Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Centro – Istituzione fondo di rotazione.

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Istituzione fondo di rotazione in favore del Consorzio di Bonifica Centro)

 

1.       Al fine di sopperire alle difficoltà economiche che hanno indotto il Consorzio di Bonifica Centro a disporre, con deliberazione del commissario straordinario n. 251 del 22.11.2017, l’aumento dei canoni consortili ed al fine altresì di garantire l’effettiva erogazione dei servizi a tutti i proprietari terrieri ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Centro, con sede in Chieti, è istituito in favore del medesimo un fondo di rotazione di euro 700.000,00.

2.       L’erogazione è disposta dal competente Dipartimento della Giunta regionale, previa richiesta del Consorzio di Bonifica Centro corredata da una relazione sui servizi essenziali da garantire contenente un programma di restituzione, della durata massima di cinque anni.

3.       Per l’annualità 2018 è sospeso l’aumento medio del 40 per cento del canone consortile, introdotto con deliberazione del Commissario n. 251 del 22.11.2017, con obbligo a carico del Consorzio di procedere alla rideterminazione dei canoni di contribuenza.

4.       L’erogazione è concessa sotto forma di prestito da rimborsare a partire dall’anno 2019.

5.       Le risorse riversate dal Consorzio affluiscono al Bilancio della Regione per costituirne economie.

 

Art. 2

(Norma finanziaria)

 

1.       Per le finalità di cui all'articolo 1 sono istituiti, nel bilancio corrente, alla Missione 16, Programma 01, Titolo 3 il capitolo di spesa da denominare "Fondo rotativo per risanamento Consorzi di bonifica - erogazione somme" con una dotazione di euro 700.000,00, ed al Titolo 5, Tipologia 200, Categoria 06 il capitolo di entrata da denominare "Fondo rotativo per risanamento Consorzi di bonifica - reintroito somme" con una dotazione di euro 700.000,00.

2.       Il Commissario regionale, entro l’anno corrente e comunque prima dell’approvazione del rendiconto finanziario della Regione Abruzzo, trasmette alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della presente legge. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni sulle attività intraprese per migliorare la gestione del Consorzio, in riferimento al contenimento dei costi di gestione, manutenzione e custodia delle opere e degli impianti di bonifica, al miglioramento della qualità della gestione della fatturazione e riscossione dei canoni e alle azioni messe in campo per scongiurare possibili aumenti nel futuro.

3.       In sede di erogazione il Dipartimento competente in materia di agricoltura dispone contestualmente l’impegno di spesa per l’erogazione del sostegno finanziario e l’accertamento dell’entrata per la contabilizzazione del credito verso il Consorzio di Bonifica debitore.

4.       Il Consorzio di Bonifica Centro procede alla contabilizzazione nel proprio bilancio del prestito concesso accendendo il debito verso la Regione Abruzzo e contabilizzandone i progressivi rimborsi.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1.       La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 23 luglio 2018

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso