IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la legge 1766/27, nonché il Regolamento per l’esecuzione
della stessa approvato con R.D. n. 332/28;
VISTO
il D.P.R. n. 616/77;
VISTA
la L.R. n. 25/88;
VISTA
la L.R. n. 68/99 e successive modifiche ed
integrazioni;
DATO
ATTO che con Determinazione Dirigenziale n.DPD028/355 del 10/07/2018 il Dirigente
del Servizio Affari Dipartimentali ha approvato la richiesta di legittimazione
con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Pollutri
(CH);
VISTO
l’allegato “A” elenco n. 32 rettificato il 02/07/2018
allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata, dal quale si
evincono le ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale
affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al
Comune di Pollutri (CH), oltre alle 10 annualità pregresse nonché l’affrancazione
del canone;
CONSIDERATO
che le spese relative alla voltura catastale nonché
alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle ditte
indicate nell’allegato “A” elenco n. 32 rettificato il 02/07/2018 sopra
richiamato;
VISTA
la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori
di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l’art. 104
della L.R. 6/2005;
RITENUTO
che sussistono le condizioni per concedere l’istituto della legittimazione e
contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a
favore delle ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 32
rettificato il 02/07/2018;
DATO
ATTO che il Direttore del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ha espresso parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del
presente provvedimento:
DECRETA
5.
la validità ed efficacia
del presente decreto di legittimazione è espressamente condizionata
all’avvenuto pagamento, da parte dei beneficiari, di tutte le somme da esso
dovute al Comune e dall’espletamento delle necessarie formalità di
intestazione. Trascorso il termine perentorio di giorni 180 (centottanta)
decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto ai beneficiari
senza che siano state completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione e trascrizione presso i competenti registri
pubblici, il presente decreto decadrà automaticamente (per il solo beneficiario
inadempiente), ed i beni resteranno nella libera disponibilità del Comune, con
ogni conseguenza di reintegra contro il richiedente la legittimazione;
Il presente decreto costituisce titolo
esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione
ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo,
registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n. 692.
Il presente decreto è adottato sulla
scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite
dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale.
Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse
risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la
non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni
fattuali, e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di
legittimazione verrà avviato, ai sensi di legge, da parte del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, Servizio Affari Dipartimentali,
Ufficio Usi Civici e Tratturi, partecipato procedimento di riesame per
l’accertamento della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso
decreto o parte di esso.
Il presente Decreto è definitivo e contro di
esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta
giorni dalla data di avvenuta comunicazione all’interessato ovvero ricorso
straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni
dalla stessa data della comunicazione, o da quella della pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
L’Aquila, li 07.08.2018
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso