E ne dispone la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Istituzione)
1.
La Regione, al fine di assicurare
la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia
individuali che collettivi dei minori, nel rispetto delle competenze degli enti
locali, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per
l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato "Garante".
2.
Il Garante svolge la propria
attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non
è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
Art. 2
(Funzioni)
1.
Il Garante svolge le seguenti
funzioni:
a)
promuove la conoscenza e
l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e
dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta
realizzazione;
b)
promuove e vigila
sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176
(Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a
New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed
europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali
e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;
c)
rappresenta i diritti e gli
interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali
regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
d)
vigila, anche in collaborazione
con gli operatori dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, sui
fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli
adolescenti, per motivi di sesso e di appartenenza etnica o religiosa;
e)
promuove, in accordo con la
struttura regionale competente in materia di servizi sociali ed educativi,
iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1, comma 6, della
legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per
l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);
f)
vigila sui fenomeni dei minori
scomparsi, della presenza sul territorio regionale di minori non accompagnati,
dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura
minorile;
g)
vigila sull'assistenza prestata
ai minori ricoverati in istituti educativo - assistenziali, in strutture
residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia al fine di segnalare ai
servizi sociali ed all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono
interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;
h)
fornisce sostegno tecnico e
legale agli operatori dei servizi sociali operanti nell'area minorile, propone
alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione per le persone
interessate a svolgere attività di tutela e curatela e svolge attività di
consulenza ai tutori ed ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;
i)
concorre alla verifica delle
condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del
minore straniero, anche non accompagnato;
l) accoglie le segnalazioni provenienti da
persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed
enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a), e
fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;
m) promuove, anche in collaborazione con gli enti
locali ed altri soggetti, iniziative per la prevenzione e il trattamento
dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni
della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori,
quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
n) segnala alle competenti Amministrazioni
pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa
di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista
igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
o)
promuove, in collaborazione con
gli assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati,
iniziative per la realizzazione di servizi di informazione destinati
all'infanzia e all'adolescenza e per la diffusione di una cultura dell'infanzia
e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei bambini e dei ragazzi;
p)
esprime, su richiesta dei
competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi
su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al
possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi;
q)
collabora con il Comitato
regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) nel vigilare sull'operato dei mezzi
di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni
commesse;
r)
collabora agli interventi di
raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia
e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'articolo 1, comma 4,
del DPR 14 maggio 2007 n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.
248);
s)
predispone una relazione annuale
al Consiglio regionale sulla propria attività.
2.
La Regione assicura adeguate
forme di pubblicità dei servizi di informazione, di cui al comma 1, lettera o),
e della relazione annuale, di cui al comma 1, lettera s).
Art. 3
(Tutela degli interessi diffusi)
1.
Al fine di tutelare gli interessi
diffusi, il Garante può:
a)
segnalare alle amministrazioni
pubbliche competenti i casi di violazione di diritti dei minori, conseguenti a
provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque
irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e
privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;
b)
raccomandare l'adozione di
specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni
competenti;
c)
informare il Presidente del
Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale circa la
possibilità di esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa volte alla
tutela dei diritti collettivi dell'infanzia;
d)
intervenire nei procedimenti
amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per
bambini e ragazzi;
e)
prendere visione degli atti del
procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10
della legge 241/1990.
2.
Nello svolgimento dei compiti per
la tutela degli interessi diffusi, il Garante:
a)
stipula apposite convenzioni con
soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività;
b)
stabilisce intese ed accordi con
ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
c)
intrattiene rapporti di scambio, di
studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
d)
attiva le necessarie azioni di
collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella
tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;
e)
promuove interventi sostitutivi
in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli Enti locali a tutela
dei minori.
Art. 4
(Tutela degli interessi e dei diritti
individuali)
1.
Il Garante, al fine di tutelare
gli interessi ed i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio
regionale, agisce d'ufficio o su segnalazione. Il Garante ha pertanto la
facoltà, in accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi,
di:
a)
segnalare alle competenti
Amministrazioni pubbliche della regione o degli Enti territoriali casi di
bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;
b)
raccomandare alle Amministrazioni
competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in
caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti;
c)
promuovere, presso le
Amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti
pregiudizievoli per bambini e ragazzi;
d)
richiamare le Amministrazioni
competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse
del fanciullo, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b);
e)
trasmettere, informandone il
servizio sociale competente, al Giudice amministrativo, civile o penale,
informazioni, eventualmente corredate da documenti, inerenti la condizione o
gli interessi della persona di minore età.
2.
Il Garante, per adempiere ai
compiti previsti dal presente articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti
delle pubbliche Amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della legge
241/1990, e di estrarne gratuitamente copia. Il Garante è comunque tenuto a
rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 5
(Rapporti con il Difensore civico
regionale)
1.
Le funzioni e le attività, di cui
agli articoli 2, 3, e 4, sono esercitate, nei confronti dei minori, in via
esclusiva dal Garante, in deroga ad eventuali competenze in materia del
Difensore civico regionale.
2.
Il Garante e il Difensore civico
regionale, nell’ambito delle rispettive competenze, attivano le opportune forme
di collaborazione e di coordinamento delle proprie attività e si danno
reciproca informazione delle situazioni di interesse comune.
Art. 6
(Nomina, requisiti ed incompatibilità)
1.
Il Garante è scelto tra persone,
di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso dei requisiti richiesti
per l'elezione a consigliere regionale. E' altresì scelto tra persone in
possesso dei seguenti requisiti.
a)
i membri del Governo e del
Parlamento, presidenti di Regione e Province o sindaci, assessori e consiglieri
regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di
comunità montana;
b)
i membri degli organismi
dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni
sindacali o di categoria;
c)
i giudici onorari presso i
tribunali per i minorenni;
d)
il direttore generale, il
direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende
ospedaliere;
e)
gli amministratori di enti pubblici,
aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica nonché gli amministratori
o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo,
sovvenzioni o contributi dalla Regione.
3.
La nomina a Garante non è
cumulabile con altre nomine di competenza regionale.
4.
La carica di Garante è altresì
incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o
subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
5.
Il conferimento della carica di
Garante a dipendenti sia regionali che di altri enti dipendenti dalla Regione
ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al
mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del
trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
Art. 7
(Elezione)
1.
Il Garante è eletto dal Consiglio
regionale con voto segreto.
2.
E' eletto il candidato che
ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale.
Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei
voti dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale.
Art. 8
(Durata del mandato, rinuncia e
decadenza)
1.
Il Garante resta in carica per la
durata della Legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta.
2.
Entro tre mesi dall'insediamento,
il Consiglio regionale è convocato per procedere all'elezione del successore.
3.
Salvo i casi di decadenza, le
funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del
successore.
4.
Il Garante ha facoltà di rinunciare
all'incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso ai Presidenti del
Consiglio e della Giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tre mesi
prima.
5.
Il Consiglio regionale dichiara
la decadenza dall'ufficio di Garante, qualora sopravvengano le cause di
ineleggibilità o si verifichino le cause di incompatibilità previste
dall’articolo 6, se l'interessato non le elimina entro quindici giorni.
6.
Qualora l'incarico venga a
cessare prima della scadenza, prevista dal comma 1, per dimissioni, morte,
accertato impedimento fisico o psichico, decadenza o revoca, per gravi e
comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge, da parte
del Consiglio regionale, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della
prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione
del mandato. Nel periodo di compimento delle procedure di nomina, l’incarico è
transitoriamente ricoperto, senza diritto all’indennità, dal Difensore civico
regionale.
Art. 9
(Indennità)
1.
Al Garante compete l'indennità di
funzione nella misura del 25 per cento dell’indennità mensile lorda spettante
ai consiglieri regionali.
2.
Al Garante spetta, inoltre, in
caso di missione per l’espletamento delle proprie funzioni, dietro
presentazione di regolare fattura o di altro documento fiscalmente equivalente,
il rimborso delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio in esercizi non di
lusso.
Art. 10
(Relazioni e pubblicità)
1.
Il Garante invia al Presidente
del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, entro il 31
marzo di ogni anno, la relazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s),
sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella regione, sullo stato
dei servizi esistenti, sulle risorse utilizzate, sui risultati raggiunti e sulle
attività in programma per l'anno successivo, corredata da osservazioni,
suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da
adottare. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente
considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni ai suddetti
Presidenti.
2.
Il Consiglio regionale esamina e
discute la relazione e i provvedimenti urgenti, adotta le determinazioni che
ritiene opportune, invitando gli organi della Regione ed i soggetti
istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure
necessarie.
3.
La relazione annuale e le altre
relazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di tali atti
è, inoltre, data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive
a diffusione regionale.
4.
Le Commissioni consiliari possono
convocare il Garante per avere chiarimenti sull'attività svolta.
Art. 11
(Sede, personale e strutture)
1.
Il Garante ha sede presso il
Consiglio regionale de L’Aquila e di Pescara.
2.
L'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale stabilisce, con proprie deliberazioni, la dotazione
organica e l'organizzazione degli uffici del Garante, i requisiti professionali
del personale addetto, promuovendone la formazione specifica e le ulteriori modalità
di funzionamento.
3.
Il Garante, d'intesa con
l'Ufficio di Presidenza, può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di
consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il
funzionamento della struttura organizzativa.
4.
Per lo svolgimento delle sue
funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l'Assessorato regionale
competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale
per studi ed indagini sulla situazione minorile dei dati relativi alla
condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, raccolti ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del DPR 103/2007.
5.
Le spese di funzionamento sono
impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in conformità
alle proposte del Garante, secondo le norme e le procedure previste per
l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.
Art. 12
(Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza)
1.
Al fine di promuovere lo sviluppo
di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell'infanzia e
dell'adolescenza, il Consiglio regionale organizza, ogni tre anni, in occasione
della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, una conferenza regionale sull'infanzia ed adolescenza in
collaborazione con il Garante, con la struttura regionale competente in materia
di servizi sociali, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati alle
attività.
Art. 13
(Disposizioni
finanziarie)
1.
Per gli oneri derivanti
dall’attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 20.000,00
per l’anno 2018, ed euro 30.000,00 per ciascun anno del biennio 2019-2020, cui
si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento di nuova istituzione
denominato "Spese per il garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza"
istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio
regionale, alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1.
2.
Ai fini della copertura della
spesa per l’anno 2018 pari ad euro 20.000,00, alla parte spesa del bilancio di
previsione 2018-2020 del Consiglio regionale, è apportata, per l’annualità
2018, la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
a)
in aumento: Titolo 1, Missione
01, Programma 01, per euro 20.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione
denominato "Spese per il garante regionale dell’infanzia e
dell’adolescenza";
b)
in diminuzione: Titolo 1,
Missione 01, Programma 01, Capitolo 1001/10 "Trattamento indennitario,
missioni e rimborso spese consigliere regionali e componenti la Giunta non
consiglieri regionali" per euro 20.000,00.
3.
Ai fini della copertura della
spesa per il biennio 2019-2020, pari ad euro 30.000,00 per ciascun anno, alla
parte spesa del bilancio di previsione 2018-2020 del Consiglio regionale, è
apportata, per ciascuna annualità 2019-2020, la seguente variazione per
competenza di uguale importo:
a)
in aumento: Titolo 1, Missione
01, Programma 01, per euro 30.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione
denominato "Spese per il garante regionale dell’infanzia e
dell’adolescenza";
b)
in diminuzione: Titolo 1,
Missione 01, Programma 01, Capitolo 4303 "Funzionamento Co.re.com."
per euro 30.000,00.
4.
Per le annualità successive al
2020, agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, si provvede
con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci.
Art. 14
(Entrata in
vigore)
1.
La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà pubblicata
nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 2 agosto 2018
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso