IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTI
l’art. 126, terzo comma, della Costituzione e l’art. 44, comma 5, dello Statuto della Regione
Abruzzo, in base ai quali le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta
comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio;
VISTO
l’art. 86 dello Statuto che definisce le funzioni
del Consiglio e della Giunta Regionale in caso di scioglimento anticipato e
detta disposizioni per l’indizione delle nuove elezioni stabilendo, in
particolare, alla lettera b) del comma 3, che “in caso di impedimento
permanente, morte e dimissioni volontarie del Presidente della Regione le
funzioni sono esercitate dal Vicepresidente”;
VISTO
l’art. 122 della Costituzione che attribuisce alla Regione la competenza in
materia elettorale;
VISTA
la legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51
“Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla
carica di Consigliere regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA
la Legge Regionale 2 aprile 2013 n. 9 recante “Norme per l’elezione del
Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”;
VISTO
l’art. 6 della predetta L.R. n. 9/2013 ed in particolare il comma 3 il quale
dispone che le elezioni sono indette con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale, sentito il Presidente del Consiglio Regionale e d’intesa con il
Presidente della Corte d’Appello di L’Aquila. In caso di impedimento permanente
o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo
Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse
modalità”;
VISTO
il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 24/2018 del 16 agosto
2018, con il quale:
·
in applicazione dell’art. 140 del
Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, e per effetto delle
dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta regionale Luciano D’Alfonso,
è stato dichiarato lo scioglimento del Consiglio regionale, ai sensi dell’art.
126, terzo comma della Costituzione dell’art. 44, comma 5, dello Statuto della
Regione Abruzzo;
·
è stato dato atto che le funzioni
del Consiglio e della Giunta Regionale sono prorogate ai sensi dell’art. 86,
comma 3, dello Statuto della Regione Abruzzo;
VISTO
in particolare l’art.14, comma 1, del citato Statuto
che recita testualmente: “Il Consiglio è composto di ventinove membri. Inoltre,
sono eletti alla carica di consigliere regionale il Presidente della Giunta
regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha
conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore”;
VISTA
la Legge Regionale 2 aprile 2013 n. 9 recante “Norme per l’elezione del
Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”;
VISTO
l’art. 4 della L.R. n. 9/2013 (Ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni.
Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze) ed in particolare il comma 2
il quale dispone che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è
effettuata dividendo il numero degli abitanti
della Regione per il numero dei seggi della quota circoscrizionale di
cui al comma 1 del medesimo articolo 4 (29 seggi) e assegnando gli stessi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti;
VISTO,
altresì, il comma 3 del predetto articolo 4 della L.R. 9/2013 che dispone che
l’assegnazione dei seggi della quota circoscrizionale alle singole
circoscrizioni è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale
emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi;
PRECISATO
che ai sensi del comma 4 dell’art. 4 della L.R. n. 9/2013 la popolazione è
determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento generale riportati
dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di statistica;
PRECISATO
che la popolazione della Regione e delle quattro Province, desunta dai risultati
dell’ultimo censimento generale, riportati nel decreto del Presidente della
Repubblica del 6 novembre 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 è pari a 1.307.309 di cui:
Provincia di
L’Aquila 298.343
Provincia di
Teramo 306.349
Provincia di
Pescara 314.661
Provincia di
Chieti 387.956
RITENUTO,
pertanto, di provvedere alla determinazione dei seggi del Consiglio Regionale
ed alla assegnazione di essi alle singole circoscrizioni
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. ai
sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. n. 9/2013, il Consiglio Regionale
della Regione Abruzzo è composto di trentuno membri. Due seggi sono attribuiti,
rispettivamente, al Presidente della Giunta regionale eletto e al candidato
alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti
validi immediatamente inferiore.
2. ai
sensi della predetta disposizione normativa i restanti ventinove seggi sono
assegnati, con i criteri di cui alla L.R. n. 9/2013 (come da allegato prospetto
di calcolo) alle liste circoscrizionali come segue:
SEGGI DA
RIPARTIRE TRA LE CIRCOSCRIZIONI AI SENSI DEL COMMA 2 DELL’ART. 4 DELLA LEGGE
2/4/2013 N. 9 (29 SEGGI)
QUOZIENTE REGIONALE: 45.079
CIRCOSCRIZIONE |
POPOLAZIONE
CENSIMENTO 2011 |
QUOZIENTI
INTERI |
RESTI |
SEGGI
ASSEGNATI |
PESCARA |
314.661 |
6 |
44.187* |
7 |
TERAMO |
306.349 |
6 |
35.875* |
7 |
L’AQUILA |
298.343 |
6 |
27.869* |
7 |
CHIETI |
387.956 |
8 |
27.324 |
8 |
|
1.307.309 |
26 |
135.255 |
29 |
* resto più alto, cui corrisponde
l’assegnazione di un seggio.
3. il
presente Decreto viene comunicato a tutti i Sindaci dei Comuni della
Regione, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della L.R. n. 9/2013, ai Prefetti abruzzesi ed al
Presidente della Corte di Appello di L’Aquila.
4. il
presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.
L’Aquila lì 21.09.2018
IL
PRESIDENTE VICARIO
Giovanni Lolli