IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della concessione
precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01/11/2017 per
uso di “Seminativo e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso
su terreno battuto “ a favore del Sig. Troiano Nicola nato il 14/09/1960 e residente a Vasto (CH) in via Buonanotte 5, a
corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo
punto 5), della superficie di mq. 13.000 delle zone del Tratturo L’Aquila -
Foggia in Comune di Vasto (CH) distinte sulla planimetria generale delle
concessioni con i numeri 338 e 339 , la suddetta concessione rientrerà nelle
competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita
al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2.
l’ ammontare del canone annuo
dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda
istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0295153/17 del 20.11.2017, è pari a
euro € 261,00 ;
3.
le anzidette somme dovute
devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c
postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul
Demanio Armentizio – 67100 L’Aquila;
4.
di dare mandato allo STA
Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente
provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota
dello STA medesimo n. RA/0295153/17 del 20/11/2017, per l’espletamento di tutti
gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5.
di dare mandato allo STA
Abruzzo Sud di Chieti in sede della
notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato
concessionario che l’utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004, in particolare:
-
obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
-
divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni
agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione;
-
immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di
ritrovamenti archeologici (art. 90).
6.
la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo
Sud di Chieti prot. RA0295153/17 del 20/11/2017 da parte del concessionario,
nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7.
di disporre, ai sensi degli
artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente
provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito
istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8.
di dare atto che il
responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile
dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9.
di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo ;
10.
la presente determinazione è
definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Maria Antonietta Fusco