Voltura temporanea accreditamento predefinitivo a favore
della società ALTHEA s.r.l. a seguito di affitto di ramo di azienda della
società Centro Fisiokinesiterapico Gloria s.r.l. per
prestazioni di Ambulatorio di riabilitazione fisica (Stabilimenti di
Fisiokinesiterapia) in Avezzano (AQ)
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la L.R. 31/07/2007, n. 32, recante “Norme
generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”
e ss. mm. e ii.;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 6 della citata legge regionale, così come modificato, da
ultimo, dall’art. 9, comma 5, della L.R. 02/05/2016, n. 12, con l’aggiunta del
comma 6-bis, a tenore del quale:
“La Giunta regionale adotta il
provvedimento di voltura dell’accreditamento in caso di cessione a qualsiasi
titolo dell’attività accreditata o di fusione societaria. (…)”;
DATO ATTO che:
-
con nota del 13 agosto 2018, acquisita al prot. n. RA/0229801/18 del 14 agosto 2018, le società
Centro Fisiokinesiterapico Gloria s.r.l., con sede in
Avezzano, n. C.F. e P.IVA 01192960662, autorizzata e provvisoriamente
accreditata, e ALTHEA s.r.l., con sede in Avezzano, n. C.F. e P.IVA
02020790669, hanno comunicato che «il
giorno 14 febbraio 2018 a seguito di Contratto di Affitto di Ramo d’Azienda,
autenticato dal Notaio Simona Iorio di Avezzano rep. 2.975/2.175, la società
CENTRO FISIOKINESITERAPICO GLORIA S.R.L. concedeva in affitto alla società
ALTHEA s.r.l il ramo d’azienda nella disponibilità
dell’affittante, avente per oggetto l’attività di Fisiokinesiterapia»,
avanzando istanza congiunta di «voltura
dell’Autorizzazione e dell’Accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 6
comma 6 bis della L.R. 32/2007 e s.m.i.»;
-
con pec del 15 ottobre 2018, acquisita in pari data al prot. n. RA/0282956/18, il Comune di Avezzano ha trasmesso
il provvedimento di “Integrazione voltura di atto autorizzativo per l’esercizio
dell’attività sanitaria di riabilitazione”, prot. n.
46408/18 del 25 settembre 2018, ad integrazione del provvedimento di voltura di
atto autorizzativo prot. 19326/18 del 19 marzo 2018,
rilasciati a favore del legale rappresentante della società ALTHEA s.r.l., a
seguito dell’atto Notaio Simona Iorio, rep. 3.289, racc.
2.422 del 14 settembre 2018, di integrazione affitto di ramo d’azienda,
concernente la durata, stabilita in anni 6 (sei) a decorrere dalla data del
giorno 1 marzo 2018 e fino al 28 febbraio 2024;
PRECISATO che risulta acquisita agli atti del
Dipartimento per la Salute e il Welfare, a seguito di specifica richiesta del
Servizio Programmazione socio sanitaria, l’ulteriore documentazione integrativa
prodotta dalla società ALTHEA s.r.l.
con nota acquisita al protocollo regionale al n. RA/0282925/18 del 15 ottobre
2018, e, in particolare, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 da parte del legale rappresentante della società, dei soci e del
Direttore Sanitario dell’ambulatorio inerenti il possesso dei requisiti di
ordine generale;
PRESO ATTO che con il citato provvedimento di
Integrazione voltura di atto autorizzativo prot. n.
46408/18 del 25 settembre 2018, il Comune di Avezzano ha rilasciato alla
società ALTHEA s.r.l., con sede
legale in Avezzano, via A. Infante n. 40, C.F. e n. iscrizione nel Registro
delle Imprese di L’Aquila 02020790669, in persona del legale rappresentante, Iacutone Giulia, C.F. CTNGLI88H48H501T, l’autorizzazione «all’esercizio dell’attività di
Fisiokinesiterapia nei locali siti ad Avezzano (AQ) in via Adolfo Infante 40
nell’arco di tempo compreso tra il 1 marzo 2018 e il 28 febbraio 2024»;
RITENUTO che la generica espressione “cessione
a qualsiasi titolo” contenuta nell’art. 6, comma 6-bis, primo periodo, L.R. 31
luglio 2007, n. 32 e ss. mm. e ii., possa ricomprendere,
stante la sua ampiezza ed omnicomprensività, anche
l’istituto contrattuale tipizzato dell’affitto di azienda, in quanto
quest’ultimo non è altro se non il trasferimento, seppure temporaneo, da parte
del proprietario ad altro soggetto della gestione del complesso dei beni
unitari che compongono l’azienda di cui si conserva la titolarità;
CONSIDERATO che l’Avvocatura regionale con nota prot. n. 208708/PA40/18 del 23 luglio 2018, in riscontro
alla richiesta di parere del Servizio Programmazione socio sanitaria, Prot. n. RA/0199186/18 del 12 luglio 2018, ha confermato la
suddetta interpretazione della norma ai fini della voltura dell’accreditamento;
RITENUTO di dover approvare a favore della
società denominata ALTHEA s.r.l.,
con sede legale in Avezzano, via A. Infante n. 40, n. C.F., P.IVA e n.
iscrizione nel Registro delle Imprese di L’Aquila 02020790669, con
amministratore unico Iacutone Giulia, il
provvedimento di voltura temporanea dell’accreditamento predefinitivo,
già in capo alla società CENTRO FISIOKINESITERAPICO GLORIA S.R.L., per le
prestazioni di “Ambulatorio di riabilitazione fisica (Stabilimenti di
Fisiokinesiterapia)”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio
Regionale n. 24 del 16.08.2018, con il quale è stato disposto lo scioglimento
del Consiglio Regionale;
DATO ATTO che il Dirigente del Servizio
Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento Salute e Welfare, apponendo la
propria firma in calce al presente provvedimento, attesta che lo stesso è
adottato in quanto rientrante nei limiti di cui all’articolo 86, comma 3, del
vigente Statuto, afferendo all’attività di ordinaria amministrazione, in quanto
trattasi di provvedimento di attuazione della normativa in materia di
autorizzazione e accreditamento istituzionale;
DATO ATTO che il Dirigente del Servizio
Programmazione socio sanitaria ha attestato che il presente provvedimento non
comporta oneri a carico del bilancio regionale;
DATO ATTO che:
-
il Dirigente del Servizio Programmazione
Socio Sanitaria del Dipartimento Salute e Welfare, competente nelle materie
trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso;
-
il Direttore del Dipartimento per la
Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla
base del parere favorevole di cui al precedente punto, attesta che lo stesso è
conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento
medesimo;
A voti
espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per le
motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente
trascritte e approvate
1.
di
prendere atto del contratto di affitto del
14 febbraio 2018, autenticato dal Notaio Simona Iorio di Avezzano, rep. 2.975, racc. 2.175, così come integrato con atto del 14 settembre
2018, rep. 3.289, racc. 2.422, agli atti del
Dipartimento per la Salute e il Welfare, con il quale la società CENTRO
FISIOKINESITERAPICO GLORIA S.R.L. concede in affitto alla società ALTHEA s.r.l. il ramo d’azienda nella
disponibilità dell’affittante, avente per oggetto l’attività di
Fisiokinesiterapia, per una durata stabilita in anni 6 (sei) a decorrere dalla
data del giorno 1 marzo 2018 e fino al 28 febbraio 2024;
2.
di
prendere atto del provvedimento di
“Integrazione voltura di atto autorizzativo per l’esercizio dell’attività
sanitaria di riabilitazione”, prot. n. 46408/18 del
25 settembre 2018, con il quale il Comune di Avezzano ha integrato il
provvedimento di voltura di atto autorizzativo prot.
19326/18 del 19 marzo 2018, rilasciando alla società ALTHEA s.r.l., con sede legale in Avezzano, via A. Infante n. 40,
C.F. e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di L’Aquila 02020790669, in
persona del legale rappresentante, Iacutone Giulia,
l’autorizzazione «all’esercizio dell’attività
di Fisiokinesiterapia nei locali siti ad Avezzano (AQ) in via Adolfo Infante 40
nell’arco di tempo compreso tra il 1 marzo 2018 e il 28 febbraio 2024»;
3.
di disporre a favore della società denominata ALTHEA s.r.l., con sede legale in
Avezzano, via A. Infante n. 40, C.F. e n. iscrizione nel Registro delle Imprese
di L’Aquila 02020790669, in persona del legale rappresentante, Iacutone Giulia, la voltura, per la durata del contratto di
affitto, dell’accreditamento predefinitivo, già in
capo alla Società denominata CENTRO FISIOKINESITERAPICO GLORIA S.R.L., con sede
legale in Avezzano, via A. Infante n. 40, n. C.F. e P.IVA 01192960662, per le
prestazioni di “Ambulatorio di riabilitazione fisica (Stabilimenti di
Fisiokinesiterapia)”;
4.
di
precisare che, ai sensi dell’art. 8
quater, comma 2, D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm. e ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce
vincolo per le Aziende e gli Enti del servizio sanitario nazionale a
corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli
accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies, D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm. e ii.;
5.
di precisare che, ai sensi dell’art. 7-bis della
Legge Regionale n. 32/2007 e ss.mm e ii., l’accreditamento istituzionale o
quello predefinitivo sono automaticamente sospesi
dalla Giunta Regionale, nei confronti dei soggetti privati accreditati, ai
sensi dell’art. 6 e delle strutture di cui all’art.12, comma 1, lett. a) della stessa Legge Regionale in fase di
accreditamento predefinitivo, qualora la Direzione
Sanità regionale accerti, secondo il procedimento previsto dalla normativa,
nell’ambito di prestazioni rese per conto del SSN, una situazione di
irregolarità nell’adempimento agli obblighi retributivi e contributivi nei
confronti del personale dipendente riferita almeno a tre mensilità consecutive,
fino all’eventuale regolarizzazione dei predetti obblighi;
6.
di dare
atto che il Dirigente del Servizio
Programmazione socio sanitaria ha attestato che il presente provvedimento non
prevede oneri a carico del bilancio regionale;
7.
di dare
atto che il Dirigente del Servizio
Programmazione socio sanitaria del Dipartimento Salute e Welfare, apponendo la
propria firma in calce al presente provvedimento, ha attestato che esso è
adottato in quanto rientrante nei limiti di cui all’articolo 86, comma 3, del
vigente Statuto, afferendo all’attività di ordinaria amministrazione;
8.
di
notificare il presente provvedimento alle
società ALTHEA s.r.l. e Centro Fisiokinesiterapico
Gloria s.r.l., con sede legale in Avezzano, via A. Infante n. 40;
9.
di
trasmettere copia del presente
provvedimento ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., all’Agenzia Sanitaria
Regionale, nonché ai competenti Servizi del Dipartimento per la Salute e il
Welfare e ai Ministeri affiancanti il Piano di Rientro, disponendo di porre in
essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.