IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
VISTO il regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in
particolare, gli articoli da 61 a 72;
VISTO, in
particolare, il Capo III, Sezione I, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013
che, nel definire le regole per la gestione del sistema di autorizzazioni per
gli impianti viticoli, attribuisce agli Stati membri la potestà di individuare
norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l’applicazione di
criteri di ammissibilità e di priorità, per il reimpianto anticipato e per la
disciplina del regime transitorio;
VISTO il regolamento
delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda
il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
VISTO il regolamento
di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti
viticoli;
VISTO il decreto
ministeriale 19 febbraio 2015 n. 1213, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2015 con il quale, ai sensi
dell’articolo 68, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, viene
stabilito al 31 dicembre 2020 il termine ultimo di presentazione della
richiesta di conversione dei diritti di impianto;
VISTO il Decreto
Ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 recante
”Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti
viticoli”;
VISTO il decreto
ministeriale n. 527 del 30 gennaio 2017 recante “Integrazione e modifica del
decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali
di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
VISTO il
Decreto Ministeriale n. 935 del 13/02/2018 " Modifica del
decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni
nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati
dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
PRESO ATTO che il Decreto Ministeriale n. 935 del 13/02/2018
prevede tra l’altro, all’articolo 1 comma 4 (in sostituzione dell’art. 9-bis
“Disposizioni specifiche per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi
impianti”) che:
1.
Dal 2018 è applicato un limite massimo per domanda di
50 ettari. Le Regioni che vogliono applicare un limite massimo per domanda
inferiore comunicano tale decisione al Ministero, con le modalità previste dell’articolo
7-bis comma 3.
2.
Dal 2018, nel caso in cui le richieste ammissibili
superino la superficie di cui all’articolo 6, comma 1 calcolata a livello
regionale, ciascuna Regione può garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad
una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha a tutti i richiedenti. Tale limite
sarà di conseguenza ridotto se la superficie disponibile non è sufficiente a
garantirne il rilascio a tutti i richiedenti. La scelta di applicare tale
limite è comunicata dalle Regioni interessate entro 10 giorni dalla data di
comunicazione da parte del Ministero alle Regioni delle richieste ammissibili.
3.
Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una
graduatoria per ogni Regione fino all'esaurimento del numero di ettari da
assegnare, secondo i criteri di cui all’articolo 7-bis, comma 1 ovvero sulla
base di un elenco nel caso di non applicazione dei criteri di priorità.
4.
A seguito della attribuzione di cui al comma 3, le
eventuali superfici disponibili sono assegnate proporzionalmente per il
raggiungimento del livello di cui all’articolo 6, comma 1, calcolato a livello
regionale.
5.
Se a seguito delle assegnazioni di cui ai commi 1, 3 e
4, sono disponibili ulteriori superfici, le stesse sono assegnate secondo
quanto stabilito dall’articolo 9, comma 6.
6.
Per il 2018, la superficie non assegnata nel corso
della precedente annualità, a seguito della rinuncia di cui al comma 2
dell’articolo 9, è rilasciata, al netto della superficie necessaria al
raggiungimento della soglia minima di 10 ettari di cui all’articolo 6 comma 1,
alle Regioni in cui insiste il cratere del sisma del 2016/2017, per complessivi
20 ettari e, per la restante parte ai richiedenti le nuove autorizzazioni per
superfici situate all’interno della zona infetta da Xylella
fastidiosa, ad eccezione dei 20 chilometri contigui alla zona cuscinetto,
secondo le definizioni di cui all’articolo 7, del decreto ministeriale del 7
dicembre 2016, al fine di prevedere una riconversione nelle aree colpite dalla
fitopatia. L’istruttoria della verifica di tale requisito dovrà essere
completata dalle Regioni entro il 30 maggio di ogni anno, pena la mancata
applicazione dello stesso»;
VISTO che la Regione Abruzzo con nota prot.
RA 0057445/18 del 27.02.2018:
ha comunicato al MIPAAF di:
·
non applicare alcun criterio di priorità;
·
applicare un limite massimo per domanda, pari ad ettari 10, ai
fini del calcolo delle assegnazioni;
CONSIDERATO, altresì, che
in risposta alla richiesta del 26.04.2018 del MIPAAF la Regione Abruzzo, ha
comunicato, con nota prot. RA132974/18 del
09.05.2018, la scelta di applicare un rilascio garantito delle autorizzazioni
per nuovi impianti fino ad una superficie di ha 0,5 a tutti i richiedenti;
RITENUTO urgente e
necessario concedere le “Autorizzazioni di nuovo impianto vigneti” alle aziende
della Regione Abruzzo che hanno presentato richieste risultate ammissibili e per le
quali il Ministero ha trasmesso l’allegato Elenco ai fini della tempestiva
pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul
portale web;
RITENUTO, inoltre, di
caricare sul Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN) il numero e la data
del presente Atto
regionale di concessione al fine dell’apposizione della data di
rilascio sulle autorizzazioni;
RITENUTO, altresì, di
prevedere la possibilità, in capo ai beneficiari delle assegnazioni che abbiano
ottenuto una concessione di superficie inferiore al 50% di quella richiesta in
domanda, di rinunciare entro 10 giorni a partire dal rilascio delle rispettive autorizzazioni, direttamente
tramite il portale informatico del SIAN;
VISTA la Legge Regionale n° 77/99 e s.m.e i. ed in
particolare l’art. 5;
DETERMINA
Per i motivi
espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:
1.
di prendere atto che la Regione
Abruzzo ha comunicato al MIPAAF:
·
di non applicare
alcun criterio di priorità;
·
di applicare un limite massimo per domanda, pari ad ettari
10, ai fini del calcolo delle assegnazioni;
·
di applicare un rilascio garantito delle autorizzazioni
per nuovi impianti fino ad una superficie di ha 0,5 a tutti i richiedenti
2.
di concedere le
autorizzazioni di nuovi impianti vigneti 2018 alle aziende della Regione
Abruzzo che hanno presentato richieste risultate ammissibili per le quali il
Ministero ha trasmesso l’allegato Elenco ai fini della sua formalizzazione
mediante tempestiva pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale Regionale (BURA) e, per maggiore immediata
diffusione, sul sito web regionale;
3.
di prevedere la
possibilità, in capo ai beneficiari delle assegnazioni che abbiano ottenuto una
concessione di superficie inferiore al 50% di quella richiesta in domanda, di
rinunciare entro 10 giorni a partire dal rilascio delle rispettive
autorizzazioni, direttamente tramite il
portale informatico del SIAN;
4.
di pubblicare con valore di
notifica per tutti i soggetti
interessati il presente Atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (BURA) comprensivo dell’ “Allegato A” - ”Elenco Autorizzazioni Nuovi
Impianti Viticoli 2018”;
5.
di disporre, inoltre, la
pubblicazione del presente Atto anche sul portale web della Regione Abruzzo
www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
6.
di caricare sul Sistema
Informatico Agricolo Nazionale (SIAN) il numero e la data del presente
atto regionale di concessione al fine
di apporre la data di rilascio sulle rispettive
autorizzazioni;
7.
di disporre, altresì, ai
sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n.
33, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo,
nella sezione “Amministrazione trasparente”.
8.
di precisare che ”Elenco Autorizzazioni
Nuovi Impianti Viticoli 2018”, “Allegato A”,
è formato di n. 15 (quindici) pagine con n. 990 ditte a partire dalla
“Az. Agr. Cirulli S.r.l.” fino alla ditta “Iezzi Rosalia”.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(VACAT)
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio
Di Paolo