OCM VINO – Regolamento (UE) n. 1308/2013 - D.M. n. 935 del 13.02.2018. Concessione delle autorizzazioni di nuovi impianti viticoli 2018.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;

 

VISTO, in particolare, il Capo III, Sezione I, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che, nel definire le regole per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, attribuisce agli Stati membri la potestà di individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l’applicazione di criteri di ammissibilità e di priorità, per il reimpianto anticipato e per la disciplina del regime transitorio;

 

VISTO il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

 

VISTO il decreto ministeriale 19 febbraio 2015 n. 1213, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2015 con il quale, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, viene stabilito al 31 dicembre 2020 il termine ultimo di presentazione della richiesta di conversione dei diritti di impianto;

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 recante ”Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;

 

VISTO il decreto ministeriale n. 527 del 30 gennaio 2017 recante “Integrazione e modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 935 del 13/02/2018 " Modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;

 

PRESO ATTO che il Decreto Ministeriale n. 935 del 13/02/2018 prevede tra l’altro, all’articolo 1 comma 4 (in sostituzione dell’art. 9-bis “Disposizioni specifiche per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti”) che:

1.              Dal 2018 è applicato un limite massimo per domanda di 50 ettari. Le Regioni che vogliono applicare un limite massimo per domanda inferiore comunicano tale decisione al Ministero, con le modalità previste dell’articolo 7-bis comma 3.

2.              Dal 2018, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie di cui all’articolo 6, comma 1 calcolata a livello regionale, ciascuna Regione può garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha a tutti i richiedenti. Tale limite sarà di conseguenza ridotto se la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti. La scelta di applicare tale limite è comunicata dalle Regioni interessate entro 10 giorni dalla data di comunicazione da parte del Ministero alle Regioni delle richieste ammissibili.

3.              Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni Regione fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare, secondo i criteri di cui all’articolo 7-bis, comma 1 ovvero sulla base di un elenco nel caso di non applicazione dei criteri di priorità.

4.              A seguito della attribuzione di cui al comma 3, le eventuali superfici disponibili sono assegnate proporzionalmente per il raggiungimento del livello di cui all’articolo 6, comma 1, calcolato a livello regionale.

5.              Se a seguito delle assegnazioni di cui ai commi 1, 3 e 4, sono disponibili ulteriori superfici, le stesse sono assegnate secondo quanto stabilito dall’articolo 9, comma 6.

6.              Per il 2018, la superficie non assegnata nel corso della precedente annualità, a seguito della rinuncia di cui al comma 2 dell’articolo 9, è rilasciata, al netto della superficie necessaria al raggiungimento della soglia minima di 10 ettari di cui all’articolo 6 comma 1, alle Regioni in cui insiste il cratere del sisma del 2016/2017, per complessivi 20 ettari e, per la restante parte ai richiedenti le nuove autorizzazioni per superfici situate all’interno della zona infetta da Xylella fastidiosa, ad eccezione dei 20 chilometri contigui alla zona cuscinetto, secondo le definizioni di cui all’articolo 7, del decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, al fine di prevedere una riconversione nelle aree colpite dalla fitopatia. L’istruttoria della verifica di tale requisito dovrà essere completata dalle Regioni entro il 30 maggio di ogni anno, pena la mancata applicazione dello stesso»;

 

VISTO che la Regione Abruzzo con nota prot. RA 0057445/18 del 27.02.2018:

ha comunicato al MIPAAF di:

·         non applicare alcun criterio di priorità;

·         applicare un limite massimo per domanda, pari ad ettari 10, ai fini del calcolo delle assegnazioni;

 

CONSIDERATO, altresì, che in risposta alla richiesta del 26.04.2018 del MIPAAF la Regione Abruzzo, ha comunicato, con nota prot. RA132974/18 del 09.05.2018, la scelta di applicare un rilascio garantito delle autorizzazioni per nuovi impianti fino ad una superficie di ha 0,5 a tutti i richiedenti;

 

RITENUTO urgente e necessario concedere le “Autorizzazioni di nuovo impianto vigneti” alle aziende della Regione Abruzzo che hanno presentato richieste risultate ammissibili  e per le quali il Ministero ha trasmesso l’allegato Elenco ai fini della tempestiva pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale Regionale e  sul  portale web;

 

RITENUTO, inoltre, di caricare sul Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN) il numero e la data del presente Atto  regionale di concessione al fine dell’apposizione della data di rilascio sulle autorizzazioni;

 

RITENUTO, altresì, di prevedere la possibilità, in capo ai beneficiari delle assegnazioni che abbiano ottenuto una concessione di superficie inferiore al 50% di quella richiesta in domanda, di rinunciare entro 10 giorni a partire dal rilascio delle rispettive autorizzazioni,  direttamente tramite il portale informatico del SIAN;

 

VISTA  la Legge Regionale n° 77/99  e s.m.e i. ed in particolare l’art. 5;

 

DETERMINA

 

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:

 

1.              di prendere atto che la Regione Abruzzo ha comunicato al MIPAAF:

·                 di non applicare alcun criterio di priorità;

·                 di applicare un limite massimo per domanda, pari ad ettari 10, ai fini del calcolo delle assegnazioni;

·                di applicare un rilascio garantito delle autorizzazioni per nuovi impianti fino ad una superficie di ha 0,5 a tutti i richiedenti

2.              di concedere le autorizzazioni di nuovi impianti vigneti 2018 alle aziende della Regione Abruzzo che hanno presentato richieste risultate ammissibili per le quali il Ministero ha trasmesso l’allegato Elenco ai fini della sua formalizzazione mediante tempestiva pubblicazione  sul Bollettino Ufficiale Regionale (BURA) e, per maggiore immediata diffusione,  sul  sito web regionale;

3.              di prevedere la possibilità, in capo ai beneficiari delle assegnazioni che abbiano ottenuto una concessione di superficie inferiore al 50% di quella richiesta in domanda, di rinunciare entro 10 giorni a partire dal rilascio delle rispettive autorizzazioni,  direttamente tramite il portale informatico del SIAN;

4.              di pubblicare con valore di notifica per tutti i soggetti  interessati il presente Atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) comprensivo dell’ “Allegato A” - ”Elenco Autorizzazioni Nuovi Impianti Viticoli 2018”;

5.               di disporre, inoltre, la pubblicazione del presente Atto anche sul portale web della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

6.              di caricare sul Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN) il numero e la data del presente atto  regionale di concessione al fine di  apporre  la data di rilascio sulle rispettive autorizzazioni;

7.              di disporre, altresì, ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

8.               di precisare che ”Elenco Autorizzazioni Nuovi Impianti Viticoli 2018”, “Allegato A”,  è formato di n. 15 (quindici) pagine con n. 990 ditte a partire dalla “Az. Agr. Cirulli S.r.l.” fino alla ditta “Iezzi Rosalia”.

 

IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO

(VACAT)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Antonio Di Paolo

 

 

Segue Allegato