IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la legge 1766/27, nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato
con R.D. n. 332/28;
VISTO
il D.P.R. n. 616/77;
VISTA
la L.R. n. 25/88;
VISTA
la L.R. n. 68/99 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO
il D.P.G.R. n.133 del 19/12/2011 con il quale si sono legittimate nel possesso
con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Archi (CH) a
favore di n. 22 ditte indicate nell’Allegato “A” elenco n.18 rettificato in
data 02/12/2011 e formato da n.6 facciate;
DATO
ATTO che con Determinazione
Dirigenziale n. DPD028/45 del 21/03/2018 il Dirigente del Servizio Affari
Dipartimentali ha rettificato la Determina Dirigenziale n. DH31/647/Usi Civici
del 05/12/2011 allegata al D.P.G.R. sopra richiamato;
VISTO
l’allegato “A” elenco n. 18 rettificato il 01/03/2018, allegato alla
Determinazione Dirigenziale sopra richiamata, dal quale si evince la ditta Di
Stefano Grazia iscritta al n. d’ordine 13 che ha richiesto la legittimazione
con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da
corrispondere al Comune di Archi (CH), oltre alle 10 annualità pregresse nonché
l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO
che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico della ditta Di Stefano Grazia iscritta al n.
d’ordine 13, indicata nell’allegato “A” elenco n. 18 rettificato il 01/03/2018
sopra richiamato;
VISTA
la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori di riferimento) e 3
(legittimazione ed affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. 6/2005;
RITENUTO
che sussistono le condizioni per concedere l’istituto della legittimazione e
contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a
favore della ditta Di Stefano Grazia iscritta al n. d’ordine 13, di cui al più
volte citato allegato “A” elenco n. 18 rettificato il 01/03/2018;
DATO
ATTO che il Direttore del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ha espresso parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla
legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
1.
di rettificare parzialmente il
D.P.G.R. n.133 del 19/12/2011 legittimando nel possesso con contestuale
affrancazione le terre civiche site nel Comune di Archi (CH) a favore di n. 1
ditta Di Stefano Grazia iscritta al n. d’ordine 13, indicata nell’allegato “A”
elenco n. 18 rettificato il 01/03/2018, formato da n.6 facciate e allegato alla
Determinazione Dirigenziale DPD028/45 del 21/03/2018, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2.
è fatto obbligo al Comune di
Archi di riscuotere tempestivamente i canoni come indicati nel più volte citato
allegato “A”, elenco n. 18 rettificato il 01/03/2018, nonché di accordare
contestualmente l’affrancazione del canone di cui trattasi a favore della ditta
Di Stefano Grazia iscritta al n. d’ordine 13;
3.
il Comune è autorizzato
ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99
alle ditte che ne avranno fatto richiesta e che ne abbiano diritto;
4.
è fatto obbligo al Comune di
reinvestire il capitale di affranco introitato in conseguenza dell’attuazione
del presente decreto ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.3/98;
5.
la validità ed efficacia
del presente decreto di legittimazione è espressamente condizionata
all’avvenuto pagamento, da parte dei beneficiari, di tutte le somme da esso
dovute al Comune e dall’espletamento delle necessarie formalità di
intestazione. Trascorso il termine perentorio di giorni 180 (centottanta)
decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto ai beneficiari
senza che siano state completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione e trascrizione presso i competenti registri
pubblici, il presente decreto decadrà automaticamente (per il solo beneficiario
inadempiente), ed i beni resteranno nella libera disponibilità del Comune, con
ogni conseguenza di reintegra contro il richiedente la legittimazione;
6.
al Comune è fatto
obbligo, trascorso il termine di 180 giorni di cui al precedente punto 5), di
trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Dipartimento Politiche dello
Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio Affari Dipartimentali – Ufficio Usi
Civici e Tratturi, formale comunicazione in ordine all’avvenuto adempimento, o
meno, delle condizioni imposte per il completamento della procedura e la
conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni privati;
7.
di ritenere valide tutte le
altre disposizioni previste dal D.P.G.R n° 133 del 19.12.2011;
8.
di pubblicare il presente
Decreto sul B.U.R.A.T.
Il presente decreto costituisce titolo
esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione
ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo,
registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n. 692.
Il presente decreto è adottato sulla
scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite
dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale.
Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse
risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la
non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni
fattuali, e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di
legittimazione verrà avviato, ai sensi di legge, da parte del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio Affari Dipartimentali
- Ufficio Usi Civici e Tratturi, partecipato procedimento di riesame per
l’accertamento della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso
decreto o parte di esso.
Il presente Decreto è definitivo e contro
di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro
sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione all’interessato ovvero
ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi
giorni dalla stessa data della comunicazione, o da quella della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso