E
ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art.
1
(Compartecipazione
fondo per le borse di studio)
1. La Regione, in attuazione di quanto
disposto dall’articolo 18 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, (Revisione della
normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei
collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega
prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi
stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6) e dell’articolo 1, comma 4,
lettera c) del decreto dell’11 ottobre 2017 del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze sui fabbisogni finanziari regionali, assegna per
l’anno 2018 al Dipartimento della Giunta regionale competente una somma pari ad
euro 720.000,00 al fine di dare copertura alla quota di compartecipazione di
competenza della Regione pari al 40% dell'assegnazione relativa al fondo
integrativo statale necessaria per la concessione delle borse di studio.
Art.
2
(Norma
finanziaria)
1. Alle spese di cui all’articolo 1, stimate
in euro 720.000,00, si fa fronte, per l'anno 2018, con le risorse di apposito
stanziamento denominato "Fondo in favore delle borse di studio agli
studenti universitari", nello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale 2018-2020, alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo
studio", Programma 04 "Istruzione Universitaria", Titolo 1
"Spese correnti", mediante la seguente variazione per competenza e
cassa di uguale importo al bilancio regionale 2018-2020, esercizio 2018:
a) in aumento parte Spesa: Missione 04
"Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione
Universitaria", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 720.000,00;
b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20
"Fondi da ripartire", Programma 03 "Altri Fondi", Titolo 1
"Spese correnti", per euro 720.000,00.
Art.
3
(Interventi
inerenti manifestazioni sportive di livello internazionale)
1. La Regione riconosce i grandi eventi
sportivi internazionali organizzati dagli Enti e pertanto li sostiene con
apposito atto di Giunta regionale che ne definisce modalità e utilizzo.
2. Al fine di sostenere le iniziative
sportive di livello internazionale, è autorizzata per l'anno 2018 la spesa
ulteriore di euro 50.000,00 cui si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo
stanziamento denominato "Sostegno ad iniziative sportive di carattere
internazionale", istituito nello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale 2018-2020, alla Missione 6 "Politiche giovanili, sport
e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 01
"Spese correnti".
3. Ai fini della copertura della spesa
complessiva di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018-2020 è apportata
per l'anno 2018 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale
importo:
a) in aumento parte Spesa: Titolo 1,
Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01
"Sport e tempo libero", per euro 50.000,00 dello stanziamento di
Capitolo 91472/2 macroaggregato 04
"Trasferimento per iniziative sportive di carattere nazionale ed
internazionale";
b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01
"Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01
"Organi Istituzionali", Titolo 01 "Spese correnti", per
euro 50.000,00.
Art.
4
(Integrazione
alla l.r. 2/2018 e interpretazione autentica
dell’articolo 40 della l.r. 55/2013)
1.
Dopo
l'articolo 39 della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in
materia di sport ed impiantistica sportiva) è inserito il seguente:
"Art.
39 bis
(Disposizioni
di carattere eccezionale)
1. In via eccezionale, solo per l’anno 2018,
le domande di contributo di cui al Titolo I, Capo II e il programma di
iniziative di cui al Titolo I, Capo VIII possono essere presentate entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
2. In via eccezionale, solo per l’anno 2018,
sono fatte salve le domande, anche se prodotte ai sensi della legge regionale 7
marzo 2000, n. 20 (Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva) e
con la precedente modulistica, presentate a far data dal 1° gennaio 2018 e fino
al 31 marzo 2018; è fatta salva l’eventuale integrazione alla modulistica
stessa su richiesta del Dipartimento competente della Giunta regionale.".
2. Il comma 4 dell’articolo 40 della legge
regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e
disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza,
Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la
concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)) è da intendersi nel
senso che l’organizzazione diretta degli eventi, da parte della Regione, non
necessariamente si esplica attraverso attività di organizzazione e gestione
dell’evento o fasi di esso, bensì può essere realizzata attraverso l’adesione
ad un programma proposto da altri enti pubblici e privati senza scopo di lucro,
che in tal modo acquista carattere di evento proprio, anche mediante la sola
erogazione di un contributo a parziale o totale copertura del costo complessivo
delle attività.
Art.
5
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 22 maggio 2018
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso