E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Modifica all’articolo 7 della L.R.
9/2013)
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge
regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e
del Presidente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:
"1. Ogni
elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di
Presidente della Giunta regionale ed un voto a favore di una lista nella circoscrizione
in cui vota; inoltre ha facoltà di attribuire una o due preferenze con le
modalità stabilite dalla presente legge.".
Art. 2
(Modifica all’articolo 8 della L.R. 9/2013)
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della L.R. 9/2013
è sostituito dal seguente:
"1. La
votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta
regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito
rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale affiancato,
sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione di una o
due preferenze ai sensi dell’articolo 9, comma 1. Alla destra di tale
rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta
collegato. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato
Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.".
Art. 3
(Modifica all’articolo 9 della L.R. 9/2013)
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della L.R. 9/2013
è sostituito dal seguente:
"1.
L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando
un segno nel relativo rettangolo o esprimendo uno o due voti di preferenza,
scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno o due dei candidati
presenti nella medesima lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse
devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena
l'annullamento della seconda preferenza.".
Art. 4
(Sostituzione allegati alla L.R. 9/2013)
1. L’Allegato 2 alla L.R. 9/2013 è
sostituito dall’Allegato 1 alla presente legge.
2. L’Allegato 4 alla L.R. 9/2013 è
sostituito dall’Allegato 2 alla presente legge.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 16 luglio 2018
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso