Spedizione in abbonamento postale – Art. 2 comma 20/C L. 662/96

Autorizz. Dirpostel – L’Aquila

 

ANNO XXXIV

N. 28 SPECIALE

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

 

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

________________________________________________________________________________

PARTE I, II, III, IV                      - L’ AQUILA, 12 MARZO 2003 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.          

 

 


SOMMARIO

 

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI (CH)

 

Statuto Comunale

 


 



COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI (CH)

 

STATUTO COMUNALE

 

 

 

 

STATUTO
COMUNALE

 

Approvato con delibera di C.C. n. 32 del 18.10.2002

 


INDICE

 

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1 Autonomia statutaria ...........................................Pag. 7

Art. 2 Finalità..................................................................Pag. 7

Art. 3 Territorio e sede comunale...................................Pag. 8

Art. 4 Stemma e gonfalone..............................................Pag. 8

Art. 5 Consiglio comunale dei ragazzi............................Pag. 9

Art. 6 Programmazione e cooperazione..........................Pag. 9

 

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

 

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

 

Art. 7 Organi....................................................................….Pag. 9

Art. 8 Deliberazioni........................................................…..Pag.  9

Art. 9 Consiglio Comunale............................................…...Pag. 10

Art. 10 Sessioni e convocazioni...........................................Pag. 10

Art. 11 Linee programmatiche di mandato....................…..Pag. 11

Art. 12 Commissioni........................................................….Pag.12

Art. 13 Consiglieri................................................................Pag.  12

Art. 14 Diritti e doveri dei consiglieri...............................…Pag. 12

Art. 15 Gruppi consiliari...................................................….Pag. 13

Art. 16 Sindaco......................................................................Pag. 13

Art. 17 Attribuzioni amministrative.................................….Pag. 14

Art. 18 Attribuzioni di vigilanza.......................................….Pag. 15

Art. 19 Attribuzioni di organizzazione.............................….Pag. 15

Art. 20 Vicensindaco e deleghe............................................Pag. 15

Art. 21 Mozioni di sfiducia...................................................Pag. 16

Art. 22 Dimissioni e impedimento permanente del sindaco….Pag. 16

Art. 23 Giunta comunale...................................................…..Pag.  16

Art. 24 Composizione.............................................................Pag. 16

Art. 25 Nomina.......................................................................Pag. 17

Art. 26 Funzionamento della giunta...................................…Pag. 17

Art. 27 Competenze................................................................Pag. 17

 

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

E DIRITTI DEI CITTADINI

 

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

 

Art. 28 Partecipazione popolare........................................……………….Pag. 18

 

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

 

Art. 29 Associazionismo......................................................Pag.  19

Art. 30 Diritti delle associazioni..........................................Pag.  19

Art. 31 Contributi alle associazioni.....................................Pag.   19

Art. 32 Volontariato.............................................................Pag.   20

 

CAPO III

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

 

Art. 33 Consultazioni...........................................................Pag.           20

Art. 34 Petizioni....................................................................Pag. 20

Art. 35 Proposte....................................................................Pag. 20

Art. 36 Referendum..............................................................Pag. 21

Art. 37 Accesso agli atti........................................................Pag. 21

Art. 38 Diritto di informazione............................................Pag. 22

Art. 39 Istanze....................................................................... Pag. 22

 

CAPO IV

UFFICIO DEI DIRITTI DEL CITTADINO

 

Art. 40 Ufficio dei diritti del cittadino................................Pag. 22

Art. 41 Composizione...........................................................Pag. 23

Art. 42 Organizzazione.........................................................Pag. 23

Art. 43 Compiti...................................................................... Pag. 23

Art. 44 Diritto di intervento nei procedimenti....................Pag. 24

Art. 45 Procedimenti a istanza di parte...............................Pag. 24

Art. 46 Procedimento a impulso d’ufficio............................Pag. 24

Art. 47 Determinazione del contenuto dell’atto...................Pag. 25

 

TITOLO IV

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

 

Art. 48 Obiettivi dell’attività amministrativa.......................Pag. 25

Art. 49 Servizi pubblici comunali........................................... Pag. 25

Art. 50 Forme di gestione dei servizi pubblici.......................Pag. 25

Art. 51 Aziende speciali............................................................Pag. 26

Art. 52 Struttura delle aziende speciali...................................Pag. 26

Art. 53 Istituzioni...................................................................... Pag. 26

Art. 54 Società per azioni o a responsabilità limitata............Pag. 27

Art. 55 Convenzioni...................................................................Pag. 27

Art. 56 Consorzi........................................................................Pag. 28

Art. 57 Accordi di programma.................................................Pag. 28

 

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

 

CAPO I

UFFICI

 

Art. 58 Principi strutturali ed organizzativi............................Pag. 28

Art. 59 Organizzazione degli uffici e del personale.................Pag. 29

Art. 60 Regolamento degli uffici e dei servizi...........................Pag. 29

Art. 61 Diritti e doveri dei dipendenti.......................................Pag. 29

 

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

 

Art. 62 Direttore generale........................................................Pag. 30

Art. 63 Compiti del Direttore generale....................................Pag. 30

Art. 64 Funzioni del direttore generale....................................Pag. 31

Art. 65 Responsabili degli uffici e dei servizi............................Pag. 31

Art. 66 Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi.......Pag. 31

Art. 67 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione............Pag. 32

Art. 68 Collaborazioni esterne....................................................Pag. 33

Art. 68 Ufficio di indirizzo e di controllo..................................Pag. 33

Art. 70 Controllo interno...........................................................Pag. 33

 

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

 

Art. 71 Segretario comunale...................................................... Pag. 33

Art. 72 Funzioni del segretario comunale................................Pag. 33

Art. 73 Vicesegretario comunale...............................................Pag. 34

 

CAPO IV

LA RESPONSABILITA’

 

Art. 74 Responsabilità verso il Comune....................................Pag. 34

Art. 75 Responsabilità verso terzi..............................................Pag. 34

Art. 76 Responsabilità dei controlli...........................................Pag. 35

 

CAPO V

FINANZA E CONTABILITA’

 

Art. 77 Ordinamento.................................................................Pag. 35

Art. 78 Attività finanziaria del Comune..................................Pag. 35

Art. 79 Amministrazione...........................................................Pag. 36

Art. 80 Bilancio comunale.........................................................Pag. 36

Art. 81 Rendiconto della Gestione............................................Pag. 36

Art. 82 Attività contrattuale......................................................Pag. 37

Art. 83 Revisore dei conti...........................................................Pag. 37

Art. 84 Tesoreria........................................................................Pag. 37

Art. 85 Controllo economico della gestione..............................Pag. 38

Art. 86 Delega di funzioni a Comunità Montana.....................Pag. 38

Art. 87 Pareri obbligatori...........................................................Pag. 38

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 88 Statuto............................................................................Pag. 38

Art. 89 Regolamenti...................................................................Pag. 38

Art. 90 Adeguamento delle fonti normative comunali...........Pag. 39

Art. 91 Modifiche allo statuto...................................................Pag. 39

Art. 92 Entrata in vigore...........................................................Pag. 39


PRINCIPI GENERALI

 

Articolo 1

Autonomia statutaria

 

1.   Il Comune di Lama dei Peligni è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2.   Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3.   Il Comune rappresenta la comunità nei rapporti con lo Stato, con la Regione Abruzzo, con la Provincia di Chieti e con gli altri Enti o soggetti pubblici o privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

4.   Il Comune di Lama dei Peligni:

a)     è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica italiana;

b)    è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

c)     si riconosce in un sistema statutale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali;

d)         valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

e)         realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità.

 

Articolo 2

Finalità

 

1.   Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2.   Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.

3.   In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a)         rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

b)         promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c)         recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d)    tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e)         promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

4.   Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

5.   Il Comune promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, assicurando, nell’ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone d’oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

1)      

6.   Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a)     dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Lama dei Peligni; a tal fine sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b)         valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c)         valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

d)         sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

e)     tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali e educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà d’educazione;

f)         rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

g)         sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

h)         riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

 

Articolo 3

Territorio e sede comunale

 

1)   Il territorio del Comune è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori intesi come centro e relative frazioni; si estende per kmq. 31,44 e confina con i territori dei comuni di Taranta Peligna, Torricella Peligna, Civitella Messer Raimondo, Pacentro, Gessopalena, Fara San Martino, Colledimacine.

 

2)   Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Umberto I, al civico n. 32.

 

3)   Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4)   All’interno del territorio del Comune di Lama dei Peligni non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

 

Articolo 4

Stemma e gonfalone

2)      

1)   Il Comune negli atti e nel sigillo s’identifica con il nome di Lama dei Peligni. Lo stemma del Comune è come descritto dal decreto del Consiglio dei Ministri n. 2644 del 27.07.1981.

2)   Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che sia esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

3)   Il Sindaco e/o la giunta possono autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse o vi sia la partecipazione o il partenariato del Comune di Lama dei Peligni.

Articolo 5

Consiglio comunale dei ragazzi

1)   Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del consiglio dei ragazzi.

2)   Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef e altre organizzazioni umanitarie riconosciute.

3)   Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Articolo 6

Programmazione e cooperazione

1)   Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2)   Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Chieti, con la Regione Abruzzo e la Comunità Montana di appartenenza.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

 

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

 

Articolo 7

Organi

 

1)   Sono organi di governo del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2)   Il consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3)   Il sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4)   La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

 

Articolo 8

Deliberazioni degli organi collegiali

 

1)   Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2)   La relazione, l’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del consiglio.

3)   Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4)   I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

5)   Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Articolo 9

Consiglio comunale

 

1)   Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio è attribuita la Sindaco.

2)   L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3)   Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4)   Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato amministrativo dell’organo consiliare.

5)   Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6)   Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7)   Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

 

Articolo 10

Sessioni e convocazione

1)   L’attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2)   Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e della verifica degli equilibri generali di bilancio.

3)   Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4)   La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5)   La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

6)      L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7)   L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini, negli spazi predisposti per la pubblica affissione.

8)   La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie e straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9)   Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10) La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

11) In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco, si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

 

Articolo 11

Linee programmatiche di mandato

 

1)   Entro il termine di 150 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2)   Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3)   Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali del bilancio così come previsto dall’art. 193 del D. Lgs. 267/2000.

4)   E’ facoltà del Consiglio, nell’ambito del diritto di iniziativa, provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

5)   Al termine del mandato politico-amministrativo, è facoltà del sindaco presentare all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

 

Articolo 12

Commissioni

1)   Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione da adottarsi a maggioranza assoluta, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.  Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2)   Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3)   La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

 

Articolo 13

Consiglieri

 

1)   Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2)   Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3)   I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive, ovvero a 5 sedute nell’anno, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

 

Articolo 14

Diritti e doveri dei consiglieri

 

1)   I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2)   Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3)   I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, di cui al successivo art. 16, comma 4, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visione degli gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 15 del presente statuto.

4)   Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale. In caso di inadempienza tutte le notificazioni s’intenderanno eseguite dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.

Articolo 15

Gruppi consiliari

1)   I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2)   I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3)   E’ istituita, presso il Comune di Lama dei Peligni, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall’art.13, comma 3, del presente Statuto, nonché dall’art. 39, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

4)   I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’impiegato addetto all’ufficio protocollo del Comune.

5)   Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

Articolo 16

Sindaco

1)   Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2)   Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

 

3)   Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4)   Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5)   nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni della popolazione interessata, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6)   Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Articolo 17

Attribuzioni di amministrazione

1)   Il sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di loro ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il sindaco:

a)     dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;

b)         promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, con ratifica del consiglio comunale;

c)         convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 267/2000;

d)    adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e)         esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

f)     emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all’art.50, commi 5-6 del D.Lgs. 267/2000;

g)     nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

h)         conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

i)      valuta l’attività prestata dal Segretario Comunale e/o dal Direttore Generale, sentita la Giunta Comunale;

l)      nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e agli indirizzi stabiliti dalle linee programmatiche;

m)         autorizza l’introduzione o la resistenza ad un’azione giudiziaria qualunque sia la Magistratura giudicante e il grado di appello, ed ha la rappresentanza del Comune nel giudizio.

 

Articolo 18

Attribuzioni di vigilanza

 

1)    Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse informandone il consiglio comunale.

 

2)    Egli compie gli atti conservativi del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

 

3)    Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

 

Articolo 19

Attribuzioni di organizzazione

 

1)   Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a)         stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b)         esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c)         propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d)    riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

 

Articolo 20

Vicesindaco e Deleghe

 

1)    Il vicesindaco, nominato tale dal sindaco, è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo.

 

2)    In mancanza di entrambi ne fa le veci l’assessore più anziano di età.

 

3)    Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

 

4)    Il sindaco può delegare per iscritto ai componenti la Giunta la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici, e all’esecuzione degli atti per definiti settori dell’attività comunale; può altresì, per particolari esigenze organizzative, avvalersi di consiglieri per l’esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori delegati alla sovrintendenza e all’esecuzione degli atti.

 

5)    Il conferimento o la revoca delle deleghe deve essere comunicato al consiglio e agli organi eventualmente previsti dalla Legge.

 

Articolo 21

Mozioni di sfiducia

 

1)   Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2)   Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3)   La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle vigenti leggi.

 

Articolo 22

Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

 

1)   Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2)      L’impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3)   La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dalla Giunta Comunale.

4)   La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5)   Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Articolo 23

Giunta comunale

 

1)   La giunta è l’organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2)   La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3)   La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Articolo 24

Composizione

 

1)   La giunta è composta dal sindaco e da un numero di minimo due e massimo quattro assessori, di cui uno è investito dalla carica di vicesindaco.

2)   Gli assessori sono scelti tra i consiglieri.

 

Articolo 25

Nomina

 

1)   Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2)   Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 30 giorni gli assessori revocati o dimissionari.

3)   Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4)   Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

 

Articolo 26

Funzionamento della giunta

 

1)   La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2)   Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3)   Le sedute sono valide se sono presenti la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Articolo 27

Competenze

 

1)   La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1-2, del D.Lgs. 267/2000 e delle altre leggi vigenti in materia, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore,se nominato, o ai responsabili dei servizi comunali.

2)   La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3)   La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzione di governo e delle funzioni organizzative:

a)         propone al Consiglio i regolamenti;

b)         approva progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c)         elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d)         assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e)         modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f)     nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g)         propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h)         approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i)         dispone l’accettazione e/o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo che non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel cui caso è competente il consiglio;

l)      nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;

m)    fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

n)         esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

o)         approva gli accordi di contrattazione decentrata;

p)    decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che dovessero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

q)    fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale, se nominato;

r)         determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

s)         approva il P.e.g. entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio;

t)         autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.

 

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Articolo 28

Partecipazione popolare

1)   Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2)   La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3)   Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

 

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

 

Articolo 29

Associazionismo

 

1)   Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2)   A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3)   Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4)   Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5)   Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio. E comunque tutte le associazioni che avranno goduto di contributi a qualsiasi titolo da parte dell’Amministrazione Comunale dovranno presentare annualmente il loro bilancio.

6)   Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

 

Articolo 30

Diritti delle associazioni

 

1)   Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.

2)   Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3)   I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti dalla richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a sette giorni.

Articolo 31

Contributi alle associazioni

 

1)   Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa o per manifestazioni di interesse pubblico.

2)   Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell’apposito albo regionale; le modalità saranno stabilite in apposito regolamento.

3)   Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilito in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4)   Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Articolo 32

Volontariato

1)   Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente, della gestione delle aree verdi, della sicurezza sociale, del traffico, dello sport e della vita sociale in genere.

2)   Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie e studi propri dell’Ente.

3)   Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita, e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

 

CAPO III

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

 

Articolo 33

Consultazioni

1)      L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2)   Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

 

Articolo 34

Petizioni

 

1)   Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2)   La raccolta di petizioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3)   La petizione è inoltrata al sindaco, il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4)   Se la petizione è sottoscritta da almeno 200 persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 90 giorni dal ricevimento.

5)   Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6)   Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella successiva seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro 60 giorni nel caso che l’argomento sia di competenza del Consiglio comunale.

 

Articolo 35

Proposte

 

1)   Qualora un numero di elettori del Comune non inferiori a 400 avanzi al sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 60 giorni dal ricevimento.

2)   L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3)   Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Articolo 36

Referendum

 

1)   Un numero di elettori residenti non inferiori al 35% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

 

2)   Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a)     Statuto comunale;

b)         Regolamento del consiglio comunale;

c)     Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;

d)    Tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;

e)         Bilancio e Mutui

f)         Espropriazioni

g)         Designazioni e Nomine.

3)   Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4)   Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2).

5)   Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6)   Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

7)   Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8)   Il mancato recepimento da parte del Consiglio delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

 

Articolo 37

Accesso agli atti

 

1)         Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2)         Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3)    La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dall’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4)    In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto, l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5)    In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

6)    Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti  nel presente articolo.

 

Articolo 38

Diritto di informazione

1)   Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2)   La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e, su indicazione del sindaco, in appositi spazi a ciò destinati, situati nelle vie e nelle piazze individuate dall’Amministrazione comunale.

3)   L’affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.

4)   Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

5)   Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6)   Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Articolo 39

Istanze

1)   Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2)   La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall’interrogazione.

 

CAPO IV

UFFICIO DEI DIRITTI DEL CITTADINO

 

Articolo 40

Ufficio dei diritti del cittadino

 

1)   A garanzia del corretto funzionamento dell’amministrazione comunale è istituito l’Ufficio dei Diritti del Cittadino.

2)   Spetta all’Ufficio dei Diritti del Cittadino curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l’amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti o presso uffici che comunque interagiscono con interessi legittimi dei cittadini

3)   L’Ufficio per i Diritti del Cittadino agisce d’ufficio qualora, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4)   L’Ufficio per i Diritti del Cittadino ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonchè ogni notizia connessa alla questione trattata.

5)   Il dipendente che impedisca o ritardi l’espletamento delle funzioni dell’Ufficio per i Diritti del Cittadino è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

 

Articolo 41

Composizione

1)   L’Ufficio per i Diritti del Cittadino è composto di n. 3 Consiglieri comunali che non siano membri della Giunta.

 

2)   I membri sono nominati dal Consiglio comunale in numero di due in rappresentanza della maggioranza e di numero uno in rappresentanza della minoranza, con votazioni distinte, riservate rispettivamente alla maggioranza ed alla minoranza.

3)   Si procede all’elezione dell’Ufficio per i Diritti del Cittadino entro sessanta giorni dall’insediamento del Consiglio comunale.

4)   I consiglieri facenti parte dell’Ufficio per i Diritti del Cittadino, che cessano da detto Ufficio per qualsiasi motivo, sono sostituiti, nella prima seduta utile del Consiglio comunale, nel rispetto della procedura di cui al precedente secondo comma.

Articolo 42

Organizzazione

 

1)   L’Ufficio per i Diritti del Cittadino elegge un proprio presidente, che ha esclusivamente funzioni di coordinamento.

2)   Le attribuzioni dell’Ufficio sono espletate in maniera collegiale. Nella prima riunione stabilirà le modalità di intervento ed il calendario per le attività.

3)      Semestralmente, l’Ufficio predispone una relazione sullo stato dei diritti del cittadino, sulla base della attività svolta, che esamini le condizioni di efficienza dell’amministrazione in relazione alle competenze demandate al Comune ed alle esigenze dei cittadini.

4)   Se non si raggiunge l’unanimità dei componenti l’Ufficio, ciascun componente potrà predisporre una propria relazione.

5)   Le relazioni predisposte dall’Ufficio dei Diritti del Cittadino saranno illustrate nella prima seduta utile del Consiglio comunale e saranno oggetto di discussione ma non di voto.

6)   Le relazioni e dichiarazioni scritte rese dai Consiglieri comunali durante il dibattito consiliare saranno riprodotte e messe a disposizione dei cittadini.

Articolo 43

Compiti

1)   L’ufficio dei diritti del cittadino, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l’azione, e alle relazioni di cui al precedente articolo 42, invia:

a)         dettagliate relazioni al Sindaco per le opportune determinazioni;

b)         relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici comunali.

CAPO V

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 44

Diritto di intervento nei procedimenti

 

1)   Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne nei casi espressamente esclusi dalla legge o dal regolamento.

2)      L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

 

Articolo 45

Procedimenti a istanza di parte

1)   Nel caso di procedimenti a istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2)   Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3)   A ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.

4)   Nel caso in cui l’atto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5)   Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 46

Procedimenti a impulso di ufficio

 

1)   Nel caso di procedimenti a impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie o produrre documenti.

2)   I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere, di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3)   Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art. 38 dello statuto.

 

Articolo 47

Determinazione del contenuto dell’atto

 

1)   Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

 

2)   In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

 

TITOLO IV

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

 

Articolo 48

Obiettivi dell’attività amministrativa

 

1)   Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2)   Gli organi di governo del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3)   Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la Comunità montana e con la Provincia.

Articolo 49

Servizi pubblici comunali

1)   Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.

2)   I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

 

Articolo 50

Forme di gestione dei servizi pubblici

 

1)   Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a)     in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b)    in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c)     a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d)    a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e)     a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza i vincoli della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f)     a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché ogni altra forma consentita dalla legge.

2)   Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione dei servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3)   Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4)   I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica, eventualmente istituite dal Comune.

 

Articolo 51

Aziende speciali

1)   Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2)   Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3)   I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

 

Articolo 52

Struttura delle aziende speciali

 

1)   Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2)   Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

 

3)   Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4)   Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5)   Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6)   Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7)   Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Articolo 53

Istituzioni

 

1)   Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2)   Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3)   Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4)   Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5)   Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6)   Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

 

Articolo 54

Società per azioni o a responsabilità limitata

 

1)   Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune unitamente a quella di eventuali altri enti pubblici dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria

2)   L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3)   Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4)   I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

5)   Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

6)   Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

 

Articolo 55

Convenzioni

1)   Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2)   Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

 

Articolo 56

Consorzi

 

1)   Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2)   A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3)   La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità previste dal presente statuto.

4)   Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

 

Articolo 57

Accordi di programma

1)   Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2)   L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

3)   Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

 

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

 

CAPO I

UFFICI

 

Articolo 58

Principi strutturali ed organizzativi

 

1)      L’amministrazione comunale si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a)         un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b)         l’analisi e l’individuazione delle produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c)         l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d)    il superamento della separazione rigida delle competenze nella individuazione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 59

Organizzazione degli uffici e del personale

1)   Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2)   Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3)   I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4)   Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

 

Articolo 60

Regolamento degli uffici e dei servizi

 

1)   Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, se nominato, il segretario comunale e gli organi amministrativi.

2)   I regolamenti si uniformano al principio secondo il quale agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, al segretario comunale e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3)      L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento.

4)   Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

 

Articolo 61

Diritti e doveri dei dipendenti

 

1)   I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio nell’interesse dei cittadini.

 

2)   Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, se nominato, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3)   Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4)      L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile dei singoli settori e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore, se nominato, e dagli organi collegiali.

5)   Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni e delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

6)   Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

 

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

 

Articolo 62

Direttore generale

 

1)   Trattandosi di Comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.  Quando non risulti stipulata la convenzione e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale.

 

Articolo 63

Compiti del Direttore generale

 

1)   Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2)   Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio i quali nello stesso tempo rispondono dell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3)   La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4)   Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

 

Articolo 64

Funzioni del direttore generale

 

1)   Il direttore generale, se nominato, predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2)   Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a)         predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b)         organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c)     verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d)         promuove i procedimenti disciplinari  nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e)         autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f)     emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g)         gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h)         riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i)         promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Articolo 65

Responsabili degli uffici e dei servizi

1)   I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2)   I responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3)   Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta.

Articolo 66

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1)   I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2)   Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a)         presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b)         rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c)         emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d)         provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni degli atti dei loro uffici;

e)         pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f)         emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g)         pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art.50 del D.Lgs. 267/2000;

h)         promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto;

i)         provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore, se nominato;

l)         forniscono al direttore, se nominato, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

m)         autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale relativo al settore secondo le direttive impartite dal direttore, se nominato, dal segretario comunale o dal Sindaco;

n)         concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

o)         rispondono, nei confronti del direttore generale, se nominato, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

p)         promuovono e resistono alle liti, e hanno il potere di conciliare e di transigere, tranne che nel caso di cui all’art.27, comma 3, lettera s), del presente statuto.

 

3)     I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Articolo 67

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1)   La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità:

2)   La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo o con le altre forme di collaborazione previste dalla legge, ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. 267/2000.

3)   I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 68

Collaborazioni esterne

1)     Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

3)      

2)     Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere inferiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

 

Articolo 69

Ufficio di indirizzo e di controllo

1)   Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs. 267/2000.

 

Articolo 70

Controllo interno

1)   Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall’art. 147 del D.Lgs. 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 286/99.

2)   Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi argomenti di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

 

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

 

Articolo 71

Segretario comunale

1)   Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo.

2)   Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione convenzionata dell’ufficio di segreteria comunale.

3)   Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4)   Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

 

Articolo 72

Funzioni del segretario comunale

 

1)   Il segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2)   Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3)   Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4)   Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5)   Il segretario comunale può rogare i contratti del Comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti comunali conferitagli dal Sindaco.

6)   Esercita le funzioni di direttore generale nell’ipotesi prevista dall’articolo 108, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

Articolo 73

Vicesegretario comunale

1)   La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’Ente in possesso di laurea.

 

2)   Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV

LA RESPONSABILITÀ

Articolo 74

Responsabilità verso il Comune

 

1)   Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2)   Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto di cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3)   Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o a un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

 

Articolo 75

Responsabilità verso terzi

 

1)   Gli amministratori, il segretario, il direttore, se nominato, e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2)   Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3)   La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore, se nominato, o del dipendente che abbia violato i diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o di operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4)   Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

 

Articolo 76

Responsabilità dei contabili

1)   Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

 

CAPO V

FINANZA E CONTABILITÀ

 

Articolo 77

Ordinamento

 

1)      L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2)   Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3)   Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

 

Articolo 78

Attività finanziaria del Comune

1)   Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2)   I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3)   Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

4)   La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l’organo competente a rispondere all’istituto dell’interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.

Articolo 79

Amministrazione dei beni comunali

1)   Il Sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente, ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del Comune dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2)   I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

3)   Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche o nelle attività tese al miglioramento della qualità della vita del cittadino.

 

Articolo 80

Bilancio comunale

 

1)      L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2)   La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità pubblica, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3)   Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la letture per programmi, servizi e interventi.

4)   Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

 

Articolo 81

Rendiconto della Gestione

 

1)   I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2)   Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3)   La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

 

Articolo 82

Attività contrattuale

 

1)   Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2)   La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3)   La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

 

Articolo 83

Revisore dei conti

1)   Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2)   Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3)   Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4)   Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5)   Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6)   Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario del buon padre di famiglia.

 

Articolo 84

Tesoreria

 

1)   Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende

a)     la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini in incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b)    la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro cinque giorni;

c)     il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d)    il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2)   I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

 

Articolo 85

Controllo economico della gestione

1)   I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2)   Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

 

Articolo 86

Delega di funzioni alla Comunità Montana

 

1)   Il Consiglio comunale con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati può delegare alla Comunità Montana l’esercizio di funzioni del Comune.

2)   Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

 

Articolo 87

Pareri obbligatori

 

1)   Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche ai sensi dell’art. 16 commi 1-4 della legge 7/8/1990 n. 241, sostituito dall’art. 17 comma 24 della legge n. 127/97.

2)   Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni il Comune può prescindere dal parere.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Articolo 88

Statuto

1)   Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

 

Articolo 89

Regolamenti

 

1)   Il Comune emana regolamenti:

-      nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;

-      in tutte le altre materie di competenza comunale.

2)   Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3)   Nelle materie di competenza i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4)   I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva, quale forma di pubblicità per consentirne l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

 

Articolo 90

Adeguamento delle fonti normative comunali

 

1)   Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in altre leggi e nello Statuto stesso entro 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Articolo 91

Modifiche allo statuto

1)   Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all’art.6, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Articolo 92

Entrata in vigore

1)   Dopo l’esecutività della delibera di approvazione del presente statuto, lo stesso verrà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, affisso all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’Albo Pretorio dell’Ente.

2)   Il Consiglio Comunale promuove le iniziative ritenute idonee ad assicurare la conoscenza da parte di tutti i cittadini dello Statuto e delle eventuali modifiche ad esso apportate.

3)   La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferiti enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa del Comune.

4)   L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abrogano le norme statutarie con essi incompatibili.

 

Dalla Residenza Comunale,

 

IL SINDACO

Ing. Rocco Velli

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Liana Volpi