Voltura temporanea accreditamento predefinitivo a favore della società ALTHEA s.r.l. a seguito di affitto di ramo di azienda della società Centro Fisiokinesiterapico Gloria s.r.l. per prestazioni di Ambulatorio di riabilitazione fisica (Stabilimenti di Fisiokinesiterapia) in Avezzano (AQ)

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la L.R. 31/07/2007, n. 32, recante “Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private” e ss. mm. e ii.;

 

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 6 della citata legge regionale, così come modificato, da ultimo, dall’art. 9, comma 5, della L.R. 02/05/2016, n. 12, con l’aggiunta del comma 6-bis, a tenore del quale:

“La Giunta regionale adotta il provvedimento di voltura dell’accreditamento in caso di cessione a qualsiasi titolo dell’attività accreditata o di fusione societaria. (…)”;

 

DATO ATTO che:

-           con nota del 13 agosto 2018, acquisita al prot. n. RA/0229801/18 del 14 agosto 2018, le società Centro Fisiokinesiterapico Gloria s.r.l., con sede in Avezzano, n. C.F. e P.IVA 01192960662, autorizzata e provvisoriamente accreditata, e ALTHEA s.r.l., con sede in Avezzano, n. C.F. e P.IVA 02020790669, hanno comunicato che «il giorno 14 febbraio 2018 a seguito di Contratto di Affitto di Ramo d’Azienda, autenticato dal Notaio Simona Iorio di Avezzano rep. 2.975/2.175, la società CENTRO FISIOKINESITERAPICO GLORIA S.R.L. concedeva in affitto alla società ALTHEA s.r.l il ramo d’azienda nella disponibilità dell’affittante, avente per oggetto l’attività di Fisiokinesiterapia», avanzando istanza congiunta di «voltura dell’Autorizzazione e dell’Accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 6 comma 6 bis della L.R. 32/2007 e s.m.i.»;

-           con pec del 15 ottobre 2018, acquisita in pari data al prot. n. RA/0282956/18, il Comune di Avezzano ha trasmesso il provvedimento di “Integrazione voltura di atto autorizzativo per l’esercizio dell’attività sanitaria di riabilitazione”, prot. n. 46408/18 del 25 settembre 2018, ad integrazione del provvedimento di voltura di atto autorizzativo prot. 19326/18 del 19 marzo 2018, rilasciati a favore del legale rappresentante della società ALTHEA s.r.l., a seguito dell’atto Notaio Simona Iorio, rep. 3.289, racc. 2.422 del 14 settembre 2018, di integrazione affitto di ramo d’azienda, concernente la durata, stabilita in anni 6 (sei) a decorrere dalla data del giorno 1 marzo 2018 e fino al 28 febbraio 2024;

 

PRECISATO che risulta acquisita agli atti del Dipartimento per la Salute e il Welfare, a seguito di specifica richiesta del Servizio Programmazione socio sanitaria, l’ulteriore documentazione integrativa prodotta dalla società ALTHEA s.r.l. con nota acquisita al protocollo regionale al n. RA/0282925/18 del 15 ottobre 2018, e, in particolare, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del legale rappresentante della società, dei soci e del Direttore Sanitario dell’ambulatorio inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale;

 

PRESO ATTO che con il citato provvedimento di Integrazione voltura di atto autorizzativo prot. n. 46408/18 del 25 settembre 2018, il Comune di Avezzano ha rilasciato alla società ALTHEA s.r.l., con sede legale in Avezzano, via A. Infante n. 40, C.F. e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di L’Aquila 02020790669, in persona del legale rappresentante, Iacutone Giulia, C.F. CTNGLI88H48H501T, l’autorizzazione «all’esercizio dell’attività di Fisiokinesiterapia nei locali siti ad Avezzano (AQ) in via Adolfo Infante 40 nell’arco di tempo compreso tra il 1 marzo 2018 e il 28 febbraio 2024»;

 

RITENUTO che la generica espressione “cessione a qualsiasi titolo” contenuta nell’art. 6, comma 6-bis, primo periodo, L.R. 31 luglio 2007, n. 32 e ss. mm. e ii., possa ricomprendere, stante la sua ampiezza ed omnicomprensività, anche l’istituto contrattuale tipizzato dell’affitto di azienda, in quanto quest’ultimo non è altro se non il trasferimento, seppure temporaneo, da parte del proprietario ad altro soggetto della gestione del complesso dei beni unitari che compongono l’azienda di cui si conserva la titolarità;

 

CONSIDERATO che l’Avvocatura regionale con nota prot. n. 208708/PA40/18 del 23 luglio 2018, in riscontro alla richiesta di parere del Servizio Programmazione socio sanitaria, Prot. n. RA/0199186/18 del 12 luglio 2018, ha confermato la suddetta interpretazione della norma ai fini della voltura dell’accreditamento;

 

RITENUTO di dover approvare a favore della società denominata ALTHEA s.r.l., con sede legale in Avezzano, via A. Infante n. 40, n. C.F., P.IVA e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di L’Aquila 02020790669, con amministratore unico Iacutone Giulia, il provvedimento di voltura temporanea dell’accreditamento predefinitivo, già in capo alla società CENTRO FISIOKINESITERAPICO GLORIA S.R.L., per le prestazioni di “Ambulatorio di riabilitazione fisica (Stabilimenti di Fisiokinesiterapia)”;

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 24 del 16.08.2018, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Regionale;

 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento Salute e Welfare, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento, attesta che lo stesso è adottato in quanto rientrante nei limiti di cui all’articolo 86, comma 3, del vigente Statuto, afferendo all’attività di ordinaria amministrazione, in quanto trattasi di provvedimento di attuazione della normativa in materia di autorizzazione e accreditamento istituzionale;

 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Programmazione socio sanitaria ha attestato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;                                                               

 

DATO ATTO che:

-           il Dirigente del Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento Salute e Welfare, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso;

-           il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

 

A voti espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

 

1.              di prendere atto del contratto di affitto del 14 febbraio 2018, autenticato dal Notaio Simona Iorio di Avezzano, rep. 2.975, racc. 2.175, così come integrato con atto del 14 settembre 2018, rep. 3.289, racc. 2.422, agli atti del Dipartimento per la Salute e il Welfare, con il quale la società CENTRO FISIOKINESITERAPICO GLORIA S.R.L. concede in affitto alla società ALTHEA s.r.l. il ramo d’azienda nella disponibilità dell’affittante, avente per oggetto l’attività di Fisiokinesiterapia, per una durata stabilita in anni 6 (sei) a decorrere dalla data del giorno 1 marzo 2018 e fino al 28 febbraio 2024;

2.              di prendere atto del provvedimento di “Integrazione voltura di atto autorizzativo per l’esercizio dell’attività sanitaria di riabilitazione”, prot. n. 46408/18 del 25 settembre 2018, con il quale il Comune di Avezzano ha integrato il provvedimento di voltura di atto autorizzativo prot. 19326/18 del 19 marzo 2018, rilasciando alla società ALTHEA s.r.l., con sede legale in Avezzano, via A. Infante n. 40, C.F. e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di L’Aquila 02020790669, in persona del legale rappresentante, Iacutone Giulia, l’autorizzazione «all’esercizio dell’attività di Fisiokinesiterapia nei locali siti ad Avezzano (AQ) in via Adolfo Infante 40 nell’arco di tempo compreso tra il 1 marzo 2018 e il 28 febbraio 2024»;

3.              di disporre a favore della società denominata ALTHEA s.r.l., con sede legale in Avezzano, via A. Infante n. 40, C.F. e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di L’Aquila 02020790669, in persona del legale rappresentante, Iacutone Giulia, la voltura, per la durata del contratto di affitto, dell’accreditamento predefinitivo, già in capo alla Società denominata CENTRO FISIOKINESITERAPICO GLORIA S.R.L., con sede legale in Avezzano, via A. Infante n. 40, n. C.F. e P.IVA 01192960662, per le prestazioni di “Ambulatorio di riabilitazione fisica (Stabilimenti di Fisiokinesiterapia)”;

4.              di precisare che, ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm. e ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies, D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm. e ii.;

5.              di precisare che, ai sensi dell’art. 7-bis della Legge Regionale n. 32/2007 e ss.mm e ii., l’accreditamento istituzionale o quello predefinitivo sono automaticamente sospesi dalla Giunta Regionale, nei confronti dei soggetti privati accreditati, ai sensi dell’art. 6 e delle strutture di cui all’art.12, comma 1, lett. a) della stessa Legge Regionale in fase di accreditamento predefinitivo, qualora la Direzione Sanità regionale accerti, secondo il procedimento previsto dalla normativa, nell’ambito di prestazioni rese per conto del SSN, una situazione di irregolarità nell’adempimento agli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente riferita almeno a tre mensilità consecutive, fino all’eventuale regolarizzazione dei predetti obblighi;

6.              di dare atto che il Dirigente del Servizio Programmazione socio sanitaria ha attestato che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del bilancio regionale;

7.              di dare atto che il Dirigente del Servizio Programmazione socio sanitaria del Dipartimento Salute e Welfare, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento, ha attestato che esso è adottato in quanto rientrante nei limiti di cui all’articolo 86, comma 3, del vigente Statuto, afferendo all’attività di ordinaria amministrazione;

8.              di notificare il presente provvedimento alle società ALTHEA s.r.l. e Centro Fisiokinesiterapico Gloria s.r.l., con sede legale in Avezzano, via A. Infante n. 40;

9.              di trasmettere copia del presente provvedimento ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., all’Agenzia Sanitaria Regionale, nonché ai competenti Servizi del Dipartimento per la Salute e il Welfare e ai Ministeri affiancanti il Piano di Rientro, disponendo di porre in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.