IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo e rinnovo e
voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con
decorrenza dall‘01/11/2017 per uso di “Seminativo“ a favore del Sig.ra Pomponio
Assunta, nata 20/05/1946 e residente a Scerni in Viale Dante Alighieri n. 21, a
corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo
punto 5) , della superficie di mq. 3.210 della zona del Tratturo
Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale
delle concessioni con i numeri 96-80, la suddetta concessione rientrerà nelle
competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art.
5);
2.
l’ammontare del canone
annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 35,00, così
come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo
Sud sopra citata;
3.
le anzidette somme dovute
devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c
postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul
Demanio Armentizio – 67100 L’Aquila;
4.
di dare mandato allo STA
Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente
provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota
dello STA medesimo n. RA0045012/18 del 15/02/2018, per l’espletamento di tutti
gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5.
di dare mandato allo STA
Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di
evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’utilizzo dell’
area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di
salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in
particolare:
-
obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
-
divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni
agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione;
-
immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici (art. 90);
6.
la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo
Sud Chieti (CH) n. RA0045012/18 del 15/02/2018 da parte del concessionario,
nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs.
42/2004;
7.
di disporre, ai sensi degli
artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la
pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale;
8.
di dare atto che il
responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni,
Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9.
di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
10.
la presente determinazione
è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Maria Antonietta Fusco