E ne dispone la pubblicazione sul
bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Disposizioni urgenti di protezione
civile per il sostegno finanziario delle attività anti incendio boschivo)
1. Al fine di garantire la copertura degli
oneri delle attività A.I.B. (Anti Incendio Boschivo) è autorizzata per l’anno
2018 la spesa di euro 1.700.000,00 cui si fa fronte con le risorse di apposito
e nuovo stanziamento istituito nello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale 2018-2020, alla Missione 11 "Soccorso civile”,
Programma 01 "Sistema di protezione civile ”, Titolo 1 "Spese
correnti".
2. Ai fini della copertura della spesa di
cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018-2020 è apportata, per l’anno
2018, la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
a) in aumento parte Spesa: Titolo 1,
Missione 11, Programma 01, per euro 1.700.000,00 dello stanziamento di nuova
istituzione;
b) in aumento parte Entrata: Titolo 3,
Tipologia 100, Categoria 03, capitolo 32107/2 “Canoni e proventi per l’utilizzo
del demanio idrico a seguito di accertamento e controllo” per euro 1.700.000,00.
3. Per le annualità successive al 2018, gli
oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge trovano
copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento del Titolo 1, Missione 11,
Programma 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio, ai sensi
dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 2
(Modifiche alla l.r.
7/2003)
1. Dopo il comma 8-quater dell’articolo 93
della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione
Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), inserire il seguente:
“8-quinquies.
Per l’anno 2018, ogni eventuale maggiore introito nei capitoli di entrata 32107
e 32109 rispetto a quanto stabilito nel bilancio di previsione dell’annualità
in corso, viene ripartito secondo le modalità stabilite al comma 8-ter del
presente articolo, al fine di ottimizzare le attività da esso finanziate.”.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 16 luglio 2018
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso