Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) e ulteriori disposizioni.

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

Art. 1

(Integrazioni all’articolo 2 della l.r. 20/2016)

 

1.                  Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane e ulteriori disposizioni) dopo le parole "a leggi regionali)" sono inserite le seguenti: "nonché alle spese di funzionamento, limitatamente alla parte eccedente eventuali introiti propri delle soppresse Comunità Montane".

 

Art. 2

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 111/1995)

 

1.                  Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 17 maggio 1995, n. 111 (Formazione professionale) è aggiunto il seguente:

"3 bis. L'attuazione di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia di certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea, avviene da parte della Giunta regionale in applicazione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.”.

2.                  Il regolamento di attuazione della l.r. 111/1995 è adeguato alle disposizioni normative di cui al comma 1 entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle medesime.

 

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 23/2018)

 

1.                  Alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) sono apportate le seguenti modifiche:

a)                  dopo l’articolo 7, sono aggiunti i seguenti:

 

"Art. 7 bis

(Prodotti ingombranti)

 

1.                  Per il commercio di prodotti non alimentari rientranti nella categoria a basso impatto urbanistico, classificabili nella categoria di prodotti ingombranti, quali mobili, autovetture, barche, prodotti per l’edilizia, falegnameria, ecc. la superficie di vendita dell’esercizio è calcolata nella misura di 0,50 della superficie fisica occupata e destinata alla vendita. Per attività che presentano situazioni miste di prodotti da vendere, con la prevalenza di prodotti ingombranti ma anche a scaffale, il coefficiente riduttivo è pari a 0,50.

 

Art. 7 ter

(Ampliamento ed accorpamento)

 

1.                 È possibile per una sola volta l’ampliamento dell’attività esistente nei limiti del 40% della superficie di vendita in dotazione accorpando medie superfici o negozi di vicinato nel rispetto dei limiti massimi delle superfici di vendita stabiliti dall’articolo 21, i quali non potranno essere superati anche in caso di ampliamento una tantum. Le superfici di vendita sono riferite ad attività ancora in essere ed il titolare non potrà procedere alla riapertura in un termine non inferiore ad anni tre.";

b)                  dopo la lettera f) dell’articolo 11, è aggiunta la seguente:

“f  bis) il recupero urbano delle aree periferiche in trasformazione, anche mediante il riordino, la riqualificazione e l'integrazione dell'insediamento commerciale in zone industriali e artigianali ricorrendo ad appositi piani esclusivamente nel rispetto dei principi di programmazione commerciale e della normativa regionale vigente in materia di governo del territorio, escludendo per tali aree il rilascio, da parte del comune, di autorizzazioni per l’apertura degli esercizi di cui all’articolo 20, comma 1, lettere e) ed f);”;

c)         la lettera n) del comma 1 dell’articolo 21 è sostituita dalla seguente:

"n) si definisce parco commerciale l’aggregazione di tre o più esercizi commerciali di grandi superfici di vendita situati in edifici anche distinti purché ricadenti in area omogenea nonché di medie strutture di vendita quando sono aggregate in tre o più esercizi commerciali che usufruiscono di servizi ed infrastrutture in comune.";

d)         la lettera e) del comma 3 dell’articolo 32 è sostituita dalla seguente:

"e) Per le medie superfici di vendita resta da rispettare la proporzione di 1 metro quadrato di superficie a parcheggio pertinenziale per ogni metro quadrato di superficie di vendita;";

e)         dopo l’articolo 81 sono aggiunti i seguenti:

 

“Art. 81 bis

(Riconoscimento dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche)

 

1.                 La Regione Abruzzo riconosce i mercati e le fiere di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche e:

a)                    stabilisce i requisiti e le modalità ai fini dell’individuazione dei mercati di valenza storica o di particolare pregio;

b)                   individua le iniziative volte alla loro promozione e valorizzazione, in collaborazione con i comuni, le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio su aree pubbliche, società, enti e consorzi a loro collegati, soggetti gestori delle reti di imprese, qualora presenti;

c)                    invita i comuni sul cui territorio si svolgono i mercati di valenza storica o di particolare pregio ad adottare le misure necessarie volte alla salvaguardia delle relative caratteristiche merceologiche.

 

 

Art. 81 ter

(Requisiti e modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche)

 

1.         La Regione Abruzzo definisce i requisiti e le modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche.

2.         Ai fini del presente articolo si definiscono:

a)         "Mercati a valenza storica”, i mercati nei quali l’attività mercatale è svolta da almeno 50 anni, anche se in modo non continuativo e non necessariamente nella sede mercatale originaria e che mantengono inalterate le caratteristiche merceologiche espressive della tipicità locale del contesto economico, storico-architettonico e culturale in cui si sono sviluppate;

b)         "Mercati a valenza storica di tradizione”, i mercati a valenza storica che abbiano una origine attestata e documentabile risalente ad almeno 100 anni dal momento di richiesta del riconoscimento;

c)         "Mercati di particolare pregio”, nei quali l’attività commerciale è svolta da almeno 30 anni e che si caratterizzano per la presenza di uno o più dei seguenti elementi inequivocabilmente documentabili ed attestabili dal comune territorialmente competente:

1)         strutture coperte o scoperte aventi caratteri costruttivi, decorativi e funzionali di rilevante interesse, anche storico-artistico, che conservano ancora i loro elementi di originalità (pregio architettonico);

2)         peculiare localizzazione del mercato nel tessuto urbano che lo rende funzionale al sevizio per il consumatore e rispettoso del contesto e del decoro urbano, nonché dell’ambiente in quanto non sorgente emissiva di inquinamento acustico, atmosferico o ambientale (pregio urbanistico);

3)         elevato livello di specializzazione nell’assortimento dei prodotti posti in vendita con particolare riferimento a quelli che valorizzano le produzioni tipiche locali (pregio merceologico);

4)         concomitanza dell’attività mercatale con eventi, iniziative, ricorrenze e manifestazioni che attribuiscono al mercato una connotazione culturale e sociale anche di rilievo sovra locale (pregio turistico - attrattivo).

 

Art. 81 quater

(Promozione e valorizzazione dei mercati)

 

1.                  La Regione Abruzzo promuove la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei mercati a valenza storica, storici di tradizione o di particolare pregio con apposite azioni di sostegno e promozione.”;

 

f)         il comma 1 dell’articolo 131 è sostituito dal seguente:

"1. I comuni individuano i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti carburante, nonché le norme per le modifiche o ristrutturazioni, così come previsto dall’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 32/1998, modificato ed integrato dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).";

g)         il comma 1 dell’articolo 132 è sostituito dal seguente:

"1. Tutti i nuovi impianti nonché quelli esistenti in caso di ristrutturazione totale devono essere dotati di infrastruttura per la ricarica elettrica. Per i nuovi impianti anche di infrastrutture di distribuzione di gas naturale compresso (GNC) o di gas naturale liquefatto (GNL), anche in esclusiva modalità self service, nel rispetto dei criteri e delle limitazioni previste dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi). Nei centri urbani sono esclusi nuovi impianti GPL, GNC, GNL.".

2.                  Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

Art. 4

(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 40/2013)

 

1.         All’articolo 3 della legge regionale 29 ottobre 2013, n. 40 (Disposizioni per la prevenzione delle diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco) sono apportate le seguenti modifiche:

a)         ai commi 3 e 4 le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni";

b)         dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Il termine di sette anni di cui al comma 3 si applica anche alle autorizzazioni  rilasciate successivamente alla data del 21 novembre 2013.".

 

Art. 5

(Modifiche all’articolo 24 della l.r. 44/1999)

 

  1. Il comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica) è sostituito dal seguente:

"4.       Il controllo di cui al comma 2 è esercitato entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti soggetti al controllo da parte delle ATER, decorsi i quali gli atti si intendono approvati senza rilievi.".

 

Art. 6

(Modifiche alla l.r. 10/2015)

 

1.         Alla legge regionale 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:

a)         il comma 3 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

“3. I Piani di Vendita sono proposti dalla competente Direzione regionale alla Giunta regionale per l'approvazione.”.

b)         il comma 2 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“2. L'utilizzo dei proventi derivanti dai Piani di Vendita viene sottoposto annualmente dalle ATER e dai Comuni alla Giunta regionale per l'approvazione.”.

 

 

Art. 7

(Modifiche alla l.r. 1/2018)

 

1.         Alla legge regionale 8 gennaio 2018, n. 1 (Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici dell'Abruzzo), sono apportate le seguenti modifiche:

a)         il comma 2 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale, nel rispetto del termine sospensivo previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2015/1535 necessario all’esame della presente legge da parte Commissione europea, è autorizzata a predisporre e approvare il disciplinare per l’uso del marchio collettivo di cui al comma 1.”;

b)         il comma 3 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari per la comunicazione alla Commissione europea di cui al comma 1, per la definizione del disciplinare per l’attribuzione del marchio collettivo di cui al comma 2, nonché per la tenuta del Registro di cui all’articolo 4 sono di competenza del Dipartimento regionale competente in materia di turismo.”;

c)         alla rubrica dell’articolo 5, le parole “Contenuti del Regolamento” sono sostituite con le seguenti: “Contenuti del Disciplinare”;

d)         al comma 1 dell’articolo 5, le parole “Regolamento regionale” sono sostituite con le parole “Disciplinare regionale”;

e)         dopo il punto 2) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 6, è inserito il seguente:

“2 bis) autoproduzione di prodotti o ricerca dei prodotti del territorio o prodotti dell’area di attività del ristorante a Km 0;”;

f)         al comma 2 dell’articolo 7, le parole “nonché dell'Assessorato competente in materia di turismo” sono sostituite dalle seguenti: “nonché del Dipartimento competente in materia di turismo”.

 

Art. 8

(Modifiche alla l.r. 28/2017)

 

1. Alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) sono apportate le seguenti modifiche:

a)         all’articolo 37, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"2 bis. Nelle more dell’adozione della Carta ittica regionale di cui all’articolo 7, la Giunta regionale, sentito l’organismo di supporto tecnico-scientifico di cui all’articolo 5, con proprio atto, individua specifiche modalità di attuazione di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 3.”;

b)         l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 4

(Associazioni e organizzazioni legate all’attività alieutica riconosciute)

 

1.         Sono riconosciute agli effetti della presente legge:

a)         le associazioni piscatorie nazionali operanti sul territorio regionale con almeno settecentocinquanta aderenti in possesso del permesso di pesca nella regione;

b)         le associazioni piscatorie regionali presenti in almeno due province con un minino di quattro società di base operanti nelle province medesime.

2.       Le associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono svolgere, ai sensi del proprio Statuto, le seguenti attività:

a)         organizzazione di attività finalizzate alla tutela dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica;

b)         partecipazione, in accordo con gli enti pubblici competenti, con il coinvolgimento dei propri affiliati, a progetti di conservazione, protezione e gestione degli ecosistemi acquatici;

c)           organizzazione e gestione di propri agenti di vigilanza volontari, garantendone la formazione e l'aggiornamento;

d)          organizzazione di manifestazioni sportive o culturali nell'ambito della pesca;

e)           organizzazione di corsi di formazione per accompagnatori di pesca sportiva naturalistica nelle acque interne secondo le disposizioni della Giunta regionale;

f)           organizzazione dei corsi di formazione in relazione alle direttive della Giunta regionale.”.

 

Art. 9

(Modifiche alla l.r. 96/1996)

 

1.        Alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a)         all’articolo 14, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

“8 bis. L'obbligo di attestazione di prestazione energetica non si applica agli edifici di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione abitativa.”;

b)         i commi primo, secondo, terzo e quarto dell’articolo16 sono sostituiti dal seguente:

“Il diritto di subentro nell’alloggio è consentito solo ai componenti del nucleo familiare presenti all’atto dell’assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l’assegnatario sino al momento del decesso di quest’ultimo, purché in possesso dei requisiti di permanenza ed in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori. Resta fermo il diritto di subentro nell’alloggio per coloro che, successivamente all’assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento dello stesso a seguito di nascita, adozione, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto con il titolare dell’assegnazione persistente da almeno due anni o provvedimento dell’autorità giudiziaria.”;

c)         l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 25

Calcolo del canone di locazione

 

1.           Il canone di locazione degli alloggi E.R.P. è destinato a compensare i costi di gestione, compresi gli oneri fiscali, e a garantire la manutenzione ordinaria per la buona conservazione del patrimonio immobiliare. Eventuali eccedenze, al netto della fiscalità e degli oneri finanziari, sono destinate al miglioramento e allo sviluppo del patrimonio abitativo destinato ai servizi abitativi pubblici.

2.         Il canone di locazione è calcolato avendo a riferimento:

a)         il valore dell'immobile che tiene conto del costo di costruzione dell'edilizia pubblica, della dimensione e delle caratteristiche dell'alloggio, quali la classe demografica del comune, l'ubicazione, l'anno di costruzione o ristrutturazione, il livello di piano, lo stato di conservazione e manutenzione;

b)         la condizione economica del nucleo familiare assegnatario misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

3.         Con regolamento regionale da adottare entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati le modalità di calcolo, i requisiti per la determinazione del canone, la progressività del canone di locazione al variare della condizione economica del nucleo familiare assegnatario, nonché il canone minimo di riferimento da applicarsi per i nuclei familiari in condizioni di indigenza.

4.         Con l’entrata in vigore del regolamento saranno adeguate le norme relative alla determinazione dei limiti di reddito per l’accesso e per la permanenza.”;

d)         l’ultimo comma dell’articolo 35 è sostituito dal seguente:

“All’assegnatario che si trovi nelle condizioni di cui ai commi precedenti può essere data la facoltà di proseguire la locazione dell’alloggio stipulando con l’Ente Gestore un contratto a canone concordato.”.

 

Art. 10

(Modifiche alla l.r. 40/2014)

 

1.                  All’articolo 3 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 40 (Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1 bis. I canoni di locazione determinati ai sensi del comma 1 possono essere oggetto di trattativa con i sindacati rappresentativi dell’utenza E.R.P., in caso di esito infruttuoso di almeno due avvisi per l’assegnazione di alloggi a canone concordato.”.

 

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

 

1.                  Per le finalità previste dall’articolo 1, è autorizzata per il biennio 2018-2019 la spesa di euro 250.000,00 per ciascuna annualità, cui si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte sul capitolo di spesa 121540/2 “Contributi per spese di funzionamento comunità montane soppresse”, alla Missione 16, Programma 01, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020.

2.                  Alla copertura degli oneri di euro 250.000,00 per gli anni 2018 e 2019 di cui al comma 1, si provvede mediante diminuzione per lo stesso importo del capitolo di spesa" 121540/1 “Contributi per ricollocazione personale alle Comunità Montane soppresse”, Missione 16, Programma 01, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020.

 

Art. 12

(Rifinanziamento della l.r. 42/2013)

 

1.                  La legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012) è rifinanziata, per l’anno 2018, per euro 30.000,00, a cui si fa fronte con le risorse allocate al Titolo 1, Missione 01, Programma 12, Capitolo 32430, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.

2.                  Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018-2020, è apportata per l’anno 2018, la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a)         in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 12, Capitolo 32430 per euro 30.000,00;

b)         in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 99, Capitolo 35026.1 per euro 30.000,00.

 

Art. 13

(Entrata in vigore)

 

1.                  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 24 agosto 2018

 

IL VICEPRESIDENTE

Giovanni Lolli