Art. 1
(Modifiche all’art.
4 della l.r. 28/2017)
1.
Il
comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 7 aprile 2017, n. 28 (Gestione
della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) è abrogato.
2.
Al
comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 28/2017 le parole
"Il riconoscimento della personalità giuridica è disposto a favore
delle" sono sostituite dalle seguenti: "Sono riconosciute agli
effetti della presente legge le".
Art. 2
(Integrazione
all’art. 16 della l.r. 28/2017)
1.
Al
comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 28/2017 sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque nell’ambito degli aiuti
previsti in regime de minimis".
Art. 3
(Integrazioni
all’art. 20 della l.r. 28/2017)
1.
Al
comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 28/2017 sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nelle attività di controllo la
ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale è esibita
unitamente ad un documento d’identità valido.".
2.
Al
comma 12 dell’articolo 20 della l.r. 28/2017 sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono, inoltre, esentati dalla
frequenza del corso i pescatori che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno
di età.".
Art. 4
(Modifiche ed
integrazioni all’art. 21 della l.r. 28/2017)
1.
Al
comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 28/2017 le parole
"minori con età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni non
compiuti" sono sostituite dalle seguenti: "per i minori di età".
2.
Dopo
il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 28/2017 è
inserito il seguente:
"1 bis. Per i minori con età compresa
tra i quattordici ed i diciotto anni non compiuti, il tesserino segnacatture può essere richiesto previo assenso di chi
esercita la potestà genitoriale o la tutela.".
Art. 5
(Modifiche ed
integrazioni all’art. 24 della l.r. 28/2017)
1.
Il
comma 9 dell’articolo 24 della l.r. 28/2017 è
sostituito dal seguente:
"9. E’ vietato pescare ad una
distanza inferiore a trenta metri dai ponti e dai relativi manufatti.".
2.
Dopo
il comma 9 dell’articolo 24 è inserito il seguente:
"9 bis. E’ vietato pescare ad una
distanza inferiore a dieci metri dalle opere idrauliche a servizio delle
derivazioni idroelettriche come: scale di risalita per i pesci, dighe,
sbarramenti fluviali, opere di prese, sgrigliatori, canali di adduzione.".
Art. 6
(Integrazione
all’art. 25 della l.r. 28/2017)
1.
Al
comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 28/2017 dopo la
lettera i) è aggiunta la seguente:
"i bis) cefalo cm 20.".
Art. 7
(Integrazione
all’art. 27 della l.r. 28/2017)
1.
Dopo
il comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 28/2017 è
aggiunto il seguente:
"4 bis. Ai sensi dell’articolo 11 del
Regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio del 29 aprile 1997 che istituisce
misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, è vietato a
qualsiasi imbarcazione tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o
diverse reti da posta derivanti, la cui lunghezza individuale o addizionata sia
superiore a 2,5 chilometri.".
Art. 8
(Sostituzione
dell’art. 30 della l.r. 28/2017)
1.
L’articolo
30 della l.r. 28/2017 è sostituito dal seguente:
"Art. 30
(Sanzioni)
1.
Le
infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di
carattere penale e tributario previste dalle normative vigenti, sono soggette
alle seguenti sanzioni amministrative:
a)
da euro 200,00 a euro 1.000,00 per
chiunque esercita la pesca senza la ricevuta del versamento della tassa di
concessione regionale;
b)
da euro 50,00 a euro 300,00 per chi
esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino segna catture o senza aver
preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo e le altre
disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 8;
c)
da euro 500,00 a euro 3.000,00 per
chi esercita la pesca con modalità e tecniche vietate ai sensi dell'articolo
28, commi 1, 2, 3, 4 e 5;
d)
da euro 20,00 a euro 60,00 per ogni
pesce pescato in violazione della disposizione di cui all' articolo 25;
e)
da euro 50,00 a euro 300,00 per la
pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca, di uso civico od in acque
soggette a concessioni amministrative in mancanza di permesso rilasciato dal
titolare o dal concessionario;
f)
da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per
le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 1, 2, 3 e 4; oltre alle sanzioni penali
e al risarcimento del danno, è disposta dalla Regione la preclusione
all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni;
g)
da euro 100,00 a euro 500,00 per le
violazioni delle disposizioni di cui: alle linee guida adottate ai sensi
dell’articolo 10, al provvedimento dirigenziale previsto nell’articolo 7, comma 4, al calendario ittico di cui
all’articolo 9 e alle modalità di pesca notturna dell’anguilla e per il carp-fishing di cui all’articolo 24, comma 18;
h)
da euro 100,00 a euro 500,00 per le
violazioni alle disposizioni relative alle zone a regolamentazione particolare;
i)
da euro 500,00 a euro 3.000,00 per
chiunque, in possesso di licenza di pesca professionale, pesca utilizzando
attrezzi non consentiti o con modalità o tempi diversi da quelli previsti;
j)
da euro 500,00 a euro 3.000,00 per
chiunque, in possesso di licenza di pesca professionale, pesca in acque non
destinate alla pesca professionale;
k)
da euro 500,00 a euro 3.000,00 per
qualsiasi semina o immissione di materiale ittico non autorizzata dalla Regione;
la sanzione è raddoppiata se la semina non autorizzata riguarda specie ittiche
non autoctone;
l)
da euro 100,00 a euro 500,00 per il
rilascio nelle acque del reticolo idrografico regionale di ogni esemplare
catturato appartenente alle specie alloctone che necessitano di interventi di
eradicazione riportate nelle Linee guida di cui all'articolo 10;
m)
da euro 500,00 a euro 3.000,00 per
chiunque esercita, senza autorizzazione, l'allevamento di idrofauna
a scopo di ripopolamento;
n)
da euro 100,00 a euro 500,00 per chi
pesca le specie ittiche fuori dai periodi consentiti dall'articolo 26;
o)
da euro 300,00 a euro 2.000,00 per le
infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 5 e 6;
p)
da euro 500,00 a euro 3.000,00 per le
infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 7 e 8;
q)
da euro 100,00 a euro 600,00 per le
infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, comma 9;
r)
da euro 500,00 a euro 3.000,00 per le
infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 10 e 11;
s)
da euro 200,00 a euro 2.000,00 per le
infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 12, 13 e
14;
t)
da euro 200,00 a euro 2.000,00 per le
infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 15, 16 e
17;
u)
da euro 200,00 a euro 2.000,00 per
chi esercita la pesca senza aver effettuato il corso di cui all'articolo 20,
comma 3;
v)
da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la
mancata registrazione dei laghetti di pesca sportiva presso il Servizio
Sanitario Regionale;
w)
da euro 100,00 a euro 600,00 per chi
esercita la pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca
e' vietata;
x)
da euro 100,00 a euro 300,00 per il
soggetto organizzatore di attività agonistiche nel caso di inosservanza di
disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo;
y)
da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la
mancata ottemperanza alle disposizioni disciplinate dall’articolo 13, comma 9;
z)
da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la
mancata ottemperanza alle disposizioni disciplinate dall'articolo 15, comma 4.
2.
La
Regione introita le somme derivanti dalle sanzioni amministrative ed impiega
tali somme per la tutela, la gestione del patrimonio ittico, il ripopolamento,
la vigilanza e la realizzazione di corsi di formazione necessari alla
presentazione alla Regione dell'istanza per l'esercizio dell'attività di pesca
dilettantistico-sportiva di cui all'articolo 20.".
Art. 9
(Disposizioni
finanziarie)
1.
Dall’attuazione
della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
regionale.
Art. 10
(Entrata in vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 08 Giugno 2018
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso