E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Istituzione fondo di rotazione in
favore del Consorzio di Bonifica Centro)
1. Al fine di sopperire alle difficoltà
economiche che hanno indotto il Consorzio di Bonifica Centro a disporre, con
deliberazione del commissario straordinario n. 251 del 22.11.2017, l’aumento
dei canoni consortili ed al fine altresì di garantire l’effettiva erogazione
dei servizi a tutti i proprietari terrieri ricadenti nel comprensorio del
Consorzio di Bonifica Centro, con sede in Chieti, è istituito in favore del
medesimo un fondo di rotazione di euro 700.000,00.
2. L’erogazione è disposta dal competente
Dipartimento della Giunta regionale, previa richiesta del Consorzio di Bonifica
Centro corredata da una relazione sui servizi essenziali da garantire
contenente un programma di restituzione, della durata massima di cinque anni.
3. Per l’annualità 2018 è sospeso l’aumento
medio del 40 per cento del canone consortile, introdotto con deliberazione del
Commissario n. 251 del 22.11.2017, con obbligo a carico del Consorzio di
procedere alla rideterminazione dei canoni di contribuenza.
4. L’erogazione è concessa sotto forma di
prestito da rimborsare a partire dall’anno 2019.
5. Le risorse riversate dal Consorzio
affluiscono al Bilancio della Regione per costituirne economie.
Art. 2
(Norma finanziaria)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1
sono istituiti, nel bilancio corrente, alla Missione 16, Programma 01, Titolo 3
il capitolo di spesa da denominare "Fondo rotativo per risanamento
Consorzi di bonifica - erogazione somme" con una dotazione di euro 700.000,00,
ed al Titolo 5, Tipologia 200, Categoria 06 il capitolo di entrata da
denominare "Fondo rotativo per risanamento Consorzi di bonifica - reintroito somme" con una dotazione di euro
700.000,00.
2. Il Commissario regionale, entro l’anno
corrente e comunque prima dell’approvazione del rendiconto finanziario della
Regione Abruzzo, trasmette alla Giunta regionale una relazione sullo stato di
attuazione e sull’efficacia della presente legge. In particolare la relazione
dovrà contenere dati e informazioni sulle attività intraprese per migliorare la
gestione del Consorzio, in riferimento al contenimento dei costi di gestione,
manutenzione e custodia delle opere e degli impianti di bonifica, al
miglioramento della qualità della gestione della fatturazione e riscossione dei
canoni e alle azioni messe in campo per scongiurare possibili aumenti nel
futuro.
3. In sede di erogazione il Dipartimento
competente in materia di agricoltura dispone contestualmente l’impegno di spesa
per l’erogazione del sostegno finanziario e l’accertamento dell’entrata per la
contabilizzazione del credito verso il Consorzio di Bonifica debitore.
4. Il Consorzio di Bonifica Centro procede
alla contabilizzazione nel proprio bilancio del prestito concesso accendendo il
debito verso la Regione Abruzzo e contabilizzandone i progressivi rimborsi.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 23 luglio 2018
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso