Spedizione in abbonamento postale – Art. 2 comma 20/C L. 662/96

Autorizz. Dirpostel – L’Aquila

 

ANNO XXXIV

N. 15 SPECIALE

(Guide Alpine)

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

 

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

________________________________________________________________________________

PARTE I, II, III, IV                      - L’ AQUILA, 14 FEBBRAIO 2003 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.           

 

 


SOMMARIO

 

Parte I

 

Leggi, Regolamenti ed atti della Regione

 

ATTI

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMI E PROGETTI

 

DELIBERAZIONE 28.12.2002, n. 1186:

Anno 2002 - Programma attività per guide alpine ed accompagnatori di media montagna - L.R. n. 86/1998 - Programma attività per maestri di sci - L.R. n. 94/1996.     Pag. 2

 

 



PARTE I

 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

 

ATTI

 

 

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMI E PROGETTI

 

DELIBERAZIONE 28.12.2002, n. 1186:

Anno 2002 - Programma attività per guide alpine ed accompagnatori di media montagna - L.R. n. 86/1998 - Programma attività per maestri di sci - L.R. n. 94/1996.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. n. 86/1998 con oggetto: “Ordinamento della professione di guida alpina - maestro di alpinismo - di aspirante guida alpina - di accompagnatore di media montagna - maestro di escursionismo”;

Vista la L.R. n. 94/1996 con oggetto: “Ordinamento della professione dei maestri di sci”;

Visti in particolare gli artt. 7, 9, 12, 13, 20, 22, 24, 28, della L.R. n. 86/ 1998 e gli artt. 5, 7, 10, 11 e 14 della L.R. n. 94/1996 che assegnano alla Regione il compito di approvare la attività corsuali di che trattasi su proposta dei rispettivi Collegi regionali;

Tenuto conto

        dei pareri favorevoli espressi, sui corsi che con il presente atto s’intendono approvare:

-         dal Comitato Tecnico delle Guide Alpine, in data 11.12.2002 (all.”A”);

-         dal Comitato Tecnico degli Accompagnatori di Media Montagna, in data 11.12.2002 (all.”B”);

-         dal Comitato Tecnico - Ordinamento della Professione dei Maestri di sci, in data 12.12.2002 (all.”C”);

        che, per la realizzazione delle attività formative in argomento, con l’art. 2 della L.R. n. 29 del 29.11.2002, è stata stanziata la somma di euro 205.000,00 sul cap. 51412 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio in corso;

Ritenuto

        di approvare il programma delle attività formative della montagna - Anno 2002 - come trasmesso dalla Scuola Regionale per le professioni di montagna di Sulmona con nota n. 2742 del 12.12.2002 (all. “D”);

        di impegnare la somma di euro 205.000,00 sul cap. 51412 del bilancio di previsione in corso per la realizzazione delle attività di che trattasi;

        di disporre la massima diffusione dei bandi tramite l’inoltro delle locandine ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Amministrazioni Provinciali, ai Direttivi dei Collegi interessati, nonché alle altre Regioni;

        di fissare il termine di 30 giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente Deliberazione sul B.U.R.A. per la presentazione delle domande di ammissione ai corsi di che trattasi;

        di autorizzare la prosecuzione delle attività corsali, entro il biennio successivo all’anno di istituzione, in relazione alle condizioni climatiche della stagione invernale ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.R. n. 94/1996 e dell’art. 28, comma 2, della L.R. n. 96/1998;

        di rinviare a successivo atto la copertura finanziaria per l’anno 2003 dei corsi di che trattasi secondo il quadro finanziario riportato nell’allegato “D”;

Dato atto che l’urgenza e l’indifferibilità di cui all’Art. 33, comma 8 della L.R. n. 3 del 25.3.2002, così come modificato dall’art. 7, comma 1 della L.R. n. 25 del 26.11.2002, sono da riferire a possibili gravi danni, per la stagione invernale, dovuti al mancato avvio delle attività formative per le professioni di montagna;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione e dell’istruzione e dal suo Direttore sulla legittimità e la regolarità della presente deliberazione, non soggetta a controllo ai sensi della legge 127/97;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa:

1)     di approvare il programma delle attività formative della montagna - Anno 2002 - come trasmesso dalla Scuola Regionale per le professioni di montagna di Sulmona con nota n. 2742 del 12.12.2002 (all. “D”);

2)     di impegnare la somma di euro 205.000,00 sul cap. 51412 del bilancio di previsione in corso per la realizzazione delle attività di che trattasi;

3)     di disporre la massima diffusione dei bandi tramite l’inoltro delle locandine ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Amministrazioni Provinciali, ai Direttivi dei Collegi interessati, nonché alle altre Regioni;

4)     di fissare il termine di 30 giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente Deliberazione sul B.U.R.A. per la presentazione delle domande di ammissione ai corsi di che trattasi;

5)     di autorizzare la prosecuzione delle attività corsali, entro il biennio successivo all’anno di istituzione, in relazione alle condizioni climatiche della stagione invernale ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.R. n. 94/1996 e dell’art. 28, comma 2, della L.R. n. 96/1998;

6)     di rinviare a successivo atto la copertura finanziaria per l’anno 2003 dei corsi di che trattasi secondo il quadro finanziario riportato nell’allegato “D”;