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L’Aquila
(Agricoltura) |
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pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in
generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende,
Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali
atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste
di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con
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Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia,
di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato
unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di € 1,81
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che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61
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AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella
parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti
dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali –
integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei
cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello
Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli
annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione
– gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e
dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella
parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di
rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali.
– Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli
avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati,
le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità
costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti
l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di
necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.
SOMMARIO
Leggi, Regolamenti
ed atti della Regione
ORDINANZE -
DETERMINAZIONI
Dirigenziali
DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE 20.02.2003, n. DH17/06:
Reg. (CE) n. 1257/99, Artt. 22/24 (Nisure
Agroambientali) e Reg. CEE n. 445 /02 artt. 13/21,
Piano di Sviluppo Rurale Regionale 2000/2006 Abruzzo,Approvazione delle
Disposizioni Applicative per la misura "F" (Azioni 2 e 3) e Avviso
Pubblico per la presentazione delle domande per l'annualità 2003. Pag. 2
LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA
REGIONE
ORDINANZE - DETERMINAZIONI
Dirigenziali
DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE 20.02.2003, n. DH17/06:
Reg. (CE) n. 1257/99, Artt. 22/24 (Nisure Agroambientali) e Reg. CEE n. 445 /02 artt. 13/21, Piano di Sviluppo Rurale Regionale
2000/2006 Abruzzo,Approvazione delle Disposizioni Applicative per la misura
"F" (Azioni 2 e 3) e Avviso Pubblico per la presentazione delle
domande per l'annualità 2003.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il Reg. (CE) n.1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG), che modifica ed abroga taluni regolamenti e prevede una serie di misure d’aiuto per lo sviluppo rurale, per il periodo 2000-2006, che devono essere attuate a mezzo di un apposito Piano di Sviluppo Rurale Regionale;
Visti in particolare gli articoli dal 22 al 24 (Misure Agroambientali) del citato Reg. 1257/99;
Visto il Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2000-2006 adottato dalla Regione Abruzzo, ai sensi del Reg. CEE 1257/99 ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2002) n. 818 del 25.04.2002;
Visto, inoltre, il Reg. (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26.2.2002, recante disposizioni di applicazione del Reg (CE) n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale, che ha abrogato il Reg. (CE) n. 1750/99;
Visto, in particolare, gli articoli dal 13 al 21 del Reg. CEE 445/2002, inerenti le condizioni per il sostegno alle misure agroambientali;
Considerato che la Misura “F” del suddetto Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo prevede specifiche azioni, sia per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali, sia per l’ecocompatibilità dei processi produttivi;
Considerato che i fondi previsti nel piano finanziario, allegato al P.S.R. sopracitato, sono destinati a soddisfare impegni già presi fino all’annualità 2003, per il proseguimento della Misura 1 "Sensibile Riduzione dei Concimi e dei Fitofarmaci" del programma regionale di attuazione delle misure agroambientali già previste dal Reg. (CEE) n. 2078/92;
Considerato che i fondi previsti nel piano finanziario, allegato al P.S.R. sopra citato, sono altresì destinati a soddisfare impegni già presi fino all’annualità 2006, per il finanziamento del programma regionale delle azioni 2 e 3 delle misure agroambientali (Reg. (CE) 1257/99 attivati con Avvisi Pubblici negli anni 2001 e 2002;
Considerato che l'azione 2 "Agricoltura Biologica" e l'azione 3 "Premio ai pascoli e prati pascoli" hanno spiccata valenza ambientale, promuovendo la prima tecniche colturali che escludono l'impiego di sostanze chimiche di sintesi ed esaltando la seconda l'aspetto della conservazione del territorio, anche con la valorizzazione della zootecnia;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle norme per la presentazione delle domande relative all'attuazione delle azioni 2 "Agricoltura Biologica" e 3 "Premio ai pascoli e prati pascoli", previste nella misura "F" del P.S.R regionale, dando priorità alle ditte che hanno manifestato interesse presentando domanda per l’annualità 2002;
Considerato che si rende necessario riequilibrare la distribuzione dei fondi tra le due azioni, tenendo conto che, per l’azione 3, detti fondi non sono stati totalmente utilizzati nè nel 2001 nè nel 2002 a causa dell’archiviazione di un gran numero di domande;
Tenuto conto che l’esiguità delle somme ancora disponibili per l’annualità 2003 quasi certamente non consentirà di soddisfare tutte le richieste che potrebbero essere presentate e che pertanto si rende necessario fissare un ordine di priorità come di seguito specificato:
1) aziende che hanno manifestato interesse presentando domanda per l’Azione 3 nell’anno 2002 e non hanno beneficiato del regime di aiuti;
2) aziende che hanno manifestato interesse presentando domanda per l’Azione 2 nell’anno 2002 e non hanno beneficiato del premio;
Visto l’avviso pubblico per la presentazione delle domande, predisposto dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, Servizio Gestione del Territorio, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il Direttore Regionale della competente Direzione ha attestato la legittimità del presente provvedimento, apponendo la propria firma in calce al medesimo;
DETERMINA
per quanto in premessa:
–
di approvare l’avviso pubblico per la presentazione
delle domande di aiuto per l’annualità 2003, relativo alla misura “F” del
P.S.R. Abruzzo 2000 – 2006 - Azione 2 (“Agricoltura Biologica") e Azione 3
(“Premio ai pascoli e prati pascoli”), che allegato al presente provvedimento
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
– - di pubblicare integralmente sul B.U.R.A. la presente determinazione.
Allegati:
1) Avviso Pubblico con le disposizioni attuative delle Azioni 2 e 3, che si compone di n. 28 facciate;
2) Allegato 1 - Normale Buona Pratica Agricola, che si compone di n. 21 facciate;
3) Allegato 2 – che si compone di n.8 facciate :
4) Aree Preferenziali (Parchi e Riserve Naturali)
5) Elenco dei Comuni, svantaggiati non montani e svantaggiati montani;
6) Allegato 3 – Dichiarazioni sostitutive di certificazioni, che si compongono di n. 3 facciate;
7) Allegato 4 – Tabella per la determinazione delle ULU, che si compone di n. 5 facciate .
p. IL DIRIGENTE
IL DIRETTORE REGIONALE
Dr.Luigi Santilli
REGIONE ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE
Direzione
Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca Servizio
Gestione del Territorio
PIANO DI SVILUPPO RURALE DELL’ABRUZZO
ATTUATIVO Reg. (CE) n. 1257/99
MISURA F – “AZIONI AGROAMBIENTALI”
AVVISO PUBBLICO
per la presentazione delle domande di aiuto e per l’istruttoria, la selezione, l’approvazione ed il finanziamento delle stesse nell’ambito delle misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale dell’Abruzzo, articoli da 22 a 24 del Reg. (CE) n. 1257/99.
Articolo 1
Ambito di intervento
La misura prevede la corresponsione di un aiuto a fronte dell’impegno assunto dal beneficiario per una o più delle azioni previste nell’ambito della presente misura, da erogarsi annualmente per l’intera durata del periodo di impegno. Gli impegni previsti per ciascuna azione della presente misura hanno durata di cinque anni.
Il regime di aiuto
istituito nell’ambito della misura intende:
– favorire la diffusione di metodi di produzione finalizzati al contenimento degli impatti ambientali;
– contribuire alla tutela della salute dei consumatori e degli operatori agricoli;
– favorire la tutela e la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della biodervisità, del paesaggio e del benessere degli animali;
– favorire l’utilizzazione dei beni formanti i demani civici.
La misura prevede n. 3 azioni:
– Azione 1 “Agricoltura integrata”
– Azione 2 “Agricoltura biologica”
– Azione 3 “Premio ai pascoli e prati pascoli”
Per l’annualità 2003 vengono attivate le Azioni 2 e 3.
Descrizione tecnica delle Azioni 2 e 3
Per ciascuna azione vengono riportati gli obiettivi, nonché la descrizione tecnica degli interventi previsti con indicazione degli obblighi, dei vincoli e delle condizioni di impegno che il beneficiario è tenuto a rispettare ai fini della corresponsione degli aiuti.
Gli obiettivi, per le azioni che saranno attuate, sono i seguenti:
– Azione 2 - promuovere l’adozione di tecniche colturali, con esclusione dell’impiego di sostanze chimiche, mediante l’introduzione e il mantenimento di metodi di produzione biologici (Reg. CE n. 2092/91);
– Azione 3 - valorizzare la zootecnia nelle zone rurali, esaltandone la funzione di conservazione del territorio e favorendo un assetto produttivo aziendale a garanzia della qualità delle produzioni zootecniche e del benessere degli animali.
Si riportano di seguito i principali elementi tecnici, che caratterizzano gli impegni degli agricoltori aderenti alle Azioni indicate e che rappresentano un “superamento” di quanto previsto dalle Normali Buone Pratiche Agricole (allegate al presente bando), coerentemente con quanto previsto dal Reg. (CE) 1257/1999.
Articolo 2
AZIONE 2 -
“AGRICOLTURA BIOLOGICA”
1) Obiettivi
da raggiungere:
– diffusione dei metodi di produzione biologica;
– produzioni agricole con elevato grado di salubrità;
– razionalizzazione e ottimizzazione delle pratiche connesse alla gestione della fertilità del suolo;
2) Impegni
da assumere sulle Superfici
– L’azienda richiedente è obbligata, per un periodo di cinque anni, a partecipare con tutte le superfici a qualsiasi titolo condotte. Si precisa comunque che per le superfici con regolari titoli di possesso (come di seguito individuati) potrà percepire il contributo,
– mentre per le altre non percepirà il contributo ma avrà comunque l’obbligo di assoggettarle alla misura.
– La superficie minima da destinare all’impegno, da intendersi come superficie aziendale effettivamente coltivata ed oggetto di richiesta di finanziamento, è di 2 ettari, ridotta a 1 ettaro nel caso di aziende con superficie investita a coltura arborea specializzata;
– L’impegno assunto ai fini della corresponsione dei benefici, riguarderà:
- tutta la superficie aziendale, oppure,
-
nel caso di aziende costituite da più corpi separati,
l’impegno potrà essere assunto anche per un solo corpo, a condizione che
vengano tenuti magazzini e registri agronomici separati e non si producano, nei
corpi aziendali, vegetali della stessa varietà (sono vietate le
produzioni parallele Reg. CEE n.2092/91); in ogni caso, sui corpi non
assoggettati all’impegno dell’Azione 2 dovranno essere rispettate le Normali
Buone Pratiche Agricole (con la tenuta di un registro
agronomico separato).
Per quanto riguarda la separazione dei corpi valgono le regole previste dal Reg. CEE 2092/91;
– Le superfici destinate a prato-pascolo e pascolo permanente sono eleggibili a premio come “foraggiere non avvicendate” solo nel caso in cui l’azienda disponga di bestiame aziendale allevato interamente con sistema biologico in base al Reg.(CE) 1804/99. In questo caso il rapporto UBA / Superficie Foraggiera dovrà essere quello previsto all’allegato VII del Reg.(CE) 1804/99. Il premio verrà sempre calcolato in base al rapporto UBA / Superficie Foraggiera di 0,5.
– Circa l’avvicendamento colturale, pur ritenendo consigliabile ma non vincolante l’alternanza di colture depauperanti e miglioratrici, il beneficiario si atterrà al rispetto del Reg. CE 2092/91.
3) Adempimenti
del beneficiario pena l’esclusione dai benefici
1) Possedere partita IVA, iscrizione all’INPS ed alla C.C.I.A.A.( dai quali si evinca la presenza di una unità agricola attiva ed operante nella Regione Abruzzo);
2) Presentare al S.I.P.A. di competenza, l’apposita modulistica prevista per la richiesta dei benefici;
3) Presentare copia del Piano Annuale di Produzione (P.A.P.) annuale insieme alla domanda iniziale o alla domanda di conferma per ogni annualità successiva.
4) Aggiornare i registri aziendali previsti nell’ambito della normativa vigente in materia di agricoltura biologica (Reg. CEE 2092/91).
5) Compilare una relazione descrittiva (a firma del solo beneficiario) soltanto nel caso in cui abbia richiesto la partecipazione alla misura per uno o più corpi aziendali e non per l’intera azienda.
6) Inoltrare alla Regione, e in copia per conoscenza al S.I.P.A. in allegato alla domanda di adesione, la “notifica di attività con metodo biologico” (allegato 3 del D.M. 4 agosto 2000 n.91436 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 9/9/2000) entro il termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al primo anno. Anche le notifiche di variazione per le domande di ammissione agli anni successivi, eventualmente presentate ad uno degli Organismi riconosciuti ed autorizzati allo svolgimento delle attività di certificazione, vanno depositate in copia al S.I.P.A. contestualmente alla domanda.
7) Notificare entro il termine di presentazione delle domande, le superfici come sopra individuate ai fini dell’inclusione nel sistema dei controlli gestito da uno degli Organismi riconosciuti ed autorizzati allo svolgimento delle attività di certificazione.
8) Rispettare i vincoli e le condizioni previste nel Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.
4) Adempimenti
dell’Organismo di Controllo
– L’Organismo di Controllo responsabile della certificazione del metodo di produzione biologico (D.Lgs. 220/95) prescelto dall’operatore, deve in ogni caso, aver effettuato la “prima visita ispettiva”, risultante dall’”attestato di conformità”, entro il termine di presentazione della domanda di conferma per l’annualità successiva. Per la quinta annualità, l’attestato di conformità di cui sopra, sarà accertato d’ufficio tramite gli elenchi trasmessi al Servizio Competente della Direzione Agricoltura, dagli Organismi di Controllo.
–
Verificare il rispetto dei vincoli e le condizioni previste
nel Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 3
AZIONE 3 PREMIO AI PASCOLI E PRATI PASCOLI
1) Obiettivi da raggiungere
– la tutela dello spazio rurale e della qualità del suolo;
– la salvaguardia del paesaggio;
– la presenza umana sul territorio;
– la limitazione dell’inquinamento organico e chimico;
– il contenimento dei fenomeni erosivi;
– la promozione di forme di estensivizzazione degli allevamenti;
– l’incentivo alle forme di pascolamento.
2) Impegni
da assumere
L’azione prevede, per le superfici a pascolo da sottoporre ad impegno:
1) il mantenimento e la cura del cotico erboso per garantire la copertura della superficie a pascolo, dove necessario e consentito;
2) gli interventi di pulizia delle erbe e degli arbusti infestanti, ricorrendo esclusivamente a mezzi naturali, dove necessario e consentito;
3) le
necessarie operazioni di controllo delle acque superficiali per limitare i
fenomeni erosivi, dove necessario e consentito;
4) la cura delle strutture necessarie per lo svolgimento delle operazioni di pascolo, quali i punti di abbeveraggio, le strade interpoderali, le recinzioni fisse, dove necessario e consentito;
5) il divieto d’uso di concimi chimici e prodotti fitosanitari;
6) il contenimento dell’apporto azotato derivante dalle deiezioni animali; non si può superare la soglia di 170 kg/ha (direttiva 91/676/CEE,”Direttiva nitrati”).
7) il contenimento del carico di bestiame per superficie foraggiera, da calcolarsi per il periodo di effettivo pascolamento. Non si può superare, in ogni caso, il rapporto di 1,4 UBA/superficie foraggiera nelle aree svantaggiate e 0,5 nelle aree svantaggiate di montagna;
8) il pascolamento turnato dell’erba da effettuarsi nel periodo migliore per consentire il rinnovo anche attraverso l’utilizzo di recinzioni mobili od elettriche;
9) l’applicazione degli impegni previsti dalla “Buona Pratica Agricola Normale (nBPA)” per tutte le superfici aziendali, ivi comprese quelle non assoggettate alla presente azione.
3) Requisiti necessari
Possono beneficiare degli aiuti previsti nella presente azione le imprese agricole, singole o associate, che:
1) possiedono la partita IVA, sono iscritte all’INPS ed alla C.C.I.A.A.;
2) esercitano l’attività di allevamento di bovini, ovini, caprini, ed equini;
3) Impegnano terreni situati nel territorio regionale. Tuttavia ove un’azienda sia situata nella zona di confine tra due o più regioni, con corpi fondiari contigui e/o limitrofi, dovrà essere presentata una sola domanda di contributo nella regione ove è localizzata la sede aziendale al fine di consentire al beneficiario di sottoscrivere gli impegni previsti da un solo piano di sviluppo rurale.
4) che allevano un numero di animali pari almeno a 5 UBA regolarmente registrati all’anagrafe zootecnica presso le ASL ed in possesso del registro di stalla debitamente vidimato ed aggiornato per le specie previste;
5) che posseggono:
a) regolari titoli di possesso di superfici come di seguito indicato, oppure
b) superfici demaniali o destinate ad uso civico.
Nel caso di superfici collettive (demaniali o destinate ad uso civico) relative a pascoli sfruttati in comune, il richiedente può beneficiare esclusivamente del premio relativo alla quota parte di superficie assegnata allo stesso da parte dell’Autorità concedente, che dovrà predisporre uno specifico piano di riparto, dal quale si evinca la perimetrazione e la superficie di cui l’imprenditore agricolo può disporre con indicazione del relativo periodo di utilizzazione.
In questo ambito la stessa superficie, in annualità successive, può essere attribuita ad imprenditori diversi dal primo, fermo restando il trasferimento dell’impegno al subentrante nell’utilizzo della superficie in oggetto, pena la restituzione delle somme erogate.
4) Condizioni di ammissibilità
L’Azione 3 prevede l’erogazione di un premio per unità di superficie utilizzata con il pascolamento. Le specie animali interessate sono i bovini, gli ovini, i caprini e gli equini.
L’azienda richiedente è obbligata a mantenere gli impegni assunti, sulle superfici dichiarate ai fini della presente azione per cinque anni, salvo il caso di terreni gravati da uso civico, terreni demaniali e terreni di proprietà di Enti, per i quali è richiesta l’assegnazione dall’Ente concedente per l’anno in corso con la disponibilità al rinnovo di uguale superficie, per altri 4 anni anche con diversa ubicazione.
Gli allevatori, per avere diritto al premio, devono effettuare il pascolamento per un minimo di 120 giorni all’anno.
In relazione all’andamento climatico sfavorevole alla produzione foraggiera nelle superfici interessate, debitamente attestato dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste è ammesso un periodo di pascolamento non inferiore a 90 giorni.
Il rapporto UBA al pascolo/superficie a prati non avvicendati e pascoli, dovrà essere almeno pari a 0.5 e comunque non superiore a 1.4; è ammesso nelle zone montane, un rapporto inferiore a 0,5 e fino ad un minimo di 0.3, purché l’impegno venga assunto per tutta la superficie a pascolo anche se il premio sarà calcolato e corrisposto sulla base delle UBA effettive rapportate a 0.5 (esempio 6 UBA su 18 Ha = 0,3 UBA pari ad un’importo da liquidare di 6 UBA/0.5 UBA/Ha = 12 Ha X 100 €).
5) Adempimenti del beneficiario
Il beneficiario, ai fini della corresponsione dell’aiuto, è tenuto:
a) alla predisposizione di una Relazione Tecnica a firma del solo beneficiario dove andranno indicati gli interventi previsti per mantenere gli impegni assunti in domanda di adesione. La Relazione potrà essere considerata valida per gli anni successivi salvo casi di variazioni. In tutti i casi, la su indicata Relazione va conservata nel fascicolo aziendale.
b) alla compilazione del “Registro Agronomico Aziendale” sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative all’intera superficie aziendale.
c) alla acquisizione nel fascicolo aziendale di documenti comprovanti la concessione dei terreni demaniali:
– Deliberazione del Comune o dell’Ente concedente;
–
Piano di riparto con l’indicazione del foglio di mappa,
particelle interessate, delimitazione planimetrica, periodo di pascolamento.
a) dal calcolo della superficie assegnata dai comuni vanno detratte le tare non riconducibili a pascoli
Articolo 4
PROCEDURE COMUNI ALLE AZIONI 2 E 3
Possono partecipare alla misura, tutte gli imprenditori agricoli nelle forme singole o associate, purché abbiano in conduzione dei terreni ricadenti nella Regione Abruzzo.
1) Titoli
di possesso delle Superfici, fascicolo del produttore e documenti integrativi
– Al fine di migliorare la gestione delle domande di adesione alle presenti misure il beneficiario deve produrre copia delle certificazioni catastali aggiornate riferite ai terreni indicati in domanda.
–
Qualora il produttore che presenta domanda sia soggetto
diverso dal proprietario cui si riferiscono le certificazioni catastali,
deve comprovare il titolo di conduzione dei terreni (affitto, comodato,
usufrutto, ecc…) in questione, fornendo copia autentica del titolo regolarmente
registrato ai sensi della normativa vigente (Per quanto riguarda la registrazione del contratto, questa deve avere
data antecedente alla presentazione della domanda di conferma alla seconda
annualità, pena la decadenza dai benefici dell’Azione richiesta) ;
– In caso di comproprietà, qualora non fosse richiesto da ciascun proprietario l’aiuto pro-quota, è necessaria una delega da parte degli altri proprietari a favore del comproprietario richiedente (autenticata nelle forme di legge) che presenta domanda unica ed è legittimato a riscuotere. Qualora non si disponesse dell’intera superficie della particella, è necessario individuare la quota di propria spettanza con delimitazione sulla planimetria catastale e autocertificazione che attesta, relativamente alla quota individuata, la piena disponibilità.
– Nell’ipotesi che il produttore che sottoscriva la domanda non sia in condizione di produrre la documentazione relativa ai suddetti titoli di conduzione e/o in ipotesi di contratto verbale è tenuto a produrre autocertificazione del rapporto contrattuale sottostante con impegno ad assolvere gli obblighi di cui alla legge n. 448/98; tale autocertificazione deve attestare che il produttore è il legittimo conduttore dei terreni, nonché gli estremi anagrafici del proprietario, la data di inizio, fine contratto e superficie oggetto del contratto, specificando
– sotto la propria responsabilità il titolo di conduzione ed i motivi per cui è necessario ricorrere all’autocertificazione.
– Nel caso in cui i terreni oggetto siano concessi a titolo particolare (partecipanza, uso civico) da un Ente o da un altro soggetto, ad una pluralità di produttori, ciascun produttore, titolare di domanda, deve esibire idonea dichiarazione dell’Ente o del soggetto che ha concesso in conduzione i terreni in questione;
– Come indicato dalla circolare 36/E del 12/02/1999 del Ministero delle Finanze che chiarisce le modifiche apportate all’art. 7 comma 8 della legge 23/12/1998 n.448, i contratti di affitto verbali si possono registrare presentando a cura di una delle parti contraenti, in doppio originale, una denuncia annuale riepilogativa dei contratti in essere nel corso di un anno, entro il mese febbraio dell’anno successivo alla stipula. Trattasi comunque di contratti che assumono la forma di dichiarazione unilaterale che possono essere ritenuti validi per la dimostrazione del possesso dei terreni e la acquisizione dei benefici, anche nel caso in cui la stessa dichiarazione riporti gli estremi di uno solo dei proprietari cointestatari catastali.
– In ogni caso, qualunque sia il regolare titolo di possesso (come sopra individuato), ai fini della corresponsione dei benefici, è necessario che il produttore abbia la disponibilità del terreno per almeno anni cinque dalla data di inizio impegno nella misura, altrimenti il terreno sarà assoggettato alla misura ma non potrà beneficiare del premio.
Si precisa comunque che:
b) i produttori che presentano la domanda di adesione alla misura per il tramite di una Organizzazione Professionale, cui hanno rilasciato idoneo mandato di rappresentanza, allegheranno alla domanda di adesione l’autocertificazione di cui all’allegato 3), in sostituzione di tutta la documentazione di cui sopra. Copia del mandato di rappresentanza va conservata nel “Fascicolo del Produttore” previsto con delibera ex AIMA n. 606 del 30.04.99 pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21.05.2000.
c) I soggetti che presentano la domanda in proprio, allegheranno alla domanda di adesione l’autocertificazione di cui all’allegato 3) e dovranno conservare in azienda tutta la documentazione prevista dal presente bando nel “Fascicolo del Produttore” previsto con delibera ex AIMA n. 606 del 30.04.99 pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21.05.2000.
d) Eventuale documentazione mancante nel fascicolo aziendale in sede di istruttoria a campione, potrà essere integrata entro 15 giorni dalla richiesta dei S.I.P.A., fermo restando il possesso dei requisisti al momento di presentazione della domanda di accesso alla misura.
Per accedere alle presenti azioni il beneficiario deve integrare i documenti ed i dati del fascicolo del produttore con i seguenti ulteriori documenti:
–
Planimetrie catastali di tutte le particelle sottoposte
all’impegno con le presenti misure;
– Deliberazione del Comune o dell’Ente concedente;
– Piano di riparto con l’indicazione del foglio di mappa delle particelle interessate;
– Planimetria riportante la delimitazione grafica della superficie concessa.
2)
Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande di aiuto debbono essere presentate utilizzando l’apposita modulistica, che sarà resa disponibile esclusivamente presso gli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura competenti per territorio e presso le OO.PP. agricole.
Le domande devono essere inoltrate agli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura in relazione alla localizzazione territoriale dei fondi coltivati. Qualora i terreni oggetto di domanda siano ubicati nel territorio di più di uno degli Uffici sopra indicati, questa dovrà essere inoltrata a quello nel cui territorio ricade la sede del centro aziendale.
Per la prima annualità del presente bando, il richiedente è tenuto a presentare una domanda per ogni azione della presente Misura.
La presentazione delle domande di conferma e di aggiornamento, ai sensi del Reg. (CEE) 2078/92 e della Misura “F” del Reg. (CE) 1257/99 presentate per l’annualità 2000/2001 e 2001/2002, dovranno pervenire ai SIPA entro il 30 Aprile 2003 a mezzo plico postale o raccomandato oppure consegnato a mano. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini fa fede la data del timbro postale. Le domande presentate per il tramite delle OO.PP., vanno consegnate in pacchi di num. 50 modelli con relativo supporto magnetico e distinta dei nominativi.
La presentazione delle domande iniziali di impegno (I annualità 2002-2003) dovrà essere effettuata, alle stesse condizioni pena l’esclusione, entro e non oltre il trentesimo (30°) giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Per le annualità successive al 2002-2003, l’apertura dei termini annuali per la presentazione delle domande di aggiornamento ed eventualmente di prima annualità verrà comunque formalizzata con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Gestione del Territorio, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
3)
Condizioni per la presentazione della domanda iniziale
di impegno o di aggiornamento annuale e di ampliamento dell’impegno
I modelli per la presentazione delle domande in duplice copia devono essere sottoscritti dal beneficiario con firma autenticata. L’Autentica può essere effettuata dall’organizzazione professionale cui il beneficiario ha rilasciato apposito mandato di rappresentanza. La domanda può essere accolta anche a firma semplice allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.
Si richiama l’attenzione in merito
all’importanza che assume la presentazione della domanda di aggiornamento
annuale (dal II° al V° anno di impegno) al cui inoltro sono subordinati i
pagamenti successivi a quello del primo anno di impegno. La mancata
presentazione della domanda annuale comporta la non inclusione dell’azienda
nell’elenco di liquidazione dell’anno di riferimento.
L’azienda è comunque assoggettata al
regime di controllo e tenuta al rispetto degli impegni, pena la decadenza con i
connessi obblighi di restituzione.
La domanda di aggiornamento annuale,
nel caso di aziende nel cui ambito intervengono variazioni colturali anche
relative all’ordinamento aziendale (es. avvicendamenti colturali), va
presentata utilizzando il modello base (domanda di adesione) con i relativi allegati
inerenti l’utilizzo delle superfici aziendali (allegati P1). Di contro, per le
aziende nelle quali non si verificano variazioni di alcun genere (es. aziende
con ordinamento produttivo arboreo), l’imprenditore agricolo, a conferma
dell’impegno assunto, potrà presentare il modello base senza allegati (modello
di conferma).
L’ampliamento dell’impegno, ossia
l’aumento di superficie rispetto alla domanda iniziale, è ammesso
esclusivamente per l’azione 2. In questo caso l’impegno assunto per le
superfici aggiuntive dovrà essere sincronizzato con la domanda iniziale, ossia
tale impegno terminerà quando sarà completato il quinquennio che decorre dalla
domanda iniziale.
L’ampliamento dell’impegno dovrà
essere indicato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di
aggiornamento annuale, specificandolo nello spazio previsto
nella modulistica. Le superfici
aggiuntive, oltre ad essere inserite negli allegati P1, dovranno essere ben
individuate in una semplice relazione a firma del richiedente.
Il produttore può beneficiare del
premio previsto per un aumento della superficie assoggettata ad impegno a
condizione che la superficie aggiuntiva per la quale viene richiesto
l’ampliamento non sia superiore al 20% della superficie già a premio. In ogni
caso, l’ampliamento dell’impegno, potrà essere finanziato soltanto in caso di
disponibilità finanziarie della Regione Abruzzo.
3.1 Eventuale documentazione da presentare nel corso dell’annualità di impegno
Nel corso dell’annata agraria, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il suo rinnovo annuale, possono ricorrere alcune circostanze o situazioni che essendo correlati agli impegni assunti dal beneficiario comportano per lo stesso l’osservanza di alcuni adempimenti, pena l’applicazione del sistema sanzionatorio e dei controlli previsto nella misura. Di seguito si riportano alcune particolari casistiche:
–
variazioni colturali
Qualora, dopo la presentazione della domanda di
adesione si verifichino delle variazioni colturali rispetto a quanto dichiarato
nella domanda iniziale o di aggiornamento annuale, il beneficiario è tenuto a
comunicarle tempestivamente all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura
competente per territorio, entro il 30 maggio di ogni anno. Tale
comunicazione dovrà essere effettuata dal beneficiario, utilizzando il solo
allegato P1 relativo all’utilizzo delle superfici aziendali, di cui alla richiamata
modulistica. Il modello dovrà essere compilato in tutte le sue parti prestando
attenzione ad indicare, nell’apposito riquadro, il numero della domanda
iniziale o di aggiornamento annuale di riferimento. Il richiamato allegato P1
con il quale sono comunicate le variazioni colturali sostituisce integralmente
l’analogo allegato inoltrato dal beneficiario ad inizio campagna. La liquidazione
degli aiuti previsti e l’effettuazione dei controlli in loco terrà conto delle
variazioni colturali intervenute e comunicate dal richiedente. La mancata
comunicazione entro i termini sopra stabiliti comporterà a carico del
beneficiario l’eventuale ricalcolo del premio e le sanzioni previste.
– trasferimento dell’azienda
– Qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisce, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, quest’ultimo può succedere nell’impegno per il restante periodo. Nel caso contrario, il beneficiario ha l’obbligo di rimborsare gli aiuti precedentemente percepiti, relativamente al terreno oggetto di trasferimento, secondo le modalità appositamente definite. L’acquirente, inoltre, può proseguire nell’impegno solo se la superficie oggetto di trasferimento, considerata singolarmente o in aggiunta a superficie già in possesso dell’acquirente, ha un’estensione complessiva almeno pari alla superficie minima prevista come requisito di accesso alle varie azioni. Nel caso di trasferimento, totale o parziale dell’azienda, il concedente è tenuto a comunicare all’Ufficio competente entro il termine di 60 giorni dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Anche il subentrante, nel caso intenda proseguire l’impegno, dovrà comunicare la propria disponibilità. Il trasferimento dell’azienda o di parte di essa comporta l’obbligo da parte del subentrante di inoltrare comunicazione, per i successivi adempimenti, all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura competente per territorio. Resta inteso l’obbligo del subentrante di mantenere l’impegno per la durata residua necessaria a completare il quinquennio di impegno assunto con la domanda iniziale.
–
Nel caso di cessazione definitiva dell’attività
agricola da parte del beneficiario, adeguatamente motivata e tale da non
permettere il prosieguo degli impegni assunti, l’Amministrazione non procederà
al recupero delle somme precedentemente erogate.
Articolo 5
AGEVOLAZIONI PREVISTE
L’importo unitario dei premi previsti relativamente all’azione 2 e 3 sono riportati di seguito.
1) Azione
2 Agricoltura biologica
Colture |
I – II
Fascia |
Aree
preferenziali |
Vite da vino
comune |
700
Euro / ha |
840
Euro / ha |
Vite da vino
doc, Fruttiferi e Uva da tavola |
800
Euro / ha |
900
Euro / ha |
Olivo
(Mandorlo, Castagno, Nocciolo, Noce e frutta secca in genere) |
400
Euro / ha |
480
Euro / ha |
Cereali e
Foraggiere temporanee |
200
Euro / ha |
240
Euro / ha |
Ortive |
500
Euro / ha |
600
Euro / ha |
Piante
industriali |
400 Euro / ha |
480 Euro / ha |
Foraggiere
non Avvicendate (Prati, Prati-Pascoli, Pascoli) |
100 Euro
/ha |
120 Euro / ha |
Ai fini della determinazione del premio le domande relative ad aziende ricadenti, per la maggior parte della SAU richiesta a premio, in aree preferenziali (Parchi e Riserve Naturali istituiti con Leggi Nazionali e Regionali ai sensi della L. 394/91 e L.R. 38/96, vedi allegato 2) potranno essere considerate tali solo nel caso in cui l’azienda dichiari tale requisito al momento della presentazione della domanda.
I nuovi impianti di colture arboree possono beneficiare del premio intero a partire dal 4° anno dopo la messa a dimora; fino ad allora percepiranno il 40% del premio intero.
Nel caso di olivicoltura consociata, ai fini del calcolo del premio, si considera oliveto un ettaro di superficie con almeno 120 piante; al di sotto di 120 piante la superficie viene ragguagliata rispetto alla densità di un oliveto specializzato pari a 200 piante/ettaro.
La superficie vitata non potrà eccedere quella registrata nella “dichiarazione delle superfici vitate”.
2) Azione 3 - Premio ai pascoli e prati pascoli
I valori riferiti al
carico animale per il calcolo dei premi da corrispondere sono così indicati:
– zone svantaggiate non montane: da 0.5 a 1,4 UBA/ettaro 120 €/ha
– zone svantaggiate montane: fino a 0,5 UBA/ettaro 100 €/ha
In ogni caso potranno essere finanziate istanze per un importo massimo calcolato su num. 130 UBA complessive avviate al pascolo.
(Per l’elenco dei comuni, delimitati ai sensi della direttiva CEE 268/75, vedi allegato 2).
Articolo 6
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Non saranno ammissibili le domande:
– presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Avviso Pubblico;
– presentate non correttamente e/o in modo incompleto (in tal caso la domanda verrà archiviata e la pubblicazione degli elenchi sul B.U.R.A. varrà come notifica agli interessati); per la corretta compilazione si veda il 2° comma dell’art. 11 .
– presentate con documenti non conformi a quanto previsto dal presente Avviso Pubblico;
– erronee, salvo il caso di errore materiale;
– iniziali di I annualità presentate oltre i termini di cui all’articolo 4 del presente avviso.
Articolo 7
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Ciascun Ispettorato Provinciale competente per territorio a ricevere la domanda, provvede all’istruttoria tecnico - amministrativa delle istanze pervenute, per verificarne l’ammissibilità.
La prima fase delle verifiche istruttorie tecnico–amministrative di esclusiva competenza regionale saranno completate entro sessanta giorni a decorrere dalla data di scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande. Entro tale periodo dovranno essere avviate le operazioni inerenti l’acquisizione dei dati così da costituire, nell’ambito delle procedure informatizzate per la gestione ed il trattamento delle domande, una base dati comprensiva di tutte le domande di aiuto.
Tutte le verifiche amministrative effettuate devono essere indicate in un elenco di controllo (check-list), ossia riportate in un documento riepilogativo del procedimento istruttorio; ciò a prova dell’effettivo svolgimento dei controlli e della eventuale risoluzione delle anomalie segnalate.
Saranno effettuati, previa acquisizione della
documentazione necessaria, controlli in loco su un campione superiore al 5%
delle domande pervenute e ritenute ammissibili.
Qualora durante l’istruttoria siano accertate false dichiarazioni rese intenzionalmente o per negligenza grave, fatta salva l’applicazione di sanzioni penali e amministrative nei casi nei quali ricorrano gli estremi di legge, la domanda è respinta ed al richiedente è precluso l'accesso a qualsiasi regime di aiuto previsto a norma della presente misura del Piano di Sviluppo Rurale, secondo quanto stabilito dal Reg.(CE) n. 2419/2001.
Per quanto concerne le verifiche istruttorie relative alle domande iniziali al I anno di impegno nonché quelle in corso di impegno dal II al V per le quali sono stati già effettuati pagamenti varranno le norme previste dal Decreto 04/12/2002 attuativo dell’art. 64 del Reg. (CE) n. 445/2002.
Il Servizio competente, avrà accesso in ogni momento e senza restrizione agli appezzamenti ed agli impianti dell’azienda per l’espletamento dell’istruttoria e dei controlli previsti.
Si richiamano di seguito, oltre alle condizioni di impegno previste per ciascuna azione, gli obblighi ai quali il richiedente si impegna già all’atto della presentazione della domanda:
– obbligo di disponibilità dei documenti comprovanti la titolarità di conduzione del terreno da presentare in qualsiasi momento e a richiesta dell’amministrazione;
– obbligo del rispetto delle condizioni di impegno, dei limiti e dei vincoli previsti nella misura;
– obbligo di comunicazione scritta alla Amministrazione in caso di impossibilità a mantenere gli impegni sottoscritti per causa di forza maggiore di cui all’art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001 e di eventuali altre variazioni rispetto ai dati dichiarati con la presentazione della domanda;
– obbligo, nel caso di aiuti per superfici foraggiere correlati alla presenza di bestiame aziendale, di comunicazione scritta alla Amministrazione competente per territorio del momentaneo spostamento dei capi dall’azienda, con indicazione precisa della sede sostitutiva;
– obbligo di corretta e tempestiva compilazione, di conservazione e presenza in azienda, del registro agronomico aziendale, nonché della documentazione giustificativa fiscalmente valida, relativa ai movimenti dei mezzi tecnici utilizzati in azienda;
– obbligo di comunicazione scritta all’Amministrazione competente per territorio qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisce, parzialmente o totalmente, la sua azienda ad altro soggetto; quest’ultimo deve succedere, qualora ne abbia i requisiti, nell’impegno per il restante periodo, dandone comunicazione scritta all’Amministrazione. Per le disposizioni relative si rimanda all’articolo 4 del presente avviso;
– obbligo di presentazione, laddove richiesto e non contemplato in uno dei punti precedenti, della documentazione di cui è previsto l’inoltro nel corso dell’anno di impegno, così come definito al punto 2 dell’articolo 4, “documentazione da presentare nel corso dell’annualità di impegno;
– obbligo di conservazione della documentazione relativa al periodo di impegno, presso la sede aziendale od altra comunicata, per 5 anni dalla fine dell’impegno.
Articolo 8
CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE
La copertura finanziaria delle domande sarà assicurata dalla
quota di risorse, prevista dal Piano Finanziario del P.S.R. dell’Abruzzo, fino
alla concorrenza delle disponibilità finanziarie annuali. Tale disponibilità
sarà ripartita nel seguente ordine di priorità per le Azioni 2 e 3:
1) aziende che hanno manifestato interesse presentando domanda per l’Azione 3 nell’anno 2002 e non hanno beneficiato del regime di aiuti;
2) aziende che hanno manifestato interesse presentando domanda per l’Azione 2 nell’anno 2002 e non hanno beneficiato del regime di aiuti;
Qualora l’ammontare degli aiuti relativi alle domande iniziali di I annualità dichiarate ammissibili superino la disponibilità finanziaria, saranno costituite graduatorie provinciali, nell’ambito di ciascuna priorità, delle domande ammissibili presentate presso ciascun Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura. Tali graduatorie provinciali saranno trasmesse al Servizio competente della Direzione Agricoltura per all’elaborazione di una graduatoria regionale della Misura F sulla quale le singole domande saranno riportate in ordine progressivo di preferenza.
In ogni caso sarà garantita la liquidazione degli aiuti per domande in corso di impegno derivanti dal programma Agroambientale Regionale attuativo del Reg. (CEE) n. 2078/92 e dalle conferme delle richieste presentate per la Misura “F” del Reg. (CE) 1257/99 per le annualità 2000-2001 e 2001-2002.
4.1 Nell’ambito dell’Azione 3 l’ordine di preferenza è il seguente:
– imprenditore agricolo di età inferiore a 40 anni secondo l’ordine decrescente delle U.L.U. (Unità di Lavoro Uomo) calcolate secondo le UBA avviate a pascolo;
– altri imprenditori secondo l’ordine decrescente delle U.L.U. (Unità di Lavoro Uomo) calcolate secondo le UBA avviate a pascolo.
– In caso di parità di ULU, saranno prioritarie le domande presentate da agricoltori più giovani per età. Per le società di persone e cooperative, si calcolerà l’età media di tutti i soci, mentre per le società di capitali, fa fede l’età dell’amministratore.
Per il calcolo delle UBA si fa riferimento alla tabella di conversione di cui all’allegato 4
4.2 Nell’ambito dell’ Azione 2 l’ordine di preferenza è il seguente:
– imprenditore agricolo di età inferiore a 40 anni secondo l’ordine decrescente delle U.L.U. (Unità di Lavoro Uomo) calcolate sulla superficie richiesta a premio;
– altri imprenditori secondo l’ordine decrescente delle U.L.U. (Unità di Lavoro Uomo) calcolate sulla superficie richiesta a premio.
– In caso di parità di ULU, saranno prioritarie le domande presentate da agricoltori più giovani per età. Per le società di persone e cooperative, si calcolerà l’età media di tutti i soci, mentre per le società di capitali, fa fede l’età dell’amministratore.
Le Unità di Lavoro Uomo (U.L.U.), per entrambe le Azioni, sono calcolate, secondo la specifica tabella dell’allegato 4, in ore di lavoro, in funzione dell’ordinamento produttivo ammesso a premio e sulla base di parametri regionali, assumendo un rapporto di 2000 ore (250 giorni) di lavoro annue per U.L.U.
Per la valutazione delle priorità relative alle aziende che hanno manifestato interesse presentando domanda per l’Azione 3 e per l’Azione 2 nell’anno 2002 e non hanno beneficiato del regime di aiuti varrà la Dichiarazione prevista nell’ Allegato 3.
Articolo 9
ESITO DELLE DOMANDE
Con Ordinanze del Dirigente del Servizio Gestione del Territorio verranno approvati gli elenchi Regionali, redatti sulla base degli elenchi provinciali trasmessi dai SIPA competenti per territorio, dei beneficiari ammessi a premio.
Con le stesse procedure, saranno definite le eventuali graduatorie per la selezione delle domande dei beneficiari ammissibili ma non finanziati per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e quelli delle domande dichiarate non ammissibili.
Dette determinazioni vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e la loro pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.
Articolo 10
EROGAZIONE DEI PREMI
Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall’Organismo Pagatore sulla base degli elenchi di cui al precedente articolo 9. Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di aggiornamento annuale.
Qualora la sommatoria degli importi degli aiuti correlata alle domande dichiarate ammissibili risulti eccedente rispetto alle risorse disponibili nell’annualità di riferimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di far gravare sullo stanziamento dell’annualità successiva la parte eccedente, dando priorità assoluta alle domande così individuate rispetto alle domande raccolte alla scadenza dell’annualità successiva, fermo restando il mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari, ai quali ultimi verrà erogato l’aiuto nei tempi derivanti dalle disponibilità dell’Organismo pagatore. In tale circostanza la Regione Abruzzo si riserva altresì la facoltà di non raccogliere nuove domande di aiuto, se non le domande di aggiornamento annuale, dal II al V anno di impegno.
Articolo 11
CONTROLLI E SANZIONI
I controlli in loco sulle domande in corso di impegno, relative alla precedente programmazione (Reg.CEE 2078/92), saranno eseguiti dai nuclei ispettivi costituiti da personale degli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura e del Corpo Forestale dello Stato, sulla base dello specifico accordo operativo stabilito con l’Amministrazione Regionale, secondo le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 27 marzo 1998, n.159.
Le disposizioni relative ai controlli e le sanzioni per le domande relative alla nuova programmazione (Reg. CEE 1257/99 – Misura “F”) sono dettate dal Regolamento CE n. 2419/2001.
Con la firma apposta in calce alla domanda, ai relativi allegati ed alla dichiarazione integrativa, il richiedente si assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute ed è pertanto informato che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, oltre alle disposizioni previste nel sistema sanzionatorio della misura, le sanzioni previste dagli articoli 483, 495 e 496 del Codice Penale, la decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell’indebito eventualmente già percepito.
Per quanto concerne l’Azione 2 “Agricoltura biologica” gli Organismi di certificazione autorizzati allo svolgimento delle attività di controllo in attuazione delle disposizioni recate dal D. Lgs. 220/95 sono tenuti, con un proprio provvedimento a firma del legale rappresentante dell’Organismo, a comunicare all‘Amministrazione regionale le infrazioni o le irregolarità riscontrate dal medesimo Organismo a carico dell’operatore assoggettato.
Quanto rilevato e riscontrato dall’Organismo di certificazione in materia di mancato assolvimento degli impegni assunti dall’operatore ai sensi del Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni costituisce elemento sostanziale per l’applicazione del sistema sanzionatorio e dei controlli previsto dal Reg. (CE) n. 2419/2002.
3) Modalità per la compilazione e la tenuta del
registro agronomico aziendale
Per la compilazione, la tenuta e la conservazione del registro agronomico aziendale si specifica quanto segue:
– il registro agronomico aziendale è obbligatorio per i tutti i richiedenti che partecipano ad una o più delle azioni previste nella presente misura F (per l’Azione 2 il registro è fornito dall’Organismo di Controllo);
– sul registro agronomico aziendale dovranno essere registrate cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni che riguardano i prodotti per la difesa ed i prodotti per lo sviluppo delle piante, la raccolta dei prodotti e le relative rese ottenute, nonché le altre operazioni colturali sottoposte a vincolo. Sullo stesso registro dovranno essere effettuate le registrazioni relative alla gestione del magazzino (giacenza iniziale e finale, acquisti, ecc.); le registrazioni effettuate dovranno essere supportate dai relativi titoli giustificativi, che l’agricoltore è tenuto a conservare unitamente al registro agronomico;
– le registrazioni devono essere riportate, con scrittura leggibile, entro un massimo di 15 giorni dalla data in cui è stata effettuata l’operazione colturale o il movimento di magazzino;
– al registro agronomico aziendale deve essere allegata, laddove prevista, copia della planimetria aziendale presentata a corredo della domanda di adesione. Inoltre, lo stesso registro e la documentazione giustificativa ad esso collegata, devono essere sempre reperibili per consentire alle Autorità competenti, in ogni momento e senza nessuna restrizione, i controlli previsti;
– il modello del registro agronomico (solo per l’Azione 3) sarà disponibile presso gli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura; il registro, stampato a cura dell’azienda, dovrà essere vidimato in tutte le sue pagine dallo stesso Ispettorato competente per territorio.
– Nel registro agronomico, unico aziendale, dovranno essere registrati cronologicamente tutti i movimenti del bestiame al pascolo e gli eventuali interventi che l’allevatore dovesse porre in atto durante il periodo di pascolamento;
–
qualora durante il corso
dell’impegno non sia sufficiente un unico registro se ne può acquisire uno
aggiuntivo;
–
le registrazioni dovranno
essere effettuate a decorrere dal momento iniziale di assunzione dell’impegno e
protrarsi fino alla scadenza dell’impegno quinquennale.
Nel periodo compreso tra l’inizio dell’impegno e il momento in cui l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura provvede alla vidimazione dello stesso, il beneficiario è tenuto ad effettuare le registrazioni su un brogliaccio ed a riportare le stesse sul registro, quando disponibile;
2) Modalità di compilazione della “Domanda di
Adesione alle Misure Agroambientali”
È indispensabile ai fini del buon esito dell’istruttoria, compilare correttamente tutti i campi della modulistica necessari all’Azione cui si aderisce.
Non sarà motivo di esclusione dell’istanza l‘omissione di informazioni desumibili da documenti a disposizione o reperibili dall’Amministrazione Regionale.
Si allegano i prospetti guida per la corretta compilazione della domande per l’Azione 2 e per l’Azione 3.
AZIONE 2
A Z I O N E |
OBBLIGATORIO COMPILARE |
NON OBBLIGATORIO |
||||
Quadro |
Sezione |
Campo |
Quadro |
Sezione |
Campo |
|
2 |
A |
I |
Tutto il resto con particolare riguardo a : -
ISCRIZIONE INPS -
REA |
A |
I |
R.I. CODICE ASL (solo nel caso che non si chieda il premio anche per i terreni a pascolo) |
2 |
A |
II |
Tutto con precisione |
A |
II |
========= |
2 |
A |
III |
1 e 4
Tutto da compilare
|
A |
III |
2) 2 e 3 (solo nel caso che non si chieda il premio anche per i terreni a pascolo) |
2 |
B |
I |
Quelli Necessari |
B |
I |
2-5-6 |
2 |
B |
II |
Quelli Necessari |
B |
II |
========= |
2 |
B |
III |
Superficie per la quale si chiede il
premio deve essere uguale a quella Agricola Richiesta (Quadro A Sez. III) |
B |
III |
========= Tuttavia
bisogna dichiarare tutta la SAU posseduta compresa quella che verrà
indicata nel Quadro P con la dicitura NON A PREMIO |
2078 |
C |
I |
Quelli Necessari |
C |
I |
========= |
2078 |
C |
II |
ULTIMA ANNUALITA’ ( 5 ) |
C |
II |
========= |
2078 |
C |
III |
Quelli
Necessari |
C |
III |
========= |
A Z I O N E |
COMPILARE |
NON OBBLIGATORIO |
||||
Quadro |
Sezione |
Campo |
Quadro |
Sezione |
Campo |
|
2 |
D |
== |
Tutto il
necessario |
D |
=== |
========= |
2 |
E |
== |
Tutto il
necessario |
E |
=== |
========= |
2 |
F |
=== |
================ |
F |
=== |
NON OBBLIGATORIO |
2 |
G |
=== |
================ |
G |
=== |
NON OBBLIGATORIO |
2 |
H |
=== |
================ |
H |
=== |
NON
OBBLIGATORIO |
2 |
I |
=== |
================ |
I |
=== |
NON OBBLIGATORIO |
2 |
L |
=== |
================ |
L |
=== |
NON
OBBLIGATORIO |
|
P |
Tutte |
Tutto il
necessario N.B. La
sommatoria di tutte le particelle possedute dovrà corrispondere alla Superficie
TOT. Aziendale. La
sommatoria di tutte le particelle col- tivate o
pascolate alla SAU La
sommatoria di tutte le particelle ri- chieste a
premio alla Sup. Agric. Richiesta
e alla Sup. Impegnata a premio. |
P |
3 |
Possono essere omessi : 8 – 9 (Lettera B;C;D ) 10 - 11 |
3 |
M |
===== |
DOVE
NECESSARIO N.B. Tutti
gli impegni sono già stabiliti nel Bando. Resta di
fondamenta- le
importanza l’autentica della fir- ma o la
presentazione di un DOCUMENTO di riconoscimento VALIDO |
M |
===== |
LA NON CORRETTA COMPILAZIONE NON PREGIUDICA
LA DOMANDA NE’ ESONERA DAGLI IMPEGNI |
AZIONE
3
A Z I O N E |
OBBLIGATORIO COMPILARE |
NON OBBLIGATORIO |
||||
Quadro |
Sezione |
Campo |
Quadro |
Sezione |
Campo |
|
3 |
A |
I |
Tutto il
resto con particolare riguardo a : -
ISCRIZIONE INPS -
CODICE ASL -
REA |
A |
I |
R.I. |
3 |
A |
II |
Tutto con
precisione |
A |
II |
========= |
3 |
A |
III |
1; 2; 3 Tutto da compilare Superficie Agricola
Richiesta deve essere uguale a quella di Impegno Premio (Quadro B Sez. III) |
A |
III |
========= nel caso di conferma indicare
solo la Sup. Forag. E le UBA anno precedente |
3 |
B |
I |
Quelli Necessari |
B |
I |
2-5-6 |
3 |
B |
II |
Quelli Necessari |
B |
II |
========= |
3 |
B |
III |
Superficie per la quale si chiede il premio deve essere uguale a
quella di Agricola Richiesta (Quadro A Sez. III) N. B. Compilare il rigo con
le UBA |
B |
III |
========= N.B. Non è necessario né utilizzare per il pascolo tutte le UBA possedute
(Quadro E ) né tutta la Superficie a pascolo posseduta; tuttavia bisogna
dichiarare sia tutte le UBA che tutta la SAU a pascolo pos-seduta che verrà
indica-ta nel Quadro P con la dicitura NON A PREMIO |
2078 |
C |
I |
Quelli Necessari |
C |
I |
========= |
2078 2078 |
C C |
II |
ULTIMA ANNUALITA’ ( 5 ) |
C |
II |
========= |
III |
Quelli Necessari |
C |
III |
========= |
A Z I O N E |
OBBLIGATORIO COMPILARE |
NON OBBLIGATORIO |
||||
Quadro |
Sezione |
Campo |
Quadro |
Sezione |
Campo |
|
3 |
D |
== |
Tutto il necessario |
D |
=== |
========= |
3 |
E |
== |
Tutto il necessario |
E |
=== |
========= |
3 |
F |
=== |
================ |
F |
=== |
NON OBBLIGATORIO |
3 |
G |
=== |
================ |
G |
=== |
NON OBBLIGATORIO |
3 |
H |
=== |
================ |
H |
=== |
NON OBBLIGATORIO |
3 |
I |
=== |
================ |
I |
=== |
NON OBBLIGATORIO |
3 |
L |
=== |
================ |
L |
=== |
NON OBBLIGATORIO |
3 |
P |
Tutte |
Tutto il necessario N.B. La sommatoria di tutte le particelle pos-sedute dovrà corri-spondere
alla Super-ficie TOT. Aziendale. La
sommatoria di tutte le particelle col-tivate o pascolate alla SAU La sommatoria di tutte le particelle richieste a premio alla Sup.
Agric. Richiesta e alla Sup. Impegnata a premio. |
P |
3 |
Possono essere omessi : 8 – 9 (Lettera B;C;D) 10 - 11 |
3 |
M |
===== |
DOVE NECESSARIO N.B. Tutti gli impegni sono già stabiliti nel Bando. Resta di fondamentale importanza l’autentica della firma o la
presentazione di un DOCUMENTO VALIDO |
M |
===== |
LA NON CORRETTA COMPILAZIONE NON PREGIUDICA LA
DOMANDA NE’ ESONERA DAGLI IMPEGNI |
3) Sanzioni
Per quanto riguarda le sanzioni relative alle azioni della misura agroambientale (misura F) si fa riferimento ai Reg. CE n.2419/02 e n.3508/92 e successive modifiche ed integrazioni.
In ogni caso le sanzioni saranno efficaci, proporzionali e dissuasive.
I premi concessi vengono, in ogni caso, revocati qualora il beneficiario:
– non realizzi l’intervento o lo realizzi in parte;
– non raggiunga gli obiettivi previsti;
– non rispetti gli impegni assunti;
– non rispetti le modalità e le prescrizioni specifiche dell’azione.
– Qualora si verifichi un utilizzo scorretto dei fondi pubblici si procederà;
– al recupero delle somme percepite indebitamente, maggiorate degli interessi legali;
– alla segnalazione, se ne ricorre il caso, all’Autorità Giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali;
– all’applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi della Legge n.898/1986.
–
A controllo ultimato viene predisposta una relazione
esplicativa del lavoro che si è portato a termine, detta relazione rimane agli
atti dell’Organismo o Ufficio che hanno effettuato il controllo.
Nel caso si rilevino irregolarità, abusi o reati di qualunque
genere, i Funzionari che hanno effettuato il controllo inviano le dovute
segnalazioni alle Autorità competenti:
–
Procura della Repubblica – in caso di
irregolarità a carattere penale;
–
Procura competente della Corte dei Conti – in
caso di irregolarità a carattere erariale;
– Guardia di Finanzia e Amministrazione Finanziaria – in caso di illeciti a carattere fiscale.
Le irregolarità riscontrate e le azioni amministrative e giudiziarie intraprese vengono comunicate alla Commissione Europea per il recupero dei fondi perduti. Unitamente al verbale, dovrà essere inviato alla medesima Autorità anche il rapporto prescritto dall’articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata Legge 898/86, e successive modifiche.
Si da atto che avverso i provvedimenti di ammissione od esclusione dal premio gli imprenditori agricoli titolari delle domande di concessione, possono ricorrere in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
Articolo 12
DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non
previsto nel presente avviso pubblico, si fa riferimento alle disposizioni
contenute nel P.S.R. ed alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e
regionale.
Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE
Dr. Luigi Santilli
Regione
Abruzzo
GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE
Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca
Servizio Gestione del Territorio
MISURA F – “AZIONI AGROAMBIENTALI”
normale BUONA PRATICA AGRICOLA (nBPA)
Febbraio 2003
Premessa e riferimenti metodologici
Il Regolamento CE n.1257/99 stabilisce che gli impegni agroambientali e le indennità compensative debbano tenere conto delle ordinarie pratiche agricole che sono individuate come “… l’insieme dei metodi colturali che un agricoltore diligente impiegherebbe in una regione interessata”.
Infatti le misure
agroambientali (misura F) devono prevedere impegni che oltrepassano la buona
pratica agricola “normale” (art. 23, comma 2, del Reg. CE n. 1257/99) mentre
gli imprenditori agricoli che ricevono l’indennità compensativa in quanto
operanti in zone svantaggiate (misura E) sono tenuti ad osservare almeno le
buone pratiche agricole consuete (art. 14 del Reg. CE n. 1257/99). Di
conseguenza gli operatori agricoli che assumono impegni agroambientali ricevono
un premio calcolato facendo riferimento alla buona pratica agricola normale
(art. 17 del Reg. CE n. 1750/99) e sono tenuti a rispettare sull’intera azienda
le buone pratiche agricole normali anche se l’impegno è limitato a parte di
essa.
Il presente documento,
in conseguenza, definisce in maniera analitico-descrittiva la “buona pratica
agricola normale” (nBPA) ossia gli impegni di base che l’agricoltore
sottoscrive ed è tenuto ad osservare, per l’insieme delle superfici aziendali,
qualora richiede di usufruire del regime di aiuti previsto nell’ambito della
misura F “agroambiente” nonché per
beneficiare delle indennità compensative di cui alla misura E “ zone svantaggiate”, del presente Piano di
Sviluppo Rurale.
Come previsto all’art.
28 del Reg. (CE) n. 1750/99 la buona pratica agricola normale presuppone
l’osservanza delle prescrizioni generali vincolanti in materia ambientale. Ciò
sta a significare che la pratica agronomica dev’essere necessariamente conforme
alla normativa vigente in materia ambientale, specificando che anche il
rispetto di tali impegni costituisce un requisito di base preliminare
all’ammissione a beneficiare di qualsivoglia aiuto in applicazione delle misure
agroambientali (misura F) o delle indennità compensative (misura E). A riguardo
è stata effettuata una ricognizione delle norme applicative vigenti a livello
nazionale e regionale che discendono da disposizioni comunitarie in materia di
ambiente. Ciò sta a significare che i vincoli e gli obblighi previsti da tale
normativa che hanno connessione diretta con la pratica agronomica,
costituiscono parte integrante della nBPA, e come tali costituiscono un vincolo
ed un obbligo che l’agricoltore è tenuto a rispettare sull’intera azienda per
usufruire del regime di aiuti previsto per le misure agroambientali e per
beneficiare delle “indennità compensative”.
Norme ambientali di riferimento per la verifica della coerenza e della compatibilità delle “normali buone pratiche agricole” (nBPA)
In pratica, le indicazioni assunte quale riferimento per le nBPA, nell’ambito del presente documento, coincidono con le nBPA definite dalla regione Abruzzo ai fini dell’attuazione delle misure del PSR che ne prevedono la verifica.
Infatti, le indicazioni rappresentate risultano compatibili e coerenti con la principale normativa ambientale di riferimento, nei cui confronti tali disposizioni sono state esaminate. In particolare la normativa di riscontro è rappresentata da:
Norme di carattere generale
Norme concernenti i tenori massimi di residui antiparassitari su ed in alcuni prodotti di origine vegetale (D.M. 19 maggio 2000, in attuazione delle Direttive n.97/4/CE, n. 1999/65/CE e n.1999/71/CE);
Norme specifiche
Relativamente alle pratiche di fertilizzazione e di diserbo, un riferimento adottato è rappresentato dal D.Lgs. N. 152 dell’11 maggio 1999, recante “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e dalla Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole”.
Per la protezione delle acque dai nitrati, si fa inoltre riferimento al Codice di Buona Pratica Agricola, previsto dal D.M. del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 19 aprile 1999, con riferimento alla Direttiva 91/676/CEE:
L’impiego dei fanghi di depurazione in agricoltura è specificamente normato dal D. Lgs. N. 99 del 27 gennaio 1992 (in attuazione della Direttiva 86/278/CEE).
Per la salvaguardia degli uccelli selvatici, si fa riferimento alla Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 ed al DPCM del 27 settembre 1997 (in attuazione della Direttiva 79/409/CEE).
Per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica (Natura 2000), si fa riferimento al DPR n. 357 dell'8 settembre 1997 (in attuazione della Direttiva 92/43/CE).
Una definizione universale di pratica agricola normale è operazione difficile e poco realistica, in quanto le variabili di natura agricola, ambientale o relative al sistema organizzativo aziendale rendono particolarmente difficoltoso tale procedimento; malgrado ciò sono state descritte e definite operazioni colturali “standard” che assumono il significato di parametri di riferimento nella valutazione dell’aderenza delle singole tecniche agronomiche con la nBPA.
Individuati alcuni impegni
a valenza comune, è stata delineata una prima importante distinzione tra le
colture erbacee ed arboree. Successivamente sono stati individuati gruppi
omogenei di colture, aggregate in base alla stretta analogia che contraddistingue
le pratiche agronomiche usualmente effettuate su tali coltivazioni, al
fabbisogno di fattori produttivi e dei mezzi tecnici necessari per le stesse,
nonché correlate dagli usuali rapporti di avvicendamenti e successioni
colturali. Nell’ambito di ciascun gruppo sono state individuate le colture
maggiormente rappresentative per l’agricoltura regionale, ossia quelle con la
maggiore incidenza sia in termini di diffusione territoriale che di peso economico,
nonché di potenziale impatto ambientale
La Regione Abruzzo, nel rispetto della metodologia individuata dal D.lgs 152/99, attuativa tra l’altro della direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), sta attivando le procedure per l’individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Ad ogni modo, già in questa sede, si definiscono i vincoli e gli impegni specifici a carico degli operatori agricoli, che assumono carattere vincolante a titolo della presente normale buona pratica agricola. Nello specifico nelle zone vulnerabili, in linea con le disposizioni recate dal D. lgs. 152/99, non sarà possibile intervenire con delle fertilizzazioni azotate che prevedono apporti superiori a 170 kg/ha, fermi restando i limiti più restrittivi fissati dalla nBPA per ogni singola coltura e riportati nella tabella A allegata al presente documento. Tali quantitativi devono intendersi riferiti a tutti gli apporti di fertilizzante, comprensivi dei concimi minerali ed organici, nonché degli apporti derivanti dalle deiezioni degli animali al pascolo.
Per le zone vulnerabili il Programma di azione obbligatorio, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel codice di Buona Pratica Agricola approvato dal Ministero per le Politiche Agricole con D.M. 19 aprile 1999 pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999, dovrà obbligatoriamente prevedere almeno gli impegni relativi a:
– il periodo in cui è proibita l’applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti, così come di seguito esplicitato:
-
colture
autunno primaverili (tipicamente frumento, cereali affini, colza, erbai di graminacee):
vietata la concimazione azotata alla semina. La concimazione azotata va effettuata
in copertura, in corrispondenza dei momenti di forte fabbisogno, durante la
fase di differenziazione delle infiorescenze e poco prima della ripresa
vegetativa primaverile (levata).
-
colture
perenni (prati, pascoli arboreti ortive perenni): gli apporti azotati devono precedere
di poco la ripresa vegetativa primaverile che segna l’inizio di forte assorbimento.
-
colture a
semina primaverile (barbabietola, girasole, mais, sorgo, pomodoro, peperone,
melone, anguria, ecc, ): la concimazione azotata alla semina è accettabile
purché una limitata piovosità in questo periodo renda il dilavamento poco
probabile; qualora la piovosità media del periodo primaverile sia invece elevata
occorre prevedere il frazionamento dei quantitativi oppure utilizzare
fertilizzanti a lenta cessione e additivi di inibitori della nitrificazione.
-
colture a
ciclo breve (ortive): nel caso di colture a ciclo breve come la maggior parte
delle ortive da foglia, da frutto o da radice (insalate, cavoli, zucchine,
ravanelli, ecc. ) il momento di esecuzione della concimazione passa in secondo
piano come misura di contenimento delle perdite per dilavamento dei nitrati,
rispetto al rischio ben maggiore di un irrazionale eccesso di concimazione
azotata molto ricorrente in questo tipo di colture. Tale rischio dovrà essere
esattamente circoscritto a partire dai quantitativi di apporti di azoto massimi
consentiti, evidenziati nella presente BPAn e riportati nella tabella A allegata.
nel caso di utilizzo di effluenti zootecnici occorre pianificare la distribuzione in funzione del fabbisogno fisiologico della coltura e delle epoche idonee di distribuzione; è consigliata l’applicazione ai terreni di effluenti zootecnici tra la fine dell’inverno e l’inizio dell’estate. L’applicazione degli effluenti è inoltre possibile in estate o in autunno solo dopo il raccolto e solo se si prevede una coltura che possa utilizzare l’azoto nel periodo invernale (cereali autunno-vernini, colture intercalari, cover-crops, ecc.); la capacità dei depositi di stoccaggio per effluenti di allevamento deve essere garantita da adeguati contenitori in grado di assicurare un volume di stoccaggio pari ad almeno 1/3 della produzione media annuale di effluenti prodotti a livello dell’azienda, in modo tale da garantire il rispetto dei periodi di spandimento fissati nei piani d’azione, senza incorrere nella “necessità di disfarsi” di effluenti in esubero.
La normale buona pratica
agricola rappresenta l’elemento di riferimento iniziale in base al quale è
stato calcolato il livello degli aiuti previsto nella misura agroambientale, in
particolare modo per le azioni relative all’agricoltura integrata e a quella
biologica. In analogia con gli interventi previsti in tali azioni, i gruppi
omogenei di colture sono i medesimi di quelli utilizzati per l’attribuzione dei
livelli di aiuti e per la loro giustificazione.
Per consentire la
verificabilità degli impegni previsti nella normale buona pratica agricola,
l’imprenditore agricolo dovrà adottare e tenere costantemente aggiornato un
apposito registro agronomico aziendale. Su tale registro dovranno essere
effettuate le registrazioni relative alla gestione del magazzino dei presidi
fitosanitari e prodotti fertilizzanti (giacenza iniziale, acquisti, utilizzazioni),
supportate da titoli giustificativi fiscalmente validi che l’agricoltore è
tenuto a conservare unitamente al registro stesso. Sul medesimo dovranno essere
inoltre registrate cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni
colturali svolte in azienda, comprendendovi quantomeno le somministrazioni di
fertilizzanti e di presidi fitosanitari (periodi e quantità), le lavorazioni
meccaniche, le irrigazioni.
CARICO DI BESTIAME
Il carico di bestiame che ciascuna azienda può sopportare per non incorrere in rischi di eccessivi apporti azotati ai terreni, con il connesso pericolo di provocare inquinamenti da nitrati, deve essere definito prendendo in considerazione i quantitativi di effluenti che ogni specie animale mediamente è in grado di produrre nel corso dell’anno, e del relativo “titolo” di azoto che detti differenti effluenti contengono. Le acquisizioni tecnico-scientifiche in questo campo sono molteplici e notevolmente contraddittorie, cosa che rende difficile assumere parametri certi. I dati esposti nella seguente tabella sono ricavati da lavori condotti nell’ambito di un progetto di ricerca del C.N.R., ed assumono, ai fini della presente BPAn, valore indicativo di riferimento:
BESTIAME |
DEIEZIONI
(Kg/gg/capo) |
PRODOTTO
TOTALE ANNO (Kg/anno) |
%
SS |
AZOTO
% SS |
AZOTO
(Kg/anno) |
Bovini da Carne |
21 |
7.665 |
12 |
5 |
46 |
Bovini da Latte |
46,5 |
16.973 |
12 |
3,5 |
71,3 |
Suini |
4,5 |
1.643 |
9,2 |
6,5 |
9,8 |
Ovicaprini |
1,3 |
474,5 |
11 |
10 |
5,2 |
Avicoli |
0,04 |
15 |
0,01 |
12 |
0,4 |
Dalla tabella sopra riportata si ricava che il carico di bestiame compatibile con la nBPA dovrebbe essere definito per singola tipologia di allevamento per “centrare” il risultato di puntuale controllo degli effettivi apporti di azoto al terreno conseguenti la conduzione dei diversi allevamenti zootecnici.
La necessità di mantenere un impianto semplificato nella valutazione e controllo degli interventi, nonché di assumere valori che tengano conto della contraddittorietà dei dati sopra richiamati, porta a definire il carico di bestiame compatibile con la nBPA quale rapporto tra numero di UBA e Ha di superficie foraggiera (s.f.) disponibili nelle singole aziende, definita come superficie aziendale investita a colture, utilizzabile per le esigenze alimentari degli allevamenti, mediando quindi i valori di apporto di azoto realizzato dalle singole tipologie di allevamento.
Un ulteriore elemento, da valutare per la misura agroambientale, attiene alle diverse caratteristiche territoriali della Regione. In questo senso non si può non tenere conto delle caratteristiche delle strutture produttive zootecniche in relazione alle caratteristiche territoriali. Per la definizione del carico di bestiame in ambito di nBPA si distinguono quindi le aziende ricadenti in zone classificate montane e svantaggiate ai sensi della Dir. CEE n.268/75 (art.3, paragrafi 3, 4 e 5), quelle ricadenti in altre zone, e quelle ricadenti nelle “zone vulnerabili”. La tabella che segue distingue i diversi carichi di bestiame compatibili con la nBPA:
BESTIAME |
Rapporto
UBA/sf Zone svantaggiate |
Rapporto
UBA/sf Altre Zone |
Rapporto
UBA/sf Zone vulnerabili |
UBA |
3 |
4 |
2,5 |
Nelle aree vulnerabili ai nitrati, individuate ai sensi del D.lgs 152/98 in ogni caso non è consentito un carico di bestiame per unità di superficie foraggiera superiore a 2,5 UBA. Per superficie foraggiera deve intendersi tutta la superficie aziendale investita in colture utilizzabili per l’alimentazione del bestiame.
NORMALI BUONE PRATICHE AGRICOLE
Il riferimento alle “normali buone pratiche agricole” del Reg. CE/1257/99, è adottato con riguardo agli impegni assunti dai beneficiari delle indennità compensative e dei premi per l’adozione di misure agroambientali. Nel primo caso, il rispetto di normali buone pratiche agricole costituisce requisito per l’ammissione al sostegno attuato ai sensi del regolamento (art. 14); nel secondo caso, invece, esso viene utilizzato come termine di paragone, per stabilire la natura degli “impegni agroambientali” assunti da ciascun imprenditore agricolo che, per l’appunto, devono oltrepassare le normali buone pratiche agricole (art. 23). L’art. 28 del Reg. CE/1750/99, inoltre, specifica che “costituiscono normali buone pratiche agricole l’insieme dei metodi colturali che un agricoltore diligente impiegherebbe nella regione interessata” e precisa che le norme verificabili per la normale buon prativa agricola, in ogni caso, prevedono l’osservanza delle prescrizioni generali vincolanti in materia ambientale.
Tenuto conto delle suddette indicazioni regolamentari, la definizione delle “Normali Buone Pratiche Agricole” che la Regione Abruzzo adotta ai fini dell’attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, si basa sull’identificazione di una serie di requisiti minimi, verificabili in sede di controllo, applicati alle diverse componenti della pratica agricola, per principali aggregati di prodotti omogenei sul piano delle tecniche di produzione e raccolta.
Da un punto di vista metodologico, l’individuazione delle “normali buone pratiche agricole” procede secondo uno schema in base al quale:
– si individuano le “pratiche agricole normali”, ovvero le tecniche agronomiche tradizionalmente diffuse – in relazione a gruppi omogenei di colture ed a zone specifiche del territorio – ispirate a pratiche razionali dal punto di vista tecnico ed ambientale; tali pratiche, in sostanza, coincidono con la prassi adottata dall’ “agricoltore diligente nella zona considerata”;
– si effettua una verifica della compatibilità e della coerenza delle “pratiche agricole normali” con la normativa in materia ambientale; (normativa comunitaria e suo recepimento a livello nazionale e regionale) ed all’eventuale integrazione delle “pratiche agricole normali”, per pervenire alla definizione delle “Normali Buone Pratiche Agricole” ed alla definizione dei relativi impegni di cui tener conto per l’attuazione delle misure del PSR precedentemente citate.
Nell’individuazione dei requisiti minimi per il riconoscimento di “Normale Buona Pratica Agricola”, si fa riferimento solo alle componenti che, nelle condizioni usuali dell’agricoltura regionale, possono dare luogo a scelte diversificate degli imprenditori, con conseguenze rilevanti dal punto di vista dell’equilibrio agroecosistemico e della conservazione del potenziale produttivo delle risorse naturali impiegate nei cicli produttivi stessi. Le componenti della pratica agricola considerate sono:
Gestione del suolo:
– regimazione acque superficiali
– lavorazioni principali del terreno
Tecniche colturali:
– scelta dell’avvicendamento
– fertilizzazione
– cure colturali
Difesa delle colture:
– lotta fitosanitaria
– diserbo
Raccolta:
– gestione del prodotto principale
– gestione dei residui colturali
Gli aggregati di prodotti considerati nell’applicazione dei requisiti minimi delle componenti della pratica agricola sono, invece, i seguenti:
– Colture erbacee ( cereali, piante industriali, colture foraggere avvicendate, produzioni no-food);
– Colture ortive (sia in pieno campo che in coltura protetta)
– Colture frutticole (sia in pieno campo che in coltura protetta)
– Vite (coltura specializzata)
– Olivo (coltura specializzata)
La correlazione tra le componenti della pratica agricola ed i diversi aggregati di colture sopra riportati è evidenziata nel prospetto che segue.
Componenti della pratica agricola |
Colture erbacee |
Colture ortive |
Colture frutticole |
Vite |
Olivo |
Gestione del suolo: ·
regimazione acque superficiali ·
Lavorazioni principali del terreno |
X X |
X X |
X |
X |
X |
Tecniche colturali: ·
regimazione acque superficiali ·
scelta dell’avvicendamento ·
fertilizzazione ·
cure colturali |
X X X |
X X X |
X X X |
X X X |
X X X |
Difesa delle colture: ·
lotta fitosanitaria ·
diserbo |
X X |
X X |
X X |
X X |
X X |
Raccolta: ·
gestione del prodotto principale ·
gestione dei residui colturali |
X X |
X X |
X X |
X X |
X X |
Per quanto riguarda i pascoli ed i prati-pascoli, l’applicazione del concetto di normale buona pratica agricola prescinde dalla constatazione dell’osservanza di norme specifiche di coltivazione, trattandosi di contesti prevalentemente gestiti in modo naturale, ovvero quasi in assenza di vere e proprie pratiche colturali (cure colturali, fertilizzazione, ecc.).
Tuttavia, il concetto di normale buona pratica agricola, per la fattispecie, può essere individuato nel sistema di sfruttamento delle risorse foraggere, attraverso il carico di pascolamento e la sua razionale gestione (pascolamento rotazionale).
La specificazione delle pratiche agricole per gruppi omogenei di colture risponde anche, di per se, all’esigenza di tener conto delle differenze riscontrabili sul territorio regionale; infatti, le caratteristiche dell’ambiente fisico del territorio regionale impongono scelte produttive specifiche agli agricoltori che distribuiscono le principali coltivazioni in funzione dell’altitudine. Anche nei casi di diffusione più articolata delle coltivazioni (vite ed olivo, ad esempio) risulta tuttavia superfluo distinguere “normali buone pratiche agricole” nelle diverse zone di presenza, dal momento che le scelte tecniche degli agricoltori sono attualmente piuttosto standardizzate.
Pertanto, nel prosieguo del presente documento, l’individuazione delle “normali buone pratiche agricole” fa esclusivo riferimento alle diverse categorie colturali suddette.
Definizione delle “normali buone pratiche agricole” (nBPA)
Gestione del suolo
Regimazione delle acque
superficiali
Le PAN connesse con tale tipo di componente riguardano la corretta ed efficiente manutenzione della rete scolante per la regimazione delle acque superficiali; si tratta, in generale, della manutenzione e della funzionalità delle scoline e dei collettori permanenti e, nelle zone acclivi (ossia con pendenze superiori al 20%), nella realizzazione e manutenzione di solchi acquai temporanei, condotti trasversalmente rispetto alla massima pendenza.
Lavorazioni principali
del terreno
In generale, la lavorazione principale del terreno per le colture erbacee varia in funzione del tipo di coltura, delle condizioni di giacitura e della natura pedologica del substrato.
Per le colture da rinnovo, la profondità della lavorazione risulta mediamente maggiore rispetto alle colture successive della rotazione; anche la tecnica di lavorazione si diversifica prevedendo, nel primo caso, l’utilizzo di strumenti rovesciatori (aratri mono o poli vomere) su terreni da medio impasto a tessitura argillosa, o su terreni da medio impasto a tessitura sabbiosa, l’impiego di strumenti discissori (scarificatori, vibro-coltivatori, ecc.), la cui profondità di lavorazione risulta comunque più contenuta rispetto ai primi. In ogni caso la profondità di lavorazione non può superare i 40 cm.
Per le colture successive, la minore profondità dello strato di terreno agrario esplorato dall’apparato radicale, consente di effettuare una lavorazione superficiale (massimo 30 cm), utilizzando, a seconda della natura del terreno, strumenti rimescolatori (erpici a dischi), o discissori (vibrocoltivatori leggeri).
Prescrizioni tecniche specifiche sono adottate con riferimento alle condizioni di acclività degli appezzamenti ed alle relative sistemazioni idraulico-agrarie. Il criterio generalmente adottato consiste nell’effettuare la lavorazione principale del terreno – indipendentemente dagli strumenti utilizzati e dalla profondità del lavoro – seguendo le curve di livello (“lavorazione per traverso”) su terreni con pendenze fino al 5%. Per appezzamenti livellati con pendenze superiori, per evitare il pericolo di ribaltamento della trattrice, la lavorazione sarà effettuata lungo la linea di massima pendenza (“lavorazione a rittochino”). In questi casi, tuttavia, l’esigenza di contenere il rischio di erosione superficiale del terreno, impone accorgimenti tecnici precisi che attengono alla sistemazione idraulico-agraria della pendice e che variano al variare della natura pedologica del substrato, dell’epoca di esecuzione della lavorazione e del periodo di riposo del terreno lavorato, ossia senza una copertura vegetale che ne segue la preparazione, prima della successiva semina.
Nel caso più frequente, rappresentato da terreni declivi, a tessitura da medio-impasto ad argillosa, epoca di lavorazione estiva (luglio-agosto) e periodo autunno-invernale di riposo (con semina della coltura da rinnovo nel periodo primaverile-estivo), la sistemazione “a rittochino” dovrà prevedere una lunghezza massima dei singoli appezzamenti pari a circa 200 metri lineari, con l’apertura di fosse livellari, lungo la pendice, per la raccolta dell’acqua piovana eccedente la capacità di campo, ed il convogliamento delle stesse, verso idonei compluvi per il trasporto a valle.
Le tecniche di lavorazione e di sistemazione suddette troveranno applicazione su appezzamenti con pendenza fino al 25%. Oltre tale limite, l’aumento del rischio di erosione e la eccessiva onerosità delle lavorazioni richieste per la coltivazione dei seminativi, genereranno le condizioni per la presenza di colture foraggere permanenti (prati e pascoli) o, nei casi di idoneità stazionale, di impianti forestali.
Tecniche colturali
Scelta
dell’avvicendamento
L’avvicendamento delle colture erbacee ed ortive rappresenta uno dei fattori più importanti per preservare la fertilità del suolo e prevenire la diffusione di avversità delle colture (erbe infestanti, parassiti animali e vegetali). La sua applicazione concreta pone, tuttavia, l’agricoltore nella condizione di scegliere la successione colturale in considerazione di aspetti produttivi e commerciali che vincolano l’azienda agraria nei riguardi del mercato. La nBPA, pertanto, consiste nell’assecondare tali esigenze, lasciando un certo margine di scelta all’imprenditore agricolo ma, al tempo stesso, fissando precisi limiti di “ritorno” delle colture sullo stesso appezzamento in un determinato periodo di tempo.
In pratica, i cicli massimi di ripetizione colturale, sia per i cereali che per le colture industriali, sono fissati come segue:
– max. 2 raccolti (per la stesse specie) in quattro anni, elevabili a 3 nel caso di avvicendamento con colture foraggere.
– Per le colture orticole in pieno campo il ciclo massimo è definito in:
– max. 3 raccolti (per la stesse specie) in cinque anni.
– Per quanto riguarda le ortive, in coltura protetta, invece la nBPA non prevede limitazioni nella scelta dell’avvicendamento.
Fertilizzazione
Il concetto di nBPA prevede che le dosi di unità fertilizzanti somministrate alle colture non eccedano le asportazioni nette (ovvero la differenza tra asportazioni effettuate dalla produzione e eventuali restituzioni al terreno, sotto forma di residui colturali lavorati ed interrati). Tale concetto trova applicazione per tutti i gruppi di prodotti considerati.
In particolare, per quanto riguarda i fertilizzanti azotati, le dosi ammesse dalla nBPA variano in relazione alle fasce territoriali in cui è stato suddiviso il territorio regionale (in relazione al variare delle rese) e sono quelle riportate nei prospetti seguenti:
Nella successiva rassegna delle nBPA per le principali colture regionali vengono indicati i quantitativi ammessi di unità fertilizzanti per N, P e K.
Cure colturali
Le cure colturali (potatura e gestione del terreno) assumono rilevanza per la definizione di nBPA, evidentemente, solo per le colture frutticole, la vite e l’olivo.
In relazione all’importanza delle operazioni di potatura (potatura invernale ed estiva) nei riguardi della regolazione quanti-qualitativa della produzione e degli effetti ad essa connessi inerenti la resistenza ad agenti patogeni ed a parassiti delle piante, la nBPA prevede che vengano eseguiti:
– per colture frutticole: almeno un intervento di potatura invernale ogni 2 anni, ed un intervento di potatura estiva (intervento di regolazione della produzione);
– per la vite: un intervento di potatura secca prima del risveglio vegetativo; l’intervento della cosiddetta potatura “verde”, consistente nell’alleggerimento della vegetazione in corrispondenza con le fasi finali di maturazione dei grappoli, effettuabile indicativamente dopo il 15 luglio, si ritiene facoltativo, essendo la sua significatività fortemente dipendente dalla vitigno e dalla condizioni mutevoli del clima, in relazione alla zona di coltivazione;
– per l’olivo: almeno un intervento di potatura invernale ogni due anni.
Per quanto riguarda le operazioni di gestione del suolo, per gli impianti non inerbiti, la nBPA prevede l’esecuzione di almeno una lavorazione superficiale del terreno, avente lo scopo di contenimento delle infestanti e di miglioramento della capacità idrica del terreno (per riduzione della evapotraspirazione).
Infine, per quanto riguarda i prati ed i prati-pascoli, le cure colturali previste dalle nBPA, prescrivono il controllo della flora, evitando fenomeni di sostituzione specifica mediante eventuali interventi di trasemina, nei casi in cui tale rischio divenga manifesto e qualora esso non sia direttamente ascrivibile all’eccessivo sfruttamento del cotico stesso.
Difesa delle colture
Lotta fitosanitaria
La nBPA, in linea di principio, prevede la difesa contro i parassiti delle colture erbacee ed arboree solamente nei casi in cui sia accertata la presenza dei parassiti stessi, con numero di attacchi al di sopra della soglia di intervento, utilizzando fitofarmaci autorizzati per ciascuna coltura nel rispetto delle dosi e del periodo di carenza indicato in etichetta.
Sono tuttavia ammessi, come nBPA, trattamenti preventivi per il controllo di determinati parassiti (oidio, peronospora) nelle fasi della ripresa del ciclo vegetativo, utilizzando prodotti chimici ammessi e rispettando il periodo di copertura del trattamento effettuato.
Diserbo
La prescrizione adottata per la nBPA, si limita all’utilizzo di prodotti chimici autorizzati (rispettando il criterio della selettività) secondo dosaggi indicati in etichetta.
Raccolta
Gestione del prodotto
principale
La nBPA prevede, per i gruppi omogenei di prodotti considerati, che debbano essere rispettati i tempi di carenza, evitando la raccolta di prodotti con residui di antiparassitari al di sopra dei limiti fissati dalla vigente normativa.
Per quanto riguarda le risorse foraggere dei prati e dei prati-pascoli, il pascolamento deve evitare problemi di depauperamento del cotico erboso, rispettando un carico di bestiame per ettaro compatibile con la produttività del cotico stesso (variabile in funzione delle specie erbacee e delle condizioni climatiche specifiche).
Gestione dei residui
colturali
Non è prevista dalla nBPA l’eliminazione dei residui colturali mediante interventi diversi dalla raccolta (per utilizzo come sottoprodotti) o la trasformazione in sito e l’incorporo nel terreno con le lavorazioni (bruciatura delle stoppie, dei residui di potatura, ecc.).
APPLICAZIONE DELLA nBPA ALLE PRINCIPALI
COLTURE REGIONALI
Nelle pagine successive si riporta la buona pratica agricola normalmente impiegata in Abruzzo con specificazioni, laddove la Normale Buona Pratica Agricola (nBPA) differisce dalla Pratica Agricola Normale (PAN), nonché, dove possibile, si descrivono anche le tecniche colturali prescritte, che, nel caso delle misure agroambientali, indicano le tecniche che vanno al di la delle normali buone pratiche agricole.
NBPA PER I CEREALI (FRUMENTO DURO, TENERO ED ORZO)
Successione Colturale
Nelle aree collinari asciutte i cereali spesso si susseguono a se stessi. Questo succede in particolare, per il grano duro che usufruisce di una compensazione PAC abbastanza elevata, mentre per orzo e frumento tenero, in alcune zone si assiste ad un minimo di rotazione con colture quali girasole o erbai nelle zone montane. Nelle aree irrigue e nelle pianure interne, l’avvicendamento avviene con ortaggi, bietola e patata.
La normale buona pratica agricola prevede una rotazione colturale di almeno quattro anni con un massimo di 2 raccolti di una coltura cerealicola, elevabili a 3 nel caso di avvicendamento con colture foraggere.
Lavorazioni
La normale buona pratica agricola prevede un’aratura di media profondità (30 cm) effetuata in periodo estivo o, in alternativa (secondo il calendario di raccolta della coltura precedente) una lavorazione superficiale (scarificatura, frangizollatura) in autunno a ridosso della semina. Dopo la lavorazione principale, nei terreni più soffici, in assenza di precipitazioni atmosferiche, si effettua una rullatura. Nei terreni pianeggianti e caratterizzati da una tessitura equilibrata o tendenti all’argilloso, come seconda lavorazione, si fa anche una fresatura.
Semina
L’epoca di semina inizia a fine ottobre nelle aree più interne, per proseguire fino a metà dicembre nelle aree collinari costiere. Il quantitativo di sementi varia dai 2,2 q.li/ha per grano tenero e duro, ai 2 q.li/ha per l’orzo.
Fertilizzazione
La concimazione viene effettuata principalmente con azoto e fosforo, mentre il potassio raramente viene utilizzato anche perché c’è una buona carica residuale nei terreni. La distribuzione degli elementi avviene per la concimazione di fondo in estate, per quella di copertura in primavera con due o più frequentemente con un intervento. Le unità totali di azoto per ettaro decrescono dal frumento duro all’orzo passando da 136 a 86, mentre per il fosforo si va dai 120 per il frumento tenero fino ai 90 per frumento duro ed orzo. I concimi utilizzati sono fosfato biammonico per la fertilizzazione di fondo, urea e nitrato ammonico in copertura.
Irrigazione
Non viene praticata.
Diserbo
Il diserbo viene effettuato in post-emergenza, nel mese di marzo, con principi attivi efficaci soprattutto per le malerbe a foglia larga, ed in alcuni casi con graminicidi.
Lotta fitosanitaria
In genere i trattamenti anticrittogamici ed insetticidi non vengono utilizzati e si riducono solo ad interventi di concia del seme.
Impegni agroambientali oltre la Normale Buona Pratica Agricola per le colture cerealicole
Tecnica
biologica
La tecnica biologica prevede le seguenti variazioni:
–
minima lavorazione;
–
concimazione
organica;
–
lotta meccanica
alle erbe infestanti.
La minima lavorazione
prevista, è preceduta dalla trinciatura delle stoppie, al fine di favorire e velocizzare
la degradazione della sostanza organica.
La semina avviene a novembre
utilizzando lo stesso quantitativo di seme impiegato nella tecnica
convenzionale, ma senza trattamenti concianti.
La concimazione,
esclusivamente organica, viene eseguita nel modo seguente:
–
concimazione di
fondo: alla semina;
–
concimazione di I
copertura: a febbraio.
A differenza delle altre
tecniche colturali, non viene più praticata la concimazione in II copertura,
poiché i lunghi tempi richiesti per la degradazione e mineralizzazione la
renderebbero inefficace. In particolare, per quanto concerne la somministrazione
degli elementi nutritivi, l’azoto viene distribuito per il 45% alla semina e
per il 55% in copertura, mentre il fosforo viene distribuito tutto alla semina.
Il diserbo viene sostituito
dalla lotta meccanica che prevede l’utilizzo dell’erpice strigliatore, in due
passaggi, uno a gennaio e l’altro a marzo (Barberi, 1997).
Rispetto alla tecnica
convenzionale, il parco macchine richiede l’aggiunta di un ripuntatore e di un
erpice strigliatore.
La raccolta del prodotto,
per tutte le colture, avviene nel mese di luglio e, per quanto riguarda le rese,
rispetto al percorso convenzionale, subiscono una contrazione del 40% circa.
NBPA PER L’OLIVICOLTURA
Lavorazioni
La lavorazione del terreno deve essere leggera interessando i primi 10-15 cm di profondità del terreno in modo da non ledere l’apparato radicale dell’olivo, per sua natura superficiale.
Tra i sistemi di lavorazione è da preferire l’erpicatura. Normalmente il numero e le modalità di esecuzione delle lavorazioni del terreno sono strettamente connesse anche alle modalità di concimazione, oscillando il numero da due a tre lavorazioni all’anno.
Fertilizzazione
In base alla nBPA, la concimazione consiste in uno, massimo due, interventi da realizzarsi tra i mesi di febbraio e maggio, somministrando complessivamente e mediamente ad ettaro 61 unità di azoto, 50-65 unità di fosforo e 80-110 unità di potassio. E’ raccomandata la valutazione degli apporti di fertilizzante in funzione di un’analisi delle caratteristiche fisico chimiche del terreno.
L’operazione di concimazione viene eseguita con l’ausilio di un spandiconcime centrifugo.
Decisamente consigliata, soprattutto nelle aree interne la distribuzione di ammendanti organici (tipo stallatico) secondo quantità del tutto variabili a seconda della disponibilità e comunque con un apporto di unità fertilizzati azotate, non superiore ai limiti precedentemente indicati. In assenza di stallatico, è raccomandabile il ricorso a sovesci di leguminose o crucifere, al fine di un miglioramento della struttura del terreno.
Non è consentito l’impiego di alcun tipo di refluo proveniente da impianti di trasformazione e/o di depurazione, ad eccezione dei reflui provenienti da frantoi oleari, ai sensi della L.574/96
Irrigazione
L’irrigazione è da intendersi di soccorso, pertanto anche laddove esistono impianti fissi di microirrigazione a goccia, l’uso di questi terrà conto dell’andamento climatico e delle reali necessità della pianta.
Potatura
Sulle piante giovani di olivo è preferibile effettuare potature leggere ed annuali; solo sulle piante vecchie è applicabile una potatura biennale intesa comunque sempre come giusta alternanza di interventi cesori più intensi un anno, più contenuti nel successivo, con asportazione dei soli succhioni e polloni.
Diserbo
La pratica del diserbo non è consigliata; al contrario è auspicata l’adozione dell’inerbimento naturale con sfalcio periodico. Il sistema di controllo delle erbe infestanti ammesso dalla nBPA è rappresentato dal diserbo meccanico, ottenuto mediante lavorazione superficiale del terreno, da eseguirsi nel periodo della tarda primavera-inizio estate.
Lotta fitosanitaria
In considerazione dell’andamento delle infestazioni, soprattutto di mosca delle olive, cocciniglia e tignola dell’olivo, da valutare preventivamente attraverso un monitoraggio dei parassiti e l’accertamento del superamento delle soglie di danno economico, sono effettuati gli interventi di difesa con interventi e principi attivi a basso impatto ambientale. Comunque, quando e laddove necessario, limitatamente alla mosca delle olive si ritiene sufficiente un solo trattamento chimico.
Per le malattie fungine e batteriche sono previsti, all’occorrenza, interventi primaverili e/o autunnali a base di sali rameici.
Raccolta
Oltre alla raccolta delle olive a mano dalla pianta, è ammessa anche la raccolta meccanica con agevolatori e vibratrici. E’ vietata la raccolta dei frutti caduti direttamente a terra e l’uso di cascolanti.
Allo scopo di garantire la qualità dell’olio è previsto l’impiego di contenitori adeguati (cassette e bins) per il conferimento e la temporanea sosta, la successiva molitura delle olive deve avvenire nel più breve tempo possibile (non oltre 24 – 48 ore).
La resa ad ettaro in olive oscilla in media intorno a 50-60 q.li in un oliveto specializzato e ben coltivato.
Impegni agroambientali oltre la Buona Pratica Agricola
Tecnica
biologica
Come per quella integrata, tale tecnica non differisce in modo rilevante da quella prevista dalla nBPA, fatta eccezione per i prodotti ammessi per la fertilizzazione e la difesa della coltura. In termini di operazioni colturali, il biologico presenta l’esigenza di un trattamento aggiuntivo per il controllo della mosca, dal momento che il prodotto ammesso (piretro) ha una persistenza molto bassa (due-tre giorni) e conseguentemente richiede una ripetizione per assicurare una sufficiente protezione delle drupe.
L’effetto di adozione della tecnica biologica per la coltivazione consiste in una riduzione delle rese pari al 20% circa.
NBPA
PER LA VITE
Lavorazioni
Le lavorazioni del terreno rappresentano la norma di gestione dei vigneti. Annualmente vengono eseguite una vangatura a fine inverno-inizio primavera, anche per effettuare l’interramento dei concimi. Nel periodo tra la primavera e l’estate e in estate si effettuano due fresature a pochi centimetri di profondità con lo scopo prevalente di eliminare le erbe infestanti.
Fertilizzazione
I fertilizzanti vengono distribuiti prevalentemente come concimi minerali complessi nel periodo di fine inverno-inizio primavera. Le quantità ammesse dalla nBPA ammontano a 105 unità di azoto per vite di varietà da tavola e 96 unità per varietà da vino in Fascia 1, 88 unità di N per varietà da vino in Fascia 2, 80 unità di fosforo (P2O5) e 120 unità di potassio (K2O).
Irrigazione
Il ricorso all’irrigazione è sporadico e va conservato in questo ambito, essenzialmente come soccorso in caso di necessità.
Diserbo
LA nBPA prevede il controllo della vegetazione infestante del vigneto mediante la lavorazione superficiale del vigneto (eseguita mediante fresatura) nel periodo primaverile-estivo. La pratica del diserbo, sebbene poco eseguita, è consentita ed utilizza sia principi attivi residuali che non.
Lotta fitosanitaria
Le principali malattie crittogamiche della vite sono la Peronospora, l’Oidio e la Botrite, più recentemente il Mal dell’Esca. Tra i fitofagi il più pericoloso è la Tignoletta, qualche problema è causato dai ragnetti rosso e giallo. Contro le malattie crittogamiche si interviene soprattutto in via preventiva con prodotti rameici, zolfi, formulati a base di ditiocarbammati, formulati citotropici e sistemici, sia antiperonosporici che antioidici.
Per la prevenzione dalla Botrite si impiegano antibotritici specifici almeno in fase di chiusura grappolo e, a volte in invaiatura (rispettando in questo caso i tempi di degradazione prima di effettuare la vendemmia).
La Tignoletta è combattuta in seconda e terza generazione con l’impiego sia di insetticidi chimici che di regolatori di crescita.
Impegni agroambientali oltre la Buona Pratica Agricola
Tecnica
biologica
Anche per questo percorso
tecnico le differenze sono riconducibili agli interventi di fertilizzazione e
di difesa fitosanitaria, effettuati nel rispetto delle norme previste per
l’agricoltura biologica indicate dal Reg. CE 2092/91.
La fertilizzazione viene
svolta mediante l’impiego di soli concimi organici. Per la difesa fitosanitaria
è previsto che:
per combattere la
peronospora si effettuano solo trattamenti di copertura (per un numero complessivo
di 12) con prodotti a base di rame nella forma ossicloruro. Anche per l’oidio
si ricorre solo a trattamenti di copertura (12) ricorrendo allo zolfo in
polvere in epoca precoce, per poi proseguire con quello bagnabile. Per la lotta
contro la botrite viene effettuato un trattamento con prodotti a base di zolfo
e bentonite (Solfobenton). Contro le tignole si ricorre a quattro trattamenti
insetticidi a base di Bacillus thuringensis.
NBPA
PER LE COLTURE ORTIVE (PATATA, CAROTA, POMODORO, PEPERONE, INSALATA, CAVOLFIORE,
FINOCCHIO)
Successione colturale
Risulta di grande importanza evitare che queste specie, ed in particolare quelle appartenenti alla famiglia botanica delle solanacee, ritornino sullo stesso terreno prima di 4-5 anni in considerazione di un controllo naturale dello sviluppo e diffusione del nematode cisticolo Globodera rostochiensis. In termini di precessione colturali, queste specie possono seguire preferibilmente una coltivazione di cereali vernini ma anche altre specie orticole appartenenti alla famiglia delle ombrellifere, composite, ecc. In linea generale tutte le altre specie orticole seguono avvicendamenti almeno biennali.
Lavorazioni
La lavorazione principale rappresenta l’aspetto più considerevole e degno di attenzione in quanto, se non effettuata allo stato di tempra del terreno, rischia di creare condizioni di asfissia radicale che determinano notevoli perdite di produzione. Successivamente si eseguono una o più lavorazioni superficiali in modo da ottenere il giusto grado di affinamento e livellamento del letto di semina.
L’insieme delle lavorazioni preparatorie devono tendere a garantire comunque una buona capacità di drenaggio. Le lavorazioni successive, rappresentate da sarchiature e rincalzature hanno lo scopo di controllare le infestanti e ridurre le perdite di acqua per evaporazione.
Semina/Impianto della coltura
Si realizza normalmente in tarda primavera su terreno ben preparato. Per la patata ed il pomodoro la scelta varietale è legata al mercato di destinazione del prodotto, industria o fresco, mentre per tutte le altre specie le produzioni fanno riferimento al consumo diretto. Le sementi che vengono utilizzate sono tutte certificate.
Fertilizzazione
Durante la fase di preparazione del terreno viene effettuata una concimazione di fondo con concimi complessi ternari a titoli più elevati in potassio e fosforo. La concimazione si completa con apporti di copertura con concimi azotati sino al raggiungimento di valori complessivi da un massimo di 201 unità di azoto per il pomodoro ad un minimo di 157 unità di N per la patata in Fascia 1, ed ad un massimo di 158 unità di N per il pomodoro ad un minimo di 124 unità per la patata in Fascia 2, 120/130 unità di fosforo e 110/120 unità di potassio. Nella coltivazione di pomodoro e peperone gli apporti di copertura vengono effettuati anche con la fertirrigazione.
Irrigazione
Viene realizzata con quantitativi diversi in relazione alle zone di coltivazione. Nelle zone costiere i volumi sono più elevati, mentre nella zona interna risultano più contenuti in relazione alle diverse condizioni climatiche riscontrabili. Gli apporti quantitativi variano dagli 800 ai 1200 metri cubi ad ettaro.
Diserbo
Il diserbo, effettuato in un unico intervento, si realizza per la maggior parte delle specie in pre emergenza o pre trapianto con prodotti a base di linuron, pendimetalin, trifluralin, propizamide; su carota si interviene con gli stessi prodotti in post emergenza.
Lotta fitosanitaria
Per le varie specie la strategia di lotta risulta evidentemente diversa. Le principali avversità per le solanacee (patata-peperone-pomodoro) sono rappresentate dalla presenza nel terreno di nematodi e nella parte aerea di peronospora, afidi dorifora; localmente possono preoccupare anche attacchi di nottue. Per le altre specie ortive i principali parassiti animali sono rappresentati dalle nottue, dagli afidi, dalla mosca minatrice mentre quelli fungini sono la peronospora e la sclerotinia.
Le principali metodologie di lotta attuate sono: avvicendamenti colturali molto ampi contro i nematodi, per il controllo della peronospora si ricorre all’uso di prodotti ad azione preventiva quale il rame, e sistemica a base di Cimoxanil, Oxadixil, Metalaxil e Dodemorf. I trattamenti sono effettuati nel corso dello sviluppo vegetativo e vanno dai 6 agli 8 interventi per le solanacee, dai 3 ai 6 per le altre ortive, con uso anche di Dicloran, Iprodione, Procimidone, secondo le specifiche autorizzazioni. I trattamenti insetticidi vengono effettuati con prodotti contenenti Deltametrina, Pirimicarb, Acefate, Clorpirifos metil, Dimetoato e complessivamente variano dai 3 ai 5 interventi.
Impegni agroambientali oltre la Buona Pratica Agricola
Tecnica
biologica
Passando all’itinerario
biologico, le soluzioni tecniche che lo contraddistinguono dagli altri percorsi
riguardano soprattutto la fertilizzazione e la difesa fitosanitaria. La
concimazione organica è il solo mezzo mediante cui vengono apportati gli
elementi nutritivi e non c’è ricorso alcuno a sostanze di sintesi. Queste
ultime vengono ovviamente bandite anche per ciò che riguarda il controllo di
infestanti, insetti e patogeni: gli unici due prodotti comuni anche ai percorsi
tecnici analizzati in precedenza (innocui da un punto di vista di impatto
ambientale e, comunque, ammessi dal Reg. 2092/91) sono l’ossicloruro di rame ed
il Bacillus thuringensis.
C’è da notare infine che,
tra le operazioni colturali, non compare più l’aratura (sostituita dalla vangatura),
mentre sono presenti il pirodiserbo e la disinfezione del terreno, quest’ultima
effettuata con un prodotto a base di Equisetum arvense.
Gli interventi contro
patogeni e parassiti devono, inoltre, essere giustificati in base ai rilievi agrometeorologici
ed epidemiologici (campionamenti aziendali e applicazione di soglie di intervento).
Anche nella scelta dei principi attivi è necessario valutare non solo
l’efficacia, ma anche il loro impatto verso l’ambiente e l’uomo e la
selettività verso gli organismi utili.
NBPA
PER LA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Successione colturale
Rientra negli avvicendamenti colturali tipici degli areali in cui è coltivata seguendo normalmente colture ortive o cereali vernini. A causa della pericolosità del Nematode cisticolo (Heterodera schachtii) la coltura non ritorna sullo stesso terreno prima di 4-5 anni. Nel caso che all’interno dell’avvicendamento colturale si preveda la presenza di specie appartenenti alla famiglia delle crucifere, il ciclo si amplia ulteriormente, in considerazione che tali specie risultano essere ospiti secondari del nematode citato.
Lavorazioni del terreno
L’operazione fondamentale di aratura, ad una profondità di 40/45 cm., si effettua ad inizio del periodo primaverile; a distanza di qualche giorno si provvede a successivi interventi di sminuzzamento ed affinamento del terreno per la definitiva preparazione del letto di semina.
In questo momento viene posta particolare attenzione affinché le lavorazioni lascino il terreno in condizioni idonee atte ad evitare fenomeni di ristagno idrico.
Le lavorazioni successive del terreno, sarchiature in particolare, sono finalizzate al controllo meccanico delle infestanti ed alla riduzione delle perdite di acqua per evaporazione.
Semina
L’epoca di semina coincide con l’inizio della primavera e prosegue normalmente fino alla fine del mese di aprile. Si ricorre all’uso di seme monogerme genetico confettato con sesto di impianto tale da avere 8-10 piante a metro quadrato, con distanza di 45 cm tra le file. Si utilizzano seminatrici pneumatiche di precisione con distribuzione del seme a 11-13 cm sulla fila.
Fertilizzazione
Si realizza somministrando la frazione fosfatica e potassica al momento della preparazione del letto di semina, mentre la frazione azotata (sotto forma ammoniacale) per 2/3 insieme al fosforo ed al potassio e la restante quota in post emergenza, provvedendo alla localizzazione in prossimità della fila e contemporaneamente all’esecuzione della lavorazione del terreno. Le quantità complessive apportate per ettaro di coltura sono di 105 unità di azoto, 130 di fosforo e 130 di potassio.
Irrigazione
Si realizza nel mese di luglio-agosto con due interventi per un totale di 800 mc ad ettaro utilizzando il sistema per aspersione.
Diserbo
Il diserbo si realizza in post emergenza, in un unico intervento, con miscele a base di Fenmedifam combinato con principi attivi ad azione residuale come Cloridazon o Metamitron.
Lotta fitosanitaria
Le principali avversità sono rappresentate dalla presenza del Nematode cisticolo, dall’Altica, dalla Mosca, dal Lixus e dagli Afidi. Per i parassiti fungini l’unico degno di nota è la Cercospora ed in parte la Rizoctonia violacea (mal vinato).
La lotta contro i Nematodi e la Rizoctonia violacea si attua mediante ampie rotazioni ed il controllo delle erbe infestanti ospiti secondari dell’Heterodera.
Gli interventi fitosanitari per il controllo degli insetti si realizzano già dal momento della scelta del seme con principi attivi incorporati nella confettatura; successivamente si utilizza Dimetoato, Acefate, Ciflutrin e Pirimicarb. In totale si realizzano 3 trattamenti insetticidi di cui due per Altica, Nottue, Mosca e Lixus che compaiono nello stesso periodo ed uno specifico contro gli Afidi. I trattamenti fungicidi sono in numero di tre di cui due anticercosporici a base di Ciproconazolo, Biternanolo o sali di stagno ed uno a base di rame.
Impegni agroambientali oltre la Buona Pratica Agricola
NBPA
PER I PASCOLI E PRATI PASCOLI
Gestione dei prati-pascoli
La normale buona pratica
è da intendersi il pascolamento controllato degli animali per un periodo annuo
di almeno due mesi, finalizzato al mantenimento della cotica erbosa e con
interventi di decespugliamento, periodici tagli di pulizia, pulizia e mantenimento
dei collettori delle acque meteoriche, come praticato abitualmente sul
territorio abruzzese.
Impegni agroambientali oltre la nBPA
Per l’Azione 3 gli impegni agroambientali che vanno oltre la buona pratica agricola, consistono nella predisposizione e nella migliore gestione della risorsa acqua al fine di soddisfare le esigenze degli animali tenuti al pascolo, limitando gli spostamenti degli stessi sul suolo. Una razionale gestione degli arbusti spontanei, con il controllo della vegetazione invasiva. Un corretto utilizzo del cotico erboso, con la buona gestione delle essenze pabulari presenti e la turnazione in funzione della maggior durata del periodo di pascolamento.
IL DIRETTORE
Dr. Luigi Santilli
GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale,
Alimentazione Caccia e Pesca
Servizio Gestione del Territorio
PIANO DI SVILUPPO RURALE DELL’ABRUZZO
ATTUATIVO Reg. (CE) n. 1257/99
MISURA F – “AZIONI AGROAMBIENTALI”
ALLEGATO 2
e) ELENCO DEI COMUNI RICADENTI IN AREE PREFERENZIALI (PARCHI E RISERVE NATURALI ISTITUITI CON LEGGE NAZIONALE E REGIONALE AI SENSI DELLA 394/91 E LEGGE 38/96);
f) ELENCO COMUNI SVANTAGGIATI NON MONTANI E SVANTAGGIATI MONTANI DELIMITATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 268/75
Febbraio 2003
A) AREE
PREFERENZIALI ( Parchi e Riserve
Naturali istituiti con Leggi Nazionali e Regionali ai sensi della Legge 394/91
e della Legge Regionale 38/96 )
Parchi nazionali ( Legge 394/91 )
Denominazione Parco |
Superficie protetta totale (ha) |
Superficie protetta regionale (ha) |
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise |
43.033 |
32.314 |
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga |
148.935 |
125.151 |
Parco Nazionale della Maiella |
74.095 |
74.095 |
Parchi regionali ( Legge Regionale 38/96 )
Denominazione
Parco |
Superficie protetta totale (ha) |
Superficie protetta regionale (ha) |
Parco Regionale Naturale del Sirente Velino |
50.248 |
50.248 |
Riserve Naturali Regionali Guidate ( Legge Regionale 38/96 )
DENOMINAZIONE |
LEGGE ISTITUTIVA |
SUP.
in HA |
COMUNI |
Sorgenti
del Pescara |
31.10.86 n. 57 |
49 |
Popoli
(Pe) |
Zompo
lo Schioppo |
29.05.87 n. 24 |
1.025 |
Morino
(AQ) |
Calanchi
di Atri |
20.04.95 n. 58 |
380 |
Atri
(TE) |
Monte
Genzana e Alto Gizio |
28.11.96 n. 116 |
3.160 |
Pettorano
sul Gizio (AQ) |
Gole
del Sagittario |
22.02.97 n. 16 |
354 |
Anversa
degli. Abruzzi(AQ) |
Abetina
di Rosello |
23.09.97 n. 109 |
211 |
Rosello
(CH) |
Punta Aderci |
20/02/98n.9 |
285 |
Vasto (CH) |
Gole di S. Venanzio |
16.09.98 n.84 |
1.107 |
Raiano (AQ) |
Bosco di Don Venanzio |
29.11.99 n.128 |
78 |
Pollutri (CH) |
Monte Salviano |
23.12.99 n.134 |
72 |
Avezzano (Aq) |
Pineta
dannunziana |
18.05.00 n.96 e 09.05.01 n.19 |
56 |
Pescara |
Lecceta
di Torino di Sangro |
19.12.01 n. 67 |
164,69 |
Torino
di Sangro (CH) |
Cascate
del Verde |
19.12.01 n. 72 |
287.50 |
Borrello
(CH) |
Riserve Naturali Regionali Controllate ( Legge
Regionale 38/96 )
DENOMINAZIONE |
LEGGE
ISTITUTIVA |
SUP. in
HA |
COMUNI |
LAGO DI
PENNE |
29 05
87 N.26 e 30.11.89 n.97 |
150 |
Penne
(PE) |
LAGO di SERRANELLA |
09 05.90 N. 68 |
300 |
ALTINO, CASOLI S.EUSANIO DEL SANGRO (CH) |
CASTEL CERRETO |
04.12.91 N. 74 e12/06/98 N. 47 |
70 |
Penna S Andrea
(TE) |
Riserve Naturali Regionali Speciali ( Legge
Regionale 38/96 )
DENOMINAZIONE |
LEGGE
ISTITUTIVA |
SUP. in
HA |
COMUNI |
Grotte
di Pietrasecca |
10/03/92
n.19 |
110 |
Carsoli
(AQ) |
Parchi Territoriali Attrezzati ( Legge Regionale
38/96 )
DENOMINAZIONE |
LEGGE ISTITUTIVA |
SUP.
in HA |
COMUNI |
SorgentidelVera |
15.11.83
n.70 |
30 |
L’AQUILA |
Sorgenti sulfuree del Lavino |
29.05.87n.25 |
37,8 |
Scafa (PE) |
di Vicoli |
13.11.90n. 58 |
10 |
Vicoli (PE) |
del Fiume Fiumetto |
20.11.90 n.89 |
74 |
Colledara(TE) |
Di Città S.Angelo |
20.11.90 n.00 |
10 |
Città S.Angelo (PE) |
Dell’Annunziata |
04.06.91 n. 23 |
145 |
Orsogna (CH) |
del Fiume
Vomano |
09.05.95 n. 109 |
335 |
Montorio al Vomano (TE) |
B) ZONE SVANTAGGIATE non montane e zone svantaggiate montane naturali
. Gli elenchi di zone svantaggiate regionali rimangono in vigore così come già redatti ai sensi della direttiva 268/75 (art. 55, comma 4, reg. (CE) 1257/1999).
In base a tale classificazione nella regione Abruzzo risultano:
– n. 192 comuni totalmente svantaggiati (di cui 168 comuni montani);
– n. 30 comuni parzialmente svantaggiati (di cui 16 comuni montani);
La frazione del territorio classificato come svantaggiato all’interno del territorio comunale è individuato con riferimento catastale.
L’elenco dei comuni ricadenti nelle due categorie è riportato nelle pagine seguenti ordinati per tipologia e condizione di svantaggio.
Comuni svantaggiati montani
Comuni svantaggiati montani (segue)
Comuni svantaggiati montani (parzialmente delimitati)
Altri comuni svantaggiati non montani
Altri comuni svantaggiati non montani
(parzialmente delimitati)
IL DIRETTORE
Dr. Luigi Santilli
Regione Abruzzo
GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale,
Alimentazione Caccia e Pesca
Servizio Gestione del Territorio
PIANO DI SVILUPPO RURALE DELL’ABRUZZO
ATTUATIVO Reg. (CE) n. 1257/99
MISURA F – “AZIONI
AGROAMBIENTALI”
ALLEGATO 3
g) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
h) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI PER COMPROPRIETARI
A)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000)
a ____________________________________ (______) residente a ____________________________(______)
in Via
_____________________________________ Cod. Fisc.
______________________________________
nella qualità di __________________________ dell’Az. Agricola
denominata ___________________________
con sede in ____________________________________ P.
IVA. ____________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
Ø
di essere iscritto o che la propia azienda è iscritta all’INPS;
Ø
di essere iscritto o che la propia azienda è iscritta alla CCIAA
( REA ) nella Sezione _____________ ;
Ø
di essere il legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili
_____________________________________________________________________________;
Ø
di non aver presentato domanda di adesione per le stesse
misure in altre regioni
Ai fini dell’inserimento in graduatoria:
Ø
di aver presentato
domanda di adesione per l’azione ______ nell’annualità 2002 presso il
S.I.P.A. di
_______________________________con n. __________________________________;
Che tutta la
documentazione relativa alla domande di adesione alle misure agroambientali,
q è inserita nel
fascicolo del produttore presso la seguente Organizzazione Professionale
______________________________
q è conservata
presso la sede aziendale sita in via/C.da _________________________ del Comune
di ___________________________
q Sarà depositata
e/o Integrata presso il S.I.P.A. di competenza
q E’ già
depositata presso il S.I.P.A. di competenza (inserita in precedente domanda)
Che la maggior parte della S.A.U. richiesta a premio,
ricade nelle zone:
q Zone
Svantaggiate
q Zone Montane
Svantaggiate
q Aree
Preferenziali
Per la documentazione
già presentata (al SIPA o nel fascicolo del produttore), DICHIARA che i dati
in essi contenuti non hanno subito variazioni e quindi sono attuali altrimenti
si impegna ad aggiornarli.
Dichiara inoltre
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge
675/96 (“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali”) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
_____________________________ IL DICHIARANTE
(luogo, data) ______________________________
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. (allegare fotocopia di un documento di identità)
B) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
Per comproprietari
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000)
nato a __________________________________________ (______________) il______________
residente a ______________________________ (_______) in Via____________________________________
nella qualità di ____________________________ dell’Az. Agricola
denominata _________________________
con sede in ____________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in riferimento al domanda di
partecipazione al Bando per l’adesione alle misure agro-ambientali,
o di essere COMPROPRIETARIO dei terreni sotto indicati e di avere la disponibilità piena sulla quota delimitata e individuata con lettera sulla mappa come segue:
o comune di ____________ foglio ____ particella_____ lettera___ sup. in quota Ha ______
o comune di ____________ foglio ____ particella_____ lettera___ sup. in quota Ha ______
o comune di ____________ foglio ____ particella_____ lettera___ sup. in quota Ha ______
o comune di ____________ foglio ____ particella_____ lettera___ sup. in quota Ha ______
o comune di ____________ foglio ____ particella_____ lettera___ sup. in quota Ha ______
o
di AVER PRESENTATO domanda per l’aiuto soltanto sulla quota sopra individuata
o di AVER PRESO ATTO degli impegni assunti ai fini dell’ottenimento dei benefici previsti, ed in particolare della piena disponibilità delle quote individuate per almeno anni CINQUE;
o di ESONERARE la Pubblica Amministrazione da qualunque responsabilità inerente la corresponsione dei benefici e/o l’assunzione di impegni previsti dalla domanda su indicata.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 (“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
______________________ IL DICHIARANTE
(luogo, data)
_________________________
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. (allegare fotocopia di un documento di identità)
IL DIRETTORE
Dr. Luigi Santilli
GIUNTA REGIONALE
Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale,
Alimentazione Caccia e Pesca
Servizio Gestione del Territorio
PIANO DI SVILUPPO RURALE DELL’ABRUZZO
ATTUATIVO Reg. (CE) n. 1257/99
MISURA F – “AZIONI AGROAMBIENTALI”
ALLEGATO 4
TABELLA PER LE DETERMINAZIONI DELLE ULU
Febbraio 2003
ALLEGATO 4
Tabella per la determinazione delle giornate di
lavoro delle colture e degli allevamenti e della redditività attraverso i
redditi lordi standard per ettaro o capo bestiame
In Euro riferito
all'anno 1996
COLTURA REGIONE |
Codice |
RLS importi in EURO |
ULU gg/Ha gg/Capo |
UBA |
|
Api - arnia |
80 |
00 |
19,66 |
2,08 |
|
Bovini <1 anno - maschi Bovini <1 anno - femmine |
81 |
01 |
184,715 |
6 |
0,4 |
Bovini 1-2 anni - maschi |
81 |
02 |
334,299 |
7 |
0,6 |
Bovini 1-2 anni - femmine |
81 |
03 |
80,532 |
6 |
0,6 |
Bovini > 2 anni - maschi, Bovini > 2 anni - giovenche Bovini > 2 anni - altre vacche |
81 |
04 |
242,554 |
7 |
1 |
Bovini > 2 anni - vacche da latte |
81 |
05 |
1.466,035 |
13 |
1 |
Cani da allevamento |
83 |
00 |
170,82 |
6 |
0,4 |
Capre |
84 |
01 |
76,98 |
4 |
0,15 |
Altri caprini |
84 |
02 |
86,25 |
4 |
0,15 |
Conigli - fattrici |
85 |
00 |
33 |
2 |
0,03 |
Elicicoltura x mq 1000 |
82 |
00 |
289,73 |
75 |
|
Equini di età inferiore a 6 mesi allo
stato brado |
86 |
01 |
102,49 |
3 |
0,6 |
Equini di età superiore a 6 mesi in stalla |
86 |
02 |
170,82 |
6 |
1 |
Pecore |
87 |
01 |
71,88 |
4 |
0,15 |
Altri Ovini |
87 |
02 |
75,97 |
4 |
0,15 |
Suini - altri |
89 |
01 |
29,76 |
6 |
0,3 |
Suini - scrofe > 50 Kg |
89 |
02 |
45,10 |
12 |
0,4 |
Suini - suinetti < 20 Kg |
89 |
03 |
18,08 |
7 |
0,15 |
Volatili - ovaiole |
90 |
01 |
1,69 |
0,03 |
0,03 |
Volatili - broilers |
90 |
02 |
1,98 |
0,03 |
0,02 |
Piccioni |
90 |
03 |
9,8 |
0,12 |
0,03 |
Altri volatili |
90 |
04 |
0,85 |
0,02 |
0,03 |
Struzzi |
88 |
01 |
170,82 |
6 |
0,5 |
Selvatici (cinghiali, caprioli, ecc) |
88 |
02 |
170,82 |
2 |
0,3 |
Aglio |
26 |
01 |
8.185,84 |
210 |
|
Agrumi |
43 |
00 |
2.153,63 |
125 |
|
Albicocco |
67 |
01 |
3.054,33 |
105 |
|
Altre coltivazioni a seminativi |
32 |
00 |
503,03 |
12 |
|
Altre drupacee |
67 |
00 |
3.054,33 |
125 |
|
Altre foraggere |
40 |
00 |
389,64 |
18 |
|
Altre piante arboree da frutto |
47 |
00 |
3.054,33 |
105 |
|
Altre pomacee |
66 |
00 |
3.054,33 |
125 |
|
Altri cereali |
15 |
00 |
927,26 |
12 |
|
Avena |
9 |
00 |
643,76 |
12 |
|
Barbabietola |
24 |
00 |
1.717,22 |
21 |
|
Basilico |
26 |
02 |
4.784,46 |
91 |
|
Bieta da foglia |
26 |
04 |
4.784,46 |
91 |
|
Bosco misto |
48 |
00 |
389,74 |
5 |
|
Carciofo |
26 |
06 |
8.185,84 |
110 |
|
Cardo |
26 |
07 |
8.185,84 |
110 |
|
Carrubo |
47 |
04 |
1.611,35 |
40 |
|
Castagno |
47 |
05 |
1.611,35 |
40 |
|
Ciliegio |
67 |
02 |
3.054,33 |
130 |
|
Cipolla |
26 |
08 |
8.185,84 |
210 |
|
Colza e ravizzone da granella |
18 |
00 |
596,99 |
15 |
|
Cotogno |
66 |
01 |
3.054,33 |
125 |
|
Erba medica |
33 |
00 |
389,74 |
18 |
|
Erbaio di graminacee |
62 |
00 |
389,74 |
18 |
|
Erbaio di leguminose |
63 |
00 |
389,74 |
18 |
|
Erbaio misto |
64 |
00 |
389,74 |
18 |
|
Fave e favette |
21 |
00 |
957,07 |
16 |
|
Fico |
47 |
02 |
3.054,33 |
125 |
|
Finocchio-Fagiolo Verde-Fragola- Piselli freschi-Pisello verde-Fava verde |
26 |
03 |
8.185,84 |
120 |
|
Fiori a pieno campo e tunnel |
51 |
00 |
22.052,71 |
1000 |
|
Fiori in serra riscaldata e automatizzata |
52 |
00 |
89.863,50 |
2000 |
|
Frumento segalato |
6 |
00 |
927,26 |
12 |
|
Frutti di sottobosco |
26 |
09 |
8.185,84 |
100 |
|
Fungaie
in coltura altamente specializzata su bancali sovrapposti. |
26 |
10 |
8.870,66 |
2000 |
|
Girasole da granella |
17 |
00 |
675,26 |
15 |
|
Grano duro |
5 |
00 |
993,55 |
12 |
|
Grano saraceno |
12 |
00 |
927,26 |
12 |
|
Grano tenero |
4 |
00 |
667,76 |
12 |
|
Insilati di cereali |
11 |
00 |
927,26 |
16 |
|
Kaki |
47 |
01 |
3.054,33 |
100 |
|
Leguminose da granella (lenticchie, ceci, veccia) |
30 |
00 |
957,07 |
16 |
|
Lino non tessile |
59 |
00 |
746,28 |
20 |
|
Lupinella |
61 |
00 |
389,74 |
18 |
|
Lupini dolci |
22 |
00 |
1.222,72 |
15 |
|
Mais da foraggio |
39 |
00 |
389,74 |
18 |
|
Mais da granella |
1 |
00 |
1.222,72 |
20 |
|
Mais dolce |
3 |
00 |
1.222,72 |
20 |
|
Mandorlo |
47 |
06 |
839.89 |
40 |
|
Mele |
44 |
00 |
3.054,33 |
125 |
|
Melograno |
47 |
03 |
3.054,33 |
125 |
|
Miglio |
13 |
00 |
927,26 |
12 |
|
Nocciolo e noceto da frutto |
47 |
07 |
839,89 |
40 |
|
Oliveti - per olive da olio (min. 270 piante ad Ha) |
42 |
01 |
2.928,30 |
87 |
|
Oliveti - per olive da tavola (min. 270 piante ad ha) |
42 |
02 |
2.232,13 |
87 |
|
Oliveti sparsi (meno di 270 piante ad Ha) a pianta |
42 |
03 |
10,85 |
0,35 |
|
Orzo |
8 |
00 |
640,83 |
12 |
|
Pascolo e prati permanenti |
38 |
00 |
193,12 |
5 |
|
Pere |
45 |
00 |
3.054,33 |
125 |
|
Pesche |
46 |
00 |
3.054,33 |
125 |
|
Piante arboree da legno (Noce, ciliegio, pioppo, ecc.) |
49 |
00 |
3.052,92 |
18 |
|
Piante aromatiche(lavanda, menta, rosmarino, ecc.) |
27 |
00 |
7.364,68 |
40 |
|
Piante da fibra (canapa, lino tessile) |
28 |
00 |
746,28 |
12 |
|
Piante oleifere (arachidi, ricino) |
29 |
00 |
1.856,66 |
15 |
|
Piante ornamentali da appartamento in serre riscaldate e automatizzate |
53 |
00 |
89.863,50 |
2000 |
|
Piante ornamentali da appartamento in tunnel |
53 |
01 |
22.052,71 |
1000 |
|
Piante orticole a pieno campo (carota,
aglio, patata, insalata, cocomero, ecc..) e fungaia
semplice |
26 |
00 |
8.185,84 |
120 |
|
Piante orticole a pieno campo(aglio,
insalata, cocomero, ecc..) in forzatura |
26 |
05 |
29.851,21 |
150 |
|
Piselli allo stato fresco |
19 |
00 |
8.185,84 |
120 |
|
Piselli allo stato secco |
20 |
00 |
957,07 |
16 |
|
Pomodoro da industria |
65 |
01 |
4.782,26 |
155 |
|
Pomodoro da mensa |
65 |
02 |
8.182,08 |
250 |
|
Porro |
26 |
11 |
8.185,84 |
210 |
|
Prezzemolo |
26 |
12 |
4.784,46 |
91 |
|
Riso |
23 |
00 |
883,14 |
20 |
|
Scagliola |
14 |
00 |
927,26 |
12 |
|
Scarola |
26 |
13 |
4.784,46 |
91 |
|
Sedano |
26 |
14 |
4.784,46 |
91 |
|
Segale |
7 |
00 |
439,92 |
12 |
|
Seminativi ritirati dalla produzione per
scopi di carattere forestale-Reg.CEE
2080/92 |
69 |
00 |
242,09 |
18 |
|
Silomais e
mais ceroso |
2 |
00 |
1.222,72 |
21 |
|
Soia da granella |
16 |
00 |
970,64 |
15 |
|
Sorgo da granella |
10 |
00 |
927,26 |
14 |
|
Sulla |
60 |
00 |
389,26 |
18 |
|
Superficie messa a riposo ai sensi del Reg.CEE - 1765/92 |
70 |
00 |
242,09 |
4 |
|
Tabacco |
25 |
00 |
5.722,34 |
180 |
|
Tartufaie (in impianti specializzati) |
48 |
01 |
6000,00 |
40 |
|
Trifoglio |
34 |
00 |
389,74 |
18 |
|
Vigneti - per uva da tavola |
41 |
03 |
3.319,91 |
120 |
|
Vigneti - per uva da tavola in coltura protetta |
41 |
04 |
3.319,91 |
150 |
|
Vigneti - per uva da vino comune |
41 |
01 |
2.957,94 |
75 |
|
Vigneti - per uva da vino di qualità |
41 |
02 |
3.925,07 |
85 |
|
Vivaio |
55 |
00 |
24.588,51 |
315 |
|
Zafferano |
26 |
15 |
8.185,84 |
380 |
|
LEGENDA:
1) I dati dei Redditi Lordi Standard (R.L.S.) sono forniti dall'I.N.E.A., sia per le colture che per gli allevamenti sulla determinazione dell'anno 1996 (rif. Normativi D 85/377/33 e OJN.L 220 - 17/08/85), Doc. classex 302/99.
2) Per le colture agrarie ripetute fare la somma effettiva dei Redditi e delle giornate delle singole colture della campagna agraria in corso. Comunque le giornate non possono superare il valore massimo di 120 gg/Ha annue.
3) Per le colture irrigue aumentare le giornate per Ettaro del 15%
4) Per le aziende agricole con attività agrituristiche già avviate e funzionanti, aumentare le giornate per ettaro per le colture e le U.B.A. per il bestiame, del 15%.
5) Qualora si effettui direttamente la trasformazione dei prodotti aziendali, il R.L.S. e le U.L.U. si aumentano di:
i) del 15% in caso in cui la trasformazione in azienda interessi fino al 50% delle singole produzioni;
j) del 25% in caso in cui la trasformazione in azienda interessi più del 50% delle singole produzioni.
I dati per tutta la tabella sono quelli riferiti
alla campagna agraria in corso alla presentazione della
domanda.
IL DIRETTORE
Dr. Luigi Santilli