Partecipazione del Consiglio regionale alla costituzione dell'associazione denominata "L’Abruzzo in Europa" .

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Autorizzazione del Consiglio regionale alla costituzione dell’Associazione "L’Abruzzo in Europa")

 

1.                  La Regione Abruzzo, nel rispetto dell'articolo 4 dello Statuto regionale, promuove ogni attività finalizzata alla definizione delle politiche e alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea.

2.                  Ai fini di cui al comma 1 e nel rispetto della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) la presente legge autorizza il Consiglio regionale, sulla base di apposita deliberazione dell’Ufficio di Presidenza e nei limiti di cui all’articolo 2, a costituire con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE) un’Associazione denominata "L’Abruzzo in Europa" avente lo scopo di supportare i comuni del territorio regionale nelle attività di euro progettazione al fine di utilizzare al massimo i fondi diretti provenienti dall’Unione europea.

 

Art. 2

(Condizioni di partecipazione all’Associazione "L’Abruzzo in Europa")

 

1.                  La partecipazione del Consiglio regionale all’Associazione "L’Abruzzo in Europa" è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto della Associazione medesima prevedano:

a)                  la partecipazione permanente e su base volontaria all’Associazione, in qualità di Soci, dell’ANCI e dell’AICCRE;

b)                  la possibilità che all'Associazione partecipino, su base volontaria, in qualità di Soci sostenitori, singoli comuni e altre pubbliche amministrazioni che operano in ambito regionale;

c)                  l'obbligo da parte dei Soci alla partecipazione alle spese di gestione e di funzionamento degli scopi statutari nelle forme previste dallo Statuto stesso;

d)                 che l’oggetto sociale esclusivo sia quello di programmare e realizzare, senza fini di lucro, le attività di supporto ai comuni del territorio abruzzese e delle altre pubbliche amministrazioni associate per l’elaborazione e la gestione dei progetti europei, e ogni altra attività correlata, al fine di intercettare ed utilizzare i fondi diretti provenienti dall’Unione europea;

e)                  che il rappresentante del Consiglio regionale sia nominato dall’Ufficio di Presidenza cui spetta altresì definire gli indirizzi della partecipazione consiliare.

2.                  Sulla base della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, il Presidente del Consiglio regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione del Consiglio all'Associazione di cui alla presente legge.

3.                  Per le finalità di cui all’articolo 1, il Consiglio regionale assicura al proprio rappresentante  in seno all'Associazione il supporto della struttura consiliare individuata dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

4.                  Lo Statuto dell'Associazione deve essere informato ai principi democratici su cui si basa lo Statuto della Regione Abruzzo ed è approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

 

Art. 3

(Patrimonio dell’Associazione "L’Abruzzo in Europa")

 

1.                  Il Patrimonio dell'Associazione è così costituito:

a)                  dai conferimenti apportati, a titolo di dotazione iniziale, dai Soci;

b)                  dai beni mobili ed immobili che, a qualunque titolo, pervengano all'Associazione, con specifica destinazione a patrimonio.

2.                  L'Associazione provvede ai suoi compiti, oltre che con i propri mezzi patrimoniali, utilizzando le seguenti entrate:

a)                  contributi dei Soci;

b)                  interventi finanziari pubblici e privati.

 

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

 

1.                  Per gli oneri derivanti dalla presente legge, complessivamente valutati per il triennio 2018-2020 in euro 150.000,00, si provvede per ciascuno degli esercizi del triennio, per l’importo di euro 50.000,00 per annualità, mediante lo stanziamento della Missione 1, Programma 1, Capitolo di nuova istituzione denominato "Oneri per la partecipazione all'Associazione "L’Abruzzo in Europa"".

2.                  La copertura finanziaria è assicurata dalla seguente variazione, in termini di competenza e cassa, del bilancio del Consiglio regionale relativa a ciascuna annualità del triennio 2018-2020:

a)                  Missione 1, Programma 01, Capitolo "Oneri per la partecipazione all'Associazione "L’Abruzzo in Europa"" in aumento di euro 50.000,00;

b)                  Missione 1, Programma 03, Capitolo 4010.6 denominato "Spese per l’amministrazione generale" in riduzione di euro 50.000,00.

3.                  Per gli esercizi successivi al 2020 gli stanziamenti relativi agli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono determinati dalle annuali leggi di bilancio.

 

Art. 5

(Entrata in vigore)

 

1.                  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 24 agosto 2018

 

 

IL VICEPRESIDENTE

Giovanni Lolli