IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. il
rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con
decorrenza dall‘ 01/11/2017 per uso di “ vigneto e oliveto “ a favore della
Sig.ra Centofanti Antonella nata a Ortona (CH)
il 06/06/1979 e residente a
Francavilla Al Mare (CH) in via Foro 104/B, a corpo e non a misura e sotto
l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie
di mq. 7.500 delle zone del Tratturo
L’Aquila - Foggia in Comune di Giuliano Teatino (CH) distinte sulla planimetria
generale delle concessioni con i numeri 543/A , 529/A e 532/A , la suddetta
concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area
tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge
134/98 art. 5);
2. l’
ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione,
così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA
Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0050208/18
del 20.02.2018, è pari a euro € 128,00 ;
3. le
anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario
mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo
– Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. di
dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0050208/18 del
20/02/2018, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza
ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la
concessione medesima .
5. di
dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti
in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’
attenzione del privato concessionario che l’utilizzo dell’ area di cui alla
concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del
citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere
(art. 21 – 22);
- divieto di mutamento delle destinazione
del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare
entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a
mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della
locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. la
esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed
all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA0050208/18 del
20/02/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM
22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di
disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la
pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale;
8. di
dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio
Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9. di
pubblicare la presente Determinazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
10. la
presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al
TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Maria Antonietta Fusco