IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO l’Accordo
Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale dell’anno 2005 e le successive modifiche e integrazioni, ed
in particolare l’art. 15 comma 1 ai sensi del quale i medici da incaricare per
l’espletamento delle attività di settore disciplinate dall’Accordo stesso sono
tratti da graduatorie per titoli, una per ciascun settore di attività
disciplinato dall’Accordo medesimo (assistenza primaria, continuità
assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi
territoriali), predisposte annualmente a
livello regionale;
DATO ATTO che con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 702 del 07.10.2013, recante “Disposizioni
per la formulazione delle graduatorie regionali dei Medici di Medicina
Generale, art. 15, commi 1 e 4. “Snellimento burocratico ed abbreviazione dei
tempi necessari alla formulazione delle graduatorie regionali di settore”, è
stato disposto di fissare il termine di permanenza di iscrizione dei medici nelle
graduatorie di medicina generale in due anni a partire da quello successivo
alla domanda di primo inserimento, ovvero da quello dell’ultima istanza di
integrazione titoli trasmessa alla Regione Abruzzo;
CONSIDERATO, conseguentemente,
che devono essere esclusi i medici inseriti nella graduatoria valida per l’anno
2016 ed in quelle degli anni precedenti che non hanno manifestato più interesse
all’iscrizione;
RICHIAMATA la circolare del
Ministero della Salute prot. 62117-P-29/11/2017, che
prevedeva la possibilità di inclusione con riserva dei medici tirocinanti del
Corso di formazione specifica in Medicina Generale del triennio 2014/2017,
quale soluzione temporanea in attesa della sottoscrizione del nuovo Accordo Collettivo Nazionale;
VISTO l’Accordo Collettivo
Nazionale recepito con Intesa del 21.06.2018 e, in particolare, la Norma
transitoria n. 1, che dispone quanto segue: “I medici che abbiano acquisito il
diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente al 31
gennaio 2018 possono presentare domanda per l’inserimento nella graduatoria
regionale entro il 15 settembre 2018. La domanda deve essere corredata
dall’autocertificazione del titolo nel frattempo acquisito e dei titoli
accademici e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre 2017”.
DATO ATTO, pertanto, che nell’attività
istruttoria preordinata alla predisposizione delle graduatorie di cui al
presente provvedimento, sono stati considerati coloro che hanno proposto
domanda, anche ai sensi della citata circolare ministeriale, dando conto del
possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale nelle modalità
e nei termini stabiliti dalla predetta norma transitoria dell’ACN 21.06.2018
con comunicazione trasmessa entro la surrichiamata
data del 15 settembre 2018;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 15, comma
9, del vigente A.C.N., nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della
presente graduatoria, possono essere prodotte da parte dei medici interessati
le istanze di riesame inerenti alla propria posizione nella stessa;
CONSIDERATO che ai sensi di
quanto disposto dall’art. 16, comma 7, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n.
185 convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, i medici iscritti al relativo
Albo professionale sono obbligati a dotarsi di PEC, anche ai fini delle
comunicazioni con la Pubblica Amministrazione, e che pertanto potranno essere
valutate le istanze di riesame trasmesse e pervenute, nel termine di 30 giorni
dalla pubblicazione della presente graduatoria, a mezzo PEC all’indirizzo di
posta elettronica certificata dpf015@pec.regione.abruzzo.it;
RILEVATO che, allo
stato, la graduatoria formulata ai sensi dell’art. 16 dell’A.C.N. è predisposta
per ciascun settore di attività disciplinato dall’Accordo medesimo (assistenza
primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina
dei servizi territoriali);
VISTO l’art. 15,
comma 11, del predetto A.C.N., ai sensi del quale i medici titolari di incarico
a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all’Accordo stesso
non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore;
VISTA la L. R.
14.09.1999, n. 77 e s.m.i.
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa:
1.
di approvare in via provvisoria, secondo quanto
previsto dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale, la graduatoria regionale dei medici
di medicina generale valevole per l’anno 2019 (Allegato A), nonché l’elenco
degli esclusi per le motivazioni a fianco descritte (Allegato B) che formano
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.
di precisare che la suddetta graduatoria è
suddivisa nei quattro settori di attività della medicina generale (assistenza
primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina
dei servizi territoriali);
3.
di pubblicare il presente provvedimento
nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 15, comma 9, del citato Accordo Collettivo Nazionale;
4.
di dare atto che, ai sensi dell’art. 15, comma 9, dell’A.C.N., nel termine
di 30 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo, i medici interessati possono produrre le
istanze di riesame relative alla propria posizione nella medesima al
Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo – Servizio
Assistenza Distrettuale Territoriale – Medicina Convenzionata e Penitenziaria,
inviandole con PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
dpf015@pec.regione.abruzzo.it
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Maria Crocco