Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili.

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Compartecipazione fondo per le borse di studio)

 

1.       La Regione, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 18 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6) e dell’articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto dell’11 ottobre 2017 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sui fabbisogni finanziari regionali, assegna per l’anno 2018 al Dipartimento della Giunta regionale competente una somma pari ad euro 720.000,00 al fine di dare copertura alla quota di compartecipazione di competenza della Regione pari al 40% dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale necessaria per la concessione delle borse di studio.

 

Art. 2

(Norma finanziaria)

 

1.       Alle spese di cui all’articolo 1, stimate in euro 720.000,00, si fa fronte, per l'anno 2018, con le risorse di apposito stanziamento denominato "Fondo in favore delle borse di studio agli studenti universitari", nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020, alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione Universitaria", Titolo 1 "Spese correnti", mediante la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo al bilancio regionale 2018-2020, esercizio 2018:

a)       in aumento parte Spesa: Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione Universitaria", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 720.000,00;

b)      in diminuzione parte Spesa: Missione 20 "Fondi da ripartire", Programma 03 "Altri Fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 720.000,00.

 

Art. 3

(Interventi inerenti manifestazioni sportive di livello internazionale)

 

1.       La Regione riconosce i grandi eventi sportivi internazionali organizzati dagli Enti e pertanto li sostiene con apposito atto di Giunta regionale che ne definisce modalità e utilizzo.

2.       Al fine di sostenere le iniziative sportive di livello internazionale, è autorizzata per l'anno 2018 la spesa ulteriore di euro 50.000,00 cui si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Sostegno ad iniziative sportive di carattere internazionale", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020, alla Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 01 "Spese correnti".

3.       Ai fini della copertura della spesa complessiva di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018-2020 è apportata per l'anno 2018 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a)       in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", per euro 50.000,00 dello stanziamento di Capitolo 91472/2 macroaggregato 04 "Trasferimento per iniziative sportive di carattere nazionale ed internazionale";

b)      in diminuzione parte Spesa: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi Istituzionali", Titolo 01 "Spese correnti", per euro 50.000,00.

 

Art. 4

(Integrazione alla l.r. 2/2018 e interpretazione autentica dell’articolo 40 della l.r. 55/2013)

 

1.             Dopo l'articolo 39 della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva) è inserito il seguente:

 

"Art. 39 bis

(Disposizioni di carattere eccezionale)

 

1.       In via eccezionale, solo per l’anno 2018, le domande di contributo di cui al Titolo I, Capo II e il programma di iniziative di cui al Titolo I, Capo VIII possono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

2.       In via eccezionale, solo per l’anno 2018, sono fatte salve le domande, anche se prodotte ai sensi della legge regionale 7 marzo 2000, n. 20 (Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva) e con la precedente modulistica, presentate a far data dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 marzo 2018; è fatta salva l’eventuale integrazione alla modulistica stessa su richiesta del Dipartimento competente della Giunta regionale.".

2.       Il comma 4 dell’articolo 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)) è da intendersi nel senso che l’organizzazione diretta degli eventi, da parte della Regione, non necessariamente si esplica attraverso attività di organizzazione e gestione dell’evento o fasi di esso, bensì può essere realizzata attraverso l’adesione ad un programma proposto da altri enti pubblici e privati senza scopo di lucro, che in tal modo acquista carattere di evento proprio, anche mediante la sola erogazione di un contributo a parziale o totale copertura del costo complessivo delle attività.

 

Art. 5

(Entrata in vigore)

 

1.       La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 22 maggio 2018

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso