LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 122, comma
1, della Costituzione, che attribuisce alle Regioni la competenza in materia di
sistema di elezione e di disciplina dei casi di ineleggibilità e di
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale,
nonché dei consiglieri regionali, nei limiti dei princìpi fondamentali
stabiliti con legge della Repubblica;
VISTA la legge 2
luglio 2004, n. 165 recante: Disposizioni di attuazione dell'articolo 122,
primo comma, della Costituzione, che ha stabilito i principi fondamentali in
materia di sistema d’elezione regionale;
VISTA la legge 17
febbraio 1968, n. 108 recante “Norme per la elezione dei Consigli regionali a
Statuto normale;
VISTA la legge n. 103
del 24 aprile 1975 e s.m.i recante “Modifiche alla disciplina della propaganda
elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste
dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali,
provinciali e comunali”;
VISTA la legge
regionale 2 aprile 2013, n. 9 e s.m.i. recante “Norme
per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente delle Giunta regionale;
VISTA la legge
regionale n. 51 del 30 dicembre 2004 e s.m.i.,
recante “Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
dalla carica di consigliere regionale”;
VISTO il Decreto n.
24 del 16 agosto 2018, pubblicato sul BURAT n. 32 del 22.08.2018, con cui il
Presidente del Consiglio Regionale ha dichiarato, per effetto delle dimissioni
dalla relativa carica del Presidente della Giunta Regionale, lo scioglimento del
Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 126 comma 3 della Costituzione e
dell’art. 44 comma 5 dello Statuto Regionale;
DATO ATTO che ai sensi
che l’art. 86, comma 3, lett. b), dello Statuto della
Regione Abruzzo, nei casi di scioglimento anticipato della Legislatura le
funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate sino alla
proclamazione del nuovo Presidente della Regione limitatamente all'ordinaria
amministrazione e agli atti indifferibili; in caso di impedimento permanente,
morte e dimissioni volontarie del Presidente della Regione, le sue funzioni
sono esercitate dal Vicepresidente;
CONSIDERATO che l’art. 6
della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9 e s.m.i.,
rubricato “Indizione delle elezioni e convocazione dei comizi”, al comma 3 stabilisce
che “le elezioni sono indette con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale, sentito il Presidente del Consiglio Regionale e d’intesa con il
Presidente della Corte d’Appello di L’Aquila. In caso di impedimento permanente
o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo
Statuto, le elezioni sono indette dal Vice Presidente della Giunta con le
stesse modalità”;
VISTA la nota prot. n. 16767 del 14.09.2018 del Presidente del Consiglio
Regionale, sentito in merito alla tempistica relativa all’elezione del
Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione
Abruzzo;
VISTO l’allegato
verbale di Intesa, sottoscritto in data 17.09.2018 dal Vice Presidente della
Regione Abruzzo e dal Presidente della Corte di Appello di L’Aquila, che in
relazione alla tempistica dell’elezione del Presidente della Giunta Regionale e
del Consiglio Regionale della XI legislatura, fissa la data delle prossime
elezioni al 10 febbraio 2019, per tutto quanto riportato nelle premesse del
citato verbale di Intesa;
RITENUTO di procedere
alla ratifica del verbale di Intesa allegato, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto unitamente alla nota del Presidente del
Consiglio prot. n. 16767 del 14.09.2018;
DATO ATTO che la presente
deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
Dopo
puntuale istruttoria degli uffici competenti;
CONSIDERATO che il
Direttore Generale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
e amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento;
A
voti unanimi, espressi nelle forme di legge
Per
le motivazioni premesse
DELIBERA
-
di ratificare l’allegato
Verbale di Intesa sottoscritto in data 17.09.2018 dal Vice Presidente della
Regione Abruzzo e dal Presidente della Corte di Appello di L’Aquila,
-
di stabilire che l’allegato
Verbale di Intesa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
unitamente alla allegata nota del Presidente del Consiglio prot.
n. 16767 del 14.09.2018;
-
di pubblicare sul BURAT la
presente deliberazione.