IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo e voltura della
concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01/11/2017
per uso di “fabbricato, prato/coltura agraria a ciclo annuale e diritto non
esclusivo all’utilizzo dell’accesso su terreno battuto” a favore del Sig. Reale
Antonio. nato il 06/03/1952 e residente a Vasto in Via E. Alessandrini n. 26, a
corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo
punto 5) , della superficie di mq. 2.600 della zona del Tratturo L’Aquila -
Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle
concessioni con i numeri 196/a, la suddetta concessione rientrerà nelle
competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art.
5);
2.
l’ammontare del canone
annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 150,00,
così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA
Abruzzo Sud sopra citata;
3.
le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0130905/18 del
08/05/2018, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza
ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la
concessione medesima.
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di
cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato
concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
-
obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
-
divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni
agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione;
-
immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici (art. 90);
6.
la esecutività della presente concessione
è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle
disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0130905/18 del
08/05/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM
22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7.
di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27
del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale
del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“
del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8.
di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9.
di pubblicare la presente Determinazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
10.
la presente determinazione
è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Maria Antonietta Fusco