E ne dispone la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Sommario
TITOLO I (Disposizioni generali)
Capo I - (Principi e funzioni)
Articolo
1 (Oggetto)
Articolo
2 (Principi e finalità)
Articolo
3 (Funzioni della Regione)
Articolo
4 (Funzioni dei Comuni)
Articolo
5 (Funzioni delle Camere di commercio)
Articolo
6 (Attività commerciali)
Articolo
7 (Ambito di esclusione)
Capo
II – (Requisiti per l’esercizio delle
attività commerciali)
Articolo
8 (Requisiti di accesso e di esercizio
delle attività commerciali)
Articolo
9 (Formazione professionale)
Capo III - (Programmazione distributiva)
Articolo
10 (Programmazione distributiva regionale)
Articolo
11 (Obiettivi del Piano regionale di programmazione
della rete distributiva del commercio)
Articolo
12 (Programmazione distributiva comunale)
Articolo
13 (Progetti integrati di rivitalizzazione
dei centri storici e urbani e delle realtà minori)
Capo IV - (Strumenti operativi)
Articolo 14 (Concertazione)
Articolo
15 (Forme particolari di
concertazione)
Articolo
16 (Centri di assistenza tecnica)
Articolo
17 (Accreditamento dei CAT)
Articolo
18 (Agenzie per le imprese)
Articolo
19 (Sportello unico per le attività
produttive)
Articolo
20 (Istituzioni e compiti
dell’Osservatorio)
TITOLO
II (Attività commerciale in sede fissa
su aree private)
Capo
I - (Commercio in sede fissa)
Articolo
21 (Definizioni)
Articolo
22 (Settori merceologici)
Articolo
23 (Commercio al dettaglio negli esercizi
di vicinato)
Articolo
24 (Commercio al dettaglio nelle medie
strutture di vendita)
Articolo
25 (Commercio al dettaglio nelle grandi
strutture di vendita)
Articolo
26 (Procedimento autorizzativo per le
grandi strutture di vendita)
Articolo
27 (Autorizzazione comunale)
Articolo
28 (Disposizioni particolari)
Articolo
29 (Attivazione commerciale)
Articolo
30 (Priorità delle domande concorrenti)
Articolo
31 (Procedimento per il trasferimento
delle grandi strutture di vendita)
Articolo
32 (Parametri di insediabilità
urbanistica delle medie e grandi strutture di vendita)
Articolo
33 (Localizzazione degli esercizi
commerciali delle medie e grandi strutture di vendita nell’ambito delle diverse
zone del territorio comunale)
Articolo
34 (Razionalizzazione della rete distributiva)
Articolo
35 (Centri commerciali)
Articolo
36 (Commercio all’ingrosso)
Articolo
37 (Vendita al pubblico di alcune
tipologie di farmaci)
Capo II - (Forme speciali di vendita al
dettaglio)
Articolo
38 (Spacci interni)
Articolo
39 (Apparecchi automatici)
Articolo
40 (Vendita per corrispondenza,
televisione o altri sistemi di comunicazione)
Articolo
41 (Vendite effettuate presso il domicilio
dei consumatori)
Capo
III - (Vendite straordinarie)
Articolo
42 (Definizione di vendita straordinaria)
Articolo
43 (Vendite di liquidazione)
Articolo
44 (Vendite promozionali)
Articolo
45 (Vendite di fine stagione o saldi)
Articolo
46 (Disposizioni comuni alle vendite
straordinarie)
Capo
IV - (Pubblicità dei prezzi e orari
delle attività commerciali)
Articolo
47 (Pubblicità dei prezzi)
Articolo
48 (Orari degli esercizi di commercio
al dettaglio in sede fissa)
Capo
V - (Disposizioni sanzionatorie)
Articolo
49 (Sanzioni per l’attività commerciale in
sede fissa su aree private)
TITOLO
III (Somministrazione di alimenti e
bevande)
Capo
I - (Disposizioni generali)
Articolo
50 (Tipologia dell’attività)
Articolo
51 (Definizioni)
Articolo
52 (Ambito di applicazione)
Articolo
53 (Apertura, ampliamento e trasferimento
degli esercizi)
Articolo
54 (Attività di somministrazione
stagionale e temporanea)
Articolo
55 (Esercizio di attività accessorie)
Articolo
56 (Disposizioni per i distributori
automatici)
Articolo
57 (Attività di somministrazione in aree
esterne aperte al pubblico)
Articolo
58 (Durata dei titoli abilitativi)
Capo
II - (Disposizioni particolari)
Articolo
59 (Pubblicità dei prezzi)
Articolo
60 (Orari degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande)
Articolo
61 (Cessazione dell’attività)
Articolo
62 (Decadenza, sospensione e revoca)
Capo
III - (Disposizioni sanzionatorie)
Articolo
63 (Sanzioni per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande)
TITOLO
IV (Sospensione volontaria e gestione
di reparto per l’attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di
alimenti e bevande)
Capo
I - (Sospensione volontaria e
gestione di reparto)
Articolo
64 (Sospensione volontaria dell’attività
di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande)
Articolo
65 (Gestione di reparto)
TITOLO
V (Negozi storici abruzzesi)
Capo
I - (Riconoscimento dei negozi
storici)
Articolo
66 (Negozi storici)
Articolo
67 (Elenco dei Negozi storici)
TITOLO
VI (Mercati all’ingrosso e centri
agroalimentari)
Capo
I - (Disposizioni generali)
Articolo
68 (Oggetto)
Articolo
69 (Definizioni)
Articolo
70 (Indicazioni programmatiche regionali)
Articolo
71 (Soggetti istitutori)
Articolo
72 (Gestione)
Articolo
73 (Direttore di mercato)
Articolo
74 (Commissione di mercato)
Articolo
75 (Regolamento)
Articolo
76 (Vendita all’asta)
Articolo
77 (Sale contrattazione e borse merci)
Articolo
78 (Vigilanza)
TITOLO
VII (Commercio su aree pubbliche)
Capo
I - (Disposizioni generali)
Articolo
79 (Finalità e oggetto)
Articolo
80 (Ambito di applicazione)
Articolo
81 (Definizioni)
Capo
II - (Norme sull’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche)
Articolo
82 (Modalità di esercizio dell’attività)
Articolo
83 (Esercizio dell’attività)
Articolo
84 (Autorizzazione all’esercizio
dell’attività mediante posteggio)
Articolo
85 (Concessione di posteggio)
Articolo
86 (Utilizzazione dei posteggi)
Articolo
87 (Posteggi riservati)
Articolo
88 (Esercizio dell’attività commerciale
con posteggio nelle fiere)
Articolo
89 (Subingresso nei titoli abilitativi su
posteggi dati in concessione)
Articolo
90 (Esercizio dell’attività in forma
itinerante)
Articolo
91 (Vendita su aree pubbliche di prodotti
alimentari)
Articolo
92 (Hobbisti)
Articolo
93 (Carta di esercizio e Attestazione
annuale)
Articolo
94 (Decadenza, sospensione dei titoli
abilitativi)
Articolo
95 (Occupazione abusiva del suolo pubblico
per le attività commerciali non autorizzate)
Capo
III - (Disposizioni sanzionatorie)
Articolo
96 (Sanzioni per l’attività di commercio
sulle aree pubbliche)
Capo
IV - (Programmazione del commercio su
aree pubbliche)
Articolo
97 (Criteri per l’istituzione di nuovi
mercati e fiere)
Articolo
98 (Soppressione, riconversione e
riqualificazione dei mercati)
Articolo
99 (Trasferimento dei mercati)
Articolo 100 (Provvedimenti
comunali per il commercio sulle aree pubbliche)
Articolo 101 (Mercatini
dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo)
Articolo 102 (Dati
relativi al commercio su aree pubbliche)
Articolo 103 (Calendario
regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)
Articolo 104 (Computo
delle presenze)
Articolo 105 (Aree
private messe a disposizione)
Articolo 106 (Affidamento
per la gestione dei servizi mercatali)
Articolo 107 (Indirizzi
in materia di orari per il commercio su aree pubbliche)
TITOLO VIII (Sistema
fieristico regionale e Internazionalizzazione)
Capo I - (Disciplina
del sistema fieristico regionale)
Articolo 108 (Principi generali e finalità)
Articolo 109 (Definizioni)
Articolo 110 (Tipologie manifestazioni fieristiche)
Articolo 111 (Ambito di esclusione)
Articolo 112 (Qualifica delle manifestazioni fieristiche)
Articolo 113 (Sistemi di rilevazione)
Articolo 114 (Svolgimento manifestazioni fieristiche)
Articolo 115 (Calendario fieristico)
Articolo 116 (Incentivazione alla commercializzazione)
Articolo 117 (Contributi per la partecipazione alle fiere)
Capo II - (Disciplina
delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica
ed internazionalizzazione delle imprese)
Articolo 118 (Finalità)
Articolo 119 (Internazionalizzazione e promozione all’estero)
Articolo 120 (Sistema regionale per l’Internazionalizzazione e la promozione
all’estero)
Capo III - (Disposizioni
sanzionatorie)
Articolo 121 (Sanzioni in materia di fiere)
TITOLO IX (Stampa
quotidiana e periodica)
Capo I (Disposizioni
generali)
Articolo 122 (Finalità)
Articolo 123 (Definizioni)
Articolo 124 (Esercizio dell’attività)
Articolo 125 (Funzioni dei Comuni)
Articolo 126 (Modalità di vendita)
Articolo 127 (Subingresso)
Articolo 128 (Esercizio abusivo dell’attività)
TITOLO X (Rete
distributiva di carburanti)
Capo I - (Disposizioni
generali)
Articolo 129 (Finalità)
Articolo 130 (Definizioni)
Articolo 131 (Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni)
Articolo 132 (Tipologie ed attività commerciali integrative)
Articolo 133 (Modifica e ristrutturazione totale degli impianti)
Capo II - (Impianti
autostradali, ad uso privato, per unità da diporto e di pubblica utilità)
Articolo 134 (Impianti
autostradali)
Articolo 135 (Impianti
di distribuzione ad uso privato)
Articolo 136 (Impianti
di distribuzione di carburante per unità da diporto)
Articolo 137 (Autorizzazione
al prelievo di carburanti)
Articolo 138 (Impianti
di pubblica utilità in aree svantaggiate)
Capo III - (Sospensione)
Articolo 139 (Sospensione,
decadenza e revoca)
Capo IV - (Collaudo,
stato di conservazione, vigilanza e controllo)
Articolo 140 (Collaudo
ed esercizio provvisorio)
Articolo 141 (Termine
per ultimazione lavori)
Articolo 142 (Stato
di conservazione degli impianti)
Articolo 143 (Vigilanza
e controllo)
Articolo 144 (Orario
di servizio)
Capo V - (Disposizioni
sanzionatorie)
Articolo 145 (Sanzioni
in materia di distribuzione carburanti)
TITOLO
XI (Disposizioni finali e
transitorie)
Articolo 146 (Disposizioni
transitorie in materia di procedimenti amministrativi per il rilascio di
autorizzazioni commerciali per grandi superfici di vendita e parchi
commerciali)
Articolo 147 (Abrogazioni)
Articolo 148 (Norma
finanziaria)
Articolo 149 (Entrata
in vigore)
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I
Principi e funzioni
Art. 1
(Oggetto)
1. Ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto
regionale e in conformità con quanto stabilito dalla legge regionale 14 luglio
2010, n. 26 (Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla
qualità della normazione) e dalla legge regionale 1° ottobre 2013, n. 31 (Legge
organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo
dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo
regionale e locale e modifiche alla L.R. n. 2/2013 e alla L.R. n. 20/2013), il
presente testo unico contiene le disposizioni regionali in materia di attività
commerciali.
Art. 2
(Principi e finalità)
1. L’attività commerciale si fonda sul
principio della libertà di iniziativa economica privata.
2. La Regione disciplina il settore delle
attività commerciali in attuazione dei principi europei, costituzionali e delle
leggi statali in materia di tutela della concorrenza e liberalizzazione.
3. La Regione persegue con il concorso degli
Enti locali, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(di seguito denominate Camere di commercio), delle associazioni di categoria
del settore commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale e di
quelle dei consumatori il raggiungimento delle finalità di cui al presente
articolo nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza.
4. La disciplina del presente testo unico
persegue le seguenti finalità:
a.
favorire la realizzazione di una rete
distributiva che assicuri la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la
qualità della vita della popolazione, nonché la migliore produttività del
sistema;
b.
integrare la pianificazione
territoriale e urbanistica e la programmazione commerciale per un equilibrato
ed armonico assetto del territorio e delle diverse tipologie di vendita al
dettaglio, con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle
piccole e medie imprese commerciali;
c.
salvaguardare e riqualificare i
centri storici mediante il mantenimento delle caratteristiche morfologiche
degli insediamenti ed il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del
patrimonio artistico ed ambientale, favorendo un’integrazione armonica degli
insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente, nel rispetto dei
valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale;
d.
valorizzare la funzione
commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto urbano e dei centri
storici;
e.
assicurare il rispetto della
libera concorrenza favorendo lo sviluppo della presenza delle varie formule
organizzative della distribuzione e, all’interno di queste, tra le varie
imprese, al fine di garantire un corretto equilibrio tra imprese di diverse
dimensioni;
f.
agevolare gli insediamenti che
prevedono la ricollocazione di piccole e di medie imprese già esistenti sul
territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali
ed il contesto sociale nelle relative aree;
g.
assicurare un sistema di
monitoraggio riferito all’entità ed alla efficienza della rete distributiva
insediata sul territorio;
h.
salvaguardare e qualificare la
rete distributiva nelle aree urbane, montane, rurali, costiere e termali, ai
fini di una equilibrata articolazione del sistema distributivo nell’intero
territorio regionale;
i.
assicurare la trasparenza del
mercato, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
j.
garantire la tutela del
consumatore con particolare riguardo all’informazione, alla qualità del
servizio prestato, alla trasparenza nella formazione dei prezzi,
all’assortimento ed alla sicurezza dei prodotti;
k.
favorire l’efficienza, la
modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l’evoluzione
tecnologica dell’offerta, anche per il contenimento dei prezzi;
l.
favorire lo sviluppo del
commercio elettronico;
m.
promuovere l’innovazione riferita
a tutte le tipologie commerciali, in particolare attraverso forme di
aggregazione e di collaborazione tra imprese;
n.
salvaguardare il contesto
ambientale interessato dagli insediamenti commerciali intesi anche come fattore
di valorizzazione territoriale;
o.
semplificare le procedure
relative agli adempimenti amministrativi afferenti l’esercizio delle attività
commerciali.
Art. 3
(Funzioni della Regione)
1. Sono riservate alla Regione le funzioni
di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di commercio, ed in
particolare:
a.
il concorso all’elaborazione ed
all’attuazione delle politiche di sostegno e promozione nell’ambito delle
politiche europee e nazionali di settore, ivi compreso il sostegno alla
realizzazione degli interventi previsti dai programmi europei;
b.
la promozione dell’integrazione
tra produzione e commercializzazione dei prodotti, specie regionali, e
l’internazionalizzazione delle imprese e delle attività commerciali;
c.
il coordinamento delle politiche
di sicurezza alimentare, anche ai fini della tutela dei consumatori.
2. La Regione, ai sensi dell'articolo 118
della Costituzione, svolge, inoltre, le seguenti funzioni di amministrazione
attiva che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:
a.
il riconoscimento delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale;
b.
il riconoscimento di ente
fieristico regionale;
c.
il riconoscimento dei centri di
assistenza tecnica.
3. Il Servizio della Giunta regionale
competente in materia di commercio (di seguito denominato Servizio regionale
competente) istituisce una banca dati di interesse regionale delle attività
commerciali senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
4. La banca dati di cui al comma 3 contiene
informazioni sulle imprese che esercitano le attività commerciali e quelle
necessarie a determinare la consistenza e le caratteristiche strutturali e
funzionali della rete delle attività commerciali del territorio, la
comparazione tra la rete distributiva regionale e quella nazionale, le
variazioni intervenute nel tempo, i principali processi in atto, nonché dati
sull’occupazione.
5. La banca dati è aggiornata periodicamente
con il flusso dei dati trasmessi dai Comuni, dalle Camere di commercio, dalle
associazioni di categoria e dalle imprese interessate.
Art. 4
(Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le funzioni
amministrative in materia di commercio non attribuite dal presente testo unico
alla Regione o ad altri enti.
2. I Comuni:
a.
definiscono i criteri per il
rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita;
b.
stabiliscono le direttive e gli
indirizzi per l'insediamento ed il funzionamento delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di giornali e riviste e di
distribuzione di carburante;
c.
definiscono i parametri di
sviluppo del commercio su aree pubbliche;
d.
emanano regolamenti in materia di
fiere e mercati.
3. I Comuni, al fine di garantire la
salvaguardia storica, sociale e culturale del tessuto urbanistico nei borghi
antichi e nei centri storici come definiti dal regolamento emanato con decreto
29 aprile 2014, n. 3/Reg. (Regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 7 della
legge regionale 9 agosto 2013, n. 22 "Recupero e restauro dei borghi antichi
e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del
modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso")
ed il rispetto dello stile storico, architettonico e decorativo originario che
li caratterizza, nonché per valorizzare la fruizione turistica del modello
abruzzese di ospitalità diffusa ai sensi della l.r.
22/2013, possono derogare, esclusivamente per lo sviluppo e la promozione delle
attività commerciali, alle norme urbanistiche e a quelle relative alle destinazioni
d’uso.
4. I Comuni svolgono attività di vigilanza e
controllo sulle attività commerciali presenti sul proprio territorio nonché
sull'esercizio abusivo dell'attività commerciale, disponendo verifiche,
accertamenti e controlli in ordine al rispetto delle condizioni stabilite dal
presente testo unico per l'esercizio delle attività commerciali.
5. I Comuni irrogano le sanzioni
amministrative previste dal presente testo unico e riscuotono i relativi
proventi secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale).
Art. 5
(Funzioni delle Camere di commercio)
1. Per l’esercizio delle funzioni previste
dal presente testo unico, la Regione e i Comuni, nel rispetto di quanto
previsto dalla legge 29 dicembre1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura), possono avvalersi della
collaborazione delle Camere di commercio, sulla base di apposite convenzioni.
2. Le Camere di commercio collaborano
nell’attività di monitoraggio della rete distributiva in tutte le sue forme ed
alla costruzione della banca dati di cui all’articolo 3, comma 3.
Art. 6
(Attività commerciali)
1. Ai fini del presente testo unico si
intendono per attività commerciali:
a.
il commercio al dettaglio in sede
fissa e le sue forme speciali;
b.
il commercio all'ingrosso;
c.
la somministrazione di alimenti e
bevande;
d.
il commercio su aree pubbliche;
e.
le attività fieristiche;
f.
la vendita della stampa
quotidiana e periodica;
g.
la distribuzione dei carburanti
per autotrazione.
2. Le attività commerciali di cui al comma 1
sono soggette al rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa
in materia igienico-sanitaria, ambientale e di sicurezza del lavoro.
Art. 7
(Ambito di esclusione)
1. Il presente testo unico non si applica:
a.
ai titolari di farmacie e ai
direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai
sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio
farmaceutico) che vendono esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità
medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
b.
ai titolari di rivendite di
generi di monopolio, che vendono esclusivamente generi di monopolio ai sensi
della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di
distribuzione e vendita dei generi di monopolio);
c.
agli imprenditori agricoli che
esercitano la vendita dei prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che
per le disposizioni previste per il commercio su aree pubbliche;
d.
agli imprenditori agricoli che
esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della
legge regionale 31 luglio 2012, n. 38 (Disciplina delle attività agrituristiche
in Abruzzo);
e.
alle attività disciplinate dalla
legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti
balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa
organica) limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle
persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella
struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni comunque
organizzati;
f.
agli imprenditori artigiani
iscritti nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’articolo 14
della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia
di artigianato), per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi
adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al
committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione
del servizio;
g.
alle imprese industriali, per la
vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da
essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un
esercizio di vicinato;
h.
ai pescatori e alle cooperative
di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al
pubblico, al dettaglio, i prodotti ittici o la cacciagione proveniente esclusivamente
dall'esercizio della loro attività ed a coloro che esercitano la vendita dei
prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi
civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico
e di diritti similari;
i.
a chi vende o espone per la
vendita le proprie opere d'arte, nonché le opere dell'ingegno a carattere
creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o
informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
j.
alla vendita dei beni del fallimento
effettuata ai sensi dell’articolo 106 delle disposizioni approvate con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa);
k.
agli enti pubblici ovvero alle
persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o gli enti
territoriali che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su
supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto
della loro attività;
l.
all’attività di vendita
effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle
mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci
oggetto delle manifestazioni e non si protragga oltre il periodo di svolgimento
delle manifestazioni stesse;
m.
alle attività di somministrazione
svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a
fini promozionali.
Capo II
Requisiti per l’esercizio delle attività
commerciali
Art. 8
(Requisiti di accesso e di esercizio
delle attività commerciali)
1. Le attività commerciali di cui al
presente testo unico sono subordinate al rispetto dei requisiti di accesso e di
esercizio previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno).
Art. 9
(Formazione professionale)
1. Il requisito professionale di cui
all'articolo 71, comma 6, lettera a) del d.lgs. 59/2010 è conseguito al termine
della frequentazione di un corso professionale per il commercio, la
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto e
regolamentato dalla Regione.
2. La Giunta regionale, sulla base delle
indicazioni fornite dal Dipartimento competente in materia di lavoro ed in
attuazione degli accordi assunti in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
al fine di garantire livelli formativi e professionali omogenei su tutto il
territorio regionale, sentite le Camere di commercio o gli Enti di formazione
espressi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del
settore commercio, stabilisce:
a.
le modalità di organizzazione, la
durata e le materie dei corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6,
lettera a) del d.lgs. 59/2010, garantendone l'effettuazione anche tramite
rapporti convenzionali con soggetti individuati nel rispetto della normativa in
materia di affidamento di servizi;
b.
le modalità di organizzazione, la
durata e le materie dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il
livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo
forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori
delle piccole e medie imprese del settore commerciale, nel rispetto della
normativa in materia di aiuti di Stato.
3. La Giunta regionale, nell'ambito
dell'attività di programmazione degli interventi a sostegno delle attività
commerciali, al fine di garantire adeguati livelli formativi e professionali
anche per le attività di commercio al dettaglio relative al settore
merceologico non alimentare, individua idonei percorsi formativi finalizzati ad
elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività; i
percorsi formativi possono essere realizzati anche avvalendosi delle Camere di
commercio o degli Enti di formazione espressi dalle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative del settore nonché dai Centri di assistenza
tecnica di cui all’articolo 16.
Capo III
Programmazione distributiva
Art. 10
(Programmazione distributiva regionale)
1. La programmazione commerciale ed
urbanistica della rete distributiva regionale è attuata attraverso il Piano
regionale di programmazione della rete distributiva del commercio adottato
dalla Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31, comma
2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e in attuazione degli
obiettivi di cui all’articolo 11.
2. La Giunta regionale adotta il Piano di
cui al comma 1 ogni cinque anni e lo trasmette al Consiglio regionale per
l’approvazione.
3. Il Piano definisce i criteri di pianificazione
territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale e indica i criteri
qualitativi per l'insediamento delle attività commerciali al fine di rendere
omogenei ed uniformare gli interventi di programmazione comunale.
4. Il Piano suddivide il territorio della
Regione Abruzzo in ambiti territoriali, allo scopo di consentire la
razionalizzazione e la modernizzazione della rete distributiva.
5. Negli ambiti territoriali di cui al comma
4 la programmazione regionale tiene conto della presenza dei centri storici e
dei centri di minore consistenza demografica.
6. Il Piano ha efficacia fino
all’approvazione del successivo e, comunque, può essere modificato ed
aggiornato secondo il procedimento di cui al presente articolo.
Art. 11
(Obiettivi del Piano regionale di
programmazione della rete distributiva del commercio)
1. Al fine di assicurare la trasparenza del
mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle
merci e dei servizi, il Piano di cui all’articolo 10 persegue i seguenti
obiettivi:
a.
favorire la realizzazione di una
rete distributiva che assicuri la qualità dei servizi da rendere ai consumatori
e la qualità della vita della popolazione, nonché la migliore produttività del
sistema;
b.
assicurare il rispetto del principio
della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse
tipologie distributive, con particolare attenzione alla tutela e alla
valorizzazione delle piccole e medie imprese commerciali;
c.
rendere compatibile l'impatto
degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni con il contesto
economico-territoriale per il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi
di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologie e prossimità;
d.
salvaguardare e riqualificare i
centri storici attraverso politiche di valorizzazione integrate tra le funzioni
commerciali e le dimensioni ambientali, urbanistiche, edilizie e di mobilità
anche mediante interventi innovativi nel rispetto dei valori del contesto;
e.
salvaguardare e riqualificare la
rete distributiva nelle zone di montagna e rurali, anche attraverso la
promozione di servizi commerciali polifunzionali ed esercizi multisettoriali,
al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto
commerciale;
f.
promuovere gli insediamenti commerciali
destinati al recupero, all'ammodernamento e allo sviluppo delle piccole e medie
imprese commerciali già operanti sul territorio interessato;
g.
favorire l'innovazione anche
attraverso l'associazionismo e le reti stabili di imprese che realizzano progetti
innovativi per la distribuzione e per il coordinamento tra produzione e
distribuzione al fine di valorizzare i prodotti tipici abruzzesi;
h.
realizzare un sistema coordinato
di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva e
alla consistenza e all'andamento dell'occupazione del settore;
i.
definire e individuare buone
pratiche volte a favorire lo sviluppo e la diffusione del commercio
elettronico, al fine di rafforzare la presenza nazionale e internazionale delle
imprese abruzzesi e di garantire la tutela dei consumatori;
j.
assicurare la sostenibilità
ambientale e sociale della distribuzione commerciale.
Art. 12
(Programmazione distributiva comunale)
1. I Comuni, al fine di migliorare la funzionalità
e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali,
valutate le caratteristiche e le tendenze della distribuzione commerciale e nel
rispetto di quanto disposto dal Piano di cui all'articolo 10, adottano un atto
di programmazione che disciplina le modalità di applicazione dei criteri
qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento
all’insediamento di tutte le attività commerciali, ivi compresa la
somministrazione di alimenti e bevande, tenendo conto delle diverse
caratteristiche del proprio territorio.
2. I Comuni adeguano i propri strumenti
urbanistici anche in relazione a singole varianti nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia, tenuto conto dei criteri contenuti nel Piano
di cui all’articolo 10 in relazione alla previsione di nuovi insediamenti
commerciali, individuano le aree per la localizzazione di nuovi insediamenti
tenuto conto delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale,
logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali.
3. I Comuni trasmettono ogni anno al
Servizio regionale competente i dati relativi alla consistenza della rete
commerciale con riferimento ad ogni singola tipologia commerciale.
Art. 13
(Progetti integrati di rivitalizzazione
dei centri storici e urbani e delle realtà minori)
1. I Comuni ai sensi dell’articolo 10, comma
1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,
della L. 15 marzo 1997, n. 59) possono dotarsi di un progetto integrato di
rivitalizzazione delle frazioni o altre aree di interesse del proprio
territorio poste anche in posizione isolata dal capoluogo comunale.
2. Il progetto di cui al comma 1 prevede gli
interventi più idonei a conseguire la rivitalizzazione del servizio
distributivo ed almeno la permanenza di quello di prima necessità nelle aree di
minore interesse commerciale, anche in deroga agli altri strumenti di indirizzo
commerciale di cui il Comune è dotato, tenuto conto dei punti di maggiore
richiamo o transito autoveicolare.
Capo IV
Strumenti operativi
Art. 14
(Concertazione)
1. La Regione e i Comuni, ai fini del
presente testo unico, attuano la concertazione intesa come esame preliminare
degli atti di indirizzo, programmazione e sviluppo con le associazioni dei
consumatori, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente
rappresentative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
Art. 15
(Forme particolari di concertazione)
1. La Regione assicura forme particolari di
concertazione intese alla:
a.
realizzazione di un sistema
coordinato di monitoraggio permanente della rete distributiva regionale;
b.
valutazione dell’andamento delle
problematiche della distribuzione commerciale nella regione, con particolare
riguardo ai processi derivanti dall’entrata in vigore del presente testo unico;
c.
messa a disposizione delle basi
conoscitive per la programmazione regionale nel settore del commercio;
d.
valutazione del grado di
attuazione e dell’efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;
e.
messa a disposizione a tutti i
soggetti interessati dei dati e delle elaborazioni per una migliore conoscenza
del settore della distribuzione commerciale.
Art. 16
(Centri di assistenza tecnica)
1. Per sviluppare i processi di
ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di
assistenza tecnica alle imprese (di seguito CAT) costituiti, anche in forma
consortile, dalle associazioni di categoria del settore commercio maggiormente
rappresentative a livello nazionale e da altri soggetti interessati.
2. I CAT svolgono, a favore delle imprese,
attività di assistenza tecnica, di formazione e aggiornamento con particolare
riguardo alla crescita della capacità competitiva delle piccole e medie
imprese, alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, nonché
altre attività previste dallo statuto.
3. Le amministrazioni pubbliche possono
avvalersi, tramite apposite convenzioni, dei CAT accreditati dalla Regione,
allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese
utenti.
Art. 17
(Accreditamento dei CAT)
1. I CAT, per ottenere l’accreditamento,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a.
specifica previsione nello
statuto, relativa alla prestazione di servizi a favore delle imprese
commerciali richiedenti;
b.
disponibilità di sede stabile
organizzativa in almeno una provincia del territorio regionale, con personale
dipendente adeguato;
c.
struttura organizzativa, formativa
e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli di prestazione.
2. La domanda di accreditamento è presentata
a seguito di avviso pubblicato sul BURAT secondo le modalità e nei termini
previsti dal medesimo.
3. L’accreditamento è concesso con
determinazione dirigenziale, previa istruttoria delle richieste svolta dal
Servizio regionale competente.
4. Restano valide le autorizzazioni dei CAT
già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
5. Nei confronti dei CAT possono essere
disposti controlli a cura del Servizio regionale competente, anche in ordine al
permanere dei requisiti richiesti per l’accreditamento.
6. L’accreditamento è revocato qualora, a
seguito di accertamenti, risulti che sia venuto meno anche uno solo dei
requisiti previsti.
Art. 18
(Agenzie per le imprese)
1. La Regione promuove e valorizza il ruolo
e le funzioni delle Agenzie per le imprese di cui all’articolo 38 del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, ed accreditate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità
di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell’articolo 38, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
Art. 19
(Sportello unico per le attività
produttive)
1. Lo sportello unico per le attività
produttive (di seguito SUAP) di cui all'articolo 38 del d.l.
112/2008 e di cui all’articolo 25 del d.lgs. 59/2010 rappresenta per il
richiedente l'unico punto di accesso relativo a tutti i procedimenti
amministrativi riguardanti le attività commerciali di cui al presente testo
unico e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo degli altri uffici
comunali e di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel
procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute e della pubblica incolumità.
2. L'accesso al SUAP avviene in conformità
con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
Art. 20
(Istituzioni e compiti
dell’Osservatorio)
1. E' istituito presso il Dipartimento della
Giunta regionale competente in materia di commercio l'Osservatorio regionale
del sistema distributivo. L'Osservatorio rimane in carica per la durata della
legislatura; è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è
composto come segue:
a.
l'Assessore competente in materia
di commercio o suo delegato con funzioni di Presidente;
b.
il Presidente della Commissione
consiliare competente in materia di commercio o suo delegato;
c.
un membro effettivo ed uno
supplente in rappresentanza dell'Unioncamere;
d.
un membro effettivo ed uno supplente
in rappresentanza dei consumatori;
e.
quattro membri effettivi e
quattro supplenti in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali del
commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale;
f.
un membro effettivo ed uno
supplente in rappresentanza della Grande Distribuzione;
g.
un membro effettivo ed uno
supplente in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;
h.
tre membri effettivi e tre
supplenti in rappresentanza degli enti locali (Anci, Upi,
Uncem);
i.
il Dirigente del Servizio della
Giunta regionale competente in materia di commercio o suo delegato;
j.
un membro effettivo ed uno
supplente in rappresentanza del CRESA.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da
un dipendente del Servizio della Giunta regionale competente in materia di commercio.
Per i membri di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), la designazione
spetta alle istituzioni o associazioni maggiormente rappresentative a livello
regionale. La partecipazione al Tavolo è gratuita e le eventuali spese di
missione sono a carico delle amministrazioni, enti ed associazioni che
designano i propri rappresentanti.
3. Il parere della Regione è vincolante ai
fini di eventuali determinazioni da assumere.
4. L'Osservatorio regionale, in raccordo con
le funzioni di coordinamento svolte dall'Osservatorio nazionale di cui
all'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 114/1998, avvalendosi delle quattro Camere
di Commercio abruzzesi delegate con legge regionale 3 marzo 1999, n. 11
(Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle
funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale
e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle
autonomie funzionali) provvede a monitorare nel proprio ambito il sistema
distributivo, assicurare la realizzazione di un sistema coordinato di
monitoraggio permanente della rete distributiva regionale finalizzato a fornire
a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni necessarie di fonti
pubbliche e private utili alla programmazione regionale del settore e per la
valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia.
5. All'interno dell'Osservatorio le funzioni
di coordinamento dell'azione di monitoraggio delegato alle Camere di Commercio
e di gestione del sistema di monitoraggio vengono svolte da una struttura
tecnico-operativa composta da quattro membri in rappresentanza delle Camere di
Commercio, un rappresentante del CRESA ed un rappresentante del Servizio della
Giunta regionale competente in materia di commercio. La partecipazione alla
struttura tecnico-operativa è gratuita e le eventuali spese di missione sono a
carico delle amministrazioni di appartenenza. Le funzioni di raccolta dati sono
espletate attraverso la modulistica di cui all'articolo 10, comma 5, del d.lgs.
114/1998, mentre la funzione di monitoraggio è svolta attraverso un rapporto
annuale sullo stato della rete distributiva.
6. L'Osservatorio promuove ricerche, eventi
e pubblicazioni sul sistema distributivo regionale.
TITOLO II
Attività commerciale in sede fissa su
aree private
Capo I
Commercio in sede fissa
Art. 21
(Definizioni)
1. Ai fini dell’applicazione delle
disposizioni contenute nel presente Titolo si intende:
a.
per commercio all'ingrosso:
l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio,
o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
b.
per commercio al dettaglio:
l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre
forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
c.
per superficie di vendita di un
esercizio commerciale: l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata
da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti
adibite all’esposizione delle merci e collegate direttamente all’esercizio di
vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a
magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, gli spazi collocati
davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l’ingresso dei
clienti;
d.
per esercizi di vicinato: gli
esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei Comuni con
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
e.
per medie strutture di vendita:
gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) così
classificati in ragione della popolazione residente:
Tipologia di esercizio delle medie
superfici di vendita |
Comune con popolazione sino a 10.000
abitanti |
Comune con popolazione superiore a
10.000 abitanti |
|
Superficie dell'esercizio |
Superficie dell'esercizio |
M1 |
Da 151 mq a 300 mq |
Da 251 mq a 600 mq |
M2 |
Da 301 mq a 600 mq |
Da 601 mq a 1.500 mq |
M3 |
Da 601 mq a 1.500 mq |
Da 1.501 mq a 2.500 mq |
f.
per grandi strutture di vendita: gli
esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui alla lettera
e);
g.
per centro commerciale: le medie
strutture di vendita o le grandi strutture di vendita nelle quali più esercizi
commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti
unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende
quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al
dettaglio in esso presenti;
h.
per contenitore edilizio: locale,
struttura o immobile presso il quale è svolta un’attività commerciale;
i.
per commercio elettronico: le
operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato
interno, con particolare riferimento al commercio elettronico);
j.
per outlet: una piccola, una
media o una grande superficie di vendita nella quale uno o più imprenditori
rivendono professionalmente e continuativamente al consumatore finale
merceologie che sono state prodotte almeno dodici mesi prima della data
dell’inizio della vendita stessa, dimostrabile dalla documentazione di acquisto
della merce, o che presentano difetti non occulti di produzione e che comunque
non siano state introdotte nei canali distributivi classici;
l.
per factory
outlet center: una media o una grande superficie di vendita composta da
esercizi commerciali, come definiti alla precedente lettera h), la cui
superficie di vendita complessiva è pari o superiore ai due terzi della
superficie totale di vendita del centro commerciale stesso;
m.
per centri commerciali naturali:
luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza
programmazione unitaria, concepiti come spazi unici, con traffico parzialmente
o totalmente limitato, ove opera, anche in forma di associazione, un insieme di
esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività
artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di
sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni;
n.
per
parco commerciale: l’aggregazione di tre o più esercizi commerciali di medie e
grandi superfici di vendita situati in edifici anche distinti e separati da
viabilità purché ricadenti in area omogenea.
Art. 22
(Settori merceologici)
1. Ai sensi del presente testo unico
l’attività commerciale al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa può essere
esercitata, singolarmente o cumulativamente con riferimento ai seguenti settori
merceologici:
a.
alimentare;
b.
non alimentare.
Art. 23
(Commercio al dettaglio negli esercizi
di vicinato)
1. I regimi amministrativi applicabili per
l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di
vendita, il subingresso e la cessazione degli esercizi di vicinato nel settore
alimentare e non alimentare, sono quelli di cui alla tabella A allegata al
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti
oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività
(SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi
amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).
2. Negli esercizi abilitati alla vendita dei
prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a
condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature
ad esso direttamente finalizzate.
3. A seguito della presentazione della
segnalazione certificata di inizio attività (di seguito SCIA), della SCIA unica
e della comunicazione di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016, sulla
base anche di una verifica diretta, il Comune provvede a darne comunicazione al
Servizio regionale competente.
4. Nel caso di subingresso per decesso del
titolare, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico
alimentare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e
9, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l’attività.
Qualora, entro sessanta giorni dall’apertura della successione il subentrante
non dimostri il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, salvo
proroga per comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.
Art. 24
(Commercio al dettaglio nelle medie
strutture di vendita)
1. I regimi amministrativi applicabili per
l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita,
il subingresso e la cessazione delle medie strutture di vendita nel settore
alimentare e non alimentare, sono quelli di cui alla tabella A allegata al
d.lgs. 222/2016.
2. II Comune disciplina la correlazione dei
regimi amministrativi di cui al comma 1 con il procedimento relativo alla
presentazione della SCIA edilizia ed alla richiesta di permesso di costruire
inerente l’insediamento commerciale, eventualmente prevedendone la
contestualità.
3. Il Comune, sulla base di quanto previsto
all’articolo 12, definisce, anche in riferimento a zone del proprio territorio,
le condizioni ed i criteri qualitativi per il rilascio delle autorizzazioni.
L’individuazione dei criteri è preceduta da una analisi preliminare delle
caratteristiche dell’apparato distribuivo al dettaglio e da una valutazione che
tiene conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera h) del d.lgs. 59/2010.
4. A seguito del rilascio
dell’autorizzazione, della SCIA unica e delle comunicazioni di cui alla tabella
A allegata al d.lgs. 222/2016, sulla base anche di una verifica diretta, il
Comune provvede a darne comunicazione al Servizio regionale competente.
5. Nel caso di subingresso per decesso del
titolare, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico
alimentare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e
9, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l’attività.
Qualora, entro sessanta giorni dall’apertura della successione il subentrante
non dimostri il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, salvo
proroga per comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.
Art. 25
(Commercio al dettaglio nelle grandi
strutture di vendita)
1. I regimi amministrativi applicabili per
l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di
vendita, il subingresso e la cessazione delle grandi strutture di vendita nel
settore alimentare e non alimentare, sono quelli di cui alla tabella A allegata
al d.lgs. 222/2016.
2. II Comune disciplina la correlazione dei
regimi amministrativi di cui al comma 1 con il procedimento relativo alla
presentazione della SCIA edilizia ed alla richiesta di permesso di costruire
inerente l’insediamento commerciale, prevedendone la contestualità.
3. Nel caso di subingresso per decesso del
titolare, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico
alimentare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e
9, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l’attività.
Qualora, entro sessanta giorni dall’apertura della successione il subentrante
non dimostri il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, salvo
proroga per comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.
Art. 26
(Procedimento autorizzativo per le
grandi strutture di vendita)
1. L’esame e l’istruttoria delle pratiche
relative ai regimi amministrativi di cui all’articolo 25 sono effettuate dai
Comuni interessati entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, salvo
quanto previsto dall’articolo 28, comma 1.
2. Entro trenta giorni dalla conclusione
dell’istruttoria di cui al comma 1, il Comune indice la conferenza di servizi
di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), in conformità con quanto previsto nella tabella A
allegata al d.lgs. 222/2016.
3. Contestualmente
all’indizione della conferenza di servizi il Comune, tramite il SUAP, trasmette
alla Provincia ed al Servizio regionale competente tutta la documentazione
prodotta dal richiedente unitamente alla dichiarazione dello stesso Comune
attestante il recepimento delle disposizioni di cui al Capo III del Titolo I,
il rispetto e la conformità alle norme urbanistiche e l’avvenuta acquisizione
della valutazione di impatto ambientale (di seguito VIA) in base alla normativa
vigente in materia, nonché ai parametri di insediabilità
e di localizzabilità ed alla dichiarazione che il
Comune, nella fase di istruttoria, ha verificato in senso positivo o negativo:
a.
la compatibilità del tipo di
insediamento con la destinazione dell’area e della destinazione d’uso dei
manufatti per attività commerciale al dettaglio che deve essere riscontrata
sulla base delle norme del proprio strumento urbanistico aggiornato in base
alla presente legge;
b.
le dotazioni pertinenziali
secondo le previsioni di cui all’articolo 32, comma 3, lettere d) ed e);
c.
gli accessi veicolari per i quali
è necessario limitare al minimo interferenze con situazioni di traffico che già
denunciano stati di congestione o strozzature sulle infrastrutture primarie di
comunicazione.
4. La domanda di rilascio
dell’autorizzazione è esaminata dalla conferenza di servizi composta da un
rappresentante del Comune, un rappresentante della provincia ed un
rappresentante della Regione appartenente al Servizio regionale competente.
5. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del
d.lgs. 114/1998, alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta
pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei Comuni
contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio
più rappresentative in relazione al bacino di utenza dell’insediamento
interessato. Ove il bacino d’utenza riguardi anche parte del territorio di
altra Regione confinante, il Comune, titolare dell’istruttoria, richiede alla
stessa un parere non vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione.
6. La conferenza di servizi di cui al comma
4 decide in base alla conformità dell’insediamento ai criteri di cui agli
articoli 32, 33 e 34.
7. Le deliberazioni della conferenza di
servizi sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dallo
svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato
al parere favorevole del rappresentante della Regione circa la coerenza
dell’intervento con la programmazione commerciale regionale di cui al Capo III
del Titolo I. Si considera acquisito l’assenso dell’Amministrazione la quale,
regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza.
8. La conferenza di servizi prende atto
degli accertamenti tecnici e di conformità urbanistica effettuati dal Comune e
valuta l’impatto territoriale localizzativo di accessibilità e di dotazioni
infrastrutturali e le caratteristiche qualitative e funzionali dal punto di
vista commerciale, i programmi di sviluppo dell’iniziativa e gli effetti della
medesima sul bacino di utenza.
9. La conferenza di servizi adotta la
determinazione conclusiva sulla base della valutazione di cui ai commi 6 e 8.
10. Delle riunioni della conferenza di servizi
sono redatti appositi verbali, che sono menzionati nell’atto di autorizzazione.
Art. 27
(Autorizzazione comunale)
1. Il Comune, nel caso di determinazione
positiva della conferenza di cui all’articolo 26, provvede al rilascio
dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della
conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di determinazione negativa,
provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego.
2. L’esito negativo motivato della
conclusione è comunicato dal Comune entro trenta giorni dal termine dei lavori
della conferenza stessa.
3. L’autorizzazione del Comune di cui al
comma 1 indica:
a.
la titolarità del provvedimento;
b.
l’ubicazione specifica
dell’esercizio e la superficie di vendita per settore merceologico;
c.
per i centri commerciali la
superficie di vendita complessiva con articolazione per tipologie dimensionali
e numero dei relativi esercizi;
d.
la superficie dei parcheggi.
Art. 28
(Disposizioni particolari)
1. In caso di progetti che richiedono la
valutazione di impatto ambientale (VIA) e questa non sia allegata alla domanda,
il Comune deve acquisirla entro il termine di novanta giorni di cui al comma 7 dell’articolo
26. La mancata acquisizione della VIA secondo le modalità sopra indicate
determina il rigetto della domanda.
2. Nel caso di grandi strutture di vendita
previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata è prevista
la correlazione tra il procedimento di natura urbanistica e quello
autorizzativo commerciale disciplinato nei termini e secondo le modalità di cui
al Capo I del presente Titolo. Il procedimento di natura urbanistica deve
concludersi contestualmente o successivamente a quello autorizzativo
commerciale. In caso di piani attuativi o di programmi integrati di intervento
conformi al vigente strumento di pianificazione, il termine per la conclusione
del relativo procedimento di approvazione resta sospeso sino alla conclusione
del procedimento autorizzativo commerciale. La mancata correlazione dei
procedimenti costituisce elemento di specifica considerazione negativa in sede
di esame della domanda di autorizzazione commerciale.
3. Nel caso di grandi strutture di vendita
previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata la
conferenza di servizi di cui all’articolo 9 del d.lgs. 114/1998 è convocata dal
Comune a seguito di presentazione della domanda di autorizzazione commerciale
corredata di tutti gli allegati previsti dalla normativa regionale. La domanda
è presentata entro i seguenti termini:
a.
in caso di piani attuativi
conformi allo strumento urbanistico comunale, dopo l’adozione degli stessi;
b.
in caso di strumenti di
programmazione negoziata in variante allo strumento urbanistico comunale
vigente e di rilevanza regionale, nel periodo intercorrente tra la
pubblicazione della variante e l’approvazione dell’ipotesi di accordo di
programma da parte della Giunta regionale; in questo caso non è richiesta la
conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda.
4. L’approvazione di uno strumento di
programmazione negoziata in variante agli atti di pianificazione urbanistica
dei Comuni costituisce, per la parte variata, atto di adeguamento ai sensi
dell’articolo 6, comma 5, del d.lgs. 114/1998.
5. Nel caso di cui al comma 3, lettera b),
la conformità urbanistica della grande struttura di vendita deve intervenire
prima del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale
da parte del Comune competente. È applicabile quanto previsto al comma 1,
secondo periodo, anche qualora la grande struttura di vendita sia prevista da
strumenti di programmazione negoziata. Il rilascio dell’autorizzazione
all’apertura delle grandi strutture di vendita è subordinato alla positiva
conclusione del procedimento di programmazione negoziata.
Art. 29
(Attivazione commerciale)
1. Gli esercizi commerciali delle medie
strutture di vendita di cui all’articolo 21, comma 1, lettera e) soggetti ad
autorizzazione amministrativa sono attivati entro dodici mesi dalla data di
rilascio dell’autorizzazione.
2. Gli esercizi commerciali delle grandi
strutture di vendita di cui all’articolo 21, comma 1, lettera f) sono attivati
entro ventiquattro mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione.
3. Il Comune può concedere proroghe la cui
durata complessiva non può essere superiore a dodici mesi per le medie
strutture di vendita ed a ventiquattro mesi per le grandi strutture di vendita,
solo a fronte di cause impreviste sopravvenute e non imputabili al titolare
dell’autorizzazione verificatesi dopo l’avvio dei lavori. La richiesta di
proroga è presentata al Comune ove è ubicato l’esercizio autorizzato entro il
termine previsto dal comma 1.
4. In caso di mancata attivazione nei
termini fissati, il Comune competente provvede alla revoca dell’autorizzazione.
Art. 30
(Priorità delle domande concorrenti)
1. In caso di domande concorrenti per
aperture di nuovi esercizi delle medie e delle grandi strutture di vendita i
Comuni per il rilascio della prescritta autorizzazione determinano la priorità
sulla base dei seguenti parametri, in base al seguente ordine:
a.
data di presentazione della
domanda presso il Comune purché completa di ogni documentazione necessaria per
l’avvio del procedimento di autorizzazione;
b.
minore superficie di vendita di
nuova previsione;
c.
maggiori dotazioni pertinenziali
rispetto ai parametri urbanistici di cui all’articolo 32, comma 3, lettere d)
ed e).
Art. 31
(Procedimento per il trasferimento delle
grandi strutture di vendita)
1. Il trasferimento di sede di una grande
struttura di vendita può essere effettuato solo all’interno del territorio
comunale.
2. Per il trasferimento è richiesta la stessa
documentazione di cui all’articolo 25 e sono previste le stesse procedure di
cui all’articolo 26.
Art. 32
(Parametri di insediabilità
urbanistica delle medie e grandi strutture di vendita)
1. Le strutture degli esercizi delle medie e
delle grandi strutture di vendita di cui all’articolo 21, comma 1, lettere e)
ed f) devono rispondere a condizioni di compatibilità con le norme urbanistiche
che regolano l’insediabilità sul territorio, secondo
i successivi parametri.
2. Per le aree destinate a nuovi
insediamenti commerciali è obbligatoria la specifica destinazione d’uso
commerciale delle aree stesse.
3. Per i nuovi insediamenti commerciali si
applicano i seguenti parametri urbanistici:
a.
rapporto di copertura del lotto
inferiore al quaranta per cento di superficie fondiaria;
b.
per i nuovi insediamenti
commerciali ed artigianali le distanze minime dai confini sono previste dagli
strumenti urbanistici comunali, nel rispetto dei limiti sanciti dalla normativa
statale e regionale;
c.
altezza manufatti secondo le
realtà dei luoghi e dei manufatti presenti nel contesto;
d.
superficie dei parcheggi riferita
a quelli di specifica pertinenza con esclusione di quelli di servizio alla
struttura, per carico e scarico merci, per il personale dipendente e per quelli
a destinazione pubblica previsti da atti convenzionali con l’Amministrazione:
1.
due metri quadrati di parcheggio
per ogni metro quadrato di superficie di vendita per le grandi superfici di
vendita;
2.
un metro quadrato di parcheggio
per ogni metro quadrato di superficie di vendita per le medie superfici di
vendita;
e) superficie di verde o comunque permeabile
con esclusione di quella prevista da atti convenzionali con l’Amministrazione:
due metri quadrati per ogni metro quadro di parcheggi di specifica pertinenza
ai sensi della lettera d);
f) accessi alla viabilità principale lontani
da incroci e da punti nevralgici della viabilità nel rispetto delle norme del
Codice della Strada e del Piano Urbano del Traffico ove esistente;
g) accessi e uscite veicolari dalle aree di
parcheggio aventi lunghezza, prima dello sbocco su strade di primaria
importanza, non inferiore a quindici metri per ogni sessanta posti auto
ricavati dalla superficie del parcheggio diviso per quattordici metri quadrati
per auto;
h) gli accessi di cui alla lettera g) devono
avere una lunghezza pari al doppio di quella delle uscite.
4. I parametri di cui al comma 3 si
applicano a tutti gli insediamenti commerciali delle grandi e medie strutture
di vendita. I Comuni hanno l’obbligo di recepirli nei propri strumenti
urbanistici nell’ambito dei quali devono prevedere la correlazione del
procedimento di rilascio dell’autorizzazione amministrativa per l’apertura di
una media o grande struttura di vendita con il procedimento relativo alla
presentazione della SCIA edilizia ed alla richiesta di permesso di costruire
inerente l’insediamento commerciale, eventualmente prevedendone la
contestualità.
5. La contestualità di cui al comma 4 è
assicurata dai Comuni con l’attribuzione dei due procedimenti al SUAP.
6. Per i contenitori edilizi esistenti
aventi specifica destinazione d’uso commerciale dall’origine i Comuni devono
confermare la destinazione d’uso stessa sulla base del rispetto dei parametri
di cui al presente articolo.
7. Per gli insediamenti commerciali
derivanti da riutilizzo di contenitori edilizi aventi altra destinazione, oltre
al rispetto delle norme urbanistiche, si applicano i parametri di cui al
presente articolo.
8. Il rispetto dei criteri di localizzazione
e dei parametri di insediabilità di cui al presente
articolo, sono condizioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione
commerciale.
9. E’ fatta salva la riutilizzazione di
contenitori edilizi già a destinazione d’uso commerciale nei quali sia cessata
l’attività per trasferimento o per chiusura di esercizi preesistenti, anche in
deroga ai criteri di cui al presente articolo, qualora non vi siano variazioni
dimensionali in aumento della superficie di vendita da accertare da parte del
Comune.
10. I parametri urbanistici di cui al comma 3
non si applicano agli esercizi di vicinato.
11. Per le medie superfici di vendita fino a
400 mq ricadenti all’interno dei centri storici e urbani, non si applicano i
parametri di cui al presente articolo.
Art. 33
(Localizzazione degli esercizi commerciali
delle medie e grandi strutture di vendita nell’ambito delle diverse zone del
territorio comunale)
1. I Comuni nella predisposizione degli
indirizzi programmatici e nell’adeguamento degli strumenti urbanistici ai
parametri di cui all’articolo 32, individuano le zone del proprio territorio,
ed eventualmente le aree da destinare agli insediamenti commerciali delle medie
e delle grandi strutture di vendita sottoponendo le previsioni alle procedure
relative alla valutazione ambientale strategica (di seguito VAS) in base alla
normativa vigente in materia.
2. Il solo adeguamento dei parametri
urbanistici di cui all’articolo 32 con contestuale conferma delle previsioni di
piano in ordine alle destinazioni d’uso di carattere commerciale, non comporta
necessità di variante allo strumento urbanistico generale. In tal caso il
recepimento dell’articolo 32 e del comma 1 è soddisfatto, da parte dei Comuni,
con l’adozione di un atto deliberativo da parte dell’organo comunale competente
e le normative degli strumenti urbanistici comunali, ancorché vigenti, si
intendono modificate senza ulteriori provvedimenti.
Art. 34
(Razionalizzazione della rete
distributiva)
1. Al fine di assicurare un processo di
riqualificazione e di ristrutturazione della rete distributiva esistente, è
consentita l’apertura di grandi strutture di vendita per i settori merceologici
di cui all’articolo 22, secondo i parametri di cui all’articolo 32 ed i criteri
del Piano di cui all’articolo 10.
2. Le richieste di autorizzazione di cui al
comma 1 sono presentate dopo il recepimento, da parte dei Comuni, delle
disposizioni di cui agli articoli 32 e 33.
Art. 35
(Centri commerciali)
1. L’apertura, il trasferimento di sede,
l’ampliamento e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico
di un centro commerciale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera g) sono
soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio,
sulla base dei regimi amministrativi e delle disposizioni previste dagli
articoli 24, 25 e 32, in relazione alle dimensioni delle strutture.
2. La domanda di autorizzazione è presentata
dal promotore o dal legale rappresentante dell’organismo di gestione del centro
o, in mancanza, da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli
stessi.
3. Al momento della presentazione della
domanda, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 8.
4. Le medie e le grandi strutture di vendita
presenti all’interno del centro commerciale sono autorizzate dal Comune con autonomi
atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti ai regimi
amministrativi di cui all’articolo 23.
Art. 36
(Commercio all’ingrosso)
1. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso,
ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai
prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, avviene secondo le modalità
previste dalla legislazione vigente. I regimi amministrativi applicabili per
l’esercizio del commercio all’ingrosso nei settori alimentare e non alimentare,
sono quelli di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.
2. Nel caso di esercizio congiunto o
promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso ed al
dettaglio, l'intera superficie di vendita, ai fini della classificazione
dell’esercizio commerciale, è soggetta al rispetto delle disposizioni dettate
per il commercio al dettaglio.
Art. 37
(Vendita al pubblico di alcune tipologie
di farmaci)
1. Gli esercizi commerciali di cui agli
articoli 23, 24, 25 e 35, possono effettuare attività di vendita al pubblico
dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi dell'articolo 5 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione
fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Capo II
Forme speciali di vendita al dettaglio
Art. 38
(Spacci interni)
1. I regimi amministrativi applicabili per
l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il
subingresso e la cessazione dell’attività di vendita di prodotti a favore di
dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di
cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché dell’attività di
vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che
hanno titolo ad accedervi, di cui all’articolo 66 del d.lgs. 59/2010, nel
settore alimentare e non alimentare, sono quelli di cui alla tabella A allegata
al d.lgs. 222/2016.
2. La vendita in spacci interni deve essere
effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla
pubblica via.
3. Nelle istanze, segnalazioni e
comunicazioni relative ai regimi amministrativi di cui al comma 1, è dichiarata
la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della persona
preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità
dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.
Art. 39
(Apparecchi automatici)
1. I regimi amministrativi applicabili per
l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il
subingresso e la cessazione dell’attività di vendita, nel settore alimentare e
non alimentare, effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo
alla vendita mediante apparecchi automatici, sono quelli di cui alla tabella A
allegata al d.lgs. 222/2016.
2. I regimi amministrativi applicabili per
l'avvio, il subingresso e la cessazione dell’attività di vendita di prodotti al
dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, nel settore alimentare e non
alimentare, in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture
sono quelli di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.
3. Nelle istanze, segnalazioni e
comunicazioni di cui ai regimi amministrativi previsti nei commi 1 e 2, è
dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, il
settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene
installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del
suolo pubblico.
Art. 40
(Vendita per corrispondenza, televisione
o altri sistemi di comunicazione)
1. I regimi amministrativi applicabili per
l’avvio, il subingresso e la cessazione dell’attività di vendita per
corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, sono quelli di
cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.
2. Per quanto non previsto espressamente dal
presente articolo si fa rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 18 del
d.lgs. 114/1998.
3. Nelle segnalazioni e comunicazioni di cui
al comma 1, è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo
8 ed il settore merceologico.
Art. 41
(Vendite effettuate presso il domicilio
dei consumatori)
1. I regimi amministrativi applicabili per
l’avvio, il subingresso e la cessazione nell’attività di vendita al dettaglio o
raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei
consumatori, sono quelli di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.
2. Per quanto non previsto espressamente dal
presente articolo si fa rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 19 del
d.lgs. 114/1998.
3. Nelle segnalazioni e comunicazioni di cui
al comma 1, è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui
all’articolo 8 ed il settore merceologico.
Capo III
Vendite straordinarie
Art. 42
(Definizione di vendita straordinaria)
1. Sono considerate vendite straordinarie le
vendite di liquidazione, le vendite promozionali e le vendite di fine stagione
o saldi effettuate dall’esercente per offrire agli acquirenti condizioni
favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Le modalità di svolgimento e la
pubblicità di tali forme di vendita sono disciplinate dagli articoli del
presente Capo.
Art. 43
(Vendite di liquidazione)
1. Le vendite di liquidazione sono
effettuate dall’esercente al fine di eliminare in breve tempo le proprie merci
a seguito di cessazione definitiva dell’attività commerciale, cessazione di
locazione di durata annuale, di azienda o ramo di azienda, cessione in
proprietà dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale,
trasformazione o rinnovo locali.
2. Le vendite di liquidazione possono essere
effettuate in qualunque momento dell’anno e per una sola volta, ad eccezione
dei casi di vendita di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali.
3. E’ vietato effettuare vendite di
liquidazione per trasformazione o rinnovo locale nei trenta giorni antecedenti
i saldi di fine stagione e nei trenta giorni antecedenti il Natale.
4. L’esercente che intende effettuare una
vendita di liquidazione ne dà comunicazione, a mezzo lettera raccomandata o
posta elettronica certificata (di seguito pec) al
SUAP del Comune competente almeno sette giorni prima dell’inizio della vendita
indicando l’ubicazione dei locali, il motivo della liquidazione, le merci poste
in liquidazione con l’indicazione dei prezzi originari, dello sconto e del
prezzo di liquidazione e la durata della stessa, comunque non superiore a sei
settimane, tranne nei casi di liquidazione per cessazione definitiva
dell’attività commerciale in cui il limite massimo di durata è elevato a
tredici settimane.
5. Nei casi di trasformazione o rinnovo
locali intendendosi per tali la ristrutturazione, la modifica di cubatura o il
rinnovo delle attrezzature, l’esercente indica il periodo in cui l’esercizio
resta chiuso successivamente alla liquidazione che, comunque, non può essere
inferiore a dieci giorni.
6. Dall’inizio della vendita di liquidazione
nell’esercizio non può essere introdotta merce del genere di quella venduta in
liquidazione anche se la stessa è stata acquistata o concessa ad altro titolo, anche
in conto deposito.
7. L’esercente espone cartelli informativi
sul tipo di vendita che si sta effettuando.
8. L’esercente, entro quindici giorni dal
termine della vendita di liquidazione, produce al SUAP del Comune competente la
documentazione attestante l’avvenuta cessazione dell’attività commerciale o
altra modifica di cui al comma 1 per la quale è stata effettuata la vendita.
Art. 44
(Vendite promozionali)
1. Le vendite promozionali sono effettuate
dall'esercente al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti
merceologici, praticando sconti reali ed effettivi sui prezzi normali di
vendita.
2. Le vendite promozionali sono presentate
al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l'esatta tipologia ed il
periodo di svolgimento.
3. Le merci in vendita sono esposte con
l'indicazione distinta:
a.
del prezzo praticato prima della
vendita promozionale;
b.
del nuovo prezzo;
c.
dello sconto praticato e del
ribasso effettuato, espresso sia numericamente che in percentuale.
4. Le vendite promozionali possono essere
effettuate durante tutto il periodo dell'anno.
5. L’offerta di vendita dei prodotti non può
superare la misura del trenta per cento delle merci presenti nel punto vendita.
Art. 45
(Vendite di fine stagione o saldi)
1. Le vendite di fine stagione o saldi
riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di
notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
2. Le vendite di cui al comma 1 possono
essere effettuate solamente in due periodi dell’anno della durata massima
complessiva di sessanta giorni per ciascun periodo.
3. L’esercente che intende effettuare la
vendita di fine stagione ne dà comunicazione al SUAP del Comune competente,
almeno due giorni prima della data in cui deve avere inizio, con l’indicazione
di quanto previsto all’articolo 46, comma 1.
4. I periodi di effettuazione delle vendite
di cui al comma 2, nel periodo invernale e nel periodo estivo, sono stabiliti,
sulla base degli indirizzi unitari assunti in sede di Conferenza delle Regioni
e Province autonome, con atto del Dirigente del Servizio regionale competente
pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sentite le organizzazioni di
categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello nazionale e
le associazioni dei consumatori.
5. In coincidenza di eventi straordinari e
di calamità naturali accertate nelle forme previste dalla legge, la Giunta
regionale è delegata a definire eventuali modifiche e deroghe del calendario
delle vendite di fine stagione.
Art. 46
(Disposizioni comuni alle vendite
straordinarie)
1. L’esercente che intende effettuare una
vendita straordinaria è tenuto ad indicare su un cartello ben visibile:
a.
il tipo di vendita che intende
effettuare ai sensi degli articoli 43, 44 e 45;
b.
l’ubicazione dei locali in cui
deve essere effettuata la vendita;
c.
la data di inizio della vendita e
la sua durata;
d.
la qualità delle merci, i prezzi
praticati prima della liquidazione e quelli che si intendono praticare durante
la vendita stessa nonché lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
e.
la separazione in modo chiaro ed
inequivocabile delle merci offerte in saldo da quelle eventualmente poste in
vendita alle condizioni ordinarie.
2. E’ vietata la vendita con il sistema del
pubblico incanto.
3. E’ vietato nella presentazione della
vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il riferimento
alle vendite fallimentari, alle procedure esecutive, individuali, concorsuali e
simili.
4. Le inserzioni pubblicitarie relative alle
vendite straordinarie sono presentate in modo non ingannevole esplicitando:
a.
l’indicazione del periodo e la
tipologia di vendita;
b.
gli sconti ed i ribassi praticati
nonché la qualità e la marca rispetto ai diversi prodotti merceologici posti in
vendita straordinaria;
c.
gli sconti praticati, i prezzi
originari ed i prezzi finali per tutti i prodotti posti in vendita
straordinaria.
5. L’esercente deve essere in grado di
dimostrare la veridicità di qualsiasi inserzione pubblicitaria relativa alla
composizione merceologica, alla qualità delle merci vendute, agli sconti o
ribassi dichiarati.
6. I prezzi pubblicizzati sono praticati nei
confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza
abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte.
7. L’esaurimento delle scorte durante il
periodo di vendita è portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile
dall’esterno del locale di vendita.
Capo IV
Pubblicità dei prezzi e orari delle
attività commerciali
Art. 47
(Pubblicità dei prezzi)
1. I prodotti esposti per la vendita al
dettaglio, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il
prezzo di vendita al pubblico mediante l’uso di un cartello o con altre
modalità idonee allo scopo.
2. Per quanto non previsto espressamente dal
presente articolo si fa rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 14 del
d.lgs. 114/1998.
Art. 48
(Orari degli esercizi di commercio al
dettaglio in sede fissa)
1. La regolamentazione degli orari di
apertura e di chiusura al pubblico di tutte le attività di vendita al dettaglio
è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.
2. L’orario scelto è esposto garantendone
adeguata conoscenza al consumatore mediante cartello o altro mezzo
equipollente.
Capo V
Disposizioni sanzionatorie
Art. 49
(Sanzioni per l’attività commerciale in
sede fissa su aree private)
1. Chiunque viola le disposizioni di cui
agli articoli 8, 9, 23, 24, 25, 38, 39, 40, 41 e 48, comma 2, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento ad euro
ventimila.
2. In caso di particolare gravità o di
recidiva l’Amministrazione comunale, per le violazioni di cui al comma 1,
dispone la sospensione delle attività di vendita per un periodo non superiore a
venti giorni.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata
commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto
al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Se è rilevata la mancanza dei requisiti
igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per il rilascio
dell’autorizzazione o del titolo abilitativo negli esercizi di cui agli
articoli 23, 24, 25, 38, 39, 40 e 41, è disposta la sospensione dell’attività,
assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui
agli articoli 36, 43, 44, 45, 46 e 47 è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro cinquemila.
6. Le sanzioni amministrative, di cui al
comma 1, sono proporzionali ai mq della superficie di vendita, secondo quanto
previsto dalla tabella della lettera e) del comma 1 dell'articolo 21, Capo I,
Titolo II e così ripartiti: M1 da 500,00 a 5.000,00 euro – M2 da 1.000,00 a
10.000,00 euro – M3 da 2.000,00 a 20.000,00 euro.
TITOLO III
Somministrazione di alimenti e bevande
Capo I
Disposizioni generali
Art. 50
(Tipologia dell’attività)
1. Gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande sono costituiti da una unica tipologia che comprende anche la
somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi di cui al presente articolo
hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell’attività.
Art. 51
(Definizioni)
1. Ai fini dell’applicazione delle
disposizioni contenute nel presente Titolo si intende:
a.
per somministrazione di alimenti
e bevande: la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di
chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone,
che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei
locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo
attrezzati; non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande
l’assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o
di scelta;
b.
per locali attrezzati: quelli in
cui sono presenti impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di
consumare sul posto i prodotti acquistati, con esclusione dei locali destinati
a magazzini, depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi;
c.
per superficie aperta al
pubblico: l'area adiacente o pertinente al locale abilitato alla
somministrazione ottenuta in concessione se pubblica, o a disposizione
dell’operatore se privata, attrezzata anche da terzi, per essere utilizzata per
la somministrazione;
d.
per attrezzatura ed impianti di
somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo
sul posto di alimenti e bevande;
e.
per somministrazione presso il
domicilio del consumatore: l’organizzazione presso il domicilio del consumatore
di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente
al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate;
f.
per domicilio del consumatore: la
sua privata dimora, nonché il luogo in cui si trova per motivi di lavoro o di
studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;
g.
per locali non aperti al
pubblico: quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed
individuabile di persone;
h.
per somministrazione nelle mense
aziendali: la somministrazione di pasti offerta dal datore di lavoro ai propri
dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o
indiretta.
Art. 52
(Ambito di applicazione)
1. Il presente Capo si applica all’attività
di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande così come definita
all’articolo 51 e altresì all’attività di somministrazione di alimenti e
bevande effettuata:
a.
mediante distributori automatici
in locali adibiti esclusivamente a tale attività;
b.
in locali non aperti al pubblico;
c.
su aree pubbliche con l’uso di
strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo
durevole l’area occupata.
2. Il presente Capo non si applica:
a.
alle attività disciplinate dalle vigenti
disposizioni regionali in materia di strutture turistiche ed agrituristiche che
restano disciplinate dalle rispettive leggi regionali in materia, limitatamente
alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro
ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di
manifestazioni e convegni organizzati;
b.
alle attività di somministrazione
di alimenti e bevande effettuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante
semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla
somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati).
Art. 53
(Apertura, ampliamento e trasferimento
degli esercizi)
1. I regimi amministrativi applicabili per
l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita
ed il subingresso degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
sono quelli di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.
2. I Comuni, nell'ambito dell’esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 4, individuano le aree in cui l'apertura, il
trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a limitazioni, ai sensi
delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 64 del d.lgs. 59/2010.
3. È fatto obbligo a tutti i soggetti che
svolgono l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla
nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia
edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla
destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di
sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al
pubblico, di sorvegliabilità.
4. In caso di esercizi soggetti ad
autorizzazione, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 è richiesto ai
fini dell'esercizio dell'attività che rimane precluso in assenza di esso, ma
non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro novanta giorni dalla data
di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità,
e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare
deve essere in regola con quanto previsto al comma 3. Il Comune accerta
l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali
oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. È fatta salva la possibilità
per il Comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui
all'articolo 8, al momento del rilascio dell'autorizzazione.
5. In caso di subingresso per causa di
decesso del titolare, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti di cui
agli articoli 8 e 9, può continuare l'attività a titolo provvisorio nelle more
dell'acquisizione dei requisiti medesimi da conseguire entro sei mesi
dall'apertura della successione.
6. In caso di mancato conseguimento dei
requisiti di cui al comma 5, il subentrante decade dal titolo abilitativo.
7. In caso di subingresso per causa di
decesso del titolare, gli aventi diritto che non intendono proseguire
l'attività di somministrazione di alimenti e bevande comunicano al SUAP del
Comune competente per territorio la cessazione dell'attività o la sospensione
della stessa; la sospensione non può essere superiore a dodici mesi dalla data
del decesso.
Art. 54
(Attività di somministrazione stagionale
e temporanea)
1. I Comuni stabiliscono le condizioni per
l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale,
considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non
inferiori a novanta giorni e non superiori a centottanta giorni per ciascun
anno solare.
2. L'attività temporanea di somministrazione
di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose,
tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata nel rispetto
dei regimi amministrativi di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.
Art. 55
(Esercizio di attività accessorie)
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni
previste dalle leggi di settore, i regimi amministrativi di cui all'articolo 53
abilitano all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi e impianti
in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano
appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di
pubblico spettacolo o intrattenimento.
2. Gli stessi titoli di cui all’articolo 53
abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza
ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la
clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a
trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e
senza il pagamento del biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle
consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e,
in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di
inquinamento acustico.
Art. 56
(Disposizioni per i distributori automatici)
1. L’installazione di distributori
automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali
esclusivamente adibiti a tale attività ed all’uopo attrezzati è soggetta ai
regimi amministrativi di cui alla tabella A del d.lgs. 222/2016.
2. Per l’installazione di più apparecchi
automatici anche in luoghi ed aree diverse dello stesso Comune può essere
presentata un’unica istanza.
3. Nei casi diversi da quelli indicati al
comma 1 si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 114/1998.
4. La somministrazione e la vendita di
bevande alcoliche mediante apparecchi automatici è soggetta alle limitazioni
stabilite dalle disposizioni statali vigenti in materia.
Art. 57
(Attività di somministrazione in aree
esterne aperte al pubblico)
1. I Comuni predispongono nel rispetto della
normativa vigente i criteri per disciplinare l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande svolta su aree pubbliche o private aperte al pubblico in
forma temporanea, stagionale o permanente, da parte degli esercizi di somministrazione
già autorizzati.
Art. 58
(Durata dei titoli abilitativi)
1. L’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande a tempo indeterminato può essere svolta
esclusivamente nei locali e nelle aree individuate nei titoli abilitativi; in
ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei
requisiti soggettivi e oggettivi.
2. Nei titoli abilitativi per l’esercizio
dell’attività di cui all’articolo 54, comma 2, è indicato il periodo nel quale
è consentito, nel corso dell’anno, l’esercizio della stessa attività.
3. I titoli abilitativi per le attività di
somministrazione temporanee di cui all’articolo 54, comma 2, hanno efficacia
limitata alla durata della manifestazione.
Capo II
Disposizioni particolari
Art. 59
(Pubblicità dei prezzi)
1. Gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande espongono all’esterno, mediante cartello o altre idonee
modalità, il prezzo delle consumazioni con l’indicazione del servizio offerto,
al banco o al tavolo, in modo chiaro e visibile al pubblico durante l’orario di
apertura.
2. Gli esercizi che somministrano pasti,
formati da una o più portate, mettono a disposizione dei clienti il menù, con
l’elenco delle consumazioni e dei prezzi praticati. Il menù precisa altresì se
gli alimenti non freschi sono surgelati o congelati. Analogo menù è esposto
all’esterno dell’esercizio durante l’orario di apertura.
3. Nei casi in cui, nell’ambito
dell’esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi
deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve
inoltre indicare l’eventuale costo aggiuntivo del servizio.
4. Nei casi in cui, nell’ambito
dell’attività di somministrazione, sia effettuato il servizio all’esterno
dell’esercizio, i prezzi sono resi noti al cliente tramite l’esposizione,
all’esterno dei locali, del listino o con la messa a disposizione del menù.
5. Le eventuali maggiorazioni dei prezzi
esposti per le singole consumazioni, dovute a particolari servizi, sono
comunicate al pubblico attraverso i listini e i menù di cui ai commi 3 e 4.
6. Per i prodotti destinati alla vendita per
asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo visibile
al pubblico si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblicità dei
prezzi per la vendita al dettaglio.
Art. 60
(Orari degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande)
1. La regolamentazione degli orari di
apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.
2. I Comuni, nell’ambito delle funzioni
previste dall’articolo 4, comma 2, lettera b), possono individuare le fasce
orarie in cui è limitata l’apertura degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, igienico
sanitari, di compatibilità acustica o altre motivazioni di interesse generale.
3. Gli esercenti rispettano l'orario
prescelto e rendono noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura,
l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi
idonei di informazione.
Art. 61
(Cessazione dell’attività)
1. Il titolare dell’esercizio dell’attività
di somministrazione di alimenti e bevande, che cessa di esercitare l’attività,
trasmette al SUAP del Comune competente per territorio, entro trenta giorni
dalla cessazione, comunicazione scritta allegando il titolo autorizzatorio
o la SCIA.
Art. 62
(Decadenza, sospensione e revoca)
1. I titoli abilitativi di cui all’articolo
53, comma 1, decadono nei casi stabiliti dall’articolo 64, comma 8, del d.lgs.
59/2010.
2. Nel caso di violazione delle prescrizioni
in materia di sorvegliabilità dei locali e di tutela
dall’inquinamento acustico, il Comune provvede a sospendere le attività di
somministrazione di alimenti e bevande per un periodo non superiore a novanta
giorni, salvo proroga quando il ritardo non risulta imputabile all’interessato;
entro tale termine il titolare riprende l’attività, una volta ripristinati i
requisiti mancanti.
3. Nel caso in cui il titolare
dell’esercizio non osservi i provvedimenti di sospensione di cui al comma 2, o
non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti, il Comune provvede a
revocare le autorizzazioni o a disporre la chiusura delle attività di somministrazione
di alimenti e bevande.
Capo III
Disposizioni sanzionatorie
Art. 63
(Sanzioni per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande)
1. Chiunque eserciti l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o
segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), quando questa sia stata
revocata, sospesa, sia decaduta ovvero senza i requisiti di cui all’articolo 71
del d.lgs. 59/2010 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro tremila ad euro ventimila ed alla chiusura dell’esercizio. Per
ogni altra violazione delle disposizioni degli articoli 53, 59 e 60 si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecento
a euro diecimila.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
TITOLO IV
Sospensione volontaria e gestione di
reparto per l’attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di
alimenti e bevande
Capo I
Sospensione volontaria e gestione di
reparto
Art. 64
(Sospensione volontaria dell’attività di
commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande)
1. L’attività di commercio in sede fissa e
di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo
massimo di dodici mesi consecutivi, previa comunicazione al SUAP del Comune
competente per territorio; la data della riapertura dell’attività è soggetta a
preventiva comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.
Art. 65
(Gestione di reparto)
1. Il titolare di un esercizio commerciale o
di un pubblico esercizio organizzato in più reparti, ferma restando l'applicazione
del contratto nazionale di lavoro ed il rispetto delle norme vigenti in
materia, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di
vendita, può affidare temporaneamente la gestione di uno o più reparti, a un
soggetto in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, dandone
comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.
2. Il titolare, qualora non abbia provveduto
alle comunicazioni di cui al comma 1, risponde dell'attività del soggetto
stesso, che, a sua volta, deve dare comunicazione al SUAP del Comune competente
per territorio; la fattispecie non costituisce caso di sub-ingresso.
TITOLO V
Negozi storici abruzzesi
Capo I
Riconoscimento dei negozi storici
Art. 66
(Negozi storici)
1. La Regione promuove la conoscenza e la
valorizzazione delle attività commerciali che costituiscono testimonianza della
storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e
che si svolgono in locali o aree aventi valore storico, artistico,
architettonico ed ambientale.
2. Le attività commerciali di cui al comma 1
sono definite, agli effetti del presente testo unico, negozi storici.
3. Gli esercizi commerciali al dettaglio o
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono riconosciuti dal
Comune competente per territorio negozi storici, ai fini del presente testo
unico e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), qualora risultino
in possesso dei seguenti requisiti:
a.
svolgimento della medesima
attività da almeno quaranta anni continuativi, nello stesso locale o nella
stessa area pubblica, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà
diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie;
b.
collegamento funzionale e
strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta che evidenzi il
radicamento nel tempo dell'attività stessa; i locali in cui viene esercitata
l'attività devono avere l'accesso su area pubblica oppure su area privata
gravata da servitù di pubblico passaggio;
c.
presenza nei locali, negli
arredi, sia interni che esterni, e nelle aree, di elementi di particolare
interesse storico, artistico, architettonico e ambientale o particolarmente
significativi per la tradizione e la cultura del luogo.
4. In coincidenza di eventi straordinari e
di calamità naturali accertate nelle forme previste dalla legge, la Giunta
regionale può definire eventuali modifiche e deroghe ai requisiti specificati
nel comma 3.
5. La Regione, entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore del presente testo unico, con regolamento specifica i
requisiti e definisce le modalità e le procedure per il riconoscimento di cui
al comma 3, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 52 del d.lgs.
42/2004.
Art. 67
(Elenco dei negozi storici)
1. Il Servizio regionale competente, sulla
base delle segnalazioni effettuate dai Comuni, redige un elenco ricognitivo dei
negozi storici abruzzesi, che è annualmente aggiornato e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo entro il 31 dicembre di ogni anno.
TITOLO VI
Mercati all’ingrosso e centri
agroalimentari
Capo I
Disposizioni generali
Art. 68
(Oggetto)
1. Il presente Titolo, nell'ambito dei
principi posti dalla vigente normativa sulla gestione dei servizi pubblici
locali, disciplina il commercio all'ingrosso che si svolge nei mercati
all'ingrosso e nei centri agroalimentari e regola, altresì, la programmazione
degli interventi volti alla razionalizzazione del sistema mercantile abruzzese.
Art. 69
(Definizioni)
1. Ai fini del presente Titolo si intende
per mercato all'ingrosso, un'area attrezzata costituita da un insieme di
immobili, strutture, attrezzature ed aree adiacenti, gestita in modo unitario,
dove si svolge il commercio all'ingrosso dei prodotti agroalimentari, delle
carni, dei prodotti floricoli, delle piante, delle sementi e dei prodotti della
pesca, sia freschi, sia comunque trasformati o conservati, operato da una
pluralità di venditori o di compratori. Nel mercato all’ingrosso si ha la
libera formazione del prezzo delle merci ed è assicurata l’osservanza delle
norme vigenti in materia di commercializzazione ed in materia
igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare. Nel mercato all’ingrosso è
assicurata la prestazione dei seguenti servizi essenziali:
a.
direzione di mercato;
b.
rilevazione statistica;
c.
verifica del peso o della
quantità e della qualità.
2. Ai fini del presente Titolo si intende
per centro agroalimentare, l’infrastruttura costituita da più mercati
all'ingrosso e da insediamenti produttivi, commerciali, di servizio e
direzionali autonomi, ma collegati e tali da completare nel modo più organico
possibile la gamma merceologica delle attività, delle funzioni e dei servizi.
In particolare il centro agroalimentare è dotato di servizi e funzioni
complessi, opera con riferimento ad un ambito territoriale più ampio di quello
provinciale ed è caratterizzato dall'unitarietà della gestione, pur in presenza
di una articolazione funzionale operativa e contabile tra le diverse strutture
di cui il centro è composto. Costituiscono elementi caratterizzanti dei centri
agroalimentari:
a.
lo svolgimento dell’attività di
raccordo fra la produzione e la grande distribuzione;
b.
la posizione baricentrica
rispetto alle vie di commercializzazione ed ai centri di servizi;
c.
la disponibilità nelle immediate
vicinanze di aree idonee all’insediamento delle attività connesse, integrative
e funzionali all’esercizio dei centri stessi.
Art. 70
(Indicazioni programmatiche regionali)
1. La Giunta regionale, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, trasmette al
Consiglio regionale per l’approvazione le indicazioni programmatiche, prevedendone,
altresì, modalità di aggiornamento, relative:
a.
all'attribuzione della valenza
nazionale, regionale o provinciale dei mercati e dei centri agroalimentari
all'ingrosso già esistenti;
b.
alle previsioni relative alla
istituzione e all'ampliamento di mercati all'ingrosso e di centri
agroalimentari;
c.
alla definizione dei requisiti
minimi degli stessi.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1
sono determinate le modalità e i tempi per l'adeguamento dei mercati e dei
centri agroalimentari esistenti ai requisiti richiesti dalle indicazioni
programmatiche, nonché le modalità e i tempi per la realizzazione di un sistema
di rilevazione statistica dei prezzi, coordinato anche a livello regionale come
previsto dalla normativa nazionale vigente.
Art. 71
(Soggetti istitutori)
1. L'iniziativa per l'istituzione, il
trasferimento e l'ampliamento dei mercati all'ingrosso e dei centri
agroalimentari, attraverso forme di consultazione e di confronto con le
categorie interessate, spetta:
a.
al Comune e alla Camera di Commercio
competenti per territorio;
b.
ai consorzi costituiti fra enti
locali territoriali ed enti di diritto pubblico;
c.
alle società consortili con
partecipazione maggioritaria di capitale pubblico;
d.
ai consorzi aventi personalità
giuridica o alle cooperative, costituiti da operatori economici dei settori
della produzione e del commercio, ai quali possono partecipare operatori
economici della lavorazione e della movimentazione dei prodotti.
Art. 72
(Gestione)
1. I mercati all’ingrosso e i centri
agroalimentari sono gestiti dai soggetti istitutori o affidati in gestione, con
convenzione, ad uno dei soggetti dell'articolo 71.
2. La convenzione di cui al comma 1
stabilisce anche l'importo del canone annuo da corrispondere da parte del
soggetto gestore. Nei casi in cui il soggetto gestore sia uno dei soggetti
istitutori del mercato, il canone è ridotto proporzionalmente alla quota di
partecipazione.
3. Il soggetto istitutore fornisce al
gestore la struttura immobiliare ed il compendio delle attrezzature di mercato.
La struttura immobiliare è affidata al gestore in concessione o in locazione e
gli interventi di manutenzione straordinaria della stessa, compresi quelli di
trasformazione e ampliamento, sono, di norma, a carico dell'istitutore.
4. La gestione del mercato è svolta secondo
criteri di efficienza e di economicità e deve tendere al pareggio del bilancio.
5. Il gestore del mercato all’ingrosso e del
centro agroalimentare provvede:
a.
ai servizi di interesse generale
idonei ad assicurare la funzionalità dell'intera struttura mercantile;
b.
ai servizi a domanda individuale
complementari all'esercizio dell'attività mercantile;
c.
alla manutenzione ordinaria della
struttura mercantile;
d.
alla funzionalità degli impianti
elettrotermoidraulici e di telecomunicazione;
e.
alla manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti e delle attrezzature di mercato.
6. I canoni di concessione o di locazione e
le tariffe di mercato per l'utilizzo degli spazi, anche attrezzati, sono
corrisposti dai soggetti operanti nel mercato al soggetto gestore e devono
assicurare almeno la copertura dei costi:
a.
di gestione;
b.
dei servizi a domanda collettiva;
c.
dell'ammortamento tecnico degli
impianti elettrotermoidraulici e di telecomunicazione;
d.
delle attrezzature di mercato;
e.
per la manutenzione ordinaria
delle strutture mercantili;
f.
dei servizi a domanda individuale
eventualmente resi.
7. I canoni di concessione o di locazione
sono determinati in relazione alla superficie utilizzata per la propria
attività.
Art. 73
(Direttore di mercato)
1. Ad ogni mercato è preposto un direttore
che provvede al regolare funzionamento del mercato e dei relativi servizi
secondo le norme di legge e del regolamento di cui all’articolo 75.
2. I requisiti e le modalità per la nomina
del direttore, nonché i compiti specifici, sono stabiliti nel regolamento di
cui all’articolo 75.
Art. 74
(Commissione di mercato)
1. I Comuni presso ogni mercato all'ingrosso
o centro agroalimentare possono istituire una commissione di mercato, con
funzioni consultive e propositive nei confronti del gestore, in base alle
modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 75.
Art. 75
(Regolamento)
1. L'ente gestore del mercato all'ingrosso o
del centro agroalimentare, nel rispetto delle modalità convenute con l'ente istitutore
e previo assenso dello stesso nei casi in cui l'ente gestore e l'ente
istitutore siano due soggetti distinti, adotta il regolamento per il
funzionamento del mercato, sentite le associazioni delle categorie interessate.
2. Nel regolamento sono previste norme
relative:
a.
ai criteri e alle modalità per la
concessione dei posteggi;
b.
allo svolgimento dell'attività
degli operatori e del personale da essi dipendente;
c.
al calendario ed orario per le
operazioni mercantili, ivi compreso quello di accesso dei consumatori, e per il
funzionamento dei servizi;
d.
alla nomina del direttore di
mercato e le sue attribuzioni;
e.
all'organizzazione e alla
disciplina dei servizi di mercato;
f.
alla disciplina delle vendite con
il sistema dell'astazione;
g.
alle modalità di svolgimento
delle operazioni ed alle sanzioni a carico dei contravventori al regolamento di
mercato;
h.
alla composizione e funzionamento
della commissione di mercato;
i.
ad ogni altra materia attinente
alla disciplina ed al funzionamento del mercato.
Art. 76
(Vendita all’asta)
1. La vendita dei prodotti può effettuarsi
anche mediante asta pubblica, secondo le norme previste nel regolamento di cui
all'articolo 75.
2. La provvigione spettante all'astatore è stabilita dall'ente gestore, sentita la
commissione di mercato di cui all'articolo 74, ove istituita.
Art. 77
(Sale contrattazione e borse merci)
1. Nell'ambito dei mercati all'ingrosso e
dei centri agroalimentari possono essere istituite sale di contrattazione e
borse merci per la compravendita dei prodotti agroalimentari in osservanza
delle norme vigenti.
Art. 78
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull’applicazione delle
disposizioni di cui al presente Titolo è effettuata dal Comune competente per
territorio.
2. La vigilanza igienico-sanitaria è effettuata
dagli organi sanitari competenti sulla base delle norme europee, statali e
regionali in materia.
TITOLO VII
Commercio su aree pubbliche
Capo I
Disposizioni generali
Art. 79
(Finalità e oggetto)
1. Il presente Titolo disciplina il
commercio su aree pubbliche quale attività di servizio per il cittadino,
favorendo, con la collaborazione degli Enti locali, ogni forma di legalità e di
contrasto all'abusivismo.
Art. 80
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente Titolo
si applicano agli operatori di commercio operanti in Abruzzo su aree pubbliche
nonché, limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi ed alle soste, ai
produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001.
Art. 81
(Definizioni)
1. Ai fini del presente Titolo si intende
per:
a.
commercio su aree pubbliche,
l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e
bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte,
comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il
Comune abbia la disponibilità;
b.
aree pubbliche, le strade, le
piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di
pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso
pubblico;
c.
posteggio, la parte di area
pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, data
in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività
commerciale;
d.
concessione di posteggio, l'atto
comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di
una fiera o al di fuori di essi;
e.
posteggio isolato o fuori
mercato, uno o più posteggi fuori mercato dati in concessione su area pubblica
ubicati in zone non individuabili come mercati;
f.
mercato, l'area pubblica o
privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi,
attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti
i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al
dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici
servizi;
g.
mercato riservato agli
imprenditori agricoli, il mercato riservato all'esercizio della vendita diretta
da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), nonché le altre
tipologie di mercati riservati all'esercizio della vendita diretta, ai sensi
dell'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, costituiti dagli imprenditori agricoli,
singoli o associati, su area pubblica o privata;
h.
imprenditori agricoli, i soggetti
che, in forma singola o associata, esercitano una delle attività di cui
all’articolo 2135 del codice civile e che risultino iscritti al registro delle
imprese di cui alla legge 580/1993;
i.
mercato dell'usato,
dell'antiquariato e del collezionismo, il mercato che si svolge anche nei
giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato avente in particolare
come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'hobbismo, l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose
vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e
simili;
l.
fiera, la manifestazione
caratterizzata dall'afflusso sulle aree pubbliche o private delle quali il
Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il
commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari
ricorrenze, eventi o festività;
m.
fiera promozionale, le
manifestazioni fieristiche di carattere straordinario finalizzate alla
promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche;
n.
presenze in un mercato, il numero
delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato anche se non ha svolto
l'attività;
o.
spunta, l'assegnazione temporanea
di un posteggio, occasionalmente libero, in un mercato o in una fiera;
p.
mercato straordinario, l'edizione
aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto a
quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
q.
associazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative per il commercio su aree pubbliche, le
associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree
pubbliche a livello regionale, firmatarie del contratto collettivo nazionale
del lavoro;
r.
mercato specializzato, il mercato
in cui l'ottanta per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del
medesimo genere o affini e il venti per cento sono merceologie di servizio al
mercato stesso;
s.
fiera specializzata, la
manifestazione dove per il novanta per cento dei posteggi le merceologie
offerte sono del medesimo genere o affini e per il dieci per cento sono
merceologie di servizio alla fiera stessa.
Capo II
Norme sull'esercizio dell'attività di
commercio su aree pubbliche
Art. 82
(Modalità di esercizio dell'attività)
1. L'attività di commercio su aree pubbliche
può essere esercitata da persone fisiche o da imprese regolarmente costituite,
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su
aree pubbliche può essere svolto:
a.
su posteggi dati in concessione;
b.
in forma itinerante.
3. L'esercizio del commercio in forma
itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune e
su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e autorizzata dal Comune,
nonché su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a
tal fine espressamente autorizzate, secondo le modalità stabilite dal Comune.
4. Il commercio sulle aree pubbliche negli
aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade è vietato senza il permesso del
soggetto proprietario o gestore.
5. Nel territorio regionale l'esercizio
dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti
legittimati nelle altre Regioni o nei Paesi dell'Unione Europea di provenienza.
6. L'esercizio del commercio sulle aree
demaniali non comunali è soggetto al nulla osta da parte delle competenti
autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree
medesime.
7. L'esercizio del commercio sulle aree
pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme europee e nazionali che
tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
8. Sono illegittime le discriminazioni o
priorità manifestate nei confronti degli operatori in base alla loro
nazionalità o residenza, nonché la creazione di zone di tutela e di rispetto
per l'attività degli operatori commerciali a posto fisso.
9. L'operatore ha diritto di farsi
sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da
altro soggetto purché socio, familiare o dipendente.
Art. 83
(Esercizio dell'attività)
1. L'attività di commercio su aree pubbliche
è libera e può essere esercitata su tutto il territorio regionale nel rispetto
delle disposizioni europee e statali relative alla tutela della concorrenza,
nonché della normativa regionale e comunale.
2. I regimi amministrativi applicabili per
l'avvio, il subingresso e la cessazione dell’attività di commercio su aree
pubbliche svolta su posteggi dati in concessione o in forma itinerante, nel
settore alimentare e non alimentare, sono quelli di cui alla tabella A allegata
al d.lgs. 222/2016.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su
aree pubbliche, mediante l'uso di posteggio di cui all'articolo 82, comma 2,
lettera a), si svolge nell'ambito dei mercati, delle fiere o nei posteggi
situati fuori mercato.
4. Qualora il Comune debba procedere alla
revoca della concessione di posteggio per motivo di pubblico interesse,
all’operatore è assegnato, senza oneri per l’amministrazione, un nuovo
posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente
nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal
Comune.
Art. 84
(Autorizzazione all'esercizio dell'attività
mediante posteggio)
1. Il titolo abilitativo di cui alla tabella
A allegata al d.lgs. 222/2016 e la concessione di posteggio sono rilasciate
contestualmente dal SUAP del Comune in cui ha sede il posteggio, secondo le
procedure e i criteri previsti dall'Intesa di cui all'articolo 70, comma 5, del
d.lgs. 59/2010 (di seguito Intesa). Ogni singolo posteggio è oggetto di distinto
titolo abilitativo e concessione.
2. Il titolo abilitativo di cui al comma 1
consente anche:
a.
l'esercizio nell'ambito del
territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi
occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
b.
la partecipazione alle fiere
sull'intero territorio nazionale.
3. Salvo proroga per comprovata necessità,
il titolare del titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, inizia l'attività di vendita. Non è consentito
iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi,
previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
4. Il titolo abilitativo dell'attività di
vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari consente anche la
somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti
prescritti per l'una e l'altra attività. L'idoneità alla somministrazione
risulta da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
Art. 85
(Concessione di posteggio)
1. I Comuni, previo bando pubblico,
provvedono al rilascio del titolo abilitativo di cui alla tabella A allegata al
d.lgs. 222/2016 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché alla
contestuale assegnazione delle concessioni dei posteggi definendone, per questi
ultimi, la relativa durata nel rispetto di quanto previsto al comma 2. I
Comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, inviano al Servizio regionale
competente i bandi pubblici al fine della loro pubblicazione, entro i trenta
giorni successivi, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. I bandi sono
pubblicati anche sul sito istituzionale del Comune e ne viene data
comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente
rappresentative. I suddetti bandi prevedono termini certi e definiti di
presentazione delle domande di assegnazione, al fine di consentire un adeguato
esercizio della programmazione di competenza regionale e garantire al contempo
la più ampia partecipazione degli operatori.
2. La concessione di posteggio nei mercati,
ivi compresi i posteggi isolati, o nelle fiere ha una durata pari a dodici anni
salvo diversa determinazione dei Comuni nel rispetto dell'Intesa.
3. Nel rispetto di quanto previsto
dall'Intesa, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o
possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo
settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso di aree mercatali
con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero di tre
concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori a cento.
4. Il Comune rilascia il titolo abilitativo
e la contestuale concessione di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure e
dei criteri previsti dall'Intesa.
5. Nel caso di prestatore proveniente da uno
Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di
selezione, il possesso dei requisiti di priorità previsti dall'Intesa è
comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente
nello Stato membro e avente la medesima finalità.
Art. 86
(Utilizzazione dei posteggi)
1. L'operatore, nel rispetto delle
disposizioni in materia igienico-sanitaria, delle prescrizioni previste per
l'occupazione di suolo pubblico nonché dei limiti di carattere merceologico
disposti dai Comuni, può utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i
prodotti oggetto della relativa autorizzazione.
2. In relazione al numero di posteggi
disponibili nel mercato e nella fiera, all'operatore si applicano le norme
europee e statali relative ai limiti massimi di assegnazione di posteggi per
ciascun soggetto.
3. I posteggi occasionalmente liberi per
l'assenza del titolare del posteggio o in attesa di assegnazione nel mercato o
nella fiera, nel rispetto dell'Intesa, sono temporaneamente assegnati sulla
base del maggior numero di presenze maturate esclusivamente nel mercato o nella
fiera. Il calcolo delle presenze è effettuato conteggiando anche i casi in cui
al soggetto che si presenta non viene assegnato il posteggio occasionalmente
libero, ad eccezione del caso in cui il soggetto che si presenta, pur avendo
ottenuto l'assegnazione in via temporanea, si rifiuti di occupare il posteggio
occasionalmente disponibile. A parità di numero di presenze si tiene conto
dell'anzianità complessiva maturata dal titolare, anche in modo discontinuo, e
comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. Non
si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box
ovvero da altre strutture fisse.
4. L'assegnazione temporanea dei posteggi
riservati ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, avviene a favore dei
riservatari ed in mancanza, ad altri soggetti aventi titolo.
5. La registrazione delle presenze dei
beneficiari dei posteggi assegnati ai sensi del comma 3 nel mercato e nelle
fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione
dei dati anagrafici del titolare, ovvero della denominazione o ragione sociale
in caso di soggetto collettivo, della tipologia e dei dati identificativi del titolo
abilitativo di cui è intestatario. La presenza degli operatori è registrata
sulla base del relativo titolo abilitativo.
6. Non è ammesso il cumulo delle presenze
relative a diversi titoli abilitativi. Qualora l'operatore sia in possesso di
più titoli abilitativi validi per la partecipazione, lo stesso indica, all'atto
dell'annotazione delle presenze, con quale di essi intende partecipare.
7. Non si fa luogo alla registrazione della
presenza qualora l'operatore, utilmente posizionato nella graduatoria di spunta
per l'occupazione di un posteggio, rinunci all'occupazione medesima.
Art. 87
(Posteggi riservati)
1. Nelle aree destinate all'esercizio del
commercio su aree pubbliche con posteggio, il Comune riserva una quota di posteggi,
fino ad un massimo del dieci per cento del totale degli stessi, da destinare ai
produttori agricoli di cui all'articolo 81, comma 1, lettera h).
2. I posteggi riservati di cui al comma 1,
qualora occasionalmente non occupati dagli aventi diritto, possono essere
temporaneamente assegnati dal Comune, in via prioritaria, a ulteriori
produttori agricoli di cui all’articolo 81, comma 1, lettera h), con le
procedure di cui all’articolo 86, commi 3 e 4.
3. In assenza di richieste da parte dei
produttori agricoli di cui all’articolo 81, comma 1, lettera h), i posteggi
riservati di cui al comma 1 possono essere temporaneamente assegnati dal Comune
fra tutti gli altri operatori, con le procedure di cui all’articolo 86, commi 3
e 4.
Art. 88
(Esercizio dell'attività commerciale con
posteggio nelle fiere)
1. I Comuni, salvo diversa determinazione,
applicano alle fiere con cadenza annuale la stessa disciplina prevista
dall'articolo 85 in materia di rilascio del titolo abilitativo e contestuale
concessione di posteggio. Per le fiere estemporanee e che non si ripetono
annualmente, si fa riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 84. In
ogni caso, ai fini dell'individuazione dei criteri per l'assegnazione dei
posteggi, trova applicazione la normativa europea e statale come precisata
nell'Intesa.
2. I Comuni redigono la graduatoria delle
istanze pervenute ai fini dell'individuazione degli aventi diritto.
3. Nelle fiere di durata plurigiornaliera
la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio
per l'intera manifestazione.
Art. 89
(Subingresso nei titoli abilitativi su
posteggi dati in concessione)
1. Ferma restando la durata massima della
concessione, nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto
tra vivi dell'attività commerciale, il cessionario subentra nel titolo
abilitativo di cui all'articolo 84.
2. Nel caso di trasferimento per causa di
morte, gli eredi che assumono la gestione dell'impresa, anche in mancanza dei
requisiti soggettivi e previa comunicazione al Comune, possono continuare
l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
3. In tutti i casi di subingresso, i titoli
di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al subentrante, nel rispetto
di quanto previsto dall'Intesa.
4. Nel caso in cui l'operatore sia abilitato
a svolgere l'attività in più giorni alla settimana nel medesimo mercato o
posteggio isolato, individuati come unica manifestazione nel provvedimento
istitutivo, la cessione dell'attività concerne necessariamente tutti i suddetti
giorni.
5. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza
del titolare del titolo abilitativo su posto fisso, questi ne dà comunicazione
entro trenta giorni al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie
annotazioni.
6. Nel caso di subingresso relativo a
posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, il titolo
abilitativo ed il posteggio sono reintestati
esclusivamente a soggetti aventi le medesime caratteristiche del dante causa.
7. Le disposizioni relative al subingresso
si applicano, in quanto compatibili, anche al conferimento di azienda in
società.
Art. 90
(Esercizio dell'attività in forma itinerante)
1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante
è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune, secondo le
modalità stabilite dal Comune stesso.
2. L'attività di vendita di prodotti
alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 71,
commi 6 e 6-bis, del d.lgs. 59/2010, nonché alle vigenti disposizioni in
materia igienico-sanitaria.
3. Il titolo abilitativo di cui alla tabella
A allegata al d.lgs. 222/2016 consente anche:
a.
l'esercizio dell'attività al
domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di
lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
b.
l'esercizio dell'attività nei
posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
c.
la partecipazione alle fiere.
4. Ogni titolo abilitativo all'esercizio
dell'attività in forma itinerante è riferito alla singola persona fisica
ovvero, in caso di società, al soggetto legale rappresentante. Il medesimo
soggetto non può essere intestatario di più di un titolo abilitante
all'esercizio dell'attività in forma itinerante.
5. L’esercizio del commercio in forma
itinerante si effettua sulle aree di cui al comma 1, nel rispetto dei
regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie, con mezzi
mobili e soste nel medesimo punto aventi durata non superiore a sessanta
minuti, con divieto assoluto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a
terra, ancorché muniti di ruote e con l’obbligo di spostamento di almeno 250
metri decorso detto periodo di sosta. E’ fatto altresì divieto di tornare sul
medesimo punto nell’arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a
meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in
precedenza.
6. Il Comune può interdire l'attività di
commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico,
artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico
veicolare o al passaggio dei pedoni.
7. Si applica anche al subingresso nei
titoli abilitativi all'esercizio dell'attività in forma itinerante quanto
disposto dall’articolo 89, commi 2, 3, 4 e 6.
Art. 91
(Vendita su aree pubbliche di prodotti
alimentari)
1. Il titolo abilitativo all'esercizio
dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo
anche alla somministrazione, qualora il titolare sia in possesso dei requisiti
prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve
risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
2. L'attività di somministrazione dei
prodotti alimentari, anche se esercitata da imprenditori agricoli o artigiani
abilitati all'esercizio della propria attività su aree e suolo pubblico, è
soggetta al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di
somministrazione di alimenti e bevande e delle disposizioni in materia
igienico-sanitaria.
3. L'abilitazione alla vendita di prodotti
alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione
del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme
vigenti in materia igienico-sanitaria.
Art. 92
(Hobbisti)
1. Ai fini del presente Titolo, sono di
seguito denominati hobbisti i soggetti che vendono, barattano, propongono o
espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi
possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di
cui all'articolo 81, comma 1, lettera i), senza i regimi amministrativi di cui
all’articolo 83, comma 2. Non rientrano nella definizione di hobbisti i
soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i). Per l'esposizione dei
prezzi si applica quanto previsto dalla normativa dettata in materia. Il
Comune, nel regolamento di cui all'articolo 101, comma 4, può riservare
posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati.
2. Gli hobbisti, in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 71, comma 1, del d.lgs. 59/2010, per svolgere l’attività
descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo
rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione
Abruzzo per i residenti in altra regione.
3. Il Servizio regionale competente
stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo, le modalità di
rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo
71, comma 1, del d.lgs. 59/2010 e le modalità di presentazione dell’istanza per
l’ottenimento del medesimo.
4. Il tesserino identificativo è rilasciato
per non più di una volta l’anno e per un massimo di cinque anni anche non
consecutivi. Nello stesso periodo non può essere rilasciato ad altro soggetto
residente nella stessa unità immobiliare. Trascorso il suddetto periodo, per
poter esercitare l’attività l’hobbista deve munirsi di titolo abilitativo per
il commercio su aree pubbliche.
5. Il tesserino non è cedibile o trasferibile
ed è esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico e
agli organi preposti al controllo. I Comuni che organizzano le manifestazioni
di cui al comma 1, prima dell’assegnazione del posteggio, che è effettuata con
criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la
presenza ad edizioni precedenti, devono procedere alla vidimazione del
tesserino mediante l’apposizione di timbro e data in uno degli appositi spazi,
anche quando la gestione della manifestazione è affidata a soggetti diversi.
L’attività di controllo spetta al Comune ospitante.
6. Gli hobbisti possono partecipare ad un
massimo di dodici manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri
soggetti nell’esercizio della propria attività. Si considera unitaria la
partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.
I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a
ciascuna manifestazione e a trasmetterlo, annualmente, alla competente struttura
regionale.
7. E’ responsabilità dell’hobbista
accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del Comune; in
assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si
configura a suo carico la fattispecie dell’esercizio del commercio senza titolo
abilitativo.
Articolo 93
(Carta di esercizio e Attestazione
annuale)
1. L’esercizio dell’attività di commercio su
aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, compresi mercati, fiere,
fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti
"alla spunta", è subordinato al possesso della Carta di esercizio e
dell’Attestazione annuale di cui al presente articolo.
2. La Carta di esercizio è un documento
identificativo dell’operatore che esercita l’attività di commercio su aree
pubbliche contenente i dati dell’impresa con relativa iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato, l’iscrizione all’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS) e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso
dell’operatore.
3. La Carta di esercizio è compilata, in
forma di autocertificazione, dall’operatore che esercita l’attività di
commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative di cui all’articolo 81, comma 1, lettera
q), ovvero tramite i Centri di assistenza tecnica di cui all’articolo 16. In
caso di modifica dei dati presenti nella Carta di esercizio, l’operatore
provvede all’aggiornamento della Carta entro novanta giorni dall’intervenuta modifica.
4. L’Attestazione annuale è un documento
rilasciato dal Comune ovvero dalle Camere di commercio, industria e artigianato
dell'Abruzzo, sulla base di apposita convenzione in conformità a quanto
previsto dalla vigente normativa statale, ovvero dall’Agenzia per le imprese di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159
(Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie
per le imprese, a norma dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133), da allegare alla Carta di esercizio che comprova l’assolvimento degli
obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative in
relazione all’attività di commercio su aree pubbliche, esercitata negli ultimi
due anni. Deve essere sempre esibita in caso di controllo.
5. I Comuni verificano annualmente
l’assolvimento degli obblighi di cui al comma 4. Al fine di supportare i
Comuni, la verifica può essere effettuata, con le stesse modalità adottate dai
Comuni, dalle Organizzazioni o dai Centri di assistenza tecnica di cui al comma
3, a titolo gratuito e sulla base di apposita convenzione in conformità a
quanto previsto dalla vigente normativa statale.
6. Il subingresso nell'autorizzazione per
trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinato alla
presentazione della Carta di esercizio e dell’Attestazione annuale da parte del
cessionario.
7. La partecipazione a fiere, fiere
promozionali, manifestazioni straordinarie e mercati su aree pubbliche da parte
di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla presentazione della
Carta di esercizio e dell’Attestazione annuale anche se tali documenti, nella
regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un
presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
8. Le imprese comunitarie possono presentare
documentazione equivalente alla Carta di esercizio e all’Attestazione annuale,
rilasciata nello Stato membro d'origine.
9. Al fine di favorire l'acquisizione in via
telematica della Carta di esercizio e dell’Attestazione annuale da parte dei
sistemi informatici delle Amministrazioni pubbliche locali, la Regione, in
conformità al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni e, in
particolare, ai principi e requisiti previsti dall’articolo 50 del medesimo
decreto, promuove, senza oneri per il bilancio regionale, forme di raccordo con
le Amministrazioni periferiche dello Stato, con il sistema delle autonomie
locali, con le associazioni degli operatori e, più in generale, con tutti i
soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale.
10. La Giunta regionale definisce le modalità
attuative del presente articolo.
11. Nel caso di violazione del presente
articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 96.
Art. 94
(Decadenza, sospensione dei titoli
abilitativi)
1. Il titolo abilitativo di cui alla tabella
A allegata al d.lgs. 222/2016 è dichiarato decaduto:
a.
nel caso in cui l'operatore non
risulti in possesso di uno o più requisiti previsti per l'esercizio
dell'attività dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;
b.
nel caso in cui l'operatore non
inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto
rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
c.
nel caso di subentrante non in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010, che non li
ottenga e non riprenda l'attività entro un anno dal subingresso, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 22, comma 4, lettera b) e 30, comma 1, del
d.lgs. 114/1998;
d.
qualora l'operatore in possesso
di titolo abilitativo non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato
per periodi di tempo superiori complessivamente a un mese in ciascun anno
solare, o per oltre un terzo del periodo trattandosi di titoli abilitativi
stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia o gravidanza.
2. Il Comune, al verificarsi di una delle
cause di decadenza di cui al comma 1, comunica all'interessato l'avvio del
relativo procedimento fissando un termine per le eventuali controdeduzioni.
Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.
3. Il titolo abilitativo è sospeso fino a
venti giorni consecutivi dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma
3, del d.lgs. 114/1998.
Art. 95
(Occupazione abusiva del suolo pubblico
per le attività commerciali non autorizzate)
1. Le occupazioni con l'esposizione e la
vendita o lo scambio delle merci in spazi e aree pubbliche e private di cui il
Comune abbia la disponibilità, effettuate senza il prescritto titolo
abilitativo o in violazione di quanto previsto nel presente Titolo, sono
considerate abusive.
2. I Comuni predispongono le opportune
misure atte a garantire la puntuale ed immediata applicazione della confisca
delle attrezzature e delle merci nei casi di esercizio abusivo del commercio,
ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del d.lgs. 114/1998.
3. Le merci confiscate sono devolute a fini
assistenziali.
Capo III
Disposizioni sanzionatorie
Art. 96
(Sanzioni per l’attività di commercio
sulle aree pubbliche)
1. Per le violazioni delle disposizioni di
cui al presente Titolo si applicano le sanzioni previste al Titolo X del d.lgs.
114/1998.
2. La mancanza del tesserino di cui
all’articolo 92, comma 2, o della vidimazione relativa al mercatino in corso di
svolgimento comporta l’applicazione della sanzione del pagamento di una somma
da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento, al sequestro cautelare
delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse.
3. In caso di assenza del titolare del
tesserino identificativo di cui all’articolo 92, comma 2, o di mancata
esposizione del tesserino al pubblico o agli organi di vigilanza, si applica la
sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro
millecinquecento.
4. A chiunque eserciti l’attività di
commercio su aree pubbliche senza aver acquisito la Carta di esercizio e la
relativa Attestazione annuale, previste dall’articolo 93, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro duemila, il sequestro
cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle
stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni
e integrazioni. Qualora non venga esibita la Carta di esercizio e la relativa
Attestazione annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi di cui all’articolo
93, comma 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro cento a euro cinquecento. La medesima sanzione si applica anche nel
caso di mancato aggiornamento della Carta di esercizio entro novanta giorni
dalla modifica dei dati in essa presenti.
5. A chiunque eserciti l’attività di
commercio su aree pubbliche avendo acquisito la Carta di esercizio, ma senza
aver acquisito la relativa Attestazione annuale prevista dall’articolo 93, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro seicento a
euro tremila. In tale caso il Comune procede ad un invito a regolarizzare la
posizione contributiva entro trenta giorni trascorsi i quali, nel caso
l’interessato non abbia regolarizzato la propria posizione, l’autorizzazione è
sospesa per due mesi.
6. Le assenze maturate durante il periodo di
sospensione dell'autorizzazione non si computano ai fini della decadenza di cui
all'articolo 94, comma 1, lettera d).
7. L'autorizzazione decade qualora, decorsi
i due mesi di sospensione di cui al comma 5, l'interessato non abbia
regolarizzato la propria posizione.
Capo IV
Programmazione del commercio su aree
pubbliche
Art. 97
(Criteri per l'istituzione di nuovi
mercati e fiere)
1. I Comuni non possono procedere all'istituzione
di nuovi mercati e fiere se non previo riordino, riqualificazione,
potenziamento o ammodernamento di quelli già esistenti, compreso il loro
ampliamento dimensionale, in presenza di idonee aree.
2. I Comuni, anche su richiesta da parte di
almeno il sessanta per cento degli operatori titolari di posteggio sul medesimo
mercato, possono prevedere l'allungamento della durata del mercato protratta
per l'intera giornata e, anche su richiesta di almeno l'ottanta per cento degli
operatori titolari di posteggio, l'istituzione di edizioni straordinarie del
mercato medesimo nel numero massimo di dodici all'anno.
3. Ai fini dell'individuazione delle aree da
destinare a nuovi mercati o a nuove fiere, i Comuni, sentite le associazioni
imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all’articolo 81, comma 1,
lettera q), tengono particolarmente conto:
a.
delle previsioni degli strumenti
urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;
b.
dell'esigenza di riequilibrio
dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio
promuovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di
quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;
c.
delle esigenze di tutela e
valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;
d.
delle esigenze di polizia
stradale ed in particolare di quelle relative alla facilità di accesso degli
operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il
decongestionamento delle aree problematiche;
e.
delle dotazioni di opere di
urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate
di trasporto pubblico;
f.
delle esigenze di natura
igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica
e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi
igienici;
g.
della dimensione complessiva
degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire una
dimensione minima dei posteggi pari a mq 30, salvo diversa e motivata scelta
del Comune nei centri storici;
h.
della disponibilità di aree
private attrezzate e autorizzate dal Comune stesso in considerazione della
insufficienza dei posti disponibili sui mercati e fiere esistenti.
4. I Comuni possono stabilire divieti e
limitazioni all'esercizio su aree pubbliche soltanto se ragioni di
sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendono impossibile permettere
ulteriori flussi di acquisto nella zona senza compromettere i meccanismi di
controllo, in particolare per il consumo di alcolici, nonché senza ledere il
diritto dei residenti alla vivibilità e mobilità.
5. La programmazione delle attività
commerciali sulle aree pubbliche è svincolata da criteri legati a verifiche di
natura economica, ovvero basati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico,
sulla prova di una domanda di mercato e sulla presenza di altri operatori su
aree pubbliche.
6. I Comuni, ai sensi della lettera c) del
comma 1 dell'articolo 100, possono istituire, nel rispetto di quanto disposto
ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, mercati o fiere specializzati.
7. La Giunta regionale, ai fini
dell'assegnazione dei posteggi nelle fiere di nuova istituzione e nelle fiere
già esistenti, definisce i relativi criteri nel rispetto dell'Intesa.
Art. 98
(Soppressione, riconversione e
riqualificazione dei mercati)
1. La soppressione di mercati o fiere può
essere disposta dai Comuni in presenza delle seguenti condizioni:
a.
caduta sistematica della domanda;
b.
numero troppo esiguo di operatori
o comunque persistente scarsa funzionalità ed attrattività;
c.
motivi di pubblico interesse o
cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.
2. Per finalità di riconversione e
riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico
interesse, può essere disposto lo spostamento definitivo dei mercati o la loro
soppressione per sostituzione con altri mercati, di maggiore o minore numero di
posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi
posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con
scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 97, con
conservazione integrale dell'anzianità maturata e senza necessità di
esperimento della procedura di cui all'articolo 88.
3. I Comuni possono disporre, in via
temporanea, per un massimo di sei mesi:
a.
sospensioni di fiere e mercati,
salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a
titolo provvisorio;
b.
trasferimenti di fiere e mercati;
c.
variazioni di data di
svolgimento.
4. La scelta delle aree per il trasferimento
di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 97,
comma 3, tenuto conto della necessità di favorire la graduale riorganizzazione
in aree attrezzate.
5. Qualora nell'ambito di un mercato venga a
crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune,
informati gli operatori in esso presenti con avviso pubblico, accoglie
eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri
di priorità di cui all'articolo 88, senza necessità di esperimento della
procedura di assegnazione di cui al medesimo articolo 88.
Art. 99
(Trasferimento dei mercati)
1. Il trasferimento del mercato o della
fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento
del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato
o della fiera sono disposti dal Comune, sentite le associazioni dei consumatori
e le associazioni di cui all’articolo 81, comma 1, lettera q).
2. Il trasferimento del mercato o della
fiera temporaneo o definitivo in altra sede o altro giorno è disposto dal
Comune per:
a.
motivi di pubblico interesse;
b.
cause di forza maggiore;
c.
limitazioni e vincoli imposti da
motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari.
3. Qualora si proceda al trasferimento del
mercato o della fiera in altra sede, il Comune per la riassegnazione dei
posteggi agli operatori già titolari di concessioni tiene conto dei seguenti
criteri:
a.
anzianità di presenza su base
annua; nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente;
b.
anzianità di inizio dell'attività
di commercio su aree pubbliche, nel rispetto di quanto stabilito nell'Intesa;
c.
dimensioni e caratteristiche dei
posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non
alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
4. Nel caso di trasferimento parziale del
mercato o della fiera relativamente ai posteggi il Comune individua ulteriori aree
da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La
riassegnazione dei posteggi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al
comma 3.
Art. 100
(Provvedimenti comunali per il commercio
sulle aree pubbliche)
1. I Comuni, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente testo unico, sentite le associazioni di
cui all’articolo 81, comma 1, lettera q) e quelle dei consumatori, procedono al
riordino del settore del commercio ed in particolare provvedono:
a.
alla ricognizione delle fiere,
mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo,
modificare o razionalizzare, con relative date ed aree di svolgimento;
b.
alle determinazioni in materia di
ampiezza delle aree e numero ed ampiezza dei posteggi;
c.
alle eventuali determinazioni di
carattere merceologico, previa approfondita indagine delle esigenze;
d.
alla definizione di eventuali
priorità integrative;
e.
alle determinazioni in materia di
posteggi per produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001;
f.
alle determinazioni in materia di
commercio in forma itinerante;
g.
alle determinazioni in materia di
aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio
del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
h.
alla determinazione degli orari
di vendita, ai sensi dell’articolo 107;
i.
alle norme procedurali, ai sensi
dell'articolo 28, comma 16, del d.lgs. 114/1998, comprese quelle relative al
rilascio, sospensione, revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio;
j.
alla ricognizione ed al riordino
delle concessioni di posteggio;
k.
alla definizione dei criteri di
attribuzione dei posteggi fuori mercato;
l.
alla definizione dei criteri di
computo delle presenze;
m.
al riordino ed all'eventuale
ricostruzione delle graduatorie di presenza;
n.
alle eventuali agevolazioni ed
esenzioni in materia di tributi ed entrate, ai sensi dell'articolo 28, comma
17, del d.lgs. 114/1998;
o.
alle eventuali determinazioni di
cui agli articoli 102 e 103.
2. I Comuni stabiliscono altresì:
a.
la cartografia dei posteggi con
l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione
merceologica;
b.
le modalità di accesso degli
operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e
veicolare;
c.
le modalità tecniche di
assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi;
d.
le modalità tecniche di
assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto.
3. L'esercizio del commercio in forma
itinerante può essere vietato dai Comuni solo in aree predeterminate, per
motivi di tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale,
di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di
compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano ed altri motivi
di pubblico interesse.
Art. 101
(Mercatini dell'usato, dell'antiquariato
e del collezionismo)
1. I Comuni, sentite le associazioni di cui
all’articolo 81, comma 1, lettera q), possono istituire mercatini dell'usato,
dell'antiquariato e del collezionismo come definiti dall'articolo 81, comma 1,
lettera i).
2. Ai mercatini di cui al comma 1,
partecipano:
a.
gli operatori che esercitano
l'attività commerciale in modo professionale ai quali si applicano tutte le
norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi
compreso il rilascio dei titoli autorizzatori;
b.
gli operatori che non esercitano
l'attività commerciale in modo professionale di cui all'articolo 92.
3. I Comuni in cui si svolgono i mercatini
dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo tengono un elenco delle
presenze distinto fra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 che
partecipano a tali manifestazioni e distinguono lo spazio espositivo destinato
agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti.
4. L'istituzione dei mercatini
dell'antiquariato e del collezionismo è deliberata dal Comune che ne approva il
regolamento.
5. Il Comune può affidare la gestione dei
mercatini ad Enti pubblici o alle associazioni di cui all’articolo 81, comma 1,
lettera q), con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al
comma 4.
6. Per la vendita di opere di pittura,
scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico
di cui al d.lgs. 42/2004 è necessaria, nell'ambito dei mercatini,
l'autorizzazione commerciale prevista dalla specifica normativa vigente in
materia.
Art. 102
(Dati relativi al commercio su aree
pubbliche)
1. I Comuni, al fine di permettere una
puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche,
nonché al fine di consentire una adeguata divulgazione delle informazioni,
inseriscono nella banca dati di cui all'articolo 3, comma 3:
a.
i provvedimenti di riordino del
settore di cui all'articolo 100;
b.
i dati relativi al numero e al
tipo delle autorizzazioni rilasciate, dichiarate decadute e sospese, cessate,
revocate e trasferite, per ogni mercato o fiera, con indicazione dell'eventuale
posteggio;
c.
i dati contenenti la stima dell'afflusso
dei consumatori, residenti e turisti, alle varie manifestazioni.
Art. 103
(Calendario regionale delle
manifestazioni su aree pubbliche)
1. La Giunta regionale predispone,
nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 3, comma 3, il calendario
regionale dei mercati e delle fiere con indicazione della denominazione, della
localizzazione, dell'ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della durata
di svolgimento, dell'orario di apertura e chiusura e, nell'ipotesi di mercati,
anche del nominativo dell'assegnatario del posteggio.
2. I Comuni inseriscono e aggiornano nella
banca dati di cui all'articolo 3, comma 3, i dati relativi ai mercati e fiere
presenti sul proprio territorio.
Art. 104
(Computo delle presenze)
1. Il computo delle presenze nei mercati e
nelle fiere è effettuato con riferimento all'autorizzazione con la quale
l'operatore partecipa ovvero ha richiesto di partecipare.
2. Qualora l'interessato sia in possesso di
più autorizzazioni, indica nell'istanza di partecipazione alla fiera o all'atto
dell'annotazione delle presenze con quale autorizzazione intende partecipare.
Art. 105
(Aree private messe a disposizione)
1. Qualora uno o più soggetti mettano
gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno,
coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree
pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere,
mercati e posteggi fuori mercato.
2. Il Comune, prima di accogliere la
richiesta, verifica l'idoneità dell'area e le altre condizioni generali di cui
alla presente legge.
3. I rapporti tra il Comune ed i soggetti di
cui al comma 1 sono regolati da apposita convenzione.
Art. 106
(Affidamento per la gestione dei servizi
mercatali)
1. I Comuni possono affidare alle
associazioni di cui all’articolo 81, comma 1, lettera q) e a loro consorzi,
nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati, o alla
maggioranza assoluta dei titolari dei posteggi del singolo mercato riuniti in
associazione, società o consorzio, mediante apposita convenzione, la gestione
dei servizi connessi alle aree mercatali, alle fiere ed ai mercatini di
prodotti tipici, artigianato ed oggettistica, ivi compresi quelli previsti
dall’articolo 92, che regola gli hobbisti assicurando il controllo sui livelli
del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via
prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di
sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie
in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula
delle convenzioni.
Art. 107
(Indirizzi in materia di orari per il
commercio su aree pubbliche)
1. Il Comune stabilisce gli orari per il commercio
su aree pubbliche nel rispetto dei seguenti criteri:
a.
la fascia oraria massima di
articolazione dell’orario è stabilita tenendo conto dei motivi imperativi di
interesse generale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h), del d.lgs.
59/2010;
b.
limitazioni temporali possono
essere stabilite nei casi di indisponibilità dell’area commerciale per motivi
di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico
interesse.
TITOLO VIII
Sistema fieristico regionale e
Internazionalizzazione
Capo I
Disciplina del sistema fieristico
regionale
Art. 108
(Principi generali e finalità)
1. La Regione, nell’ambito delle proprie
competenze, nel rispetto della normativa europea e dell’articolo 117 della
Costituzione, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell’attività fieristica
e di quelle ad essa strumentali, per la realizzazione di un sistema fieristico
regionale integrato e coordinato quale strumento fondamentale della politica
regionale di sviluppo economico e di internazionalizzazione delle attività
produttive.
2. L’esercizio dell’attività fieristica si
ispira a criteri e metodi di concorrenza e imprenditorialità.
3. A tal fine, nonché per assicurare la
parità di accesso alle strutture espositive ed il costante adeguamento della
qualità dei servizi offerti agli utenti ed agli espositori, sono riservate alla
Regione ed agli Enti locali le competenze di calendarizzazione ed attribuzione
della qualifica delle manifestazioni fieristiche, nel rispetto dell’autonomia
gestionale degli Enti fieristici.
4. La Giunta regionale, nel rispetto
dell’Intesa di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) stabilisce:
a.
i criteri, i requisiti e le
modalità ai fini del riconoscimento degli enti fieristici destinati allo
svolgimento presso gli stessi di manifestazioni fieristiche nonché ai fini
della revoca del riconoscimento medesimo;
b.
i criteri e le modalità per il
riconoscimento della qualifica di fiera internazionale, nazionale e regionale;
c.
l’adeguamento e l’aggiornamento
dei parametri di qualificazione dei sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione
e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni
fieristiche di qualifica internazionale e nazionale;
d.
i contenuti e le modalità di
presentazione della comunicazione relativa allo svolgimento della
manifestazione richiesta;
e.
i termini e le modalità per avanzare
la richiesta di inserimento delle manifestazioni all’interno del calendario
fieristico regionale;
f.
i criteri e le modalità per la
concessione di contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche.
Art. 109
(Definizioni)
1. Ai fini del presente Titolo si intende
per:
a.
manifestazioni fieristiche: le
attività limitate nel tempo e svolte in regime di libera concorrenza in idonee
strutture espositive per la presentazione, la promozione o la
commercializzazione di beni e servizi;
b.
organizzatori: i soggetti
pubblici o privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e
promozione di manifestazioni fieristiche;
c.
enti fieristici: i soggetti che
hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al
fine di promuovere l’attività fieristica;
d.
espositori: produttori,
rivenditori, enti pubblici o associazioni appartenenti anche a Paesi esteri
operanti nei settori economici oggetto delle manifestazioni fieristiche o loro
rappresentanti, che partecipano alle manifestazioni per presentare, promuovere
o diffondere beni e servizi;
e.
visitatori: pubblico generico od
operatori professionali dei settori economici coinvolti, che accedono alle
manifestazioni fieristiche;
f.
quartieri fieristici: le aree
destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale ad ospitare
manifestazioni fieristiche e a tal fine dotate di apposite infrastrutture.
Art. 110
(Tipologie manifestazioni fieristiche)
1. Rientrano tra le manifestazioni
fieristiche disciplinate dal presente Titolo le seguenti tipologie:
a.
fiere generali, senza limitazioni
merceologiche, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale
vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
b.
fiere specializzate, limitate ad
uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli
operatori professionali, dirette alla presentazione, alla promozione e alla
contrattazione, senza consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti, con
contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità
di visitatore;
c.
mostre-mercato, limitate ad uno o
più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico o ad
operatori professionali, dirette alla promozione e alla vendita dei prodotti
esposti;
d.
esposizioni, quali manifestazioni
aperte al pubblico dirette alla promozione sociale, culturale, tecnica e
scientifica, con esclusione di ogni immediata finalità commerciale.
2. Le attività di vendita all'interno delle fiere
generali e delle mostre-mercato e l'accesso al pubblico indifferenziato per le
fiere specializzate sono disciplinate esclusivamente dal regolamento di
manifestazione, adottato dai soggetti organizzatori.
3. Nello svolgimento delle manifestazioni
fieristiche, si applicano tutte le normative igienico-sanitarie e di sicurezza
ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.
4. La durata delle manifestazioni
fieristiche non può superare di norma il periodo di 15 giorni, salvo deroghe
concesse in via eccezionale dall’Amministrazione competente in presenza di
particolari condizioni produttive e commerciali.
Art. 111
(Ambito di esclusione)
1. Sono escluse dalla disciplina del
presente Titolo:
a.
le esposizioni permanenti di beni
e servizi organizzate per esclusive finalità promozionali;
b.
le esposizioni marginali a scopo
promozionale o commerciale organizzate collateralmente a manifestazioni
convegnistiche o culturali ad esse connesse;
c.
le manifestazioni di interesse
tipicamente locale quali le sagre paesane, le feste patronali e le iniziative
folcloristiche locali;
d.
le manifestazioni volte alla
promozione o alla vendita dei prodotti esposti presso i locali di produzione;
e.
le mostre ed esposizioni a
carattere non commerciale di opere d'arte;
f.
le mostre zoologiche e le mostre
filateliche, numismatiche o mineralogiche, quando non abbiano una prevalente
finalità commerciale o di scambio;
g.
le attività di vendita di beni e
servizi disciplinate dalla normativa relativa al settore del commercio in sede
fissa o su aree pubbliche.
Art. 112
(Qualifica delle manifestazioni
fieristiche)
1. Ai fini del presente Capo, il
riconoscimento della qualifica di fiera internazionale, nazionale e regionale è
effettuato dal Servizio regionale competente secondo i criteri e le modalità
determinati dalla deliberazione di cui all'articolo 108, comma 4.
2. La Giunta regionale adegua e aggiorna i
parametri di qualificazione delle manifestazioni internazionali, nazionali e
regionali in conformità alle modifiche ed integrazioni dei criteri di
riconoscimento della qualifica internazionale e nazionale approvati dalla
Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome.
3. Le manifestazioni fieristiche non
classificabili mediante i criteri determinati con la deliberazione di cui al
comma 1 sono classificate "manifestazioni fieristiche a carattere
locale".
Art. 113
(Sistemi di rilevazione)
1. Gli organizzatori delle manifestazioni
fieristiche predispongono sistemi oggettivi di rilevazione e certificazione dei
dati attinenti agli espositori e visitatori, al fine della verifica dei
requisiti per l'attribuzione o il mantenimento della qualifica internazionale,
nazionale o regionale delle manifestazioni stesse.
2. La Giunta regionale, con l’atto di cui
all’articolo 108, comma 4, recepisce l’Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma
6, della legge 131/2003 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per la
disciplina unitaria in materia fieristica ed adegua e aggiorna i parametri di
qualificazione dei sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione
dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni
fieristiche di qualifica internazionale e nazionale.
3. Il venir meno, per due edizioni
consecutive, dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, per la qualifica
di manifestazione fieristica di rilevanza "internazionale",
"nazionale" e "regionale" determina la revoca della
qualifica. Il relativo provvedimento è adottato dal Servizio regionale
competente.
Art. 114
(Svolgimento manifestazioni fieristiche)
1. L'organizzatore che intende svolgere
manifestazioni fieristiche, almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento ne
dà comunicazione:
a.
al Servizio regionale competente
nel caso di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali;
b.
al Comune nel caso di
manifestazioni fieristiche locali.
2. La Giunta regionale con l’atto di cui
all'articolo 108, comma 4, stabilisce i contenuti e le modalità di
presentazione della comunicazione di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare la trasparenza del
mercato fieristico abruzzese, attraverso una programmazione e pubblicizzazione
degli eventi fieristici, la Regione pubblica annualmente il calendario
fieristico regionale.
Art. 115
(Calendario fieristico)
1. Il calendario regionale delle
manifestazioni fieristiche è adottato con atto del dirigente del Servizio
regionale competente entro il 30 dicembre di ciascun anno ed è pubblicato sul
BURAT.
2. I soggetti di cui all’articolo 109, comma
1, lettera b), che intendono organizzare manifestazioni fieristiche nell’ambito
del calendario fieristico regionale ne danno comunicazione al Servizio
regionale competente.
3. L’organizzatore di manifestazioni
fieristiche comunica preventivamente ogni variazione relativa allo svolgimento
della manifestazione. Il dirigente del Servizio regionale competente, fino
all'adozione del calendario regionale, procede all’inserimento delle variazioni
comunicate.
Art. 116
(Incentivazione alla
commercializzazione)
1. Allo scopo di perseguire gli obiettivi
indicati nell'articolo 108 la Giunta regionale può:
a.
organizzare, partecipare
autonomamente alle manifestazioni fieristiche, organizzare e partecipare alle
manifestazioni fieristiche tramite società o altre forme di diritto privato
aventi natura di società in house, Centro del
commercio estero delle Camere di commercio o Agenzia per la Promozione
all’estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese italiane (di seguito ICE
Agenzia);
b.
stipulare apposite convenzioni con
le Camere di Commercio d’Abruzzo o loro centri preposti per l'organizzazione o
la partecipazione congiunta a manifestazioni fieristiche in Italia o
all'estero, contribuendo alle spese occorrenti nella misura massima del
cinquanta per cento;
c.
concedere contributi, sulla base
della disponibilità di bilancio, a favore di imprese singole, associate o
consorziate, aventi le loro sedi nel territorio regionale per oneri sostenuti
in relazione alla partecipazione ad una manifestazione fieristica nell'arco
dell'anno che si svolga in Italia o all'estero.
2. Per le iniziative di cui alle lettere a)
e b) del comma 1, l’apposita convenzione può prevedere un acconto non superiore
al settanta per cento delle spese preventivate di competenza della Regione.
3. I soggetti di cui alla lettera c) del
comma 1 non hanno diritto ad usufruire del contributo regionale qualora, per la
stessa manifestazione, beneficino di eventuali altri contributi pubblici.
Art. 117
(Contributi per la partecipazione alle
fiere)
1. I contributi per la partecipazione a
manifestazioni fieristiche previsti dall’articolo 116, comma 1, lettera c),
possono essere concessi nei limiti dello stanziamento del bilancio, garantendo
parità di trattamento e secondo i criteri e le modalità determinati dalla deliberazione
di cui all'articolo 108, comma 4.
2. I contributi vengono concessi nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato non superando il
contributo massimo per impresa stabilito con la deliberazione di cui al comma 1
e nella percentuale massima del settanta per cento delle spese effettivamente
sostenute al netto di IVA.
3. Qualora la somma stanziata non risulti
sufficiente a soddisfare le richieste, il contributo è ridotto
proporzionalmente tra tutti i beneficiari.
Capo II
Disciplina delle attività regionali in
materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione
delle imprese
Art. 118
(Finalità)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie
competenze in materia di rapporti internazionali, con l'Unione Europea e di
commercio con l'estero, favorisce e sostiene la promozione all'estero del
sistema economico e del territorio dell'Abruzzo in tutti i suoi aspetti
economico-produttivi, turistici, culturali, ambientali e territoriali,
assicurando l'unitarietà dell'immagine e dell'attività regionale.
2. La Regione favorisce in particolare:
a.
la diffusione di una cultura
economica e commerciale che consenta il consolidamento della presenza e della
competitività delle imprese abruzzesi sui mercati internazionali;
b.
la valorizzazione internazionale
dell'offerta turistica regionale;
c.
la promozione sul mercato globale
dei prodotti e servizi di ogni filiera;
d.
la promozione del sistema
fieristico abruzzese nel processo di globalizzazione dei mercati e dei
prodotti;
e.
la promozione e l'assistenza agli
operatori dell'Abruzzo in relazione alle manifestazioni fieristiche all'estero
o analoghe iniziative idonee a promuovere gli scambi;
f.
l'assistenza alle organizzazioni pubbliche
e agli organismi privati nello sviluppo di rapporti economici con organismi
esteri e l'assistenza agli operatori esteri in Abruzzo;
g.
l'attrazione degli investimenti
esteri in Abruzzo, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e
privati operanti sul territorio nazionale;
h.
la creazione di condizioni
favorevoli all'accoglienza delle imprese abruzzesi nei mercati esteri.
Art. 119
(Internazionalizzazione e promozione
all’estero)
1. Per le finalità di cui all’articolo 118
la Regione:
a) svolge attività promozionale all'estero
autonomamente ovvero tramite soggetti interamente pubblici, anche strutturati
come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di struttura
in house ovvero tramite il Centro del commercio
estero delle Camere di commercio o l’ICE Agenzia;
b) può stipulare apposite convenzioni con il
Ministero dello Sviluppo Economico e l’ICE Agenzia, contribuendo alle spese
occorrenti nella misura del cinquanta per cento per le seguenti attività:
1) elaborazione e realizzazione congiunta di
specifiche iniziative o progetti aventi finalità di supporto allo sviluppo
economico della Regione sotto il profilo dell'internazionalizzazione e della
promozione delle esportazioni;
2) valorizzazione e sostegno di specifici
comparti produttivi della Regione Abruzzo, in particolare quello
agroalimentare, meccanico, tessile, dell'abbigliamento, pelle, calzaturiero,
elettronico, ceramico, dell'arredamento, farmaceutico e cosmetico, vetro;
3) realizzazione di ricerche di mercato
finalizzate ad azioni di promozione;
4) progettazione e organizzazione di
interventi di promozione, di informazione con l'utilizzo di tutti i mezzi della
comunicazione multimediale, compreso internet e di formazione manageriale e
tecnica.
Art. 120
(Sistema regionale per
l'Internazionalizzazione e la promozione all'estero)
1. Per le finalità di cui all'articolo 118,
la Regione promuove la creazione di un sistema per le politiche di
internazionalizzazione e per la promozione all'estero, collaborando, a seconda
delle esigenze, con le Camere di Commercio, i Centri regionali per il Commercio
Estero, ICE Agenzia, Unioncamere (Unione Italiana
delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura), SACE (Servizi
Assicurativi del Commercio Estero) e SIMEST (Società Italiana per le Imprese
all'Estero).
2. La Regione può promuovere, mediante
accordi e convenzioni, collaborazioni con gli Uffici dell'Unione europea e con
le strutture specializzate dei sistemi camerali italiani e le Camere di
Commercio, gli enti fieristici, le Associazioni delle categorie produttive
nonché con le Università, le società regionali in house,
gli Istituti di credito operanti nel territorio regionale e con altri soggetti
idonei e di comprovata esperienza in materia.
3. La Regione, per le finalità di cui al
comma 1, con deliberazione di Giunta può istituire lo Sportello per
l’Internazionalizzazione, dotato di una propria struttura operativa, il quale
si può avvalere della collaborazione dei soggetti indicati al comma 1.
4. Allo Sportello di cui al comma 3 possono
essere attribuite le seguenti attività:
a.
ricerche di mercato, studi di
fattibilità, ricerca di partner commerciali e industriali;
b.
assistenza sulle modalità di
accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali regionali;
c.
supporto alle imprese nella
selezione dei mercati esteri e nella scelta dei partner;
d.
realizzazione di iniziative
promozionali e commerciali, workshop, seminari, convegni, missioni
imprenditoriali;
e.
diffusione dei servizi sul
territorio attraverso comunicazioni tramite apposito sito web.
Capo III
Disposizioni sanzionatorie
Art. 121
(Sanzioni in materia di fiere)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in
caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche che non
rispettano quanto stabilito nel presente Titolo ovvero in caso di svolgimento
di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle comunicate,
l’autorità competente a ricevere la comunicazione dello svolgimento della
manifestazione dispone nei confronti dei soggetti responsabili l’applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di cinque euro ad un
massimo di cinquanta euro per ciascun metro quadrato di superficie netta,
nonché la revoca della qualifica e l’esclusione dal calendario regionale e dal
riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da uno a cinque anni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, in
caso di abuso della qualifica di fiera internazionale, fiera nazionale o fiera
regionale, l’Amministrazione competente per l’attribuzione della qualifica
dispone nei confronti dei soggetti responsabili l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il dieci per cento e il
trenta per cento del fatturato della manifestazione, nonché l’esclusione dei
medesimi soggetti dall’inserimento nel calendario regionale e dal
riconoscimento di qualifica nei due anni successivi.
3. In caso di violazione degli obblighi
sulla correttezza e veridicità dell’informazione e della pubblicità verso gli
utenti è disposta nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l’uno e il dieci per
cento del fatturato della manifestazione.
TITOLO IX
Stampa quotidiana e periodica
Capo I
Disposizioni generali
Art. 122
(Finalità)
1. Il presente Titolo, nel rispetto dei
principi dettati dal d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di
diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della
L. 13 aprile 1999, n. 108) nonché dei principi di libertà di stabilimento,
della concorrenza, di liberalizzazione e della tutela del territorio,
disciplina le modalità e le condizioni di vendita della stampa quotidiana e
periodica.
Art. 123
(Definizioni)
1. Ai fini del presente Titolo si intendono
per:
a.
punti vendita esclusivi quelli
che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
b.
punti vendita non esclusivi, gli
esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita dei
soli quotidiani, dei soli periodici, o di entrambe le tipologie di prodotti
editoriali.
Art. 124
(Esercizio dell’attività)
1. La rete di diffusione e di vendita della
stampa quotidiana e periodica è articolata in:
a.
punti vendita esclusivi;
b.
punti vendita non esclusivi.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
4 bis, comma 4, del d.lgs. 170/2001, i punti vendita esclusivi possono
destinare una parte della superficie di vendita alla erogazione di servizi di
interesse pubblico, ivi inclusi quelli inerenti l’informazione e l’accoglienza
turistica, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali,
quali pastigliaggi confezionati, prodotti alimentari
confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di
conservazione ivi incluse le bevande pre-confezionate
e pre-imbottigliate e prodotti del settore non
alimentare, purché l’attività prevalente rimanga quella della vendita di
quotidiani e periodici.
3. La vendita dei prodotti alimentari nei
punti vendita esclusivi, fatta eccezione per i pastigliaggi
e per le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, è subordinata al possesso dei requisiti
di cui all’articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010. L’attività è limitata alla
sola vendita e non alla somministrazione. E’ vietata la vendita di alcolici.
4. Si considerano punti di vendita non
esclusivi le tipologie di esercizi commerciali di cui all’articolo 2, comma 3,
del d.lgs. 170/2001.
5. L’apertura di nuovi punti vendita,
esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle
disposizioni dell’articolo 19 della legge 241/1990.
6. Le attività di cui all’articolo 3 del
d.lgs. 170/2001 non sono soggette ad alcun regime amministrativo.
Art. 125
(Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni, in conformità con quanto
stabilito dall’articolo 4 bis del d.lgs. 170/2001 possono individuare le zone
per l’apertura di nuovi punti vendita esclusivi e non esclusivi.
2. I Comuni, nella individuazione delle zone
di cui al comma 1 tengono comunque conto:
a.
delle zone nelle quali sia necessaria
l’imposizione di vincoli specifici legati alla tutela e salvaguardia di motivi
imperativi di interesse generale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del
d.lgs. 59/2010 o al rispetto di vincoli o limiti previsti dagli strumenti
urbanistici comunali;
b.
delle zone depresse o non
sufficientemente servite dalla rete distributiva esistente in cui sia
necessario garantire un servizio minimo;
c.
delle caratteristiche
urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere ed in particolare: degli
insediamenti residenziali; degli insediamenti scolastici ed universitari, delle
sedi di attività culturali e sportive, nonché di uffici pubblici, insediamenti
industriali, produttivi e commerciali; dell’assetto viario e delle
comunicazioni; delle infrastrutture di traffico quali stazioni ferroviarie ed
aeroporti; dei flussi turistici permanenti e stagionali.
3. I Comuni individuano i punti di vendita
esclusivi per i quali si prevede, in relazione alle caratteristiche della zona,
lo svolgimento dell’attività a carattere stagionale.
4. I Comuni procedono alla ricognizione dei
punti di vendita già esistenti in relazione alla tipologia di esclusivi e non
esclusivi.
Art. 126
(Modalità di vendita)
1. La vendita della stampa quotidiana e
periodica è effettuata con le modalità previste dall’articolo 5 del d.lgs.
170/2001.
2. Nelle zone dove la fornitura della stampa
quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione
si applica l’articolo 5 bis del d.lgs. 170/2001.
Art. 127
(Subingresso)
1. Al trasferimento in gestione o in
proprietà dell’azienda avente ad oggetto le attività previste dall’articolo
124, comma 1, lettere a) e b) si provvede secondo le disposizioni di cui
all’articolo 19 della legge 241/1990.
2. Nel caso di trasferimento in proprietà dell’azienda
avente ad oggetto l’attività di cui all’articolo 124, comma 1, lettera b)
l’attività di vendita della stampa non può essere ceduta separatamente
dall’attività primaria o prevalente dell’esercizio. E’ consentito il
trasferimento in gestione dell’attività di vendita della stampa quotidiana o
periodica anche separatamente dall’attività primaria, a condizione che venga
svolta nei medesimi locali, fermo restando l’ubicazione già assegnata.
Art. 128
(Esercizio abusivo dell’attività)
1. L’esercizio abusivo dell'attività di
vendita di giornali e riviste, nei punti vendita esclusivi e non esclusivi, è
soggetto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1 bis, del
d.lgs. 170/2001, alle sanzioni previste dall’articolo 22 del d.lgs. 114/1998.
TITOLO X
Rete distributiva di carburanti
Capo I
Disposizioni generali
Art. 129
(Finalità)
1. Il presente Titolo disciplina la rete
distributiva dei carburanti per autotrazione, perseguendo le seguenti finalità:
a.
razionalizzazione e ammodernamento
del sistema distributivo;
b.
incremento della qualità, della
quantità e dell’efficienza dei servizi all’utenza e ai mezzi;
c.
contenimento dei prezzi di
vendita, nell’ambito di una maggiore concorrenza;
d.
riduzione del numero degli
impianti, con conseguente aumento dell’erogato medio;
e.
conoscenza della rete del sistema
distributivo attraverso il monitoraggio e la creazione di una banca dati
regionale.
Art. 130
(Definizioni)
1. Ai fini dell’applicazione del presente
Titolo si intendono per:
a.
rete distributiva di carburanti
per autotrazione: l’insieme dei punti di vendita eroganti benzina, gasolio, gas
naturale in forma gassosa denominato gas naturale compresso (GNC), gas naturale
in forma liquefatta denominato gas naturale liquefatto (GNL), gas di petrolio
liquefatto (GPL), nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi
compresi gli impianti per l'alimentazione di veicoli elettrici, ad esclusione
degli impianti di cui alle lettere i) e j);
b.
carburanti: la benzina, il
gasolio, anche miscelato con i biocarburanti secondo specifiche del CEN
(Comitato europeo di normazione), il gas naturale compresso (GNC), il gas
naturale liquefatto (GNL), il gas di petrolio liquefatto (GPL), l'idrogeno, le
miscele di metano-idrogeno, gli altri carburanti originati da fonti energetiche
rinnovabili e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio;
c.
distributore: l'insieme delle
attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio
dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o
la quantità trasferiti ed il corrispondente importo, ed è composto da:
1.
una o più pompe o altro sistema
di adduzione;
2.
uno o più contatori o misuratori;
3.
una o più pistole o valvole di
intercettazione;
4.
le tubazioni che li connettono;
d.
impianto di distribuzione dei
carburanti per autotrazione: il complesso commerciale unitario costituito da
uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con le relative
attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale
ordinaria e lungo le autostrade;
e.
impianto ad uso privato:
l’impianto ubicato all’interno di aree di proprietà privata o pubblica non
aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi,
destinato all’esclusivo rifornimento degli automezzi dei soggetti che ivi
esercitano l’attività;
f.
self-service pre-pagamento: il
complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per
l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente
con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria
l'assistenza di apposito personale;
g.
self-service post-pagamento: il
complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato
direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo
di carburante nelle mani di personale incaricato, il quale provvede al
controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e
cassa centralizzata;
h.
accettatore di carta di credito:
l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei
carburanti mediante carta di credito;
i.
impianto di distribuzione di
carburante per unità da diporto e avvio a uso pubblico: l'impianto ubicato
all'interno delle aree portuali e aeroportuali, destinato all'esclusivo
rifornimento delle unità da diporto e degli aeromobili;
j.
impianto di distribuzione di
carburante schiavi accise per motovela e motopesca: l'impianto ubicato
all'interno delle aree portuali, destinato all'esclusivo rifornimento di coloro
che usufruiscono del gasolio a tassazione agevolata;
l.
impianti marini: gli impianti
utilizzati esclusivamente per il rifornimento di unità da diporto o per
buncheraggio navi e motopesca.
Art. 131
(Esercizio delle funzioni da parte dei
Comuni)
1. I Comuni esercitano le funzioni
amministrative in materia di installazione ed esercizio di impianti di
distribuzione carburanti nel rispetto della normativa statale ed europea
vigente, in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di
sicurezza antincendio, urbanistici e di tutela dei beni storici e artistici.
2. I regimi amministrativi applicabili per
l’installazione, esercizio provvisorio, aggiunta di carburanti in impianti
esistenti e trasferimento di titolarità sono quelli di cui tabella A del d.lgs.
222/2016.
Art. 132
(Tipologie ed attività commerciali
integrative)
1. Tutti i nuovi impianti nonché quelli
esistenti in caso di ristrutturazione totale devono essere dotati di
infrastruttura per la ricarica elettrica nonché di distribuzione di gas
naturale compresso (GNC) o di gas naturale liquefatto (GNL), anche in esclusiva
modalità self service, nel rispetto dei criteri e delle limitazioni previste
dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione
della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili
alternativi). Nei casi di impossibilità tecnica alla realizzazione di impianti
dotati di GNC o di GNL di cui all’articolo 18, comma 1, del d.lgs. 257/2016,
gli impianti di cui al presente comma devono essere dotati di gas petrolio
liquefatto (GPL).
2. Tutti gli impianti devono essere dotati
dell'apparecchiatura self-service pre-pagamento.
3. Presso gli impianti di distribuzione carburanti,
nel rispetto dell'articolo 28, commi 8, 9 e 10 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è consentito:
a.
l'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il rispetto delle
prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, del d.lgs. 59/2010 e il
possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71
del d.lgs. 59/2010;
b.
l'esercizio dell'attività di un
punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici e l'esercizio della
rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche
che disciplinano lo svolgimento di queste tipologie di attività;
c.
la vendita di ogni bene e
servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio
posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada
verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.
4. Nel rispetto delle norme di circolazione
stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti, ovunque
ubicati, non possono essere posti vincoli o limitazioni all’utilizzo
continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di
rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
5. I nuovi impianti, nonché quelli esistenti
ristrutturati, sono dotati di attrezzature per il rifornimento dei carburanti,
pensiline di copertura con sistemi idonei all'efficienza energetica e utilizzo
delle fonti rinnovabili, adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti
anche in condizioni di disabilità, locali necessari al ricovero del gestore,
sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di aree a parcheggio
per gli autoveicoli.
Art. 133
(Modifica e ristrutturazione totale
degli impianti)
1. Costituisce modifica all'impianto:
a.
la variazione del numero di
colonnine;
b.
la sostituzione di distributori
con altri a erogazione doppia o multipla;
c.
l'aggiunta di prodotti non
erogati con installazione di nuove attrezzature;
d.
il cambio di destinazione dei
serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;
e.
la variazione del numero o della
capacità di stoccaggio dei serbatoi;
f.
l'installazione di dispositivi
self-service post-pagamento;
g.
l'installazione di dispositivi
self-service pre-pagamento;
h.
la detenzione o l’aumento di
stoccaggio degli oli lubrificanti;
i.
la trasformazione delle modalità
di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a
stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa.
2. La ristrutturazione totale di un impianto
sulla stessa area è da intendersi come il mutamento contemporaneo di almeno il
cinquanta per cento o di tutte le parti costitutive dello stesso.
3. Le modifiche e la ristrutturazione di cui
ai commi l e 2 sono realizzate nel rispetto della normativa vigente, in
particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di
sicurezza antincendio, urbanistici-edilizi e di tutela dei beni storici e
artistici e sono soggette ai regimi amministrativi previsti nella tabella A del
d.lgs. 222/2016.
4. La detenzione o l’aumento degli oli
esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri
prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce
modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione ai fini conoscitivi
al Comune, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e all'Ufficio delle
Dogane.
5. La trasformazione di cui alla lettera i)
è realizzata nel rispetto della normativa vigente ed è sottoposta al collaudo
di cui all’articolo 140.
Capo II
Impianti autostradali, ad uso privato,
per unità da diporto e di pubblica utilità
Art. 134
(Impianti autostradali)
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative
in materia di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade ed i
raccordi autostradali, nonché sui raccordi classificati come superstrade
dall’ANAS o da altri enti di competenza, ai sensi dell’articolo 38 della legge
regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono
l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti
amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali).
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono
esercitate dai Comuni nel rispetto di quanto previsto dalla tabella A del
d.lgs. 222/2016 e dalla normativa vigente in materia di distribuzione
carburanti lungo le autostrade.
Art. 135
(Impianti di distribuzione ad uso
privato)
1. L'installazione e l'esercizio di impianti
di distribuzione carburanti per uso autotrazione ad uso privato sono
autorizzati, esclusivamente per il rifornimento di automezzi, mezzi da lavoro,
di proprietà delle imprese produttive o di servizi, ad eccezione di quelli
appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ubicati all'interno di
stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, nel rispetto delle prescrizioni
disposte dal presente Titolo.
2. L’autorizzazione per l’installazione e
l’esercizio dei nuovi impianti ad uso privato è rilasciata dal Comune
competente per territorio. L’impianto deve essere realizzato nel rispetto delle
norme di sicurezza e fiscali, risultante da perizia asseverata, redatta da
tecnico abilitato, attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e
le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera in
conformità alle norme vigenti.
3. I provvedimenti di autorizzazione
relativi ad impianti ad uso privato devono contenere il divieto di erogare o
vendere il prodotto a terzi, pena la revoca dell’autorizzazione.
4. Gli impianti di cui al comma 1 possono
erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni
regolamentari. L’erogazione del carburante avviene con apparecchiature
automatiche, per aspirazione, a caduta o con qualsiasi mezzo non automatico
comunque provvisto di un sistema di misurazione dell’erogato in litri o altra
unità di misura.
5. Sono individuati ed autorizzati come
impianti ad uso privato anche quelli utilizzati dalle imprese per il
rifornimento di automotrici ferroviarie, di autovetture impiegate per
l’attività di autonoleggio e di veicoli alimentati a metano appartenenti a
flotte aziendali e impiegati per servizi di pubblica utilità.
6. Gli impianti ad uso privato sono
sottoposti al collaudo di cui all’articolo 140.
Art. 136
(Impianti di distribuzione di carburante
per unità da diporto)
1. Gli impianti sono autorizzati dal Comune
competente per territorio alle medesime condizioni e nel rispetto della
disciplina applicabile agli impianti di distribuzione sulla rete stradale.
2. Gli impianti sono adibiti all'esclusivo
rifornimento delle unità da diporto e devono essere ubicati in posizione tale
da non consentire il rifornimento ai veicoli stradali.
3. Gli impianti marini sono sottoposti al
collaudo di cui all’articolo 140.
Art. 137
(Autorizzazione al prelievo di
carburanti)
1. Gli operatori economici e gli altri
utenti che hanno necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto
di lavoro devono essere in possesso dell’autorizzazione di durata annuale,
rinnovabile, rilasciata dal Comune in cui operano.
2. Il rilascio dell’autorizzazione è
subordinato alla dichiarazione da parte del richiedente del numero e identificazione
dei mezzi da rifornire, degli impianti stradali da utilizzare per il
rifornimento e all’utilizzo di regolamentari contenitori nel rispetto delle
norme di sicurezza.
Art. 138
(Impianti di pubblica utilità in aree
svantaggiate)
1. Sono ritenuti di pubblica utilità:
a.
l’impianto ubicato in un Comune
montano, frazione o altra località la cui distanza da altri impianti è tale da
compromettere il servizio di erogazione della distribuzione dei carburanti per
autotrazione;
b.
l’impianto che costituisce
l’unico punto di rifornimento esistente nel Comune.
2. Il Comune, per esigenze di pubblica
utilità e per il tempo strettamente necessario alla realizzazione di un nuovo
impianto, può autorizzare la prosecuzione dell’attività di un impianto
ricadente nella fattispecie di cui al comma 1, anche se lo stesso risulta
incompatibile.
Capo III
Sospensione
Art. 139
(Sospensione, decadenza e revoca)
1. Il titolare dell'autorizzazione comunica
al Comune competente la sospensione temporanea dell'attività degli impianti per
un periodo non superiore a dodici mesi, eccezionalmente prorogabile per altri
dodici mesi qualora non ostino le esigenze dell'utenza.
2. Al termine del periodo di sospensione
dell'attività dell'impianto il titolare deve rimettere in esercizio l'impianto.
Trascorso inutilmente tale termine, il Comune diffida l'interessato a
riattivare l'impianto entro il termine di trenta giorni, pena la decadenza
dell'autorizzazione. Nel caso di documentata forza maggiore la sospensione si
protrae per tutta la durata dell'impedimento, salvo accertata inattuabilità e
irrealizzabilità delle soluzioni presentate. In tal caso l'autorizzazione
decade e si procede ai sensi del comma 5.
3. I lavori per la realizzazione di nuovi
impianti, per trasferimenti e per potenziamenti sono ultimati nei termini di
cui al permesso di costruire. Nei casi di documentata forza maggiore, il Comune
può autorizzare la proroga per tutta la durata dell'impedimento. In caso di
superamento dei termini suddetti per un periodo eccedente i tre mesi,
l'autorizzazione decade.
4. Il Comune, altresì, dichiara la decadenza
dell'autorizzazione qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 71,
commi da 1 a 5, del d.lgs. 59/2010.
5. La decadenza dell'autorizzazione comporta
da parte del titolare, entro il termine fissato dal Comune, lo smantellamento
dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria con
conseguente rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto, nonché
l’eventuale bonifica del suolo, ai sensi della normativa vigente. Trascorso
inutilmente tale termine il Comune provvede con spese a carico del titolare.
6. L’autorizzazione è revocata:
a.
qualora il titolare:
1.
chiuda volontariamente
l’attività;
2.
non avvii l’attività entro i termini
previsti all’articolo 141;
3.
non osservi i provvedimenti di
sospensione dell’autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei
termini previsti;
4.
sospenda l’attività per un
periodo superiore al massimo previsto al comma 2;
5.
rifornisca da un impianto marino
il carburante a veicoli stradali;
6.
rifornisca da un impianto a uso
privato il carburante a terzi;
b.
nei casi stabiliti dal Comune per
motivi di pubblico interesse;
c.
qualora l’impianto di
distribuzione di carburante non risulti adeguabile a seguito di verifica di
compatibilità da parte del Comune.
Capo IV
Collaudo, stato di conservazione,
vigilanza e controllo
Art. 140
(Collaudo ed esercizio provvisorio)
1. Ad ultimazione dei lavori e prima della
messa in esercizio, i nuovi impianti realizzati in conformità con la normativa
nazionale, regionale ed europea vigente in materia nonché gli impianti
sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano
e GPL, per i quali è richiesta l'autorizzazione ai sensi della tabella A del
d.lgs. 222/2016 devono essere collaudati.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono
sottoposti a collaudo, su richiesta del titolare dell’autorizzazione, da
apposita commissione nominata dal Comune e composta da rappresentanti
designati, previa intesa con le amministrazioni statali e locali interessate:
a.
dal Comune, il cui rappresentante
svolge le funzioni di presidente;
b.
da un rappresentante del Comando
Provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio;
c.
da un rappresentante dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio;
d.
da un rappresentante dell'Azienda
Sanitaria locale;
e.
da un rappresentante dell’Agenzia
Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA Abruzzo).
3. Il collaudo è effettuato entro il termine
di sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comune, della richiesta
dell’interessato.
4. Scaduto il termine di sessanta giorni per
l’effettuazione del collaudo il titolare dell’autorizzazione può presentare al
Comune competente le seguente documentazione:
a.
perizia giurata redatta da un
tecnico abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi
dell'Unione Europea, attestante la conformità dell’impianto al progetto
approvato e al rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, ambientale e
fiscali;
b.
idonea attestazione rilasciata
dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sotto il profilo della sicurezza e
prevenzione incendi dell’impianto realizzato.
5. La documentazione di cui al comma 4
sostituisce a tutti gli effetti il collaudo.
6. I collaudi per gli impianti di cui al
comma 1 sono effettuati a regime con cadenza quindicennale.
7. Gli oneri del collaudo sono a carico del
richiedente.
8. Le risultanze del collaudo sono trasmesse
dal Comune al competente Servizio della Giunta regionale.
Art. 141
(Termine per ultimazione lavori)
1. I lavori per la realizzazione di nuovi
impianti devono essere ultimati entro il termine massimo di tre anni dal
rilascio dell’autorizzazione.
2. Entro il termine di ultimazione dei
lavori deve essere presentata la domanda di collaudo al Comune competente.
Art. 142
(Stato di conservazione degli impianti)
1. Per assicurare e garantire la continuità
e regolarità del servizio di distribuzione automatica di carburanti per uso
autotrazione, le attrezzature degli impianti devono essere mantenute in
perfetto stato di efficienza e di conservazione anche ai fini dell’estetica e
del decoro.
Art. 143
(Vigilanza e controllo)
1. La vigilanza sull’applicazione del
presente Titolo è esercitata dai Comuni. I titolari delle autorizzazioni ed i
gestori devono consentire ai Comuni il libero accesso agli impianti fornendo le
informazioni del caso e la necessaria documentazione.
2. Restano fermi i controlli di natura
fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica,
nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale.
Art. 144
(Orario di servizio)
1. La regolamentazione degli orari di
apertura e chiusura degli impianti di carburante, ivi compresi i servizi
accessori e le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e
bevande, sono svolti nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in
materia, senza limiti e prescrizioni circa il rispetto di orari di apertura e
chiusura, né obbligo di turnazione.
Capo V
Disposizioni sanzionatorie
Art. 145
(Sanzioni in materia di distribuzione
carburanti)
1. È soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro quindicimila il
titolare che:
a.
installa o mantiene in esercizio
un impianto senza autorizzazione;
b.
procede ad una modifica
dell'impianto o ne modifica la composizione in mancanza di autorizzazione o di
comunicazione;
c.
non rispetta il termine di
esecuzione lavori;
d.
installa un impianto ad uso
privato senza autorizzazione o fornisce carburante a veicoli non rientranti nell'autorizzazione
medesima;
e.
attiva l'impianto prima
dell'effettuazione del collaudo di cui all'articolo 140, fermo restando quanto
previsto all’articolo 140, comma 4, per l’esercizio provvisorio.
2. È soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro tremila il titolare che:
a.
effettua modifiche all'impianto
non costituenti potenziamento, omettendone la comunicazione;
b.
attiva le modifiche all’impianto
in mancanza del collaudo di cui all’articolo 140, comma 3;
c.
non espone il cartello relativo
ai prezzi praticati ai sensi della normativa statale vigente in materia;
d.
espone cartelli o qualsiasi mezzo
pubblicitari idonei a creare nell’utente false aspettative e ad eludere la
normativa in materia di pubblicità ingannevole.
3. Il mancato adeguamento alla dotazione di
apparecchiature per le modalità di rifornimento senza servizio con pagamento
anticipato, ai sensi dell’articolo 132, comma 2, comporta il pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all’erogato
dell’anno precedente, da un minimo di euro mille ad un massimo di euro
cinquemila per ogni mese di ritardo nell’adeguamento medesimo.
4. Nei casi di particolare gravità o in caso
di recidiva, il Comune può disporre la sospensione dell'attività per un periodo
non superiore a trenta giorni.
5. Nel caso previsto dal comma 1, lettera
a), l'attività dell'impianto è sospesa fino all'ottenimento dell'autorizzazione
e, ove non concessa, l'impianto viene smantellato con le modalità di cui all’articolo
139, comma 5.
TITOLO XI
Disposizioni finali e transitorie
Art. 146
(Disposizioni transitorie in materia di
procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali per
grandi superfici di vendita e parchi commerciali)
1. Sino all’adozione del primo piano
regionale di programmazione della rete distributiva del commercio di cui
all’articolo 10, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021:
a.
non sono consentite richieste di
autorizzazione commerciali relative a grandi strutture di vendita, a parchi
commerciali e ad outlet e factory outlet center di
cui alle lettere j) ed l) del comma 1 dell’articolo 21, quando riferiti a
grandi strutture di vendita;
b.
sono sospesi i procedimenti
amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relativi a grandi
strutture di vendita, a parchi commerciali e ad outlet e factory
outlet center di cui alle lettere j) ed l) del comma 1 dell’articolo 21, quando
riferiti a grandi strutture di vendita, ivi compresi quelli pendenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le ipotesi di
trasferimento di sede e di modificazione delle autorizzazioni rilasciate.
Art. 147
(Abrogazioni)
1. Sono o rimangono abrogate le seguenti
disposizioni legislative:
a.
articolo 47 della legge regionale
13 maggio 1982, n. 28 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
1982);
b.
legge regionale 1° dicembre 1987,
n. 82 (Provvedimenti della Regione Abruzzo a sostegno dello sviluppo e
qualificazione della fiera dell'agricoltura di Lanciano);
c.
legge regionale 10 febbraio 1988,
n. 21 (Norme per la disciplina dei mercati all’ingrosso);
d.
legge regionale 13 febbraio 1990,
n. 9 (Subdelega ai Comuni delle competenze regionali in base al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989: "Nuove direttive
alle Regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di
carburanti per uso di autotrazione");
e.
legge regionale 18 dicembre 1990,
n. 101 (Indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete delle
vendite di giornali e riviste);
f.
legge regionale 10 settembre
1993, n. 58 (Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle
relative funzioni amministrative);
g.
legge regionale 10 agosto 1994,
n. 49 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58:
"Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative
funzioni amministrative");
h.
legge regionale 20 aprile 1995,
n. 62 (Rifinanziamento e modifiche della L.R. 10 settembre 1993, n. 58
concernente: "Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle
relative funzioni amministrative");
i.
legge regionale 25 luglio 1996,
n. 58 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58 modificata
con L.R. 10 agosto 1994, n. 49 relativa a: "Disciplina delle mostre, fiere
ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative");
j.
legge regionale 23 dicembre 1997,
n. 151 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58, alla L.R.
10 agosto 1994, n. 49 e alla L.R. 20 aprile 1995, n. 62: "Disciplina delle
mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni
amministrative");
k.
legge regionale 7 novembre 1998,
n. 125 (Modifica alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58 riguardante:
"Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative
funzioni amministrative");
l.
articolo 7, comma 1, lettera a)
della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 81 (Modifiche alla L.R. 29 marzo
2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001) 2a modifica);
m.
legge regionale 16 febbraio 2005,
n. 10 (Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed
ammodernamento della rete distributiva carburanti);
n.
comma 57 dell’articolo 1 della
legge regionale 28 dicembre 2006, n. 47 (Legge finanziaria regionale 2007);
o.
legge regionale 16 luglio 2008,
n.11 (Nuove norme in materia di commercio);
p.
articolo 2 della legge regionale
27 maggio 2009, n. 9 (Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle
attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche
alla L.R. 12/2007);
q.
legge regionale 16 ottobre 2009,
n. 20 (Modifiche alla L.R. 16 febbraio 2005, n. 10 "Norme di indirizzo
programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete
distributiva carburanti");
r.
articolo 36 (Modifica e
integrazione alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 recante "Nuove norme in
materia di Commercio") della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge
finanziaria regionale 2010);
s.
articolo 67 (Modifiche
all'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11) della legge regionale 18
febbraio 2010, n. 5 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico
regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato
interno nonché per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia
dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività
aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali
di settore);
t.
legge regionale 12 maggio 2010,
n. 17 (Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia
di Commercio" e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel
settore del commercio);
u.
legge regionale 20 luglio 2010,
n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58
"Disciplina delle Mostre, Fiere ed Esposizioni e delega delle relative
funzioni amministrative");
v.
legge regionale 27 ottobre 2010,
n. 44 (Modifica alla L.R. 20 luglio 2010, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla
L.R. 10 settembre 1993, n. 58: Disciplina delle Mostre, Fiere ed Esposizioni e
delega delle relative funzioni amministrative));
w.
articoli da 2 a 22 della legge
regionale 22 dicembre 2010, n. 59 (Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e
2006/7/CE - (Legge Comunitaria regionale 2010));
x.
articolo 30 (Modifiche all'art.
34 della L.R. 10.5.2010, n. 17) della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e
pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale
2011));
y.
articolo 124 (Modifica del comma
76, articolo 1, della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11) della legge
regionale 29 dicembre 2011, n. 44 (Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE,
1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE)
1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011));
z.
articolo 2 della legge regionale
5 aprile 2012, n. 15 (Abrogazione dell'art. 61 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1
(Legge Finanziaria regionale 2012), integrazione all'art. 8 della L.R. 28 marzo
2006, n. 10 in materia di commercio e disposizioni in favore dell'AIDO);
aa.
articoli 16, 17, 18 e 19 di cui
al capo IV della legge regionale 8 agosto 2012, n. 40 (Promozione e sviluppo
del sistema produttivo regionale);
bb.
articolo 46 (Introduzione del
comma 43 bis all'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in
materia di commercio") della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e
pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale
2013));
cc.
Titolo V (Attuazione della
Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Disposizioni in
materia di commercio su aree pubbliche) della legge regionale 30 agosto 2016,
n. 30 (Adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Disposizioni per
l’adeguamento della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 in materia di
procedure d’infrazione e aiuti di Stato, per l’attuazione della direttiva
2014/64/UE, della direttiva 2009/158/CE e della Direttiva 2006/123/CE - (Legge
europea regionale 2016));
dd.
articolo 5 (Modifiche alla L.R.
30/2016) della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Aiuto alle imprese che
svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di
Pescara e ulteriori disposizioni);
ee.
articolo 3 della legge regionale
7 marzo 2017, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge
organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del
patrimonio arboreo della Regione Abruzzo) e alla legge regionale 16 luglio
2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio)).
2. Le disposizioni abrogate con la presente
legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni
medesime.
Art. 148
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate
al Titolo 1 "Spese correnti", Missione 14 "Sviluppo economico e
competitività", Programma 01 "Industria PMI e Artigianato" e
Programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori"
dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo,
annualmente determinate ed iscritte con la legge di bilancio, ai sensi
dell’articolo 38 del d.lgs. 118/2011.
Art. 149
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 31 luglio 2018
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso