Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Modifica all’articolo 7 della L.R. 9/2013)

 

1.       Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:

"1. Ogni elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed un voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui vota; inoltre ha facoltà di attribuire una o due preferenze con le modalità stabilite dalla presente legge.".

 

Art. 2

(Modifica all’articolo 8 della L.R. 9/2013)

 

1.       Il comma 1 dell’articolo 8 della L.R. 9/2013 è sostituito dal seguente:

"1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione di una o due preferenze ai sensi dell’articolo 9, comma 1. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.".

 

Art. 3

(Modifica all’articolo 9 della L.R. 9/2013)

 

1.       Il comma 1 dell’articolo 9 della L.R. 9/2013 è sostituito dal seguente:

"1. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno o due dei candidati presenti nella medesima lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.".

 

Art. 4

(Sostituzione allegati alla L.R. 9/2013)

 

1.       L’Allegato 2 alla L.R. 9/2013 è sostituito dall’Allegato 1 alla presente legge.

2.       L’Allegato 4 alla L.R. 9/2013 è sostituito dall’Allegato 2 alla presente legge.

 

Art. 5

(Entrata in vigore)

 

1.       La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 


 

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 16 luglio 2018

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso