamento o il transito d'ordigni bellici nucleari e scorie radioattive e l’insediamento di industrie che utilizzano o producono materiali inquinanti.

 

Art. 4 - Stemma e gonfalone

 

5)     Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Torre dei Passeri .

6)     Il Comune ha il seguente stemma: Torre merlata con sopra 3 passeri con sotto la striscia con la scritta latina "TURRIS PASSERUM". Il gonfalone stendardo è di dimensioni 200x100 cm di colore rosso e blu a bande verticali con impresso lo stemma del Comune, concesso con Decreto Presidenziale in data 14.09.1968.

7)     Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

1.      La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

 

Art. 5 - Consiglio comunale dei ragazzi

 

8)     Il Comune allo scopo di favorire con atto deliberativo del consiglio comunale la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

9)     Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

10) Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

 

Art. 6 – Programmazione e cooperazione

 

11) Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

12) Il Comune di Torre de’Passeri in considerazione della propria storia moderna che ne evidenzia la vocazione commerciale e comunque terziaria, e della propria storia contemporanea che ne evidenzia le proprie attitudini culturali, intende privilegiare nell’ambito della propria programmazione tutte le iniziative tendenti a farne il centro propulsivo per l’intera vallata del Pescara.

13) Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Pescara, con la regione Abruzzo , le comunità montane Maiella – Morrone,Vestina e Parchi della Maiella Morrone, Gran Sasso e Monti della Laga.

 

 

TITOLO II

Ordinamento strutturale
 

CAPO I - Organi e loro attribuzioni

Art.7 - Organi

 

14) Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

15) Il Consiglio Comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

16) Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

17) La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

 

Art. 8 - Deliberazioni degli Organi Collegiali

18) Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

19) L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo il modo e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

20) Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato d'incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Sindaco, di norma il più giovane d'età.

21) I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 9 - Consiglio comunale

 

22) Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita a un consigliere comunale , eletto tra i consiglieri eletti , nella prima seduta del Consiglio.

23) In sede di prima attuazione, l’elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all’entrata in vigore dello Statuto.

24) L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

25) Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, al modo e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

26) Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.

27) Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

28) Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché il modo di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

29) Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

 

Art. 10 - Sessioni e convocazione

30) L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

31) Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

32) Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

33) La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal  Presidente del Consiglio , su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e  devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

34) La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto deve prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.

35) L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

36) L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

37) La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno un giorno prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso d'eccezionale urgenza.

38) Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

39) La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo è indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

40) In caso d'impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

 

Art. 11 - Linee programmatiche di mandato

41) Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

42) Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti,con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

43) Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 settembre d'ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

44) Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato d'attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

 

Art. 12 - Commissioni

 

45) Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, d'indagine, d'inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionali. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi d'opposizione.

46) Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni saranno disciplinate con apposito regolamento.

47) La delibera d'istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

 

Art. 13 – Consiglieri

48) Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

49) Le funzioni di Consigliere "anziano" sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano d'età.

50) I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni  per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente  del Consiglio  Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

 

Art. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri
 

51) I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

52) Le modalità e le forme d'esercizio del diritto d'iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

53) I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art.15 del presente Statuto.

54) Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

55) Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio Comunale.

 
Art. 15 - Gruppi consiliari

 

56) I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne comunicano al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze, anche nel caso in cui di quella lista sia stato eletto un solo consigliere.

57) I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi siano composti di almeno 2 membri.

58) Ai Capigruppo Consiliari è consentito ottenere, gratuitamente una copia della documentazione inerente agli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

59) I Gruppi Consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

60) Il consigliere che, pur eletto in una lista insieme ad altri consiglieri, non si riconosca in nessuno dei gruppi costituiti, può chiedere al Consiglio Comunale di costituirsi in gruppo consigliare.

 

Art. 16 – Sindaco

 

61) Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi d'ineleggibilità, d'incompatibilità, lo stato giuridico , le cause di cessazione dalla carica ed il mandato ha la durata di 5 anni.

62) Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e della gestione, nonché sull'esecuzione degli atti.

63) Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun Dirigente in base ad una specifica delega rilasciata dal Sindaco al Dirigente individuato. La delega può essere di natura generale: il Sindaco assegna al Dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato,per il compimento dei seguenti atti:

        rappresentanza in giudizio, con possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;

        stipulazione di convenzioni tra Comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati.

Il Sindaco può altresì ,delegare nelle medesime forme di cui sopra, gli Assessori,per il compimento dei seguenti atti:

        rappresentanza dell'Ente in manifestazioni politiche;

        stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi,unioni di Comuni.

64) Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri d'indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

65) Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

66) Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari d'apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

67) Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo d'amministrazione, di vigilanza e poteri d'autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

68) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica , da portarsi a tracolla.

 

Art. 17 - Attribuzioni di amministrazione

 

69) Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di loro ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il Sindaco:

a)      dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b)     promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c)      convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 T.U.E.L.;

d)     adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e)      nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f)       conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g)      nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in conformità ad esigenze effettive e verificabili.

h)      Esercita tutte le attribuzioni di cui all'art. 50 e 54 del T.U.E.L..

 

Art. 18 - Attribuzioni di vigilanza

 

70) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione d'atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

71) Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

72) Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

 

Art. 19 - Attribuzioni di organizzazione

 

73) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni d'organizzazione:

i)        Stabilisce, fino alla elezione del Presidente del Consiglio, gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede; provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

j)       esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

k)     propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

l)        riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

 

Art. 20 – Vice Sindaco

 

74) Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso d'assenza o impedimento di quest'ultimo.

75) Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

 

Art. 21 - Mozioni di sfiducia

 

76) Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

77) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso d'approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

78) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

 

Art. 22 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

 

79) Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

80) L'impedimento permanente del sindaco è accertato da una commissione di 3 persone eletta dal consiglio comunale e composta di soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

81) La procedura per la verifica dell'impedimento è attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano d'età che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari.

82) La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

83) Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

 

Art. 23 - Giunta Comunale

 

84) La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

85) La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli  indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni d'indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

86) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività e comunque non oltre il termine previsto per l'approvazione del conto consuntivo.

 

Art. 24 - Composizione

 

87) La Giunta è composta dal Sindaco e da 4 - 6 Assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

88) Gli Assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti d'eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

89) Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

 

Art. 25 - Nomina

 

90) Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

91) Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.

92) Le cause d'incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono in ogni modo far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, d'affinità di primo grado, d'affiliazione e i coniugi.

93) Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

 

Art. 26 - Funzionamento della Giunta

 

94) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

95) Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

96) Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti .

 

Art. 27 - Competenze

 

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, o ai responsabili dei servizi comunali.

97) La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dello stesso.

98) La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a)      propone al Consiglio i regolamenti;

b)      approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c)      elabora le linee d'indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d)      assume attività d'iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e)      modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f)        nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del Segretario comunale;

g)      propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

h)      approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i)        nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza  il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;

j)        dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni attive e passive dei beni mobili;

k)      fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

l)        esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

m)    approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n)      decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi della gestione dell'ente;

o)      fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale o il Segretario Comunale;

p)      determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

q)      può approvare il PEG secondo le modalità da definirsi nell'apposito regolamento degli uffici e servizi.

 

TITOLO III

 

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini
 
CAPO I - Partecipazione e decentramento

 

Art. 28 - Partecipazione popolare

 

1)      Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2)      La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3)      Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale sono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo, nonché i diritti dei contribuenti di cui alla legge 212 del 27.07.2000.


 

CAPO II - Associazionismo e volontariato
 
Art. 29 - Associazionismo

 

1)      Il Comune riconosce e promuove le forme d'associazionismo presenti sul proprio territorio.

2)      A tal fine, la Giunta Comunale, a domanda delle interessate, registra le Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali d'associazioni a rilevanza sovracomunale.

3)      Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4)      Non è ammesso il riconoscimento d'associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5)      Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6)      Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

 

Art. 30 - Diritti delle associazioni

 

1.         Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2.         Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3.         I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 15 giorni.

 

Art. 31 - Contributi alle associazioni

 

7)      Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

8)      Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

9)      Le modalità d'erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

10)  Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione saranno stabilite in apposito regolamento.

11)  Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine d'ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

 

Art. 32 - Volontariato

 

99) Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio d'emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

100)        Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

101)        Il Comune garantisce che le prestazioni d'attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute d'importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

 

CAPO III - Modalità di partecipazione
 
Art. 33 - Consultazioni

 

1)      L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2)      Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

 

Art. 34 - Petizioni

 

1)      Chiunque abbia compiuto il sedicesimo anno d'età anche se non residente nel territorio comunale può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni d'interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2)      La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3)      La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 5 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

4)      Se la petizione è sottoscritta da almeno 30 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5)      Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

6)      Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita domanda che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 20 giorni.

 
Art. 35 - Proposte

 

1)      Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 30 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione d'atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 20 giorni dal ricevimento.

2)      L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal termine di cui al 1°comma.

3)      Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta la cui sottoscrizione deve essere autenticata dal Sindaco o suo delegato.

 

Art. 36 - Referendum

 

1)      Un numero di elettori residenti non inferiore al 7% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che siano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2)      Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, d'attività amministrativa vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a)      statuto comunale;

b)      regolamento del Consiglio Comunale;

c)      piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

3)      Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere d'immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4)      Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto d'atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5)      Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale sono stabilite le procedure d'ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6)      Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7)      Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8)      Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

9)      Nel caso in cui alla proposta, sottoposta a referendum, partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa qualora sia stata approvata.

 

Art. 37 - Accesso agli atti

 

10)  Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

11)  Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

12)  La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

13)  In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

14)  In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

15)  Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

 

Art. 38 - Diritto d'informazione

 

16)  Tutti gli atti dell'amministrazione, escluso quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

17)  La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

18)  L'affissione è curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

19)  Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

20)  Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

21)  Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

 

Art. 39 - Istanze

 

1)      Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2)      La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

 

CAPO IV - Difensore civico

 

Art. 40 - Nomina

 

1)      Il difensore civico può essere nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convezionamento con altri comuni o con la Provincia di Pescara a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

2)      Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3)      La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, o equipollenti.

4)      Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

102)        Non può essere nominato difensore civico:

a)      chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b)      i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i dirigenti di partiti politici;

c)      i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d)      chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;

e)      chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale.

 

Art. 41 - Decadenza

 

1)      Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti all'Amministrazione Comunale.

2)      La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

3)      Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4)      In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la data naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

 

Art. 42 - Funzioni

 

5)      Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

6)      Il difensore civico deve intervenire in seguito alla richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

7)      Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, sia eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

8)      Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

9)      Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui: egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

10)  Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali così come previsto dall'art. 11 e 127 del T.U.E.L..

 

Art. 43 - Facoltà e prerogative

 

1.         L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2.         Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3.         Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4.         Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5.         Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente a adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6.         E' facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o d'intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni di un concorso, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

 

Art. 44 - Relazione annuale

 

1)      Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2)      Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3)      La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio Comunale.

4)      Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

 

Art. 45 - Indennità di funzione

 

1)      Al difensore civico, qualora nominato, è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

 

CAPO V - Procedimento Amministrativo

 

Art. 46 - Diritto d'intervento nei procedimenti

 

2)      Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

3)      L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato a adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

 

Art. 47 - Procedimenti ad istanza di parte

 

1)      Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato la istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2)      Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3)      Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, in ogni modo non superiore a 60 giorni.

4)      Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5)      Tali soggetti possono inviare all'amministrazione domande, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

Art. 48 - Procedimenti ad impulso di ufficio

 

6)      Nel caso di procedimenti ad impulso di ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare domande, memorie, proposte o produrre documenti.

7)      I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

8)      Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 38 dello statuto.

 

Art. 49 - Determinazione del contenuto dell'atto

 

103)        Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.

104)        In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia in ogni modo tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

 

TITOLO IV

 

Attività amministrativa

 

Art. 50 - Obiettivi dell'attività amministrativa

 

9)      Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

10)  Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti d'attuazione.

11)  Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

 

Art. 51 - Servizi pubblici comunali

12)  Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio d'attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

13)  I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

 

Art. 52 - Forme di gestione dei servizi pubblici

 

1)      Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a)      in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b)      in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e d'opportunità sociale;

c)      a mezzo d'azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d)      per mezzo d'istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e)      per mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione d'altri soggetti pubblici e privati;

f)        per mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

105)        Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

106)        Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

107)        I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

 

Art. 53 - Aziende speciali

 

108)        Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.

109)        Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

110)        I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

 

Art. 54 - Struttura delle aziende speciali

1)      Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2)      Sono organi delle aziende speciali il consiglio d'amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di controllo.

3)      Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti d'eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4)      Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 alla presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5)      Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, vi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.

6)      Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7)      Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

 

Art. 55 - Istituzioni

8)      Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate d'autonomia della gestione.

9)      Sono organi delle istituzioni il consiglio d'amministrazione, il presidente e il direttore.

10)  Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

11)  Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, vi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

12)  Il consiglio d'amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

13)  Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

 

Art. 56 - Società per azioni o a responsabilità limitata

 

1)      Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2)      Nel caso di servizi pubblici di principale importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella d'altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3)      L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4)      Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti della gestione considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5)      I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli d'amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6)      Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7)      Il Consiglio Comunale bada a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

 

Art. 57 - Convenzioni

 

111)         Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

112)        Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

 

Art. 58 - Consorzi

 

8)      Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

9)      A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

10)  La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modo di cui all'art. 41,2° comma del presente statuto.

11)  Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

 

Art. 59 - Accordi di programma

12)  Il Sindaco per la definizione e l'attuazione d'opere, d'interventi o di programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e d'altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza principale o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

13)  L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate è definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L.

14)  Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

 

TITOLO V
 
Uffici e Personale
 
CAPO I - Uffici

 

Art. 60 - Principi strutturali e organizzativi

 

1)      L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a)      un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b)      l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado d'efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c)      l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito d'autonomia decisionale dei soggetti;

d)      il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

 

Art. 61 - Organizzazione degli uffici e del personale

 

1)      Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2)      Gli uffici sono organizzati secondo i principi d'autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3)      I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4)      Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

 

Art. 62 - Regolamento degli uffici e dei servizi
 

1)      Il Comune attraverso il regolamento d'organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

2)      I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica d'indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3)      L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri d'omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4)      Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

 
Art. 63 - Diritti e doveri dei dipendenti

 

1)      I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2)      Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il Segretario ,il  responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3)      Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con il quale il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4)      L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco,  dal Direttore e dagli organi collegiali.

5)      Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle connessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibili e urgente.

6)      Il regolamento d'organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

 

CAPO II - Personale direttivo
 
Art. 64 - Direttore Generale

 

1)      Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento d'organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti

2)      In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata dei servizi tra i comuni interessati

 

Art. 65 - Compiti del Direttore Generale

1)      Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2)      Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3)      La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4)      Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

 

Art. 66 - Funzioni del Direttore Generale

 

1)      Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2)      Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

 

a)      predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi a d'attuazione, relazioni o studi particolari;

b)      organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla Giunta;

c)      verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività degli uffici e del personale ad essi  preposti;

d)      promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni in conformità a quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e)      autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f)        gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

g)      riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

h)      promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

i)        promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

 

Art. 67 - Responsabili degli uffici e dei servizi

 

1)      I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2)      I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, in altre parole dal segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3)      Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate badano a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale

 

Art. 68 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

 

1)      I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure d'appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2)      Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a)         presiedono le commissioni di gara, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b)        rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c)         emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, vi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d)        provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e)         pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f)          emettono le ordinanze d'ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g)         pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 50, comma 4°, 5° e 6° del T.U.E.L.;

h)         promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a loro sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i)           provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore, o dal Segretario ;

j)          forniscono al Direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k)        autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore se nominato dal Sindaco;

l)           rispondono, nei confronti del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

113)        I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a loro sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

114)        Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

 

Art. 69 - Incarichi dirigenziali e d'alta specializzazione

 

115)        La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o d'alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

116)        La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del T.U.E.L..

117)        I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

 

Art. 70 - Collaborazioni esterne

 

1)      Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2)      Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

 

Art. 71 - Ufficio di indirizzo e di controllo

 

1)      Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni d'indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o versi nelle situazioni strutturali deficitarie di cui all'art. 242 e 244 del T.U.E.L..

 

CAPO III - Il Segretario Comunale
 
Art. 72 - Segretario Comunale

 

1)      Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2)      Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

3)      Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4)      Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

 

Art. 73 - Funzioni del Segretario Comunale

 

1)      Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente.

2)      Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni d'ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

3)      Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4)      Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5)      Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

 

Art. 74 - Vicesegretario comunale

 

1)      La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.

2)      Il Vicesegretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

 

CAPO IV - La Responsabilità
 
Art. 75 - Responsabilità verso il Comune

 

1)      Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2)      Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3)      Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

 

Art. 76 - Responsabilità verso terzi

 

1)      Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2)      Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente sì rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3)      La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4)      Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

 

Art. 77 - Responsabilità dei contabili

 

1)      Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

 

CAPO V - Finanza e contabilità
 
Art. 78 - Ordinamento

 

1)      L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2)      Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare d'autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3)      Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

 

Art. 79 - Attività finanziaria del Comune

4)      Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

5)      I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

6)      Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

7)      La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legga 27 luglio 2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello, è individuato nel dirigente (o nel dipendente) responsabile del tributo.

8)      Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

 

Art. 80 - Amministrazione dei beni comunali

 

9)      Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte scritture relativi al patrimonio.

10)  I beni patrimoniali comunali utilizzati in proprio e destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

11)  Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, in ogni modo, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

 

Art. 81 - Bilancio comunale

 

1)      L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2)      La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3)      Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4)      Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

 

Art. 82 – Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento

 

1)      Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento, come segue.

2)      Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, e al Presidente del Consiglio (dove è obbligatorio) che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

3)      Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio, nell’ipotesi di cui all’articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico comunale , il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisore dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l’incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

118)        Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il Commissario, il Segretario Comunale informa dell’accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il Commissario.

119)        Il commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d’ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

120)        Una volta adottato lo schema di bilancio, il Commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l’avviso di  convocazione della seduta, con l’avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l’approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento di contabilità per l’approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

121)        Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell’avvenuto il prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell’articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

Art. 83- Rendiconto della gestione

 

1)      I fatti della gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2)      Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3)      La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni d'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

 

Art. 84 - Attività contrattuale

 

1)      Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2)      La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.

3)      La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

 

Art. 85 - Revisore dei conti

 

1)      Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a n. 3 candidati, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2)      Il revisore ha diritto d'accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3)      Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultato della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4)      Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5)      Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6)      Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie i doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7)      Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art.20 del D. Lgs 3 febbraio 1993 n. 29.

 

Art. 86 - Tesoreria

 

1)      Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

m)    la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini d'incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

n)      la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a comunicare all'ente entro 10 giorni;

o)     il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

p)     il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate d'ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2)      I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

 

Art. 87 - Controllo economico della gestione

 

1)      I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2)      Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, è rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore.

 

TITOLO VI
 
Disposizioni diverse

 

Art. 88- Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

 

1)      Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione

2)      L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

 

Art. 89 - Pareri obbligatori

 

1)      Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione d'opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1- 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della legge 127/97.

2)      Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.


 

INDICE

TITOLO I

Principi generali

Pag.

Art. 1 - Autonomia statutaria                                                 

 

  "   2 - Finalità                                                                         

 

  "   3 - Territorio e sede Comunale                                           

 

  "   4 - Stemma e Gonfalone                                                      

 

  "   5 - Consiglio Comunale dei ragazzi                                      

 

  "   6 - Programmazione e Cooperazione                                    

 

 

 

TITOLO  II

 

Ordinamento strutturale

 

Capo  I

 

Art. 7 - Organi                                                                       

4

  "   8 - Deliberazioni degli Organi Collegiali                              

4

  "   9 - Consiglio Comunale                                                      

 

  " 10 - Sessioni e Convocazione                                               

 

  " 11 - Linee programmatiche di mandato                                

 

  " 12 - Commissioni                                                                 

 

  " 13 - Consiglieri                                                                   

 

  " 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri                                        

 

  " 15 - Gruppi Consiliari                                                           

 

  " 16 - Sindaco                                                                        

 

  " 17 - Attribuzioni di amministrazione                                    

 

  " 18 - Attribuzione di vigilanza                                                 

 

  " 19 - Attribuzioni di  organizzazione                                       

 

  " 20 - Vice Sindaco                                                                 

 

  " 21 - Mozioni di sfiducia                                                         

 

  " 22 - Dimissioni e impedimento permanente                          

 

  " 23 - Giunta Comunale                                                          

 

  " 24 - Composizione                                                                 

 

  " 25 - Nomine                                                                          

 

  " 26 - Funzionamento della Giunta                                          

11

  " 27 - Competenze                                                                    

11

TITOLO III

 

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

 

 

 

Capo I - Partecipazione e decentramento

 

 Art. 28 - Partecipazione popolare                                        

 

Capo II - Associazionismo e volontariato                                

 

 Art. 29 - Associazionismo                                                   

 

   "   30 - Diritti delle associazioni                                          

 

   "   31 - Contributi delle associazioni                                   

 

   "   32 - Volontariato                                                           

 

Capo III - Modalità di partecipazione

 

Art. 33 - Consultazioni                                                        

 

 "    34 - Petizioni                                                                

 

 "    35 - Proposte                                                                

 

 "    36 - Referendum                                                           

 

 "    37 - Accesso agli atti                                                     

 

 "    38 - Diritto di informazione                                           

 

 "    39 - Istanze                                                                   

 

Capo IV - Difensore Civico

 

Art. 40 - Nomina                                                                  

 

 "    41 - Decadenza                                                            

 

 "    42 - Funzioni                                                                  

 

 "    43 - Facoltà e prerogative                                              

 

 "    44 - Relazione annuale                                                  

 

 "    45 - Indennità di funzione                                              

 

Capo V - Procedimento amministrativo

 

Art. 46 - Diritto di intervento nei procedimenti                     

 

  "    47 - Procedimenti ad istanza di parte                               

 

  "    48 - Procedimento ad impulso di ufficio                            

 

  "    49 - Determinazione del contenuto dell'atto                      

 

 

 

TITOLO IV

 

Attività Amministrativa

 

Art. 50 - Obiettivi dell'attività amministrativa                                

 

  "   51 - Servizi pubblici comunali                                                       

 

  "   52 - Forme di gestione dei servizi pubblici                                    

 

  "   53 - Aziende speciali                                                                    

 

  "   54 - Struttura delle aziende speciali                                             

 

  "   55 - Istituzioni                                                                             

 

  "   56 - Società per azioni o a responsabilità limitata                       

 

  "   57 - Convenzioni                                                                        

 

  "   58 - Consorzi                                                                              

 

  "   59 - Accordi di programmi                                                       

 

 

 

TITOLO V

 

Uffici e Personale

 

  Capo I  - Uffici

 

Art. 60 - Principi strutturali e organizzativi                                   

 

 "    61 - Organizzazione degli uffici e del personale                          

 

 "    62 - Regolamento degli uffici e dei servizi                                   

 

 "    63 - Diritti e doveri dei dipendenti                                              

 

  Capo II - Personale direttivo

 

Art. 64 - Direttore Generale                                                              

 

 "    65 - Compiti del Direttore Generale                                           

 

 "    66 - Funzioni del Direttore Generale                                          

 

 "    67 - Responsabili degli uffici e dei servizi                                    

 

Art. 68 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi                

 

 "    69 - Incarichi dirigenziali e d'alta specializzazione                         

 

"    70 - Collaborazioni esterne                                                           

 

"    71 -  Ufficio di indirizzo e di controllo                                            

 

Capo III - Il Segretario Comunale.

 

Art. 72 - Segretario Comunale                                                          

 

"    73 - Funzioni del Segretario Comunale                                        

 

"    74 - Vice Segretario Comunale                                                     

 

Capo IV - La responsabilità                                                                  

 

Art. 75 - Responsabilità verso il Comune                                            

 

  "   76 - Responsabilità verso terzi                                                     

 

  "   77 - Responsabilità dei contabili                                                  

 

 

 

Capo V - Finanza e Contabilità.

 

Art. 78 - Ordinamento                                                                   

 

  "   79 - Attività finanziaria del Comune                                            

 

  "   80 - Amministrazione dei beni                                                     

 

  "   81 - Bilancio Comunale                                                               

 

  "   82 - Mancata approvazione del bilancio nei termini

 

     83 - Rendiconto della gestione                                                     

 

  "   84 - Attività contrattuale                                                             

 

  "   85 - Revisore dei conti                                                                 

 

  "   86 - Tesoreria                                                                              

 

  "   87 - Controllo economico della gestione                                       

 

 

 

TITOLO VI

 

Disposizioni diverse

 

Art. 88 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali       

 

 "    89 - Pareri obbligatori