Diposizioni per l’istituzione del Comune di Nuova Pescara.

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

SOMMARIO

 

Articolo

 

 

1

 

Istituzione del Comune di Nuova Pescara

2

 

Territorio e denominazione

3

 

Assemblea costitutiva

4

 

Esercizio associato di funzioni e servizi comunali

5

 

Statuto

6

 

Partecipazione e decentramento dei servizi

7

 

Monitoraggio del processo di fusione

8

 

Contributi statali e regionali

9

 

Intervento sostitutivo regionale

10

 

Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti

11

 

Norme transitorie e finali

12

 

Disposizioni finanziarie

13

Entrata in vigore

 

 

Art. 1

(Istituzione del Comune di Nuova Pescara)

 

1.                  La presente legge, tenuto conto dell’esito del referendum consultivo regionale proclamato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34/2014, pubblicato sul BURAT ordinario n. 30 del 30 luglio 2014, detta disposizioni volte a istituire il Comune di “Nuova Pescara” attraverso l’ottimizzazione e l’implementazione del processo di fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), dell’articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), degli articoli 25 e seguenti della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa) e dell’art. 78 dello Statuto della Regione Abruzzo.

2.                  Il Comune di “Nuova Pescara” è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2022.

3.                  Sulla base della relazione conclusiva sul processo di fusione di cui all’articolo 7, i Consigli comunali dei tre comuni interessati, con deliberazione, adottata a maggioranza dei due terzi, possono differire il termine di cui al comma 2 al 1° gennaio 2024.

 

Art.  2

(Territorio e denominazione)

 

1.                  Il territorio del nuovo Comune risultante dalla fusione, con la denominazione di “Nuova Pescara”, è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 16 del d.lgs. 267/2000, lo statuto del nuovo Comune può prevedere l’istituzione di Municipi nei predetti territori delle comunità di origine.

2.                  Lo statuto del nuovo Comune risultante dalla fusione può disporre una diversa denominazione dell’ente.

 

Art.  3

(Assemblea costitutiva)

 

1.                  Entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su convocazione del Presidente della Regione, è costituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, l’Assemblea costitutiva per la fusione, cui spetta coordinare, sviluppare e monitorare il procedimento di fusione in attuazione delle previsioni di cui alla presente legge.

2.                  L’Assemblea costitutiva, composta da tutti i membri dei Consigli dei tre Comuni coinvolti, può articolarsi in Commissioni competenti per materia e avvalersi di Comitati tecnici integrati da funzionari comunali ed esperti, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

3.                  In seno all’Assemblea costitutiva è in ogni caso istituita la Commissione per la predisposizione del progetto dello statuto provvisorio del Comune di nuova istituzione, alla quale partecipano, quali componenti, i Capigruppo consiliari dei tre Comuni coinvolti. Entro 12 mesi dalla sua costituzione, la Commissione rimette all’Assemblea costitutiva il progetto di statuto provvisorio.

4.                  In seno all’Assemblea costitutiva è istituito un Ufficio di Presidenza composto dai Presidenti delle Assemblee dei Consigli comunali dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione. Tale Ufficio, presieduto dal Presidente del Consiglio comunale di Pescara, ha il compito di convocare l’Assemblea costitutiva ogni volta che sarà necessario e comunque in modo da rispettare, per ogni suo adempimento, i termini di cui agli articoli 4 e 5.

 

Art. 4

(Esercizio associato di funzioni e servizi comunali)

 

1.                  Al fine di agevolare, ottimizzare ed implementare l’istituzione del Comune di “Nuova Pescara”, di favorire il processo di riorganizzazione e allineamento dei servizi, delle funzioni e delle strutture dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione e di promuovere la stretta integrazione nelle attività socio-economiche e culturali per una più funzionale organizzazione, gestione e agevole utilizzazione dei servizi, i tre Comuni coinvolti nel processo di fusione attivano, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, nel rispetto e nei limiti della normativa nazionale e regionale vigente, forme sia di collaborazione istituzionalizzata e cooperazione, sia di razionalizzazione e di esercizio associato di funzioni comunali, ivi inclusa la gestione dei servizi essenziali, con prioritario riferimento ai seguenti settori di intervento:

a)                  pianificazione territoriale e urbanistica;

b)                  grandi infrastrutture;

c)                  ciclo dei rifiuti;

d)                 ciclo idrico;

e)                  trasporto pubblico locale;

f)                   approvvigionamento energetico;

g)                  promozione turistica;

h)                  gestione delle reti;

i)                    logistica del commercio;

j)                    tutela ambientale;

k)                  servizi e politiche sociali;

l)                    servizi scolastici.

2.                  Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, i tre Comuni coinvolti nel processo di fusione predispongono, entro il termine di cui al comma 1, specifiche misure in relazione:

a)                  all’organizzazione del personale e degli uffici;

b)                  alla creazione di una centrale unica di committenza e di gestione dei contratti;

c)                  alla standardizzazione e alla unificazione di reti e sistemi informatici;

d)                 alla progressiva integrazione di servizi demografici, polizia locale, riscossione tributi, patrimonio;

e)                  all’armonizzazione dei bilanci.

 

Art. 5

(Statuto)

 

1.                  Entro due anni dalla sua costituzione, l’Assemblea costitutiva, sulla base del testo elaborato dalla Commissione competente costituita al suo interno, formula ai Consigli comunali coinvolti una proposta di statuto provvisorio del Comune di “Nuova Pescara”, per l’eventuale approvazione entro il termine dei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000.

 

Art. 6

(Partecipazione e decentramento dei servizi)

 

1.                  Lo statuto del Comune di “Nuova Pescara” conformemente a quanto stabilito dagli articoli 15, comma 2, e 16, comma 2 del d.lgs. 267/2000, e dell’art 10 della l.r. 143/1997, assicura alle comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, anche mediante l’istituzione nei territori di dette comunità di Municipi provvisti di organi elettivi.

 

Art. 7

(Monitoraggio del processo di fusione)

 

1.                  L’Assemblea costitutiva, con cadenza almeno semestrale a far data dall’entrata in vigore della presente legge, trasmette al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale, ai Sindaci e ai Consigli comunali coinvolti analitiche relazioni sullo stato di avanzamento del processo di fusione, anche al fine di evidenziare le criticità riscontrate e prospettare eventuali soluzioni.

2.                  Entro il 31 marzo 2020 l’Assemblea trasmette agli organi di cui al comma 1 la relazione sullo stato del processo di unione delle funzioni e dei servizi di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a).

3.                  Entro il 31 marzo 2021 l’Assemblea trasmette agli organi di cui al comma 1 la relazione conclusiva sul processo di fusione di cui all’articolo 4.

4.                  Entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 3 i Consigli comunali coinvolti nel processo di fusione trasmettono al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio regionale le proprie determinazioni sulle valutazioni espresse dall’Assemblea nella relazione medesima ed eventualmente adottano, a seguire, le deliberazioni di cui al comma 1 dell’articolo 11.

 

Art. 8

(Contributi statali e regionali)

 

1.                  Il Comune di “Nuova Pescara” è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti.

2.                  Al fine di incentivare e supportare l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali e la riorganizzazione delle strutture dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione secondo quanto previsto dall’articolo 4, è concesso, per l’anno 2018, previa richiesta congiunta da parte dei tre Comuni interessati, un contributo regionale pari ad euro 300.000,00, da ripartire proporzionalmente tra i tre Comuni in base alla popolazione residente.

3.                  Al Comune di “Nuova Pescara”, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e comunque successivamente alla sua istituzione, è concesso, inoltre, un contributo da parte della Regione nella misura stabilita dall’articolo 12 e per i cinque anni successivi.

 

Art.  9

(Intervento sostitutivo regionale)

 

1.                  Ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del d.lgs. 267/2000, decorsi inutilmente i termini previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, assegnati ai Comuni coinvolti nel processo di fusione per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore comunque a 30 giorni, nomina un commissario ad acta che provvede entro i successivi 30 giorni agli adempimenti previsti, comunque assicurando l’adeguata informazione ai tre Comuni coinvolti.

2.                  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, in caso di mancato rispetto del termine previsto dall’articolo 5, comma 1.

 

Art. 10

(Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti)

 

1.               Il Comune di “Nuova Pescara” subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai Comuni oggetto della fusione, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 143/1997. In particolare:

a)                  i beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di nuova istituzione;

b)                  il personale dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore è trasferito al Comune di Nuova Pescara ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2.                  Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio maturata.

 

Art. 11

(Norme transitorie e finali)

 

1.                  Dalla data di decorrenza dell’istituzione del Comune di “Nuova Pescara” di cui all'articolo 1, i Comuni oggetto della fusione sono estinti ed i rispettivi organi di governo e di revisione contabile decadono.

2.                  Dalla data di decorrenza dell’istituzione del Comune di “Nuova Pescara” di cui all'articolo 1 fino all'insediamento dei relativi organi a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo sono esercitate da un commissario governativo, nominato per tutti gli adempimenti necessari ai sensi della normativa statale vigente. Il commissario è coadiuvato da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell’estinzione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, svolgevano le funzioni di sindaco secondo le modalità e termini di cui all’articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

3.                  I Sindaci dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, d'intesa fra loro, adottano provvedimenti utili a consentire il pieno funzionamento dell'organizzazione del Comune di “Nuova Pescara” dalla data di decorrenza dell’istituzione del nuovo Comune di cui all'articolo 1 fino all’insediamento dei nuovi organi, in modo da garantire la tutela degli interessi primari dei cittadini e la continuità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi. Per quanto non disposto nell'intesa o in sua assenza, provvede il commissario di cui al comma 2.

4.                  Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di “Nuova Pescara”, le relative funzioni sono svolte dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Pescara alla data dell'estinzione.

5.                  Gli organi del Comune di “Nuova Pescara”, entro sei mesi dalla loro elezione, adottano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

6.                  Tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici ed i bilanci dei Comuni oggetto della fusione, vigenti alla data di estinzione dei Comuni medesimi, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di “Nuova Pescara”.

7.                  La sede municipale è stabilita nello statuto del Comune di “Nuova Pescara”. Sino a quando la stessa non è stabilita, il Comune di “Nuova Pescara” ha sede in quella attuale del Comune di Pescara.

8.                  In conformità all’articolo 1, comma 122, della l. 56/2014, i consiglieri comunali cessati per effetto dell’estinzione dei Comuni derivanti da fusione continuano ad esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo Comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dai Comuni estinti per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

9.                  Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l. 56/2014 e del d.lgs. 267/2000 in materia di fusione dei comuni.

 

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

 

1.                  Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 dell’articolo 8, stimati in euro 300.000,00 per l’anno 2018, si provvede con le risorse appostate nell’ambito del nuovo stanziamento istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020, esercizio 2018, alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1.

2.                  Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3 dell’articolo 8, a decorrere dall’anno 2022 e per 5 anni consecutivi, quantificati annualmente nella misura del 7% dello stanziamento in bilancio relativo al gettito derivante dall’addizionale regionale sul gas naturale, si provvede con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

3.                  Salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 13

(Entrata in vigore)

 

1.                  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 24 agosto 2018

 

IL VICEPRESIDENTE

Giovanni Lolli