E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Modifiche alla l.r.
77/1999)
1. All’articolo 10, comma 6, della legge
regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), le parole da “Per il periodo della
sostituzione” fino a “della valutazione” sono soppresse.
Art. 2
(Modifiche alla l.r.
32/2007)
1. All’articolo 2, comma 1, della legge
regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione,
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche e private), dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
“e bis)
Strutture per l’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie cui
afferiscono le funzioni di coordinamento e di gestione dei percorsi
assistenziali a domicilio per le persone non autosufficienti e in condizioni di
fragilità.”.
2. Dopo l’articolo 12 della l.r. 32/2007 è aggiunto l’articolo 12 bis:
“Art. 12 bis
(Organismo
Tecnicamente Accreditante)
1. Sulla base di quanto previsto nelle
intese tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, 20 dicembre 2012, n.
259 e 19 febbraio 2015, n. 32, è costituito presso l’Agenzia Sanitaria
Regionale dell’Abruzzo l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA).
Conseguentemente, la denominazione “Organismo Regionale per l’Accreditamento” (ORA)
nell’allegato 2.3 alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di
garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010), nonché in ogni altra disposizione regionale
legislativa e regolamentare è sostituita dalla denominazione “Organismo
Tecnicamente Accreditante” (OTA).
2. L’OTA provvede alla verifica del possesso
e all’accertamento della sussistenza dei requisiti per l’accreditamento
disciplinati dalle disposizioni nazionali e regionali.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni,
al fine di garantire trasparenza, autonomia e imparzialità, l’OTA è composto:
a) dal Gruppo di Esperti Regionali per
l’Accreditamento (GERA);
b) dal Comitato di Coordinamento Regionale
per l’Accreditamento (CCRA).
4. Il CCRA è composto da personale del SSR
iscritto nell’anagrafe regionale degli esperti valutatori per l’accreditamento,
in numero di una unità per Azienda Sanitaria Locale, ed è coordinato dal
Direttore della ASR Abruzzo, che provvede a trasmettere alla Regione gli esiti
dell’istruttoria tecnica effettuata.
5. Con provvedimento della Giunta regionale,
entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, è approvata la
Disciplina per il funzionamento dell’Organismo Tecnicamente Accreditante, nel
rispetto dei criteri previsti dalle disposizioni nazionali di cui al comma 1
del presente articolo.
6. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della approvazione della Disciplina di cui al comma 5, sono abrogate in
quanto incompatibili le seguenti disposizioni:
a) i paragrafi 2.1.2 e 2.2.2 dell’Allegato
2.3 della l.r. 5/2008;
b) l’articolo 2, comma 4, lettera b) della
legge regionale 12 gennaio 2017, n. 4 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori
disposizioni urgenti).”.
Art. 3
(Disposizioni finanziarie per il
trasporto pubblico locale)
1. Ai fini della predisposizione del
Programma Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale di cui
all’articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il
trasporto pubblico locale), vengono stanziati euro 30.000,00 per il corrente
esercizio finanziario.
2. Gli oneri di cui al comma precedente
trovano copertura nelle somme del Capitolo 181406, denominato “Spesa relativa
alla redazione degli studi di pianificazione dei trasporti – L.R. n. 13/2002”
di cui al Titolo 2, Missione 10, Programma 02, in esito alla seguente
variazione da apportare, per competenza e cassa, allo stato di previsione della
spesa 2018 della legge di Bilancio 2018 - 2020:
a) in aumento parte spesa: Titolo 2,
Missione 10, Programma 02, capitolo 181406, per euro 30.000,00;
b) in diminuzione parte spesa: Titolo 2,
Missione 09, Programma 01, capitolo 152108.3, per euro 30.000,00.
Art. 4
(Modifiche alla l.r.
143/1997)
1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo
10 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino
territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e
delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), le parole
“2.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “500 abitanti”.
2. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 143/1997, così come modificato dal comma 1
dell’articolo 2 della legge regionale 5 luglio 2016, n. 19 (Incentivi alle
fusioni dei piccoli comuni, contributo alle spese di funzionamento della SAGA e
contributo straordinario alla fondazione CIAPI), prima della lettera a) è
inserita la seguente:
“0a) euro 50.000,00 per i comuni con popolazione
residente da 500 a 1.999 abitanti;”.
3. Al comma 3-bis dell’articolo 10 della l.r. 143/1997, così come introdotto dal comma 2
dell’articolo 2 della l.r. 19/2016, le parole “2016 –
2017 – 2018” sono sostituite con le seguenti: “2018 – 2019 – 2020”.
4. Al comma 3-ter dell’articolo 10 della l.r. 143/1997, così come modificato dal comma 2
dell’articolo 2 della l.r. 19/2016, le parole
“inferiori a 2.000” sono sostituite con le seguenti: “inferiori a 500”.
5. Al comma 2-bis dell’articolo 14 della l.r. 143/1997, così come introdotto dal comma 3
dell’articolo 2 della l.r. 19/2016, le parole “20
milioni di euro” sono sostituite con le seguenti: “17,15 milioni di euro”.
6. Al comma 2-bis dell’articolo 14 della l.r. 143/1997, così come introdotto dal comma 3
dell’articolo 2 della l.r. 19/2016, le parole
“2016-2018” sono sostituite con le seguenti: “2018-2020”.
7. Al comma 2-ter dell’articolo 14 della l.r. 143/1997, così come introdotto dal comma 3
dell’articolo 2 della l.r. 19/2016, le parole “2017 –
2018” sono sostituite con le seguenti: “2019 – 2020”.
8. Al comma 2-ter dell’articolo 14 della l.r. 143/1997, così come introdotto dal comma 3
dell’articolo 2 della l.r. 19/2016, le parole
“2.600.000,00 per l’anno 2017” sono sostituite con le seguenti: “2.345.000,00
per l’anno 2019”.
9. Al comma 2-ter dell’articolo 14 della l.r. 143/1997, così come introdotto dal comma 3
dell’articolo 2 della l.r. 19/2016, le parole
“1.900.000,00 per l’anno 2018” sono sostituite con le seguenti: “1.645.000,00
per l’anno 2020”.
10. Il comma 2-quater dell’articolo 14 della l.r. 143/1997, così come introdotto dal comma 3
dell’articolo 2 della l.r. 19/2016, è sostituito dal
seguente:
“2-quater. Ai
fini della copertura finanziaria di cui al comma 2-ter per la spesa relativa
all'anno 2019 pari ad euro 2.345.000,00, al bilancio di previsione pluriennale
2018-2020, è apportata, per l'anno 2019, la seguente variazione per competenza:
a) in aumento: Missione 01 "Servizi
istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi
istituzionali", Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato
"Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni" per euro
2.345.000,00;
b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01
"Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03
"Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato",
per euro 200.000,00;
c) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01
"Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08
"Statistica e sistemi informativi", per euro 200.000,00;
d) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01
"Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11
"Altri servizi generali", per euro 1.945.000,00.”.
11. Il comma 2-quinquies dell’articolo 14 della
l.r. 143/1997, così come introdotto dal comma 3
dell’articolo 2 della l.r. 19/2016, è sostituito dal
seguente:
“2-quinquies.
Ai fini della copertura finanziaria di cui al comma 2-ter per la spesa relativa
all'anno 2020 pari ad euro 1.645.000,00, al bilancio di previsione pluriennale
2018-2020, è apportata, per l'anno 2020, la seguente variazione per competenza:
a) in aumento: Missione 01 "Servizi
istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi
istituzionali", Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato
"Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni" per euro
1.645.000,00;
b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01
"Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03
"Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato",
per euro 100.000,00;
c) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01
"Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08
"Statistica e sistemi informativi", per euro 100.000,00;
d) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01
"Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11
"Altri servizi generali", per euro 1.445.000,00.”.
12. Al comma 2-sexies dell’articolo 14 della l.r. 143/1997, così come introdotto dal comma 3
dell’articolo 2 della l.r. 19/2016, la parola “2018”
è sostituita con la seguente: “2020”.
Art. 5
(Modifica alla l.r.
38/2017)
1.
L’articolo 4 della legge regionale
27 luglio 2017, n. 38 (Interventi in favore dell'aeroporto d'Abruzzo, modifiche
ed integrazioni alla legge regionale n. 18/2001, alla legge regionale n. 62/1983,
alla legge regionale n. 4/2011 e ulteriori disposizioni) è sostituito dal
seguente:
“Art.
4
(Modifiche
alle missioni e programmi punti 3.6.9 del DEFR 2017/2019)
1. Ai fini del concorso della Regione
Abruzzo al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel Documento
di Economia e Finanza Regionale per l'anno 2017/2019 (DEFR) approvato dal
Consiglio regionale in data 27 dicembre 2016, ed in particolare al punto 3.6.9
"Portualità, Logistica, Intermodalità e
Trasporto Aereo" con riferimento all'acquisizione, nel rispetto della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio
2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici), di un piano strategico integrato di promozione e comunicazione da
parte di compagnie aeree, imprese marittime nazionali o estere e/o propri
concessionari di spazi pubblicitari, per la realizzazione di una campagna
comune di "advertising" finalizzata a valorizzare turisticamente
l'aeroporto d'Abruzzo e il sistema portuale abruzzese e ad affermare, veicolare
e promo-commercializzare il "Brand Abruzzo" nei mercati di
riferimento, le missioni e i programmi di spesa sono modificati come da
Allegato "A", rimodulato per il triennio 2018/2020, alla presente
legge, negli importi ivi indicati in termini di competenza e di cassa.
2. Per gli anni successivi è autorizzata la
spesa nell'ambito della Missione 07, Programma 01, Titolo 01 di euro
2.500.000,00 per l'esercizio 2021 e di euro 1.250.000,00 per l'esercizio
2022.”.
2. L’Allegato “A” alla l.r.
38/2017 è sostituito dal seguente, rimodulato per il triennio 2018/2020:
“Allegato A
Modifica delle
missioni e dei programmi di spesa
Anno 2018
Missione |
Programma |
Titolo |
Variazione + |
Variazione - |
|
|
|
competenza |
competenza |
10 |
02 |
1 |
|
euro 2.500.000,00 |
7 |
01 |
1 |
euro 2.500.000,00 |
|
Anno 2019
Missione |
Programma |
Titolo |
Variazione + |
Variazione - |
|
|
|
competenza |
competenza |
10 |
02 |
1 |
|
euro 2.500.000,00 |
7 |
01 |
1 |
euro 2.500.000,00 |
|
Anno 2020
Missione |
Programma |
Titolo |
Variazione + |
Variazione - |
|
|
|
competenza |
competenza |
10 |
02 |
1 |
|
euro 2.500.000,00 |
7 |
01 |
1 |
euro 2.500.000,00 |
|
”.
Art. 6
(Valorizzazione biblioteche d’Abruzzo)
1. La Regione Abruzzo, al fine di assicurare
lo svolgimento delle attività del Servizio Beni e Attività culturali, nel cui
ambito sono state incardinate le attività delle ex biblioteche provinciali,
autorizza la spesa di euro 235.000,00 per ciascuna annualità del triennio
2018-2020, cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 “Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali
e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” della
parte spesa del bilancio regionale 2018-2020.
2. Ai fini della copertura della spesa di
cui al comma 1 è apportata al bilancio di previsione 2018-2020, per ciascuna
annualità del triennio, la seguente variazione per competenza di uguale
importo:
a) in aumento parte Spesa: Titolo 1,
Missione 05, Programma 02, capitolo 61410 per euro 235.000,00;
b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1,
Missione 18, Programma 01, capitolo 11540/7 per euro 235.000,00.
3. Per le annualità successive al 2020, gli
stanziamenti sono iscritti con le rispettive leggi di bilancio.
Art. 7
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 87/1987)
1. All’alinea del comma 2 dell’articolo 2
della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della F.I.R.A. S.p.A.
(Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese), le
parole “direttamente o attraverso società da lei promosse o partecipate, il cui
capitale potrà anche essere riservato per la maggioranza a soggetti di diritto
privato,” sono soppresse.
2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 2
della l.r. 87/1987 è sostituita dalla seguente:
“a) assumere partecipazioni societarie
finalizzate alla realizzazione di piani e programmi regionali e di derivazione
europea approvati con deliberazione della Giunta regionale e sottoposti ad
obbligo di rendicontazione alla Regione. Sono comunque escluse partecipazioni
in società che abbiano come scopo attività meramente finanziarie;”.
Art. 8
(Modifica all’articolo 3 della l.r. 10/2018)
1. All’articolo 3 della legge regionale 22
maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze
indifferibili), dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3 bis.
Qualora ricorrano economie all’interno dello stanziamento di cui al capitolo
91472/2 la Giunta regionale è autorizzata a realizzare iniziative di
comunicazione e promozione della pratica sportiva sui media.”.
Art. 9
(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 57/2017)
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge
regionale 30 novembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 30 agosto
2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori
della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre
disposizioni di carattere finanziario), la parola “2017” è sostituita con la
seguente: “2018”.
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 57/2017 è sostituito dal seguente:
“2. La
copertura degli oneri di cui al comma 1 è assicurata attraverso le risorse
allocate nel Titolo 01, Missione 05, Programma 02, del bilancio di previsione
pluriennale 2018-2020, esercizio 2018, per euro 20.000,00.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 57/2017 è abrogato.
Art. 10
(Modifiche alla l.r.
47/2004)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo
4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra
la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo), le parole “il
componente la Giunta preposto all'Emigrazione” sono sostituite dalle seguenti:
“il Presidente della Giunta o suo delegato preposto all'Emigrazione”.
2. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 47/2004, le parole “dal componente la Giunta” sono
sostituite dalle seguenti: “suo delegato”.
Art. 11
(Contributo straordinario alla Provincia
di L’Aquila)
1. Per l’anno 2018, la Regione assegna alla
Provincia di L’Aquila un contributo pari ad euro 100.000,00 per lavori
infrastrutturali urgenti al km 24+400 della S.P. 17 “del Parco Nazionale
d’Abruzzo”, in corrispondenza del Ponte sul fiume Giovenco, ed al km 5+790
della S.P. 2 “del Lago di Campotosto”, entrambi finalizzati a ripristinare la
transitabilità veicolare ed il soccorso in caso di emergenze nelle direttrici
viarie che collegano sia l’area del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
(P.N.A.L.M.) con la Marsica che il comune di Campotosto con il comune di
Montereale.
2. La copertura degli oneri di cui al comma
1 è assicurata mediante le seguenti variazioni al Bilancio di previsione
pluriennale 2018 - 2020, esercizio 2018, in termini di competenza e cassa:
a) in aumento parte spesa: Capitolo di nuova
istituzione denominato “Contributo straordinario alla Provincia di L’Aquila”,
Titolo 2, Missione 10, Programma 05, per euro 100.000,00;
b) in aumento parte entrata: Titolo 3,
Tipologia 100, Categoria 03, capitolo 32107/2 “Canoni e proventi per l’utilizzo
del demanio idrico a seguito di accertamento e controllo” per euro 100.000,00.
Art. 12
(Contributo straordinario in favore del CIAPI)
1. L’articolo 12 della legge regionale 5
febbraio 2018, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2018)) è sostituito dal seguente:
“Art.
12
(Contributo
straordinario in favore del CIAPI)
1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire
la continuità e l’implementazione delle attività di formazione professionale
nell’ambito dei Servizi Pubblici d’Istruzione, concede per l’esercizio
finanziario 2018 un contributo straordinario all’associazione CIAPI di euro
600.000,00 nel rispetto del Paragrafo 2.5, punto 29, della Comunicazione CE
2016/C 262/01.
2. Nel rispetto della normativa europea in
materia di aiuti di Stato, il CIAPI, compatibilmente con le proprie
disposizioni statutarie in materia di bilancio, adotta un regime di contabilità
separata per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3. Ai fini della copertura finanziaria di
cui al comma 1, al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 della Regione
Abruzzo, sono apportate, per l’esercizio finanziario 2018, le seguenti
variazioni in termini di competenza e cassa:
a) in aumento: Titolo 1, Programma 02,
Missione 15, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato “Contributo
straordinario CIAPI” per euro 600.000,00;
b) in diminuzione: Titolo 1, Programma 01,
Missione 20, capitolo di spesa 321930 - art. 1, e capitolo di spesa 321940 -
art. 1, per euro 600.000,00.”.
Art. 13
(Modifiche all’articolo 1 della legge
regionale approvata con Verbale di Consiglio regionale n. 109/3 del 12.6.2018)
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge
regionale “Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Centro –
Istituzione fondo di rotazione”, approvata con Verbale di Consiglio regionale
n. 109/3 del 12.6.2018, la parola “canoni” è sostituita con la parola
“tributi”.
2. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge
regionale approvata con Verbale di Consiglio regionale n. 109/3 del 12.6.2018,
è sostituito con il seguente:
“3. L’utilizzo del fondo di rotazione è
vincolato al contenimento del tributo relativo al beneficio irriguo dovuto dai
proprietari consorziati e trova applicazione con il primo avviso di pagamento
emesso dal Consorzio di Bonifica Centro dopo l’effettiva erogazione del
fondo.”.
Art. 14
(Modifiche alla l.r.
96/1996)
1. All’articolo 36 della legge regionale 25
ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di
locazione) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis le parole “31 ottobre
2016” sono sostituite con le seguenti: “30 aprile 2018”;
b) alla lettera a) del comma 4 le parole “31
ottobre 2016” sono sostituite con le seguenti: “30 aprile 2018”.
Art. 15
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 23 luglio 2018
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso