IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. il
rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con
decorrenza dall‘ 01.11.2016 per uso di ” seminativo e autorimessa“ a favore dei
Sig.ri Sebastiani Giuseppe nato a L’Aquila (AQ) il 01/02/1949ed ivi residente a
Monticchio dell’Aquila n. 58, e Sebastiani Pietro nato a L’Aquila il 09/08/1944
e residente a Maestrino (PD) in Via C. Pisacane n. 20, a corpo e non a misura e
sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della
superficie di mq. 800 circa della zona del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune
di L’Aquila (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il
numero 205, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative
del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del
medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. l’ammontare
del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro €
134,69, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della
STA Abruzzo Ovest Avezzano sopra citata;
3. le
anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario
mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo
– Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’Aquila;
4. di
dare mandato allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) di notificare alla
ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0064882/18 del
06/03/2018, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza
ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la
concessione medesima .
5. di
dare mandato allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano, in sede della notifica di
cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato
concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere
(art. 21 – 22);
- divieto di mutamento delle destinazione
del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare
entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a
mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o
della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art.
90);
6. la
esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed
all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal
disciplinare allegato alla nota dello
STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) n. RA/0064882/18
del 06/03/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati
DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. di
disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la
pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale;
8. di
dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio
Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9. di
pubblicare la presente Determinazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
10. la
presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al
TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Maria Antonietta Fusco