Piano di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale D.C.A. 55/2016 Intervento 5.1 - Presa d’atto e recepimento del Documento Tecnico regionale “Disposizioni attuative L.R. n. 20/2006. Organizzazione e funzionamento dei Pacchetti Ambulatoriali Complessi”.

 

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.65 del 18 marzo 2017, con il quale sono stati approvati i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.), ovvero il complesso delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale assicura attraverso le risorse finanziarie pubbliche e l’eventuale compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito;

 

EVIDENZIATO che il citato D.P.C.M., con riferimento all’assistenza specialistica ambulatoriale, dispone, tra l’altro, quanto segue:

-                 il Servizio Sanitario Nazionale garantisce le prestazioni elencate nel nomenclatore di cui all’allegato 4 al medesimo D.P.C.M. LEA (art. 15, comma 1);

-                 sono erogati in forma ambulatoriale organizzata i pacchetti di prestazioni orientati a finalità diagnostica o terapeutica, individuati con le modalità indicate dall'art. 5 dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, nel rispetto della disciplina in materia di partecipazione alla spesa sanitaria (art. 15, comma 5);

 

TENUTO CONTO che, ai sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 64, comma 2, D.P.C.M. 12 gennaio 2017, le disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati, entreranno in vigore dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni;

 

PRECISATO che, nelle more della definizione del nuovo nomenclatore nazionale di specialistica ambulatoriale e relativo recepimento, sono vigenti le disposizioni di attuazione del D.M. 22 luglio 1996 e ss., che nella Regione Abruzzo sono attualmente contenute nel Decreto del Commissario ad Acta 20 febbraio 2013, n. 12, e ss.mm.ii;

 

VISTO l’art. 43, comma 3, D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante i criteri di appropriatezza del ricovero in day hospital, che stabilisce per le regioni l’adozione di adeguate misure per incentivare il trasferimento delle prestazioni dal regime di day hospital al regime ambulatoriale;

 

VISTO l’art. 5, comma 19, del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 (Rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014), il quale stabilisce che, per il passaggio delle prestazioni dal regime ospedaliero a quello ambulatoriale, le Regioni provvedono a individuare per le singole prestazioni o per pacchetti di prestazioni la definizione, la codifica, le eventuali limitazioni all’erogazione e, in via provvisoria, adeguati importi tariffari e adeguate forme di partecipazione alla spesa, da determinarsi in maniera da assicurare minori oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale rispetto all’erogazione in regime ospedaliero;

 

RICHIAMATA la normativa nazionale di cui alla Legge 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che all’art. 35 comma 1 che prevede che “Le prescrizioni di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. In ogni ricetta possono essere prescritte fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca.”

 

VISTA la Legge Regionale 23 giugno 2006, n. 20, “Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione”, pubblicata nel B.U. Abruzzo 7 luglio 2006, n. 37, recante nell’Allegato B, di cui all’art. 2, comma 1, le Linee - guida sulle attività cliniche a ciclo diurno Day Hospital, Day Service, Day Surgery, Chirurgia ambulatoriale;

 

EVIDENZIATO, in particolare che, il suddetto Allegato B della L.R. 20/2006, al Capitolo 5 definisce il modello clinico-organizzativo dei Pacchetti ambulatoriali complessi, quale strumento di attuazione del day service per l’ottimizzazione nella erogazione di prestazioni multiple e/o complesse (laboratoristiche, strumentali, consulenze), da articolare in breve tempo coerentemente con l’iter clinico e riducendo al minimo il numero degli accessi del paziente;

 

ATTESO che con D.G.R. 26 giugno 2017, n. 340, D.G.R. 5 ottobre 2017, n. 556, e D.G.R. 5 luglio 2018, n. 487, rispettivamente sono stati approvati i percorsi diagnostico - terapeutici assistenziali (PDTA) delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI) e del Carcinoma della Mammella, del Tumore del Polmone, e della Sclerosi Multipla, i quali individuano le specifiche prestazioni caratterizzanti il percorso di presa in carico, di gestione e di follow up dei pazienti interessati, a garanzia dell’appropriatezza, della qualità e della continuità delle cure da erogarsi nei tempi indicati;

 

RICHIAMATO il Piano di Riqualificazione del Servizio Sanitario regionale abruzzese 2016-2018, D.C.A. 10 giugno 2016, n. 55, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 2016, n. 505, come integrata con la D.G.R. 22 settembre 2016, n. 576, che all’Intervento 5.1 evidenzia l’importanza dell’applicazione dei PDTA omogenei per patologia, nell’ambito della definizione di una nuova organizzazione del SSR che si renda il più possibile vicina al paziente;

 

RICHIAMATO il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 2010-2012 (approvato dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome in data 28/10/2010 Rep. Atti n.189/CSR), con il quale si sottolinea: 

-                 la necessità di fissare tempi massimi di attesa a garanzia della tempestività della diagnosi;

-                 la necessità dell’individuazione da parte delle Regioni, ai fini dell’appropriatezza organizzativa, di specifici Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC) per l’erogazione sequenziale e coordinata delle prestazioni ricomprese nei percorsi diagnostico terapeutici, da erogare nell’ambito del Day Service;

 

RICHIAMATI altresì i provvedimenti regionali di attuazione del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa, con particolare riferimento alla D.G.R. n. 575/2011 e al D.C.A. n. 60/2015;

 

VISTA la nota prot. 1216 del 31 luglio 2018, acquisita con prot RA/0219730/18 del 02 agosto 2018, con la quale l’Agenzia Sanitaria Regionale A.S.R. Abruzzo ha trasmesso il documento tecnico “Disposizioni attuative L.R. n. 20/2006. Organizzazione e funzionamento dei Pacchetti Ambulatoriali Complessi” (Allegato A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento);

 

PRESO ATTO che il suddetto Documento Tecnico introduce importanti specifiche nella disciplina regionale dell’assistenza sanitaria nella materia de qua, in particolare dettagliando che:

-                 il PAC viene attivato dal medico specialista della branca di riferimento - che in tale ambito diventa referente del PAC responsabile della gestione dell’iter diagnostico-, nella struttura individuata per l’attuazione dello specifico PDTA;

-                 per l’attivazione del PAC devono essere individuate prestazioni, tra quelle previste, nel numero minimo di quattro (le analisi cliniche vengono conteggiate come singola prestazione);

-                 è stabilito il numero massimo di tre accessi per l’esecuzione del PAC, definendo per accesso l’episodio in cui l’assistito si reca presso la struttura erogatrice per l’esecuzione degli esami previsti dal medico specialista, escludendo la prima visita specialistica e la visita a conclusione del PAC;

-                 a ciascun PAC deve corrispondere un codice regionale identificativo e un tracciato record secondo le modalità esplicitate nel Capitolo “Flusso informativo” del Documento Tecnico;

-                 per ogni PAC è prevista una specifica “Scheda PAC” (vedasi Allegati 1, 2, 3, 4 al Documento Tecnico), che il medico referente è tenuto a compilare;

-                 la valorizzazione economica del PAC corrisponde alla somma delle tariffe delle singole prestazioni di specialistica ambulatoriale, come da vigente Nomenclatore Tariffario regionale;

-                 l’assistito non esente è tenuto al pagamento del ticket a conclusione del PAC. Al fine di una corretta compartecipazione, il medico referente del PAC dovrà suddividere le prestazioni per branca, accorpandole per ricetta fino ad un massimo di otto nel rispetto della vigente richiamata normativa; la quota di compartecipazione alla spesa è pari alla somma delle tariffe delle prestazioni così accorpate, fino al tetto massimo previsto di euro 36,15 per ricetta;

 

EVIDENZIATO che, il Documento Tecnico reca in allegato la seguente documentazione:

-                 Scheda PAC – MICI (cfr., Allegato 1 al Documento Tecnico);

-                 Scheda PAC – Carcinoma della Mammella (cfr., Allegato 2 al Documento Tecnico);

-                 Scheda PAC – Tumore del Polmone (cfr., Allegato 3 al Documento Tecnico);

-                 Scheda PAC – Sclerosi Multipla (cfr., Allegato 4 al Documento Tecnico);

 

RILEVATO che le suddette schede PAC, essendo funzionali all’applicazione dei rispettivi PDTA già approvati con i provvedimenti giuntali soprarichiamati, costituiscono una integrazione dei medesimi;

 

PRECISATO in tal senso che gli ulteriori PDTA regionali, che saranno oggetto di successiva definizione, dovranno riportare in allegato la propria specifica “Scheda PAC”;

 

DATO ATTO, altresì, che il Documento Tecnico reca, in Appendice n. 3, i “moduli di richiesta interna”, necessari per l’espletamento di consulenze specialistiche, degli esami di laboratorio e degli esami radiologici previsti all’interno del PAC;

 

DATO ATTO altresì che il Documento tecnico prevede precisi adempimenti in capo alle Aziende Unità Sanitarie Locali a garanzia del rispetto degli standard organizzativi minimi relativi alla gestione del PAC, con particolare riferimento a:

-                 strutturazione di collegamenti tra le discipline coinvolte, tramite la definizione e la condivisione di modalità operative;

-                 pianificazione delle prenotazioni ed organizzazione dell’erogazione delle prestazioni, tramite percorsi definiti ed agende dedicate;

-                 adeguamento delle procedure aziendali di prenotazione e registrazione delle prestazioni PAC, funzionali all’adempimento agli obblighi informativi;

 

PRESO ATTO delle motivazioni tecniche sottese al documento in parola, con particolare riferimento alla analisi dei costi, che evidenzia il risparmio atteso dalla applicazione del modello clinico – organizzativo dei PAC rispetto alla erogazione delle medesime prestazioni in regime ospedaliero diurno;

 

RITENUTO, per tutto quanto sopra detto, di approvare il Documento Tecnico regionale “Disposizioni attuative – LR. n. 20/2006. Organizzazione e funzionamento dei Pacchetti Ambulatoriali Complessi”, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, a garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dell’uso corretto ed efficacie delle risorse dedicate;

 

PRECISATO che, in assenza di accordi di compensazione interregionale di prestazioni di Day Service, i PAC si intendono erogabili solo per i pazienti regionali;

 

RITENUTO di demandare al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare la notificazione del presente provvedimento alle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo, ai fini della concreta applicazione di quanto nello stesso contenuto e disposto;

 

RITENUTO di disporre che le Direzioni Generali e Sanitarie delle Aziende UU.SS.LL. regionali provvedano ad assicurare la più ampia diffusione di informazioni relativamente a quanto disposto e contenuto nel Documento Tecnico, a beneficio sia degli utenti sia degli operatori potenzialmente coinvolti (Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici Specialisti ASL, operatori sanitari che collaborano alla gestione del PAC); nello specifico, le Direzioni Generali e Sanitarie delle Aziende UU.SS.LL. regionali, attraverso le competenti strutture coinvolte nella gestione del PAC, dovranno garantire:

-                 una agenda dedicata per la gestione delle prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali del PAC, ed il collegamento tra i servizi diagnostici ed ambulatoriali specialistici che erogano le prestazioni previste nel pacchetto da assicurarsi nell’ambito delle funzioni previste per il CUP di II livello di cui alla D.G.R. n. 575/2011 e al D.C.A. 60/2015;

-                 una codificazione delle prestazioni ricomprese nel PAC con adeguamento del flusso informativo del file C, secondo quanto stabilito nel Capitolo “Flusso informativo” del Documento Tecnico;

-                 le informazioni necessarie al medico referente PAC, per una corretta compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito;

 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente del Servizio Programmazione socio-sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare attesta che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

 

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 - Suppl. Ordinario n. 15 ed entrato in vigore il 19 marzo 2017;

 

DATO ATTO che:

-                 il Dirigente del Servizio Programmazione socio-sanitaria, competente nella materia trattata dal presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;

-                 il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto, ha attestato che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

 

A voti espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

 

1.             di prendere atto e di approvare il Documento tecnico “Disposizioni attuative LR. n. 20/2006. Organizzazione e funzionamento dei Pacchetti Ambulatoriali Complessi”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2.             di dare atto che il Documento Tecnico, Allegato A, nell’ambito dell’Intervento 5.1 del Piano di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale D.C.A. 55/2016, costituisce disciplina di attuazione della Legge Regionale 23 giugno 2006, n. 20 nonché delle più recenti normative contenute nel Patto della Salute 2014-2016 e nel D.P.C.M. LEA 12 gennaio 2017, come meglio esplicitato nelle premesse al presente atto che si intendono qui integralmente riportate;

3.             di evidenziare che il Documento Tecnico comprende documentazione relativa a:

-                 Scheda PAC – MICI (cfr., Allegato 1 al Documento Tecnico);

-                 Scheda PAC – Carcinoma della Mammella (cfr., Allegato 2 al Documento Tecnico);

-                 Scheda PAC – Tumore del Polmone (cfr., Allegato 3 al Documento Tecnico);

-                 Scheda PAC – Sclerosi Multipla (cfr., Allegato 4 al Documento Tecnico);

4.             di precisare che le suddette schede PAC di cui al precedente punto 3, essendo funzionali all’applicazione dei rispettivi PDTA già approvati con i provvedimenti di Giunta Regionale n. 340 del 26 giugno 2017 (PDTA delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali - MICI- e del Carcinoma della Mammella), n. 556 del 5 ottobre 2017 (PDTA del Tumore del Polmone), e n. 487 del 5 luglio 2018 (PDTA della Sclerosi Multipla) costituiscono una integrazione dei medesimi;

5.             di precisare altresì che, analogamente, gli ulteriori PDTA regionali che saranno oggetto di successiva approvazione giuntale dovranno riportare in allegato la propria specifica “Scheda PAC”;

6.             di evidenziare, altresì, che il Documento Tecnico reca in Appendice n. 3 i “moduli di richiesta interni”, necessari per l’espletamento di consulenze specialistiche, esami di laboratorio ed esami radiologici, previsti all’interno del PAC;

7.             di precisare che, in assenza di contratti di compensazione interregionale di prestazioni di Day Service, i PAC si intendono erogabili solo per i pazienti regionali;

8.             di disporre che le Direzioni Generali e Sanitarie delle Aziende UU.SS.LL. regionali provvedano ad assicurare la più ampia diffusione di informazioni relativamente a quanto disposto e contenuto nel Documento Tecnico, Allegato A, a beneficio sia degli utenti sia degli operatori potenzialmente coinvolti (Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici Specialisti ASL, operatori sanitari coinvolti nella gestione del PAC); nello specifico, le Direzioni Generali e Sanitarie delle Aziende UU.SS.LL. dovranno garantire, attraverso le competenti strutture coinvolte nella gestione del PAC:

-                 una agenda dedicata per la gestione delle prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali del PAC, ed il collegamento tra i servizi diagnostici ed ambulatoriali specialistici che erogano le prestazioni previste nel pacchetto, da assicurarsi nell’ambito delle funzioni previste per il CUP di II livello di cui alla D.G.R. n. 575/2011 e al D.C.A. 60/2015;

-                 la codificazione delle prestazioni ricomprese nel PAC con adeguamento del flusso informativo del file C, secondo quanto stabilito nel Capitolo “Flusso informativo” del Documento Tecnico;

-                 le informazioni necessarie al medico referente del PAC, per una corretta compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito;

9.             di dare atto che l’analisi dei costi contenuta nel Documento tecnico evidenzia il risparmio atteso dalla applicazione del modello clinico – organizzativo del PAC rispetto alla erogazione delle medesime prestazioni in regime ospedaliero diurno;

10.         di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente del Servizio Programmazione socio-sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare attesta che il medesimo non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

11.         di trasmettere il presente provvedimento al Servizio “Programmazione Socio-Sanitaria” del Dipartimento per la Salute e il Welfare, il quale è tenuto, a sua volta, a notificarlo all’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Abruzzo ed alle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo;

12.         di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, ai fini del monitoraggio del Piano di Rientro e dei Livelli Essenziali di Assistenza;

13.         di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T. e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it).

 

Segue Allegato