E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art.
1
(Integrazioni
all’articolo 2 della l.r. 20/2016)
1.
Al
comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni
in materia di Comunità e aree montane e ulteriori disposizioni) dopo le parole
"a leggi regionali)" sono inserite le seguenti: "nonché alle
spese di funzionamento, limitatamente alla parte eccedente eventuali introiti
propri delle soppresse Comunità Montane".
Art.
2
(Modifiche
all'articolo 16 della l.r. 111/1995)
1.
Dopo
il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 17 maggio 1995, n. 111
(Formazione professionale) è aggiunto il seguente:
"3 bis.
L'attuazione di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia di
certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed
informali, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea, avviene
da parte della Giunta regionale in applicazione delle norme generali e dei
livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del
sistema nazionale di certificazione delle competenze.”.
2.
Il
regolamento di attuazione della l.r. 111/1995 è
adeguato alle disposizioni normative di cui al comma 1 entro 90 giorni
dall'entrata in vigore delle medesime.
Art.
3
(Modifiche
alla l.r. 23/2018)
1.
Alla
legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio)
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo
l’articolo 7, sono aggiunti i seguenti:
"Art.
7 bis
(Prodotti
ingombranti)
1.
Per
il commercio di prodotti non alimentari rientranti nella categoria a basso
impatto urbanistico, classificabili nella categoria di prodotti ingombranti,
quali mobili, autovetture, barche, prodotti per l’edilizia, falegnameria, ecc.
la superficie di vendita dell’esercizio è calcolata nella misura di 0,50 della
superficie fisica occupata e destinata alla vendita. Per attività che
presentano situazioni miste di prodotti da vendere, con la prevalenza di
prodotti ingombranti ma anche a scaffale, il coefficiente riduttivo è pari a
0,50.
Art.
7 ter
(Ampliamento
ed accorpamento)
1.
È
possibile per una sola volta l’ampliamento dell’attività esistente nei limiti
del 40% della superficie di vendita in dotazione accorpando medie superfici o
negozi di vicinato nel rispetto dei limiti massimi delle superfici di vendita
stabiliti dall’articolo 21, i quali non potranno essere superati anche in caso
di ampliamento una tantum. Le superfici di vendita sono riferite ad attività
ancora in essere ed il titolare non potrà procedere alla riapertura in un
termine non inferiore ad anni tre.";
b)
dopo
la lettera f) dell’articolo 11, è aggiunta la seguente:
“f bis) il recupero urbano delle aree periferiche
in trasformazione, anche mediante il riordino, la riqualificazione e
l'integrazione dell'insediamento commerciale in zone industriali e artigianali
ricorrendo ad appositi piani esclusivamente nel rispetto dei principi di
programmazione commerciale e della normativa regionale vigente in materia di
governo del territorio, escludendo per tali aree il rilascio, da parte del
comune, di autorizzazioni per l’apertura degli esercizi di cui all’articolo 20,
comma 1, lettere e) ed f);”;
c) la lettera n) del comma 1 dell’articolo
21 è sostituita dalla seguente:
"n) si
definisce parco commerciale l’aggregazione di tre o più esercizi commerciali di
grandi superfici di vendita situati in edifici anche distinti purché ricadenti
in area omogenea nonché di medie strutture di vendita quando sono aggregate in
tre o più esercizi commerciali che usufruiscono di servizi ed infrastrutture in
comune.";
d) la lettera e) del comma 3 dell’articolo
32 è sostituita dalla seguente:
"e) Per le
medie superfici di vendita resta da rispettare la proporzione di 1 metro
quadrato di superficie a parcheggio pertinenziale per ogni metro quadrato di
superficie di vendita;";
e) dopo l’articolo 81 sono aggiunti i
seguenti:
“Art.
81 bis
(Riconoscimento
dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio su aree
pubbliche)
1.
La
Regione Abruzzo riconosce i mercati e le fiere di valenza storica o di
particolare pregio su aree pubbliche e:
a)
stabilisce
i requisiti e le modalità ai fini dell’individuazione dei mercati di valenza
storica o di particolare pregio;
b)
individua
le iniziative volte alla loro promozione e valorizzazione, in collaborazione
con i comuni, le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del
commercio su aree pubbliche, società, enti e consorzi a loro collegati,
soggetti gestori delle reti di imprese, qualora presenti;
c)
invita
i comuni sul cui territorio si svolgono i mercati di valenza storica o di
particolare pregio ad adottare le misure necessarie volte alla salvaguardia
delle relative caratteristiche merceologiche.
Art.
81 ter
(Requisiti
e modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di
particolare pregio su aree pubbliche)
1. La Regione Abruzzo definisce i requisiti
e le modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di
particolare pregio su aree pubbliche.
2. Ai fini del presente articolo si
definiscono:
a) "Mercati a valenza storica”, i
mercati nei quali l’attività mercatale è svolta da almeno 50 anni, anche se in
modo non continuativo e non necessariamente nella sede mercatale originaria e
che mantengono inalterate le caratteristiche merceologiche espressive della
tipicità locale del contesto economico, storico-architettonico e culturale in
cui si sono sviluppate;
b) "Mercati a valenza storica di
tradizione”, i mercati a valenza storica che abbiano una origine attestata e
documentabile risalente ad almeno 100 anni dal momento di richiesta del
riconoscimento;
c) "Mercati di particolare pregio”,
nei quali l’attività commerciale è svolta da almeno 30 anni e che si caratterizzano
per la presenza di uno o più dei seguenti elementi inequivocabilmente
documentabili ed attestabili dal comune territorialmente competente:
1) strutture coperte o scoperte aventi
caratteri costruttivi, decorativi e funzionali di rilevante interesse, anche
storico-artistico, che conservano ancora i loro elementi di originalità (pregio
architettonico);
2) peculiare localizzazione del mercato
nel tessuto urbano che lo rende funzionale al sevizio per il consumatore e
rispettoso del contesto e del decoro urbano, nonché dell’ambiente in quanto non
sorgente emissiva di inquinamento acustico, atmosferico o ambientale (pregio
urbanistico);
3) elevato livello di specializzazione
nell’assortimento dei prodotti posti in vendita con particolare riferimento a
quelli che valorizzano le produzioni tipiche locali (pregio merceologico);
4) concomitanza dell’attività mercatale
con eventi, iniziative, ricorrenze e manifestazioni che attribuiscono al
mercato una connotazione culturale e sociale anche di rilievo sovra locale
(pregio turistico - attrattivo).
Art.
81 quater
(Promozione
e valorizzazione dei mercati)
1.
La
Regione Abruzzo promuove la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione
dei mercati a valenza storica, storici di tradizione o di particolare pregio
con apposite azioni di sostegno e promozione.”;
f) il comma 1 dell’articolo 131 è
sostituito dal seguente:
"1. I
comuni individuano i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle
quali possono essere installati gli impianti carburante, nonché le norme per le
modifiche o ristrutturazioni, così come previsto dall’articolo 2, comma 1, del
d.lgs. 32/1998, modificato ed integrato dall’articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 8 settembre 1999, n. 346 (Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema
di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59).";
g) il comma 1 dell’articolo 132 è
sostituito dal seguente:
"1. Tutti i
nuovi impianti nonché quelli esistenti in caso di ristrutturazione totale
devono essere dotati di infrastruttura per la ricarica elettrica. Per i nuovi
impianti anche di infrastrutture di distribuzione di gas naturale compresso
(GNC) o di gas naturale liquefatto (GNL), anche in esclusiva modalità self
service, nel rispetto dei criteri e delle limitazioni previste dal decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla
realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi). Nei centri
urbani sono esclusi nuovi impianti GPL, GNC, GNL.".
2.
Il
presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio
regionale.
Art.
4
(Modifiche
all’articolo 3 della l.r. 40/2013)
1. All’articolo 3 della legge regionale 29
ottobre 2013, n. 40 (Disposizioni per la prevenzione delle diffusione dei
fenomeni di dipendenza dal gioco) sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 3 e 4 le parole "cinque
anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Il
termine di sette anni di cui al comma 3 si applica anche alle
autorizzazioni rilasciate
successivamente alla data del 21 novembre 2013.".
Art.
5
(Modifiche
all’articolo 24 della l.r. 44/1999)
"4. Il controllo di cui al comma 2 è
esercitato entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti soggetti al
controllo da parte delle ATER, decorsi i quali gli atti si intendono approvati
senza rilievi.".
Art.
6
(Modifiche
alla l.r. 10/2015)
1. Alla legge regionale 21 maggio 2015, n.
10 (Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell’articolo 1 è sostituito
dal seguente:
“3. I Piani di
Vendita sono proposti dalla competente Direzione regionale alla Giunta
regionale per l'approvazione.”.
b) il comma 2 dell’articolo 5 è sostituito
dal seguente:
“2. L'utilizzo
dei proventi derivanti dai Piani di Vendita viene sottoposto annualmente dalle
ATER e dai Comuni alla Giunta regionale per l'approvazione.”.
Art.
7
(Modifiche
alla l.r. 1/2018)
1. Alla legge regionale 8 gennaio 2018, n.
1 (Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici
dell'Abruzzo), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’articolo 3 è sostituito
dal seguente:
“2. La Giunta
regionale, nel rispetto del termine sospensivo previsto dall’articolo 6,
paragrafo 2, della direttiva 2015/1535 necessario all’esame della presente
legge da parte Commissione europea, è autorizzata a predisporre e approvare il
disciplinare per l’uso del marchio collettivo di cui al comma 1.”;
b) il comma 3 dell’articolo 3 è sostituito
dal seguente:
“3. Gli
adempimenti tecnici ed amministrativi necessari per la comunicazione alla
Commissione europea di cui al comma 1, per la definizione del disciplinare per
l’attribuzione del marchio collettivo di cui al comma 2, nonché per la tenuta
del Registro di cui all’articolo 4 sono di competenza del Dipartimento
regionale competente in materia di turismo.”;
c) alla rubrica dell’articolo 5, le parole
“Contenuti del Regolamento” sono sostituite con le seguenti: “Contenuti del
Disciplinare”;
d) al comma 1 dell’articolo 5, le parole
“Regolamento regionale” sono sostituite con le parole “Disciplinare regionale”;
e) dopo il punto 2) della lettera b) del
comma 1 dell’articolo 6, è inserito il seguente:
“2 bis)
autoproduzione di prodotti o ricerca dei prodotti del territorio o prodotti
dell’area di attività del ristorante a Km 0;”;
f) al comma 2 dell’articolo 7, le parole
“nonché dell'Assessorato competente in materia di turismo” sono sostituite
dalle seguenti: “nonché del Dipartimento competente in materia di turismo”.
Art.
8
(Modifiche
alla l.r. 28/2017)
1. Alla legge
regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della
pesca nelle acque interne) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 37, dopo il comma 2, è
inserito il seguente comma:
"2 bis.
Nelle more dell’adozione della Carta ittica regionale di cui all’articolo 7, la
Giunta regionale, sentito l’organismo di supporto tecnico-scientifico di cui
all’articolo 5, con proprio atto, individua specifiche modalità di attuazione
di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 3.”;
b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“Art.
4
(Associazioni
e organizzazioni legate all’attività alieutica riconosciute)
1. Sono riconosciute agli effetti della
presente legge:
a) le associazioni piscatorie nazionali
operanti sul territorio regionale con almeno settecentocinquanta aderenti in
possesso del permesso di pesca nella regione;
b) le associazioni piscatorie regionali
presenti in almeno due province con un minino di quattro società di base
operanti nelle province medesime.
2. Le associazioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 devono svolgere, ai sensi del proprio Statuto, le seguenti
attività:
a) organizzazione di attività finalizzate
alla tutela dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica;
b) partecipazione, in accordo con gli enti
pubblici competenti, con il coinvolgimento dei propri affiliati, a progetti di
conservazione, protezione e gestione degli ecosistemi acquatici;
c) organizzazione e gestione di propri
agenti di vigilanza volontari, garantendone la formazione e l'aggiornamento;
d) organizzazione di manifestazioni
sportive o culturali nell'ambito della pesca;
e) organizzazione di corsi di formazione
per accompagnatori di pesca sportiva naturalistica nelle acque interne secondo
le disposizioni della Giunta regionale;
f) organizzazione dei corsi di formazione
in relazione alle direttive della Giunta regionale.”.
Art.
9
(Modifiche
alla l.r. 96/1996)
1. Alla legge regionale 25 ottobre 1996, n.
96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione)
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 14, dopo il comma 8, è
aggiunto il seguente:
“8 bis.
L'obbligo di attestazione di prestazione energetica non si applica agli edifici
di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione abitativa.”;
b) i commi primo, secondo, terzo e quarto
dell’articolo16 sono sostituiti dal seguente:
“Il diritto di
subentro nell’alloggio è consentito solo ai componenti del nucleo familiare
presenti all’atto dell’assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente
con l’assegnatario sino al momento del decesso di quest’ultimo, purché in
possesso dei requisiti di permanenza ed in regola con il pagamento dei canoni
di locazione e degli oneri accessori. Resta fermo il diritto di subentro
nell’alloggio per coloro che, successivamente all’assegnazione, entrano a far
parte del nucleo familiare per ampliamento dello stesso a seguito di nascita,
adozione, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto con il titolare
dell’assegnazione persistente da almeno due anni o provvedimento dell’autorità
giudiziaria.”;
c) l’articolo 25 è sostituito dal seguente:
“Art.
25
Calcolo
del canone di locazione
1. Il canone di locazione degli alloggi
E.R.P. è destinato a compensare i costi di gestione, compresi gli oneri
fiscali, e a garantire la manutenzione ordinaria per la buona conservazione del
patrimonio immobiliare. Eventuali eccedenze, al netto della fiscalità e degli
oneri finanziari, sono destinate al miglioramento e allo sviluppo del
patrimonio abitativo destinato ai servizi abitativi pubblici.
2. Il canone di locazione è calcolato
avendo a riferimento:
a) il valore dell'immobile che tiene conto
del costo di costruzione dell'edilizia pubblica, della dimensione e delle
caratteristiche dell'alloggio, quali la classe demografica del comune, l'ubicazione,
l'anno di costruzione o ristrutturazione, il livello di piano, lo stato di
conservazione e manutenzione;
b) la condizione economica del nucleo
familiare assegnatario misurata in base all'indicatore di situazione economica
equivalente (ISEE).
3. Con regolamento regionale da adottare
entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, sono
disciplinati le modalità di calcolo, i requisiti per la determinazione del
canone, la progressività del canone di locazione al variare della condizione
economica del nucleo familiare assegnatario, nonché il canone minimo di
riferimento da applicarsi per i nuclei familiari in condizioni di indigenza.
4. Con l’entrata in vigore del regolamento
saranno adeguate le norme relative alla determinazione dei limiti di reddito
per l’accesso e per la permanenza.”;
d) l’ultimo comma dell’articolo 35 è
sostituito dal seguente:
“All’assegnatario
che si trovi nelle condizioni di cui ai commi precedenti può essere data la
facoltà di proseguire la locazione dell’alloggio stipulando con l’Ente Gestore
un contratto a canone concordato.”.
Art.
10
(Modifiche
alla l.r. 40/2014)
1.
All’articolo
3 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 40 (Modifiche ed integrazioni
all'art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della L.R. 25 ottobre
1996, n. 96, alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di
edilizia residenziale pubblica), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1 bis. I canoni
di locazione determinati ai sensi del comma 1 possono essere oggetto di
trattativa con i sindacati rappresentativi dell’utenza E.R.P., in caso di esito
infruttuoso di almeno due avvisi per l’assegnazione di alloggi a canone
concordato.”.
Art.
11
(Disposizioni
finanziarie)
1.
Per
le finalità previste dall’articolo 1, è autorizzata per il biennio 2018-2019 la
spesa di euro 250.000,00 per ciascuna annualità, cui si fa fronte con le
risorse finanziarie iscritte sul capitolo di spesa 121540/2 “Contributi per
spese di funzionamento comunità montane soppresse”, alla Missione 16, Programma
01, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale
2018-2020.
2.
Alla
copertura degli oneri di euro 250.000,00 per gli anni 2018 e 2019 di cui al
comma 1, si provvede mediante diminuzione per lo stesso importo del capitolo di
spesa" 121540/1 “Contributi per ricollocazione personale alle Comunità
Montane soppresse”, Missione 16, Programma 01, Titolo 1, dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020.
Art.
12
(Rifinanziamento
della l.r. 42/2013)
1.
La
legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia
amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e
68/2012) è rifinanziata, per l’anno 2018, per euro 30.000,00, a cui si fa
fronte con le risorse allocate al Titolo 1, Missione 01, Programma 12, Capitolo
32430, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
2.
Ai
fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione
2018-2020, è apportata per l’anno 2018, la seguente variazione per competenza e
cassa di uguale importo:
a) in aumento parte Spesa: Titolo 1,
Missione 01, Programma 12, Capitolo 32430 per euro 30.000,00;
b) in aumento parte Entrata: Titolo 3,
Tipologia 500, Categoria 99, Capitolo 35026.1 per euro 30.000,00.
Art.
13
(Entrata
in vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 24 agosto 2018
IL
VICEPRESIDENTE
Giovanni
Lolli