D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - D.Lgs. 13/01/2003, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - D.D. n. DN/27 del 01/03/2010. Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE - Violazione dell’art. 14, lett. b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Ex discarica comunale per rifiuti non pericolosi in località “Reperduso”, in agro del Comune di Campotosto (AQ). Fare proprio il certificato di regolare esecuzione dei lavori di chiusura e post gestione della discarica comunale. Ritenere concluso il procedimento ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. di avvenuta chiusura e ripristino del sito di discarica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,

 

1.              di fare proprio:

a.              del parere tecnico favorevole con condizioni/prescrizioni dell’ARTA - Distretto provinciale di L’Aquila, di cui alla nota prot.n. 34750/2017 del 30/11/2017;

b.              della nota prot.n. 36458/2017 del 13/12/2017 dell’ARTA - Distretto provinciale di L’Aquila;

c.              degli esiti delle risultanze del rilievo planoaltimetrico eseguito in data 28.11.2017, trasmesse dall’ARTA Abruzzo con nota prot.n. 26702/2018 del 22/06/2018, nella quale si è evidenziato quanto segue: “omissis… dalla sovrapposizione tra la planimetria del progetto approvato e il rilievo planoaltimetrico eseguito da ARTA, e dal confronto tra la sezione longitudinale nr. 3 del progetto approvato e quello ottenuto dal rilievo topografico ARTA, si riscontrano dei minimi scostamenti, comunque contenuti all’interno del 15% dell’art. 45, comma d) della L.R. n. 45/2007 e s.m.i., sia planimetricamente che in altimetria. …omissis”;

d.              del certificato di regolare esecuzione dei lavori di chiusura e post-gestione della discarica comunale ai sensi del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., ai sensi della D.D. n. DN/27 del 01.03.2010, trasmesso dal Comune di Campotosto con nota prot.n. 648 del 01/03/2018;

e.              della nota prot.n. 41518/2018 del 28/09/2018 dell’ARTA - Distretto provinciale di L’Aquila;

2.              di dichiarare ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 36/03 e s.m.i. ed a seguito della procedura tecnico-amministrativa attuata nel sito dell’ex discarica comunale, il procedimento concluso;

3.              di approvare la chiusura DEFINITIVA della discarica comunale per rifiuti non pericolosi in località “Reperduso” in agro del Comune di Campotosto (AQ), avvenuta in conformità alle disposizioni vigenti, come attestato dagli Enti competenti (Comune, ARTA Abruzzo, etc.);

4.              di prescrivere al Comune di Campotosto:

a.              la trasmissione al SGR in originale, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, comunque prima dell’inizio dei lavori, della polizza fideiussoria per gli adempimenti concernenti la post-chiusura della discarica pubblica dismessa, adeguata alla DGR n. 254/2016;

b.              l’attuazione dei monitoraggi ambientali di post-gestione di cui all’Allegato 2 al D.lgs. 36/03 e s.m.i., al fine di evitare rischi per l’ambiente circostante il sito di discarica;

c.              che lo strumento urbanistico generale riporti espressamente che l’area è stata interessata da un’attività di smaltimento rifiuti (discarica), prevedendo limitazioni d’uso del sito, affinché, anche in caso di successivo utilizzo, sia garantita l’integrità dei presidi assunti per il recupero dell’area di discarica, la protezione delle matrici ambientali e la salute pubblica;

d.              che i registri di carico/scarico relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica siano conservati, ai sensi dell’art. 190 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

5.              di stabilire che il presente provvedimento ha validità per un periodo pari ad anni 10 (dieci) dalla notifica dello stesso;

6.              di redigere il presente atto in n. 1 originale, di cui viene fatta notifica ai sensi di legge, al Comune di Campotosto (AQ);

7.              di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee - Struttura di Missione per le procedure d’infrazione alla normativa UE, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento, al Presidente Vicario della Giunta regionale, al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, al Direttore del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali, alla Provincia di L’Aquila, all’ARTA - Distretto provinciale di L’Aquila ed alla ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila;

8.              di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

 

Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, let. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199). 

 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini