Misure a sostegno delle imprese e dell’occupazione sul territorio regionale e di contrasto alle delocalizzazioni produttive.

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

 

1.             La Regione Abruzzo, con la presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell’Ordinamento dell'Unione europea nonché dello Statuto regionale e delle direttive europee in materia di delocalizzazione, promuove la tutela e la riduzione dei rischi connessi alla delocalizzazione industriale e favorisce l’insediamento e la permanenza delle imprese in ambito territoriale al fine dell’accrescimento e della salvaguardia dei livelli occupazionali nel territorio abruzzese.

2.             La presente legge favorisce altresì i processi di rilocalizzazione (back reshoring) delle imprese all’interno del territorio regionale.

3.             Le disposizioni della presente legge sono applicate in conformità con quanto previsto dalla normativa regionale, nazionale e dell'Unione europea sul conferimento di contributi alle imprese e, in particolare, con gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in materia di aiuti concessi agli Stati.

4.             La Regione Abruzzo nel riconoscere il ruolo rilevante delle imprese nello sviluppo economico e sociale del territorio applica la presente legge a tutte le imprese italiane ed estere che, con stabilimenti insediati sul territorio regionale, beneficino di contributi regionali.

 

Art. 2

(Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive)

 

1.             In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, commi 60 e 61 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)), in caso di delocalizzazione degli impianti produttivi, le somme erogate da parte della Regione Abruzzo alle imprese presenti sul territorio regionale, qualunque sia la loro provenienza sotto forma di incentivo, finanziamento, aiuto, sostegno all’occupazione o alla produzione, sono restituite alla Regione, entro cinque anni dall’erogazione del contributo, dalle imprese stesse, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltate a terzi, con conseguente riduzione del personale dell'impresa, fatta eccezione per gli interventi cofinanziati con i fondi europei per i quali si rinvia alla normativa di riferimento. In ogni caso è fatta salva la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2.             Le imprese interessate dalle procedure di recupero di cui al comma 1 non possono beneficiare di altri contributi regionali allo stesso titolo.

3.             Allo scopo di disincentivare i fenomeni di delocalizzazione dei processi produttivi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ogni bando finanziato interamente dalla Regione che preveda misure di agevolazione per le imprese, è inserito un vincolo al mantenimento, entro i confini regionali, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di erogazione del contributo, dell’azienda che abbia beneficiato delle predette agevolazioni e di tutti i suoi stabilimenti produttivi.

4.             Per le aree e gli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non è modificabile la destinazione d'uso. Il cambiamento di destinazione d’uso può essere ammesso esclusivamente in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro ovvero per ragioni di pubblica utilità.

 

 

Art. 3

(Contratti di insediamento)

 

1.             A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’erogazione di contributi alle imprese di nuovo insediamento sul territorio regionale ovvero a quelle che vi facciano ritorno dopo un periodo di delocalizzazione (back reshoring) è subordinata alla stipula di un contratto di insediamento tra l’impresa beneficiaria e la Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2.             La stipula dei contratti di insediamento è condizione imprescindibile per l'erogazione dei contributi pubblici.

3.             I contratti contengono:

a)            il piano industriale e di sviluppo dell'impresa;

b)            l'impegno al mantenimento della unità produttiva o delle unità produttive per almeno tre anni dall'insediamento;

c)            l'impegno a mantenere per almeno tre anni i livelli occupazionali;

d)            il piano di sicurezza previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

4.             In deroga ai criteri definiti al comma 3, lettera b), la revoca degli incentivi non ha luogo nel caso di gravi, comprovati e non transitori motivi afferenti crisi di natura economica o finanziaria.

 

Art. 4

(Misure di incentivazione all’insediamento)

 

1.             La Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, può prevedere ulteriori misure di incentivazione nei confronti delle imprese di nuovo insediamento, quali la riduzione delle imposte regionali nonché l’accesso al credito agevolato.

 

 

 

 

 

 

Art. 5

(Misure di incentivazione alla rilocalizzazione)

 

1.             La Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, può prevedere delle riduzioni delle imposte regionali per le aziende che decidano, dopo un periodo di delocalizzazione, di rientrare nel territorio regionale (back reshoring) provvedendo ai relativi adempimenti di carattere economico-finanziario.

2.             La Regione si impegna, altresì, a garantire l’accesso al credito agevolato in favore delle imprese di cui al comma 1.

3.             Al fine di favorire il rilancio dell’attrattività e della competitività delle imprese localizzate sul territorio regionale la Regione promuove, altresì, azioni di incoraggiamento, garantendo un supporto concreto nel completamento del percorso di rientro (back reshoring) delle imprese interessate.

4.             La Regione Abruzzo adotta, inoltre, programmi per la divulgazione ed il monitoraggio delle buone pratiche aziendali allo scopo di incoraggiare politiche del lavoro e della produzione che disincentivino le delocalizzazioni d’impresa.

 

Art. 6

(Monitoraggio, controlli e valutazione)

 

1.             La Regione Abruzzo attua il monitoraggio sull’applicazione della presente legge e la valutazione dei suoi risultati concreti.

2.             Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

3.             In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione Abruzzo ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi erogati, allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

4.             A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Abruzzo predispone un elenco delle imprese che usufruiscano o abbiano usufruito, direttamente od indirettamente, di contributi regionali a qualunque titolo, sotto forma di incentivo o di finanziamento.

 

Art. 7

(Regolamento attuativo)

 

1.             La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone per l'approvazione al Consiglio regionale un regolamento che disciplina i criteri e le modalità di restituzione dei contributi regionali in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, commi 60 e 61 della legge 147/2013.

2.             Il regolamento disciplina, altresì, gli aspetti di dettaglio delle previsioni contenute nell’articolo 5, comma 4 nonché uno schema tipo di contratto di insediamento.

 

Art.8

(Norma finanziaria)

 

1.             L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 

 

Art. 9

(Entrata in vigore)

 

1.             La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 24 agosto 2018

 

IL VICEPRESIDENTE

Giovanni Lolli