Livelli Essenziali di Assistenza di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 assistenza sanitaria integrativa per i pazienti celiaci. Prime indicazioni operative sulle modalità di erogazione degli alimenti destinati ai pazienti celiaci ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.M. Salute 10 agosto 2018.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

 

VISTO in particolare l’art. 14 Erogazione di prodotti dietetici, che assicura alle persone affette da celiachia l'erogazione degli alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci o per persone intolleranti al glutine, nei limiti dei tetti massimi di spesa mensili fissati con Decreto del Ministero della Salute;

 

VISTA la Legge 4 luglio 2005, n. 123, recante “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”;

 

VISTO il D.M. 8 giugno 2001 recante Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare, come modificato con D.M. 17 maggio 2016, istitutivo del Registro nazionale dei prodotti erogabili a carico del SSN;

 

PRECISATO che il suddetto Registro comprende nella sezione 2 gli alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci, ed è soggetto ad aggiornamento periodico pubblicato nella pagina web dedicata del Ministero della Salute;

 

VISTO il D.M. 10 agosto 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 - Serie generale del 28 agosto 2018, con il quale sono stati aggiornati i limiti massimi di spesa mensile per l’erogazione dei prodotti senza glutine destinati ai pazienti celiaci, ed è stata programmata la revisione del Registro nazionale ex D.M. 8 giugno 2001 secondo le categorie di alimenti specificati all’art. 2 del medesimo D.M. 10 agosto 2018;

 

PRESO ATTO che, come precisato nelle premesse parti integranti del medesimo decreto ministeriale, tale revisione del Registro nazionale è finalizzata al mantenimento delle sole categorie di sostituti degli alimenti caratterizzati tradizionalmente dalla presenza di cereali contenenti glutine, con esclusione di quanto ne è già naturalmente privo, alla luce della possibilità intervenuta, per gli alimenti destinati al consumo generale, di riportare la dicitura “senza glutine” come informazione accessoria allorquando composti da ingredienti naturalmente privi di glutine;

 

PRESO ATTO, in particolare, che:

-                 l’art. 3 D.M. 10 agosto 2018 definisce i nuovi limiti di spesa per l’erogazione gratuita degli alimenti senza glutine, già stabiliti con precedente D.M. 4 maggio 2006, come da Allegato 1 allo stesso D.M. 10 agosto 2018;

-                 l’art. 4 comma 1 D.M. 10 agosto 2018 prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. 10 agosto 2018 venga pubblicato il Registro nazionale privo degli alimenti non ricompresi nelle categorie di cui all’art. 2 succitato;

-                 l’art. 4 comma 2 D.M. 10 agosto 2018 dispone che entro tre mesi dalla pubblicazione del Registro nazionale di cui al punto precedente le Regioni provvedano ad adeguare le modalità di erogazione degli alimenti destinati ai pazienti celiaci;

-                 l’art. 6 D.M. 10 agosto 2018 abroga espressamente il precedente D.M. 4 maggio 2006;

 

RICHIAMATA la D.G.R. 26 settembre 2017, n. 521Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Approvazione delle prime disposizioni attuative”, con la quale sono stati tra l’altro recepiti gli allegati 8 e 8 bis del D.P.C.M. LEA 12 gennaio 2017 (cfr. Allegato “C” e Allegato “D”, parti integranti e sostanziali delle medesima D.G.R. n. 521/2017) relativi all’elenco delle malattie croniche ed invalidanti con diritto alla esenzione dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni ivi specificate, tra le quali è ricompresa anche la malattia celiaca;

 

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni regionali relative alle modalità di erogazione gratuita dei prodotti dietetici ai soggetti celiaci, come stabilite con la D.G.R. 18 febbraio 2008 n. 117, modificativa ed integrativa della D.G.R. 8 marzo 2005 n. 277;

 

PRESO ATTO della Nota del Ministero della Salute prot. 0036901-26/09/2018-DGISAN-MDS-P, con la quale la Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione con riferimento all’applicazione del D.M. 10 agosto 2018 ha precisato la vigenza dei nuovi limiti mensili massimi di spesa a far data dal 12 settembre 2018, ed ha contestualmente chiarito che fino alla pubblicazione del Registro nazionale aggiornato occorresse far riferimento a quanto incluso nel registro allora disponibile;

 

PRESO ATTO, altresì, della nota del Ministero della Salute prot. 0040810-25/10/2018-DGISAN-MDS-P, di comunicazione alle Regioni dell’aggiornamento a far data dal 24 ottobre 2018 del Registro nazionale ex D.M. 8 giugno 2001, adeguato alle previsioni di cui al richiamato art. 2 del D.M. 10 agosto 2018 per la sezione dei prodotti destinati ai pazienti celiaci;

 

CONSIDERATO CHE:

-                 con la Nota prot. RA0266238/18/DPF009 del 27 settembre 2018 (cfr., All. 01 parte integrante e sostanziale al presente provvedimento), il Servizio Programmazione socio-sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare ha tempestivamente diramato le opportune indicazioni alle Aziende UU.SS.LL. regionali, finalizzate all’attuazione del menzionato D.M. 10 agosto 2018 con applicazione dei nuovi limiti di spesa entrati in vigore il 12 settembre 2018, cioè dalla data di entrata in vigore del D.M. 10 agosto 2018;

-                 con Nota prot. n. 0040620-24/10/2018 -DGISAN-MDS-P (cfr., All. 02), la Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione del Ministero della Salute ha convocato una riunione con le Regioni, tenutasi il 30 ottobre u.s., per la discussione su alcune problematiche medio tempore emerse dall’applicazione del Decreto in oggetto;

-                 con Nota prot. RA/0309463/18/DPF009 dell’8 novembre 2018 (cfr., All. 03 parte integrante e sostanziale al presente provvedimento), il Servizio Programmazione socio-sanitaria ha fornito gli ulteriori opportuni chiarimenti alle Aziende UU.SS. LL. in merito al Registro nazionale ex D.M. 8 giugno 2001;

 

RITENUTO di dover fare propri e confermare i contenuti delle predette Note regionali prot. RA0266238/18/DPF009 del 27 settembre 2018 (cfr., All. 01) e prot. RA/0309463/18/DPF009 del 8 novembre 2018 (cfr., All. 03), a garanzia dei livelli essenziali di assistenza e tenuto conto delle necessità correlate agli obblighi assunti con il piano di rientro dai disavanzi sanitari;

 

PRESO ATTO della pubblicazione sul sito web del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3667&area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&menu=registri) del Registro nazionale ex art. 7 D.M. 8 giugno 2001 come modificato con D.M. 17 maggio 2016, aggiornato alla data del 24 ottobre 2018 ed adeguato al D.M. 10 agosto 2018 per quanto concerne le categorie di prodotti per celiaci erogabili con spesa a carico del SSN;

 

EVIDENZIATO CHE:

-                 il Registro, istituito ai sensi dell’art. 7 D.M. 8 giugno 2001 come modificato con D.M. 17 maggio 2016, è articolato in 3 sezioni, ciascuna per prodotto e per impresa, ed è aggiornato mensilmente;

-                 a partire dall’aggiornamento del 24 ottobre 2018, per eliminare prodotti notificati in passato e non più in commercio, vengono pubblicati in via transitoria due registri per ciascuna sezione:

1.             il “Registro nazionale” con i prodotti notificati dal 2015, compresi quelli notificati dal 2 luglio 2018 con la procedura online;

2.             il “Registro transitorio”, con tutti i prodotti notificati fino al 1 luglio 2018 attraverso il precedente sistema. Tale registro sarà pubblicato fino al 30 giugno 2019, termine a partire dal quale saranno considerati in commercio solo i prodotti confluiti nel “Registro nazionale” indicato al punto 1);

 

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi del già menzionato art. 4, comma 2, D.M. 10 agosto 2018, entro tre mesi dalla pubblicazione del Registro nazionale le Regioni provvedono ad adeguare le modalità di erogazione degli alimenti senza glutine; 

 

RAVVISATA la necessità, anche alla luce di quanto emerso dal confronto tra il Ministero della Salute e le Regioni nella predetta riunione dello scorso 30 ottobre, ed al fine di non arrecare disservizi all’utenza gravata da patologia cronica ed invalidante, stabilire un percorso di transizione graduale nella scelta e nell’utilizzo dei prodotti ancora disponibili nella rete distributiva;

 

STABILITO pertanto che i pazienti interessati possano usufruire dei prodotti presenti nel Registro nazionale fino al predetto ultimo aggiornamento del 24 ottobre 2018, e già in giacenza alla medesima data del 24 ottobre 2018 presso le farmacie e gli erogatori commerciali convenzionati, con oneri a carico del SSN nel rispetto dei limiti mensili vigenti di spesa di cui al D.M. 10 agosto 2018;

 

RITENUTO quindi di determinare, in via transitoria, ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.M. 10 agosto 2018 con riferimento ai prodotti già in giacenza alla data dello scorso 24 ottobre 2018 presso le farmacie e gli esercizi commerciali convenzionati ai sensi della D.G.R. 18 febbraio 2008, n. 117 e già compresi nel Registro nazionale fino alla medesima data, l’erogabilità a carico del SSR nel rispetto ed entro i limiti mensili massimi di spesa vigenti sopradetti, e comunque fino alla data improrogabile del prossimo 24 gennaio 2019;

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 24 del 16 agosto 2018, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Regionale;

 

VISTO l’articolo 86, comma 3, del vigente Statuto in forza del quale nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Regionale le funzioni dello stesso sono limitate a quelle previste dalla lett. a) del medesimo comma, mentre le funzioni dell’Organo Esecutivo della Regione sono limitate all’ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili;

 

RITENUTO che la presente deliberazione afferisce all’attività ordinaria in quanto trattasi di provvedimento di attuazione della normativa in materia di programmazione socio-sanitaria a garanzia dei livelli essenziali di assistenza;

 

CONSIDERATO, pertanto, che la presente proposta deliberativa è validamente assunta, ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del vigente Statuto, nel periodo di vacatio dell’Organo Consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Presidente del Consiglio Regionale sopra citato, per le motivazioni riportate nella narrativa che precede;

 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente del Servizio Programmazione socio-sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare attesta che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;


DATO ATTO che:

-                 il Dirigente del Servizio Programmazione socio-sanitaria, competente nella materia trattata dal presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;

-                 il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto, ha attestato che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

 

A voti espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

 

1.              di prendere atto e di confermare integralmente il contenuto di cui alle note del Dipartimento per la Salute e il Welfare prot. RA0266238/18/DPF009 del 27 settembre 2018 e prot. RA/0309463/18/DPF009 dell’8 novembre 2018 (cfr., rispettivamente All. 01 e All. 03 parti integranti al presente provvedimento) trasmesse alle Aziende UU.SS.LL. regionali in attuazione del D.M. 10 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 - Serie generale del 28 agosto 2018, ai fini dell’applicazione dello stesso;

2.              di ribadire in ragione di quanto sopra la vigenza dei nuovi limiti mensili massimi di spesa per prodotti destinati ai pazienti celiaci, come da Allegato 1 al DM 10 agosto 2018, a far data dal 12 settembre 2018:

3.              di dare atto della pubblicazione sul sito web ministeriale del Registro nazionale ex DM 8 giugno 2001 e s.m.i., aggiornato alla data del 24 ottobre ed adeguato al DM 10 agosto 2018 per quanto concerne le categorie di prodotti per celiaci erogabili con spesa a carico del SSN;

4.              di evidenziare che:

a.             il Registro, istituito ai sensi dell’art. 7 D.M. 8 giugno 2001 come modificato con D.M. 17 maggio 2016, è articolato in 3 sezioni, ciascuna per prodotto e per impresa, ed è aggiornato mensilmente;

b.             a partire dall’aggiornamento del 24 ottobre 2018, per eliminare prodotti notificati in passato e non più in commercio, vengono pubblicati in via transitoria due registri per ciascuna sezione:

1.             il “Registro nazionale” con i prodotti notificati dal 2015, compresi quelli notificati dal 2 luglio 2018 con la procedura online;

2.             il “Registro transitorio”, con tutti i prodotti notificati fino al 1 luglio 2018 attraverso il precedente sistema. Tale registro sarà pubblicato fino al 30 giugno 2019, termine a partire dal quale saranno considerati in commercio solo i prodotti confluiti nel “Registro nazionale” indicato al punto 1);

5.              di precisare, a maggiore esplicitazione di quanto sopra detto, che, a far data dal 24 ottobre 2018 occorre fare riferimento alla nuova versione del Registro nazionale, disponibile sulla pagina web del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3667&area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&menu=registri);

6.              di stabilire, inoltre, in via transitoria, ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.M. 10 agosto 2018 e con riferimento ai prodotti già in giacenza alla data dello scorso 24 ottobre 2018 presso le farmacie e gli esercizi commerciali convenzionati ai sensi della D.G.R. 18 febbraio 2008, n. 117 e già compresi nel Registro nazionale ex D.M. 8 giugno 2001 l’erogabilità a carico del SSR nel rispetto ed entro i limiti mensili massimi di spesa vigenti sopradetti, e comunque fino alla data improrogabile del prossimo 24 gennaio 2019;

7.              di richiamare e confermare quant’altro disposto con la Deliberazione di Giunta Regionale 18 febbraio 2008 n. 117 in ordine alle modalità di erogazione;

8.              di attestare che la presente deliberazione è adottata in quanto rientrante nei limiti di cui all’articolo 86, comma 3, del vigente Statuto per le motivazioni riportate in narrativa;

9.              di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente del Servizio Programmazione socio-sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare attesta che il medesimo atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

10.          di trasmettere il presente provvedimento al Servizio “Programmazione Socio-Sanitaria” del Dipartimento per la Salute e il Welfare, il quale è tenuto, a sua volta, a notificarlo all’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Abruzzo ed alle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo;

11.          di disporre che le Aziende UU.SS.LL. garantiscano la diffusione di informazioni relativamente a quanto disposto e contenuto nel presente atto, notificandolo agli esercizi commerciali convenzionati ed alle farmacie territoriali pubbliche e private;

12.          di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, ai fini del monitoraggio del Piano di Rientro e dei Livelli Essenziali di Assistenza;

13.          di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T. e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it).

 

 

Segue Allegato