Nomina del Commissario Straordinario ARIT, di cui all’art. 22,  comma 4, L.R. 14 marzo 2000, n. 25 recante “Organizzazione del comparto dei sistemi informativi e telematici”.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 recante “Organizzazione del comparto dei sistemi informativi e telematici” che disciplina l’organizzazione e il funzionamento del comparto sistemi informativi, telematici e di comunicazione della Regione Abruzzo, al cui art. 7 è specificato che il compito dell’Agenzia per l’Informatica e la telematica (ARIT) è quello di assicurare un supporto operativo in materia informatica, telematica e di comunicazione e al cui art. 11 è stabilito che sono organi dell’Agenzia il Direttore Generale e il Revisore legale;

 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 109 del 23 febbraio 2016 con cui è stato nominato Direttore Generale dell’ARIT l’Avv. Sandro Di Minco;

 

VISTA la legge regionale 27 settembre 2016, n. 34, recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informatici e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) attuazione del comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)”, che istituisce l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza (ARIC) per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore;

 

VISTO il comma 2 bis, dell’articolo 3, L.R. 34/2016, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a), Legge Regionale 12 gennaio 2018, n. 4, rubricato “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 34/2016”, ai sensi del quale “il Presidente della Giunta regionale individua, con proprio decreto, un Commissario straordinario con il compito di insediare e rendere operativa l’ARIC in relazione alle nuove ed ulteriori funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, senza interferire con le normali modalità di funzionamento della struttura informatica. Il compito del Commissario è di natura transitoria e speciale e riguarda la costituzione e l’insediamento, attraverso la predisposizione di specifici atti espressamente indicati nel decreto, della Centrale Unica di Committenza, della Stazione Unica Appaltante e del Soggetto Aggregatore regionale, nonché l’avvio delle attività e la conseguente riconnessione a quelle già in corso”.

 

VISTA la delibera di Giunta Regionale 11 ottobre 2017, n. 566, a tenore della quale “l’Agenzia ARIC, all’interno della quale si insedierà la Stazione Unica Appaltante per la Regione Abruzzo con funzioni di centrale unica di committenza e Soggetto Aggregatore, giusta la Legge Regionale 34/2016, per consentire un corretto ed efficace funzionamento finalizzato all’acquisizione di beni e servizi secondo modalità competitiva di valutazione delle esigenze della Pubblica Amministrazione e di riduzione dei costi, necessita di essere libera da pesi e gravami che, di fatto, impedirebbero un efficientamento del sistema acquisitivo”;

 

RICHIAMATA, ancora, la Delibera di Giunta Regionale, n. 566 dell’11 ottobre 2017, in cui si precisa che è necessario garantire un corretto avvio dell’ARIC in assenza di esposizioni debitorie che alla stessa potrebbero derivare dalla soppressa Agenzia per l’Informatica e la Telematica ARIT e che la definizione della posizione giuridica dell’Agenzia ARIT attraverso la valutazione e quantizzazione dell’esposizione debitoria maturata e dei contenziosi pendenti di natura giudiziaria e stragiudiziale, per consentire l’avvio funzionante dell’Agenzia ARIC, disposta con propria deliberazione n. 125 del 23 marzo 2017, non è stata ancora completata;

 

PRESO ATTO  della Relazione sintetica inerente il contenzioso pendente e la situazione debitoria dell’agenzia e della Relazione sintetica sulle attività svolte nel periodo Marzo 2016- Maggio 2018 in qualità di Direttore Generale A.R.I.T. rappresenta la grave criticità strutturale derivante dall’assoluta insufficienza dei trasferimenti della Regione Abruzzo e della grave carenza di dotazione organica nonché la difficoltà oggettiva di adempiere ad alcune obbligazioni di natura pecuniaria derivanti dal contenzioso in atto;

 

VISTO l’art. 22, comma 3 della LR25/2000 a tenore della quale la Giunta Regionale dispone con provvedimento motivato lo scioglimento degli organi dell’ Agenzia in caso, tra l’altro, di gravi disfunzioni o deficienze amministrative;

 

PRESO ATTO delle dimissioni del Direttore Generale ARIT, avv. Sandro Di Minco, presentate in data 16 marzo 2018 e della cessazione dell’incarico dello stesso a far data dal 17 aprile 2018;

 

PRESO ATTO che le dimissioni dell’ avv. Sandro Di Minco sono state rassegnate a distanza di due anni dalle dimissioni del predecessore il quale pure aveva manifestato criticità e difficoltà nella gestione delle attività che fanno capo all’ agenzia ARIT;

 

RITENUTO necessario avviare una definitiva ricognizione dell’Agenzia ARIT atta a verificare l’opportunità di confermare ovvero trasferire le competenze affidate alla stessa dalla Regione Abruzzo, tramite la nomina di un Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 22, comma 4, della Legge Regionale 14 marzo 2000, n. 25, il quale dovrà coprire il periodo necessario all’eventuale nomina dei nuovi organi come indicato al successivo comma 5 dello stesso articolo;

 

RITENUTO che per lo svolgimento de detta definitiva ricognizione debba procedersi alla nomina di un Commissario straordinario, ai sensi dell’ art. 22, comma 4, della Legge Regionale 14 marzo 2000, n. 25, il quale dovrà coprire il periodo necessario all’eventuale nomina dei nuovi organi come indicato al successivo comma 5 dello stesso articolo;

 

CONSIDERATO che detto incarico non può essere demandato al Commissario straordinario ARIC, nominato con decreto presidenziale n. 5/2018 poiché, ai sensi del comma 2 bis, dell’articolo 3, L.R. 34/2016, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a), Legge Regionale 12 gennaio 2018, n. 4, lo stesso non deve “interferire con le normali modalità di funzionamento della struttura informatica”;

 

PRECISATO che il Commissario ARIT deve necessariamente essere individuato tra figure ad elevata competenza tecnica e scientifica nel settore informatico e telematico;

 

RITENUTO di nominare Commissario straordinario ARIT il Dott. Fabio Adezio in considerazione delle specifiche competenze professionali e tecniche in materia di informatica e telematica, deducibili dal Curriculum professionale dello stesso;

 

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di amministratore di ente pubblico e di amministratore di enti di diritto privato in controllo pubblico, resa mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 allegata al presente decreto;

 

CONSIDERATE le finalità della struttura per la quale deve essere effettuata la designazione;

 

DECRETA

 

1.              di nominare il Dott. Fabio Adezio, nato a Guardiagrele, il 9.7.1975, residente a Miglianico  (CH), via Rovella  n. 20, C.F. DZAFBA75L09E243B, quale Commissario straordinario ARIT, con sede  presso il Centro servizi informatici e telematici, via Napoli, n. 4, 64018 Tortoreto (TE), con decorrenza immediata, al fine di:

-                 definire la posizione giuridica dell’Agenzia ARIT attraverso la valutazione e quantizzazione dell’esposizione debitoria maturata e dei contenziosi pendenti di natura giudiziaria e stragiudiziale;

-                 verificare lo stato dell’arte relativo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti all’art. 1 della L.R. 25/2000 volti a:

a.             migliorare la qualità, la funzionalità e l’efficienza del Sistema informativo regionale;

b.             promuovere l’interconnessione degli Enti locali territoriali regionali con le Amministrazioni centrali;

c.             promuovere lo sviluppo della società dell'informazione della Regione Abruzzo;

-                 verificare la sussistenza delle condizioni volte alla conferma delle competenze attribuite all’ARIT in materia di informatica, telematica e di comunicazione di cui alla L.R. 25/2000 ovvero di esaminare l’opportunità di traferire le stesse nella totale gestione della Regione Abruzzo;

2.              di fissare la scadenza del presente incarico a tre mesi, nelle more dell’eventuale rinnovo degli organi di cui all’art. 22, comma 5, L.R. 25/2000, fermo restando che, comunque, la durata dell’incarico conferito con il presente Decreto non può protrarsi per oltre un anno, prorogabile per una sola volta, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto Regionale;

3.              di stabilire fin d’ora che, ove all’esito delle attività di cui al punto 1 che precede, la Giunta Regionale stabilisca la non sussistenza delle condizioni economiche, finanziarie e organizzative per la conferma delle competenze attribuite all’agenzia ARIT, il Commissario nominato con il presente Decreto, previa adozione dei provvedimenti del caso, svolgerà le funzioni nei termini di cui all’ articolo 56 dello Statuto Regionale;

4.              di attribuire al nominato Commissario Straordinario tutti i poteri ordinari e straordinari che la legge riconosce in capo agli organi dell’Agenzia ARIT;

5.              di determinare il trattamento economico spettante al Commissario nominato pari al 50%, di quello previsto per il Direttore Generale dell’Agenzia ai sensi della DGR n. 1378 del 29 dicembre 2005, specificando che in applicazione di quanto previsto dal secondo capoverso del comma 6 dell’art. 5 della LR n. 4 del 24 marzo 2009 e s.m.i., una parte dei detta retribuzione, pari al 30%, è correlata ai risultati raggiunti appositamente valutati dagli organi preposti al controllo di gestione;

6.              di dare atto che il presente Decreto non comporta assunzioni di spesa a carico della Regione Abruzzo, poiché il compenso di cui al punto 3 graverà sul bilancio dell’ARIT;

7.              di pubblicare il presente decreto sul BURAT.

 

Il presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di avvenuta comunicazione all’interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della comunicazione.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso