IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la legge 1766/27, nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato
con R.D. n. 332/28;
VISTO
il D.P.R. n. 616/77;
VISTA
la L.R. n. 25/88;
VISTA
la L.R. n. 68/99 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO
ATTO che con Determinazione
Dirigenziale n. DPD028/52 del 23/03/2018 il Dirigente del Servizio Affari Dipartimentali del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ha approvato la
richiesta di legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site
nel Comune di Paglieta (CH);
VISTO
l’allegato “A” elenco n. 17
rettificato il 08/03/2018 allegato alla Determinazione
Dirigenziale sopra richiamata, dal quale si evincono le ditte che hanno
richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali
nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Paglieta (CH), oltre alle
10 annualità pregresse nonché l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO
che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico delle ditte indicate nell’allegato “A” elenco
n. 1[177] rettificato
il 08/03/2018 sopra richiamato;
VISTA
la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori di riferimento) e 3
(legittimazione ed affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. 6/2005;
RITENUTO
che sussistono le condizioni per concedere l’istituto della legittimazione e
contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a
favore delle ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 17
rettificato il 08/03/2018;
DATO
ATTO che il Dirigente del Servizio
Affari Dipartimentali, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
1.
sono legittimate nel possesso
con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Paglieta (CH)
a favore di n. 10 ditte, indicate nell’allegato “A” elenco n. 17 rettificato in data 08/03/2018, formato da
n.2 facciate allegate alla Determinazione Dirigenziale DPD028/52 del
23/03/2018, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.
è fatto obbligo al Comune di
Paglieta di riscuotere tempestivamente i canoni come indicati nel più volte
citato allegato “A”, elenco n. 17
rettificato in data 08/03/2018, nonché di accordare contestualmente
l’affrancazione del canone di cui trattasi;
3.
Il
Comune è autorizzato ad applicare la riduzione
prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle ditte che ne avranno
fatta richiesta e che ne abbiano diritto;
4.
è fatto obbligo al Comune di
reinvestire il capitale di affranco introitato in conseguenza dell’attuazione
del presente decreto ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.3/98;
5.
la validità ed efficacia
del presente decreto di legittimazione è espressamente condizionata
all’avvenuto pagamento, da parte dei beneficiari, di tutte le somme da esso
dovute al Comune e dall’espletamento delle necessarie formalità di
intestazione. Trascorso il termine perentorio di giorni 180 (centottanta)
decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto ai beneficiari
senza che siano state completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione e trascrizione presso i competenti registri
pubblici, il presente decreto decadrà automaticamente (per il solo beneficiario
inadempiente), ed i beni resteranno nella libera disponibilità del Comune, con
ogni conseguenza di reintegra contro il richiedente la legittimazione;
6.
al Comune è fatto
obbligo, trascorso il termine di 180 giorni di cui al precedente punto 5), di
trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Dipartimento Politiche dello
Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio Affari Dipartimentali, Ufficio Usi
Civici e Tratturi, formale comunicazione in ordine all’avvenuto adempimento, o
meno, delle condizioni imposte per il completamento della procedura e la
conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni privati;
7.
di autorizzare il
Dirigente del Servizio Affari Dipartimentali, con proprie determinazioni, a rettificare
eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati personali o catastali
ed eventualmente integrare o stralciare particelle richieste in parte, per
intero o variate a seguito di accatastamenti e o variazioni catastali derivate
da frazionamenti.
8.
di pubblicare il presente Decreto
sul B.U.R.A.T.
Il
presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n.
692.
Il presente decreto è adottato sulla
scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite
dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale.
Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse
risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la
non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni
fattuali, e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di
legittimazione verrà avviato, ai sensi di legge, da parte del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, partecipato procedimento di
riesame per l’accertamento della conferma di validità, o invece di
annullamento, di esso decreto o parte di esso.
Il presente Decreto è definitivo e contro
di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro
sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione all’interessato ovvero
ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi
giorni dalla stessa data della comunicazione, o da quella della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso