LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante “Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.65 del 18 marzo 2017, con il quale sono stati approvati i nuovi
Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.), ovvero il complesso delle
prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale assicura attraverso le risorse
finanziarie pubbliche e l’eventuale compartecipazione alla spesa da parte
dell’assistito;
EVIDENZIATO
che il citato D.P.C.M., con riferimento
all’assistenza specialistica ambulatoriale, dispone, tra l’altro, quanto segue:
-
il Servizio Sanitario Nazionale
garantisce le prestazioni elencate nel nomenclatore di cui all’allegato 4 al
medesimo D.P.C.M. LEA (art. 15, comma 1);
-
sono erogati in forma
ambulatoriale organizzata i pacchetti di prestazioni orientati a finalità
diagnostica o terapeutica, individuati con le modalità indicate dall'art. 5
dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il Nuovo Patto per la Salute per gli
anni 2014-2016, nel rispetto della disciplina in materia di partecipazione alla
spesa sanitaria (art. 15, comma 5);
TENUTO
CONTO che, ai sensi della disciplina
transitoria di cui all’art. 64, comma 2, D.P.C.M. 12 gennaio 2017, le
disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui agli
articoli 15 e 16 e relativi allegati, entreranno in vigore dalla data di
pubblicazione del decreto ministeriale di definizione delle tariffe massime
delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni;
PRECISATO
che, nelle more della definizione del nuovo
nomenclatore nazionale di specialistica ambulatoriale e relativo recepimento,
sono vigenti le disposizioni di attuazione del D.M. 22 luglio 1996 e ss., che
nella Regione Abruzzo sono attualmente contenute nel Decreto del Commissario ad
Acta 20 febbraio 2013, n. 12, e ss.mm.ii;
VISTO
l’art. 43, comma 3, D.P.C.M. 12 gennaio 2017,
recante i criteri di appropriatezza del ricovero in day
hospital, che stabilisce per le regioni l’adozione di adeguate misure per
incentivare il trasferimento delle prestazioni dal regime di day hospital al regime ambulatoriale;
VISTO
l’art. 5, comma 19, del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 (Rep. n.
82/CSR del 10 luglio 2014), il quale stabilisce che, per il passaggio delle
prestazioni dal regime ospedaliero a quello ambulatoriale, le Regioni
provvedono a individuare per le singole prestazioni o per pacchetti di
prestazioni la definizione, la codifica, le eventuali limitazioni
all’erogazione e, in via provvisoria, adeguati importi tariffari e adeguate
forme di partecipazione alla spesa, da determinarsi in maniera da assicurare
minori oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale rispetto all’erogazione
in regime ospedaliero;
RICHIAMATA
la normativa nazionale di cui alla Legge 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica, che all’art. 35 comma 1 che prevede che
“Le prescrizioni di prestazioni relative a branche specialistiche diverse
devono essere formulate su ricette distinte. In ogni ricetta possono essere
prescritte fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca.”
VISTA
la Legge Regionale 23 giugno 2006, n. 20, “Misure
per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed
all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello
ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione”, pubblicata nel B.U.
Abruzzo 7 luglio 2006, n. 37, recante nell’Allegato B, di cui all’art. 2, comma
1, le Linee - guida sulle attività cliniche a ciclo diurno Day
Hospital, Day Service, Day Surgery, Chirurgia ambulatoriale;
EVIDENZIATO,
in particolare che, il suddetto Allegato B della L.R. 20/2006, al Capitolo 5
definisce il modello clinico-organizzativo dei Pacchetti ambulatoriali
complessi, quale strumento di attuazione del day
service per l’ottimizzazione nella erogazione di prestazioni multiple e/o
complesse (laboratoristiche, strumentali, consulenze), da articolare in breve
tempo coerentemente con l’iter clinico e riducendo al minimo il numero degli
accessi del paziente;
ATTESO
che con D.G.R. 26 giugno 2017, n. 340, D.G.R. 5 ottobre 2017, n. 556, e D.G.R.
5 luglio 2018, n. 487, rispettivamente sono stati approvati i percorsi
diagnostico - terapeutici assistenziali (PDTA) delle Malattie Infiammatorie
Croniche Intestinali (MICI) e del Carcinoma della Mammella, del Tumore del
Polmone, e della Sclerosi Multipla, i quali individuano le specifiche
prestazioni caratterizzanti il percorso di presa in carico, di gestione e di follow up dei pazienti interessati, a garanzia
dell’appropriatezza, della qualità e della continuità delle cure da erogarsi
nei tempi indicati;
RICHIAMATO
il Piano di Riqualificazione del Servizio Sanitario regionale abruzzese
2016-2018, D.C.A. 10 giugno 2016, n. 55, di cui alla Deliberazione di Giunta
Regionale 26 luglio 2016, n. 505, come integrata con la D.G.R. 22 settembre 2016,
n. 576, che all’Intervento 5.1 evidenzia l’importanza dell’applicazione dei
PDTA omogenei per patologia, nell’ambito della definizione di una nuova
organizzazione del SSR che si renda il più possibile vicina al paziente;
RICHIAMATO
il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio
2010-2012 (approvato dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato le Regioni e
le Province Autonome in data 28/10/2010 Rep. Atti n.189/CSR), con il quale si
sottolinea:
-
la necessità di fissare tempi
massimi di attesa a garanzia della tempestività della diagnosi;
-
la necessità dell’individuazione
da parte delle Regioni, ai fini dell’appropriatezza organizzativa, di specifici
Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC) per l’erogazione sequenziale e coordinata
delle prestazioni ricomprese nei percorsi diagnostico terapeutici, da erogare
nell’ambito del Day Service;
RICHIAMATI
altresì i provvedimenti regionali di attuazione del Piano Nazionale di Governo
delle Liste di Attesa, con particolare riferimento alla D.G.R. n. 575/2011 e al
D.C.A. n. 60/2015;
VISTA
la nota prot. 1216 del 31
luglio 2018, acquisita con prot RA/0219730/18 del 02
agosto 2018, con la quale l’Agenzia Sanitaria Regionale A.S.R. Abruzzo ha
trasmesso il documento tecnico “Disposizioni attuative L.R. n. 20/2006.
Organizzazione e funzionamento dei Pacchetti Ambulatoriali Complessi” (Allegato
A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento);
PRESO
ATTO che il suddetto Documento Tecnico
introduce importanti specifiche nella disciplina regionale dell’assistenza
sanitaria nella materia de qua, in particolare dettagliando che:
-
il PAC viene attivato dal medico
specialista della branca di riferimento - che in tale ambito diventa referente
del PAC responsabile della gestione dell’iter diagnostico-, nella struttura
individuata per l’attuazione dello specifico PDTA;
-
per l’attivazione del PAC devono
essere individuate prestazioni, tra quelle previste, nel numero minimo di
quattro (le analisi cliniche vengono conteggiate come singola prestazione);
-
è stabilito il numero massimo di
tre accessi per l’esecuzione del PAC, definendo per accesso l’episodio in cui
l’assistito si reca presso la struttura erogatrice per l’esecuzione degli esami
previsti dal medico specialista, escludendo la prima visita specialistica e la
visita a conclusione del PAC;
-
a ciascun PAC deve corrispondere
un codice regionale identificativo e un tracciato record secondo le modalità
esplicitate nel Capitolo “Flusso informativo” del Documento Tecnico;
-
per ogni PAC è prevista una
specifica “Scheda PAC” (vedasi Allegati 1, 2, 3, 4 al Documento Tecnico), che
il medico referente è tenuto a compilare;
-
la valorizzazione economica del
PAC corrisponde alla somma delle tariffe delle singole prestazioni di
specialistica ambulatoriale, come da vigente Nomenclatore Tariffario regionale;
-
l’assistito non esente è tenuto
al pagamento del ticket a conclusione del PAC. Al fine di una corretta
compartecipazione, il medico referente del PAC dovrà suddividere le prestazioni
per branca, accorpandole per ricetta fino ad un massimo di otto nel rispetto
della vigente richiamata normativa; la quota di compartecipazione alla spesa è
pari alla somma delle tariffe delle prestazioni così accorpate, fino al tetto
massimo previsto di euro 36,15 per ricetta;
EVIDENZIATO
che, il Documento Tecnico reca in allegato la seguente documentazione:
-
Scheda PAC – MICI (cfr., Allegato
1 al Documento Tecnico);
-
Scheda PAC – Carcinoma della
Mammella (cfr., Allegato 2 al Documento Tecnico);
-
Scheda PAC – Tumore del Polmone
(cfr., Allegato 3 al Documento Tecnico);
-
Scheda PAC – Sclerosi Multipla
(cfr., Allegato 4 al Documento Tecnico);
RILEVATO
che le suddette schede PAC, essendo funzionali
all’applicazione dei rispettivi PDTA già approvati con i provvedimenti giuntali
soprarichiamati, costituiscono una integrazione dei medesimi;
PRECISATO
in tal senso che gli ulteriori PDTA regionali, che saranno oggetto di
successiva definizione, dovranno riportare in allegato la propria specifica
“Scheda PAC”;
DATO
ATTO, altresì, che il Documento Tecnico reca,
in Appendice n. 3, i “moduli di richiesta interna”, necessari per
l’espletamento di consulenze specialistiche, degli esami di laboratorio e degli
esami radiologici previsti all’interno del PAC;
DATO
ATTO altresì che il Documento tecnico
prevede precisi adempimenti in capo alle Aziende Unità Sanitarie Locali a
garanzia del rispetto degli standard organizzativi minimi relativi alla
gestione del PAC, con particolare riferimento a:
-
strutturazione di collegamenti
tra le discipline coinvolte, tramite la definizione e la condivisione di
modalità operative;
-
pianificazione delle prenotazioni
ed organizzazione dell’erogazione delle prestazioni, tramite percorsi definiti
ed agende dedicate;
-
adeguamento delle procedure
aziendali di prenotazione e registrazione delle prestazioni PAC, funzionali
all’adempimento agli obblighi informativi;
PRESO
ATTO delle motivazioni tecniche sottese al
documento in parola, con particolare riferimento alla analisi dei costi, che
evidenzia il risparmio atteso dalla applicazione del modello clinico –
organizzativo dei PAC rispetto alla erogazione delle medesime prestazioni in
regime ospedaliero diurno;
RITENUTO,
per tutto quanto sopra detto, di approvare il Documento Tecnico regionale
“Disposizioni attuative – LR. n. 20/2006. Organizzazione e funzionamento dei
Pacchetti Ambulatoriali Complessi”, allegato parte integrante e sostanziale del
presente atto, a garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dell’uso
corretto ed efficacie delle risorse dedicate;
PRECISATO
che, in assenza di accordi di compensazione interregionale di prestazioni di Day Service, i PAC si intendono erogabili solo per i
pazienti regionali;
RITENUTO
di demandare al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria del Dipartimento per la
Salute e il Welfare la notificazione del presente provvedimento alle Aziende
UU.SS.LL. della Regione Abruzzo, ai fini della concreta applicazione di quanto
nello stesso contenuto e disposto;
RITENUTO
di disporre che le Direzioni Generali e Sanitarie delle Aziende UU.SS.LL.
regionali provvedano ad assicurare la più ampia diffusione di informazioni
relativamente a quanto disposto e contenuto nel Documento Tecnico, a beneficio
sia degli utenti sia degli operatori potenzialmente coinvolti (Medici di
Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici Specialisti ASL, operatori
sanitari che collaborano alla gestione del PAC); nello specifico, le Direzioni
Generali e Sanitarie delle Aziende UU.SS.LL. regionali, attraverso le
competenti strutture coinvolte nella gestione del PAC, dovranno garantire:
-
una agenda dedicata per la
gestione delle prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali del PAC, ed il
collegamento tra i servizi diagnostici ed ambulatoriali specialistici che
erogano le prestazioni previste nel pacchetto da assicurarsi nell’ambito delle
funzioni previste per il CUP di II livello di cui alla D.G.R. n. 575/2011 e al
D.C.A. 60/2015;
-
una codificazione delle
prestazioni ricomprese nel PAC con adeguamento del flusso informativo del file
C, secondo quanto stabilito nel Capitolo “Flusso informativo” del Documento
Tecnico;
-
le informazioni necessarie al
medico referente PAC, per una corretta compartecipazione alla spesa da parte
dell’assistito;
DATO
ATTO che con la sottoscrizione del presente
provvedimento il Dirigente del Servizio Programmazione socio-sanitaria del
Dipartimento per la Salute e il Welfare attesta che la presente deliberazione
non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
VISTO
il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante “Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 - Suppl.
Ordinario n. 15 ed entrato in vigore il 19 marzo 2017;
DATO
ATTO che:
-
il Dirigente del Servizio
Programmazione socio-sanitaria, competente nella materia trattata dal presente
provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in
calce;
-
il Direttore del Dipartimento per
la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento,
sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto, ha attestato che
lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al
Dipartimento medesimo;
A voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni specificate in
premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate
1.
di
prendere atto
e di approvare il Documento tecnico “Disposizioni attuative LR. n. 20/2006.
Organizzazione e funzionamento dei Pacchetti Ambulatoriali Complessi”, di cui
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2.
di
dare atto che il Documento Tecnico, Allegato A,
nell’ambito dell’Intervento 5.1 del Piano di riqualificazione del Servizio
Sanitario Regionale D.C.A. 55/2016, costituisce disciplina di attuazione della
Legge Regionale 23 giugno 2006, n. 20 nonché delle più recenti normative
contenute nel Patto della Salute 2014-2016 e nel D.P.C.M. LEA 12 gennaio 2017,
come meglio esplicitato nelle premesse al presente atto che si intendono qui
integralmente riportate;
3.
di
evidenziare che il Documento Tecnico comprende
documentazione relativa a:
-
Scheda PAC – MICI (cfr., Allegato
1 al Documento Tecnico);
-
Scheda PAC – Carcinoma della
Mammella (cfr., Allegato 2 al Documento Tecnico);
-
Scheda PAC – Tumore del Polmone
(cfr., Allegato 3 al Documento Tecnico);
-
Scheda PAC – Sclerosi Multipla
(cfr., Allegato 4 al Documento Tecnico);
4.
di
precisare che le suddette schede PAC di cui al
precedente punto 3, essendo funzionali all’applicazione dei rispettivi PDTA già
approvati con i provvedimenti di Giunta Regionale n. 340 del 26 giugno 2017
(PDTA delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali - MICI- e del Carcinoma
della Mammella), n. 556 del 5 ottobre 2017 (PDTA del Tumore del Polmone), e n.
487 del 5 luglio 2018 (PDTA della Sclerosi Multipla) costituiscono una
integrazione dei medesimi;
5.
di
precisare altresì che, analogamente, gli
ulteriori PDTA regionali che saranno oggetto di successiva approvazione
giuntale dovranno riportare in allegato la propria specifica “Scheda PAC”;
6.
di
evidenziare, altresì, che il Documento Tecnico reca
in Appendice n. 3 i “moduli di richiesta interni”, necessari per l’espletamento
di consulenze specialistiche, esami di laboratorio ed esami radiologici,
previsti all’interno del PAC;
7.
di
precisare che, in assenza di contratti di
compensazione interregionale di prestazioni di Day
Service, i PAC si intendono erogabili solo per i pazienti regionali;
8.
di
disporre che le Direzioni Generali e Sanitarie
delle Aziende UU.SS.LL. regionali provvedano ad assicurare la più ampia
diffusione di informazioni relativamente a quanto disposto e contenuto nel
Documento Tecnico, Allegato A, a beneficio sia degli utenti sia degli operatori
potenzialmente coinvolti (Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera
Scelta, Medici Specialisti ASL, operatori sanitari coinvolti nella gestione del
PAC); nello specifico, le Direzioni Generali e Sanitarie delle Aziende
UU.SS.LL. dovranno garantire, attraverso le competenti strutture coinvolte
nella gestione del PAC:
-
una agenda dedicata per la
gestione delle prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali del PAC, ed il
collegamento tra i servizi diagnostici ed ambulatoriali specialistici che
erogano le prestazioni previste nel pacchetto, da assicurarsi nell’ambito delle
funzioni previste per il CUP di II livello di cui alla D.G.R. n. 575/2011 e al
D.C.A. 60/2015;
-
la codificazione delle
prestazioni ricomprese nel PAC con adeguamento del flusso informativo del file
C, secondo quanto stabilito nel Capitolo “Flusso informativo” del Documento
Tecnico;
-
le informazioni necessarie al
medico referente del PAC, per una corretta compartecipazione alla spesa da
parte dell’assistito;
9.
di
dare atto che l’analisi dei costi contenuta nel
Documento tecnico evidenzia il risparmio atteso dalla applicazione del modello
clinico – organizzativo del PAC rispetto alla erogazione delle medesime
prestazioni in regime ospedaliero diurno;
10.
di
dare atto che con la sottoscrizione del presente
provvedimento il Dirigente del Servizio Programmazione socio-sanitaria del
Dipartimento per la Salute e il Welfare attesta che il medesimo non comporta
oneri a carico del bilancio regionale;
11.
di
trasmettere il presente provvedimento al Servizio
“Programmazione Socio-Sanitaria” del Dipartimento per la Salute e il Welfare,
il quale è tenuto, a sua volta, a notificarlo all’Agenzia Sanitaria Regionale
dell’Abruzzo ed alle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo;
12.
di
trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri
della Salute e dell’Economia e Finanze, ai fini del monitoraggio del Piano di
Rientro e dei Livelli Essenziali di Assistenza;
13.
di
disporre la pubblicazione del presente
provvedimento sul B.U.R.A.T. e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it).