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L’Aquila
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trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.
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pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in
generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende,
Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali
atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste
di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con
tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso
Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia,
di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato
unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di € 1,81
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che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61
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Ufficiale – 67100 L’Aquila.
AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella
parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti
dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali –
integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei
cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello
Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli
annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui
inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti
della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli
interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i
provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di
controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati:
gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della
Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di
rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la
Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità
dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri
Straordinari e Speciali.
SOMMARIO
COMUNITA' MONTANA PALETA
Statuto Comunale........ Pag. 2
COMUNITA' MONTANA PALETA
STATUTO
TITOLO
I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Costituzione-Denominazione-Sede
1.
In attuazione
dell’art. 28 della L. 8.6.1990 n. 142 ed ai sensi della L.R. 23 dicembre 1994
n. 92 tra i Comuni di Brittoli, Bussi sul Tirino, Carpineto della Nora,
Castiglione a Casauria, Civitaquana, Civitella Casanova, Corvara, Farindola,
Montebello di Bertona, Penne, Pescosansonesco, Pietranico, Vicoli e Villa
Celiera, si è costituita la Comunità Montana Zona "I", denominata
"VESTINA" con sede in Penne, Provincia di Pescara.
Essa
ha sede in Penne (PE).
2.
I suoi Organi
si riuniscono nella sede, ma possono essere convocati e riuniti in luoghi
diversi, allo scopo di assicurare la presenza dell’Ente in tutto il territorio.
3. La Comunità Montana è ente locale dotato di
autonomia statutaria (ordinamentale, organizzatoria ed amministrativa) da esercitarsi
nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato,
della Regione e dal presente Statuto.
4. I provvedimenti amministrativi di competenza
della Comunità Montana non possono essere assunti in contrasto con le
disposizioni e principi dello statuto e dei regolamenti.
5. La Comunità Montana ha autonomia finanziaria,
nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
Art. 2
Gonfalone-Stemma-Sigillo
1. La
Comunità Montana ha un proprio stemma, un proprio gonfalone, un sigillo recante
il suo stemma, adottati in conformità alle disposizioni vigenti.
Negli atti e nel sigillo essa si identifica
con il nome "Comunità Montana Vestina" e con lo stemma dell'Ente.
2.
Nelle
cerimonie, nelle ricorrenze ed in altre manifestazioni pubbliche, è esibito il
gonfalone dell'Ente.
3. Con
regolamento è disciplinato l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi e
le modalità di concessione in uso ad Enti ed Associazioni aventi sede nel
territorio della Comunità Montana.
Art. 3
Finalità-Ruolo-Funzioni
della Comunità Montana
1. La Comunità Montana persegue i seguenti fini:
A. Cura unitariamente gli interessi della collettività locale, promuove lo sviluppo ed il riequilibrio sociale, civile, culturale; economico e produttivo del proprio territorio garantendo servizi volti a favorire una migliore qualità della vita ed un'adeguata sicurezza sociale, in stretto rapporto di collaborazione con i Comuni membri e con altri soggetti pubblici e privati, ispirandosi ai principi stabiliti dall'art. 4 della Carta Europea dell'Autonomia Locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata con Legge 30.12.1989 n. 439, dalla Legge 3 dicembre 1971 n. 1102, dalla Legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dalle successive leggi sulla montagna, nonché dalle norme del presente Statuto.
B. Promuove e predispone in favore delle popolazioni residenti, riconoscendo ad esse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio dell'ambiente montano ed in particolare ad impedire lo spopolamento del territorio e i conseguenti fenomeni di depauperamento dei nuclei familiari, delle unità produttive e dei servizi civili e sociali.
C. Promuove e valorizza le risorse storiche - artistiche, il patrimonio culturale, le emergenze archeologiche ed ogni tipo di bene culturale sia sul piano della gestione e della fruizione direttamente o d’intesa con altri Enti Pubblici o Privati.
D Svolge le funzioni ed i servizi ad essa attribuiti dalle leggi dello Stato, della Regione e quelli ad essa delegati dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e da altri soggetti operanti sul territorio.
E Opera per la
salvaguardia della salute della popolazione intervenendo con proposte in
materia sanitaria.
2. In
particolare la Comunità Montana:
A. Programma e gestisce gli interventi
speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea, dallo
Stato e dalla Regione;
B. Gestisce, anche in forma associata
con altre Comunità Montane e/o con Comuni, funzioni e servizi comunali, con
particolare riguardo ai settori inerenti:
-
La costituzione
di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei
Comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;
-
La raccolta e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani;
-
L’organizzazione
del trasporto e, in particolare, del trasporto scolastico;
-
L’organizzazione
del servizio di polizia municipale;
-
La promozione
ed organizzazione di servizi sociali e la realizzazione di strutture sociali
per anziani, per minori e per i giovani, allo scopo di favorirne la permanenza
nel territorio montano;
-
La
realizzazione di opere pubbliche di interesse del territorio oppure delegate
alla Comunità Montana dallo Stato, Regione, Provincia, Comuni ed altri Enti
(Parco).
C.
Promuove e
sostiene, anche con opportuni incentivi finanziari, le attività economiche,
produttive, sociali, culturali, ricreative, turistiche e sportive capaci
di valorizzare ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona, nel quadro
di un'economia montana integrata.
D.
Tutela e
valorizza i prodotti, le testimonianze e le tradizioni locali, anche in convenzione
con enti ed associazioni operanti nel territorio, organizzando o partecipando,
a mostre, fiere, mercati ed incontri promozionali.
E.
Promuove
politiche attive per il lavoro mediante la realizzazione di servizi di informazione,
di orientamento ed assistenza tecnica volti all’incremento dell’occupazione generale
ed all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro in particolare.
F.
Promuove,
favorisce e coordina iniziative pubbliche e private volte alla valorizzazione
delle risorse ed al riequilibrio del proprio territorio, attraverso interventi
inerenti:
-
La esecuzione
di opere pubbliche e di bonifica montana;
-
La
realizzazione e miglioramento del sistema viario interpoderale.
-
La sistemazione
idraulico-forestale e difesa del suolo, forestazione protettiva e produttiva,
gestione del demanio forestale regionale, sostegno all’agricoltura ed alla
zootecnia;
-
La salvaguardia
e la valorizzazione dell'ambiente montano;
-
L’assistenza a
soggetti pubblici e privati per attivazione ed utilizzo delle risorse regionali,
nazionali e comunitarie;
3. La Comunità Montana:
A.
Promuove la
costituzione e partecipa a società di capitali con capitale pubblico locale in
posizione di maggioranza ovvero di minoranza, a consorzi, aziende speciali,
istituzioni e ad altri organismi operanti sul territorio per la gestione
associata di funzioni e servizi che abbiano per oggetto la produzione di beni e
servizi, le attività sociali, nonché lo sviluppo economico e civile della
collettività amministrativa.
B.
Favorisce la
costituzione di cooperative nei settori ricompresi nei suoi compiti istituzionali
e promuove forme di collaborazione con le associazioni di volontariato, culturali,
di protezione civile e con altre associazioni senza scopo di lucro.
C.
Può affidare di
volta in volta ad altri enti operanti sul territorio, in possesso di capacità e
valida struttura organizzativa, l’esecuzione di determinate realizzazioni
attinenti le loro specifiche funzioni.
D.
Sostituisce,
nell’esecuzione di opere, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi
dell'art. 8 della Legge 03.12.1971 n. 1102.
E.
Ai sensi dell’art. 9 della citata legge, può
acquistare o prendere in affitto e gestire terreni compresi nei territori
montani, per destinarli alla formazione di parchi, prati, pascoli o riserve
naturali e può espropriare gli stessi terreni e quelli di cui al primo comma
dell’art. 29 della Legge 27 ottobre 1966 n. 910, quando sia necessario per la difesa
del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi
precisati.
F.
Verifica che le
opere previste dall’art. 2 della Legge 03.12.1971 n. 1102, di spettanza di enti
operanti nel territorio della Comunità Montana, non siano in contrasto con il
piano pluriennale di sviluppo.
G.
Promuove in
attuazione del principio di sussidiarietà, anche attraverso la consultazione e
l’informazione, la partecipazione delle popolazioni interessate degli
altri enti pubblici delle imprese, delle forze politiche, sociali, economiche,
professionali, sindacali, delle associazioni culturali, ricreative, sportive,
di volontariato e di cooperative delle famiglie, al processo di formazione e di
attuazione dei piani e programmi di sviluppo.
H.
Per lo sviluppo
integrato e coordinato di funzioni e servizi determinati, stipula con altre
Comunità Montane, con le Amministrazioni dello Stato, con i Comuni, con la
Regione, con la Provincia e con altri enti pubblici e privati, apposite intese
e convenzioni, secondo la vigente normativa.
I.
Per la
definizione e l’attuazione di opere in forma coordinata ed integrata e per lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, promuove accordi
di programma ai sensi della vigente normativa.
4.
La Comunità
Montana può:
-
per l’esercizio
di servizi e per lo svolgimento di funzioni, costituire aziende speciali ed
istituzionali secondo le norme di cui all’articolo 114 del D. Lga. 267/2000.
-
Costituire
Consorzi e stipulare convenzioni anche con Comuni non compresi nel proprio territorio
e con altri enti locali, per le finalità di cui agli artt. 30, 31, 112 e 113
del D.Lgs. 267/2000.
-
Assicurare,
anche d’intesa con gli enti locali, con le istituzioni ed associazioni
sanitarie e sociali, servizi di assistenza alle persone indigenti, anziani, ai
disabili e portatori handicap alle categorie più deboli, con interventi
diretti, ovvero favorendo e sostenendo, anche con incentivi finanziari, la
nascita e la crescita di istituzioni, di associazioni di volontariato e di
cooperative tra giovani.
-
Promuovere
forme di collaborazione attraverso scambi culturali, gemellaggi, incontri di
studio, convegni ed analoghe iniziative con altre realtà istituzionali
regionali, nazionali e internazionali, allo scopo di incentivare l’interscambio
di conoscenze, di esperienze lavorative e professionali, di sostenere e
potenziare le attività commerciali, economiche e produttive attraverso nuovi
sbocchi di mercato e di favorire e promuovere nuovi rapporti sociali e
culturali.
-
Aderire
all’UNCEM - Unione Nazionale Comuni - Comunità ed Enti montani, ed alle altre
associazioni autonomistiche, partecipare agli organi ed alle attività
statutarie, in sede nazionale e regionale, con gli Amministratori e con il
proprio personale, anche con oneri a carico del proprio bilancio, versare le
quote associative con le modalità stabilite dalle Associazioni.
-
Svolgere le
funzioni di Unione dei Comuni ricadenti nel proprio territorio, senza che
vengano meno le priorità perseguite e le funzioni esercitate in quanto Comunità
Montana.
-
Concorrere
nell'attuazione delle attività relative alla protezione civile ai sensi della
legge 225/92.
5. La Comunità Montana costituisce ambito
territoriale e livello ottimale per l’esercizio delle funzioni che, ai sensi
del D.Lgs 31 Marzo 1998 n. 112, sono conferite ai Comuni e che vanno gestite in
forma associata.
TITOLO
II
Istituti di partecipazione
CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA
AMMINISTRAZIONE LOCALE
Art. 4
Diritto alla partecipazione
1.
La Comunità
Montana assicura alle diverse componenti della propria collettività, siano esse
espresse in forme singole od associate, la più ampia facoltà di partecipare
alla formazione delle scelte programmatiche dell’Amministrazione nonché alla
loro concreta attuazione.
2.
La Comunità
Montana favorisce momenti di aggregazione rappresentative di realtà locali tra
i cittadini delle varie località del territorio, riconoscendo a tali
espressioni di interessi collettivi un particolare ruolo propositivo ed
interlocutorio nelle iniziative amministrative.
3.
La Comunità
Montana garantisce, organizzando opportunamente i propri uffici a tal fine, il
più ampio diritto di informazione e di accesso ad atti e documenti, alle
strutture ed ai servizi.
4. Il regolamento dispone le modalità di
partecipazione e dell'accesso agli atti, alle informazioni ed ai servizi.
Art. 5
Forme associative
1. La Comunità Montana valorizza le libere forme
associative costituite a fini sociali, culturali, sportivi o comunque di
interesse collettivo, a carattere generale e particolare, anche su base territoriale,
riconoscendole quali interlocutrici nelle iniziative politico amministrative di
propria competenza.
2. Promuove e sostiene altresì la formazione e
lo sviluppo di nuove torme associative, con facoltà dì affidare alle stesse,
nei modi e secondo le procedure di legge anche compiti di pubblico interesse
secondo criteri di efficacia sociale, prevedendo adeguate forme di controllo e
verifica dei risultati.
3. E' facoltà degli organi elettivi della
Comunità Montana chiedere informazioni e pareri alle forme associative sui
provvedimenti amministrativi che attengano a materie di loro competenza.
Art. 6
Consulte
1. Le consulte raggruppano le associazioni con
finalità comuni od analoghe e rappresentano un momento privilegiato di
consultazione volto a consentire la partecipazione alla vita della collettività
attraverso il confronto di idee, programmi e progetto che facciano convergere
le risorse disponibili verso obiettivi comuni.
2. Il Consiglio della Comunità Montana può, con
atto deliberativo, costituire o riconoscere consulte delle attività produttive,
economiche e sindacali, dello sport e del tempo libero della cultura
ed istruzione, delle attività sociali e del volontariato
3. La Comunità Montana può chiede il parere
delle Consulte sugli atti normativi e sui programmi di attività attinenti a
materie di loro competenza.
Art. 7
Istanze, petizioni e proposte
1. Tutti
coloro che sono titolari dei diritti di informazione e di partecipazione di cui
all’art. 5 comma 1 del presente Statuto hanno diritto di presentare al
Presidente, al Consiglio o alla Giunta della Comunità Montana, nelle materie di
rispettiva competenza, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere
interventi su materie attribuite all’Ente dalla normativa vigente per la
miglior tutela di interessi collettivi.
2. L'istanza, sottoscritta anche da un solo
avente diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto
determinato ed è inoltrata in forma scritta al Presidente che provvede ad
esaminarla tempestivamente, comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento.
3. La petizione, sottoscritta da almeno trenta
aventi diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto
determinato ed è inoltrata in forma scritta al Presidente che provvede alla sua
tempestiva assegnazione all’organo competente.
4. Dopo l’esame della petizione da parte
dell’organo competente il Presidente provvederà a comunicare al primo
sottoscrittore l’esito della petizione stessa. I tempi di risposta non dovranno
essere comunque superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento.
5. La proposta, sottoscritta da almeno cento
cittadini residenti, consiste nella richiesta di deliberazione di un atto
amministrativo di competenza del Consiglio o della Giunta. Ne sono condizioni
di ammissibilità la forma scritta, l’oggetto determinato e tale da potere essere
attuato dall’amministrazione, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una
disciplina regolamentare, e la valutazione, anche sommaria, delle spese
presunte, che l’intervenuta richiesta comporta sia nella fase iniziale che a
regime. In ogni caso l’organo deliberante, prima di sottoporre a votazione la
proposta, deve indicarne la copertura finanziaria.
6. Si applica alla proposta, in quanto
compatibile, la disciplina dettata ai precedenti commi 3 e 4
7. La proposta, agli effetti dei pareri previsti
dall’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, è equiparata alla proposta di atti
deliberativi.
8. L'Amministrazione assicura nei modi e nelle
forme ritenuti opportuni la pubblicità e la comunicazione dell’esito delle
istanze, petizioni e proposte. In ogni caso provvede ad inoltrare ai capigruppo
l’elenco di quelle respinte.
Art. 8
Consultazione popolare
1. La Giunta comunitaria, di propria iniziativa
o su richiesta di un quinto dei consiglieri o di una commissione consiliare,
può disporre la consultazione, mediante pubbliche assemblee od altro mezzo
idoneo, della popolazione interessata ad un oggetto determinato della propria
attività amministrativa.
2. La consultazione può essere richiesta da
cento soggetti di cui all’art. 11, comma 1, con domanda sottoscritta nei modi
stabiliti dall’articolo medesimo, comma 3.
Art.
9
Referendum consultivo
1. Il referendum può essere richiesto da un
minimo di cinque Consigli comunali o da duemila cittadini iscritti nelle liste
elettorali dei Comuni facenti parte della Comunità Montana. I cittadini
richiedenti dovranno essere residenti in misura non superiore al 50% nello
stesso Comune.
2. Il quesito deve essere formulato in modo
chiaro ed univoco e deve consentire una consapevole e semplice valutazione da
parte del corpo elettorale.
3. Non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo statuto;
b) il regolamento di funzionamento del Consiglio
Comunitario;
c) i provvedimenti relativi ad elezioni nomine,
designazioni, revoche e decadenze;
d) gli atti relativi al personale
della Comunità Montana delle istituzioni e delle aziende speciali;
e) i provvedimenti in materia di bilancio;
f) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle
minoranze etniche e religiose;
g) i provvedimenti inerenti
l’assunzione o l’emissione di prestiti;
h) gli atti di mera esecuzione
di norme statali o regionali;
i) le materie nelle quali il
Consiglio Comunitario deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
l)
le materie già
oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni.
3.
Il quesito
sottoposto agli elettori deve indicare con chiarezza la valutazione presuntiva
operata dall'ufficio di ragioneria delle maggiori spese o delle minori entrate
derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione. A tal fine gli uffici
competenti, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento prestano la propria
collaborazione ai soggetti proponenti e forniscono loro le informazioni
necessarie.
4.
La proposta di
referendum consultivo, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di una
Commissione eletta e composta secondo i criteri stabiliti dal regolamento in
modo da garantirne la preparazione giuridico- amministrativa l’imparzialità e
l’indipendenza dagli organi di governo della Comunità Montana.
5.
Qualora la
proposta sia di iniziativa popolare è facoltà dei promotori di procedere alla
richiesta alla Commissione di un preventivo giudizio di ammissibilità del
quesito. A tal fine è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno un
ventesimo degli elettori necessari per la proposta referendaria.
6.
Il regolamento
disciplina le modalità di presentazione della richiesta, la composizione della
Commissione di cui al comma precedente, la raccolta delle firme e la loro
verifica nonché ogni altra modalità concernente l’indizione e lo svolgimento
del referendum.
7.
Hanno diritto
di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali
dei Comuni della Comunità Montana. Il quesito soggetto a referendum è approvato
se alla votazione ha partecipato un terzo degli aventi diritto e se viene
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
8.
Il referendum
non ha luogo se il Consiglio delibera l’accoglimento del quesito proposto per
la consultazione referendaria.
9.
Il Consiglio
della Comunità Montana può deliberare, con la maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, l’indizione di referendum
consultivi per conoscere l’orientamento della popolazione interessata a
determinati provvedimenti.
10.
Quando al
referendum ha partecipato un terzo degli elettori, il Consiglio comunitario è
tenuto a deliberare a maggioranza assoluta entro due mesi dalla proclamazione
dell’esito della consultazione.
Art. 10
Conferenza dei Sindaci
1. D'intesa con i Comuni membri, la Comunità
Montana promuove la costituzione della Conferenza dei Sindaci quale organismo
di consultazione e di raccordo tra l’attività dei Comuni e quella della
Comunità Montana.
2. La Conferenza dei Sindaci, composta da tutti
i Sindaci o loro delegati, è convocata e presieduta dal Presidente del
Consiglio della Comunità Montana. Essa si riunisce ogni qualvolta esigenze di
consultazione lo richiedono e di norma prima dell'adozione dei seguenti
provvedimenti:
-
bilancio di
previsione;
-
programma
annuale operativo;
-
programma
pluriennale di sviluppo socio economico;
-
esercizio
associato di funzioni e servizi propri dei Comuni;
-
programmi che
derivano dalla legislazione Comunitaria, Nazionale o Regionale di particolare
rilevanza per il territorio della Comunità Montana.
CAP.
II
PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E
ACCESSO
AGLI ATTI
Art.
11
Partecipazione al procedimento amministrativo
1. La partecipazione degli interessati nei
procedimenti amministrativi relativi alla adozione di atti che incidono su
situazioni giuridiche soggettive è assicurata in conformità delle norme
contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e nel relativo regolamento.
2. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi
dalla Comunità Montana esclusi gli atti regolamentari e quelli a carattere
generale, sono motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’ amministrazione, in
relazione alle risultanze dell’istruttoria.
3. Il regolamento dispone in merito al termine
entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento, alla facoltà di
intervenire nel procedimento nonché agli altri adempimenti previsti dalla legge
7 agosto 1990 n. 241.
Art. 12
Diritto di accesso ai documenti
amministrativi
1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla
legge e dalle norme dello statuto e secondo le modalità fissate dal
regolamento, la Comunità Montana garantisce ai cittadini, singoli e associati,
e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti, il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute
dall’ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi
dell’ente.
2. In particolare il regolamento di cui al comma
1°, fermo restando la riserva di legge di cui all’art. 24 legge 7 agosto 1990
n. 241:
a) disciplina l’oggetto dell'accesso,
anche in riferimento agli atti preparatori, individuando i casi in cui esso è
escluso, differito o soggettivamente limitato;
b)
determina le
modalità dell’accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie di
documenti e l’accesso ai dati contenuti in strumenti informatici sono
subordinati al previo pagamento dei soli costi;
c)
prevede le
misure organizzative e finanziarie idonee a garantirne agli aventi titolo
l’effettivo esercizio dell’accesso.
3. Il diritto dei cittadini all’informazione
sullo stato degli atti e delle procedure sull’ordine di esame di domande,
progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità
stabilite dal regolamento o con altri atti di carattere generale.
4.
La Comunità
Montana, fatto salvo il diritto alla riservatezza, assicura ai cittadini il
diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in
possesso, relative all’attività da essa svolta o posta in essere da enti,
aziende od organismi dipendenti.
CAP. III
DIFENSORE CIVICO
Art. 13
Difensore civico
1.
E’ istituito
l’ufficio del Difensore civico, quale garante dell’imparzialità, della
tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa della Comunità
Montana, nonché funzioni di controllo nell’ipotesi prevista dall’art. 127 del
D. Lgs. 267/2000.
2.
Il Difensore è
eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio Comunitario con il voto favorevole
dei due terzi dei componenti a seguito di pubblico avviso. La nomina deve
avvenire tra persone che diano garanzie di comprovata competenza ed esperienza
giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio.
3.
Il Difensore
civico dura in carica cinque anni, non coincidenti con la durata del Consiglio
Comunitario che lo ha eletto e non immediatamente rieleggibile. Può essere
revocato dal Consiglio Comunitario con provvedimento motivato, a maggioranza
dei due terzi dei componenti.
4.
Il Consiglio
Comunitario assegna il personale, i locali ed i mezzi necessari allo svolgimento
delle funzioni istituzionali del Difensore civico. Ogni spesa relativa al
funzionamento del suo ufficio è a carico del bilancio comunitario.
5.
Il difensore
civico della Comunità Montana può svolgere le funzioni anche per i Comuni che
richiedono il servizio.
6.
Apposito
Regolamento disciplina i casi di ineleggibilità e incompatibilità.
Art. 14
Poteri e funzioni
1.
Il Difensore
civico ha il compito di intervenire per la tutela dei cittadini, che siano lesi
nei loro diritti o interessi, da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili
a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici
o servizi erogati direttamente dall'amministrazione della Comunità Montana. Il
regolamento né disciplina le modalità d’intervento.
2.
Il Difensore
civico esercita le proprie funzioni d’ufficio o su istanza di persone singole o
associate, presentata nelle forme e nei modi stabiliti in regolamento. Il
Difensore civico deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli
si rivolgono nelle forme prescritte.
3.
Il Consiglio
Comunitario, la Giunta, gli uffici delle amministrazioni locali e i funzionari
ad essi preposti collaborano con il Difensore civico fornendogli le
informazioni e le copie di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli
ritiene utili allo svolgimento dei propri compiti.
4.
Il Difensore
civico invia annualmente al Consiglio Comunitario e alla Giunta una dettagliata
relazione sull’attività svolta, corredata se del caso da segnalazioni e
proposte.
Tale relazione viene
iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Comunitario ed è discussa in
pubblica seduta.
5.
Il Difensore
civico può in ogni caso inviare al Consiglio Comunitario e alla Giunta relazione
su questioni specifiche.
6.
Il Regolamento
detta le ulteriori disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio
del Difensore civico.
7.
Il Consiglio
Comunitario può deliberare l’estensione delle funzioni del Difensore civico
della Comunità Montana ad altri enti locali territoriali, amministrazioni
statali, soggetti pubblici operanti nel proprio ambito territoriale mediante
l’approvazione di apposita convenzione.
8.
Al Difensore
civico compete un emolumento mensile fissato dal Consiglio Comunitario
TITOLO III
Organi di governo della
Comunità Montana
CAPO I
ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA
Art. 15
Organi della Comunità Montana
1.
Sono organi
della Comunità Montana: il Consiglio, la Giunta Esecutiva, il Presidente della
Giunta. Gli organi sono composti da Sindaci, Assessori o Consiglieri dei Comuni
partecipanti.
2.
Un revisore dei
conti adempie alle funzioni di revisione economico-finanziaria.
CAPO II
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ MONTANA
Art. 16
Consiglio della Comunità
Montana
1
Il Consiglio è
l’organo di indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana.
2
Il Consiglio è
l’organo rappresentativo della Comunità ed è costituito esclusivamente da
Sindaci, Assessori o Consiglieri dei Comuni Membri, eletti dai rispettivi
Consigli che deliberano in tal senso nella prima seduta successiva al loro
insediamento e, comunque, non oltre il quarantacinquesimo giorno dello stesso.
3
In mancanza, il
difensore civico regionale, ove costituito, ovvero la Sezione Provinciale del
Comitato regionale di controllo, competente per territorio, adotta i
provvedimenti sostitutivi, ai sensi dell’art. 136 del D. L.vo 18 agosto 2000,
n. 267.
4
A ciascun
Comune è attribuito, in seno all’organo consiliare, un numero di rappresentanti
pari a tre, eletti con il sistema del voto limitato ad uno e, al fine di
garantire la rappresentanza delle minoranze, è ad esse riservato un seggio,
tale riserva non opera nel caso in cui la minoranza non sia costituita.
Art. 17
Competenza del Consiglio
1.
Il Consiglio ha
competenza limitata ai seguenti atti:
a)
statuto e
regolamenti;
b)
piani e
programmi strategici;
c)
bilancio di
previsione e relativi allegati;
d)
rendiconto della
gestione;
e)
assunzione
diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni, di consorzi e di aziende
speciali, partecipazione a società di capitali, convenzioni con altri enti;
f)
accettazione di
funzioni delegate dai Comuni membri e dalla provincia;
g)
atti di
indirizzo per l’esercizio associato presso la Comunità Montana di funzioni delegate
dalla Regione ai Comuni membri;
h)
contrazione di
mutui non previsti in atti già approvati dal Consiglio Comunitario ed emissione
di prestiti obbligazionari;
i)
tutti gli atti
che la legge gli attribuisce (art. 42 D. Lgs. 267/2000);
2.
Le
deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al comma precedente non possono
essere adottate in via d’urgenza da altri organi, salvo le variazioni di
bilancio.
3.
Il Consiglio
stabilisce i criteri generali nel rispetto dei quali la Giunta adotta i
regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 18
Verbalizzazione
1.
Il Segretario
generale-direttore, avvalendosi di personale di fiducia, redige i verbali delle
riunioni del Consiglio che sottoscrive insieme al Presidente della seduta.
Art. 19
Regolamento per il funzionamento del Consiglio
1.
Il Consiglio
Comunitario adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento
per il suo funzionamento.
2.
Il regolamento
disciplina le commissioni consiliari e la loro composizione, l’esercizio del
diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri e la composizione dei
gruppi.
Art. 20
I consiglieri della Comunità
Montana
1. Il consigliere rappresenta l’intera Comunità
Montana ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ciascun consigliere, secondo procedure e
modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirne l’effettivo
esercizio, ha diritto di:
a) esercitare l’iniziativa per tutti gli
atti di competenza del Consiglio;
b) presentare interrogazioni,
interpellanze, mozioni;
c) intervenire nelle discussioni del
Consiglio;
d) ottenere dal Segretario generale e dai
dirigenti della Comunità Montana copie di atti, documenti ed informazioni utili
all’espletamento del proprio mandato. I consiglieri sono tenuti al segreto nei
casi specificatamente determinati dalla legge.
Art. 21
Rinnovo Consiglio Comunitario
-Incompatibilità a Consigliere della Comunità Montana
Cause di decadenza-Dimissioni
1.
Il rinnovo del Consiglio
Comunitario consegue alla tornata elettorale ordinaria dei Consigli Comunali.
Il Consiglio Comunitario, in un’unica seduta da convocarsi entro 10 giorni
dall’acquisizione di tutte le deliberazioni di nomina dei Consiglieri
Comunitari rinnovati e da tenersi entro 10 giorni dalla convocazione, provvede
alla:
-
convalida dei
nuovi Consiglieri Comunitari nominati dai Consigli Comunali eletti nella
consultazione;
-
conferma degli
altri rappresentanti dei Comuni non interessati alla tornata elettorale;
-
elezione degli
organi esecutivi.
2.
Il Consiglio
dura in carica sino all’insediamento di quello successivo, Dopo ciascuna
tornata elettorale non ordinaria, il Consiglio Comunitario provvede, in
un’unica seduta da convocarsi entro dieci giorni dall’acquisizione di tutte le
deliberazioni di nomina dei Consiglieri Comunali rinnovati e da tenersi entro
10 giorni dalla Convocazione, alla convalida dei nuovi rappresentanti nominati
dai Consigli Comunali eletti nella consultazione.
3.
Si applicano ai
Consiglieri della Comunità Montana le norme del D. Lgs. 267/2000 in materia di
ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale
provinciale e comunale”.
4.
Il consigliere
che, senza giustificato motivo, da comunicarsi tempestivamente in forma
scritta, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio della Comunità
Montana decade. La decadenza è pronunciata dal Consiglio previa contestazione
da parte del Presidente dell’Ente, da comunicarsi all’interessato, con
Raccomandata A.R. prima della convocazione del Consiglio. La deliberazione
consiliare di dichiarazione della decadenza viene comunicata al Sindaco del
Comune di appartenenza per la sostituzione del Consigliere dichiarato decaduto.
Eventuali, ulteriori modalità sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio.
5.
Le altre cause
di decadenza dalla carica di Consigliere della Comunità Montana sono quelle
previste dalla legge.
6.
In caso di
decadenza, dimissioni, morte o cessazione dalla carica per qualsiasi altra
causa di un componente del Consiglio della Comunità Montana, il Consiglio
Comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione nella prima seduta
successiva al verificarsi della cessazione dalla carica o da quando se ne è
avuta conoscenza.
7.
Le dimissioni
dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al
Presidente della Comunità Montana ed al Consiglio comunale che lo ha eletto.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci
una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione che deve
avvenire entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
8.
I componenti il
Consiglio Comunitario restano in carica fino alla nomina dei loro successori.
Essi conservano le cariche ricoperte in seno alla Comunità ove, a seguito di tornata
elettorale non ordinaria nei rispettivi Comuni di appartenenza, continuino a
rappresentare il proprio Comune.
9.
In caso di
gestione Commissariale a causa di scioglimento anticipato di un Consiglio
Comunale i rappresentanti del Comune eletti in seno agli organi della Comunità
Montana permangono nell’incarico sino all’acquisizione agli atti della Comunità
Montana del provvedimento di nomina dei successori. Ove lo scioglimento
consegua a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, i Consiglieri
cessati decadono immediatamente dalla carica ricoperta in seno al Consiglio
Comunitario.
10.
In caso di
scioglimento del Consiglio comunitario i Comuni appartenenti alla Comunità
provvedono, entro venti giorni dallo scioglimento, ad una nuova elezione dei
propri rappresentanti.
11.
I nuovi
componenti del Consiglio eletti ai sensi del presente articolo durano in carica
fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.
Art. 22
Gruppi consiliari e Conferenza
dei Capigruppo
1.
In seno al
Consiglio Comunitario sono costituiti gruppi consiliari, composti di almeno 5
(cinque) consiglieri, salvo eventuale gruppo di qualsiasi numero in
rappresentanza di partiti presenti a livello nazionale e/o che abbiano
partecipato alle elezioni politiche.
2.
E’ istituita la
conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio, con
funzioni di collaborazione per la formazione del programma dei lavori di
Consiglio, la determinazione del calendario delle sedute nonché i modi e i
tempi della discussione dei punti all’ordine del giorno.
3.
Alla conferenza
partecipa il capogruppo o un consigliere da questi delegato.
Art. 23
Commissione pari opportunità
1.
La Comunità
Montana al fine di meglio programmare politiche rivolte al conseguimento di
pari opportunità tra donne e uomini può istituire la Commissione per la Pari
Opportunità.
2.
La Commissione
è nominata dal Consiglio della Comunità Montana ed è composta oltre che dalle
elette nel Consiglio, da esperte di accertata esperienza professionale.
Art. 24
Prima adunanza del Consiglio
1.
La convocazione
del Consiglio in prima adunanza deve procedere in via prioritaria, rispetto
alla trattazione di ogni altro oggetto, alla convalida degli eletti ,
all’elezione del Presidente del Consiglio e quindi alla elezione del Presidente
e della Giunta.
2.
La prima seduta
è convocata dal presidente della Giunta e presieduta dal consigliere anziano
sino all’elezione del Presidente.
Art. 25
Elezione del presidente del Consiglio della Comunità Montana.
1.
Nella prima
adunanza, dopo la convalida degli eletti, il Consiglio della Comunità. Montana
elegge, fra i suoi componenti con esclusione del Presidente della Giunta
Esecutiva e degli assessori, il Presidente del Consiglio.
2.
Il Presidente è
eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri
assegnati. Qualora dopo due votazioni da tenersi in successiva ed unica seduta,
nessun candidato consegua la prescritta maggioranza, si effettua una nuova
votazione, a seguito della quale risulta eletto il candidato che abbia ottenuto
la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. Ove nessun
candidato consegua tale maggioranza viene effettuata, nella stessa seduta, una
votazione di ballottaggio fra i due candidati che nell’ultima votazione abbiano
riportato il maggior numero di voti; risulta eletto Presidente il consigliere
che consegua il maggior numero di voti ed in caso di parità, il candidato più
anziano di età.
3.
Spetta al
Presidente del Consiglio convocare e presiedere il Consiglio. Il Presidente assume
immediatamente le sue funzioni.
Art. 26
Funzioni e poteri del Presidente del Consiglio.
1.
Il Presidente
del Consiglio rappresenta il civico consesso, ne tutela la dignità del ruolo ed
assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalle legge e dallo
statuto.
2.
Egli provvede
al proficuo funzionamento dell’assemblea consiliare, modera la discussione
degli argomenti, concede la facoltà di parlare, precisa i termini della
discussione, stabilisce l’ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il
risultato.
3.
Il Presidente esercita
i poteri necessari per mantenere l’ordine e per assicurare l’osservanza delle
leggi e dello statuto, adotta e fa osservare tutti i regolamenti necessari.
4.
Nell’esercizio
delle funzioni di presidenza egli si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo
a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5.
In caso di
assenza , impedimento, il Consiglio viene presieduto dal presidente della
Giunta esecutiva e ne assume tutte le funzioni ed i poteri.
6.
I gettoni
spettanti al Presidente possono essere trasformati in indennità di funzione nel
rispetto della vigente normativa.
Art. 27
Convocazione del Consiglio
della Comunità Montana
1.
La convocazione
dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente del Consiglio e se questi non è in carica dal
Presidente della Giunta esecutiva, con avvisi scritti.
2.
Il Consiglio
della Comunità Montana può essere altresì convocato quando lo richiede il
Presidente della Giunta, la Giunta o almeno un quinto dei Consiglieri assegnati
all’Ente.
In
questo caso la richiesta di convocazione del Consiglio deve contenere
l’indicazione univoca dell'oggetto, degli argomenti di cui si chiede
l’iscrizione all’ordine del giorno, che debbono essere ricompresi tra le
materie di competenza del Consiglio.
Alla
convocazione provvede il Presidente fissando la data della riunione in un
termine non superiore a venti giorni dal deposito della richiesta presso la
Segreteria della Comunità Montana.
3.
L’avviso
scritto di convocazione, contenente il luogo, la data e l’ora di inizio della
seduta, con l’elenco degli argomenti iscritti all’ordine del giorno deve essere
spedito a mezzo raccomandata e consegnato all’Ufficio Postale almeno sei giorni
prima di quello fissato per la seduta. Tuttavia in caso di urgenza i termini
sono ridotti a ventiquattro ore, mediante avviso telegrafico.
4.
Entro lo stesso
termine e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti a
quelli iscritti all’ordine del giorno.
5.
L’avviso di
convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del
Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l’esaurimento degli
argomenti all’ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della
seduta del Consiglio, può disporre l’aggiornamento dei lavori ad altro giorno
già fissato nell’avviso di convocazione per l’esaurimento degli argomenti
all’ordine del giorno. In questo caso la comunicazione del Presidente vale come
avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre
l’avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.
6.
Gli atti e i
documenti relativi a ciascun oggetto iscritto all’ordine del giorno sono posti
a disposizione dei Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
7.
I Consiglieri
possono richiedere che le convocazioni vengano fatte loro a mezzo telefax o
altro mezzo elettronico, specificando l’indirizzo.
Art. 28
Nuove
proposte di deliberazione.
1.
I Consiglieri
non possono deliberare alcuna proposta o questione estranea all’oggetto della
convocazione.
2.
Nel caso che
siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell’ordine di prima
convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non
ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.
Art. 29
Riunioni del Consiglio
1.
Il Consiglio
della Comunità Montana si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno
in occasione dell’approvazione del Conto Consuntivo e del bilancio di
previsione.
Art. 30
Sedute straordinarie
1.
Il Consiglio
della Comunità Montana può riunirsi in via straordinaria in qualsiasi periodo
dell’anno, per iniziativa del Presidente del Consiglio (ove istituito) o per
richiesta di un terzo dei Consiglieri in carica. In quest’ultimo caso la
riunione di Consiglio deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione al
Presidente della richiesta dei Consiglieri, inserendo all’ordine del giorno gli
argomenti richiesti, istruiti per essere eventualmente tradotti in
deliberazione.
Art. 31
Adunanze di prima e seconda convocazione.
1.
Il Consiglio
non può deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà dei
Consiglieri assegnati alla Comunità Montana: alla seconda convocazione, che
deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora vi
intervenga un quarto dei Consiglieri.
2.
Si considera
seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all’ordine del giorno,
quella che succede ad una precedente non valida per mancanza di numero legale.
3.
Anche la
seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e modi
indicati per la prima convocazione. Può essere preannunciata con l’avviso di
prima convocazione. Ogni argomento non trattato in prima convocazione per
mancanza di numero legale, è considerato di seconda convocazione.
4.
Quando l’avviso
di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che si
renda necessaria, l’avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri
non intervenuti alla prima.
Art. 32
Sedute pubbliche e segrete
1.
Le sedute del
Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con motivata deliberazione,
sia altrimenti stabilito.
2.
La seduta non è
pubblica quando si tratti di questioni concernenti giudizi su persone.
Art. 33
Disciplina delle Sedute
1.
Il Presidente
esercita potere discrezionale al fine di mantenere l'ordine delle sedute e garantire
l’osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e
deliberazioni. Dopo gli opportuni richiami e avvertimenti può disporre
l’allontanamento dalla sala di chiunque sia causa di turbativa o disordine; nei
riguardi dei Consiglieri, tale facoltà può essere esercitata soltanto previo
parere reso dai Capigruppo in corso di seduta e dopo che siano stati
inutilmente richiamati almeno tre volte.
Art. 34
Gettoni
di presenza.
1. I gettoni di presenza spettanti ai
Consiglieri possono essere trasformati in indennità di funzione nel rispetto
della vigente normativa.
CAPO III
LA GIUNTA DELLA COMUNITÀ MONTANA
Art. 35
Composizione e modalità di elezione.
1. La Giunta è composta dal Presidente e da un
massimo di sette Assessori uno dei quali con funzioni di vicepresidente (Art.
47 D. Lgs. 267/2000).
Art. 36
Elezione degli organi esecutivi.
1.
Il Presidente e
la Giunta Esecutiva sono eletti dal Consiglio nel suo seno, nella stessa
seduta, in cui si procede al rinnovo del Consiglio Comunitario, secondo le
modalità fissate dalla vigente normativa e dal presente Statuto.
2.
L’elezione
avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno 1/3 dei
Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista di candidati
alle cariche di Presidente e di componenti la Giunta esecutiva, a seguito di un
dibattito sulle dichiarazioni resa dal candidato alla Carica di Presidente.
3.
A conclusione
del dibattito sui documenti programmatici, gli stessi sono posti a votazione
secondo l’ordine cronologico di presentazione alla Segreteria dell’Ente.
Raggiunta la maggioranza richiesta su un documento, non si procede alla
votazione degli altri documenti. Essi devono essere depositati, presso la
Segreteria dell’Ente, almeno 24 ore prima dell’ora fissata per la seduta del
Consiglio. Questo termine vale per tutti gli argomenti posti all’ordine del
giorno delle sedute consiliari.
4.
Dalla lista di
cui al comma 2, deve risultare anche indicato l’assessore con funzioni di Vice
Presidente, che, in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente,
nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione determinata per
legge, svolge le funzioni di Presidente.
5.
L’elezione
avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
alla Comunità. La prima seduta deve essere disposta entro 10 giorni dal
ricevimento della comunicazione da parte di tutti i Comuni interessati, dei
nominativi dei nuovi eletti nel Consiglio della Comunità Montana, conseguente
alla tornata elettorale ordinaria di rinnovo dei Consigli Comunali, ovvero,
entro 10 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza del Presidente o
della Giunta o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle
stesse. Nel caso in tale seduta non si proceda, ovvero non si raggiunga la
maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da
tenersi in distinte sedute e, comunque, entro sessanta giorni dalla data
fissata per la prima convocazione di cui al 1° comma del presente articolo.
6.
Qualora in
nessuna di esse sia raggiunta la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto
secondo le modalità fissate dalla vigente normativa. Analoga procedura si
utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente.
Art. 37
Competenze della Giunta
1. La Giunta, organo di governo della Comunità
Montana, provvede:
a)
a compiere
tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio
e che non rientrano nelle competenze del Presidente e in quelle gestionali, dei
dirigenti o dei responsabili come previsto dalla legge, dallo Statuto e dai
regolamenti;
b)
ad attuare gli
indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso;
c)
a riferire al
Consiglio sulla propria attività;
d)
ad esercitare
le proprie funzioni inspirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei
Comuni che costituiscono la Comunità Montana.
Art. 38
Durata in Carica. Decadenza
Revoca. Dimissioni. Surrogazione.
1.
Il Presidente e
gli assessori rimangono in carica fino all’insediamento dei successori.
2.
La decadenza
dalla carica di Presidente ed Assessore avviene per sopravvenuta ineleggibilità
od incompatibilità, per l’accertamento di cause ostative all’assunzione della
carica, per il mancato intervento senza giustificato motivo a tre sedute
consecutive della Comunità Montana oltre che nei casi di legge. La decadenza è
pronunciata dal Consiglio.
3.
In caso di
dimissioni del Presidente, decade l’intera Giunta.
4.
Il nuovo
Presidente e la nuova Giunta devono essere eletti con le procedure di cui al precedente
articolo 36, entro 60 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza, pena
lo scioglimento del Consiglio.
5.
La convocazione
del Consiglio per l’elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva è disposta
dal Presidente del Consiglio Comunitario ove competente e già eletto ovvero dal
Presidente uscente o dal componente della Giunta che ne abbia assunto le
funzioni, entro dieci giorni dalla data di cessazione per qualsiasi causa della
Giunta ovvero quando sia conseguente alla tornata elettorale ordinaria entro
dieci giorni dall’acquisizione dei nominativi dei nuovi eletti.
6.
Sino
all’elezione dell’Esecutivo, conseguente alla tornata elettorale ordinaria, le
adunanze sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.
7.
In caso di
inosservanza dell’obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva,
l’autorità titolare del controllo sugli organi.
8.
La surroga di
uno o più componenti la Giunta, cessati per dimissioni, morte, decadenza o
revoca, deve essere deliberato dal Consiglio comunitario a scrutinio palese ed
a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
9.
Le dimissioni
sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci dalla
data di presentazione.
10.
Le
deliberazioni di elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva sono
immediatamente esecutive.
11.
Gli Assessori
possono essere revocati dal Consiglio su proposta del Presidente, comunicata
all’interessato almeno 10 giorni prima della seduta.
12.
Il Presidente e
la Giunta Esecutiva, in caso di dimissioni, di scadenza del mandato o decadenza,
restano in carica fino alla elezione dei nuovi organi, ovvero fino
all’insediamento del Commissario.
13.
Le dimissioni
dalla carica di Assessore devono essere presentate in forma scritta al Presidente.
Art. 39
Mozione di sfiducia costruttiva
1. Il voto del Consiglio contrario ad una
proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Presidente della Comunità Montana e la
Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia
costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. La mozione deve essere
sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri e può essere proposta solo nei
confronti dell’intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee
politico-amministrative, di un nuovo Presidente della Comunità Montana e di una
nuova Giunta in conformità a quanto previsto dalla legge o dal presente
statuto.
3
La mozione
viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre venti giorni
dalla sua presentazione.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia
comporta la proclamazione del nuovo Esecutivo proposto.
Art. 40
Funzionamento della Giunta
della Comunità Montana
1. L'attività della Giunta della Comunità
Montana è collegiale.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal
Presidente che fissa gli oggetti all’ordine del giorno. In caso di assenza o
impedimento del Presidente, vi provvede il Vice Presidente o l'Assessore più
anziano d'età.
3. La Giunta delibera con l’intervento di almeno
la metà dei membri in carica e a maggioranza semplice dei voti.. Le sedute non
sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
4. La Giunta delibera con l’intervento della
maggioranza dei membri in carica nel caso in cui i membri stessi sono di numero
dispari.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle
sedute della Giunta, senza diritto di voto, il Revisore dei Conti, i
Capigruppo, i Sindaci, il Presidente del Consiglio, nonché altri che il
Presidente riterrà utile invitare in relazione all’argomento da trattare.
6. Le votazioni sono sempre palesi. In caso di
parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede l'adunanza.
7. La Giunta può proporre all'approvazione del
Consiglio comunitario un regolamento per l'esercizio della propria attività
CAPO IV
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA COMUNITÀ MONTANA
Art. 41
Il Presidente
1.
Il Presidente:
a) rappresenta l’Ente, anche in
giudizio, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei
servizi e degli uffici;
b)
esercita le
funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e sovrintende
altresì all’espletamento di tutte le funzioni attribuite o delegate alla
Comunità Montana;
c)
può delegare ai
singoli Assessori competenze per settori di materia, può inoltre, delegare
determinati argomenti o l’organizzazione di manifestazioni, anche ai vari consiglieri
della Comunità Montana. Gli Assessori ed i Consiglieri dovranno concordare con
il Presidente le attività da svolgere;
d) resta in carica fino alla elezione del suo
successore.
Art. 42
Vicepresidente
1. Il vicepresidente sostituisce il Presidente,
in caso di vacanza della carica, di impedimento o di assenza.
2. In caso di vacanza della carica, di
impedimento o di assenza del Presidente e del vicepresidente, le funzioni del
Presidente sono esercitate dall’Assessore più anziano per età.
Titolo IV
Organizzazione degli uffici e
del personale
Art. 43
Organizzazione degli uffici e
principi generali di gestione
1. L'organizzazione degli Uffici e dei
servizi della Comunità Montana si attua in base a criteri di autonomia,
funzionalità ed economicità di gestione nonché secondo principi di
professionalità e di responsabilità della dirigenza.
2.
La Comunità
Montana riconosce determinante, per il razionale perseguimento degli obiettivi
prefissati, il costante aggiornamento professionale e culturale dei propri
dipendenti, promuovendone e favorendo forme di qualificazione e
specializzazione, nei limiti delle risorse previste a tali fini in Bilancio.
3.
Lo svolgimento
dell’attività amministrativa è informato al principio di separazione tra i
poteri di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e quelli di
gestione amministrativa attribuiti ai dirigenti.
4. La Comunità Montana provvede con appositi
regolamenti a disciplinare:
a) la specifica organizzazione degli Uffici e
dei servizi;
b)
la dotazione
organica del personale nelle varie qualifiche;
c)
la
responsabilità gestionale dei dirigenti per l'attuazione degli obiettivi e dei
programmi proposti dagli organi dell'ente nonché le modalità dell’attività di
coordinamento tra i dirigenti della Comunità Montana;
d) le modalità di conferimento della titolarità
degli uffici.
Art. 44
Sanzioni e procedure
disciplinari
1. Le violazioni da parte dei dipendenti della
Comunità Montana dei doveri disciplinati dal contratto collettivo nazionale di
lavoro vigente al momento dell'infrazione danno luogo ai procedimenti ed alle
sanzioni disciplinari ivi previste.
Art. 45
Stato giuridico e trattamento
economico del personale
1.
Lo stato
giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti della Comunità Montana è
disciplinato in base ad accordi collettivi nazionali e dal Regolamento
dell’Ente.
2.
Rimane
riservata alla legge la disciplina dell’accesso al rapporto di impiego, delle
cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine
all’esercizio dei diritti fondamentali del personale.
3.
Le
responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la
destituzione d’ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le
norme previste nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
4.
Le Commissioni
giudicatrici dei concorsi sono composte da esperti, interni o esterni all’ente,
dotati di qualificata competenza in relazione alle prove concorsuali e
presiedute dal Segretario Generale-Direttore;
5.
La Giunta può
autorizzare il comando o lo scavalco di dipendenti dell’ente presso altri Enti,
Consorzi e la Regione, su richiesta degli stessi.
Art. 46
Estensione di disciplina
1. Le norme del presente Statuto relative agli
uffici ed al personale della Comunità Montana si applicano anche agli Uffici ed
al personale degli enti dipendenti e dei Consorzi, salvo quanto diversamente
previsto dalla legge.
Art. 47
Regolamento di organizzazione
1. La dotazione organica del personale e
l’articolazione delle diverse aree è demandata ad apposito regolamento di
organizzazione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
dell’Ente.
2. Tale regolamento deve prevedere i criteri e
le modalità per l’articolazione della struttura organizzativa della Comunità Montana,
la responsabilità delle Aree, l’ordinamento professionale, i rapporti tra le
diverse arre e con l’amministrazione.
3. Per la definizione degli uffici e delle
piante organiche si procede periodicamente secondo le disposizioni vigenti in
materia, previa determinazione dei carichi di lavoro, se previsti dalla Legge.
Art. 48
Regolamento organizzazione del
personale
1.
Il regolamento
organico del personale disciplina lo stato giuridico, i doveri e le responsabilità,
i provvedimenti disciplinari, i congedi, le aspettative e il collocamento in
disponibilità.
2. Il regolamento organico può
prevedere l’utilizzazione di personale comandato o distaccato da altri Enti
Pubblici e il comando o distacco di proprio personale in favore di altri Enti
Locali, Consorzi e Regione, in forza delle disposizioni di legge o di
convenzioni o accordo con gli Enti interessati.
Art. 49
Commissione disciplina
1. Le violazioni da parte dei lavoratori dei
doveri, previsti dal contratto collettivo nazionale vigente al momento dell’inflazione
e dalle Leggi danno luogo ai procedimenti ed alle sanzioni disciplinari
previsti nel contratto di lavoro.
Art. 50
Direzione di aree funzionali
1.
Il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi individua
le aree funzionali e prevede le modalità di conferimento e rinnovo della
direzione delle stesse.
2.
Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento
organico del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto
di professionalità.
Art.
51
Segretario
Generale-Direttore.
1. Il Segretario
generale-direttore ha la direzione complessiva dell’attività gestionale della
Comunità montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli
organi politici e la struttura tecnica.
2. Svolge compiti di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti
degli organi politici in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni
del consiglio e della giunta e ne dirige l’attività di assistenza e
verbalizzazione.
3. Esprime il parere di
cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel
caso in cui l’Ente non abbia responsabili di servizio.
4. Può rogare tutti i
contratti nei quali la Comunità Montana è parte ed autenticare scritture
private ed atti unilaterali nell’interesse della stessa.
5. Esercita ogni altra
funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal
Presidente.
6. Coordina l’attività
gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali.
7. In caso di assenza o
impedimento temporaneo il Segretario Generale-Direttore è sostituito secondo le
modalità previste dal Regolamento.
Art. 52
Provvedimenti degli organi
individuali non elettivi
1. Gli atti provvedimentali degli organi
individuali non elettivi hanno la forma della "determinazione”.
3.
La
determinazione viene assunta dal dirigente previa opportuna istruttoria degli
Uffici .
Art. 53
Mobilità e trasferimento del
personale
1. Per l’esercizio delle funzioni o per la
gestioni dei servizi attribuiti o delegati alla Comunità Montana si applicano
le disposizioni dell’art. 20 della L.R. 6.12.1994 n. 92 e successive
modificazioni.
TITOLO V
Programmazione e strumenti di
attuazione
dei fini istituzionali
Art. 54
Piano pluriennale di sviluppo
socio economico
Programmi annuali operativi di
esecuzione
1.
La Comunità
montana è soggetto di programmazione regionale.
2.
Concorre e
partecipa alla concertazione programmatoria tra il livello regionale e quello
locale per l’attuazione degli interventi previsti per le opere
interne e per gli interventi specifici da finanziarsi con il Fondo Speciale per
la Montagna di cui alla Legge 31.01.1994 n. 97 e con i fondi CEE.
3.
Raccoglie e
coordina le proposte avanzate dagli Enti Locali ai fini di un loro organico
inserimento nei piani e programmi provinciali regionali, nazionali e dell’UE e
dell’Ente Parco Regionale .
4.
La Comunità
Montana predispone ed adotta il Piano pluriennale di sviluppo socio economico.
5.
Il Piano è lo
strumento di programmazione che la Comunità Montana elabora in armonia con i
piani ed i programmi regionali e provinciali e dell’Ente Parco Regionale , esso
viene realizzato mediante programmi annuali operativi.
6.
Esso deve
raccordarsi con gli strumenti contabili di programmazione previsti dal Decreto
Legislativo n. 267/2000.
7.
Gli strumenti
di programmazione previsti dalla legge sono:
-
Il Piano
pluriennale di sviluppo socio economico;
-
I Programmi
annuali operativi;
-
i documenti
programmatori e finanziari.
8.
Il Regolamento
di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il Bilancio di previsione
annuale ed il programma annuale operativo e tra il Bilancio pluriennale ed il
Piano Pluriennale di sviluppo socio economico.
9.
Il programma
annuale operativo integra la relazione previsione e programmatica allegata al
bilancio di previsione della Comunità Montana ed indica l’utilizzo delle
risorse disponibili per la sua attuazione
10.
Il Piano
individua i riferimenti normativi, le risorse finanziarie e gli strumenti
idonei alla realizzazione delle opere e degli interventi nell’intero territorio
della Comunità Montana.
11.
Al Piano si
raccordano, e costituiscono variante dello stesso, gli interventi speciali per
la montagna previsti dalla normativa CEE, statale e regionale, affidati alla
competenza della Comunità Montana nel periodo di riferimento.
12.
Il Piano
pluriennale di sviluppo socio economico ha durata quinquennale, al piano possono
essere apportate variazioni ed aggiornamenti nel corso della sua validità.
13.
La Comunità
Montana adotta il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio Economico di cui all’art.
28 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e secondo la procedura prevista dall’art. 8 della
L.R. 95/2000.
14.
La Giunta
Esecutiva predispone il piano di sviluppo valutando le indicazioni degli strumenti
urbanistici comunali, del piano territoriale provinciale e del programma
regionale di sviluppo.
15.
Il Consiglio
comunitario, prima di adottare il piano, decide tutte le iniziative
volte ad attuare la partecipazione delle popolazioni interessate, degli enti
operanti nella zona e delle forze politiche, sociali ed economiche, assicurando
adeguate forme di pubblicità e di informazione.
16.
Il Piano,
deliberato dal Consiglio, viene affisso per trenta giorni all’'Albo Pretorio
della Comunità Montana e di quello di ciascun Comune montano. Eventuali ricorsi
ed osservazioni devono essere presentati alla Comunità Montana entro trenta
giorni dall’avvenuta pubblicazione.
17.
Il Consiglio,
esaminati i ricorsi e le osservazioni, ed eventualmente rielaborato il Piano,
lo trasmette alla Provincia per l’esame e l’approvazione, unitamente a tutti
gli atti relativi alle osservazioni ed ai ricorsi.
18.
Nel caso di
approvazione condizionata, la Comunità Montana invierà alla Provincia i
provvedimenti di adeguamento entro e non oltre 60 giorni. La definitiva
approvazione del piano dovrà essere pronunciata dal Consiglio Provinciale entro
i termini fissati dalla Legge.
19.
La procedura di
cui ai precedenti commi si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti
del piano.
Art. 55
Progetti speciali integrati
1.
Oltre che per
le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità Montana può attuare i
propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l’adozione di
strumenti di programmazione negoziata e di progetti speciali integrati coerenti
con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio economico, assunti
anche d’intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati
alla promozione economico-sociale della zona montana.
2.
I rapporti e
gli impegni per la realizzazione della programmazione negoziata e dei progetti
speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e
alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi, convenzioni o intese
stipulati tra le parti nei modi di legge.
Art. 56
Rapporti di cooperazione
1. Richiamati i principi generali del presente
Statuto, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Comunità
Montana favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con i Comuni
e le Comunità Montane limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti
sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti
pubblici e privati di Paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea.
Art. 57
Esercizio associato di funzioni
e di servizi comunali
1. Le funzioni ed i servizi che i Comuni montani
intendono esercitare in forma associata, in base a criteri di buon andamento,
economicità ed efficienza della gestione.
2. L’atto di associazione definisce i fini e la
durata della gestione associata delle funzioni e dei servizi, le forme di
collaborazione e di consultazione, i rapporti finanziari e ogni altro aspetto
utile a regolare i rapporti tra i soggetti associati e la Comunità Montana.
3. Per l’adempimento di specifici compiti e
previe specifiche intese i Comuni possono avvalersi degli uffici della Comunità
Montana e viceversa.
TITOLO VI
Servizi pubblici locali e forme
di associazione
e di cooperazione
Art. 58
Servizi pubblici
1. La Comunità Montana, nell’ambito delle
proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che
abbiano per oggetto produzione di beni ed attività atte a promuovere la
valorizzazione delle zone interne.
2. La Comunità Montana gestisce i servizi
pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le caratteristiche
del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda, tenuto
conto che la valutazione è in ogni caso rimessa all’Ente;
b) a mezzo di istituzioni, per l’esercizio di
servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la
gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di società per azioni o società a
responsabilità limitata, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura
del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o
privati;
e)
in concessione
a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale
che ne determinino una obiettiva convenienza.
3. La Comunità Montana può inoltre perseguire i
propri fini nell’ambito e secondo i principi dell’ordinamento giuridico e
istituzionale, secondo forme stabilite dalla legge e tramite convenzioni o
intese.
Art. 59
Principi ordinamentali di
gestione dei servizi
1. La deliberazione del Consiglio o della Giunta della Comunità Montana, che
autorizza l’istituzione o la partecipazione della Comunità Montana ad enti,
associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, ne
determina le finalità, l’organizzazione ed il finanziamento, provvedendo ad
assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati
e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. I rappresentanti della Comunità Montana negli
enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti di eleggibilità per la
nomina a Consigliere della Comunità Montana ed una speciale competenza tecnica
o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende
pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Nel presentare i candidati
deve essere illustrato al Consiglio il loro curriculum
3. Il
Consiglio o la Giunta della Comunità Montana, su proposta del Presidente, può
procedere alla revoca dei propri rappresentanti nominati in seno alle aziende
speciali ed alle istituzioni per violazione di legge, o contrasto con gli
indirizzi generali della Comunità Montana.
Art. 60
Collaborazione con i Comuni
e gli altri Enti territoriali
1.
La Comunità
Montana, in conformità a quanto previsto dall’art. 62 del presente statuto, nel
rispetto dell’autonomia degli enti locali, pone a base della propria attività
il principio della collaborazione e cooperazione fra gli enti stessi,
avvalendosi degli istituti previsti dalla legge.
2.
Nell’esercizio
dei compiti e funzioni ad essa attribuita la Comunità Montana ricorre normalmente
al coordinamento con le altre amministrazioni interessate attraverso l’impiego
di accordi organizzativi ovvero delle altre forme di intesa o convenzioni
previste dall’ordinamento.
3.
Le
amministrazioni interessate possono sostituire il provvedimento finale con un
accordo sostitutivo dell’art. 11 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, salvo
espresso divieto disposto con legge regionale in relazione a funzioni e compiti
determinati.
4.
I
rappresentanti delle amministrazioni chiamate a partecipare alla formazione e
stipulazione di accordi comunque denominati, anche con soggetti privati,
debbono disporre per competenza propria o per delega ricevuta dall’organo
istituzionalmente competente, dei poteri corrispondenti all’atto del
procedimento spettante alla sfera dell’amministrazione rappresentata.
5.
La Comunità
Montana assicura ampie forme di partecipazione, consultazione ed informazione a
livello territoriale.
6.
Indice
consultazioni tra i Comuni sulle principali questioni di rilevanza generale e
sui problemi di specifico interesse, oltre che sui problemi che attengono
l’attività della Comunità Montana.
7.
La Comunità
Montana, attraverso lo strumento della delega, può esercitare funzioni amministrative
proprie della Provincia e da essa delegate.
Art. 61
Convenzioni
1.
La Comunità
Montana per lo svolgimento di determinate funzioni e servizi può stipulare
apposite convenzioni che stabiliscono soggetti, fini, tempi, modi, procedure e
finanziamento.
2.
Lo schema di convenzione viene predisposto mediante
opportuna conferenza di servizi tra le parti interessate e sottoposto poi
all’approvazione del Consiglio della Comunità Montana. L'atto conseguente può
essere stipulato dal responsabile dell’ufficio competente per materia.
Art. 62
Consorzi
1.
La Comunità
Montana, per la gestione associata di uno o più servizi che abbiano rilevanza
di carattere sociale, economico ed imprenditoriale, può costituire un
Consorzio: esso è un Ente dotato di personalità giuridica ed autonomia
imprenditoriale e gestionale secondo le norme previste per le aziende speciali.
La partecipazione a Consorzi può avvenire nei limiti della vigente normativa
regionale.
2.
Il Consiglio
approva, a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto e la convenzione con
gli enti che lo compongono. Tale convenzione deve prevedere la finalità del
consorzio, la sua durata, le forme di consultazione, le quote di partecipazione
degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e
garanzie. Inoltre la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti
degli atti fondamentali del Consorzio.
3.
La Comunità
Montana può essere delegata dai Comuni in essa ricompresi ad aderire, per conto
dei Comuni stessi, a consorzi tra enti locali istituiti per l’esercizio
associato di funzioni o servizi, qualora l’ambito territoriale di tale
esercizio associato superi quello della Comunità Montana. In tal caso la
Comunità Montana delegata assorbe in seno al Consorzio le quote di
partecipazione di ogni singolo Comune delegato ed il Presidente della Comunità
Montana è membro del Consiglio del Consorzio ai sensi della vigente normativa.
Art. 63
Unione di Comuni
1 La Comunità Montana, oltre alle funzioni
proprie, delegate o attribuite, esercita le funzioni ed i servizi dell’unione
di Comuni.
Art. 64
Accordi di programma
1. La Comunità Montana, ai fini del
coordinamento di programmi ed azioni dei Comuni componenti nonché ai fini della
realizzazione di opere di rilevante interesse comprensoriale, privilegia lo
strumento degli accordi di programma. Il Presidente della Giunta partecipa agli
accordi di programma secondo indirizzi di merito formulati dal Consiglio o
dalla Giunta, nell’ambito delle rispettive competenze.
TITOLO VII
Finanza e contabilità
Art. 65
Autonomia finanziaria
1. L'ordinamento finanziario e l’ordinamento
contabile della Comunità Montana sono riservati alle Leggi dello Stato, della
Regione ed al regolamento di contabilità.
Art. 66
Revisione contabile
1. Il Consiglio della Comunità Montana elegge un
Revisore contabile a cui è riservata l’attività di revisione contabile scelto
tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
2. Il Consiglio, con il regolamento di
contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionari dell’Ufficio di
Revisione e ne specifica le funzioni nell’ambito dei principi generali della
Legge.
Art. 67
Tesoreria
1. La Comunità Montana ha un Tesoriere. Il
servizio di Tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità, nel
rispetto della vigente normativa.
Art. 68
Regolamento di Contabilità
1 Il regolamento di contabilità stabilisce i
modi e le forme delle rilevazioni contabili e di ogni operazione
economico-finanziaria rilevante.
2. In particolare il regolamento disciplina
procedure di controllo sull’equilibrio finanziario, gestione delle entrate e
delle uscite, la gestione di cassa e dei rapporti con il Tesoriere, la tenuta
della contabilità fiscale, attività ispettiva e di vigilanza e controllo di
gestione e la revisione.
TITOLO
VIII
Disposizioni
transitorie e finali
Art. 69
Revisione
dello Statuto
1. Le modificazioni del presente Statuto o la
sua totale sostituzione sono deliberate con il voto favorevole di due terzi dei
consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Qualora tale maggioranza non venga
raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30
giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole
della maggioranza dei consiglieri assegnati.
Art. 70
Approvazione dei regolamenti
1. Fatto salvo il diverso termine per i
regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti, entro dodici mesi
dall’entrata in vigore del presente Statuto la Giunta presenta al Consiglio le
proposte degli schemi degli altri regolamenti previsti dallo Statuto stesso e
per l’adeguamento delle norme statutarie dei regolamenti già in vigore.
3.
Sino
all’approvazione dei nuovi regolamenti rimangono in vigore, per quanto
compatibili con le norme del presente Statuto, i regolamenti esistenti.
Art. 71
Albo
Pretorio.
1.
Le
deliberazioni, le determinazioni, nonché tutti gli atti, avvisi e documenti
previsti dalla legge, dalla Statuto e dai regolamenti sono pubblicati solo
presso la sede della Comunità Montana nell’apposito spazio destinato ad “Albo
Pretorio”.
2.
La
pubblicazione avviene in modo da garantirne la facilità di lettura.
3.
I documenti più
importanti della Comunità Montana potranno essere diffusi anche su apposito
sito Internet.
Art. 72
Entrata in vigore dello Statuto
1. Dopo l’espletamento del
controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto,
inviato in copia ai Comuni membri, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla
sua affissione all’Albo Pretorio della Comunità Montana.
2. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.