E
ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Titolo
I
Disposizioni
generali
Art.
1
(Oggetto)
1.
La
presente legge ha ad oggetto l’inquadramento della funzione dell’Aquila Città
capoluogo di Regione e del suo territorio nel complessivo assetto della Regione
Abruzzo, in attuazione dei principi di solidarietà e di coesione sociale che
consentono di perseguire l’armonico ed adeguato sviluppo di tutte le aree della
Regione. Reca disposizioni volte a valorizzare le peculiarità del territorio
dell’Aquila che rappresentano patrimonio della collettività abruzzese, nonché
ad assicurare il recupero dell’ordinaria qualità della vita in considerazione
delle specifiche esigenze del territorio.
1.
Ferme
restando le funzioni già attribuite, la Regione, sentita la Provincia
dell’Aquila ed il Comune dell’Aquila, può conferire a quest’ultimo ulteriori
funzioni amministrative, circoscritte al rispettivo territorio, nell’ambito
delle materie di propria competenza legislativa.
Art.
2
(Definizioni)
1.
Ai
fini della presente legge:
a)
con
l’espressione "città
dell’Aquila" si intende il sistema intercomunale composto, oltre che
dal Comune dell’Aquila, dai Comuni di Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno,
Fossa, Lucoli, Ocre, Pizzoli, Scoppito, Tornimparte e Poggio Picenze;
b)
con
l’espressione "sistema territoriale
dell’Aquila" si intende l’area del comprensorio aquilano, così come
individuato nell’allegato n. 1 alla presente legge.
Art.
3
(Organo
di raccordo)
1.
Allo
scopo di assicurare il raccordo istituzionale tra gli enti coinvolti e
l’attuazione della presente legge, è istituita la Conferenza per la città
Capoluogo (di seguito Conferenza), senza costi aggiuntivi per il bilancio della
Regione Abruzzo.
2.
La
Conferenza in composizione permanente è formata: dal Presidente della Regione
Abruzzo, o da un suo delegato; dal Sindaco dell’Aquila, o da un suo delegato;
da un sindaco scelto, ogni due anni, fra i sindaci dei comuni di cui
all’articolo 2. La Conferenza è convocata dal Presidente della Regione Abruzzo,
sentito il Sindaco del Comune dell’Aquila.
3.
Alla
Conferenza partecipano, inoltre, gli assessori della Regione Abruzzo e del
Comune dell’Aquila competenti per le questioni oggetto dei lavori di ogni
singola seduta.
4.
La
Conferenza ha sede presso le sedi istituzionali della Regione Abruzzo, del
comune dell’Aquila, previa intesa con il Comune stesso.
Art.
4
(Attività
programmatica della Conferenza)
1.
La
Conferenza in composizione permanente redige un programma di investimenti
strategici, da realizzarsi nell’arco del periodo finanziario di riferimento, e
comunque nella durata degli strumenti della programmazione pluriennale, tenendo
conto delle priorità programmatiche individuate dal Comune dell’Aquila e dalla
Regione, secondo il metodo del dialogo competitivo e sulla base dei criteri di
cui all’articolo 5. Il programma di investimenti strategici assicura la
programmazione pluriennale degli interventi.
2.
La
Conferenza svolge altresì attività di pianificazione ai sensi degli articoli da
8 a 13.
Art.
5
(Settori
e priorità di intervento)
1.
Il
Comune dell’Aquila e la Regione, nell’individuazione delle priorità
programmatiche, tengono conto delle specifiche esigenze e condizioni del
territorio della città dell’Aquila, con particolare riguardo:
a)
alle
condizioni economiche;
b)
al
deficit infrastrutturale;
c)
alle
esigenze di coesione sociale;
d)
alla
particolare collocazione geografica ed alla conformazione di tale territorio;
e)
alla
esigenza di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale;
f)
ai
fattori di miglioramento dei sotto-misuratori del Benessere Equo e Sostenibile
(BES), individuati nei progetti e negli studi che in tale materia ha realizzato
l’ISTAT.
2.
L’individuazione
delle priorità programmatiche tiene conto, altresì, dei seguenti criteri:
a)
qualità
urbana del territorio (ivi compresa la riqualificazione urbana e degli spazi
comuni nonché il recupero dei centri storici) e sviluppo dell’accessibilità
interna ai sotto-sistemi insediativi;
b)
valorizzazione
delle risorse tipiche del territorio;
c)
elevata
sostenibilità ambientale e adeguamento delle infrastrutture materiali e
immateriali;
d)
sviluppo
economico, sociale e culturale dell’intera Regione;
e)
coesione
territoriale fra i sistemi insediativi del territorio, coerentemente con i
principi contenuti nello studio di fattibilità, progetto di territorio 2 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Abruzzo, allo
scopo di favorire la creazione di un sistema partenariale fra le Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Molise.
Art.
6
(Programmazione
regionale)
1.
Nell’elaborazione
delle linee guida per i progetti di sviluppo finanziati con fondi nazionali ed
europei, la Regione Abruzzo si impegna a prevedere strategie che tengano conto
delle prerogative della città dell’Aquila e della Regione, in modo da favorire
processi di valorizzazione di tali realtà che garantiscano la crescita dello
sviluppo economico e del benessere dell’intera Regione.
2.
La
Regione si impegna, inoltre, a integrare il dossier per la Regione
adriatico-ionica (EUSAIR), presentato al CESE (Comitato Economico e Sociale
Europeo), con il sistema integrato-trasversale (SIT), costituito dai poli
dell’Aquila, di Sulmona, di Avezzano e di Carsoli.
Art.
7
(Assegnazione
delle risorse)
1.
Per
l’attuazione degli interventi strategici di cui all’articolo 4, la Regione
Abruzzo eroga contributi finanziari al Comune dell’Aquila ed ai Comuni
individuati dall’articolo 2, nel rispetto del principio di leale collaborazione
istituzionale e secondo il metodo del dialogo competitivo. Tali contributi,
conseguiti per la capacità progettuale, possono essere utilizzati dall’Ente
assegnatario esclusivamente per le finalità di cui alla presente legge.
Titolo
II
Valorizzazione
delle peculiarità del territorio
Art.
8
(Funzione
di coordinamento e sicurezza del territorio)
1.
Considerata
la particolare natura e conformazione della città dell’Aquila e del territorio
dell’Aquila, la Conferenza predispone iniziative volte a favorire
l’insediamento nella città dell’Aquila di strutture formative di protezione
civile.
2.
La
Conferenza programma la realizzazione di interventi migliorativi della capacità
strutturale di gestione e prevenzione del rischio derivante da situazioni di
criticità, ponendo particolare attenzione alla tutela delle categorie sociali
particolarmente esposte.
Art.
9
(Cooperazione
turistica)
1.
La
Conferenza progetta iniziative di coordinamento fra gli operatori turistici
abruzzesi, allo scopo di sviluppare un sistema di cooperazione fra i territori
montani e quelli costieri che migliori la promozione turistica complessiva
della Regione e rafforzi la coesione sociale e la crescita economica della
Regione medesima.
2.
La
Regione Abruzzo, considerata l’elevata potenzialità del turismo (invernale ed
estivo) collegato al sistema montano della città dell’Aquila e del
"sistema territoriale dell’Aquila", programma iniziative che
favoriscono lo sviluppo sostenibile delle aree montane.
Art.
10
(Ambiente)
1.
La
Regione Abruzzo individua quale interesse primario la tutela e la promozione
dell’ambiente, sia in quanto bene comune da preservare, sia in quanto
fondamentale risorsa per lo sviluppo economico e sociale del territorio, nonché
per la salvaguardia del benessere della vita.
2.
La
Regione Abruzzo programma tutte le attività necessarie alla realizzazione e
alla promozione dei progetti "Appennino Parco d’Europa".
3.
La
Conferenza pianifica tutti gli interventi necessari ai fini della promozione,
della salvaguardia e della valorizzazione dell’ambiente nelle zone montane,
anche di concerto con i parchi nazionali e regionali.
Art.
11
(Patrimonio
artistico)
1.
Considerato
l’elevato valore del patrimonio architettonico, culturale e artistico della
città dell’Aquila e del territorio dell’Aquila, la Conferenza promuove tutte le
attività necessarie al recupero, alla conservazione e alla promozione dei beni
culturali.
Art. 12
(Attività
culturali e sportive)
1.
La
Conferenza avvia attività di ascolto delle associazioni culturali e sportive
presenti nella città dell’Aquila e nel "sistema territoriale
dell’Aquila", allo scopo di programmare interventi settoriali finalizzati
ad aumentare l’incidenza sociale delle attività svolte da tali associazioni,
anche in considerazione del ruolo che la cultura e lo sport rivestono nella
prevenzione dei fenomeni di disagio sociale e nella facilitazione
dell’integrazione.
Art.
13
(Perdonanza
Celestiniana)
1.
Si
riconosce alla Perdonanza Celestiniana il valore di
patrimonio dell’intera collettività abruzzese. Considerati gli effetti
favorevoli per l’identità culturale e turistica del territorio regionale che
possono derivare da un’adeguata promozione dell’evento, la Regione Abruzzo si
impegna a promuovere la collocazione attrattiva dell’evento medesimo.
2.
La
Conferenza in composizione permanente pianifica le attività necessarie alla
valorizzazione dell’esperienza della Perdonanza Celestiniana,
anche occupandosi di organizzare annualmente un festival delle religioni e
delle fedi, coinvolgendo i siti del cammino celestiniano.
Titolo
III
Disposizioni
finali
Art.
14
(Personale
e organizzazione)
1.
La
Regione Abruzzo, allo scopo di garantire al Comune dell’Aquila e ai Comuni del "sistema
territoriale dell’Aquila" una dotazione di organico adeguata rispetto agli
oneri derivanti dalla presente legge, può ricorrere, previa intesa con i comuni
interessati e con l’assenso del dipendente, all’assegnazione temporanea del
personale del proprio organico di appartenenza, di cui all’articolo 30, comma
2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), o al comando, di cui
all’articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato).
Art.
15
(Attività
di controllo e monitoraggio)
1.
La
Regione al fine di assicurare l’effettivo conseguimento dei risultati attesi,
pone in essere le necessarie attività di controllo e monitoraggio sulla
corretta utilizzazione delle risorse assegnate, oltreché sulla qualità e la
tempestività degli interventi.
Art.
16
(Norma
finanziaria)
1.
Le
disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall’anno 2019 e
pertanto per l’anno 2018 non comportano oneri a carico del bilancio regionale.
2.
Per
il biennio 2018-2020, agli oneri di cui all’articolo 7, stimati per entrambe le
annualità in euro 785.000,00, e corrispondenti allo 0,5% dello stanziamento in
bilancio relativo al gettito derivante dal bollo auto, si fa fronte con le
risorse stanziate nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente", Programma 09 "Politica regionale
unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e
dell’ambiente", Titolo 2 del bilancio pluriennale 2018-2020, stanziamento
di nuova istituzione, iscritte con la legge di bilancio ai sensi dell’articolo
38 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
3.
Agli
oneri per gli esercizi successivi, corrispondenti allo 0,5% dello stanziamento
in bilancio relativo al gettito derivante dal bollo auto, si fa fronte con
legge di bilancio.
4.
Le
risorse di cui alla presente legge sono assegnate dalla Regione secondo il
principio dell’addizionalità.
Art. 17
(Entrata in vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
Telematica (BURAT).
Allegato
1
di cui all'art. 2, comma 1, lettera b)
1.
Campotosto |
2.
Montereale |
3.
Capitignano |
4.
Cagnano
Amiterno |
5.
Barete |
6.
Pizzoli |
7.
Scoppito |
8.
L'Aquila |
9.
Castel
del Monte |
10.
Santo
Stefano di Sessanio |
11.
Villa
Santa Lucia |
12.
Ofena |
13.
Calascio |
14.
Barisciano |
15.
Castelvecchio
Calvisio |
16.
Carapelle |
17.
Poggio
Picenze |
18.
Lucoli |
19.
Fossa |
20.
San
Pio delle Camere |
21.
Ocre |
22.
San
Demetrio né Vestini |
23.
Tornimparte |
24.
Prata
d'Ansidonia |
25.
Capestrano |
26.
Caporciano |
27.
Rocca
di Cambio |
28.
Villa
Sant'Angelo |
29.
Navelli |
30.
Fagnano
Alto |
31.
Rocca
di Mezzo |
32.
Fontecchio |
33.
San
Benedetto in Perillis |
34.
Collepietro |
35.
Acciano |
36.
Tione
degli Abruzzi |
37.
Molina |
38.
Secinaro |
39.
Castelvecchio
Subequo |
40.
Gagliano
Aterno |
41.
Castel
di Ieri |
42.
Goriano
Sicoli |
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 24 agosto 2018
IL
VICEPRESIDENTE
Giovanni
Lolli