E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
SOMMARIO
Articolo |
|
1 |
Istituzione del Comune di Nuova
Pescara |
2 |
Territorio e denominazione |
3 |
Assemblea costitutiva |
4 |
Esercizio associato di funzioni e
servizi comunali |
5 |
Statuto |
6 |
Partecipazione e decentramento dei
servizi |
7 |
Monitoraggio del processo di fusione |
8 |
Contributi
statali e regionali |
9 |
Intervento
sostitutivo regionale |
10 |
Trasferimento
di funzioni e successione nei rapporti |
11 |
Norme
transitorie e finali |
12 |
Disposizioni finanziarie |
13 |
Entrata in
vigore |
Art. 1
(Istituzione
del Comune di Nuova Pescara)
1.
La
presente legge, tenuto conto dell’esito del referendum consultivo regionale
proclamato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34/2014,
pubblicato sul BURAT ordinario n. 30 del 30 luglio 2014, detta disposizioni
volte a istituire il Comune di “Nuova Pescara” attraverso l’ottimizzazione e
l’implementazione del processo di fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e
Spoltore, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), dell’articolo
10 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Mutamenti delle
circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi
Comuni, Unioni e Fusioni), degli articoli 25 e seguenti della legge regionale
19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e
dell'iniziativa legislativa) e dell’art. 78 dello Statuto della Regione
Abruzzo.
2.
Il
Comune di “Nuova Pescara” è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2022.
3.
Sulla
base della relazione conclusiva sul processo di fusione di cui all’articolo 7,
i Consigli comunali dei tre comuni interessati, con deliberazione, adottata a
maggioranza dei due terzi, possono differire il termine di cui al comma 2 al 1°
gennaio 2024.
Art. 2
(Territorio
e denominazione)
1.
Il
territorio del nuovo Comune risultante dalla fusione, con la denominazione di
“Nuova Pescara”, è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di
Pescara, Montesilvano e Spoltore. In attuazione di quanto disposto
dall’articolo 16 del d.lgs. 267/2000, lo statuto del nuovo Comune può prevedere
l’istituzione di Municipi nei predetti territori delle comunità di origine.
2.
Lo
statuto del nuovo Comune risultante dalla fusione può disporre una diversa
denominazione dell’ente.
Art. 3
(Assemblea
costitutiva)
1.
Entro
e non oltre trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su
convocazione del Presidente della Regione, è costituita, senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio regionale, l’Assemblea costitutiva per la fusione, cui
spetta coordinare, sviluppare e monitorare il procedimento di fusione in
attuazione delle previsioni di cui alla presente legge.
2.
L’Assemblea
costitutiva, composta da tutti i membri dei Consigli dei tre Comuni coinvolti,
può articolarsi in Commissioni competenti per materia e avvalersi di Comitati
tecnici integrati da funzionari comunali ed esperti, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio regionale.
3.
In
seno all’Assemblea costitutiva è in ogni caso istituita la Commissione per la
predisposizione del progetto dello statuto provvisorio del Comune di nuova
istituzione, alla quale partecipano, quali componenti, i Capigruppo consiliari
dei tre Comuni coinvolti. Entro 12 mesi dalla sua costituzione, la Commissione
rimette all’Assemblea costitutiva il progetto di statuto provvisorio.
4.
In
seno all’Assemblea costitutiva è istituito un Ufficio di Presidenza composto
dai Presidenti delle Assemblee dei Consigli comunali dei tre Comuni coinvolti
nel processo di fusione. Tale Ufficio, presieduto dal Presidente del Consiglio
comunale di Pescara, ha il compito di convocare l’Assemblea costitutiva ogni
volta che sarà necessario e comunque in modo da rispettare, per ogni suo
adempimento, i termini di cui agli articoli 4 e 5.
Art. 4
(Esercizio
associato di funzioni e servizi comunali)
1.
Al
fine di agevolare, ottimizzare ed implementare l’istituzione del Comune di
“Nuova Pescara”, di favorire il processo di riorganizzazione e allineamento dei
servizi, delle funzioni e delle strutture dei tre Comuni coinvolti nel processo
di fusione e di promuovere la stretta integrazione nelle attività
socio-economiche e culturali per una più funzionale organizzazione, gestione e
agevole utilizzazione dei servizi, i tre Comuni coinvolti nel processo di
fusione attivano, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge,
nel rispetto e nei limiti della normativa nazionale e regionale vigente, forme
sia di collaborazione istituzionalizzata e cooperazione, sia di
razionalizzazione e di esercizio associato di funzioni comunali, ivi inclusa la
gestione dei servizi essenziali, con prioritario riferimento ai seguenti
settori di intervento:
a)
pianificazione
territoriale e urbanistica;
b)
grandi
infrastrutture;
c)
ciclo
dei rifiuti;
d)
ciclo
idrico;
e)
trasporto
pubblico locale;
f)
approvvigionamento
energetico;
g)
promozione
turistica;
h)
gestione
delle reti;
i)
logistica
del commercio;
j)
tutela
ambientale;
k)
servizi
e politiche sociali;
l)
servizi
scolastici.
2.
Per
il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, i tre Comuni coinvolti nel
processo di fusione predispongono, entro il termine di cui al comma 1,
specifiche misure in relazione:
a)
all’organizzazione
del personale e degli uffici;
b)
alla
creazione di una centrale unica di committenza e di gestione dei contratti;
c)
alla
standardizzazione e alla unificazione di reti e sistemi informatici;
d)
alla
progressiva integrazione di servizi demografici, polizia locale, riscossione
tributi, patrimonio;
e)
all’armonizzazione
dei bilanci.
Art. 5
(Statuto)
1.
Entro
due anni dalla sua costituzione, l’Assemblea costitutiva, sulla base del testo
elaborato dalla Commissione competente costituita al suo interno, formula ai
Consigli comunali coinvolti una proposta di statuto provvisorio del Comune di
“Nuova Pescara”, per l’eventuale approvazione entro il termine dei successivi
sessanta giorni, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000.
Art. 6
(Partecipazione
e decentramento dei servizi)
1.
Lo
statuto del Comune di “Nuova Pescara” conformemente a quanto stabilito dagli
articoli 15, comma 2, e 16, comma 2 del d.lgs. 267/2000, e dell’art 10 della l.r. 143/1997, assicura alle comunità di origine adeguate
forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, anche mediante
l’istituzione nei territori di dette comunità di Municipi provvisti di organi
elettivi.
Art. 7
(Monitoraggio
del processo di fusione)
1.
L’Assemblea
costitutiva, con cadenza almeno semestrale a far data dall’entrata in vigore
della presente legge, trasmette al Presidente della Regione, al Presidente del
Consiglio regionale, ai Sindaci e ai Consigli comunali coinvolti analitiche
relazioni sullo stato di avanzamento del processo di fusione, anche al fine di
evidenziare le criticità riscontrate e prospettare eventuali soluzioni.
2.
Entro
il 31 marzo 2020 l’Assemblea trasmette agli organi di cui al comma 1 la
relazione sullo stato del processo di unione delle funzioni e dei servizi di
cui all’articolo 4, comma 1, lett. a).
3.
Entro
il 31 marzo 2021 l’Assemblea trasmette agli organi di cui al comma 1 la
relazione conclusiva sul processo di fusione di cui all’articolo 4.
4.
Entro
30 giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 3 i Consigli comunali
coinvolti nel processo di fusione trasmettono al Presidente della Regione ed al
Presidente del Consiglio regionale le proprie determinazioni sulle valutazioni
espresse dall’Assemblea nella relazione medesima ed eventualmente adottano, a
seguire, le deliberazioni di cui al comma 1 dell’articolo 11.
Art. 8
(Contributi statali e regionali)
1.
Il
Comune di “Nuova Pescara” è titolare dei contributi previsti dalla normativa
statale per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti.
2.
Al
fine di incentivare e supportare l’esercizio associato delle funzioni e dei
servizi comunali e la riorganizzazione delle strutture dei tre Comuni coinvolti
nel processo di fusione secondo quanto previsto dall’articolo 4, è concesso,
per l’anno 2018, previa richiesta congiunta da parte dei tre Comuni
interessati, un contributo regionale pari ad euro 300.000,00, da ripartire
proporzionalmente tra i tre Comuni in base alla popolazione residente.
3.
Al
Comune di “Nuova Pescara”, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e comunque
successivamente alla sua istituzione, è concesso, inoltre, un contributo da
parte della Regione nella misura stabilita dall’articolo 12 e per i cinque anni
successivi.
Art. 9
(Intervento sostitutivo regionale)
1.
Ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del d.lgs. 267/2000,
decorsi inutilmente i termini previsti
dall’articolo 4, commi 1 e 2, assegnati ai Comuni coinvolti nel processo di
fusione per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi, il Presidente della Giunta regionale, previa
diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore comunque a 30
giorni, nomina un commissario ad acta che provvede entro i successivi 30 giorni
agli adempimenti previsti, comunque assicurando l’adeguata informazione ai tre
Comuni coinvolti.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
altresì, in caso di mancato rispetto del termine previsto dall’articolo 5,
comma 1.
Art. 10
(Trasferimento di funzioni e successione nei
rapporti)
1.
Il
Comune di “Nuova Pescara” subentra nella titolarità delle posizioni e dei
rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai Comuni oggetto della fusione,
ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 143/1997. In
particolare:
a)
i
beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore
sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di nuova
istituzione;
b)
il
personale dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore è trasferito al Comune
di Nuova Pescara ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento
dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda) e nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche).
2.
Il
personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento
all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative,
compresa l’anzianità di servizio maturata.
Art. 11
(Norme transitorie e finali)
1.
Dalla
data di decorrenza dell’istituzione del Comune di “Nuova Pescara” di cui all'articolo 1, i Comuni oggetto
della fusione sono estinti ed i rispettivi organi di governo e di revisione
contabile decadono.
2.
Dalla
data di decorrenza dell’istituzione del Comune di “Nuova Pescara” di cui all'articolo 1 fino all'insediamento
dei relativi organi a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli
organi di governo sono esercitate da un commissario governativo, nominato per
tutti gli adempimenti necessari ai sensi della normativa statale vigente. Il
commissario è coadiuvato da un comitato consultivo composto da coloro che, alla
data dell’estinzione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, svolgevano
le funzioni di sindaco secondo le modalità e termini di cui all’articolo 1,
comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
3.
I
Sindaci dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, d'intesa fra loro,
adottano provvedimenti utili a consentire il pieno funzionamento dell'organizzazione
del Comune di “Nuova Pescara” dalla data di decorrenza dell’istituzione del
nuovo Comune di cui all'articolo 1 fino all’insediamento
dei nuovi organi, in modo da garantire la tutela degli interessi primari dei
cittadini e la continuità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi. Per
quanto non disposto nell'intesa o in sua assenza, provvede il commissario di
cui al comma 2.
4.
Fino
alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di “Nuova Pescara”,
le relative funzioni sono svolte dall'organo di revisione contabile in carica
nel Comune di Pescara alla data dell'estinzione.
5.
Gli
organi del Comune di “Nuova Pescara”, entro sei mesi dalla loro elezione,
adottano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del Consiglio
comunale.
6.
Tutti
gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici ed i
bilanci dei Comuni oggetto della fusione, vigenti alla data di estinzione dei
Comuni medesimi, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e
alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all’entrata
in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di
“Nuova Pescara”.
7.
La
sede municipale è stabilita nello statuto del Comune di “Nuova Pescara”. Sino a
quando la stessa non è stabilita, il Comune di “Nuova Pescara” ha sede in
quella attuale del Comune di Pescara.
8.
In
conformità all’articolo 1, comma 122, della l. 56/2014, i consiglieri comunali
cessati per effetto dell’estinzione dei Comuni derivanti da fusione continuano ad
esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo
Comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti
nominati dai Comuni estinti per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri
organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei
successori.
9.
Per
quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l.
56/2014 e del d.lgs. 267/2000 in materia di fusione dei comuni.
Art. 12
(Disposizioni finanziarie)
1.
Agli
oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 dell’articolo 8, stimati in euro
300.000,00 per l’anno 2018, si provvede con le risorse appostate nell’ambito
del nuovo stanziamento istituito nello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale 2018-2020, esercizio 2018, alla Missione 01, Programma 01,
Titolo 1, mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate
alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1.
2.
Agli
oneri derivanti dall’attuazione del comma 3 dell’articolo 8, a decorrere
dall’anno 2022 e per 5 anni consecutivi, quantificati annualmente nella misura
del 7% dello stanziamento in bilancio relativo al gettito derivante
dall’addizionale regionale sul gas naturale, si provvede con la legge di
approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3.
Salvo
quanto previsto ai commi 1 e 2, all’attuazione della presente legge si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale.
Art. 13
(Entrata in
vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 24 agosto 2018
IL
VICEPRESIDENTE
Giovanni
Lolli