Procedura di
Infrazione UE 2003/2077 - Causa C-196/13 - Discariche abusive. Sentenza della
Corte di Giustizia del 26 aprile 2007 - Ricorso ex Art 260 TFUE del 16 aprile
2013 - Sentenza del 2 dicembre 2014. Stato delle attività tecnico-amministrative
del Servizio Gestione Rifiuti per la bonifica/messa in sicurezza permanente dei
siti interessati. Rapporto attività al 31/05/2018.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le
motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate
e trascritte,
1.
di approvare il rapporto
riguardante le attività
tecnico-amministrative del Servizio Gestione Rifiuti - Ufficio Attività
Tecniche ed Ufficio Piani e Programmi, riferite alla Procedura di Infrazione UE
2003/2077 - Sentenza della Corte di
Giustizia ex Art. 228 TCE del 26 aprile 2007 - Causa C-196/13 - Discariche
abusive - Ricorso ex Art. 260 TFUE del 16 aprile 2013, che attualmente
coinvolge la Regione Abruzzo; di cui all’Allegato
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.
di
confermare la massima collaborazione del
Servizio Gestione Rifiuti al Commissario straordinario, Generale B. CC.
Giuseppe Vadalà, dell’Arma dei Carabinieri, per il
positivo superamento della Procedura di Infrazione UE 2003 – 2077 Causa
C-196/13;
3.
di invitare
i Comuni interessati al più rigoroso rispetto delle disposizioni emanate dalla
Regione Abruzzo e dalla Struttura commissariale;
4.
di
confermare il pieno impegno del Servizio
Gestione Rifiuti, nonostante le note carenze organizzative in cui versa lo
stesso, ad adempiere alle attività di competenza, connesse alla Procedura di
Infrazione UE 2003 – 2077 Causa C-196/13, nei tempi più stretti possibili,
compatibilmente al ruolo ed all’impegno degli altri Enti e soggetti, pubblici e
privati interessati ed al quadro normativo vigente in materia;
5.
di
provvedere a sollecitare tutti gli Enti
e/o soggetti interessati, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., affinché adempiano, per i siti interessati, nei
tempi più celeri possibili e, comunque, entro le scadenze temporali previste
dai programmi di finanziamento di cui alle convenzioni sottoscritte riferite
agli interventi progettati e connessi al rispetto degli obblighi previsti dal
Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché per la puntuale attuazione del Programmi
nazionali e regionali di finanziamento: APQ MATTM/Legge n. 147/2013 - POR FESR
2007 - 2013, PAC, .. etc.;
6.
di
riservarsi in caso di gravi inadempienze
degli Enti interessati, l’adozione degli opportuni provvedimenti, anche in via
sostitutiva da parte della Regione Abruzzo (nomina
commissari “ad acta”), ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e artt. 54, co. 3 e 55 della L.R. 45/07 e s.m.i. per i siti di competenza regionale (Comuni di:
Balsorano e Cepagatti);
7.
di richiedere alle Autorità ed organismi regionali
competenti, l’adozione di ogni utile azione e/o provvedimento al fine di
garantire la completa attuazione degli interventi di bonifica/messa in
sicurezza permanente delle discariche interessate dalla Procedura di Infrazione
2003/2077 - Causa C-196/13, in attuazione delle disposizioni previste dal
Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
8.
di
inviare il presente provvedimento al
Commissario straordinario, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento, al Presidente
della Giunta regionale, al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta
regionale, al Direttore del Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e
Politiche Ambientali, al Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità
della Normativa Europea, Aiuti di Stato, all’ARTA - Direzione Generale, alla
Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” – Gruppo di Pescara, all’ANCI
ed a tutti gli Enti e/o soggetti interessati;
9.
di disporre la pubblicazione integrale del presente
provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e
sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge
07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso,
nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, let. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n.
1199).
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini