IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo e rinnovo e
voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con
decorrenza dall‘ 01/11/2017 per uso di “strada di accesso brecciata, seminativo
e recinzione con rete metallica e pali in ferro direttamente confiscati nel
terreno “ a favore del Sig.ra D’ERCOLE Emilia, nata 12/04/1955 e residente a
Pollutri in C.da San Barbato n. 2/3, a corpo e non a
misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) ,
della superficie di mq. 1.170 della zona del Tratturo Lanciano-Cupello in
Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con
i numeri 102, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative
del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita
al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2.
l’ammontare del canone
annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 135,00,
così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA
Abruzzo Sud sopra citata;
3.
le anzidette somme dovute
devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c
postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul
Demanio Armentizio – 67100 L’Aquila;
4.
di dare mandato allo STA
Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente
provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota
dello STA medesimo n. RA0045012/18 del 15/02/2018, per l’espletamento di tutti
gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di
cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato
concessionario che l’utilizzo dell’area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
-
obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
-
divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni
agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione;
-
immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici (art. 90);
6.
la esecutività della presente concessione
è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle
disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0045012/18 del
15/02/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM
22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7.
di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del
presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del
sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8.
di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9.
di pubblicare la presente Determinazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo;
10.
la presente determinazione è definitiva e
contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Maria Antonietta Fusco