E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art.
1
(Modifiche
all’articolo 2 della l.r. 41/2007)
1.
Al
comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41
(Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), la parola
"eletti" è sostituita dalla parola "designati" e dopo le
parole "di cui all’art. 3" sono aggiunte le parole ", comma
2".
2.
Al
comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 41/2007, la parola
"partecipano" è sostituita dalle parole "possono
partecipare" e le parole "nonché i Presidenti" sono sostituite
dalle parole "nonché i rappresentati per l’Abruzzo".
Art.
2
(Modifiche
all’articolo 3 della l.r. 41/2007)
1.
La
rubrica dell’articolo 3 della l.r. 41/2007 è sostituita
dalla seguente: "Nomina dei componenti di diritto e designazione dei
Sindaci dei Comuni non capoluogo di provincia".
2.
Il
comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 41/2007 è
sostituito dal seguente:
"2. I
componenti di cui all'art. 2, comma 3 sono designati al loro interno dalle
Assemblee dei Sindaci di cui all’art. 1, comma 54, lettera c), della legge 7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni), garantendo una equilibrata rappresentanza
delle autonomie locali e del territorio, nel numero di seguito indicato per
ciascuna Provincia:
a)
quattro
Sindaci della Provincia dell'Aquila;
b)
due
Sindaci della Provincia di Teramo;
c)
quattro
Sindaci della Provincia di Chieti;
d)
due
Sindaci della Provincia di Pescara.".
3.
Il
comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 41/2007 è
sostituito dal seguente:
"3. La designazione di cui al comma
2 deve essere effettuata entro 30 giorni dalla richiesta da parte del
Presidente del Consiglio regionale.".
4.
I
commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 3 della l.r. 41/2007
sono abrogati.
Art.
3
(Abrogazione
dell’articolo 4 della l.r. 41/2007)
1.
L’articolo
4 della l.r. 41/2007 è abrogato.
Art.
4
(Modifiche
all’articolo 5 della l.r. 41/2007)
1.
Al
comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 41/2007, le parole
"dei risultati delle elezioni" sono sostituite dalle parole
"delle designazioni".
Art.
5
(Modifiche
all’articolo 6 della l.r. 41/2007)
1.
I
commi 1 e 2 dell’articolo 6 della l.r. 41/2007 sono
abrogati.
2.
Il
secondo periodo del comma 4 dell’articolo 6 della l.r.
41/2007 è sostituito dal seguente: "Nelle ipotesi di componente designato,
è nominato nuovo titolare della carica, fino alla scadenza del proprio mandato,
il Sindaco di cui all’art. 2, comma 3.".
3.
Il
comma 4 bis dell’articolo 6 della l.r. 41/2007 è
abrogato.
4.
Al
comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 41/2007 la parola
"elettivi" è soppressa.
Art.
6
(Modifiche
all’articolo 10 della l.r. 41/2007)
1.
La
lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r.
41/2007 è sostituita dalla seguente:
"a) sulle proposte di legge e di
regolamento inerenti l’attribuzione di delega delle competenze che riguardano
gli enti locali;".
Art.
7
(Norma
transitoria)
1.
In
fase di prima applicazione, il CAL in carica continua a svolgere le proprie
funzioni fino alla seduta di insediamento del nuovo CAL e comunque non oltre
novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art.
8
(Norma
finanziaria)
1.
Dall’attuazione
della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
regionale.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 24 agosto 2018
IL VICEPRESIDENTE
Giovanni
Lolli