IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATO
l'art. 1 della L.R. n. 9/2011, recante "Norme in materia di Servizio Idrico
Integrato della Regione Abruzzo” e, in particolare, i commi:
-
19, a mente del quale
"l’ERSI succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche dei sei
Enti d'Ambito soppressi: [..] per la costituzione dell’ERSI, con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale viene nominato un Commissario Unico Straordinario";
-
20, a mente del quale "il
Commissario Unico Straordinario dispone, per l'esecuzione- del proprio incarico,
di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dei sei
Enti d'Ambito commissariati, ovvero esercita i poteri che in base alle leggi ed
agli Statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
spettano all'Assemblea dei Soci, al Consiglio Direttivo ed al Presidente degli
Enti d'Ambito di cui all'art. 6 eseguenti della L.R. 13 gennaio 1997 n. 2;
-
21, a mente del quale. "la
durata, dell'incarico commissariale termina al momento in cui l’ERSI" è
pienamente operativo con l’insediamento degli organi”;
-
23, a mente del quale "al
solo fine della liquidazione dei sei Enti d'Ambito esistenti al momento dell'entrata
in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente della Giunta regionale
vengono nominati uno o più Commiseri”;
PRESO
ATTO che:
-
con DGR 812/P/2012 - avente a
oggetto "Programma della gestione liquidatoria degli Enti d'Ambito e
direttive di attuazione par la costituzione dell’ERSI di cui alla L.R. del 12
aprile 2011 N. 9 - Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione
Abruzzo" — superando le linee di indirizzo fornite con la DGR n. 601/2011,
sono state emanate le direttive necessarie alla costituzione dell'ERSI ed alla
consequenziale liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito;
RILEVATO
che:
-
in attuazione delle direttive in
parola, in data 9 settembre 2016, come risulta dalla Deliberazione ERSI n. 1 in
pari data si è costituito l’ERSI, con l'insediamento degli organi; come
previsto dal richiamato art.l, comma 21, della L.R.
9/2011;
-
come risulta dal proprio verbale,
L’ERSI opera per il tramite dei propri organi —di cui all'art. 5 dello Statuto
— con il supporto degli Uffici degli ATO; come stabilito all'art. 28 dei citato
Statuto; ai sensi del richiamato art. l, comma 21, della L.R. 9/2011, in data 9
settembre 2016, con l’ insediamento degli organi — che ha determinato la
costituzione deIl'-ERS1 — il Commissario Unico Straordinario, cui, a mente
dell'art. 1, comma 20, della L.R. 9/2011, erano attribuiti tutti i poteri per la
gestione Ordinaria o straordinaria dei sei Enti d'Ambito soppressi, è cessato
dall'incarico;
-
in ossequio a quanto stabilito
con la richiamata DGR 812/P/2012, occorre definire la liquidazione degli -Enti
d'Ambito, è:necessario nominare all'uopo, ai sensi del richiamato art. 1, comma
23, della L.R. 9/2011, Commissari Liquidatori, cui attribuire il precipuo
compito di portare a compimento le gestioni liquidatorie dei soppressi ATO,
anche attraverso la adozione degli atti di bilancio necessari a tal fine;
RILEVATO
altresì:
-
che con Decreto del Presidente
della Giunta Regionale, n.55 del 14 settembre 2017, sono stati individuati i
nuovi Commissari Liquidatori degli Enti di Governo d’Ambito, tra i quali l’Ing.
Pasquale Calvarese Direttore dell’Ente d’Ambito 5
Teramano;
-
che l’Ing. Pasquale Calvarese andrà in pensione in data 31 agosto 2018;
RITENUTO
opportuno nominare, a seguito della sopraggiunta quiescenza del Direttore
dell’Ente d’Ambito 5 Teramano Ing. Pasquale Calvarese,
l’ing. Giancarlo Misantoni quale Commissario
Liquidatore dell’Ente d’Ambito 5 Teramano,
DECRETA
Per i motivi di cui in narrativa
1.
di
nominare, a partire dall’ 1 settembre 2018, a
seguito del pensionamento del Direttore Ing. Pasquale Calvarese,
l’ing. Giancarlo Misantoni Commissario Liquidatore
dell’Ente d’Ambito 5 Teramano, al fine di portare a compimento la gestione
liquidatoria del soppresso Ente d’Ambito 5 Teramano;
2.
il
predetto Commissario Liquidatore dovrà
completare tutte le azioni idonee a pervenire alla completa definizioni dei
rapporti successori pendenti in campo al soppresso Ente d’Ambito e, in
particolare:
a.
all’inventario dei beni mobili ed
immobili in proprietà e/o uso del
soppresso Ente d’Ambito;
b.
alla ricognizione dei rapporti
giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, ai beni
mobili, ai beni immobili, alla situazione contabile e ai procedimenti di
contenzioso pendenti;
c.
alla trasmissione del Piano
ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi all’ERSI;
d.
alla formazione del conto
consuntivo nonché all’adozione degli atti di bilancio, ivi comprese le
variazioni.
e.
al trasferimento di quanto rilevato
nel piano ricognitivo all’ERSI;
3.
le
attività di liquidazione dovranno essere
terminate entro il 31/12/2018 e potranno essere concesse proroghe sulla scorta
di motivate richieste;
4.
il
Commissario Liquidatore è il legale rappresentante
del soppresso Ente d’Ambito e dispone, per lo svolgimento del proprio incarico,
di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dello
stesso;
5.
il
Commissario Liquidatore si avvale, per lo
svolgimento dei compiti assegnati, delle risorse umane e finanziarie del soppresso Ente d’Ambito, previo specifico
accordo con l’ERSI;
6.
il
Commissario Liquidatore concorda con gli organi
dell’ERSI le azioni di rispettiva competenza, necessarie a garantire
l’effettiva operatività dell’ERSI;
7.
il
Commissario Liquidatore per il presente incarico
non percepirà alcun compenso.
L’Aquila 20.09.2018
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
On. Giovanni Lolli