LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante la “Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
65 del 18 marzo 2017 - Suppl. Ordinario n. 15 ed
entrato in vigore il 19 marzo 2017;
DATO
ATTO che con la citata normativa sono stati
approvati i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.), ovvero il
complesso delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale assicura
attraverso le risorse finanziarie pubbliche e l’eventuale compartecipazione
alla spesa da parte dell'assistito;
EVIDENZIATO
che il suddetto D.P.C.M. LEA prevede:
-
le prestazioni di consulenza,
supporto psicologico e assistenza per problemi di sterilità e infertilità e per
procreazione medicalmente assistita (art. 24, comma 1, lett.
i);
-
la selezione dei donatori di
cellule riproduttive e l'attività di prelievo, conservazione e distribuzione
delle cellule, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in
materia (art. 49);
PRESO
ATTO che il surrichiamato
art. 49 D.P.C.M. 12 gennaio 2017 stabilisce inoltre che le coppie che si
sottopongono alle procedure di procreazione medico assistita eterologa
contribuiscono ai costi delle attività, nella misura fissata dalle Regioni e
dalle Province Autonome;
PRECISATO
che, ai sensi del D.P.C.M. citato, le procedure di procreazione medicalmente
assistita (di seguito per brevità PMA) omologa ed eterologa sono incluse tra le
prestazioni di specialistica ambulatoriale, di cui agli artt. 15 e 16 e
relativi allegati, ivi citati, “4”,“4A”, “4B”, “4C” e “4D”;
EVIDENZIATO
che la suddetta previsione è coerente con le
normative nel frattempo intervenute in materia di appropriatezza clinica ed
organizzativa e di individuazione di regimi assistenziali alternativi al
ricovero ordinario o diurno (cfr., in particolare Patto della Salute 2010-2012
Rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009, Patto della Salute 2014-2016 Rep.
Atti n. 82/CSR del 10 luglio 2014), sulla base della considerazione che le
tecniche attualmente disponibili per l’esecuzione degli interventi di PMA di I
e di II livello ne consentono l’erogazione nel setting
ambulatoriale;
PRECISATO
altresì che ai
sensi dell’art. 64 Norme finali e transitorie, comma 2 del D.P.C.M. 12 gennaio
2017 le disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale entrano in
vigore dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di definizione
delle tariffe massime, da adottarsi ai sensi dell’art. 8- sexies
del D. Lgs 502/92 e s.m.i.;
VISTA
la nota circolare del Ministero della Salute del 06/11/2017 prot.
0035643-P “Prime indicazioni per l’applicazione del DPCM 12 gennaio 2017”, la
quale, relativamente alle prestazioni di PMA, specifica che fino al verificarsi
della predetta condizione si intendono vigenti le disposizioni approvate dalle
singole Regioni;
VISTA
la Legge 19 febbraio 2004, n. 40 “Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita” e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO
ATTO che, in materia di PMA, nella Regione
Abruzzo vengono erogate prestazioni a carico delle coppie richiedenti, nelle
strutture e nei livelli risultanti dal Registro Nazionale Procreazione
Medicalmente Assistita presso l’Istituto Superiore di Sanità;
RICHIAMATI
i seguenti provvedimenti regionali:
-
D.G.R. 31 maggio 2005 n. 498
“Legge n. 40 del 19 febbraio 2004. Procreazione medicalmente assistita.
Definizione dei requisiti minimi specifici di autorizzazione all’esercizio”;
-
D.C.A. 21 ottobre 2011, n. 43
“Definizione dei requisiti di autorizzazione delle strutture che erogano
prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita. Integrazione dei Manuali di
autorizzazione di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 591/P del
01.07.2008 e alla Deliberazione del Commissario ad Acta n. 36/09 del
01.06.2009”;
-
D.C.A. 26 ottobre 2012, n. 54 “Precisazione paragrafo 28
Procreazione Medicalmente Assistita del Manuale di autorizzazione di cui alla
deliberazione giuntale nr. 591/P del 1 luglio 2998 come successivamente
modificata ed integrata con decreti commissariali nn.36/09 del 01.06.2009 e
nr.43/2011 del 21 ottobre 2011. Approvazione del documento tecnico "Il
Fabbisogno Regionale dei centri di Procreazione Medicalmente Assistita -P.M.A.
di I^, II^ e III^ livello";
-
D.G.R. 23 settembre 2014, n. 602
“Fecondazione eterologa: recepimento del documento approvato dalla Conferenza
Regioni e Province Autonome in data 04.09.2014 a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 162/2014”;
RILEVATO
che la Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome nel documento 14/121/CR7/c/C7 del 25 settembre 2014 “Definizione
tariffa unica convenzionale per le prestazioni di fecondazione eterologa”,
propone in via transitoria, ai fini della compensazione in mobilità
interregionale, tariffe convenzionali da utilizzare per le diverse tipologie di
PMA eterologa;
EVIDENZIATO
che la suddetta proposta, poi formalmente condivisa
dalla maggior parte delle regioni, si inserisce nel percorso già avviato nel
precedente documento del 4 settembre 2014, recepito dalla Regione Abruzzo con
la soprarichiamata D.G.R. 602/2014, di affermazione del principio di
considerare la PMA omologa ed eterologa un LEA, in attesa del definitivo
inserimento tra i livelli essenziali di assistenza già previsto nel Patto della
Salute 2014-2016 Rep. Atti n. 82/CSR del 10 luglio 2014;
ATTESO
che con nota prot.
RA/36087 del 07/02/2018 il Componente la Giunta alla Programmazione sanitaria
ha conferito all’Agenzia Sanitaria Regionale A.S.R. Abruzzo specifico mandato,
finalizzato all’elaborazione di una regolamentazione uniforme ed aggiornata in
materia, in sinergia e con il supporto del competente Servizio Programmazione
socio-sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare;
CONSIDERATO
che la
suddetta disposizione è stata assunta sulla base dei suddetti presupposti ed in
considerazione della necessità, non più procrastinabile, di dare riscontro alle
legittime aspettative delle coppie aventi diritto, in possesso dei requisiti
previsti dalla vigente normativa di cui alla soprarichiamata Legge n. 40/2004,
e che sempre più frequentemente avanzano richieste di informazioni e
chiarimenti in ordine alla effettiva fruibilità della PMA nell’ambito del SSR;
DATO
ATTO che:
-
con nota prot.
n. RA/0086170/18/DPF009 del 23 marzo 2018 indirizzata al Ministero della
Salute, il Servizio Programmazione socio-sanitaria, richiamando l’indirizzo
espresso nella predetta nota circolare del 6 novembre 2017, ha chiesto
chiarimenti sulle effettive possibilità di manovra per le regioni che, come
l’Abruzzo, sono sottoposte da tempo al regime di piano di rientro;
-
il Ministero della Salute, con
riscontro n. 0010328-03/04/2018-DGPROGS-MDS-P, citando espressamente il caso
delle regioni Lazio e Calabria - che hanno assunto propri tariffari con
previsione di quote di compartecipazione alla spesa-, ha dato atto che altre
regioni in piano di rientro, nell’ottica di ridurre la disparità di trattamento
per i propri cittadini interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dalla
vigente normativa, hanno legittimamente approvato disposizioni per la
regolamentazione della PMA nell’ambito della specialistica ambulatoriale;
CONSIDERATO
che l’esame della normativa prodotta dalle varie
Regioni italiane, comprese quelle in piano di rientro, unitamente alla
perdurante indeterminatezza sulla tempistica necessaria per il varo del nuovo
nomenclatore nazionale, imporrebbe la necessità di dotarsi di uno strumento
operativo che riconduca l’erogazione delle prestazioni in discorso in
condizioni di appropriatezza anche nella Regione Abruzzo, e che fornisca le
prime disposizioni attuative necessarie per assicurare ai cittadini interessati
l’accesso a prestazioni già riconosciute tra i Livelli Essenziali di
Assistenza;
EVIDENZIATO
che tali valutazioni sono avvalorate anche da pronunce giurisprudenziali che,
ancor prima dell’entrata in vigore del D.P.C.M. LEA 12 gennaio 2017, hanno
posto in rilievo come le tecniche di PMA incidano sulla salute, fisica e
psichica, della coppia e riguardino quel «nucleo irriducibile del diritto alla
salute», inteso sia quale irrinunciabile libertà dell’individuo, sia quale
diritto sociale ad una prestazione essenziale da parte del Servizio Sanitario
Nazionale (cfr. sentenze della Corte Costituzionale, n. 162 del 2014 e n. 96
del 2015), tanto che la carenza di risorse non potrebbe comunque determinare il
completo sacrificio delle posizioni giuridiche dei soggetti in possesso dei
prescritti requisiti (cfr. il punto 11.1 del considerato in diritto della
sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale); sulla base di dette
motivazioni, anche il Giudice Amministrativo ha evidenziato che
l’Amministrazione sanitaria deve garantire ragionevolmente il medesimo
trattamento a tutti i soggetti che versino nella stessa sostanziale situazione
di bisogno, a tutela del nucleo irriducibile del diritto alla salute (art. 32 Cost.), quale diritto dell’individuo e interesse della
collettività, e in ogni caso in applicazione del superiore principio di
eguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3, comma secondo, della Costituzione.
(cfr. Consiglio di Stato 3297/2016);
RAVVISATA
conseguentemente la necessità di emanare disposizioni di prima applicazione che
consentano alle coppie richiedenti, ed aventi i previsti requisiti di legge, di
accedere a prestazioni nell’ambito del SSR, con pagamento della relativa
compartecipazione al costo nel rispetto della normativa vigente per la
specialistica ambulatoriale, e nelle condizioni di appropriatezza clinica ed
organizzativa stabilite dalla vigente normativa in materia di LEA;
RICHIAMATA
la D.G.R. 26 settembre 2017, n. 521 dettante le prime disposizioni attuative del
D.P.C.M. 12 gennaio 2017 citato, nella parte in cui espressamente demanda a
successivi provvedimenti l’attuazione delle disposizioni ad oggi non ancora
regolamentate a livello nazionale, e l’approvazione di ulteriori disposizioni
relative al recepimento dei nuovi L.E.A. (cfr. punto 15 del deliberato di cui
alla D.G.R. n. 521/2017);
VISTO
il Documento Tecnico “Procreazione Medicalmente
Assistita (PMA) - Disposizioni attuative della Regione Abruzzo. DPCM
12.01.2017", che si allega al presente provvedimento quale parte
costitutiva ed integrante (Allegato 1) trasmesso nella sua stesura definitiva
dall’ Agenzia Sanitaria Regionale A.S.R. Abruzzo con la nota prot. 1278 del 08/08/2018, assunta al prot.
RA/229037/18/DPF009 del 13 agosto 2018;
PRESO
ATTO che l’elaborazione del suddetto
Documento è stata condivisa da un Gruppo tecnico di Lavoro, costituito da
clinici, operanti nel settore della PMA presso le Aziende Sanitarie Locali, e
da rappresentanti dell’Agenzia Sanitaria Regionale A.S.R. Abruzzo in collaborazione
con il competente Servizio Programmazione socio-sanitaria del Dipartimento per
la Salute e il Welfare;
ATTESE
le motivazioni tecniche sottese al predetto Documento ed il percorso
metodologico ivi esplicitato;
DATO
ATTO in particolare che:
-
il Documento distingue le
prestazioni di PMA in I, II, e III livello, in ragione delle diverse
complessità clinico - organizzative ed assistenziali correlate alle varie
tecniche di fecondazione artificiale;
-
le prestazioni ricomprese nel I e
nel II livello, come tali da erogarsi in regime ambulatoriale, ai sensi del
Documento tecnico sono soggette al pagamento della quota di compartecipazione
alla spesa, laddove dovuta ai sensi della vigente normativa in materia di
specialistica ambulatoriale; sono esentati dal pagamento della quota di
compartecipazione, oltre ai casi già previsti dalla suddetta normativa, i
cittadini affetti da patologia tumorale in età fertile e con prognosi
favorevole a lungo termine, che debbano sottoporsi a terapie farmacologiche,
radioterapiche o chirurgiche che li pongano a rischio di compromissione della
fertilità futura (codice di esenzione 048);
-
solo per il III livello è
prevista l’erogazione in regime ospedaliero diurno di day-surgery,
con tariffa a totale carico del SSR;
-
per alcune prestazioni
caratterizzanti il II livello, incluse nei LEA ai sensi del D.P.C.M. 12 gennaio
2017 ma non ricomprese nel richiamato nomenclatore regionale - e quindi
attualmente erogate inappropriatamente in regime di day surgery-, e precisamente:
-
agoaspirazione testicolare
(TESA). Incluso: valutazione adeguatezza del prelievo (codice 69.92.4);
-
fecondazione in vitro con o senza
inseminazione intracitoplasmatica (ICSI) omologa.
Incluso: coltura. Incluso: eventuale scongelamento (codice 69.92.2);
-
trasferimento embrioni (ET).
Inclusa: valutazione embrionaria pre-transfer.
Escluso: per via laparoscopica (codice 69.92.5);
in conformità
al parere espresso dal Ministero della Salute nella nota succitata n.
0010328-03/04/2018-DGPROGS-MDS-P, il Documento stabilisce in via transitoria
specifiche tariffe, con relative compartecipazioni alla spesa, in analogia con
i provvedimenti assunti dalle regioni Lazio e Calabria, come meglio esplicitato
all’interno del Documento tecnico medesimo;
-
anche nell’ambito delle tecniche
di III livello, il percorso assistenziale preparatorio alla eventuale
fecondazione artificiale deve essere praticato in regime ambulatoriale,
analogamente alle tecniche di I e di II livello, e dunque con compartecipazione
alla spesa laddove dovuta; le prestazioni strettamente inerenti il ricovero
programmato (tra cui gli esami preparatori al ricovero e la visita
anestesiologica preliminare) sono invece ricomprese nei DRG individuati nel
medesimo Documento tecnico, e tariffati come da vigente normativa regionale di
cui al D.C.A. n. 13/2013 e s.m.i.;
-
per le prestazioni di PMA
eterologa viene recepito il soprarichiamato atto della Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome 14/121/CR7c/C7 del 25 settembre 2014 - riportato in
allegato A al Documento tecnico oggetto del presente provvedimento-, e viene
stabilita la misura di compartecipazione alla spesa per le diverse tipologie di
PMA eterologa in ossequio all’art 49 del D.P.C.M. LEA;
RITENUTO
di condividere le predette motivazioni ed il percorso metodologico descritto,
assunto sulla base del citato parere ministeriale del 3 aprile 2018, e valutato
con gli esperti in materia di PMA presso le AASSLL regionali componenti del
Gruppo tecnico di Lavoro;
STABILITO
per l’effetto di integrare in via provvisoria, nelle more dell’atteso
nomenclatore nazionale di specialistica ambulatoriale di cui al D.P.C.M. LEA 12
gennaio 2017, il vigente nomenclatore regionale approvato con D.C.A. n. 12/2013
e s.m.i. con le seguenti prestazioni, per le cui
rispettive tariffe e corrispondenti misure di compartecipazione alla spesa si
rimanda al Documento tecnico allegato parte integrante al presente
provvedimento (cfr. tabella pag. 10 Paragrafo 2 PMA omologa – profili di
prestazioni e compartecipazione alla spesa, e tabella pag. 13 Paragrafo 3 PMA
eterologa):
a.
agoaspirazione testicolare
(TESA). Incluso: valutazione adeguatezza del prelievo (codice 69.92.4);
b.
fecondazione in vitro con o senza
inseminazione intracitoplasmatica (ICSI) omologa.
Incluso: coltura. Incluso: eventuale scongelamento (codice 69.92.2);
c.
trasferimento embrioni (ET).
Inclusa: valutazione embrionaria pre-transfer.
Escluso: per via laparoscopica (codice 69.92.5);
d.
fecondazione in vitro con o senza
inseminazione intracitoplasmatica (ICSI) eterologa
con ovociti a fresco. Incluso: coltura (codice 69.92.3)
e.
fecondazione in vitro con o senza
inseminazione intracitoplasmatica (ICSI) eterologa
con ovociti congelati. Incluso: coltura. Incluso: scongelamento (codice
69.92.7);
f.
fecondazione in vitro con o senza
inseminazione intracitoplasmatica (ICSI) eterologa
con gameti maschili. Incluso: coltura. Incluso: eventuale scongelamento (codice
69.92.8)
g.
inseminazione intrauterina (IUI)
da donazione di gameti maschili (codice 69.92.9);
EVIDENZIATO
inoltre quanto stabilito nel Documento tecnico in ordine a:
-
crioconservazione di gameti e di
embrioni;
-
requisiti per l’accesso alle
tecniche e condizioni di erogabilità;
-
compensazione delle prestazioni
effettuate in mobilità intraregionale ed
extraregionale;
DATO
ATTO in particolare che:
-
ai sensi del Documento tecnico,
nel caso in cui la crioconservazione di gameti o di tessuto ovarico o
testicolare sia legata all’effettuazione di terapia potenzialmente lesiva della
capacità produttiva, essendo intesa a costituire una riserva da utilizzare dopo
la positiva conclusione della terapia, i pazienti interessati, analogamente a
quanto stabilito per l’effettuazione delle tecniche di PMA, usufruiscono del
codice di esenzione 048;
-
il Documento tecnico, in
attuazione del D.P.C.M. LEA, stabilisce il limite massimo di 46 anni di età per
la donna per l’accesso alla tecniche a carico del SSR, ed il numero massimo di
6 cicli di trattamento per le tecniche di II e III livello; eventuali cicli già
effettuati in precedenza con oneri a carico del SSN, dovranno essere autodichiarati dalla coppia ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
concorrono al raggiungimento del predetto numero massimo;
-
per la mobilità extra-regionale è
necessario che i pazienti interessati acquisiscano l’autorizzazione della
propria ASL di residenza, che deve essere informata sui costi dell’intera
procedura;
-
per le coppie abruzzesi che
usufruiscono di prestazioni omologhe o eterologhe fuori Regione, il SSR
riconosce l’importo, al netto del ticket dovuto presso la Struttura erogante,
al massimo fino al valore delle tariffe stabilite nel Documento tecnico: nel
caso in cui la tariffa della regione ove la prestazione viene erogata sia
superiore alla tariffa della Regione Abruzzo, la quota aggiuntiva sarà a carico
delle coppie richiedenti;
EVIDENZIATO
che le prestazioni rese in mobilità extraregionale, in attesa del nuovo
tariffario nazionale, sono soggette a fatturazione diretta e sono da
addebitarsi alla Azienda Sanitaria Locale di residenza degli assistiti;
PRECISATO
che, per le coppie abruzzesi che intendano usufruire di prestazioni di PMA
fuori regione, la Azienda Sanitaria Locale di residenza, tramite la Direzione
del competente Distretto, provvede a fornire autorizzazione preventiva in
relazione a ciascun ciclo di trattamento, dopo aver verificato la sussistenza
dei requisiti per l’accesso ed il rispetto delle previste condizioni di
erogabilità; il SSR abruzzese riconosce i cicli di trattamento effettuati dai
propri cittadini presso strutture autorizzate ai sensi della L. n. 40/2004 ed
iscritte al Registro nazionale della PMA, il cui inizio sia stato previamente
autorizzato nel rispetto della vigente normativa ed ai sensi del presente
provvedimento;
RILEVATO
che il Documento tecnico reca in allegato, oltre al
predetto atto della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
14/121/CR7/c/C7 del 25 settembre 2014, la modulistica relativa alla richiesta
espressa di crioconservazione di gameti o tessuti ovarici o testicolari (cfr.
Allegato B al Documento tecnico), ed alla richiesta di prosecuzione/rinuncia
della crionconservazione (cfr. Allegato C al
Documento tecnico), dichiarazioni rilevanti ai fini del pagamento della
prevista tariffa annuale, ove dovuta;
VISTO
il Decreto del Ministro della Salute del 1° Luglio
2015 “Linee guida concernenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche
di procreazione medicalmente assistita”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14
luglio 2015, n. 161 (Allegato 2 parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento);
DATO
ATTO le predette Linee guida sono state
emanate in attuazione dell’art. 7 della L. 40/2004, al fine di fornire agli
operatori tutte le indicazioni utili ad assicurare il pieno rispetto di quanto
dettato dalla vigente normativa di riferimento;
RITENUTO
pertanto di dover recepire le Linee guida di cui al D.M. 1° Luglio 2015, quale
normativa vincolante per tutte le strutture autorizzate;
VISTO
il D.M. 28 dicembre 2016, n. 265 “Regolamento recante norme in materia di
manifestazione della volontà di accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 19
febbraio 2004, n. 40”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2017, n.
40;
CONSIDERATO
che il suddetto regolamento individua gli elementi minimi necessari alla
espressione di un consapevole consenso al trattamento da parte dei cittadini
che decidano di sottoporsi alle tecniche di PMA, e che pertanto è da intendersi
di cogente applicazione da parte delle Strutture eroganti, che sono tenute ad
adeguare le proprie procedure e la propria modulistica al medesimo D.M.
265/2016;
ATTESO
che:
-
con nota prot.
RA/0220486/18 del 02/08/2018, a firma congiunta del Direttore dell’Agenzia
Sanitaria Regionale A.S.R. Abruzzo e del Dirigente del Servizio Programmazione
socio-sanitaria, è stato richiesto al Servizio Programmazione
economico-finanziaria e finanziamento del SSR - DPF012 del Dipartimento per la
Salute e il Welfare il parere di compatibilità economica in ordine
all’attuazione del Documento tecnico oggetto del presente atto;
-
con riscontro prot.
RA/0236285/DPF012 del 27 agosto 2018 il Dirigente del Servizio DPF012 ha
espresso il proprio parere favorevole con riferimento all’ultimo trimestre del
corrente anno 2018; per quanto riguarda gli esercizi successivi è necessario
che le attività e i relativi costi siano previsti all’interno della
programmazione del Servizio Sanitario Regionale;
DATO
ATTO che con la sottoscrizione del presente
provvedimento il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare attesta,
in conseguenza della nota prot. RA/0236285/DPF012 del
27 agosto 2018, che la presente deliberazione per il corrente anno 2018 non
comporta ulteriori oneri di spesa a carico del bilancio regionale; per quanto
riguarda gli esercizi successivi è necessario che le attività e i relativi
costi siano previsti all’interno della programmazione del Servizio Sanitario
Regionale;
RITENUTO, altresì, di demandare al
Servizio Programmazione Socio-Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il
Welfare la notificazione del
presente provvedimento alle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo, nonché
agli altri Servizi regionali interessati della concreta applicazione dello
stesso;
RITENUTO
di disporre che:
-
le Direzioni Generali e Sanitarie
delle Aziende UU.SS.LL. regionali adeguino i propri sistemi informativi di
prenotazione delle prestazioni ai fini dell’applicazione del presente
provvedimento, e garantiscano la diffusione di informazioni relativamente a
quanto disposto e contenuto nel presente atto, anche attraverso la tempestiva
condivisione con le Direzioni ospedaliere e territoriali, con gli uffici U.R.P
ed i CUP aziendali, con le Strutture eroganti autorizzate per la PMA di
rispettiva competenza territoriale;
-
le Direzioni Generali e Sanitarie
delle Aziende UU.SS.LL. assicurino, attraverso le competenti Strutture deputate
alla verifica di legittimità ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie, i
controlli in merito alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento
economico dei trattamenti erogati a favore dei cittadini abruzzesi, nel
rispetto della vigente normativa in materia ed ai sensi del presente
provvedimento;
RITENUTO
di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T. e sul sito
istituzionale web della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it);
STABILITA
la decorrenza del presente provvedimento a partire
dal giorno successivo la predetta pubblicazione sul B.U.R.A.T.;
DATO
ATTO che il Direttore del Dipartimento per la
Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, ha
espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa ed alla conformità del medesimo atto agli indirizzi, funzioni ed
obiettivi assegnati al Dipartimento;
A voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni specificate in
premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate
1.
di
prendere atto e di approvare il Documento tecnico “Procreazione medicalmente assistita (PMA)
Disposizioni attuative della Regione Abruzzo D.P.C.M. 12-01-2017”, (allegato 1
al presente provvedimento parte integrante e sostanziale);
2.
di
dare atto, in conseguenza delle predetta
approvazione, del recepimento dell’atto della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome 14/121/CR7/c/C7 del 25 settembre 2014 “Definizione tariffa
unica convenzionale per le prestazioni di fecondazione eterologa” (cfr.
Allegato A al Documento tecnico);
3.
di
stabilire,
ai fini dell’applicazione del presente provvedimento, l’integrazione del
vigente nomenclatore regionale di specialistica ambulatoriale approvato con
D.C.A. n. 12/2013 e s.m.i., con l’inserimento delle
seguenti prestazioni, per le cui rispettive tariffe e corrispondenti misure di
compartecipazione alla spesa si rimanda al Documento tecnico, allegato 1 parte
integrante al presente provvedimento (cfr. tabella pag. 10 Paragrafo 2 PMA
omologa – profili di prestazioni e compartecipazione alla spesa, e
tabella pag. 13 Paragrafo 3 PMA eterologa):
a.
agoaspirazione testicolare
(TESA). Incluso: valutazione adeguatezza del prelievo (codice 69.92.4);
b.
fecondazione in vitro con o senza
inseminazione intracitoplasmatica (ICSI) omologa.
Incluso: coltura. Incluso: eventuale scongelamento (codice 69.92.2);
c.
trasferimento embrioni (ET).
Inclusa: valutazione embrionaria pre-transfer.
Escluso: per via laparoscopica (codice 69.92.5);
d.
fecondazione in vitro con o senza
inseminazione intracitoplasmatica (ICSI) eterologa
con ovociti a fresco. Incluso: coltura (codice 69.92.3)
e.
fecondazione in vitro con o senza
inseminazione intracitoplasmatica (ICSI) eterologa
con ovociti congelati. Incluso: coltura. Incluso: scongelamento (codice 69.92.7);
f.
fecondazione in vitro con o senza
inseminazione intracitoplasmatica (ICSI) eterologa
con gameti maschili. Incluso: coltura. Incluso: eventuale scongelamento (codice
69.92.8)
g.
inseminazione intrauterina (IUI)
da donazione di gameti maschili (codice 69.92.9);
4.
di
stabilire, relativamente alle prestazioni
ricomprese nelle tecniche di PMA omologa ed eterologa di I e di II livello,
nonché alle prestazioni concernenti il percorso assistenziale preparatorio
all’effettuazione delle tecniche di III livello, l’applicazione della quota di
compartecipazione al costo (ticket) come da vigente normativa sulla
specialistica ambulatoriale, con esenzione nei casi ivi previsti;
5.
di
prevedere inoltre che i cittadini affetti da
patologia tumorale in età fertile e con prognosi favorevole a lungo termine,
che debbano sottoporsi a terapie farmacologiche, radioterapiche o chirurgiche
che li pongano a rischio di compromissione della fertilità futura, possano
accedere alle tecniche di PMA omologa ed eterologa con esenzione dalla
partecipazione al costo (codice di esenzione 048);
6.
di
precisare, in relazione ai casi di cui al
precedente punto 5), l’applicazione dell’esenzione anche per la crionconservazione di gameti o tessuti ovarici e
testicolari, da richiedersi secondo la modulistica presente in Allegato B ed
Allegato C al Documento tecnico;
7.
di
precisare inoltre, in ordine alle tecniche
omologhe ed eterologhe di III livello, da erogarsi in regime di day-surgery, che sono ricomprese nei DRG individuati nel
Documento tecnico le sole prestazioni strettamente inerenti il ricovero
programmato, tra cui gli esami preparatori al ricovero e la visita
anestesiologica preliminare, tariffate come da vigente nomenclatore regionale
di cui al D.C.A. n. 13/2013 e s.m.i.;
8.
di
stabilire, in attuazione del D.P.C.M. LEA, il
limite massimo di 46 anni di età per la donna per l’accesso alla tecniche a
carico del SSR, ed il numero massimo di 6 cicli di trattamento per le tecniche
di II e III livello; eventuali cicli già effettuati in precedenza con oneri a
carico del SSN, dovranno essere autodichiarati dalla
coppia ai sensi del D.P.R. 445/2000 e concorrono al raggiungimento del predetto
limite;
9.
di
evidenziare che, in attesa del nuovo tariffario
nazionale di specialistica ambulatoriale, le prestazioni in mobilità
extraregionale sono soggette a fatturazione diretta e sono da addebitarsi alla
Azienda Sanitaria Locale di residenza degli assistiti che abbiano usufruito
della prestazione;
10.
di
dare atto che:
-
per la mobilità extra-regionale è
necessario che i pazienti interessati acquisiscano l’autorizzazione della
propria ASL di residenza, che deve essere informata sui costi dell’intera
procedura;
-
per le coppie abruzzesi che
usufruiscono di prestazioni omologhe o eterologhe fuori Regione, il SSR
riconosce l’importo, al netto del ticket dovuto presso la struttura erogante,
al massimo fino al valore delle tariffe stabilite nel Documento tecnico e
pertanto, nel caso in cui la tariffa applicata dalla Struttura ove la
prestazione viene erogata sia superiore alla tariffa della Regione Abruzzo, la
relativa differenza sarà a carico delle coppie richiedenti;
11.
di
precisare, in relazione al precedente punto, che
per le coppie abruzzesi che intendano usufruire di prestazioni di PMA fuori
regione, la Azienda Sanitaria Locale di residenza, tramite la Direzione del
competente Distretto, provvede a fornire autorizzazione preventiva in relazione
a ciascun ciclo di trattamento, dopo aver verificato la sussistenza dei
requisiti per l’accesso ed il rispetto delle previste condizioni di
erogabilità; il SSR abruzzese riconosce i cicli di trattamento effettuati dai
propri cittadini presso strutture autorizzate ai sensi della L. n. 40/2004 ed
iscritte al Registro nazionale della PMA, il cui inizio sia stato previamente
autorizzato nel rispetto della vigente normativa ed ai sensi del presente
provvedimento;
12.
di
rinviare espressamente al Documento tecnico in
ordine a quant’altro nello stesso stabilito;
13.
di
recepire il
Decreto del Ministro della Salute del 1° Luglio 2015 “Linee guida concernenti
le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2015, n. 161, quale
normativa vincolante per tutte le strutture autorizzate ai sensi della L. n.
40/2004 (allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
14.
di
rinviare al D.M. 28 dicembre 2016, n. 265
“Regolamento recante norme in materia di manifestazione della volontà di
accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, in attuazione dell'articolo
6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 2017, n. 40, per quanto nel medesimo previsto in ordine
agli elementi minimi necessari alla espressione di un consapevole consenso al
trattamento da parte dei cittadini che decidano di sottoporsi alle tecniche di
PMA;
15.
di
stabilire, in relazione al precedente punto, che le
Strutture eroganti prestazioni di PMA sono tenute ad adeguare le proprie
procedure e la propria modulistica al medesimo D.M. 265/2016, ai fini
dell’acquisizione del preventivo consenso informato;
16.
di
dare atto che con la sottoscrizione del presente
provvedimento il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare attesta,
in conseguenza della nota prot. RA/0236285/DPF012 del
27 agosto 2018, che la presente deliberazione per il corrente anno 2018 non
comporta ulteriori oneri di spesa a carico del bilancio regionale; per quanto
riguarda gli esercizi successivi è necessario che le attività e i relativi
costi siano previsti all’interno della programmazione del Servizio Sanitario
Regionale;
17.
di trasmettere
il presente provvedimento al Ministero della Salute ed al Ministero
dell’Economia e Finanze, ai fini del monitoraggio del Piano di Rientro e dei
Livelli Essenziali di Assistenza;
18.
di trasmettere
il presente provvedimento al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria del
Dipartimento per la Salute e il Welfare, il quale è tenuto, a sua volta, a
notificarlo alle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo nonché ai Servizi
regionali interessati della concreta applicazione dello stesso;
19.
di
disporre che:
-
le Direzioni Generali e Sanitarie
delle Aziende UU.SS.LL. regionali adeguino i propri sistemi informativi di
prenotazione delle prestazioni ai fini dell’applicazione del presente
provvedimento, e garantiscano la diffusione di informazioni relativamente a
quanto disposto e contenuto nel presente atto, anche attraverso la tempestiva
condivisione con le Direzioni ospedaliere e territoriali, con gli uffici U.R.P
ed i CUP aziendali, con le Strutture eroganti autorizzate per la PMA di
rispettiva competenza territoriale;
-
le Direzioni Generali e Sanitarie
delle Aziende UU.SS.LL., attraverso le competenti Strutture deputate alla verifica
di legittimità, appropriatezza e congruità delle prestazioni sanitarie,
assicurino i controlli in merito alla sussistenza dei presupposti per il
riconoscimento economico dei trattamenti erogati a favore dei cittadini
abruzzesi, nel rispetto della vigente normativa in materia ed ai sensi del
presente provvedimento;
20.
di disporre
la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T. e sul sito web
istituzionale della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it);
21.
di
stabilire la decorrenza del presente provvedimento
dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.A.T regionale.