Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco.

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Finalità)

 

1.       La Regione Abruzzo riconosce e promuove, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica regionale, le Associazioni Pro Loco e loro consorzi come associazioni di volontariato, che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione dei servizi, delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, sociali e gastronomiche delle località su cui operano.

2.       Per favorire il perseguimento delle finalità indicate nel comma 1, è istituito l’Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco.

3.       La Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera p) della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), riconosce il Comitato regionale abruzzese dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (UNPLI) e le sue strutture sub-regionali come reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali, concorrendo in via diretta alla promozione turistica del territorio ed alle attività di accoglienza turistica.

4.       Il Comitato regionale UNPLI Abruzzo, pertanto, può essere destinatario di contributi diretti per la sua attività, oltre che per progetti di rilievo sovracomunale, provinciale e regionale.

5.       La Regione Abruzzo può assegnare al Comitato regionale UNPLI Abruzzo ed alle sue strutture sub-regionali di secondo livello, un contributo annuo rivalutabile, da iscriversi in apposito capitolo di bilancio oltre a fornire beni mobili e immobili anche in comodato gratuito nonché supporto materiale e logistico anche in comodato gratuito, per lo svolgimento delle attività istituzionali e turistiche.

6.       La Regione svolge le funzioni di vigilanza e controllo di cui all’articolo 5 e comunque connesse al necessario aggiornamento dell’Albo regionale.

7.       Al fine di rendere coerente la concessione di contributi destinati alle Associazioni Pro Loco o a consorzi di cui facciano parte le Pro Loco con l'organizzazione e la programmazione turistica regionale è istituito un Tavolo tecnico di coordinamento e confronto fra la Regione Abruzzo ed il Comitato regionale UNPLI Abruzzo.

 

Art. 2

(Compiti e obiettivi delle Associazioni Pro Loco)

 

1.       Le Associazioni Pro Loco sono associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale che si propongono i seguenti obiettivi:

a)       svolgere una fattiva opera per organizzare turisticamente le rispettive località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze naturali e a valorizzare il patrimonio culturale, artistico, storico-monumentale ed ambientale;

b)      promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici o privati, iniziative finalizzate a costituire richiami turistici e a rendere più piacevole e interessante il soggiorno dei turisti e dei residenti, quali escursioni, visite guidate, mostre e rassegne, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni storiche, culturali, sportive ed enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro di monumenti e gestione delle loro visite;

c)       al fine di favorire una maggiore valorizzazione dei beni culturali e promozione turistica del territorio di competenza, i comuni, previa convenzione con le Associazioni Pro Loco, possono attribuire alle stesse attività di promozione di riserve naturali, musei culturali, storici, etno-antropologici, naturalistici e marini;

d)      nell’ambito di quanto riportato alla lettera c), al fine di realizzare le azioni soprarichiamate, le Associazioni Pro Loco possono gestire rifugi montani, case per ferie, ostelli, foresterie, aree di sosta camper e di campeggio senza fini di lucro;

e)       sviluppare il rispetto per gli ospiti e per l'ambiente della località;

f)       stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;

g)      collaborare con gli organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico;

h)      curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici eventualmente in collaborazione con altre associazioni e con enti, dandone opportuna comunicazione al Servizio competente. Lo stesso con determinazione dirigenziale rilascia il nulla osta con l’assegnazione della denominazione in funzione dei servizi offerti dall’ufficio, inserendo l’ufficio nella rete informativa turistica regionale. Il Servizio regionale oltre al nulla osta rilascia le linee guida e procedure standard riferite al nuovo Sistema Informativo Regionale cui la Pro Loco deve uniformarsi nella gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica;

i)       promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici.

2.       In relazione a quanto previsto nel comma 1 lettera d), la normativa regionale di riferimento è quella prevista dalla legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere).

3.       Le Associazioni Pro Loco partecipano a pieno titolo, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e dai propri statuti, alle attività di ricerca, ai gruppi di studio, alle commissioni e comitati che operano nel campo del turismo o in settori a questo connessi, nonché alla gestione delle istituzioni culturali e delle strutture turistiche a natura pubblica.

 

Art. 3

(Statuti)

 

1.       Le Pro Loco comunque costituite, sia con atto pubblico che con scrittura privata registrata, per potersi iscrivere all’albo di cui all'articolo 4, devono adottare uno statuto ispirato ai seguenti principi:

a)       la finalizzazione dei compiti istituzionali al soddisfacimento prevalente degli interessi turistici della collettività locale;

b)      la configurazione giuridica della Pro Loco come associazione senza scopo di lucro in base alla normativa vigente, avente funzioni turistiche, sociali e culturali;

c)       la partecipazione attiva e democratica alla vita e alla gestione dell'associazione da parte di tutte le componenti sociali, senza limiti di partecipazione per i cittadini residenti e non residenti nella località, salvo quelli derivanti dall'inadempienza agli obblighi associativi;

d)      un'unica categoria di soci con identica parità di diritti e di doveri, salvo quelli connessi alla minore età;

e)       l'obbligo di rinnovare periodicamente e su base democratica gli organi dell'associazione;

f)       l'obbligo di inviare annualmente al Servizio regionale competente il preventivo e la relativa relazione programmatica entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce e il rendiconto delle spese sostenute e degli introiti incamerati entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello considerato dal rendiconto;

g)      il principio dell'intrasmissibilità del diritto di voto, con conseguente divieto di deleghe;

h)      l’obbligo di adottare criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci preventivi e dei rendiconti;

i)       l'armonizzazione dell'attività dell'associazione con quella svolta in materia turistica dalla Regione, dal Comune, dagli Enti Parco, dalle DMC (Destination Management Company) e PMC (Product Management Company), e dagli altri enti locali in genere;

j)       l’obbligo di comunicare al Sindaco del Comune dove la Pro Loco opera copia della convocazione delle assemblee contenente all’ordine del giorno: l’approvazione del bilancio preventivo, del programma annuale delle attività e del bilancio consuntivo, con facoltà del Sindaco di parteciparvi o di delegare altra persona che lo rappresenti e di esprimere il proprio parere sugli argomenti in discussione, senza tuttavia avere diritto di voto a meno che non ne faccia parte perché eletto;

k)      la possibilità di presentare alla Regione progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o comprensoriale, per il parere consultivo del Tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 7, con conseguente diritto da parte della Regione di controllare la destinazione dei fondi eventualmente erogati e la compatibilità e inserimento nel programma annuale di promozione turistica e della programmazione regionale;

l)       la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h);

m)     il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, tra i soci gli eventuali utili;

n)      la destinazione dei beni della Pro Loco, in caso di scioglimento, ad altra associazione avente analoghe finalità, che è individuata dalla stessa Pro Loco, sentito anche il parere del Comitato regionale UNPLI Abruzzo, prima del suo avvenuto scioglimento oppure, qualora l'individuazione non vi sia stata, la destinazione dei beni a fini di utilità sociale.

2.       In relazione al comma 1, lettera n), qualora la Pro Loco si sia sciolta senza individuare l’associazione alla quale destinare i propri beni, la scelta della loro destinazione è effettuata con provvedimento del Sindaco del Comune.

3.       Le Associazioni Pro Loco che abbiano operato modifiche statutarie, devono comunicare le modifiche stesse al Servizio regionale competente per l’aggiornamento dei dati relativi all’Albo regionale.

 

Art. 4

(Albo regionale)

 

1.       La Regione provvede a tenere e aggiornare l’Albo regionale delle Associazioni turistiche Pro Loco.

2.       Il predetto Albo sostituisce ad ogni effetto gli albi provinciali istituiti con legge regionale 18 agosto 2004, n. 30 (Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni pro-loco).

3.       L'iscrizione all'Albo regionale costituisce il riconoscimento ufficiale per le Pro Loco e condizione indispensabile per l'assegnazione di contribuiti pubblici e per la designazione dei rappresentanti del Tavolo tecnico di cui all’articolo 7.

4.       Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, l'associazione Pro Loco interessata presenta apposita domanda al Servizio regionale competente, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio, corredata di copia conforme dell'atto costitutivo, dello statuto, adottato nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 3 e purché ricorrano le seguenti condizioni:

a)       che l'associazione sia costituita in un Comune dove non sia presente altra Pro Loco, salvo deroghe per particolari motivi di carattere storico, ambientale, naturalistico, paesaggistico, culturale, termale;

b)      che la località dove la Pro Loco intende operare disponga di un'adeguata attrezzatura turistica, sportiva e di servizi o che, comunque, possieda valide premesse di sviluppo turistico;

c)       che l'associazione abbia un numero di almeno venti iscritti per una popolazione locale fino a cinquecento abitanti, trenta iscritti per una popolazione locale fino a duemila abitanti, cinquanta iscritti per una popolazione locale fino a cinquemila abitanti e non meno di ottanta iscritti per una popolazione superiore ai cinquemila abitanti;

d)      le disposizioni di cui alla lettera a) e per un numero massimo di tre Pro Loco, non si applicano per i Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti;

e)       per la deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), per i Comuni con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti, è necessario che l’istanza sia corredata da motivato parere del Sindaco del Comune ove ha sede la Pro Loco.

5.       La Regione dopo aver verificato che la domanda è corredata dei requisiti previsti nel comma 4 e che lo statuto è ispirato ai principi di cui all'articolo 3, con proprio provvedimento dirigenziale da assumersi entro sessanta giorni dall'arrivo della domanda stessa provvede all’iscrizione della Pro Loco all'Albo regionale.

6.       Qualora la Regione non assuma il provvedimento di cui al comma 5 entro il termine in esso indicato, la Pro Loco richiedente viene comunque iscritta, a meno che, prima della scadenza del termine, la Regione non riscontri che la domanda sia carente di taluno dei requisiti prescritti. In tal caso la Regione invita il richiedente ad integrare l’istanza entro il termine indicato nella comunicazione, sospendendo il termine di cui al comma 5.

7.       L’Albo regionale contiene:

a)       la denominazione della Pro Loco, con indicazione dell'indirizzo, dei numeri telefonici, dell'indirizzo pec ed e-mail, sito web o pagina facebook e del Comune di appartenenza;

b)      gli estremi dell'atto ufficiale di iscrizione da parte della Regione;

c)       il cognome e nome del legale rappresentante dell'associazione;

d)      il numero dei soci iscritti all'associazione.

8.       La Regione cura l’aggiornamento dell’Albo, consultabile sul portale regionale, entro il 31 maggio di ogni anno.

 

Art. 5

(Vigilanza)

 

1.       Nell'ambito della sua attività di vigilanza, la Regione Abruzzo verifica che le Pro Loco iscritte all’Albo conservino i requisiti di iscrizione, provvedano a rinnovare gli organi sociali nei tempi previsti dallo statuto ed inviino il rendiconto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) avvalendosi dell’UNPLI Abruzzo attraverso il supporto delle strutture sub-regionali di secondo livello.

2.       L’attività di vigilanza di cui al comma 1 può essere effettuata mediante controllo sugli atti e verifica dei termini per quelli soggetti a scadenza o rinnovo, oppure tramite ispezioni.

3.       Qualora la Regione Abruzzo, a seguito di un proprio controllo ispettivo o dietro segnalazione, ritenga che vi sia il ragionevole dubbio che un ufficio di accoglienza ed informazione turistica aperto dalle Pro Loco non sia più operante o non risponda ai criteri fissati dalle linee guida stabilite dalla Giunta regionale per il Sistema Informativo di Destinazione, dispone le dovute verifiche e accertamenti.

4.       Nel caso si accerti che l’Ufficio di accoglienza e informazioni turistiche aperto dalla Pro Loco non abbia le dovute caratteristiche né rispetti le procedure standard minime indicate nelle linee guida del Sistema Informativo di Destinazione, né vi siano possibilità di ripristinarle, dispone la revoca del nulla osta di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) e della denominazione ufficiale.

5.       Il dirigente del Servizio competente provvede ad emanare la determinazione di revoca del nulla osta rilasciato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, dandone comunicazione alla Pro Loco e al Sindaco del Comune dove essa opera.

6.       Qualora venga accertato che siano venute meno una o più delle condizioni previste dal comma 1, la Regione invita la Pro Loco a ripristinarle entro e non oltre sessanta giorni.

7.       Qualora abbia accertato che il venir meno delle condizioni previste dal comma 1 dipenda dal mancato rinnovo degli organi sociali e che non sia possibile ricostituirli con i mezzi ordinari, la Regione verifica se dalla cancellazione della Pro Loco dall’Albo possa derivare un pregiudizio ad una o più funzioni pubbliche e, anche in alternativa alla richiesta di ripristino di cui al comma 6, sentito il Sindaco ed acquisito il parere non vincolante dell’UNPLI Abruzzo, può conferire al proprio dirigente preposto al turismo il compito di riorganizzare l’associazione Pro Loco, provvedendo direttamente, o tramite un dipendente della struttura addetta al turismo, ad attivare la ricostituzione degli organi sociali di concerto con l’UNPLI Abruzzo.

8.       Scaduto il termine fissato dal comma 6 o preso atto che il tentativo di riorganizzazione ad opera del proprio dirigente non ha avuto esito, la Regione dispone la cancellazione della Pro Loco dall'Albo, dandone comunicazione entro quindici giorni all’ultimo presidente della Pro Loco, al Servizio della Giunta regionale e al Comune competente.

 

Art. 6

(Incentivi e contributi)

 

1.       Alle Pro Loco, secondo le norme vigenti, possono essere attribuiti contributi finalizzati a progetti specifici, ai sensi della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale), delle altre leggi regionali e delle disposizioni regionali in materia culturale, turistica e sportiva.

2.       Per agevolare l’attività delle Pro Loco, la Regione può concedere un contributo annuale ripartito in parti eguali tra tutte le Pro Loco iscritte all’Albo ed in regola con le disposizioni della presente legge.

3.       La Regione, con lo stesso provvedimento, può concedere contributi annuali proporzionati alle attività svolte ed alle manifestazioni organizzate dalla Pro Loco nel proprio territorio.

4.       La Pro Loco richiedente, al momento della liquidazione del contributo, deve relazionare l’effettiva attività svolta, certificare e documentare contabilmente la spesa sostenuta, il tutto sottoscritto dal Presidente della Pro Loco allegando la relazione contabile del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché eventuali copie del relativo materiale pubblicitario e di promozione.

5.       Le richieste di contributo, di cui ai commi 2 e 3, devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno, indirizzate alla Regione Abruzzo corredate di copia del bilancio di previsione dell’anno successivo e della relazione programmatica relativa. Entro il 30 aprile è presentato il conto consuntivo delle spese sostenute per l’attività svolta.

6.       La Regione Abruzzo destina contributi alle Pro Loco anche attraverso l’emanazione di appositi avvisi pubblici a valere sui fondi regionali, nazionali o comunitari, per finalità specifiche.

7.       Tra le specifiche finalità di cui al comma 6 hanno particolare rilevanza le attività svolte dalle Pro Loco singole o associate, per l’apertura e gestione di uffici o punti d’informazione e accoglienza turistica con riconoscimento e uso della denominazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h).

8.       I contributi alle Associazioni Pro Loco sono concessi dalla Regione nel rispetto della normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato.

 

Art. 7

(Tavolo tecnico regionale di valutazione dei progetti presentati dalle Pro Loco)

 

1.       Particolari contributi regionali destinati all'incentivazione delle Pro Loco sono concessi esclusivamente alle Pro Loco in regola con l’iscrizione all’Albo regionale che abbiano presentato progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o comprensoriale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k).

2.       Il Tavolo tecnico di cui all’articolo 1, comma 7, esprime, inoltre, il proprio parere non vincolante in merito all'individuazione di linee di intervento e di progetto riguardanti provvidenze finanziarie a carattere nazionale o comunitario.

3.       L'aspetto organizzativo del Tavolo tecnico è assicurato dal Servizio regionale competente, il cui dirigente provvede di volta in volta a convocarlo e a nominare un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla categoria C come suo segretario verbalizzante.

4.       Il Tavolo tecnico, le cui riunioni non prevedono gettoni di presenza né rimborsi spesa, è composto dal Dirigente del Servizio regionale competente, che lo presiede, dal Presidente dell'UNPLI Abruzzo e dai rappresentanti sub-regionali eletti o nominati ai sensi dello Statuto UNPLI, regolarmente in carica.

5.       Tutti i membri del Tavolo tecnico possono delegare altre persone a rappresentarli.

6.       Per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 il Tavolo tecnico è validamente costituito quando alle sue riunioni sono presenti, oltre al Presidente o suo delegato, almeno altri due dei componenti indicati al comma 4 o loro delegati.

7.       Per l'espressione del parere previsto dal comma 2, il Tavolo tecnico è validamente costituito quando, oltre ai componenti indicati dal comma 6, è presente anche il Dirigente del Servizio competente o suo delegato.

8.       La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare le opportune direttive sulle modalità di presentazione dei progetti di promozione, di accoglienza e di intrattenimento e sulle modalità di liquidazione dei relativi contributi.

 

Art. 8

(Tutela della denominazione Pro Loco)

 

1.       La denominazione Pro Loco è riservata alle associazioni iscritte all’Albo regionale.

2.       Le associazioni denominate Pro Loco che non intendano iscriversi all'Albo regionale sono tenute a modificare la suddetta denominazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.       Qualora la Regione Abruzzo abbia riscontrato che nel territorio regionale opera un'associazione denominata Pro Loco non iscritta all'Albo, la invita a provvedere ove ne esistano le condizioni; altrimenti, o qualora l'associazione non risponda entro trenta giorni dalla richiesta o esplicitamente comunichi di non volersi iscrivere, la diffida a cambiare la denominazione entro tre mesi.

4.       Qualora l'associazione non provveda, la Regione denuncia la stessa ai competenti organi giurisdizionali per l’inibitoria dell’utilizzo del termine Pro Loco.

 

Art. 9

(Consorzi e forme di cooperazione)

 

1.       Al fine di conseguire unitamente alcuni dei propri scopi, le Pro Loco possono dar vita a consorzi intercomunali o altre forme di cooperazione, i quali si configurano, rispetto agli Enti pubblici, come soggetti autonomi.

 

Art. 10

(Attività di monitoraggio)

 

1.       La Giunta regionale rende annualmente conto al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di promozione e riconoscimento delle Associazioni Pro Loco.

2.       In attuazione di quanto disposto al comma 1, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione permanente del Consiglio regionale una relazione, entro il 30 giugno di ogni anno, che informa sullo stato degli adempimenti attuativi, con particolare riferimento alle modalità di applicazione degli strumenti di incentivazione introdotti e all’ammontare dei contributi corrisposti, evidenziando le eventuali criticità emerse.

 

Art. 11

(Norma finanziaria)

 

1.       Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge trovano copertura finanziaria nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale al Titolo 2, Missione 07, Programma 01, Capitoli 242393 e 242396.

2.       Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con altre risorse regionali, statali e comunitarie allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge.

Art. 12

(Norma transitoria)

 

1.       Le Pro Loco già iscritte agli Albi provinciali ai sensi della l.r. 30/2004, sono iscritte di diritto in un Albo regionale provvisorio delle Pro Loco istituito presso il Servizio competente e pubblicato sul BURAT.

2.       Le Pro Loco iscritte all’Albo regionale provvisorio di cui al comma 1 sono tenute al perfezionamento della propria iscrizione all’Albo regionale di cui all’articolo 4, presentando entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Bilancio Consuntivo al 31/12/2016 regolarmente approvato dagli organi sociali, con allegata la comunicazione di aggiornamento dei dati della Pro Loco di cui alla scheda tecnica appositamente predisposta dal Servizio regionale.

3.       Le Pro Loco che non avessero ottemperato al comma 2, sono cancellate d’ufficio dall’Albo regionale definitivo che la Regione Abruzzo provvede a pubblicare sul BURAT.

4.       Le Pro Loco cancellate d’ufficio, di cui al comma 3, possono riproporre istanza d’iscrizione secondo quanto stabilito all’articolo 4.

5.       Fino all’entrata in vigore della presente legge continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nella l.r. 30/2004.

6.       Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime.

 

Art. 13

(Abrogazione e sostituzione)

 

1.       La L.R. 30/2004 è abrogata.

2.       Ogni riferimento alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale) contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla presente legge.

 

Art. 14

(Entrata in vigore)

 

1.       La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 22 maggio 2018

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso