Spedizione in abbonamento postale – Art. 2 comma 20/C L. 662/96

Autorizz. Dirpostel – L’Aquila

 

ANNO XXXIV

N. 27 SPECIALE

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

 

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

________________________________________________________________________________

PARTE I, II, III, IV                      - L’ AQUILA, 12 MARZO 2003 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.          

 

 


SOMMARIO

 

COMUNITA' MONTANA

COMUNITA' MONTANA PALETA

 

Statuto Comunale........ Pag. 2

 


 


COMUNITA' MONTANA

COMUNITA' MONTANA PALETA

 

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1

Costituzione-Denominazione-Sede

 

1.      In attuazione dell’art. 28 della L. 8.6.1990 n. 142 ed ai sensi della L.R. 23 dicembre 1994 n. 92 tra i Comuni di Brittoli, Bussi sul Tirino, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Civitaquana, Civitella Casanova, Corvara, Farindola, Montebello di Bertona, Penne, Pescosansonesco, Pietranico, Vicoli e Villa Celiera, si è costituita la Comunità Montana Zona "I", denominata "VESTINA" con sede in Penne, Provincia di Pescara.

Essa ha sede in Penne (PE).

 

2.      I suoi Organi si riuniscono nella sede, ma possono essere convocati e riuniti in luoghi diversi, allo scopo di assicurare la presenza dell’Ente in tutto il territorio.

 

3.   La Comunità Montana è ente locale dotato di autonomia statutaria (ordinamentale, organizzatoria ed amministrativa) da esercitarsi nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, della Regione e dal presente Statuto.

 

4.   I provvedimenti amministrativi di competenza della Comunità Montana non possono essere assunti in contrasto con le disposizioni e principi dello statuto e dei regolamenti.

 

5.   La Comunità Montana ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

 

Art. 2

Gonfalone-Stemma-Sigillo

 

1.   La Comunità Montana ha un proprio stemma, un proprio gonfalone, un sigillo recante il suo stemma, adottati in conformità alle disposizioni vigenti.

Negli atti e nel sigillo essa si identifica con il nome "Comunità Montana Vestina" e con lo stemma dell'Ente.

 

2.                   Nelle cerimonie, nelle ricorrenze ed in altre manifestazioni pubbliche, è esibito il gonfalone dell'Ente.

 

3.   Con regolamento è disciplinato l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi e le modalità di concessione in uso ad Enti ed Associazioni aventi sede nel territorio della Comunità Montana.

 

Art. 3

Finalità-Ruolo-Funzioni

della Comunità Montana

 

1.      La Comunità Montana persegue i seguenti fini:

A.  Cura unitariamente gli interessi della collettività locale, promuove lo sviluppo ed il riequilibrio sociale, civile, culturale; economico e produttivo del proprio territorio garantendo servizi volti a favorire una migliore qualità della vita ed un'adeguata sicurezza sociale, in stretto rapporto di collaborazione con i Comuni membri e con altri soggetti pubblici e privati, ispirandosi ai principi stabiliti dall'art. 4 della Carta Europea dell'Autonomia Locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata con Legge 30.12.1989 n. 439, dalla Legge 3 dicembre 1971 n. 1102, dalla Legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dalle successive leggi sulla montagna, nonché dalle norme del presente Statuto.

 

B.           Promuove e predispone in favore delle popolazioni residenti, riconoscendo ad esse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio dell'ambiente montano ed in particolare ad impedire lo spopolamento del territorio e i conseguenti fenomeni di depauperamento dei nuclei familiari, delle unità produttive e dei servizi civili e sociali.

 

C.           Promuove e valorizza le risorse storiche - artistiche, il patrimonio culturale, le emergenze archeologiche ed ogni tipo di bene culturale sia sul piano della gestione e della fruizione direttamente o d’intesa con altri Enti Pubblici o Privati.

 

D   Svolge le funzioni ed i servizi ad essa attribuiti dalle leggi dello Stato, della Regione e quelli ad essa delegati dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e da altri soggetti operanti sul territorio.

 

E   Opera per la salvaguardia della salute della popolazione intervenendo con proposte in materia sanitaria.

 

2.   In particolare la Comunità Montana:

A.           Programma e gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato e dalla Regione;

 

B.           Gestisce, anche in forma associata con altre Comunità Montane e/o con Comuni, funzioni e servizi comunali, con particolare riguardo ai settori inerenti:

-         La costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;

-         La raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

-                      L’organizzazione del trasporto e, in particolare, del trasporto scolastico;

-                      L’organizzazione del servizio di polizia municipale;

-                      La promozione ed organizzazione di servizi sociali e la realizzazione di strutture sociali per anziani, per minori e per i giovani, allo scopo di favorirne la permanenza nel territorio montano;

-                      La realizzazione di opere pubbliche di interesse del territorio oppure delegate alla Comunità Montana dallo Stato, Regione, Provincia, Comuni ed altri Enti (Parco).

 

C.                            Promuove e sostiene, anche con opportuni incentivi finanziari, le attività economiche, produttive, sociali, culturali, ricreative, turistiche e sportive capaci di valorizzare ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona, nel quadro di un'economia montana integrata.

 

D.                            Tutela e valorizza i prodotti, le testimonianze e le tradizioni locali, anche in convenzione con enti ed associazioni operanti nel territorio, organizzando o partecipando, a mostre, fiere, mercati ed incontri promozionali.

 

E.                             Promuove politiche attive per il lavoro mediante la realizzazione di servizi di informazione, di orientamento ed assistenza tecnica volti all’incremento dell’occupazione generale ed all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro in particolare.

 

F.                             Promuove, favorisce e coordina iniziative pubbliche e private volte alla valorizzazione delle risorse ed al riequilibrio del proprio territorio, attraverso interventi inerenti:

-                      La esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana;

-                      La realizzazione e miglioramento del sistema viario interpoderale.

-                      La sistemazione idraulico-forestale e difesa del suolo, forestazione protettiva e produttiva, gestione del demanio forestale regionale, sostegno all’agricoltura ed alla zootecnia;

-                      La salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente montano;

-                      L’assistenza a soggetti pubblici e privati per attivazione ed utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie;

 

3.   La Comunità Montana:

A.                            Promuove la costituzione e partecipa a società di capitali con capitale pubblico locale in posizione di maggioranza ovvero di minoranza, a consorzi, aziende speciali, istituzioni e ad altri organismi operanti sul territorio per la gestione associata di funzioni e servizi che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi, le attività sociali, nonché lo sviluppo economico e civile della collettività amministrativa.

 

B.                             Favorisce la costituzione di cooperative nei settori ricompresi nei suoi compiti istituzionali e promuove forme di collaborazione con le associazioni di volontariato, culturali, di protezione civile e con altre associazioni senza scopo di lucro.

 

C.                            Può affidare di volta in volta ad altri enti operanti sul territorio, in possesso di capacità e valida struttura organizzativa, l’esecuzione di determinate realizzazioni attinenti le loro specifiche funzioni.

 

D.                            Sostituisce, nell’esecuzione di opere, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della Legge 03.12.1971 n. 1102.

 

E.                              Ai sensi dell’art. 9 della citata legge, può acquistare o prendere in affitto e gestire terreni compresi nei territori montani, per destinarli alla formazione di parchi, prati, pascoli o riserve naturali e può espropriare gli stessi terreni e quelli di cui al primo comma dell’art. 29 della Legge 27 ottobre 1966 n. 910, quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi precisati.

 

F.                             Verifica che le opere previste dall’art. 2 della Legge 03.12.1971 n. 1102, di spettanza di enti operanti nel territorio della Comunità Montana, non siano in contrasto con il piano pluriennale di sviluppo.

 

G.                            Promuove in attuazione del principio di sussidiarietà, anche attraverso la consultazione e l’informazione, la partecipazione delle popolazioni interessate degli altri enti pubblici delle imprese, delle forze politiche, sociali, economiche, professionali, sindacali, delle associazioni culturali, ricreative, sportive, di volontariato e di cooperative delle famiglie, al processo di formazione e di attuazione dei piani e programmi di sviluppo.

 

H.                            Per lo sviluppo integrato e coordinato di funzioni e servizi determinati, stipula con altre Comunità Montane, con le Amministrazioni dello Stato, con i Comuni, con la Regione, con la Provincia e con altri enti pubblici e privati, apposite intese e convenzioni, secondo la vigente normativa.

 

I.                               Per la definizione e l’attuazione di opere in forma coordinata ed integrata e per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, promuove accordi di programma ai sensi della vigente normativa.

 

4.      La Comunità Montana può:

-        per l’esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni, costituire aziende speciali ed istituzionali secondo le norme di cui all’articolo 114 del D. Lga. 267/2000.

-        Costituire Consorzi e stipulare convenzioni anche con Comuni non compresi nel proprio territorio e con altri enti locali, per le finalità di cui agli artt. 30, 31, 112 e 113 del D.Lgs. 267/2000.

-        Assicurare, anche d’intesa con gli enti locali, con le istituzioni ed associazioni sanitarie e sociali, servizi di assistenza alle persone indigenti, anziani, ai disabili e portatori handicap alle categorie più deboli, con interventi diretti, ovvero favorendo e sostenendo, anche con incentivi finanziari, la nascita e la crescita di istituzioni, di associazioni di volontariato e di cooperative tra giovani.

-        Promuovere forme di collaborazione attraverso scambi culturali, gemellaggi, incontri di studio, convegni ed analoghe iniziative con altre realtà istituzionali regionali, nazionali e internazionali, allo scopo di incentivare l’interscambio di conoscenze, di esperienze lavorative e professionali, di sostenere e potenziare le attività commerciali, economiche e produttive attraverso nuovi sbocchi di mercato e di favorire e promuovere nuovi rapporti sociali e culturali.

-        Aderire all’UNCEM - Unione Nazionale Comuni - Comunità ed Enti montani, ed alle altre associazioni autonomistiche, partecipare agli organi ed alle attività statutarie, in sede nazionale e regionale, con gli Amministratori e con il proprio personale, anche con oneri a carico del proprio bilancio, versare le quote associative con le modalità stabilite dalle Associazioni.

-        Svolgere le funzioni di Unione dei Comuni ricadenti nel proprio territorio, senza che vengano meno le priorità perseguite e le funzioni esercitate in quanto Comunità Montana.

-        Concorrere nell'attuazione delle attività relative alla protezione civile ai sensi della legge 225/92.

 

5.    La Comunità Montana costituisce ambito territoriale e livello ottimale per l’esercizio delle funzioni che, ai sensi del D.Lgs 31 Marzo 1998 n. 112, sono conferite ai Comuni e che vanno gestite in forma associata.

 

TITOLO II

Istituti di partecipazione

 

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA

AMMINISTRAZIONE LOCALE

 

Art. 4

Diritto alla partecipazione

 

1.      La Comunità Montana assicura alle diverse componenti della propria collettività, siano esse espresse in forme singole od associate, la più ampia facoltà di partecipare alla formazione delle scelte programmatiche dell’Amministrazione nonché alla loro concreta attuazione.

 

2.      La Comunità Montana favorisce momenti di aggregazione rappresentative di realtà locali tra i cittadini delle varie località del territorio, riconoscendo a tali espressioni di interessi collettivi un particolare ruolo propositivo ed interlocutorio nelle iniziative amministrative.

 

3.      La Comunità Montana garantisce, organizzando opportunamente i propri uffici a tal fine, il più ampio diritto di informazione e di accesso ad atti e documenti, alle strutture ed ai servizi.

 

4.   Il regolamento dispone le modalità di partecipazione e dell'accesso agli atti, alle informazioni ed ai servizi.

 

Art. 5

Forme associative

 

1.   La Comunità Montana valorizza le libere forme associative costituite a fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo, a carattere generale e particolare, anche su base territoriale, riconoscendole quali interlocutrici nelle iniziative politico amministrative di propria competenza.

 

2.   Promuove e sostiene altresì la formazione e lo sviluppo di nuove torme associative, con facoltà dì affidare alle stesse, nei modi e secondo le procedure di legge anche compiti di pubblico interesse secondo criteri di efficacia sociale, prevedendo adeguate forme di controllo e verifica dei risultati.

 

3.   E' facoltà degli organi elettivi della Comunità Montana chiedere informazioni e pareri alle forme associative sui provvedimenti amministrativi che attengano a materie di loro competenza.

 

Art. 6

Consulte

 

1.   Le consulte raggruppano le associazioni con finalità comuni od analoghe e rappresentano un momento privilegiato di consultazione volto a consentire la partecipazione alla vita della collettività attraverso il confronto di idee, programmi e progetto che facciano convergere le risorse disponibili verso obiettivi comuni.

 

2.   Il Consiglio della Comunità Montana può, con atto deliberativo, costituire o riconoscere consulte delle attività produttive, economiche e sindacali, dello sport e del tempo libero della cultura ed istruzione, delle attività sociali e del volontariato

 

3.   La Comunità Montana può chiede il parere delle Consulte sugli atti normativi e sui programmi di attività attinenti a materie di loro competenza.

 

Art. 7

Istanze, petizioni e proposte

 

1.   Tutti coloro che sono titolari dei diritti di informazione e di partecipazione di cui all’art. 5 comma 1 del presente Statuto hanno diritto di presentare al Presidente, al Consiglio o alla Giunta della Comunità Montana, nelle materie di rispettiva competenza, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi su materie attribuite all’Ente dalla normativa vigente per la miglior tutela di interessi collettivi.

 

2.   L'istanza, sottoscritta anche da un solo avente diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Presidente che provvede ad esaminarla tempestivamente, comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento.

 

3.   La petizione, sottoscritta da almeno trenta aventi diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Presidente che provvede alla sua tempestiva assegnazione all’organo competente.

 

4.   Dopo l’esame della petizione da parte dell’organo competente il Presidente provvederà a comunicare al primo sottoscrittore l’esito della petizione stessa. I tempi di risposta non dovranno essere comunque superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento.

 

5.   La proposta, sottoscritta da almeno cento cittadini residenti, consiste nella richiesta di deliberazione di un atto amministrativo di competenza del Consiglio o della Giunta. Ne sono condizioni di ammissibilità la forma scritta, l’oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall’amministrazione, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, e la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte, che l’intervenuta richiesta comporta sia nella fase iniziale che a regime. In ogni caso l’organo deliberante, prima di sottoporre a votazione la proposta, deve indicarne la copertura finanziaria.

 

6.   Si applica alla proposta, in quanto compatibile, la disciplina dettata ai precedenti commi 3 e 4

 

7.   La proposta, agli effetti dei pareri previsti dall’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, è equiparata alla proposta di atti deliberativi.

 

8. L'Amministrazione assicura nei modi e nelle forme ritenuti opportuni la pubblicità e la comunicazione dell’esito delle istanze, petizioni e proposte. In ogni caso provvede ad inoltrare ai capigruppo l’elenco di quelle respinte.

 

Art. 8

Consultazione popolare

 

1.   La Giunta comunitaria, di propria iniziativa o su richiesta di un quinto dei consiglieri o di una commissione consiliare, può disporre la consultazione, mediante pubbliche assemblee od altro mezzo idoneo, della popolazione interessata ad un oggetto determinato della propria attività amministrativa.

 

2.   La consultazione può essere richiesta da cento soggetti di cui all’art. 11, comma 1, con domanda sottoscritta nei modi stabiliti dall’articolo medesimo, comma 3.

 

Art. 9

Referendum consultivo

 

1.   Il referendum può essere richiesto da un minimo di cinque Consigli comunali o da duemila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte della Comunità Montana. I cittadini richiedenti dovranno essere residenti in misura non superiore al 50% nello stesso Comune.

 

2.   Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve consentire una consapevole e semplice valutazione da parte del corpo elettorale.

 

3.   Non possono essere sottoposti a referendum:

a)   lo statuto;

b)  il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunitario;

c)   i provvedimenti relativi ad elezioni nomine, designazioni, revoche e decadenze;

d)  gli atti relativi al personale della Comunità Montana delle istituzioni e delle aziende speciali;

e)   i provvedimenti in materia di bilancio;

f)   gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;

g)   i provvedimenti inerenti l’assunzione o l’emissione di prestiti;

h)   gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;

i)    le materie nelle quali il Consiglio Comunitario deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;

l)        le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni.

 

3.                   Il quesito sottoposto agli elettori deve indicare con chiarezza la valutazione presuntiva operata dall'ufficio di ragioneria delle maggiori spese o delle minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione. A tal fine gli uffici competenti, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento prestano la propria collaborazione ai soggetti proponenti e forniscono loro le informazioni necessarie.

 

4.                   La proposta di referendum consultivo, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di una Commissione eletta e composta secondo i criteri stabiliti dal regolamento in modo da garantirne la preparazione giuridico- amministrativa l’imparzialità e l’indipendenza dagli organi di governo della Comunità Montana.

 

5.                   Qualora la proposta sia di iniziativa popolare è facoltà dei promotori di procedere alla richiesta alla Commissione di un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito. A tal fine è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno un ventesimo degli elettori necessari per la proposta referendaria.

 

6.                   Il regolamento disciplina le modalità di presentazione della richiesta, la composizione della Commissione di cui al comma precedente, la raccolta delle firme e la loro verifica nonché ogni altra modalità concernente l’indizione e lo svolgimento del referendum.

 

7.                   Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Comunità Montana. Il quesito soggetto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato un terzo degli aventi diritto e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

 

8.                   Il referendum non ha luogo se il Consiglio delibera l’accoglimento del quesito proposto per la consultazione referendaria.

 

9.                   Il Consiglio della Comunità Montana può deliberare, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, l’indizione di referendum consultivi per conoscere l’orientamento della popolazione interessata a determinati provvedimenti.

 

10.               Quando al referendum ha partecipato un terzo degli elettori, il Consiglio comunitario è tenuto a deliberare a maggioranza assoluta entro due mesi dalla proclamazione dell’esito della consultazione.

 

Art. 10

Conferenza dei Sindaci

 

1.   D'intesa con i Comuni membri, la Comunità Montana promuove la costituzione della Conferenza dei Sindaci quale organismo di consultazione e di raccordo tra l’attività dei Comuni e quella della Comunità Montana.

 

2.   La Conferenza dei Sindaci, composta da tutti i Sindaci o loro delegati, è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio della Comunità Montana. Essa si riunisce ogni qualvolta esigenze di consultazione lo richiedono e di norma prima dell'adozione dei seguenti provvedimenti:

-        bilancio di previsione;

-        programma annuale operativo;

-        programma pluriennale di sviluppo socio economico;

-            esercizio associato di funzioni e servizi propri dei Comuni;

-        programmi che derivano dalla legislazione Comunitaria, Nazionale o Regionale di particolare rilevanza per il territorio della Comunità Montana.

 

CAP. II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E

ACCESSO AGLI ATTI

 

Art. 11

Partecipazione al procedimento amministrativo

 

1.   La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata in conformità delle norme contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e nel relativo regolamento.

 

2.   Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dalla Comunità Montana esclusi gli atti regolamentari e quelli a carattere generale, sono motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’ amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

 

3.   Il regolamento dispone in merito al termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento, alla facoltà di intervenire nel procedimento nonché agli altri adempimenti previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

 

Art. 12

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

 

1.   Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dalle norme dello statuto e secondo le modalità fissate dal regolamento, la Comunità Montana garantisce ai cittadini, singoli e associati, e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall’ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi dell’ente.

 

2.   In particolare il regolamento di cui al comma 1°, fermo restando la riserva di legge di cui all’art. 24 legge 7 agosto 1990 n. 241:

a)           disciplina l’oggetto dell'accesso, anche in riferimento agli atti preparatori, individuando i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato;

b)         determina le modalità dell’accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie di documenti e l’accesso ai dati contenuti in strumenti informatici sono subordinati al previo pagamento dei soli costi;

c)         prevede le misure organizzative e finanziarie idonee a garantirne agli aventi titolo l’effettivo esercizio dell’accesso.

 

3.   Il diritto dei cittadini all’informazione sullo stato degli atti e delle procedure sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento o con altri atti di carattere generale.

 

4.      La Comunità Montana, fatto salvo il diritto alla riservatezza, assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all’attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi dipendenti.

 

CAP. III

DIFENSORE CIVICO

 

Art. 13

Difensore civico

 

1.      E’ istituito l’ufficio del Difensore civico, quale garante dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa della Comunità Montana, nonché funzioni di controllo nell’ipotesi prevista dall’art. 127 del D. Lgs. 267/2000.

 

2.      Il Difensore è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio Comunitario con il voto favorevole dei due terzi dei componenti a seguito di pubblico avviso. La nomina deve avvenire tra persone che diano garanzie di comprovata competenza ed esperienza giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio.

 

3.      Il Difensore civico dura in carica cinque anni, non coincidenti con la durata del Consiglio Comunitario che lo ha eletto e non immediatamente rieleggibile. Può essere revocato dal Consiglio Comunitario con provvedimento motivato, a maggioranza dei due terzi dei componenti.

 

4.      Il Consiglio Comunitario assegna il personale, i locali ed i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Difensore civico. Ogni spesa relativa al funzionamento del suo ufficio è a carico del bilancio comunitario.

 

5.      Il difensore civico della Comunità Montana può svolgere le funzioni anche per i Comuni che richiedono il servizio.

 

6.      Apposito Regolamento disciplina i casi di ineleggibilità e incompatibilità.

 

Art. 14

Poteri e funzioni

 

1.      Il Difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela dei cittadini, che siano lesi nei loro diritti o interessi, da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi erogati direttamente dall'amministrazione della Comunità Montana. Il regolamento né disciplina le modalità d’intervento.

 

2.      Il Difensore civico esercita le proprie funzioni d’ufficio o su istanza di persone singole o associate, presentata nelle forme e nei modi stabiliti in regolamento. Il Difensore civico deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte.

 

3.      Il Consiglio Comunitario, la Giunta, gli uffici delle amministrazioni locali e i funzionari ad essi preposti collaborano con il Difensore civico fornendogli le informazioni e le copie di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritiene utili allo svolgimento dei propri compiti.

 

4.      Il Difensore civico invia annualmente al Consiglio Comunitario e alla Giunta una dettagliata relazione sull’attività svolta, corredata se del caso da segnalazioni e proposte.

Tale relazione viene iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Comunitario ed è discussa in pubblica seduta.

 

5.      Il Difensore civico può in ogni caso inviare al Consiglio Comunitario e alla Giunta relazione su questioni specifiche.

 

6.      Il Regolamento detta le ulteriori disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio del Difensore civico.

 

7.      Il Consiglio Comunitario può deliberare l’estensione delle funzioni del Difensore civico della Comunità Montana ad altri enti locali territoriali, amministrazioni statali, soggetti pubblici operanti nel proprio ambito territoriale mediante l’approvazione di apposita convenzione.

 

8.      Al Difensore civico compete un emolumento mensile fissato dal Consiglio Comunitario

 

TITOLO III

Organi di governo della Comunità Montana

 

CAPO I

ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA

 

Art. 15

Organi della Comunità Montana

 

1.      Sono organi della Comunità Montana: il Consiglio, la Giunta Esecutiva, il Presidente della Giunta. Gli organi sono composti da Sindaci, Assessori o Consiglieri dei Comuni partecipanti.

 

2.      Un revisore dei conti adempie alle funzioni di revisione economico-finanziaria.

 

CAPO II

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ MONTANA

 

Art. 16

Consiglio della Comunità Montana

 

1                Il Consiglio è l’organo di indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana.

 

2                Il Consiglio è l’organo rappresentativo della Comunità ed è costituito esclusivamente da Sindaci, Assessori o Consiglieri dei Comuni Membri, eletti dai rispettivi Consigli che deliberano in tal senso nella prima seduta successiva al loro insediamento e, comunque, non oltre il quarantacinquesimo giorno dello stesso.

 

3                In mancanza, il difensore civico regionale, ove costituito, ovvero la Sezione Provinciale del Comitato regionale di controllo, competente per territorio, adotta i provvedimenti sostitutivi, ai sensi dell’art. 136 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

 

4                A ciascun Comune è attribuito, in seno all’organo consiliare, un numero di rappresentanti pari a tre, eletti con il sistema del voto limitato ad uno e, al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze, è ad esse riservato un seggio, tale riserva non opera nel caso in cui la minoranza non sia costituita.

 

Art. 17

Competenza del Consiglio

 

1.                  Il Consiglio ha competenza limitata ai seguenti atti:

a)                  statuto e regolamenti;

b)                  piani e programmi strategici;

c)                  bilancio di previsione e relativi allegati;

d)                  rendiconto della gestione;

e)                  assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni, di consorzi e di aziende speciali, partecipazione a società di capitali, convenzioni con altri enti;

f)                    accettazione di funzioni delegate dai Comuni membri e dalla provincia;

g)                  atti di indirizzo per l’esercizio associato presso la Comunità Montana di funzioni delegate dalla Regione ai Comuni membri;

h)                  contrazione di mutui non previsti in atti già approvati dal Consiglio Comunitario ed emissione di prestiti obbligazionari;

i)                    tutti gli atti che la legge gli attribuisce (art. 42 D. Lgs. 267/2000);

 

2.                  Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al comma precedente non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi, salvo le variazioni di bilancio.

 

3.                  Il Consiglio stabilisce i criteri generali nel rispetto dei quali la Giunta adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

 

Art. 18

Verbalizzazione

 

1.      Il Segretario generale-direttore, avvalendosi di personale di fiducia, redige i verbali delle riunioni del Consiglio che sottoscrive insieme al Presidente della seduta.

 

Art. 19

Regolamento per il funzionamento del Consiglio

 

1.      Il Consiglio Comunitario adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per il suo funzionamento.

 

2.      Il regolamento disciplina le commissioni consiliari e la loro composizione, l’esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri e la composizione dei gruppi.

 

Art. 20

I consiglieri della Comunità Montana

 

1.   Il consigliere rappresenta l’intera Comunità Montana ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

 

2.   Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirne l’effettivo esercizio, ha diritto di:

a)           esercitare l’iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;

b)           presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;

c)           intervenire nelle discussioni del Consiglio;

d)  ottenere dal Segretario generale e dai dirigenti della Comunità Montana copie di atti, documenti ed informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

 

Art. 21

Rinnovo Consiglio Comunitario -Incompatibilità a Consigliere della Comunità Montana

Cause di decadenza-Dimissioni

 

1.      Il rinnovo del Consiglio Comunitario consegue alla tornata elettorale ordinaria dei Consigli Comunali. Il Consiglio Comunitario, in un’unica seduta da convocarsi entro 10 giorni dall’acquisizione di tutte le deliberazioni di nomina dei Consiglieri Comunitari rinnovati e da tenersi entro 10 giorni dalla convocazione, provvede alla:

-        convalida dei nuovi Consiglieri Comunitari nominati dai Consigli Comunali eletti nella consultazione;

-        conferma degli altri rappresentanti dei Comuni non interessati alla tornata elettorale;

-        elezione degli organi esecutivi.

 

2.      Il Consiglio dura in carica sino all’insediamento di quello successivo, Dopo ciascuna tornata elettorale non ordinaria, il Consiglio Comunitario provvede, in un’unica seduta da convocarsi entro dieci giorni dall’acquisizione di tutte le deliberazioni di nomina dei Consiglieri Comunali rinnovati e da tenersi entro 10 giorni dalla Convocazione, alla convalida dei nuovi rappresentanti nominati dai Consigli Comunali eletti nella consultazione.

3.      Si applicano ai Consiglieri della Comunità Montana le norme del D. Lgs. 267/2000 in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale provinciale e comunale”.

 

4.      Il consigliere che, senza giustificato motivo, da comunicarsi tempestivamente in forma scritta, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio della Comunità Montana decade. La decadenza è pronunciata dal Consiglio previa contestazione da parte del Presidente dell’Ente, da comunicarsi all’interessato, con Raccomandata A.R. prima della convocazione del Consiglio. La deliberazione consiliare di dichiarazione della decadenza viene comunicata al Sindaco del Comune di appartenenza per la sostituzione del Consigliere dichiarato decaduto. Eventuali, ulteriori modalità sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio.

 

5.      Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere della Comunità Montana sono quelle previste dalla legge.

 

6.      In caso di decadenza, dimissioni, morte o cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa di un componente del Consiglio della Comunità Montana, il Consiglio Comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi della cessazione dalla carica o da quando se ne è avuta conoscenza.

 

7.      Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Presidente della Comunità Montana ed al Consiglio comunale che lo ha eletto. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

 

8.      I componenti il Consiglio Comunitario restano in carica fino alla nomina dei loro successori. Essi conservano le cariche ricoperte in seno alla Comunità ove, a seguito di tornata elettorale non ordinaria nei rispettivi Comuni di appartenenza, continuino a rappresentare il proprio Comune.

 

9.      In caso di gestione Commissariale a causa di scioglimento anticipato di un Consiglio Comunale i rappresentanti del Comune eletti in seno agli organi della Comunità Montana permangono nell’incarico sino all’acquisizione agli atti della Comunità Montana del provvedimento di nomina dei successori. Ove lo scioglimento consegua a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, i Consiglieri cessati decadono immediatamente dalla carica ricoperta in seno al Consiglio Comunitario.

 

10.  In caso di scioglimento del Consiglio comunitario i Comuni appartenenti alla Comunità provvedono, entro venti giorni dallo scioglimento, ad una nuova elezione dei propri rappresentanti.

 

11.  I nuovi componenti del Consiglio eletti ai sensi del presente articolo durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

 

Art. 22

Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

 

1.      In seno al Consiglio Comunitario sono costituiti gruppi consiliari, composti di almeno 5 (cinque) consiglieri, salvo eventuale gruppo di qualsiasi numero in rappresentanza di partiti presenti a livello nazionale e/o che abbiano partecipato alle elezioni politiche.

 

2.      E’ istituita la conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio, con funzioni di collaborazione per la formazione del programma dei lavori di Consiglio, la determinazione del calendario delle sedute nonché i modi e i tempi della discussione dei punti all’ordine del giorno.

 

3.      Alla conferenza partecipa il capogruppo o un consigliere da questi delegato.

 

Art. 23

Commissione pari opportunità

 

1.      La Comunità Montana al fine di meglio programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini può istituire la Commissione per la Pari Opportunità.

 

2.      La Commissione è nominata dal Consiglio della Comunità Montana ed è composta oltre che dalle elette nel Consiglio, da esperte di accertata esperienza professionale.

 

Art. 24

Prima adunanza del Consiglio

 

1.      La convocazione del Consiglio in prima adunanza deve procedere in via prioritaria, rispetto alla trattazione di ogni altro oggetto, alla convalida degli eletti , all’elezione del Presidente del Consiglio e quindi alla elezione del Presidente e della Giunta.

 

2.      La prima seduta è convocata dal presidente della Giunta e presieduta dal consigliere anziano sino all’elezione del Presidente.

 

Art. 25

Elezione del presidente del Consiglio della Comunità Montana.

 

1.      Nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, il Consiglio della Comunità. Montana elegge, fra i suoi componenti con esclusione del Presidente della Giunta Esecutiva e degli assessori, il Presidente del Consiglio.

 

2.      Il Presidente è eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora dopo due votazioni da tenersi in successiva ed unica seduta, nessun candidato consegua la prescritta maggioranza, si effettua una nuova votazione, a seguito della quale risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza viene effettuata, nella stessa seduta, una votazione di ballottaggio fra i due candidati che nell’ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti; risulta eletto Presidente il consigliere che consegua il maggior numero di voti ed in caso di parità, il candidato più anziano di età.

 

3.      Spetta al Presidente del Consiglio convocare e presiedere il Consiglio. Il Presidente assume immediatamente le sue funzioni.

 

Art. 26

Funzioni e poteri del Presidente del Consiglio.

 

1.      Il Presidente del Consiglio rappresenta il civico consesso, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalle legge e dallo statuto.

 

2.      Egli provvede al proficuo funzionamento dell’assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti, concede la facoltà di parlare, precisa i termini della discussione, stabilisce l’ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.

 

3.      Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e per assicurare l’osservanza delle leggi e dello statuto, adotta e fa osservare tutti i regolamenti necessari.

 

4.      Nell’esercizio delle funzioni di presidenza egli si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

 

5.      In caso di assenza , impedimento, il Consiglio viene presieduto dal presidente della Giunta esecutiva e ne assume tutte le funzioni ed i poteri.

 

6.      I gettoni spettanti al Presidente possono essere trasformati in indennità di funzione nel rispetto della vigente normativa.

 

Art. 27

Convocazione del Consiglio della Comunità Montana

 

1.      La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente del Consiglio e se questi non è in carica dal Presidente della Giunta esecutiva, con avvisi scritti.

 

2.      Il Consiglio della Comunità Montana può essere altresì convocato quando lo richiede il Presidente della Giunta, la Giunta o almeno un quinto dei Consiglieri assegnati all’Ente.

In questo caso la richiesta di convocazione del Consiglio deve contenere l’indicazione univoca dell'oggetto, degli argomenti di cui si chiede l’iscrizione all’ordine del giorno, che debbono essere ricompresi tra le materie di competenza del Consiglio.

Alla convocazione provvede il Presidente fissando la data della riunione in un termine non superiore a venti giorni dal deposito della richiesta presso la Segreteria della Comunità Montana.

 

3.      L’avviso scritto di convocazione, contenente il luogo, la data e l’ora di inizio della seduta, con l’elenco degli argomenti iscritti all’ordine del giorno deve essere spedito a mezzo raccomandata e consegnato all’Ufficio Postale almeno sei giorni prima di quello fissato per la seduta. Tuttavia in caso di urgenza i termini sono ridotti a ventiquattro ore, mediante avviso telegrafico.

 

4.      Entro lo stesso termine e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti a quelli iscritti all’ordine del giorno.

 

5.      L’avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l’esaurimento degli argomenti all’ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l’aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell’avviso di convocazione per l’esaurimento degli argomenti all’ordine del giorno. In questo caso la comunicazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l’avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.

 

6.      Gli atti e i documenti relativi a ciascun oggetto iscritto all’ordine del giorno sono posti a disposizione dei Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

 

7.      I Consiglieri possono richiedere che le convocazioni vengano fatte loro a mezzo telefax o altro mezzo elettronico, specificando l’indirizzo.

 

Art. 28

Nuove proposte di deliberazione.

 

1.      I Consiglieri non possono deliberare alcuna proposta o questione estranea all’oggetto della convocazione.

 

2.      Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell’ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

 

 

Art. 29

Riunioni del Consiglio

 

1.      Il Consiglio della Comunità Montana si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno in occasione dell’approvazione del Conto Consuntivo e del bilancio di previsione.

 

Art. 30

Sedute straordinarie

 

1.      Il Consiglio della Comunità Montana può riunirsi in via straordinaria in qualsiasi periodo dell’anno, per iniziativa del Presidente del Consiglio (ove istituito) o per richiesta di un terzo dei Consiglieri in carica. In quest’ultimo caso la riunione di Consiglio deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione al Presidente della richiesta dei Consiglieri, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti richiesti, istruiti per essere eventualmente tradotti in deliberazione.

 

Art. 31

Adunanze di prima e seconda convocazione.

 

1.      Il Consiglio non può deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana: alla seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora vi intervenga un quarto dei Consiglieri.

 

2.      Si considera seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all’ordine del giorno, quella che succede ad una precedente non valida per mancanza di numero legale.

 

3.      Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e modi indicati per la prima convocazione. Può essere preannunciata con l’avviso di prima convocazione. Ogni argomento non trattato in prima convocazione per mancanza di numero legale, è considerato di seconda convocazione.

 

4.      Quando l’avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che si renda necessaria, l’avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima.

 

Art. 32

Sedute pubbliche e segrete

 

1.     Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con motivata deliberazione, sia altrimenti stabilito.

 

2.     La seduta non è pubblica quando si tratti di questioni concernenti giudizi su persone.

 

Art. 33

Disciplina delle Sedute

 

1.      Il Presidente esercita potere discrezionale al fine di mantenere l'ordine delle sedute e garantire l’osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Dopo gli opportuni richiami e avvertimenti può disporre l’allontanamento dalla sala di chiunque sia causa di turbativa o disordine; nei riguardi dei Consiglieri, tale facoltà può essere esercitata soltanto previo parere reso dai Capigruppo in corso di seduta e dopo che siano stati inutilmente richiamati almeno tre volte.

 

Art. 34

Gettoni di presenza.

 

1.   I gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri possono essere trasformati in indennità di funzione nel rispetto della vigente normativa.

 

CAPO III

LA GIUNTA DELLA COMUNITÀ MONTANA

 

Art. 35

Composizione e modalità di elezione.

 

1.      La Giunta è composta dal Presidente e da un massimo di sette Assessori uno dei quali con funzioni di vicepresidente (Art. 47 D. Lgs. 267/2000).

 

Art. 36

Elezione degli organi esecutivi.

 

1.      Il Presidente e la Giunta Esecutiva sono eletti dal Consiglio nel suo seno, nella stessa seduta, in cui si procede al rinnovo del Consiglio Comunitario, secondo le modalità fissate dalla vigente normativa e dal presente Statuto.

 

2.      L’elezione avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista di candidati alle cariche di Presidente e di componenti la Giunta esecutiva, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni resa dal candidato alla Carica di Presidente.

 

3.      A conclusione del dibattito sui documenti programmatici, gli stessi sono posti a votazione secondo l’ordine cronologico di presentazione alla Segreteria dell’Ente. Raggiunta la maggioranza richiesta su un documento, non si procede alla votazione degli altri documenti. Essi devono essere depositati, presso la Segreteria dell’Ente, almeno 24 ore prima dell’ora fissata per la seduta del Consiglio. Questo termine vale per tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno delle sedute consiliari.

 

4.      Dalla lista di cui al comma 2, deve risultare anche indicato l’assessore con funzioni di Vice Presidente, che, in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione determinata per legge, svolge le funzioni di Presidente.

 

5.      L’elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità. La prima seduta deve essere disposta entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte di tutti i Comuni interessati, dei nominativi dei nuovi eletti nel Consiglio della Comunità Montana, conseguente alla tornata elettorale ordinaria di rinnovo dei Consigli Comunali, ovvero, entro 10 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza del Presidente o della Giunta o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse. Nel caso in tale seduta non si proceda, ovvero non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e, comunque, entro sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione di cui al 1° comma del presente articolo.

 

6.      Qualora in nessuna di esse sia raggiunta la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto secondo le modalità fissate dalla vigente normativa. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente.

 

Art. 37

Competenze della Giunta

 

1.   La Giunta, organo di governo della Comunità Montana, provvede:

a)    a compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze del Presidente e in quelle gestionali, dei dirigenti o dei responsabili come previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

b)    ad attuare gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso;

c)    a riferire al Consiglio sulla propria attività;

d)    ad esercitare le proprie funzioni inspirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana.

 

Art. 38

Durata in Carica. Decadenza

Revoca. Dimissioni. Surrogazione.

 

1.                Il Presidente e gli assessori rimangono in carica fino all’insediamento dei successori.

 

2.                La decadenza dalla carica di Presidente ed Assessore avviene per sopravvenuta ineleggibilità od incompatibilità, per l’accertamento di cause ostative all’assunzione della carica, per il mancato intervento senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della Comunità Montana oltre che nei casi di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

 

3.                In caso di dimissioni del Presidente, decade l’intera Giunta.

 

4.                Il nuovo Presidente e la nuova Giunta devono essere eletti con le procedure di cui al precedente articolo 36, entro 60 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza, pena lo scioglimento del Consiglio.

 

5.                La convocazione del Consiglio per l’elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva è disposta dal Presidente del Consiglio Comunitario ove competente e già eletto ovvero dal Presidente uscente o dal componente della Giunta che ne abbia assunto le funzioni, entro dieci giorni dalla data di cessazione per qualsiasi causa della Giunta ovvero quando sia conseguente alla tornata elettorale ordinaria entro dieci giorni dall’acquisizione dei nominativi dei nuovi eletti.

 

6.                Sino all’elezione dell’Esecutivo, conseguente alla tornata elettorale ordinaria, le adunanze sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.

 

7.                In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, l’autorità titolare del controllo sugli organi.

 

8.                La surroga di uno o più componenti la Giunta, cessati per dimissioni, morte, decadenza o revoca, deve essere deliberato dal Consiglio comunitario a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

 

9.                Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci dalla data di presentazione.

 

10.            Le deliberazioni di elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva sono immediatamente esecutive.

 

11.            Gli Assessori possono essere revocati dal Consiglio su proposta del Presidente, comunicata all’interessato almeno 10 giorni prima della seduta.

 

12.            Il Presidente e la Giunta Esecutiva, in caso di dimissioni, di scadenza del mandato o decadenza, restano in carica fino alla elezione dei nuovi organi, ovvero fino all’insediamento del Commissario. 

 

13.            Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate in forma scritta al Presidente.

 

Art. 39

Mozione di sfiducia costruttiva

 

1.   Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

 

2.   Il Presidente della Comunità Montana e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell’intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente della Comunità Montana e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dalla legge o dal presente statuto.

 

3        La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione.

 

4.      L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Esecutivo proposto.

 

Art. 40

Funzionamento della Giunta della Comunità Montana

 

1.   L'attività della Giunta della Comunità Montana è collegiale.

 

2.   La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente che fissa gli oggetti all’ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, vi provvede il Vice Presidente o l'Assessore più anziano d'età.

 

3.   La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà dei membri in carica e a maggioranza semplice dei voti.. Le sedute non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

4.   La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei membri in carica nel caso in cui i membri stessi sono di numero dispari.

 

5.   Possono essere chiamati a partecipare alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, il Revisore dei Conti, i Capigruppo, i Sindaci, il Presidente del Consiglio, nonché altri che il Presidente riterrà utile invitare in relazione all’argomento da trattare.

 

6.   Le votazioni sono sempre palesi. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede l'adunanza.

 

7.   La Giunta può proporre all'approvazione del Consiglio comunitario un regolamento per l'esercizio della propria attività

 

CAPO IV

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA COMUNITÀ MONTANA

 

Art. 41

Il Presidente

 

1.        Il Presidente:

 

a)           rappresenta l’Ente, anche in giudizio, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;

b)     esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e sovrintende altresì all’espletamento di tutte le funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana;

c)     può delegare ai singoli Assessori competenze per settori di materia, può inoltre, delegare determinati argomenti o l’organizzazione di manifestazioni, anche ai vari consiglieri della Comunità Montana. Gli Assessori ed i Consiglieri dovranno concordare con il Presidente le attività da svolgere;

d)  resta in carica fino alla elezione del suo successore.

 

Art. 42

Vicepresidente

 

1.   Il vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di vacanza della carica, di impedimento o di assenza.

 

2.   In caso di vacanza della carica, di impedimento o di assenza del Presidente e del vicepresidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall’Assessore più anziano per età.

 

Titolo IV

Organizzazione degli uffici e del personale

 

Art. 43

Organizzazione degli uffici e

principi generali di gestione

 

1.      L'organizzazione degli Uffici e dei servizi della Comunità Montana si attua in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione nonché secondo principi di professionalità e di responsabilità della dirigenza.

 

2.      La Comunità Montana riconosce determinante, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento professionale e culturale dei propri dipendenti, promuovendone e favorendo forme di qualificazione e specializzazione, nei limiti delle risorse previste a tali fini in Bilancio.

 

3.      Lo svolgimento dell’attività amministrativa è informato al principio di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e quelli di gestione amministrativa attribuiti ai dirigenti.

 

4.   La Comunità Montana provvede con appositi regolamenti a disciplinare:

a)   la specifica organizzazione degli Uffici e dei servizi;

b)     la dotazione organica del personale nelle varie qualifiche;

c)     la responsabilità gestionale dei dirigenti per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi proposti dagli organi dell'ente nonché le modalità dell’attività di coordinamento tra i dirigenti della Comunità Montana;

d)  le modalità di conferimento della titolarità degli uffici.

 

Art. 44

Sanzioni e procedure disciplinari

 

1.   Le violazioni da parte dei dipendenti della Comunità Montana dei doveri disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'infrazione danno luogo ai procedimenti ed alle sanzioni disciplinari ivi previste.

 

Art. 45

Stato giuridico e trattamento

economico del personale

 

1.                  Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti della Comunità Montana è disciplinato in base ad accordi collettivi nazionali e dal Regolamento dell’Ente.

 

2.                  Rimane riservata alla legge la disciplina dell’accesso al rapporto di impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali del personale.

 

3.                  Le responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d’ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

 

4.                  Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte da esperti, interni o esterni all’ente, dotati di qualificata competenza in relazione alle prove concorsuali e presiedute dal Segretario Generale-Direttore;

 

5.                  La Giunta può autorizzare il comando o lo scavalco di dipendenti dell’ente presso altri Enti, Consorzi e la Regione, su richiesta degli stessi.

 

Art. 46

Estensione di disciplina

 

1.   Le norme del presente Statuto relative agli uffici ed al personale della Comunità Montana si applicano anche agli Uffici ed al personale degli enti dipendenti e dei Consorzi, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

 

Art. 47

Regolamento di organizzazione

 

1.   La dotazione organica del personale e l’articolazione delle diverse aree è demandata ad apposito regolamento di organizzazione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio dell’Ente.

 

2.   Tale regolamento deve prevedere i criteri e le modalità per l’articolazione della struttura organizzativa della Comunità Montana, la responsabilità delle Aree, l’ordinamento professionale, i rapporti tra le diverse arre e con l’amministrazione.

 

3.   Per la definizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente secondo le disposizioni vigenti in materia, previa determinazione dei carichi di lavoro, se previsti dalla Legge.

 

Art. 48

Regolamento organizzazione del personale

 

1.      Il regolamento organico del personale disciplina lo stato giuridico, i doveri e le responsabilità, i provvedimenti disciplinari, i congedi, le aspettative e il collocamento in disponibilità.

 

2.   Il regolamento organico può prevedere l’utilizzazione di personale comandato o distaccato da altri Enti Pubblici e il comando o distacco di proprio personale in favore di altri Enti Locali, Consorzi e Regione, in forza delle disposizioni di legge o di convenzioni o accordo con gli Enti interessati.

 

Art. 49

Commissione disciplina

 

1.   Le violazioni da parte dei lavoratori dei doveri, previsti dal contratto collettivo nazionale vigente al momento dell’inflazione e dalle Leggi danno luogo ai procedimenti ed alle sanzioni disciplinari previsti nel contratto di lavoro.

 

Art. 50

Direzione di aree funzionali

 

1.        Il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi individua le aree funzionali e prevede le modalità di conferimento e rinnovo della direzione delle stesse.

 

2.        Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento organico del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

 

Art. 51

Segretario Generale-Direttore.

 

1.      Il Segretario generale-direttore ha la direzione complessiva dell’attività gestionale della Comunità montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.

 

2.      Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del consiglio e della giunta e ne dirige l’attività di assistenza e verbalizzazione.

 

3.      Esprime il parere di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’Ente non abbia responsabili di servizio.

 

4.      Può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse della stessa.

 

5.      Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

 

6.      Coordina l’attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali.

 

7.      In caso di assenza o impedimento temporaneo il Segretario Generale-Direttore è sostituito secondo le modalità previste dal Regolamento.

 

Art. 52

Provvedimenti degli organi individuali non elettivi

 

1.   Gli atti provvedimentali degli organi individuali non elettivi hanno la forma della "determinazione”.

 

3.        La determinazione viene assunta dal dirigente previa opportuna istruttoria degli Uffici .

 

Art. 53

Mobilità e trasferimento del personale

 

1.   Per l’esercizio delle funzioni o per la gestioni dei servizi attribuiti o delegati alla Comunità Montana si applicano le disposizioni dell’art. 20 della L.R. 6.12.1994 n. 92 e successive modificazioni.

 

TITOLO V

Programmazione e strumenti di attuazione

dei fini istituzionali

 

Art. 54

Piano pluriennale di sviluppo socio economico

 

Programmi annuali operativi di esecuzione

 

1.      La Comunità montana è soggetto di programmazione regionale.

 

2.      Concorre e partecipa alla concertazione programmatoria tra il livello regionale e quello locale per l’attuazione degli interventi previsti per le opere interne e per gli interventi specifici da finanziarsi con il Fondo Speciale per la Montagna di cui alla Legge 31.01.1994 n. 97 e con i fondi CEE.

 

3.      Raccoglie e coordina le proposte avanzate dagli Enti Locali ai fini di un loro organico inserimento nei piani e programmi provinciali regionali, nazionali e dell’UE e dell’Ente Parco Regionale .

 

4.      La Comunità Montana predispone ed adotta il Piano pluriennale di sviluppo socio economico.

 

5.      Il Piano è lo strumento di programmazione che la Comunità Montana elabora in armonia con i piani ed i programmi regionali e provinciali e dell’Ente Parco Regionale , esso viene realizzato mediante programmi annuali operativi.

 

6.      Esso deve raccordarsi con gli strumenti contabili di programmazione previsti dal Decreto Legislativo n. 267/2000.

 

7.      Gli strumenti di programmazione previsti dalla legge sono:

-        Il Piano pluriennale di sviluppo socio economico;

-        I Programmi annuali operativi;

-        i documenti programmatori e finanziari.

 

8.      Il Regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il Bilancio di previsione annuale ed il programma annuale operativo e tra il Bilancio pluriennale ed il Piano Pluriennale di sviluppo socio economico.

 

9.      Il programma annuale operativo integra la relazione previsione e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità Montana ed indica l’utilizzo delle risorse disponibili per la sua attuazione

 

10.  Il Piano individua i riferimenti normativi, le risorse finanziarie e gli strumenti idonei alla realizzazione delle opere e degli interventi nell’intero territorio della Comunità Montana.

 

11.  Al Piano si raccordano, e costituiscono variante dello stesso, gli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa CEE, statale e regionale, affidati alla competenza della Comunità Montana nel periodo di riferimento.

 

12.  Il Piano pluriennale di sviluppo socio economico ha durata quinquennale, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti nel corso della sua validità.

 

13.  La Comunità Montana adotta il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio Economico di cui all’art. 28 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e secondo la procedura prevista dall’art. 8 della L.R. 95/2000.

 

14.  La Giunta Esecutiva predispone il piano di sviluppo valutando le indicazioni degli strumenti urbanistici comunali, del piano territoriale provinciale e del programma regionale di sviluppo.

 

15.  Il Consiglio comunitario, prima di adottare il piano, decide tutte le iniziative volte ad attuare la partecipazione delle popolazioni interessate, degli enti operanti nella zona e delle forze politiche, sociali ed economiche, assicurando adeguate forme di pubblicità e di informazione.

 

16.  Il Piano, deliberato dal Consiglio, viene affisso per trenta giorni all’'Albo Pretorio della Comunità Montana e di quello di ciascun Comune montano. Eventuali ricorsi ed osservazioni devono essere presentati alla Comunità Montana entro trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione.

 

17.  Il Consiglio, esaminati i ricorsi e le osservazioni, ed eventualmente rielaborato il Piano, lo trasmette alla Provincia per l’esame e l’approvazione, unitamente a tutti gli atti relativi alle osservazioni ed ai ricorsi.

 

18.  Nel caso di approvazione condizionata, la Comunità Montana invierà alla Provincia i provvedimenti di adeguamento entro e non oltre 60 giorni. La definitiva approvazione del piano dovrà essere pronunciata dal Consiglio Provinciale entro i termini fissati dalla Legge.

 

19.  La procedura di cui ai precedenti commi si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.

 

Art. 55

Progetti speciali integrati

 

1.      Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità Montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l’adozione di strumenti di programmazione negoziata e di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio economico, assunti anche d’intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

 

2.      I rapporti e gli impegni per la realizzazione della programmazione negoziata e dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi, convenzioni o intese stipulati tra le parti nei modi di legge.

 

Art. 56

Rapporti di cooperazione

 

1.   Richiamati i principi generali del presente Statuto, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con i Comuni e le Comunità Montane limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di Paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea.

 

Art. 57

Esercizio associato di funzioni

e di servizi comunali

 

1.   Le funzioni ed i servizi che i Comuni montani intendono esercitare in forma associata, in base a criteri di buon andamento, economicità ed efficienza della gestione.

 

2.   L’atto di associazione definisce i fini e la durata della gestione associata delle funzioni e dei servizi, le forme di collaborazione e di consultazione, i rapporti finanziari e ogni altro aspetto utile a regolare i rapporti tra i soggetti associati e la Comunità Montana.

 

3.   Per l’adempimento di specifici compiti e previe specifiche intese i Comuni possono avvalersi degli uffici della Comunità Montana e viceversa.

 

TITOLO VI

Servizi pubblici locali e forme di associazione

e di cooperazione

 

Art. 58

Servizi pubblici

 

1.   La Comunità Montana, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività atte a promuovere la valorizzazione delle zone interne.

 

2.   La Comunità Montana gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a)   in economia, quando per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda, tenuto conto che la valutazione è in ogni caso rimessa all’Ente;

b)  a mezzo di istituzioni, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

c)   a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d)  a mezzo di società per azioni o società a responsabilità limitata, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

e)    in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che ne determinino una obiettiva convenienza.

 

3.   La Comunità Montana può inoltre perseguire i propri fini nell’ambito e secondo i principi dell’ordinamento giuridico e istituzionale, secondo forme stabilite dalla legge e tramite convenzioni o intese.

 

Art. 59

Principi ordinamentali di gestione dei servizi

 

1.   La deliberazione del Consiglio o della Giunta della Comunità Montana, che autorizza l’istituzione o la partecipazione della Comunità Montana ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, ne determina le finalità, l’organizzazione ed il finanziamento, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

 

2.   I rappresentanti della Comunità Montana negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti di eleggibilità per la nomina a Consigliere della Comunità Montana ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Nel presentare i candidati deve essere illustrato al Consiglio il loro curriculum

 

3.   Il Consiglio o la Giunta della Comunità Montana, su proposta del Presidente, può procedere alla revoca dei propri rappresentanti nominati in seno alle aziende speciali ed alle istituzioni per violazione di legge, o contrasto con gli indirizzi generali della Comunità Montana.

 

Art. 60

Collaborazione con i Comuni

e gli altri Enti territoriali

 

1.        La Comunità Montana, in conformità a quanto previsto dall’art. 62 del presente statuto, nel rispetto dell’autonomia degli enti locali, pone a base della propria attività il principio della collaborazione e cooperazione fra gli enti stessi, avvalendosi degli istituti previsti dalla legge.

 

2.        Nell’esercizio dei compiti e funzioni ad essa attribuita la Comunità Montana ricorre normalmente al coordinamento con le altre amministrazioni interessate attraverso l’impiego di accordi organizzativi ovvero delle altre forme di intesa o convenzioni previste dall’ordinamento.

 

3.        Le amministrazioni interessate possono sostituire il provvedimento finale con un accordo sostitutivo dell’art. 11 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, salvo espresso divieto disposto con legge regionale in relazione a funzioni e compiti determinati.

 

4.        I rappresentanti delle amministrazioni chiamate a partecipare alla formazione e stipulazione di accordi comunque denominati, anche con soggetti privati, debbono disporre per competenza propria o per delega ricevuta dall’organo istituzionalmente competente, dei poteri corrispondenti all’atto del procedimento spettante alla sfera dell’amministrazione rappresentata.

 

5.        La Comunità Montana assicura ampie forme di partecipazione, consultazione ed informazione a livello territoriale.

 

6.        Indice consultazioni tra i Comuni sulle principali questioni di rilevanza generale e sui problemi di specifico interesse, oltre che sui problemi che attengono l’attività della Comunità Montana.

 

7.        La Comunità Montana, attraverso lo strumento della delega, può esercitare funzioni amministrative proprie della Provincia e da essa delegate.

 

Art. 61

Convenzioni

 

1.        La Comunità Montana per lo svolgimento di determinate funzioni e servizi può stipulare apposite convenzioni che stabiliscono soggetti, fini, tempi, modi, procedure e finanziamento.

 

2.        Lo schema di convenzione viene predisposto mediante opportuna conferenza di servizi tra le parti interessate e sottoposto poi all’approvazione del Consiglio della Comunità Montana. L'atto conseguente può essere stipulato dal responsabile dell’ufficio competente per materia.

 

Art. 62

Consorzi

 

1.        La Comunità Montana, per la gestione associata di uno o più servizi che abbiano rilevanza di carattere sociale, economico ed imprenditoriale, può costituire un Consorzio: esso è un Ente dotato di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale e gestionale secondo le norme previste per le aziende speciali. La partecipazione a Consorzi può avvenire nei limiti della vigente normativa regionale.

 

2.        Il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto e la convenzione con gli enti che lo compongono. Tale convenzione deve prevedere la finalità del consorzio, la sua durata, le forme di consultazione, le quote di partecipazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Inoltre la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.

 

3.        La Comunità Montana può essere delegata dai Comuni in essa ricompresi ad aderire, per conto dei Comuni stessi, a consorzi tra enti locali istituiti per l’esercizio associato di funzioni o servizi, qualora l’ambito territoriale di tale esercizio associato superi quello della Comunità Montana. In tal caso la Comunità Montana delegata assorbe in seno al Consorzio le quote di partecipazione di ogni singolo Comune delegato ed il Presidente della Comunità Montana è membro del Consiglio del Consorzio ai sensi della vigente normativa.

 

Art. 63

Unione di Comuni

 

1    La Comunità Montana, oltre alle funzioni proprie, delegate o attribuite, esercita le funzioni ed i servizi dell’unione di Comuni.

 

Art. 64

Accordi di programma

 

1.   La Comunità Montana, ai fini del coordinamento di programmi ed azioni dei Comuni componenti nonché ai fini della realizzazione di opere di rilevante interesse comprensoriale, privilegia lo strumento degli accordi di programma. Il Presidente della Giunta partecipa agli accordi di programma secondo indirizzi di merito formulati dal Consiglio o dalla Giunta, nell’ambito delle rispettive competenze.

 

TITOLO VII

Finanza e contabilità

 

Art. 65

Autonomia finanziaria

 

1.      L'ordinamento finanziario e l’ordinamento contabile della Comunità Montana sono riservati alle Leggi dello Stato, della Regione ed al regolamento di contabilità.

 

Art. 66

Revisione contabile

 

1.   Il Consiglio della Comunità Montana elegge un Revisore contabile a cui è riservata l’attività di revisione contabile scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

 

2.   Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionari dell’Ufficio di Revisione e ne specifica le funzioni nell’ambito dei principi generali della Legge.

 

Art. 67

Tesoreria

 

1.   La Comunità Montana ha un Tesoriere. Il servizio di Tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità, nel rispetto della vigente normativa.

 

Art. 68

 

Regolamento di Contabilità

 

1    Il regolamento di contabilità stabilisce i modi e le forme delle rilevazioni contabili e di ogni operazione economico-finanziaria rilevante.

 

2.   In particolare il regolamento disciplina procedure di controllo sull’equilibrio finanziario, gestione delle entrate e delle uscite, la gestione di cassa e dei rapporti con il Tesoriere, la tenuta della contabilità fiscale, attività ispettiva e di vigilanza e controllo di gestione e la revisione.

 

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 69

Revisione dello Statuto

 

1.   Le modificazioni del presente Statuto o la sua totale sostituzione sono deliberate con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

 

Art. 70

Approvazione dei regolamenti

 

1.   Fatto salvo il diverso termine per i regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto la Giunta presenta al Consiglio le proposte degli schemi degli altri regolamenti previsti dallo Statuto stesso e per l’adeguamento delle norme statutarie dei regolamenti già in vigore.

 

3.        Sino all’approvazione dei nuovi regolamenti rimangono in vigore, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i regolamenti esistenti.

 

Art. 71

Albo Pretorio.

 

1.      Le deliberazioni, le determinazioni, nonché tutti gli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dalla Statuto e dai regolamenti sono pubblicati solo presso la sede della Comunità Montana nell’apposito spazio destinato ad “Albo Pretorio”.

 

2.      La pubblicazione avviene in modo da garantirne la facilità di lettura.

 

3.      I documenti più importanti della Comunità Montana potranno essere diffusi anche su apposito sito Internet.

 

Art. 72

Entrata in vigore dello Statuto

 

1.      Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto, inviato in copia ai Comuni membri, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio della Comunità Montana.

 

2.      Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.