IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO
l’art. 117 della Costituzione;
VISTI
gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;
VISTO
il DPR 10 febbraio 2000, n. 361 – Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche
private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto
(n. 17 dell’allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59);
VISTO,
in particolare, l’art. 7 del citato DPR 361/2000 concernente il riconoscimento
delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla
competenza delle Regioni dall’art. 14 del DPR 616/1977 e le cui finalità statutarie
si esauriscono nell’ambito di una sola Regione;
VISTA
la LR 3 marzo 2005, n. 13 – Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative
concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell’art.14 del DPR 24
luglio 1977, n. 616. Abrogazione della LR n. 6/1991 - così come modificata ai sensi della LR
47/2006, che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della
quale si è svolto l’iter procedimentale finalizzato all’approvazione delle
modifiche statutarie inerenti il nuovo Statuto;
VISTI,
in particolare, gli articoli 4 e 6 della prefata Legge regionale,
rispettivamente disciplinanti il “Procedimento” e le “Modificazioni dell’atto
costitutivo e dello Statuto”;
PRESO
ATTO che la Società in parola
risulta già iscritta nel Registro regionale delle Persone Giuridiche private
con il n. 70, in data 19.06.2012, a seguito iscrizione d’ufficio ex art. 9 LR
n. 13/2005;
VISTA
l’istanza datata 31.01.2018, acquisita al protocollo in data 1.02.2018 con n.
29179/18 - a firma del Presidente e legale rappresentante dell’Ente Musicale
Società Aquilana dei Concerti “B.Barattelli” – ONLUS,
con sede legale in L’Aquila - volta ad
ottenere l’approvazione delle modifiche statutarie e l’iscrizione delle stesse
nel Registro delle persone giuridiche private della Regione Abruzzo;
VISTA
la copia del verbale di assemblea straordinaria dell’Ente Musicale Società
Aquilana dei Concerti “B.Barattelli” – ONLUS, con sede in L’Aquila, redatto per
atto pubblico dal Dott. Federico Magnante Trecco, Notaio in L’Aquila, in data 21.09.2017 (Repertorio n. 7328,
Raccolta n. 4161);
PRESO
ATTO in particolare delle modifiche
statutarie evidenziate con presentazione del testo a fronte contenente vecchia
e nuova formulazione;
ACCERTATA
sulla base dello Statuto dell’Associazione e della documentazione allo stesso
allegata, la competenza regionale a pronunciarsi sull’istanza poiché le
finalità dell’Ente rientrano tra le materie elencate nel DPR 616/77 e la sua
attività si esaurisce nell’ambito del territorio regionale;
PRESO
ATTO della complessiva
documentazione presentata a corredo dell’istanza medesima;
EVIDENZIATO,
in particolare, ad ogni buon fine, che l’Ufficio competente nell’ambito del
Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta regionale” ha svolto
approfondimenti in merito al contenuto delle modifiche statutarie presentate al
fine di valutare la compatibilità con la disciplina di riferimento delle ONLUS;
VISTA
la documentazione integrativa trasmessa dall’Ente medesimo, con nota datata 22.05.2018,
acquisita al protocollo regionale con n. 146428/18 del 22.05.2018, di
precisazione e chiarimento sull’argomento, e svolte le verifiche di competenza,
con particolare attenzione alla possibilità, da parte delle organizzazioni
ONLUS, di svolgere attività accessorie per natura a quelle statutarie
istituzionali, in quanto integrative delle stesse, anche di carattere
economico;
VISTA
la Circolare del Ministero delle Finanze n. 168 del 26.06.1998, “Decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Disposizioni riguardanti le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale. (O.N.L.U.S.)”, in cui viene chiarito che tali
organizzazioni possono svolgere varie attività direttamente connesse a quelle
istituzionali, finalizzate al “reperimento di fondi necessari per finanziare le
attività istituzionali” dell’organizzazione medesima, come riporta, peraltro,
la Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 460 del 1997,
con la precisazione che, in ogni caso, esse non possano essere svolte in via
esclusiva o principale, ma con carattere sostanzialmente marginale;
VISTA,
inoltre, la Risoluzione n. 15452 del 30.01.2014, del Ministero dello Sviluppo
Economico, che fornisce chiarimenti sulle attività economiche svolte dalle
ONLUS e che, tra l’altro, ribadisce la possibilità per le stesse di svolgere
“attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali”, a
determinate condizioni e sulla scorta di predefiniti criteri;
EVIDENZIATO,
in tal senso, che le modifiche statutarie in argomento, consentono all’Ente, in
maniera più agevole rispetto al vecchio statuto, di perseguire finalità di
promozione della cultura e dell’arte attraverso la musica, in conformità
all’art.10, comma 1, del D.Lgs. 460/1997, appena
richiamato;
ACCLARATA,
in definitiva, la congruenza delle modifiche statutarie in parola, con la
normativa specifica in tema di attività svolte da istituzioni e organismi
classificati ONLUS;
VISTI,
in particolare, i seguenti pareri espressi dai competenti Dipartimenti
regionali:
1. Parere favorevole prot.
n. 62463 del 2.03.2018, del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del
Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università, confermato con nota
n.191066 del 4.07.2018;
2. Parere favorevole prot.
n. 189051 del 3.07.2018, del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio;
3. Parere favorevole n. 195274 del
10.07.2018, del Dipartimento Risorse e Organizzazione – Servizio Bilancio;
DATO
ATTO che, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 e 6 della LR 13/2005, l’esame dei vari interessi
pubblici coinvolti e l’acquisizione dei pareri necessari, ai fini di una
compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato
all’approvazione delle modifiche statutarie ed alla conseguente iscrizione nel
Registro regionale delle persone giuridiche private, si sono realizzati per il
tramite di due Conferenze di Servizi, tenutesi in data 13.03.2018 e 10.07.2018;
VISTO,
in particolare, il verbale della Conferenza di Servizi del 10.07.2018, nel
corso della quale si è preso atto dei citati pareri favorevoli all’approvazione
delle richiamate modifiche statutarie, oggetto dell’istanza presentata
dall’Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti “B.Barattelli”
– ONLUS - con sede in L’Aquila ;
VERIFICATA
la conformità dello Statuto alle vigenti disposizioni;
ACCERTATO
che sussistono le circostanze di fatto e di diritto per l’approvazione delle
modifiche dello Statuto dell’Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti “B.Barattelli” – ONLUS - con sede in L’Aquila e per gli
adempimenti di conseguenza;
DATO
ATTO che il Direttore del
Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa e il Dirigente del
Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale di
quest’ultimo Dipartimento, hanno rispettivamente espresso parere favorevole in
ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico – amministrativa del
presente provvedimento con l’apposizione della propria firma in calce al
presente atto;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa:
-
di
approvare ai sensi degli artt. 4 e 6 della LR 13/2005
il nuovo Statuto dell’ Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti “B.Barattelli” – ONLUS, con sede in L’Aquila;
-
di
iscrivere le predette modifiche statutarie nel
Registro delle persone giuridiche private istituito presso la regione Abruzzo.
Il presente decreto sarà pubblicato,
unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Abruzzo.
Il presente decreto è definitivo e
contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle
modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso