E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Modifiche all’articolo 2 della L.R.
96/1996)
1. Al primo comma dell’articolo 2 della
legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei
relativi canoni di locazione), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) è sostituita dalla
seguente:
“a)
cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da
almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della
normativa statale in materia di immigrazione;”;
b) alla lettera b), le parole “nel Comune o
in uno dei Comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando
di concorso” sono sostituite dalle seguenti: “da almeno cinque anni nel bacino
di utenza cui appartiene il Comune che emana il bando”;
c) dopo la lettera b) è inserita la
seguente:
“b bis) non
avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando,
a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non
colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore a cinque
anni;”;
d) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
“g bis) non
avere riportato, l’intestatario della domanda di assegnazione e/o uno dei
componenti del suo nucleo familiare, condanne penali passate in giudicato, nel
periodo precedente alla data di presentazione della domanda di assegnazione,
per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di
procedura penale, dall’articolo 73, comma 5, del Testo unico emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della
prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico
di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.”.
2. Alla fine del quarto comma dell’articolo
2 della L.R. 96/1996, sono inserite le seguenti parole: “ed idonea
documentazione occorrente per l’attestazione della convivenza”.
3. Al quinto comma dell’articolo 2 della L.R.
96/1996, le parole “alle precedenti lettere c), d), e), g)” sono sostituite
dalle seguenti: “alle lettere b bis), c), d) e), g) e g bis) del primo comma”.
Art. 2
(Integrazione all’articolo 5 della L.R. 96/1996)
1. All’articolo 5 della L.R. 96/1996, dopo
il quarto comma, è inserito il seguente:
“4 bis. Le
dichiarazioni concernenti l’assenza delle condizioni ostative di cui alla
lettera g bis) dell’articolo 2 devono essere corredate da idonea documentazione
occorrente per l’attestazione delle medesime dichiarazioni.”.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 34 della L.R. 96/1996)
1. Al primo comma dell’articolo 34 della L.R.
96/1996, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
“c) o altro
componente del nucleo familiare o comunque coabitante abbia adibito l’alloggio
e/o le zone limitrofe quali pertinenze di quest’ultimo ad attività illecite,
rilevate in flagranza di reato;”
b) dopo la lettera e bis), sono inserite le
seguenti:
“e ter) e/o
uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all’assegnazione,
abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti
dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale,
dell’articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r.
309/1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della
prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico
di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite;
e quater)
abbia ospitato stabilmente presso l’alloggio uno o più soggetti colti in
flagranza di reato, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis
e/o 380 del codice di procedura penale, dell’articolo 73, comma 5, del Testo Unico
approvato con d.p.r. 309/1990, nonché per i reati di
usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo,
detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro
proveniente da attività illecite.”.
Art. 4
(Integrazione della L.R. 96/1996)
1. Dopo l’articolo 36 della L.R. 96/1996, è
inserito il seguente:
“Art. 36 bis
Disciplina
della somministrazione dei servizi di utenze nelle occupazioni illegali non
sanabili
1. Le ATER ed i Comuni proprietari di alloggi
ERP stipulano convenzioni con le società erogatrici al fine di prevenire e
disciplinare la somministrazione di luce, gas e acqua negli alloggi occupati
abusivamente. A tal fine, con delibera della Giunta regionale, è approvato lo
schema tipo di convenzione che prevede, in particolare:
a) obbligo per le società erogatrici di
richiedere all’atto della stipula del contratto la documentazione comprovante
la regolare assegnazione dell’alloggio;
b) divieto per le società erogatrici di
stipulare contratti con soggetti sprovvisti del titolo di assegnazione;
c) interruzione del servizio nei casi
accertati di occupazioni abusive.”.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta maggiori
spese o minori entrate a carico della Regione Abruzzo.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 23 luglio 2018
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso