E
ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
(Autorizzazione
del Consiglio regionale alla costituzione dell’Associazione "L’Abruzzo in
Europa")
1.
La
Regione Abruzzo, nel rispetto dell'articolo 4 dello Statuto regionale, promuove
ogni attività finalizzata alla definizione delle politiche e alla realizzazione
degli obiettivi dell'Unione europea.
2.
Ai
fini di cui al comma 1 e nel rispetto della legge regionale 9 maggio 2001, n.
18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) la presente
legge autorizza il Consiglio regionale, sulla base di apposita deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza e nei limiti di cui all’articolo 2, a costituire con
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l’Associazione Italiana per il
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE) un’Associazione
denominata "L’Abruzzo in Europa" avente lo scopo di supportare i
comuni del territorio regionale nelle attività di euro progettazione al fine di
utilizzare al massimo i fondi diretti provenienti dall’Unione europea.
Art. 2
(Condizioni
di partecipazione all’Associazione "L’Abruzzo in Europa")
1.
La
partecipazione del Consiglio regionale all’Associazione "L’Abruzzo in
Europa" è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto
della Associazione medesima prevedano:
a)
la
partecipazione permanente e su base volontaria all’Associazione, in qualità di
Soci, dell’ANCI e dell’AICCRE;
b)
la
possibilità che all'Associazione partecipino, su base volontaria, in qualità di
Soci sostenitori, singoli comuni e altre pubbliche amministrazioni che operano
in ambito regionale;
c)
l'obbligo
da parte dei Soci alla partecipazione alle spese di gestione e di funzionamento
degli scopi statutari nelle forme previste dallo Statuto stesso;
d)
che
l’oggetto sociale esclusivo sia quello di programmare e realizzare, senza fini
di lucro, le attività di supporto ai comuni del territorio abruzzese e delle
altre pubbliche amministrazioni associate per l’elaborazione e la gestione dei
progetti europei, e ogni altra attività correlata, al fine di intercettare ed
utilizzare i fondi diretti provenienti dall’Unione europea;
e)
che
il rappresentante del Consiglio regionale sia nominato dall’Ufficio di
Presidenza cui spetta altresì definire gli indirizzi della partecipazione
consiliare.
2.
Sulla
base della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, il Presidente del
Consiglio regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine
di perfezionare la partecipazione del Consiglio all'Associazione di cui alla
presente legge.
3.
Per
le finalità di cui all’articolo 1, il Consiglio regionale assicura al proprio
rappresentante in seno all'Associazione
il supporto della struttura consiliare individuata dalla deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
4.
Lo
Statuto dell'Associazione deve essere informato ai principi democratici su cui
si basa lo Statuto della Regione Abruzzo ed è approvato dall’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale.
(Patrimonio
dell’Associazione "L’Abruzzo in Europa")
1.
Il
Patrimonio dell'Associazione è così costituito:
a)
dai
conferimenti apportati, a titolo di dotazione iniziale, dai Soci;
b)
dai
beni mobili ed immobili che, a qualunque titolo, pervengano all'Associazione,
con specifica destinazione a patrimonio.
2.
L'Associazione
provvede ai suoi compiti, oltre che con i propri mezzi patrimoniali,
utilizzando le seguenti entrate:
a)
contributi
dei Soci;
b)
interventi
finanziari pubblici e privati.
(Disposizioni
finanziarie)
1.
Per
gli oneri derivanti dalla presente legge, complessivamente valutati per il
triennio 2018-2020 in euro 150.000,00, si provvede per ciascuno degli esercizi
del triennio, per l’importo di euro 50.000,00 per annualità, mediante lo stanziamento
della Missione 1, Programma 1, Capitolo di nuova istituzione denominato
"Oneri per la partecipazione all'Associazione "L’Abruzzo in
Europa"".
2.
La
copertura finanziaria è assicurata dalla seguente variazione, in termini di
competenza e cassa, del bilancio del Consiglio regionale relativa a ciascuna
annualità del triennio 2018-2020:
a)
Missione
1, Programma 01, Capitolo "Oneri per la partecipazione all'Associazione
"L’Abruzzo in Europa"" in aumento di euro 50.000,00;
b)
Missione
1, Programma 03, Capitolo 4010.6 denominato "Spese per l’amministrazione
generale" in riduzione di euro 50.000,00.
3.
Per
gli esercizi successivi al 2020 gli stanziamenti relativi agli oneri di cui ai
commi 1 e 2 sono determinati dalle annuali leggi di bilancio.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 24 agosto 2018
IL
VICEPRESIDENTE
Giovanni
Lolli