E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Sostituzione dell’art. 1 della l.r. 51/2004)
1.
L’articolo 1 della legge
regionale 30 dicembre 2004, n. 51 (Disposizioni in materia di ineleggibilità,
incompatibilità e decadenza dalla carica di Consigliere regionale), è
sostituito dal seguente:
“Art. 1
(Oggetto ed elettorato attivo e passivo)
1.
La presente legge disciplina, ai
sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Regione e dei
Consiglieri regionali, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge
statale.
2.
Si applicano, inoltre, in quanto
compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti
nell’ordinamento in materia.
3.
Sono elettori i cittadini
regolarmente iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione compilate
secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina
dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,
che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della
elezione.
4.
Sono eleggibili a Presidente della
Giunta ed a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali
di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età entro il giorno della elezione.
5.
Non può essere candidato Presidente
della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.”.
Art. 2
(Sostituzione dell’art. 2 della l.r. 51/2004)
1.
L’articolo 2 della l.r. 51/2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
(Cause di ineleggibilità)
1. Non sono eleggibili a Presidente della
Giunta ed a Consigliere regionale:
a) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;
b) i giudici ordinari della Corte
costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;
c)
il capo e i vice capi della polizia,
nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio
presso il Ministero dell’interno;
d)
i prefetti della Repubblica ed i
dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o
equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;
e)
i magistrati ordinari, i magistrati
amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni
nella Regione;
f)
gli ufficiali delle forze armate,
che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;
g)
i vice prefetti ed i funzionari di
pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
h)
i segretari generali e i direttori
generali delle amministrazioni provinciali comprese nella Regione, i segretari
generali, i direttori generali ed i segretari dei comuni compresi nella
Regione;
i)
i dirigenti e i dipendenti della
Regione;
j)
gli amministratori e i dirigenti con
funzioni di rappresentanza di ente o di azienda dipendente dalla Regione,
nonché i Presidenti ed i consiglieri di amministrazione degli Enti d’ambito di
cui alla L.R. n.
36/1994 e alla L.R. n.
2/1997 e delle relative società di gestione;
k) il direttore generale, il direttore
amministrativo ed il direttore sanitario delle unità sanitarie locali;
l)
il Difensore civico della Regione
Abruzzo;
m)
i membri del Collegio regionale per le
Garanzie statutarie;
n)
i Sindaci dei Comuni della Regione
con popolazione superiore a cinquemila abitanti, nonché i Presidenti e i
Vicepresidenti delle Province della Regione Abruzzo.
2. Le cause di ineleggibilità, di cui al
comma 1, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l’ufficio
ricoperto, sono cessati per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o
del comando, collocamento in aspettativa, non oltre novanta giorni antecedenti
il giorno fissato per la presentazione delle candidature; le cause di
ineleggibilità previste alle lettere a), b), l) e m) non hanno effetto se, nel
termine predetto, le funzioni esercitate, la carica o l’ufficio sono cessati
per dimissioni.
3. La Regione, gli Enti e le Aziende
dipendenti adottano i provvedimenti di cui al comma 2, entro sei giorni dalla
richiesta. Ove non provvedano, la domanda di dimissioni o aspettativa,
accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal sesto
giorno successivo alla presentazione. L’aspettativa è concessa per tutta la
durata del mandato e senza assegni. Il periodo di aspettativa è considerato
come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il
compimento del periodo di prova.
4.
In caso di scioglimento anticipato
del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno
effetto se le funzioni esercitate, la carica o l’ufficio ricoperto sono
cessati, nelle forme prescritte, entro quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di scioglimento e sempre che questa sia anteriore al
termine di cui al comma 2.
5.
La domanda di dimissioni o
aspettativa non ha effetto se non è accompagnata dalla cessazione delle
funzioni con l’effettiva astensione da ogni atto inerente l’ufficio
rivestito.”.
Art. 3
(Sostituzione dell’art. 3 della l.r. 51/2004)
1.
L’articolo 3 della l.r. 51/2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 3
(Cause di incompatibilità)
1.
Non possono ricoprire la carica di
Presidente o di componente della Giunta regionale, nonché di Consigliere
regionale:
a)
l’amministratore o il dirigente con
poteri di rappresentanza di ente o società che ricevano dalla Regione, in via
continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
b)
colui che, per fatti compiuti
allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente o società
da essa dipendenti, è stato dichiarato responsabile verso l’ente o la società,
con sentenza passata in giudicato, e che non ha ancora estinto il debito;
c)
i titolari, gli amministratori e i
dirigenti di imprese e società private sovvenzionate dalla Regione in modo
continuativo e con garanzia di assegnazioni o di interessi, nel caso in cui
questi sussidi non sono concessi in forza di una legge generale della Regione;
d)
i titolari e gli amministratori di
imprese private vincolate con la Regione per contratti di opere o di
somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di
notevole entità economica, che importano l’obbligo di adempimenti specifici,
l’osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse,
alle quali la concessione o l’autorizzazione è sottoposta.
2.
La carica di componente della Giunta
regionale è altresì incompatibile con le cariche, gli uffici e le situazioni
considerate dall’articolo 2 quali ragioni di ineleggibilità a Presidente della
Giunta ed a Consigliere regionale.
3. La carica di Presidente e di componente
della Giunta regionale, nonché la carica di Consigliere regionale sono
incompatibili con quella di:
a) membro del Senato della Repubblica o della
Camera dei Deputati;
b) membro del Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro;
c) Giudice della Corte dei Conti;
d) componente di altro Consiglio o Giunta
regionale;
e) membro del Parlamento Europeo;
f) Presidente e Vicepresidente della
Provincia di altra Regione;
g) Sindaco e Assessore di Comuni di altre
Regioni;
h) Sindaci e Assessori dei Comuni della
Regione con popolazione superiore ai duemila abitanti.
4.
Non possono far parte della Giunta
regionale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino
al terzo grado del Presidente e dei componenti della Giunta regionale; gli
stessi non possono essere nominati rappresentanti della Regione.”.
Art. 4
(Integrazione alla l.r. 51/2004)
1.
Dopo l’articolo 3 della l.r. 51/2004 è inserito il seguente:
“Art. 3 bis
(Incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e quella di Consigliere
regionale
e modalità di supplenza dalla carica)
1. La carica di Assessore regionale è
incompatibile con la funzione di Consigliere regionale.
2. La nomina di un Consigliere regionale
alla carica di Assessore regionale ne determina, al momento dell'accettazione
della nomina, la sospensione dalle funzioni di Consigliere.
3. Nel caso di sospensione di un Consigliere
regionale intervenuta ai sensi del comma 2, il Consiglio regionale, nella prima
seduta utile successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina ad
Assessore regionale, preso atto dell'intervenuta sospensione, ne dispone la
sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di
Consigliere, in conformità alle disposizioni della legge elettorale e del
Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
4. Quando il Consigliere, sostituito ai
sensi del comma 3, cessa dalla carica di Assessore, il Consiglio regionale,
nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della cessazione,
dispone la revoca della supplenza ed il reintegro nella carica di Consigliere
regionale.
5. Le disposizioni di cui al presente
articolo producono effetti a decorrere dalla XI legislatura del Consiglio
regionale dell’Abruzzo.
6.
Dall’applicazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
regionale. Agli adempimenti successivi provvede l’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, con le risorse disponibili a legislazione vigente,
assicurando l’invarianza della spesa.”.
Art. 5
(Sostituzione dell’art. 4 della l.r. 51/2004)
1.
L’articolo 4 della l.r. 51/2004 è sostituito dal seguente:
1. La perdita delle condizioni di
eleggibilità previste dall’articolo 1, comma 4, comporta decadenza dalle
cariche di Presidente e di componente della Giunta, nonché di Consigliere
regionale.
2. Comportano altresì decadenza dalle
cariche di Presidente della Giunta e di Consigliere regionale le cause di
ineleggibilità previste dall’articolo 2, allorché sopravvengano alle elezioni,
sempre che l’ufficio, la carica, l’impiego e la funzione siano stati accettati.
3. Le cause di incompatibilità previste
dall’articolo 3, sia che esistano al momento della elezione sia che
sopravvengano ad essa, comportano decadenza dalle cariche di Presidente e di
componente della Giunta, nonché di Consigliere regionale, se l’interessato non
esercita l’opzione prevista dal comma 4.
4. Quando per un Consigliere regionale
sussista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente
legge, il Consiglio, nei modi previsti dal Regolamento interno, provvede alla
contestazione; il Consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere; nei
dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove
ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al Consigliere di
optare entro cinque giorni tra il mandato consiliare e la carica ricoperta.
Qualora il Consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto con
deliberazione notificata all’interessato entro cinque giorni.
5. Le deliberazioni di cui al presente
articolo sono adottate d’ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore
della Regione.”.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge è dichiarata
urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione
telematica.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 8 agosto 2018
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso