E ne dispone la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art.
1
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo riconosce e promuove,
nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica regionale, le
Associazioni Pro Loco e loro consorzi come associazioni di volontariato, che
hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione dei servizi, delle
realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, sociali e gastronomiche
delle località su cui operano.
2. Per favorire il perseguimento delle
finalità indicate nel comma 1, è istituito l’Albo Regionale delle Associazioni
Pro Loco.
3. La Regione Abruzzo, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera p) della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega
al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale), riconosce il Comitato regionale
abruzzese dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (UNPLI) e le sue strutture
sub-regionali come reti associative di secondo livello, intese quali
organizzazioni che associano enti del terzo settore, anche allo scopo di
accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali,
concorrendo in via diretta alla promozione turistica del territorio ed alle
attività di accoglienza turistica.
4. Il Comitato regionale UNPLI Abruzzo,
pertanto, può essere destinatario di contributi diretti per la sua attività,
oltre che per progetti di rilievo sovracomunale, provinciale e regionale.
5. La Regione Abruzzo può assegnare al
Comitato regionale UNPLI Abruzzo ed alle sue strutture sub-regionali di secondo
livello, un contributo annuo rivalutabile, da iscriversi in apposito capitolo
di bilancio oltre a fornire beni mobili e immobili anche in comodato gratuito
nonché supporto materiale e logistico anche in comodato gratuito, per lo
svolgimento delle attività istituzionali e turistiche.
6. La Regione svolge le funzioni di
vigilanza e controllo di cui all’articolo 5 e comunque connesse al necessario
aggiornamento dell’Albo regionale.
7. Al fine di rendere coerente la
concessione di contributi destinati alle Associazioni Pro Loco o a consorzi di
cui facciano parte le Pro Loco con l'organizzazione e la programmazione
turistica regionale è istituito un Tavolo tecnico di coordinamento e confronto
fra la Regione Abruzzo ed il Comitato regionale UNPLI Abruzzo.
Art.
2
(Compiti
e obiettivi delle Associazioni Pro Loco)
1. Le Associazioni Pro Loco sono
associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro che svolgono
attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale
che si propongono i seguenti obiettivi:
a) svolgere una fattiva opera per
organizzare turisticamente le rispettive località, proponendo alle
amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e
tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze naturali e a valorizzare il
patrimonio culturale, artistico, storico-monumentale ed ambientale;
b) promuovere ed organizzare, anche in
collaborazione con gli enti pubblici o privati, iniziative finalizzate a
costituire richiami turistici e a rendere più piacevole e interessante il
soggiorno dei turisti e dei residenti, quali escursioni, visite guidate, mostre
e rassegne, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni storiche,
culturali, sportive ed enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale,
recupero ambientale, restauro di monumenti e gestione delle loro visite;
c) al fine di favorire una maggiore
valorizzazione dei beni culturali e promozione turistica del territorio di
competenza, i comuni, previa convenzione con le Associazioni Pro Loco, possono
attribuire alle stesse attività di promozione di riserve naturali, musei
culturali, storici, etno-antropologici, naturalistici
e marini;
d) nell’ambito di quanto riportato alla
lettera c), al fine di realizzare le azioni soprarichiamate, le Associazioni
Pro Loco possono gestire rifugi montani, case per ferie, ostelli, foresterie,
aree di sosta camper e di campeggio senza fini di lucro;
e) sviluppare il rispetto per gli ospiti e
per l'ambiente della località;
f) stimolare il miglioramento dei servizi di
accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed
extralberghiera;
g) collaborare con gli organi competenti per
il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico;
h) curare l'informazione e l'accoglienza dei
turisti anche con l'apertura di appositi uffici eventualmente in collaborazione
con altre associazioni e con enti, dandone opportuna comunicazione al Servizio
competente. Lo stesso con determinazione dirigenziale rilascia il nulla osta
con l’assegnazione della denominazione in funzione dei servizi offerti
dall’ufficio, inserendo l’ufficio nella rete informativa turistica regionale. Il
Servizio regionale oltre al nulla osta rilascia le linee guida e procedure
standard riferite al nuovo Sistema Informativo Regionale cui la Pro Loco deve
uniformarsi nella gestione delle attività di informazione e accoglienza
turistica;
i) promuovere e sviluppare attività nel
settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località,
quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e
realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo
svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della
comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di
emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi
scolastici.
2. In relazione a quanto previsto nel comma
1 lettera d), la normativa regionale di riferimento è quella prevista dalla
legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche
extralberghiere).
3. Le Associazioni Pro Loco partecipano a
pieno titolo, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e dai
propri statuti, alle attività di ricerca, ai gruppi di studio, alle commissioni
e comitati che operano nel campo del turismo o in settori a questo connessi,
nonché alla gestione delle istituzioni culturali e delle strutture turistiche a
natura pubblica.
Art.
3
(Statuti)
1. Le Pro Loco comunque costituite, sia con
atto pubblico che con scrittura privata registrata, per potersi iscrivere
all’albo di cui all'articolo 4, devono adottare uno statuto ispirato ai
seguenti principi:
a) la finalizzazione dei compiti
istituzionali al soddisfacimento prevalente degli interessi turistici della
collettività locale;
b) la configurazione giuridica della Pro Loco
come associazione senza scopo di lucro in base alla normativa vigente, avente
funzioni turistiche, sociali e culturali;
c) la partecipazione attiva e democratica
alla vita e alla gestione dell'associazione da parte di tutte le componenti
sociali, senza limiti di partecipazione per i cittadini residenti e non residenti
nella località, salvo quelli derivanti dall'inadempienza agli obblighi
associativi;
d) un'unica categoria di soci con identica
parità di diritti e di doveri, salvo quelli connessi alla minore età;
e) l'obbligo di rinnovare periodicamente e
su base democratica gli organi dell'associazione;
f) l'obbligo di inviare annualmente al
Servizio regionale competente il preventivo e la relativa relazione
programmatica entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il
preventivo si riferisce e il rendiconto delle spese sostenute e degli introiti
incamerati entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello considerato dal
rendiconto;
g) il principio dell'intrasmissibilità
del diritto di voto, con conseguente divieto di deleghe;
h) l’obbligo di adottare criteri ed idonee
forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci preventivi e dei rendiconti;
i) l'armonizzazione dell'attività
dell'associazione con quella svolta in materia turistica dalla Regione, dal
Comune, dagli Enti Parco, dalle DMC (Destination
Management Company) e PMC (Product Management Company), e dagli altri enti
locali in genere;
j) l’obbligo di comunicare al Sindaco del
Comune dove la Pro Loco opera copia della convocazione delle assemblee contenente
all’ordine del giorno: l’approvazione del bilancio preventivo, del programma
annuale delle attività e del bilancio consuntivo, con facoltà del Sindaco di
parteciparvi o di delegare altra persona che lo rappresenti e di esprimere il
proprio parere sugli argomenti in discussione, senza tuttavia avere diritto di
voto a meno che non ne faccia parte perché eletto;
k) la possibilità di presentare alla Regione
progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o
comprensoriale, per il parere consultivo del Tavolo tecnico di cui all'articolo
1, comma 7, con conseguente diritto da parte della Regione di controllare la
destinazione dei fondi eventualmente erogati e la compatibilità e inserimento
nel programma annuale di promozione turistica e della programmazione regionale;
l) la realizzazione di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera h);
m) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, tra i soci gli eventuali utili;
n) la destinazione dei beni della Pro Loco,
in caso di scioglimento, ad altra associazione avente analoghe finalità, che è
individuata dalla stessa Pro Loco, sentito anche il parere del Comitato
regionale UNPLI Abruzzo, prima del suo avvenuto scioglimento oppure, qualora
l'individuazione non vi sia stata, la destinazione dei beni a fini di utilità
sociale.
2. In relazione al comma 1, lettera n),
qualora la Pro Loco si sia sciolta senza individuare l’associazione alla quale
destinare i propri beni, la scelta della loro destinazione è effettuata con
provvedimento del Sindaco del Comune.
3. Le Associazioni Pro Loco che abbiano
operato modifiche statutarie, devono comunicare le modifiche stesse al Servizio
regionale competente per l’aggiornamento dei dati relativi all’Albo regionale.
Art.
4
(Albo
regionale)
1. La Regione provvede a tenere e aggiornare
l’Albo regionale delle Associazioni turistiche Pro Loco.
2. Il predetto Albo sostituisce ad ogni
effetto gli albi provinciali istituiti con legge regionale 18 agosto 2004, n.
30 (Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni pro-loco).
3. L'iscrizione all'Albo regionale
costituisce il riconoscimento ufficiale per le Pro Loco e condizione
indispensabile per l'assegnazione di contribuiti pubblici e per la designazione
dei rappresentanti del Tavolo tecnico di cui all’articolo 7.
4. Ai fini dell'iscrizione all'Albo
regionale, l'associazione Pro Loco interessata presenta apposita domanda al
Servizio regionale competente, utilizzando la modulistica predisposta dal
Servizio, corredata di copia conforme dell'atto costitutivo, dello statuto,
adottato nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 3 e purché ricorrano
le seguenti condizioni:
a) che l'associazione sia costituita in un
Comune dove non sia presente altra Pro Loco, salvo deroghe per particolari
motivi di carattere storico, ambientale, naturalistico, paesaggistico,
culturale, termale;
b) che la località dove la Pro Loco intende
operare disponga di un'adeguata attrezzatura turistica, sportiva e di servizi o
che, comunque, possieda valide premesse di sviluppo turistico;
c) che l'associazione abbia un numero di
almeno venti iscritti per una popolazione locale fino a cinquecento abitanti,
trenta iscritti per una popolazione locale fino a duemila abitanti, cinquanta
iscritti per una popolazione locale fino a cinquemila abitanti e non meno di
ottanta iscritti per una popolazione superiore ai cinquemila abitanti;
d) le disposizioni di cui alla lettera a) e
per un numero massimo di tre Pro Loco, non si applicano per i Comuni con
popolazione superiore a cinquantamila abitanti;
e) per la deroga alle disposizioni di cui
alla lettera a), per i Comuni con popolazione inferiore ai cinquantamila
abitanti, è necessario che l’istanza sia corredata da motivato parere del
Sindaco del Comune ove ha sede la Pro Loco.
5. La Regione dopo aver verificato che la
domanda è corredata dei requisiti previsti nel comma 4 e che lo statuto è
ispirato ai principi di cui all'articolo 3, con proprio provvedimento
dirigenziale da assumersi entro sessanta giorni dall'arrivo della domanda
stessa provvede all’iscrizione della Pro Loco all'Albo regionale.
6. Qualora la Regione non assuma il
provvedimento di cui al comma 5 entro il termine in esso indicato, la Pro Loco
richiedente viene comunque iscritta, a meno che, prima della scadenza del
termine, la Regione non riscontri che la domanda sia carente di taluno dei
requisiti prescritti. In tal caso la Regione invita il richiedente ad integrare
l’istanza entro il termine indicato nella comunicazione, sospendendo il termine
di cui al comma 5.
7. L’Albo regionale contiene:
a) la denominazione della Pro Loco, con
indicazione dell'indirizzo, dei numeri telefonici, dell'indirizzo pec ed e-mail, sito web o pagina facebook
e del Comune di appartenenza;
b) gli estremi dell'atto ufficiale di
iscrizione da parte della Regione;
c) il cognome e nome del legale
rappresentante dell'associazione;
d) il numero dei soci iscritti
all'associazione.
8. La Regione cura l’aggiornamento
dell’Albo, consultabile sul portale regionale, entro il 31 maggio di ogni anno.
Art.
5
(Vigilanza)
1. Nell'ambito della sua attività di
vigilanza, la Regione Abruzzo verifica che le Pro Loco iscritte all’Albo
conservino i requisiti di iscrizione, provvedano a rinnovare gli organi sociali
nei tempi previsti dallo statuto ed inviino il rendiconto di cui all'articolo
3, comma 1, lettera f) avvalendosi dell’UNPLI Abruzzo attraverso il supporto
delle strutture sub-regionali di secondo livello.
2. L’attività di vigilanza di cui al comma 1
può essere effettuata mediante controllo sugli atti e verifica dei termini per
quelli soggetti a scadenza o rinnovo, oppure tramite ispezioni.
3. Qualora la Regione Abruzzo, a seguito di
un proprio controllo ispettivo o dietro segnalazione, ritenga che vi sia il
ragionevole dubbio che un ufficio di accoglienza ed informazione turistica
aperto dalle Pro Loco non sia più operante o non risponda ai criteri fissati
dalle linee guida stabilite dalla Giunta regionale per il Sistema Informativo
di Destinazione, dispone le dovute verifiche e accertamenti.
4. Nel caso si accerti che l’Ufficio di
accoglienza e informazioni turistiche aperto dalla Pro Loco non abbia le dovute
caratteristiche né rispetti le procedure standard minime indicate nelle linee
guida del Sistema Informativo di Destinazione, né vi siano possibilità di
ripristinarle, dispone la revoca del nulla osta di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera h) e della denominazione ufficiale.
5. Il dirigente del Servizio competente
provvede ad emanare la determinazione di revoca del nulla osta rilasciato ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, dandone comunicazione alla Pro Loco e al
Sindaco del Comune dove essa opera.
6. Qualora venga accertato che siano venute
meno una o più delle condizioni previste dal comma 1, la Regione invita la Pro
Loco a ripristinarle entro e non oltre sessanta giorni.
7. Qualora abbia accertato che il venir meno
delle condizioni previste dal comma 1 dipenda dal mancato rinnovo degli organi
sociali e che non sia possibile ricostituirli con i mezzi ordinari, la Regione
verifica se dalla cancellazione della Pro Loco dall’Albo possa derivare un
pregiudizio ad una o più funzioni pubbliche e, anche in alternativa alla
richiesta di ripristino di cui al comma 6, sentito il Sindaco ed acquisito il
parere non vincolante dell’UNPLI Abruzzo, può conferire al proprio dirigente
preposto al turismo il compito di riorganizzare l’associazione Pro Loco,
provvedendo direttamente, o tramite un dipendente della struttura addetta al
turismo, ad attivare la ricostituzione degli organi sociali di concerto con
l’UNPLI Abruzzo.
8. Scaduto il termine fissato dal comma 6 o
preso atto che il tentativo di riorganizzazione ad opera del proprio dirigente
non ha avuto esito, la Regione dispone la cancellazione della Pro Loco
dall'Albo, dandone comunicazione entro quindici giorni all’ultimo presidente della
Pro Loco, al Servizio della Giunta regionale e al Comune competente.
Art.
6
(Incentivi
e contributi)
1. Alle Pro Loco, secondo le norme vigenti,
possono essere attribuiti contributi finalizzati a progetti specifici, ai sensi
della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di
promozione culturale), delle altre leggi regionali e delle disposizioni
regionali in materia culturale, turistica e sportiva.
2. Per agevolare l’attività delle Pro Loco,
la Regione può concedere un contributo annuale ripartito in parti eguali tra
tutte le Pro Loco iscritte all’Albo ed in regola con le disposizioni della
presente legge.
3. La Regione, con lo stesso provvedimento,
può concedere contributi annuali proporzionati alle attività svolte ed alle
manifestazioni organizzate dalla Pro Loco nel proprio territorio.
4. La Pro Loco richiedente, al momento della
liquidazione del contributo, deve relazionare l’effettiva attività svolta,
certificare e documentare contabilmente la spesa sostenuta, il tutto sottoscritto
dal Presidente della Pro Loco allegando la relazione contabile del Collegio dei
Revisori dei Conti, nonché eventuali copie del relativo materiale pubblicitario
e di promozione.
5. Le richieste di contributo, di cui ai
commi 2 e 3, devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno,
indirizzate alla Regione Abruzzo corredate di copia del bilancio di previsione
dell’anno successivo e della relazione programmatica relativa. Entro il 30
aprile è presentato il conto consuntivo delle spese sostenute per l’attività
svolta.
6. La Regione Abruzzo destina contributi
alle Pro Loco anche attraverso l’emanazione di appositi avvisi pubblici a
valere sui fondi regionali, nazionali o comunitari, per finalità specifiche.
7. Tra le specifiche finalità di cui al
comma 6 hanno particolare rilevanza le attività svolte dalle Pro Loco singole o
associate, per l’apertura e gestione di uffici o punti d’informazione e
accoglienza turistica con riconoscimento e uso della denominazione ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera h).
8. I contributi alle Associazioni Pro Loco
sono concessi dalla Regione nel rispetto della normativa europea e statale in
materia di aiuti di Stato.
Art.
7
(Tavolo
tecnico regionale di valutazione dei progetti presentati dalle Pro Loco)
1. Particolari contributi regionali
destinati all'incentivazione delle Pro Loco sono concessi esclusivamente alle
Pro Loco in regola con l’iscrizione all’Albo regionale che abbiano presentato
progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o
comprensoriale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k).
2. Il Tavolo tecnico di cui all’articolo 1,
comma 7, esprime, inoltre, il proprio parere non vincolante in merito
all'individuazione di linee di intervento e di progetto riguardanti provvidenze
finanziarie a carattere nazionale o comunitario.
3. L'aspetto organizzativo del Tavolo
tecnico è assicurato dal Servizio regionale competente, il cui dirigente
provvede di volta in volta a convocarlo e a nominare un dipendente regionale di
qualifica non inferiore alla categoria C come suo segretario verbalizzante.
4. Il Tavolo tecnico, le cui riunioni non
prevedono gettoni di presenza né rimborsi spesa, è composto dal Dirigente del
Servizio regionale competente, che lo presiede, dal Presidente dell'UNPLI Abruzzo
e dai rappresentanti sub-regionali eletti o nominati ai sensi dello Statuto
UNPLI, regolarmente in carica.
5. Tutti i membri del Tavolo tecnico possono
delegare altre persone a rappresentarli.
6. Per la concessione dei contributi
previsti dal comma 1 il Tavolo tecnico è validamente costituito quando alle sue
riunioni sono presenti, oltre al Presidente o suo delegato, almeno altri due
dei componenti indicati al comma 4 o loro delegati.
7. Per l'espressione del parere previsto dal
comma 2, il Tavolo tecnico è validamente costituito quando, oltre ai componenti
indicati dal comma 6, è presente anche il Dirigente del Servizio competente o
suo delegato.
8. La Giunta regionale, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare le opportune
direttive sulle modalità di presentazione dei progetti di promozione, di
accoglienza e di intrattenimento e sulle modalità di liquidazione dei relativi
contributi.
Art.
8
(Tutela
della denominazione Pro Loco)
1. La denominazione Pro Loco è riservata
alle associazioni iscritte all’Albo regionale.
2. Le associazioni denominate Pro Loco che
non intendano iscriversi all'Albo regionale sono tenute a modificare la
suddetta denominazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Qualora la Regione Abruzzo abbia
riscontrato che nel territorio regionale opera un'associazione denominata Pro
Loco non iscritta all'Albo, la invita a provvedere ove ne esistano le
condizioni; altrimenti, o qualora l'associazione non risponda entro trenta
giorni dalla richiesta o esplicitamente comunichi di non volersi iscrivere, la
diffida a cambiare la denominazione entro tre mesi.
4. Qualora l'associazione non provveda, la
Regione denuncia la stessa ai competenti organi giurisdizionali per
l’inibitoria dell’utilizzo del termine Pro Loco.
Art.
9
(Consorzi
e forme di cooperazione)
1. Al fine di conseguire unitamente alcuni
dei propri scopi, le Pro Loco possono dar vita a consorzi intercomunali o altre
forme di cooperazione, i quali si configurano, rispetto agli Enti pubblici,
come soggetti autonomi.
Art.
10
(Attività
di monitoraggio)
1. La Giunta regionale rende annualmente
conto al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui
risultati da essa ottenuti in termini di promozione e riconoscimento delle
Associazioni Pro Loco.
2. In attuazione di quanto disposto al comma
1, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione permanente del
Consiglio regionale una relazione, entro il 30 giugno di ogni anno, che informa
sullo stato degli adempimenti attuativi, con particolare riferimento alle
modalità di applicazione degli strumenti di incentivazione introdotti e
all’ammontare dei contributi corrisposti, evidenziando le eventuali criticità
emerse.
Art.
11
(Norma
finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge trovano copertura finanziaria nei limiti degli stanziamenti di
spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale al Titolo 2, Missione 07,
Programma 01, Capitoli 242393 e 242396.
2. Gli interventi di cui alla presente legge
possono essere cofinanziati con altre risorse regionali, statali e comunitarie
allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente
legge.
Art.
12
(Norma
transitoria)
1. Le Pro Loco già iscritte agli Albi
provinciali ai sensi della l.r. 30/2004, sono
iscritte di diritto in un Albo regionale provvisorio delle Pro Loco istituito
presso il Servizio competente e pubblicato sul BURAT.
2. Le Pro Loco iscritte all’Albo regionale
provvisorio di cui al comma 1 sono tenute al perfezionamento della propria
iscrizione all’Albo regionale di cui all’articolo 4, presentando entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della presente legge il Bilancio Consuntivo al
31/12/2016 regolarmente approvato dagli organi sociali, con allegata la
comunicazione di aggiornamento dei dati della Pro Loco di cui alla scheda
tecnica appositamente predisposta dal Servizio regionale.
3. Le Pro Loco che non avessero ottemperato
al comma 2, sono cancellate d’ufficio dall’Albo regionale definitivo che la
Regione Abruzzo provvede a pubblicare sul BURAT.
4. Le Pro Loco cancellate d’ufficio, di cui
al comma 3, possono riproporre istanza d’iscrizione secondo quanto stabilito
all’articolo 4.
5. Fino all’entrata in vigore della presente
legge continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nella l.r. 30/2004.
6. Le disposizioni abrogate con la presente
legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni
medesime.
Art.
13
(Abrogazione
e sostituzione)
1. La L.R. 30/2004 è abrogata.
2. Ogni riferimento alla legge regionale 26
giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale)
contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento
alla presente legge.
Art.
14
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 22 maggio 2018
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso