Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali.

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 41/2007)

 

1.                  Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), la parola "eletti" è sostituita dalla parola "designati" e dopo le parole "di cui all’art. 3" sono aggiunte le parole ", comma 2".

2.                  Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 41/2007, la parola "partecipano" è sostituita dalle parole "possono partecipare" e le parole "nonché i Presidenti" sono sostituite dalle parole "nonché i rappresentati per l’Abruzzo".

 

Art. 2

(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 41/2007)

 

1.                  La rubrica dell’articolo 3 della l.r. 41/2007 è sostituita dalla seguente: "Nomina dei componenti di diritto e designazione dei Sindaci dei Comuni non capoluogo di provincia".

2.                  Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 41/2007 è sostituito dal seguente:

"2. I componenti di cui all'art. 2, comma 3 sono designati al loro interno dalle Assemblee dei Sindaci di cui all’art. 1, comma 54, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), garantendo una equilibrata rappresentanza delle autonomie locali e del territorio, nel numero di seguito indicato per ciascuna Provincia:

a)                  quattro Sindaci della Provincia dell'Aquila;

b)                  due Sindaci della Provincia di Teramo;

c)                  quattro Sindaci della Provincia di Chieti;

d)                 due Sindaci della Provincia di Pescara.".

3.                  Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 41/2007 è sostituito dal seguente:

"3. La designazione di cui al comma 2 deve essere effettuata entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale.".

4.                  I commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 3 della l.r. 41/2007 sono abrogati.

 

Art. 3

(Abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 41/2007)

 

1.                  L’articolo 4 della l.r. 41/2007 è abrogato.

 

Art. 4

(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 41/2007)

 

1.                  Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 41/2007, le parole "dei risultati delle elezioni" sono sostituite dalle parole "delle designazioni".

 

Art. 5

(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 41/2007)

 

1.                  I commi 1 e 2 dell’articolo 6 della l.r. 41/2007 sono abrogati.

2.                  Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 41/2007 è sostituito dal seguente: "Nelle ipotesi di componente designato, è nominato nuovo titolare della carica, fino alla scadenza del proprio mandato, il Sindaco di cui all’art. 2, comma 3.".

3.                  Il comma 4 bis dell’articolo 6 della l.r. 41/2007 è abrogato.

4.                  Al comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 41/2007 la parola "elettivi" è soppressa.

 

Art. 6

(Modifiche all’articolo 10 della l.r. 41/2007)

 

1.                  La lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 41/2007 è sostituita dalla seguente:

"a) sulle proposte di legge e di regolamento inerenti l’attribuzione di delega delle competenze che riguardano gli enti locali;".

 

Art. 7

(Norma transitoria)

 

1.                  In fase di prima applicazione, il CAL in carica continua a svolgere le proprie funzioni fino alla seduta di insediamento del nuovo CAL e comunque non oltre novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 8

(Norma finanziaria)

 

1.                  Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

Art. 9

(Entrata in vigore)

 

1.                  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 24 agosto 2018

 

IL VICEPRESIDENTE

Giovanni Lolli