Disposizioni in materia sanitaria.

 

 

Art. 1

(Disposizioni in materia di sanità convenzionata)

 

1.           Fino all’approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 398 del 18 luglio 2017, l’indennità aggiuntiva di cui al Capo II art. 13, comma 1, dell’Accordo Integrativo Regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 916 del 9 agosto 2006, è confermata in quanto correlata allo svolgimento della attività di Continuità Assistenziale a garanzia del miglioramento dei servizi ai cittadini e dell’integrazione tra professionisti operanti nel settore delle prestazioni assistenziali della Medicina Convenzionata.

2.           Nel rispetto delle competenze assegnate ai medici di Continuità Assistenziale ed in linea con gli obiettivi posti dall’art. 67 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 e s.m.i. e dei Principi Generali di cui all’art. 14, comma 9, dell’Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 e s.m.i., l’indennità di cui al comma 1 si intende finalizzata alla remunerazione delle particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà in cui vengono rese le prestazioni sanitarie al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e del contributo offerto, anche in termini di disponibilità, allo svolgimento di tutte le attività, essendo prioritariamente orientate, in coerenza con l’impianto generale dell’Accordo Collettivo Nazionale vigente, a promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della Medicina Generale e a garantire migliori standard qualitativi delle prestazioni sanitarie.

 

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

 

1.           La presente legge non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1.           La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 18 Giugno 2018

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso