Spedizione in abbonamento postale – Art. 2 comma 20/C L. 662/96

Autorizz. Dirpostel – L’Aquila

 

ANNO XXXIV

N. 16 SPECIALE

(Agricoltura)

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

 

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

________________________________________________________________________________

PARTE I, II, III, IV                      - L’ AQUILA, 14 FEBBRAIO 2003 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.           

 

 


SOMMARIO

 

Parte I

 

Leggi, Regolamenti ed atti della Regione

 

ATTI

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

 

DELIBERAZIONE 28.12.2002, n. 1202:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 8 (Insediamento giovani agricoltori) – PSR 2000 –2006 Abruzzo – Misura B – Approvazione del Bando pubblico per la presentazione delle domande per l’annualità 2003.             Pag. 3

 

DELIBERAZIONE 28.12.2002, n. 1205:

Bando per l’assegnazione dei diritti d’impianto nuovamente creati per vigneti destinati alla produzione di vini DOC, DOCG e IGT nella Regione Abruzzo. – Regolamenti (CE) nn. 1493/99 e 1227/00.

 

....................................................... Pag. 25

 

ORDINANZE - DETERMINAZIONI

 

Dirigenziali

 

DETERMINAZIONE 20.12.2002, n. DH5/197:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 della Regione Abruzzo – Misura “A”. Decimo provvedimento conferma del contributo concesso con O.D. n. DH5/49 del 17/09/2001.

 

....................................................... Pag. 38

 

DETERMINAZIONE 16.01.2003, n. DH3/01:

Regione Abruzzo – Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) per il periodo 2000 - 2006 – Approvazione per il 2003 del Bando relativo alla Misura C) – Formazione - Reg. (CE) n. 1257/99 e n. 1750/99.

 

 

....................................................... Pag. 47

 


 



PARTE I

 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

 

ATTI

 

 

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

 

 

 

DELIBERAZIONE 28.12.2002, n. 1202:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 8 (Insediamento giovani agricoltori) – PSR 2000 –2006 Abruzzo – Misura B – Approvazione del Bando pubblico per la presentazione delle domande per l’annualità 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia, che modifica ed abroga taluni Regolamenti e prevede una serie di Misure di aiuto per lo sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, che devono essere attuate a mezzo di un apposito Piano di Sviluppo Rurale regionale;

Visto in particolare l’art. 8 (Insediamento dei Giovani Agricoltori) del citato Reg. 1257/99;

Visto il Reg. (CE) n. 445/02 “recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio”;

Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo approvato dalla Commissione Europea con decisione C/2000/2151 del 20/07/2000 e dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1209 del 20/09/2000, successivamente modificato ed approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C (2002) 818 del 25/04/2002;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione delle norme per la presentazione delle domande per l’insediamento dei giovani agricoltori per l’anno 2003,

Visto il Bando pubblico per la presentazione delle domande (Allegato 1), comprensivo del modello di domanda, predisposto dalla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca – Servizio Piani e Programmi Integrati;

Ritenuto, altresì, opportuno autorizzare il Dirigente del suddetto Servizio Piani e Programmi Integrati a provvedere, con propri atti:

-         ad approvare le graduatorie provvisorie dei beneficiari della misura di che trattasi;

-         ad apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni alle suddette graduatorie;

-         a mettere a disposizione dell’AGEA, quale Organismo Pagatore della Regione Abruzzo, i fondi necessari al cofinanziamento della parte regionale, appositamente iscritti nel bilancio regionale;

Considerato che per la misura di che trattasi, per l’annualità 2003, è possibile considerare disponibili fondi per complessivi 0,96 Meuro così ripartiti:

-                FEOGA (50%)           Meuro 0,480;

-                Stato (35%)                Meuro 0,336;

-                Regione                      Meuro 0,144;

 

Dato atto che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Piani e Programmi Integrati hanno attestato la legittimità del presente provvedimento per quanto attiene alle rispettive competenze;

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

 

per quanto in premessa:

-di approvare il Bando pubblico, comprensivo del modello di domanda, per la presentazione delle domande relative alla misura B (Insediamento dei giovani agricoltori) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo, per l’annualità 2003, in attuazione del Reg. (CE) n. 1257/99 e successive modifiche ed integrazioni (Allegato 1);

-di autorizzare il Dirigente del Servizio Piani e Programmi Integrati a provvedere, con propri atti:

-ad approvare le graduatorie provvisorie dei beneficiari della misura di che trattasi;

-ad apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni alle suddette graduatorie;

-a mettere a disposizione dell’AGEA, quale Organismo Pagatore della Regione Abruzzo, i fondi necessari al cofinanziamento della parte regionale, appositamente iscritti sul bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario

-di pubblicare, integralmente, la presente deliberazione sul B.U.R.A.;

-di considerare parte integrale e sostanziale del presente provvedimento l’Allegato 1, composto da n. 21 facciate.

 


REGIONE ABRUZZO

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, A. C. E. P.

SERVIZIO PIANI E PROGRAMMI INTEGRATI

 

REGOLAMENTO (C.E.) N. 1257/99 – PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000 – 2006

 

MISURA B:

 

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI – ANNUALITÀ 2003

 

1. INTERVENTI

Il presente bando riguarda la presentazione di domande per il primo insediamento dei giovani agricoltori, ai sensi del P.S.R. 2000-2006 - Regione Abruzzo - redatto in attuazione del Capo II – art. 8 del Reg. C.E. del Consiglio n. 1257/99 ed in attuazione del Reg. C.E. della Commissione n. 445/02 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

2. DEFINIZIONI

a.       Giovane agricoltore: maggiorenne che non ha ancora compiuto 40 anni di età al momento della concessione regionale e risulta residente nella Regione Abruzzo al momento della presentazione della domanda.

b.      Primo insediamento: assunzione, per la prima volta, della gestione di un’azienda agricola in qualità di capo-azienda ovvero di socio ed amministratore di società di persone, da parte di un giovane agricoltore che subentra nella proprietà o nell’affitto al precedente titolare ovvero che inizia, ex novo, un’attività agricola. La decorrenza dell’insediamento coincide con la data di iscrizione alla C.C.I.A.A. e, inoltre, il giovane deve dimostrare che:

 

1.   non ha mai intrapreso attività gestionale in una azienda agricola;

2.   non ha conseguito l’attestato di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale;

3.   non possiede partita IVA per attività agricola.

 

1.      Azienda agricola “economicamente vitale”: azienda in cui vengono praticate le attività di cui all’art. 2135 del C.C. così come modificato dal Decreto Legislativo n. 228/2001 ed in possesso dei seguenti requisiti:

 

a.       Reddito Lordo Aziendale (RLA) di importo non inferiore a 12 Unità di Dimensione Economica (UDE) del Reddito Lordo Standard (RLS), pari a 14.400,00 Euro, da computarsi sulla base dei RLS e dell’ordinamento produttivo aziendale della campagna di riferimento (annata agraria 2002/2003). Tale limite viene ridotto del 30% nelle zone montane, svantaggiate e protette;

 

b.      un’occupazione totale annua (lavoro familiare ed extra-familiare) non inferiore ad 1,5 Unità di Lavoro Uomo (ULU), calcolata, secondo la specifica tabella dell’allegato A, in ore di lavoro, in funzione dell’ordinamento produttivo e sulla base di parametri regionali, assumendo un rapporto di 2000 ore di lavoro annue per ULU. Tale limite viene ridotto del 30% nelle zone montane, svantaggiate e protette;

c.       requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia.

Relativamente a quanto disposto nei punti a) e b), l’azienda è considerata in zona montana o svantaggiata, ai sensi della Direttiva n. 268/75, o protetta, così come dalla normativa regionale vigente, se almeno il 75% della S.A.U. ricade in tali territori e ricava dagli stessi almeno il 75% del R.L.A. calcolato secondo gli importi relativi ai R.L.S. di riferimento.

 

5.      Titoli professionali: possesso di un diploma di laurea o di una scuola media superiore ad indirizzo agrario o di un diploma assimilabile ovvero del titolo conseguito presso un Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura o ad esso parificato, ovvero di un’esperienza formativa in agricoltura, per un minimo di 150 ore, attestata da Enti formatori ufficialmente riconosciuti dalla Regione, ovvero il possesso di esperienza, almeno triennale, nella qualifica lavorativa di coadiuvante familiare o di operaio agricolo “specializzato super”.

L’azienda in cui vengono praticate le attività di cui all’art. 2135 del C.C. così come modificato dal Decreto Legislativo n. 228/2001, deve avere centro aziendale, sede legale e almeno il 75% della SAT e della consistenza degli allevamenti nella Regione Abruzzo dove, peraltro, devono risiedere i soggetti che determinano il calcolo dell’occupazione totale annua (ULU).

 

3.      BENEFICIARI

1.      Giovane agricoltore che si insedia o subentra nella proprietà e/o nell’affitto in una azienda agricola; in caso di azienda in affitto, il contratto deve essere regolarmente registrato e deve avere una durata di almeno 10 anni dalla data della concessione;

2.      Società semplice o in nome collettivo, che abbia come ragione sociale esclusivamente l'attività agricola, a condizione che almeno i 2/3 dei soci siano giovani agricoltori; società in accomandita semplice, in cui il socio accomandatario deve essere giovane agricoltore; nel caso di due o più soci accomandatari, almeno i 2/3 degli stessi devono essere giovani agricoltori. In tali casi sarà, comunque, erogato un unico premio.

 

4.      REQUISITI ED IMPEGNI

 

1)      I richiedenti devono avere i seguenti requisiti:

 

a)      età inferiore a 40 anni al momento della concessione;

b)      possesso di uno o più titoli professionali;

 

2)      L’azienda individuata deve avere i seguenti requisiti:

 

a.   essere “economicamente vitale” come sopra definito;

b.   assicurare almeno una occupazione totale annua pari a quanto sopra definito;

c.   rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

 

3)      I richiedenti devono assumere i seguenti impegni:

a.       assicurare la permanenza nell’azienda per almeno 10 anni dalla concessione e la conservazione di un assetto aziendale che richieda almeno l’impiego di 1,5 ULU/anno per tutta la durata dell’impegno (ridotto ad 1,05 ULU nelle zone montane, svantaggiate e protette);

b.      non presentare analoga istanza per la stessa tipologia di intervento, ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99 o di eventuali, ulteriori norme che disciplinano lo stesso tipo di aiuto;

c.       iscriversi all’INPS in qualità di capo azienda o dimostrare l'avvenuta presentazione di richiesta di iscrizione, salvo buon fine e cessare eventuali rapporti di lavoro dipendente al momento della concessione dimostrabile anche con l'avvenuta richiesta di risoluzione del rapporto di lavoro.

I requisiti di cui ai punti 1 b), 2 a) e 2 c) possono essere raggiunti entro il biennio successivo alla data di concessione.

 

5.      MOTIVI DI ESCLUSIONE

Nel rispetto del Reg. n. 1257/99 e del Reg. di attuazione n. 445/02 e successive modifiche ed integrazioni, e degli Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato in Agricoltura, sono escluse le istanze che prevedono:

 

1.      insediamento di giovani agricoltori che al momento della concessione abbiano superato il quarantesimo anno di età. Per consentire l’espletamento dell’iter istruttorio necessario all’adozione dell’atto di concessione, saranno escluse le domande dei giovani richiedenti che compiono il 40° anno di età entro i novanta giorni successivi alla data di scadenza del presente bando;

2.      aiuti a giovani agricoltori che, entro i novanta giorni successivi alla data di scadenza del presente bando, risultino insediati da oltre 1 anno.

3.      subentro tra coniugi (salvo in caso di decesso del titolare o che questi sia riconosciuto, da Ente preposto, portatore di una invalidità permanente superiore al 50%, tale da impedire la proficua conduzione dell’azienda agricola);

4.      insediamenti in aziende derivanti da frazionamenti di un’unità preesistente effettuati nei 24 mesi precedenti la pubblicazione del presente bando;

5.      sostituzione di precedente titolare, (coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale), di età inferiore a 55 anni (salvi i casi di forza maggiore così come individuati nel manuale delle procedure predisposto dall'AGEA e approvato dal MIPAF, ed il caso di costituzione di nuova azienda per acquisto);

6.      insediamenti senza che sia avvenuta la cessazione di attività da parte del precedente titolare, ferma restando la possibilità, da parte di quest'ultimo, di definire le proprie posizioni amministrative e fiscali entro l’anno corrente.

Le istanze carenti delle informazioni richieste nel modello di domanda (allegato 1), saranno archiviate ed escluse dai benefici.

 

6.      DISPONIBILITÀ FINANZIARIA E RISERVA DEI FONDI

 

I fondi previsti per il 2003, sono i seguenti:

(in milioni di Euro)

 

Costo

Spesa pubblica

Totale

100%

FEOGA

50%

STATO

35%

REGIONE

15%

0,96

0,480

0,336

0,144

 

nonché ulteriori fondi che si rendessero disponibili, per eventuali economie, recuperi, e/o rimodulazioni finanziarie del PSR, dell’annualità di riferimento.

 

I fondi suddetti sono destinati:

 

a.       per il 60%, a finanziare gli interventi ricadenti nelle aree protette o in zona montana o svantaggiata ai sensi della ex Direttiva (CEE) n. 268/75 e successive modificazioni ed integrazioni;

b.      per il 40%, a finanziare gli interventi nella restante parte del territorio regionale.

 

Nel caso di carenze di domande ammesse per una delle aree sopra descritte, le disponibilità finanziarie residue saranno utilizzate per gli interventi dell’altra area.

7.      INTENSITÀ DELL’AIUTO

L’importo dell’aiuto all’insediamento è pari a 25.000,00 Euro nelle zone montane, svantaggiate e protette e 20.000,00 Euro nelle altre zone.

 

8.      CRITERI DI PRIORITÀ

Nell’ambito delle disponibilità finanziarie assegnate alle zone ricadenti nei punti a) e b), di cui al paragrafo 6, le richieste saranno istruite ed inserite in distinte graduatorie che dovranno tenere conto delle seguenti priorità:

1.      domande relative a primi insediamenti in aziende che richiedono un maggior numero di U.L.U.;

2.      a parità di U.L.U., le domande presentate da giovani che si insediano in aziende che forniscono il maggior R.L.A.;

3.      in caso di ulteriore parità, le domande presentate da giovani già in possesso del titolo professionale;

4.      qualora le condizioni suddette ricorrano tutte, le domande presentate da giovani di maggiore età anagrafica.

9.      PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURE

Le istanze devono essere inviate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, agli Uffici Regionali Agricoli (U.R.A.) competenti per territorio, indicati di seguito, non oltre 45 giorni (Quarantacinque) dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURA, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Qualora la data di scadenza coincida con un giorno festivo, si ritiene utile il 1° giorno lavorativo successivo e fa fede il timbro postale di spedizione.

 

Uffici Regionali Agricoli

 

 

Indirizzo

Tel.

Fax

Ufficio Regionale Agricolo di L’Aquila

Via A. Moro , C.da Colle Pretara - L’Aquila

0862364316

0862364310

Ufficio Regionale Agricolo di Chieti

Via Ferri , n. 9 - Chieti

0871344651

0871344651

Ufficio Regionale Agricolo di Pescara

Via Tiburtina, n. 85 - Pescara

08550243

08550243

Ufficio Regionale Agricolo di Teramo

Via C. Irelli, 17 - Teramo

0861245560

0861245560

La domanda va redatta, pena l’esclusione, secondo il modello di cui all’allegato 1, in carta semplice e in duplice copia.

 

10.    ISTRUTTORIA

Le domande pervenute saranno istruite entro i 30 gg. successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande stesse dagli Uffici Regionali Agricoli del Servizio Piani e Programmi Integrati della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca della Giunta Regionale.

Entro i successivi 15 gg., il Dirigente del suddetto Servizio Piani e Programmi Integrati provvederà, con proprio atto, alla formulazione ed approvazione delle graduatorie provvisorie regionali delle iniziative ammesse e finanziabili e delle ammesse e non finanziabili per carenza di fondi.

Entro i successivi 45 gg., il Servizio Piani e Programmi Integrati della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca provvederà, relativamente alle iniziative ammesse e finanziabili, ad effettuare accertamenti in loco e ad acquisire, previa specifica richiesta, la seguente documentazione:

1.   Titoli di proprietà o contratti di affitto regolarmente registrati. Sono esclusi i contratti di comodato ed i contratto d’affitto unilaterali, anche se registrati;

2.   Titolo professionale;

3.   Visure catastali e fotocopia della planimetria dell'intera azienda;

4.   Certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese agricole presso la C.C.I.A.A;

5.   Fotocopia del Registro di stalla, nei casi previsti dalla norme vigenti

 

Le ditte che:

-         in fase di presentazione della documentazione non rispettino i tempi prescritti dalla suddetta richiesta;

-         presentino documentazione incompleta;

-         risultino, a seguito dell'accertamento in loco, prive dei requisiti previsti, saranno escluse dai benefici e sostituite con altrettante ditte rivenienti fra quelle ammesse e non finanziate per carenza di fondi. Per queste ultime sarà seguita un’analoga procedura.

Esaurite le predette fasi, il Dirigente del Servizio Piani e Programmi Integrati della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca provvederà, con proprio atto, a trasmettere all’Organismo Pagatore l’elenco di liquidazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie, e disporrà per la pubblicazione sul BURA delle liste degli aventi diritto al premio nonché delle ditte escluse dai benefici. La suddetta pubblicazione costituisce notifica agli interessati.

 

11.    CONTROLLI, VERIFICHE E REVOCHE

E’ fatto obbligo ai beneficiari degli aiuti:

1.      di consentire ai funzionari della Regione Abruzzo, degli Organismi di controllo dello Stato e dell’Unione Europea, nonché ai tecnici da questi incaricati, l’accesso in azienda per il controllo o la verifica degli impegni assunti.

2.      di non recedere dalla conduzione dell’azienda in cui si insediano per almeno 10 anni dalla data di concessione dei benefici, pena la restituzione dei fondi percepiti, con la rivalutazione e gli interessi a tasso legale nel frattempo maturati, salvo maggiori oneri previsti da norme Comunitarie, Nazionali e Regionali.

3.      di fornire i dati richiesti dagli Uffici della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, alimentazione, Caccia e Pesca per il monitoraggio fisico e finanziario della misura.

 

12.    SANZIONI

Se nel corso dei controlli si verificano condizioni di difformità tra le dichiarazioni presentate sulle richieste di ammissione al sostegno e lo stato di fatto dell’azienda, si applica quanto previsto dal Reg. (CE) n. 445/02 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla normativa nazionale e regionale, per quanto non espressamente previsto dal suddetto Regolamento Comunitario.

 

13.    RICORSI

E’ possibile presentare, contro l’esito delle fasi procedimentali, ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla comunicazione tramite pubblicazione sul BURA. .

 

Il Responsabile dell’Ufficio Piani di Sviluppo Rurale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Piani e Programmi Integrati

Dr. Francesco Buzzelli

Dr. Giorgio d'Ascanio

 

 


ALLEGATO 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE,

ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA

 

SERVIZIO PIANI E PROGRAMMI INTEGRATI

 

REGOLAMENTO (C.E.) N. 1257/99 –

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006

MISURA B (Insediamento Giovani Agricoltori)

 

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ANNUALITA’ 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

DELIBERAZIONE 28.12.2002, n. 1205:

Bando per l’assegnazione dei diritti d’impianto nuovamente creati per vigneti destinati alla produzione di vini DOC, DOCG e IGT nella Regione Abruzzo. – Regolamenti (CE) nn. 1493/99 e 1227/00.

 

 

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 /1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/99, in particolare in ordine al potenziale produttivo;

Rilevato che ai sensi del combinato disposto degli articoli n. 3, paragrafo 2, del Reg. 1493/99 e n. 3, paragrafo 9 del Reg. 1227/00, le Regioni possono concedere diritti di nuovo impianto per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (DOC e DOCG) o di vini designati mediante indicazione geografica tipica (IGT), nell’ambito del quantum di superficie assegnato a ciascuna Regione e qualora risulti che la produzione di tali vini è inferiore alla domanda di mercato;

Visto il Decreto Ministeriale n. 33576 del 19.10.2000 con il quale sono stati ripartiti tra le Regioni e Province Autonome i diritti d’impianto nuovamente creati di cui all’art. 6 del Reg. (CE) 1493/99 (per l’Italia Ha 12.933), fissando per l’Abruzzo in Ha. 613 la superficie complessiva che può essere destinata a nuovi impianti viticoli per la produzione di vini DOC, DOCG ed IGT;

Vista la propria precedente deliberazione n. 81 del 13.02.2001 recante “Modalità applicative delle disposizioni comunitarie previste dai Regolamenti (CE) n. 1493/99 e n. 1227/00 in materia di potenziale produttivo del comparto viticolo della Regione Abruzzo”;

Visto in particolare il punto 9, terzo paragrafo, lettera b) col quale si è inteso di assegnare alla Riserva regionale dei diritti d’impianto quelli nuovamente creati. ed attribuiti alla Regione successivamente alla campagna vitivinicola 2000-2001 (ovverosia di non assegnare alla Riserva i 613 ettari di cui trattasi);

Ritenuto pertanto di dover procedere all’assegnazione a titolo gratuito dei diritti d’impianto nuovamente creati attribuiti alla Regione Abruzzo (Ha. 613) mediante un Bando pubblico predisposto dalla Direzione Agricoltura, sulla base dei criteri fissati dal punto 4.2 della deliberazione n. 81/2001;

Visto infine l’articolo 3 della L.R. 29/1996, per il quale la Giunta Regionale può affidare all’Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo (ARSSA) compiti specifici riferiti all’attuazione di disposizioni comunitarie o nazionali;

Considerato necessario, tenuto conto degli attuali carichi di lavoro dei Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura (SIPA), affidare all’ARSSA i compiti istruttori specificati nel Bando per l’attuazione dell’intervento in oggetto;

Visto il “Bando per l’assegnazione dei diritti d’impianto nuovamente creati per vigneti destinati alla produzione di vini DOC, DOCG ed IGT nella Regione Abruzzo-Regolamenti (CE) nn. 1493/99 e 1227/00”, predisposto dalla Direzione Agricoltura, foreste e sviluppo rurale;

 

Preso atto che il Direttore regionale e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato. apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento, ne attestano la regolarità e legittimità;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

-        di approvare l’allegato “Bando per l’assegnazione dei diritti d’impianto nuovamente creati per vigneti destinati alla produzione di vini DOC, DOCG e IGT nella Regione Abruzzo”-Regolamenti (CE) nn. 1493/1999 e 1227/2000, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-        di autorizzare la Direzione Agricoltura ad adottare eventuali ulteriori determinazioni e/o direttive che si rendessero necessarie per la concreta applicazione della presente deliberazione;

-        di far pubblicare integralmente sul B.U.R.A. - Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il predetto provvedimento, che consta di n. 15 facciate dattiloscritte, comprensive della modulistica e delle note esplicative per la presentazione delle domande.

 


BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI NUOVAMENTE CREATI PER VIGNETI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI VINI A D.O.C., D.O.C.G. ED I.G.T., NELLA REGIONE ABRUZZO-REGOLAMENTI (CE) nn. 1493/99 e 1227/00

 

PREMESSA

 

Con il Decreto Ministeriale n. 33576 del 19/10/2000 ed ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/99, è stata fissata in Ha. 613 la superficie agricola che può essere oggetto nella Regione Abruzzo dell’autorizzazione ad effettuare nuovi impianti viticoli per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) e di vini ad indicazione geografica tipica (I.G.L).

Lo stesso D.M. ha stabilito che le regioni possono concedere, nell’ambito della predetta superficie, diritti di nuovi impianti viticoli soltanto sulla base di una valutazione dalla quale risulti che la produzione dei vini di cui trattasi è inferiore alla domanda di mercato.

Per la Regione Abruzzo tale valutazione, fondata sull’inventario del potenziale produttivo regionale e su dati ed informazioni forniti da Enti ed operatori del settore, fa ritenere pienamente sussistente la condizione prevista dal D.M., per i VQPRD. “Montepulciano d’Abruzzo”, “Montepulciano d’Abruzzo “ Colline Teramane e “Controguerra” e per i vini ad I.G.T. : “Colline Pescaresi”, “Colli Aprutini”, “Alto Tirino”, “Valle Peligna”, “Colli del Sangro”, “Colline Frentane”, “Colline Teatine”, “Del Vastese o Istonium”, “Terre di Chieti”.

La Giunta Regionale d’Abruzzo, con deliberazione n. 81 del 13/02/2001, 114 fissato i seguenti criteri generali sui quali basare l’ampliamento in oggetto, delle superfici vitate:

 

vocazionalità del territorio;

 

professionalità del conduttore;

 

miglioramento qualitativo;

 

richiesta di mercato;

 

riduzione dei costi e delle rese;

 

compatibilità ambientale.

Con il presente bando vengono stabilite le condizioni, le modalità, le procedure, ed i tempi per l’assegnazione agli imprenditori agricoli regionali del diritto ad effettuare nuovi impianti viticoli per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (D.O.C., D.O.C.G). e I.G.T.. nella Regione Abruzzo.

 

1.      LIMITI DI ASSEGNAZIONE E DESTINAZIONE PRODUTTIVA.

Le assegnazioni dei diritti di nuovo impianto saranno concesse per una superficie complessiva di Ha. 603, di cui non oltre il 40% (pari ad ettari 241) per la produzione di vini I.G.T..

I restanti Ha. 10 di superficie disponibile sono riservati alla sperimentazione vitivinicola e saranno assegnati con successivo provvedimento della Direzione Agricoltura al sensi dell’art. 3 del Reg. CE 1227/00.

I nuovi diritti d’impianto saranno assegnati in misura non inferiore ad Ha. 0,50 e non superiore ad Ha. 2,00 per ciascuna azienda richiedente.

Le autorizzazioni saranno concesse esclusivamente per l’impianto di vigneti impiantati a “filare” con varietà scelte tra quelle raccomandate e/o autorizzate di cui all’allegato “A” della D.G.R. n. 81 del 13/02/2001, nel rispetto dei relativi disciplinari di produzione.

2.      SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle autorizzazioni a nuovi impianti viticoli tutti gli imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate nelle forme previste dal codice civile, che siano titolari di aziende ubicate nel territorio della regione Abruzzo, che si impegnano comunque a rispettare le modalità applicative dei regolamenti (CE) n. 1493/1996, e n. 1227/2000, delle deliberazioni della Giunta Regionale d’Abruzzo nn. l143/2000, 81/2001 e 393/2002.

 

3. CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le domande di assegnazione presentate da imprenditori agricoli che:

1.      intendono utilizzare il diritto di impianto per la produzione del vino “Trebbiano d’Abruzzo D.O.C”.

2.      abbiano usufruito di premi per l’abbandono di superfici vitate ai sensi del Reg. CEE 1442/88 negli ultimi dieci anni;

3.      abbiano ceduto diritti di reimpianto nell’ultimo quinquennio;

4.      non intendano utilizzare il diritto di impianto all’interno delle aree previste dall’art. 3 del Disciplinare di produzione dei vini I.G.T. o D.O.C. previsti dal bando;

5.      non siano in regola con le norme previste dall’art. 5 della D.G.R. n. 81 del 13/02/2001 sulla regolarizzazione dei vigneti;

6.      non siano in regola con la dichiarazione di superficie vitate;

7.      non siano regolarmente iscritti presso il REA della C.C.I.A.A.;

8.      presentino domande con dichiarazione non veritiere sugli elementi posti a base della graduatoria di assegnazione.

4.      CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Sulla scorta dei criteri generali fissati dalla D.G.R. n. 81 del 13/02/2001 le autorizzazioni ai nuovi impianti saranno concesse secondo una graduatoria unica regionale basata sui seguenti elementi e relativi punteggi:

 

-        L’azienda è condotta da imprenditore Agricolo a Titolo Principale di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda………………………………….punti 10

 

-        L’azienda è condotta da imprenditore Agricolo a Titolo Principale di età superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda………………………………..….punti 8

-        L’azienda è condotta da imprenditore Agricolo di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda (non I.A.T.P……………………………………....punti 5

-        L’azienda è condotta da altro imprenditore Agricolo (che non possiede i requisiti di cui ai punti precedenti) ………………………………………………………………punti 3

-        L’azienda è condotta secondo i criteri di cui al Reg. CE 2092/91……………….punti 3

-        L’azienda è prevalentemente vitivinicola (se almeno il 35% della SAU è destinata a uve da vino)……………………………………………………………………....punti 5

-        L’azienda ha acquistato diritto al reimpianto vigneti………………………….....punti 3

-        L’azienda utilizza i diritti per riconvertire vigneti di uve da tavola con vigneti di uve da vino (il vigneto ad uva da tavola, di una superficie non inferiore a quella richiesta in assegnazione, deve essere presente in azienda alla data dell’accertamento e deve essere estirpato prima dell’impianto del nuovo vigneto)………………………………..punti 3

-        L’azienda non ha usufruito di precedenti assegnazioni di nuovi diritti negli ultimi 5 anni -     L’appezzamento prevalente da impiantare sarà in zona con altitudine da 100 a 200 m livello mare……………………………………………………………………….punti 1

-        L’appezzamento prevalente da impiantare sarà in zona con altitudine tra 201 m a 300 m livello mare…………………………………………………………………….punti 3

-        L’appezzamento prevalente da impiantare sarà in zona con altitudine oltre 300 m livello mare……………………………………………………………………….punti 5

-        La densità media di ceppi per ettaro della superficie interessata all’impianto sarà compresa tra 2.200 a 3000………………………………………………………..punti 3

-        La densità media di ceppi per ettaro della superficie interessata all’impianto sarà di oltre 3000 ………………………………………………………………………...punti 5

 

I diritti sono assegnati seguendo l’ordine decrescente della graduatoria stilata sulla base della sommatoria dei punteggi assegnati.

In caso di insufficienza di diritti rispetto alle richieste ammesse in graduatoria, il diritto a nuovo impianto sarà limitato per un massimo di 1 Ha per azienda.

Se dopo tale limitazione, dovessero residuare altri diritti, essi saranno attribuiti seguendo l’ordine decrescente della graduatoria sempre nel limite massimo di ulteriore Ha 1 per azienda.

Qualora una domanda utilmente collocata in graduatoria riguardasse la destinazione a vini I.G.T. per la quale non vi fosse più disponibilità di superficie, il diritto all’impianto verrà assegnato per la produzione di vini D.O.C. previsti nel bando, salvo rinuncia da parte della ditta interessata.

Ai fini della definizione della stessa graduatoria sarà data priorità a parità di punteggio:

 

-         tra le ditte individuali, al richiedente con più giovane età;

 

-         tra le società a quelle aventi l’età media dei soci più giovane. In entrambi i casi, qualora si verificasse ulteriore parità si procederà a sorteggio.

 

5.      PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande vanno presentate secondo il modello allegato (unitamente al supporto magnetico) all’A.R.S.S.A Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo - C/da Buccieri - CEPAGATTI – PE - con raccomandata A/R o direttamente a mano, entro il 45° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.A..

La data di spedizione delle domande sarà comprovata dal timbro dell’Ufficio postale accettante.

In caso di presentazione diretta della domanda farà fede la data del timbro di ricevimento apposta dal personale addetto al protocollo.

Qualora il giorno di scadenza per la presentazione delle domande fosse festivo o non lavorativo il termine di scadenze sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.

6.      ISTRUTTORIA

L’A.R.S.S.A (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo), entro 30 giorni dal termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande, definirà la graduatoria provvisoria in base ai dati autocertificati in domanda e la trasmetterà anche per via informatica, al Servizio competente della Direzione Agricoltura.

La stessa ARSSA trasmetterà altresì l’elenco delle domande non accoglibili indicando sinteticamente per ciascuna la motivazione dell’esclusione.

Il Servizio competente della Direzione Agricoltura, provvederà alla formazione della graduatoria regionale provvisoria sulla base della quale trasmetterà ai S.I.P.A. le domande delle aziende da sottopone agli accertamenti istruttori in quanto utilmente inserite nella stessa graduatoria.

aziende da sottoporre agli accertamenti istruttori in quanto utilmente inserite nella stessa graduatoria.

I S.I.P.A. provvederanno, per ciascuna azienda di loro pertinenza a richiedere la documentazione occorrente per la verifica dei dati dichiarati in domanda, effettuando altresì i necessari sopralluoghi aziendali.

I S.I.P.A. comunicheranno inoltre tempestivamente al competente Servizio della Direzione Agricoltura i nominativi delle ditte non ammissibili al beneficio, al fine di consentire l’individuazione delle nuove domande che in base alla graduatoria provvisoria dovranno essere sottoposte a istruttoria.

Completata l’istruttoria i S.I.P.A. provvederanno a redigere e a comunicare alla Direzione Agricoltura i seguenti elenchi:

-        elenco delle domande ammissibili, in ordine di punteggio decrescente;

-        elenco delle domande escluse indicandone sinteticamente per ciascuna la motivazione.

 

Sulla base degli elenchi delle domande ammissibili il competente Servizio della Direzione Agricoltura provvederà alla formazione ed approvazione della graduatoria definitiva regionale che sarà pubblicata sul B.U.R.A..

I S.I.P.A. comunicheranno ai beneficiari, entro trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul B.U.R.A., la concessione dei diritti di nuovi impianti, ed istituiranno il registro delle autorizzazione concesse nel territorio di rispettiva competenza come previsto dalla D.G.R. n. 81 del 13/02/2001.

7.      VARIANTI

Le eventuali richieste di varianti rispetto all’impianto originariamente autorizzato dovranno essere presentate al S.I.P.A. competente per territorio e potranno essere autorizzate soltanto qualora determinano un miglioramento qualitativo della produzione e cioè:

-        se riguardanti l’ubicazione del vigneto, quando non comportino una diminuzione del punteggio ottenuto nella graduatoria definitiva di assegnazione per tali elementi.

-        se riguardanti il tipo di vino da produrre, quando sia richiesta la variazione da vini I.G.T. a vini D.O.C.

8.      PRESCRIZIONI

I beneficiari devono esercitare i diritti di nuovo impianto entro la fine della seconda campagna successiva a quella della concessione.

A tal fine i beneficiai sono tenuti a comunicare ai S.I.P.A. di competenza l’avvenuta esecuzione dell’impianto viticolo entro tre mesi dalla sua ultimazione.

I diritti che non sono stati esercitati entro il termine prefissato confluiranno nella Riserva Regionale dei diritti di cui al punto 9 della D.G.R. n° 81 del 13-02-2001.

Gli assegnatari del diritto sono altresì tenuti ad iscrivere il vigneto, entro la terza campagna dall’impianto all’Albo dei vini D.O.C. o all’Elenco delle vigne ad I.G.T.

I vigneti realizzati non conformemente alle autorizzazioni ottenute, saranno considerati irregolari e quindi soggetti alle norme sanzionatorie vigenti in materia.

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.


 

 

 

 

 

 

 


ORDINANZE - DETERMINAZIONI

 

 

 

Dirigenziali

 

 

 

DETERMINAZIONE 20.12.2002, n. DH5/197:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 della Regione Abruzzo – Misura “A”. Decimo provvedimento conferma del contributo concesso con O.D. n. DH5/49 del 17/09/2001.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

 -       di far propria le proposte di conferma del beneficio alle iniziative, dei Settori Produttivi “Ortofrutticoltura e Colture Industriali”, “Zootecnia da Latte” e “Zootecnia da Carne” ammessa a finanziamento con O.D. n. DH5/49 del 17/09/2001, trasmessa dal Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Chieti e riportata nell’Allegato “Comunicazioni conferma beneficio”;

 

-        di confermare il beneficio alle ditte inserite negli Allegati “10° Conf 49” con l’importo dell’investimento e del relativo contributo spettante riportato a margine del nominativo come di seguito specificato per complessive Euro 1.498.825,02 e per un contributo totale di Euro 753.316,40:

 

Settore Produttivo:

 

Investimento

Contributo

- Ortofrutticoltura e Colture Industriali      

Euro

516.877,25

262.594,76

- Zootecnia da Latte

429.294,92

226.957,90

- Zootecnia da Carne

552.662,85

263.763,74

 

-        di procedere con successivo e specifico atto alla concessione, nei Settori Produttivi “Ortofrutticoltura e Colture Industriali”, “Zootecnia da Latte” e “Zootecnia da Carne”, dell’economia di contributo pubblico di Euro 30.525,62 derivante dalla presente conferma di beneficio e riporta o negli Allegati “10° Econ 49”;

-        di notificare alle ditte interessate, tramite il Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Chieti, il presente provvedimento unitamente alle “Prescrizioni e norme di carattere generale”;

-        di inviare il presente provvedimento al Servizio BURA Pubblicità e Accesso perché ne predisponga la pubblicazione.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

 

-        Allegato “Comunicazioni conferma beneficio” e note SIPA in quattro facciate;

-        Allegato “10° Conf 49” in tre facciate;

-        Allegato “10° Econ 49” in tre facciate;

-        “Prescrizioni e norme di carattere generale” in tre facciate.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giacomo Giuliano


 

 

 

 

 

 

 


 

 

DETERMINAZIONE 16.01.2003, n. DH3/01:

Regione Abruzzo – Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) per il periodo 2000 - 2006 – Approvazione per il 2003 del Bando relativo alla Misura C) – Formazione - Reg. (CE) n. 1257/99 e n. 1750/99.

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 14 Settembre 1999, n. 77;

Visto il Reg. (CE) n. 1257 del 17 maggio 1999. CAPO III, art. 9 – Formazione;

Visto l’art. 6 del Reg. (CE) n. 1750 del 23 luglio 1999, recante disposizioni del Regolamento (CE) n. 1257/99;

Visto, altresì, il Reg. (CE) n. 2075 del 29 settembre 2000 che modifica il Reg. (CE) n. 1750/99 recante disposizioni di applicazioni del Reg. (CE) n. 1257/99;

Considerato che, con deliberazione della G.R. n. 1209 del 20.09.2000 è stato approvato il Piano di Sviluppo Rurale e le valutazioni ex-ante che prevede alla misura “C” l’intervento nel campo formativo;

Considerato che, con il Piano Finanziario del PRS 2000 – 2006 per la misura “C” – FORMAZIONE – prevede un intervento pubblico per tutto il periodo di programmazione (FEOGA 45%, STATO 31,5%, REGIONE 13,5%) pari al 90% della spesa ammessa;

Considerato, altresì che per l’accesso ai benefici della misura sarà regolato da un apposito bando annuale;

Visti i contenuti del bando predisposto dal Servizio Sostegno alle Imprese della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca;

Riscontrata la rispondenza del contenuto del Bando predisposto con gli obiettivi previsti dal P.S.R.;

Si attesta la regolarità e la legittimità dell’atto:

DISPONE

-        Di approvare il Bando per il 2003 previsto dalla MISURA “C” – FORMAZIONE, predisposto dal Servizio Sostegno Imprese Agricole della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale Alimentazione Caccia e Pesca che fa parte integrante del presente provvedimento;

-        Di disporre la pubblicazione sul BURA del presente provvedimento.

Allegati: Bando composto da n. 6 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Gaetano Valente


REGIONE ABRUZZO

PSR 2000 - 2006 ANNO 2003

 

MISURA C - FORMAZIONE

 

Obiettivi della formazione:

 

a)      Preparare gli agricoltori al riorientamento qualitativo della produzione, alla buona pratica agricola e alla gestione economica dell’azienda e tutela dell’ambiente:

b)      conferire ai giovani imprenditori al l° insediamento una qualifica sufficiente a gestire un’azienda agricola economicamente valida e rispettosa dell’ ambiente.

Beneficiari:

sono beneficiari della misura tutti gli agricoltori, con priorità per i giovani al primo insediamento e per quelli già in possesso della qualifica di I.A.T.P. -

Natura delle iniziative:

La misura si sviluppa attraverso corsi di formazione della durata minima di 150 e di 40 ore con colloquio finale. Sono escluse dal computo delle ore dei corsi quelle per il colloquio finale.

Contenuti formativi minimi:

I contenuti minimi di ogni corso sono i seguenti:

1       nozioni sulla organizzazione e norme Comunitarie:

2.      nozioni di contabilità aziendale basata su costi e ricavi;

3.      nozioni di buona pratica agricola per le coltivazioni erbacee ed arboree maggiormente interessanti la nostra Regione;

4.      nozioni di lotta guidata:

5.      importanza della qualità della produzione:

6.      metodi di produzione compatibili con la conservazione e migliorativi del paesaggio, tutela dell’ ambiente,igiene e benessere degli animali;

7.      contenuto del piano di sviluppo rurale 2000 - 2006 e successiva modificazione;

8.      legislazione fiscale e sanitaria relativa all’attività agrituristica;

9.      legislazione regionale di interesse agricolo.

Per i Corsi di 40 ore il contenuto formativo minimo potrà essere concentrato su almeno due dei nove punti.

Disponibilità finanziaria:

La disponibilità finanziaria per l’anno 2003, detratta la maggiore spesa sostenuta nel 2002, è pari ad Euro 210.000,00 (L. 406.616.700).

 

Entità dell’aiuto:

L’aiuto che viene riconosciuto al partecipante al corso, che abbia superato un colloquio finale, è pari al 90% delle spese sostenute entro un tetto massimo di:

a)   10 Euro/ora/beneficiario per corsi di 150 ore e minimo n. 15 beneficiari;

qualora i beneficiari di detti corsi risultano superiori a n. 15, l’aiuto comunitario dal 16° beneficiario a seguire è di 5 Euro/ora/beneficiario;

b)  10/Euro/ora/beneficiario per corsi di 40 ore e minimo n. 20 beneficiari;

qualora i beneficiari di detti corsi risultano essere superiori a n. 20, l’aiuto comunitario dal 21° beneficiario a seguire è di 5 Euro/ora/beneficiario.

Presentazione delle domande:

Le domande, presentate tramite le OO.PP. agricole prescelte o le loro strutture formative devono pervenire alla Direzione Agricoltura Servizio Sostegno Imprese Agricole (S.I.A.) entro le ore 14 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.A. . Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno dopo tale data, anche se spedite entro i termini.

Le OO.PP. agricole o le loro strutture formative, entro la stessa data, provvederanno a trasmettere alla Direzione Agricoltura, Servizio S.I.A. l’elenco dei Corsi suddivisi per attività formative.

Per ogni Corso devono essere indicati, per il controllo di conformità al presente bando:

a)i partecipanti, b) la durata, c) il programma dettagliato delle attività formative, d) sede.

Non verranno presi in considerazione i corsi predisposti per un numero di partecipanti inferiore a 20 per corsi di 40 ore.

In casi del tutto eccezionali e tenendo conto del luogo di residenza degli allievi, verranno presi in considerazione corsi predisposti per un numero di partecipanti inferiori a 15 a condizione che la distanza dal comune di svolgimento di corsi similari, non sia inferiore a 20 km. La spesa riconosciuta sarà quella approvata per corsi da 15 allievi.

In sede di finanziamento sarà data precedenza ai Corsi, di almeno 150 ore, per giovani al 1° insediamento.

Nel caso che le disponibilità finanziarie non permettano di finanziare tutti i corsi sarà data precedenza a quelli per il 1° insediamento con la più bassa età media dei partecipanti.

I corsi finanziati saranno oggetto di apposita determinazione del Dirigente SIA.

Liquidazione contributo

Alla fine di ogni Corso, le strutture formative provvederanno ad inviare alla Direzione Agricoltura, Servizio Sostegno imprese Agricole la seguente documentazione:

 

1.      verbale di verifica finale;

2.      elenco dei partecipanti che hanno superato il colloquio finale e che quindi hanno diritto al contributo;

3.      dichiarazione dell’organo di controllo, in assenza del legale rappresentante, attestante la spesa sostenuta e che si è provveduto al versamento di tutti gli oneri contributivi inerenti la gestione del Corso.

Il Servizio S.I.A. della Direzione Agricoltura provvederà ad inviare all’AGEA la Chek-list della liquidazione del beneficio nei limiti di cui alla voce “Entità dell’aiuto”, a seguito di presentazione da parte dell’allievo della dimostrazione della somma pagata all’Ente Formatore.

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire, pena l’esclusione del beneficio, entro e non oltre il 20.08.03.

La Direzione Agricoltura, tramite il Servizio SIA e/o l’Ufficio Ispettivo, potrà in qualsiasi memento effettuare controlli al fine di accertare che l’importo pagato dall’allievo sia rispondente al le spese sostenute dall’Ente Formatore.

Al riguardo l’Ente Formatore dovrà conservare, agli atti, i documenti giustificativi delle spese sostenute ed un rendiconto redatto suddividendo le spese riconosciute, nelle seguenti quattro categorie e rispettando per ogni categoria la % ad essa attribuita con uno scostamento massimo del 20% nell’ambito della categoria e 10% tra le categorie:

A.      spese insegnanti 50%;

B.      spese allievi 15%;

C.      spese di funzionamento e gestione 15%;

D.      altre spese 20%;

 

SPESE RICONOSCIUTE PER CATEGORIA.

Categoria A:

-    retribuzioni oneri e spese personale docente interno e/o esterno;

-                                        tutors interni e/o esterni;

-                                        Coordinatore Regionale (quota parte);

o Direttore del corso (quota parte) interno e/o esterno.

Categoria B - Allievi:

-    break:

-    rimborso spese per soggetti residenti oltre 10 Km dalla sede del Corso;

-    assicurazione.

 

Categoria C:

-    affitto;

-    materiale didattico individuale;

-    materiale didattico collettivo (in quota parte);

-    retribuzioni ed oneri personale non docente interno (quota parte) e/o esterno;

-    energia, gas ed acqua;

-    riscaldamento e/o condizionamento;

-    spese telefoniche cancelleria e stampati;

-    spese varie di gestione.

 

Categoria D:

-    progettazione(in quota parte);

-    elaborazione testi didattici e dispense;

-    stage (in quota parte);

-    verifica finale;

-    attestati;

-    INAIL;

-    monitoraggio.

I compensi e/o retribuzioni devono essere calcolati tenendo presente quanto previsto per identici o similari corsi organizzati dalla Direzione Politiche Attive del lavoro della Formazione e dell’Istruzione.

Attività corsuali

Per le attività corsuali dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

a.       Predisposizione di Registri per la presenza dei partecipanti, da vidimare, da parte del Servizio Sostegno Imprese Agricole (S.I.A.) della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca, prima dell’inizio del corso.

b.      Comunicazione al Servizio Sostegno Imprese Agricole, almeno cinque giorni prima dell’inizio del corso, il calendario dell’attività mensile e del relativo programma.

c.       Segnalazione al S.I.A., almeno 15 giorni prima dell’ultima lezione in calendario, della data di completamento del corso al fine dell’eventuale presenza di un Funzionario regionale per il colloquio finale.

d.      Comunicazione al S.I.A., in tempo utile, per eventuali controlli, di qualsiasi variazione nel calendario delle attività e/o del programma.

e.       Eventuali variazioni al programma dovranno essere autorizzate dal SIA.

f.       L’Ente organizzatore provvederà a rilasciare l’attestato di frequenza a seguito di colloquio finale.

g.       Non potranno partecipare al colloquio finale e non avranno diritto al contributo coloro che hanno accumulato un numero di assenze superiore al 10% delle ore di durata del Corso.

h.       Dal giorno successivo alla data del presente atto potrà essere richiesta l’attivazione di corsi anche in assenza di determina di finanziamento.

Tali corsi potranno essere rendicontati solo se rientranti tra quelli ammessi a finanziamento e se siano stati rispettati tutte le condizioni previste dal presente bando e/o PSR per l’attività corsuale.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al PSR della Regione Abruzzo.

16 gennaio 2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Gaetano Valente


Alla Giunta Regionale

Direzione Agricoltura

Servizio S.I.A.

Via Catullo, 17

65100 PESCARA

per il tramite

Data presentazione

Domanda n.

 

 

Il/la sottoscritto/a,__________________________nato/a a_______________prov_______

Il _____________e residente in _________________CAP_____________via_____________

C.F.____________

indirizzo se diverso dalla residenza:______________________________CAP_____________

Comune______________________prov._____________

 

CHIEDE

 

Il contributo previsto dal bando relativo alla misura c (formazione professionale) dei P.S.R. della Regione Abruzzo, per la frequenza di un corso di:

 

ٱ   40 ore finalizzato a preparare gli agricoltori al riorientamento qualitativo della produzione, alla buona pratica agricola alla gestione economica dell’azienda e tutela a dell’ambiente;

 

ٱ   150 finalizzato a conferire ai giovani imprenditori al 1° insediamento quella qualifica sufficiente atta a gestire un’azienda agricola economicamente valida e rispettosa dell’ambiente.

Il corso é organizzato da:_______________________________________________________

 

DICHIARA

Superfici in zone svantaggiate

Ha

Are

Superficie Agricola Aziendale totale

Ha

Are

U.B.A.___________

per Corsi di 150 ore:

 

ٱ di essere giovane imprenditore al 1° insediamento con domanda approvata dalla Giunta Regionale; per Corsi di 40 ore:

 

ٱ di essere giovane imprenditore al primo insediamento

 

ٱ di essere in possesso della qualifica di IATP

 

ٱ di essere coltivatore diretto.

 

SI IMPEGNA

 

-         a frequentare il corso nei modi e termini previsti dal progetto che l’Ente formatore presenterà alla Regione Abruzzo.

 

In fede.

 

                          li,                                 

 

Allegati:

fotocopia documento di iden