LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.P.C.M.
12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502”;
VISTO in
particolare l’art. 14 Erogazione di prodotti dietetici, che assicura
alle persone affette da celiachia l'erogazione degli alimenti senza glutine
specificamente formulati per celiaci o per persone intolleranti al glutine, nei
limiti dei tetti massimi di spesa mensili fissati con Decreto del Ministero
della Salute;
VISTA la Legge 4
luglio 2005, n. 123, recante “Norme per la protezione dei soggetti malati
di celiachia”;
VISTO il D.M. 8
giugno 2001 recante Assistenza
sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione
particolare, come modificato con D.M. 17 maggio 2016, istitutivo del
Registro nazionale dei prodotti erogabili a carico del SSN;
PRECISATO che il
suddetto Registro comprende nella sezione 2 gli alimenti senza glutine
specificamente formulati per celiaci, ed è soggetto ad aggiornamento periodico
pubblicato nella pagina web dedicata del Ministero della Salute;
VISTO il D.M.
10 agosto 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 - Serie generale
del 28 agosto 2018, con il quale sono stati aggiornati i limiti massimi di
spesa mensile per l’erogazione dei prodotti senza glutine destinati ai pazienti
celiaci, ed è stata programmata la revisione del Registro nazionale ex D.M. 8
giugno 2001 secondo le categorie di alimenti specificati all’art. 2 del
medesimo D.M. 10 agosto 2018;
PRESO
ATTO che,
come precisato nelle premesse parti integranti del medesimo decreto
ministeriale, tale revisione del Registro nazionale è finalizzata al
mantenimento delle sole categorie di sostituti degli alimenti caratterizzati
tradizionalmente dalla presenza di cereali contenenti glutine, con esclusione
di quanto ne è già naturalmente privo, alla luce della possibilità intervenuta,
per gli alimenti destinati al consumo generale, di riportare la dicitura “senza
glutine” come informazione accessoria allorquando composti da ingredienti
naturalmente privi di glutine;
PRESO
ATTO, in
particolare, che:
-
l’art.
3 D.M. 10 agosto 2018 definisce i nuovi limiti di spesa per l’erogazione
gratuita degli alimenti senza glutine, già stabiliti con precedente D.M. 4
maggio 2006, come da Allegato 1 allo stesso D.M. 10 agosto 2018;
-
l’art.
4 comma 1 D.M. 10 agosto 2018 prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del D.M. 10 agosto 2018 venga pubblicato il Registro nazionale privo
degli alimenti non ricompresi nelle categorie di cui all’art. 2 succitato;
-
l’art.
4 comma 2 D.M. 10 agosto 2018 dispone che entro tre mesi dalla pubblicazione del
Registro nazionale di cui al punto precedente le Regioni provvedano ad adeguare
le modalità di erogazione degli alimenti destinati ai pazienti celiaci;
-
l’art.
6 D.M. 10 agosto 2018 abroga espressamente il precedente D.M. 4 maggio
2006;
RICHIAMATA la D.G.R.
26 settembre 2017, n. 521 “Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Approvazione delle
prime disposizioni attuative”, con la quale sono stati tra l’altro recepiti
gli allegati 8 e 8 bis del D.P.C.M. LEA 12 gennaio 2017 (cfr. Allegato
“C” e Allegato “D”, parti integranti e sostanziali delle medesima D.G.R. n.
521/2017) relativi all’elenco delle malattie croniche ed invalidanti con
diritto alla esenzione dalla partecipazione al costo delle correlate
prestazioni ivi specificate, tra le quali è ricompresa anche la malattia
celiaca;
RICHIAMATE, altresì, le
disposizioni regionali relative alle modalità di erogazione gratuita dei
prodotti dietetici ai soggetti celiaci, come stabilite con la D.G.R. 18
febbraio 2008 n. 117, modificativa ed integrativa della D.G.R. 8 marzo 2005
n. 277;
PRESO
ATTO
della Nota del Ministero della Salute prot. 0036901-26/09/2018-DGISAN-MDS-P,
con la quale la Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e
Nutrizione con riferimento all’applicazione del D.M. 10 agosto 2018 ha
precisato la vigenza dei nuovi limiti mensili massimi di spesa a far data dal
12 settembre 2018, ed ha contestualmente chiarito che fino alla pubblicazione
del Registro nazionale aggiornato occorresse far riferimento a quanto incluso
nel registro allora disponibile;
PRESO
ATTO,
altresì, della nota del Ministero della Salute prot.
0040810-25/10/2018-DGISAN-MDS-P, di comunicazione alle Regioni
dell’aggiornamento a far data dal 24 ottobre 2018 del Registro nazionale ex
D.M. 8 giugno 2001, adeguato alle previsioni di cui al richiamato art. 2 del
D.M. 10 agosto 2018 per la sezione dei prodotti destinati ai pazienti celiaci;
CONSIDERATO
CHE:
-
con la Nota prot. RA0266238/18/DPF009 del 27
settembre 2018 (cfr., All. 01 parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento), il Servizio Programmazione socio-sanitaria del Dipartimento
per la Salute e il Welfare ha tempestivamente diramato le opportune indicazioni
alle Aziende UU.SS.LL. regionali, finalizzate all’attuazione del menzionato
D.M. 10 agosto 2018 con applicazione dei nuovi limiti di spesa entrati in
vigore il 12 settembre 2018, cioè dalla data di entrata in vigore del D.M. 10
agosto 2018;
-
con Nota prot. n. 0040620-24/10/2018 -DGISAN-MDS-P
(cfr., All. 02), la Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli
Alimenti e Nutrizione del Ministero della Salute ha convocato una riunione con
le Regioni, tenutasi il 30 ottobre u.s., per la discussione su alcune
problematiche medio tempore emerse dall’applicazione del Decreto in oggetto;
-
con Nota prot. RA/0309463/18/DPF009 dell’8 novembre
2018 (cfr., All. 03 parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento), il Servizio Programmazione socio-sanitaria ha fornito gli
ulteriori opportuni chiarimenti alle Aziende UU.SS. LL. in merito al Registro
nazionale ex D.M. 8 giugno 2001;
RITENUTO di dover
fare propri e confermare i contenuti delle predette Note regionali prot.
RA0266238/18/DPF009 del 27 settembre 2018 (cfr., All. 01) e prot.
RA/0309463/18/DPF009 del 8 novembre 2018 (cfr., All. 03), a garanzia dei
livelli essenziali di assistenza e tenuto conto delle necessità correlate agli obblighi
assunti con il piano di rientro dai disavanzi sanitari;
PRESO
ATTO
della pubblicazione sul sito web del Ministero della Salute
(http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3667&area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&menu=registri)
del Registro nazionale ex art. 7 D.M. 8 giugno 2001 come modificato con D.M. 17
maggio 2016, aggiornato alla data del 24 ottobre 2018 ed adeguato al D.M. 10
agosto 2018 per quanto concerne le categorie di prodotti per celiaci erogabili
con spesa a carico del SSN;
EVIDENZIATO CHE:
-
il Registro, istituito ai sensi dell’art. 7 D.M. 8
giugno 2001 come modificato con D.M. 17 maggio 2016, è articolato in 3 sezioni,
ciascuna per prodotto e per impresa, ed è aggiornato mensilmente;
-
a partire dall’aggiornamento del 24 ottobre 2018, per
eliminare prodotti notificati in passato e non più in commercio, vengono
pubblicati in via transitoria due registri per ciascuna sezione:
1.
il “Registro nazionale” con i prodotti notificati dal
2015, compresi quelli notificati dal 2 luglio 2018 con la procedura online;
2.
il “Registro transitorio”, con tutti i prodotti
notificati fino al 1 luglio 2018 attraverso il precedente sistema. Tale
registro sarà pubblicato fino al 30 giugno 2019, termine a partire dal quale saranno
considerati in commercio solo i prodotti confluiti nel “Registro nazionale”
indicato al punto 1);
CONSIDERATO, altresì,
che, ai sensi del già menzionato art. 4, comma 2, D.M. 10 agosto 2018, entro
tre mesi dalla pubblicazione del Registro nazionale le Regioni provvedono ad
adeguare le modalità di erogazione degli alimenti senza glutine;
RAVVISATA la
necessità, anche alla luce di quanto emerso dal confronto tra il Ministero
della Salute e le Regioni nella predetta riunione dello scorso 30 ottobre, ed
al fine di non arrecare disservizi all’utenza gravata da patologia cronica ed
invalidante, stabilire un percorso di transizione graduale nella scelta e
nell’utilizzo dei prodotti ancora disponibili nella rete distributiva;
STABILITO pertanto che
i pazienti interessati possano usufruire dei prodotti presenti nel Registro
nazionale fino al predetto ultimo aggiornamento del 24 ottobre 2018, e già in
giacenza alla medesima data del 24 ottobre 2018 presso le farmacie e gli
erogatori commerciali convenzionati, con oneri a carico del SSN nel rispetto
dei limiti mensili vigenti di spesa di cui al D.M. 10 agosto 2018;
RITENUTO quindi di
determinare, in via transitoria, ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.M. 10 agosto
2018 con riferimento ai prodotti già in giacenza alla data dello scorso 24
ottobre 2018 presso le farmacie e gli esercizi commerciali convenzionati ai
sensi della D.G.R. 18 febbraio 2008, n. 117 e già compresi nel Registro
nazionale fino alla medesima data, l’erogabilità a carico del SSR nel rispetto ed
entro i limiti mensili massimi di spesa vigenti sopradetti, e comunque fino
alla data improrogabile del prossimo 24 gennaio 2019;
VISTO il Decreto
del Presidente del Consiglio Regionale n. 24 del 16 agosto 2018, con il
quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Regionale;
VISTO l’articolo
86, comma 3, del vigente Statuto in forza del quale nel caso di
scioglimento anticipato del Consiglio Regionale le funzioni dello stesso sono
limitate a quelle previste dalla lett. a) del medesimo comma, mentre le
funzioni dell’Organo Esecutivo della Regione sono limitate all’ordinaria
amministrazione e agli atti indifferibili;
RITENUTO che la
presente deliberazione afferisce all’attività ordinaria in quanto trattasi di
provvedimento di attuazione della normativa in materia di programmazione
socio-sanitaria a garanzia dei livelli essenziali di assistenza;
CONSIDERATO, pertanto,
che la presente proposta deliberativa è validamente assunta, ai sensi
dell’articolo 86, comma 3, del vigente Statuto, nel periodo di vacatio
dell’Organo Consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto
del decreto del Presidente del Consiglio Regionale sopra citato, per le
motivazioni riportate nella narrativa che precede;
DATO
ATTO che
con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente del Servizio
Programmazione socio-sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare
attesta che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
regionale;
DATO
ATTO che:
-
il Dirigente del Servizio Programmazione
socio-sanitaria, competente nella materia trattata dal presente provvedimento,
ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
-
il Direttore del Dipartimento per la Salute e il
Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del
parere favorevole di cui al precedente punto, ha attestato che lo stesso è
conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento
medesimo;
A voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni specificate in premessa, che qui
si intendono integralmente trascritte e approvate
1.
di prendere atto e di confermare
integralmente il
contenuto di cui alle note del Dipartimento per la Salute e il Welfare prot.
RA0266238/18/DPF009 del 27 settembre 2018 e prot. RA/0309463/18/DPF009 dell’8
novembre 2018 (cfr., rispettivamente All. 01 e All. 03 parti integranti
al presente provvedimento) trasmesse alle Aziende UU.SS.LL. regionali in
attuazione del D.M. 10 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199
- Serie generale del 28 agosto 2018, ai fini dell’applicazione dello stesso;
2.
di ribadire in ragione
di quanto sopra la vigenza dei nuovi limiti mensili massimi di spesa per
prodotti destinati ai pazienti celiaci, come da Allegato 1 al DM 10 agosto
2018, a far data dal 12 settembre 2018:
3.
di dare atto della
pubblicazione sul sito web ministeriale del Registro nazionale ex DM 8 giugno
2001 e s.m.i., aggiornato alla data del 24 ottobre ed adeguato al DM 10 agosto
2018 per quanto concerne le categorie di prodotti per celiaci erogabili con
spesa a carico del SSN;
4.
di evidenziare che:
a.
il Registro, istituito ai sensi dell’art. 7 D.M. 8
giugno 2001 come modificato con D.M. 17 maggio 2016, è articolato in 3 sezioni,
ciascuna per prodotto e per impresa, ed è aggiornato mensilmente;
b.
a partire dall’aggiornamento del 24 ottobre 2018, per
eliminare prodotti notificati in passato e non più in commercio, vengono
pubblicati in via transitoria due registri per ciascuna sezione:
1.
il “Registro nazionale” con i prodotti notificati dal
2015, compresi quelli notificati dal 2 luglio 2018 con la procedura online;
2.
il “Registro transitorio”, con tutti i prodotti
notificati fino al 1 luglio 2018 attraverso il precedente sistema. Tale
registro sarà pubblicato fino al 30 giugno 2019, termine a partire dal quale
saranno considerati in commercio solo i prodotti confluiti nel “Registro
nazionale” indicato al punto 1);
5.
di precisare, a maggiore
esplicitazione di quanto sopra detto, che, a far data dal 24 ottobre 2018
occorre fare riferimento alla nuova versione del Registro nazionale,
disponibile sulla pagina web del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3667&area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&menu=registri);
6.
di
stabilire, inoltre,
in via transitoria, ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.M. 10 agosto 2018 e con
riferimento ai prodotti già in giacenza alla data dello scorso 24 ottobre 2018
presso le farmacie e gli esercizi commerciali convenzionati ai sensi della
D.G.R. 18 febbraio 2008, n. 117 e già compresi nel Registro nazionale ex D.M. 8
giugno 2001 l’erogabilità a carico del SSR nel rispetto ed entro i limiti
mensili massimi di spesa vigenti sopradetti, e comunque fino alla data
improrogabile del prossimo 24 gennaio 2019;
7.
di richiamare e confermare quant’altro
disposto con la Deliberazione di Giunta Regionale 18 febbraio 2008 n. 117 in
ordine alle modalità di erogazione;
8.
di attestare che la
presente deliberazione è adottata in quanto rientrante nei limiti di cui
all’articolo 86, comma 3, del vigente Statuto per le motivazioni riportate in
narrativa;
9.
di dare atto che con la
sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente del Servizio
Programmazione socio-sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare
attesta che il medesimo atto non comporta oneri a carico del bilancio
regionale;
10.
di trasmettere il presente
provvedimento al Servizio “Programmazione Socio-Sanitaria” del Dipartimento per
la Salute e il Welfare, il quale è tenuto, a sua volta, a notificarlo
all’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Abruzzo ed alle Aziende UU.SS.LL. della
Regione Abruzzo;
11.
di disporre che le
Aziende UU.SS.LL. garantiscano la diffusione di informazioni relativamente a
quanto disposto e contenuto nel presente atto, notificandolo agli esercizi commerciali
convenzionati ed alle farmacie territoriali pubbliche e private;
12.
di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, ai fini del
monitoraggio del Piano di Rientro e dei Livelli Essenziali di Assistenza;
13.
di disporre la
pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T. e sul sito
istituzionale della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it).