IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. il
rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con
decorrenza dall‘ 01/11/2017 per uso di “Seminativo “ a favore dei Sig.ri Di Padre Giovannina nata il 13/10/1962 e Del Casale Nicola nato il
15.07.1957 e residenti a Vasto (CH) in via Valloncello 97, a corpo e non a
misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5),
della superficie di mq. 2.100 della zona del Tratturo L’Aquila - Foggia in
Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con
il numero 177/B3 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze
amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l’
ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione,
così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA
Abruzzo Sud di Chieti n. RA/03222128/17
del 19.12.2017, è pari a euro € 23,00 ;
3. le
anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario
mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo
– Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’Aquila;
4. di
dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria
il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione,
allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0322218/17 del 19/12/2017, per
l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto
delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
.
5. di
dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti
in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’
attenzione del privato concessionario che l’utilizzo dell’ area di cui alla
concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del
citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere
(art. 21 – 22);
- divieto di mutamento delle destinazione
del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare
entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a
mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della
locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. la
esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed
all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA0322218/17 del
19/12/2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM
22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di
disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la
pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale;
8. di
dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio
Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9. di
pubblicare la presente Determinazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
10. la
presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al
TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Maria Antonietta Fusco