E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della
normativa statale e dell’Unione europea, attraverso lo sport, valorizza la
montagna al fine di:
a) promuovere l’integrazione tra risorse
naturali, turismo e produzioni locali;
b) promuovere azioni di valorizzazione dei
territori e di visibilità nel contesto nazionale e internazionale;
c) generare significativi flussi di mobilità
sia di sportivi che di amanti dello sport, anche a sostegno di un specifica
strategia di destagionalizzazione turistica;
d) promuovere azioni di concertazione tra gli
enti territoriali ed il sistema sportivo.
Art. 2
(Promozione eventi sportivi d’Abruzzo)
1. Nell’ambito delle attività di promozione
turistica di cui alla legge regionale 9 giugno 2015, n. 15 (Il sistema di Governance turistica regionale) la Regione favorisce gli
sport di montagna di cui alla presente legge quali strumenti di attrazione
turistica per l’Abruzzo.
2. La Regione, per le finalità di cui
all’articolo 1, individua negli atti di programmazione regionale di cui
all’articolo 3 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della
organizzazione turistica regionale) progetti, azioni, modalità e criteri di
intervento diretti alla promozione e valorizzazione degli sport di montagna,
secondo i principi della pluralità, partecipazione e trasparenza, nonché in
armonia con le previsioni contenute nei Piani strategici nazionali.
3. La Regione Abruzzo, al fine di
ottimizzare la competitività dell'offerta turistica regionale:
a) favorisce progetti strategici per il
miglioramento della qualità dei servizi turistici;
b) implementa azioni volte a garantire la più
ampia integrazione delle componenti ambientali, paesaggistiche con le attività
turistiche culturali e sportive;
c) promuove e pubblicizza sul suo sito
internet istituzionale dedicato al Turismo, il Registro delle manifestazioni
sportive di montagna di cui all’articolo 5.
Art.
3
(Ambito
di applicazione)
1. Ai fini della presente legge sono
inserite nel Registro di cui all’articolo 5 le manifestazioni sportive inerenti
le seguenti discipline:
a) arrampicata;
b) corsa in montagna (trail,
mountain running);
c) mountain
bike;
d) triathlon;
e) sci;
f) orienteering;
g) canottaggio;
h) sky
running;
i) volo a vela;
j) bird
watching.
Art.4
(Attestazione di “Abruzzo Mountain
Race”)
1. Ottengono l’attestazione di “Abruzzo
Mountain Race” le iniziative relative alla organizzazione da parte di enti locali,
enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, federazioni e associazioni
sportive, di:
a) manifestazioni di valenza nazionale che
assegnano titoli sportivi;
b) manifestazioni di valenza nazionale che
non assegnano titolo;
c) manifestazioni regionali che assegnano
titoli sportivi;
d) manifestazioni regionali che non assegnano
titoli sportivi;
e) manifestazioni internazionali.
2.
Le iniziative di cui al comma 1 sono presentate mediante apposita istanza che
deve contenere i seguenti requisiti:
a) il nome dell’evento;
b) il nome del soggetto proponente;
c) le informazioni necessarie ad evidenziare
le peculiarità dei luoghi interessati dall'itinerario;
d) l’indicazione delle norme sulla sicurezza;
e) il numero di edizioni già svolte (almeno
tre negli ultimi cinque anni).
3. La Giunta regionale valuta l'istanza
avvalendosi dell’Osservatorio Tecnico Regionale di cui all'articolo 6.
Art. 5
(Registro manifestazioni sportive di
montagna)
1. È tenuto, presso il Dipartimento Turismo,
Cultura e Paesaggio, il Registro delle manifestazioni sportive di montagna nel
quale sono iscritti tutti gli eventi che hanno ottenuto l’attestazione di cui
all’articolo 4.
2. La Giunta regionale, avvalendosi del
parere dell’Osservatorio Tecnico Regionale di cui all’articolo 6, aggiorna il
Registro dopo la verifica dei requisiti previsti dalla presente legge.
3. Il Registro è pubblicato sul sito
internet istituzionale della Regione.
Art. 6
(Osservatorio Tecnico Regionale)
1.
Al fine di dare attuazione alla
presente legge è costituito l’Osservatorio Tecnico Regionale composto da:
a) il dirigente del Dipartimento Turismo,
Cultura e Paesaggio o suo delegato, che esercita le funzioni di presidente;
b) il funzionario competente per materia del
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio;
c) un esperto scelto tra professionisti del
settore;
d) il presidente regionale del Club Alpino
Italiano (CAI) o suo delegato;
e) un rappresentante per ciascuna
Federazione delle discipline sportive di cui all’articolo 3;
f) un rappresentante del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (CONI);
g) un componente delegato dalle Destination management company (DMC);
h) un rappresentante del Collegio regionale
delle Guide Alpine;
i) un rappresentante designato
congiuntamente dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
j) un rappresentante designato
congiuntamente dai Parchi Nazionali-Regionali e dalle Riserve Regionali.
2. L’Osservatorio è istituito con
determinazione del direttore del Dipartimento preposto all'area Turismo e
Sport, dura in carica cinque anni e la partecipazione ai suoi lavori è a titolo
gratuito.
Art. 7
(Programma annuale di finanziamento)
1. La Giunta regionale, nell’ambito delle
finalità di cui alla presente legge, d’intesa con l’Osservatorio di cui
all’articolo 6, entro il 31 marzo di ogni anno predispone il programma annuale
di finanziamento delle manifestazioni sportive inserite nel Registro di cui
all’articolo 5, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, individuando le
modalità di concessione dei finanziamenti.
2. I contributi concessi con la presente
legge sono cumulabili con altre forme di finanziamento regionale.
Art. 8
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dalla presente
legge, è autorizzata per il triennio 2018-2020 la spesa nella misura massima di
euro 60.000,00 per ciascuna annualità, cui si fa fronte con le risorse
finanziarie di apposito e nuovo stanziamento denominato “Abruzzo Mountain Race
– Promozione e Valorizzazione della Montagna attraverso lo sport”, istituito
nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020, alla
Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”,
Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Alla copertura degli oneri di euro
60.000,00 per gli anni 2018, 2019 e 2020 di cui al comma 1, si provvede
mediante rimodulazione di pari importo all’interno della Missione 07, Programma
01, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
3. Per le annualità successive al 2020, si
provvede con legge di bilancio.
4. L’autorizzazione della spesa di cui alla
presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa
annualmente iscritti sul bilancio regionale.
Art. 9
(Modifiche all’art. 3 della l.r. 10/2018)
1. All’articolo 3 della legge regionale 22
maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze
indifferibili) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, prima della parola
“internazionali” sono inserite le seguenti: “nazionali ed”;
b) al comma 2, prima della parola
“internazionale” ovunque ricorra sono inserite le seguenti: “nazionale ed”.
2. La rubrica dell’articolo 3 della l.r. 10/2018 è sostituita dalla seguente: “(Interventi
inerenti manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale)”.
Art. 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà pubblicata
nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 23 luglio 2018
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso