IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. il
rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con
decorrenza dall‘ 01/11/2017 per uso di “Seminativo e fabbricato civile
abitazione “ a favore del Sig. Mincone Orlando nato il 12/08/1965 e residente a Scerni (CH) in C/da S. Giacomo 9,
a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al
successivo punto 5), della superficie di mq. 959 della zona del Tratturo
Lanciano – Cupello in Comune di Scerni
(CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 67 ,
la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune
qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi
della Legge 134/98 art. 5);
2. l’
ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione,
così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA
Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0295153/17
del 20.11.2017, è pari a euro € 133,50 ;
3. le
anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario
mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo
– Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’Aquila;
4. di
dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0295153/17 del
20/11/2017, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza
ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la
concessione medesima .
5. di
dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti
in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’
attenzione del privato concessionario che l’utilizzo dell’ area di cui alla
concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del
citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere
(art. 21 – 22);
- divieto di mutamento delle destinazione
del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare
entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a
mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della
locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. la
esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed
all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA0295153/17 del
20/11/2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM
22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di
disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la
pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell’Amministrazione
Regionale;
8. di
dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio
Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9. di
pubblicare la presente Determinazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
10. la presente
determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60
giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Maria Antonietta Fusco