IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. la
concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza
dall‘ 01.11.2017 per uso di seminativo
“a favore della Sig. Marchetti
Alessandro nato a L’Aquila il 12.06.1943 e residente a Roma in Via Paolo Emilio
71 , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al
successivo punto 5), della superficie di mq. 6.800 circa
delle zone del Tratturo L’Aquila
- Foggia in Comune di L’Aquila distinte
sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 270 , 271 e 272/parte
( Foglio n. 92 part. 1389 parte ) , la
suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune
qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi
della Legge 134/98 art. 5);
2. l’ammontare
del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda
istruttoria allegata alla nota dello
STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) n.
RA/0030697/18 del 02.02.2018 , è pari a
Euro 81,60;
3. le
anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario
mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo
– Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’Aquila;
4. di
dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) di notificare alla
ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0030697/18 del
02/02/2018, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza
ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la
concessione medesima;
5. di
dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ), in sede della notifica di cui al punto
precedente, di evidenziare all’attenzione del privato concessionario che
l’utilizzo dell’area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D. Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere
(art. 21 – 22);
- divieto di mutamento delle destinazione
del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare
entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a
mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della
locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
6. la
esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed
all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal
disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) n.
RA/0030697/18 del 02/02/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di
cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di
disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la
pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale;
8. di
dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio
Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9. di
pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo;
10. la
presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al
TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Maria Antonietta Fusco